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Document 52010PC0065

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

/* COM/2010/0065 def. - COD 2010/0041 */

52010PC0065

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare /* COM/2010/0065 def. - COD 2010/0041 */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 8.3.2010

COM(2010)65 definitivo

2010/0041 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

2010/0041 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è finalizzata a modificare la direttiva 2009/42/CE in modo da rendere obbligatoria anche per le statistiche dei trasporti marittimi la rilevazione di dati per tipo di merci. La rilevazione di dati per tipo di merci è obbligatoria per le statistiche europee dei trasporti su strada[1], per ferrovia[2] e per vie d'acqua interne[3]. È opportuno che le statistiche europee riguardanti tutti i modi di trasporto siano elaborate con riferimento a concetti e a norme comuni, nell'intento di ottenere la massima comparabilità possibile tra i diversi modi di trasporto. Più in particolare la disponibilità per tutti i modi di trasporto di statistiche esaurienti e omogenee per tipo di merci permetterebbe di definire un quadro generale, utile per sostenere e monitorare la politica di promozione della co-modalità, ovvero la possibilità di combinare in maniera ottimale vari modi di trasporto nell'ambito della stessa catena di trasporti, e l'ammodernamento della logistica dei trasporti di merci[4]. |

120 | Contesto generale Un'analisi tecnica dei dati raccolti in virtù della legislazione europea concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e passeggeri via mare e della pertinente politica di diffusione è stata condotta a livello europeo nell'intento di proporre soluzioni tecniche atte a semplificare, quanto più possibile, le diverse attività necessarie alla produzione di statistiche, pur mantenendo i risultati finali in linea con gli attuali e i prevedibili futuri bisogni degli utilizzatori. Nel corso di tale analisi è stata presa in considerazione la possibilità di rendere più efficiente l'uso delle risorse destinate alla rilevazione statistica dei trasporti di merci e passeggeri via mare attraverso la concentrazione delle attività nei settori che gli utilizzatori ritengono più importanti (statistiche sulle merci) rispetto ad altri (statistiche sui passeggeri e sul traffico portuale). Sulla base di tale analisi la Commissione ha recentemente adottato[5] semplificazioni delle statistiche tanto sui trasporti di passeggeri nei principali porti europei, quanto sul traffico portuale dei principali porti europei. Una parte dell'analisi tecnica è stata dedicata alla verifica della possibilità di rendere obbligatoria la rilevazione di dati per tipo di merci (insieme di dati B1) e alla valutazione delle relative modalità. A norma del secondo paragrafo dell'allegato VIII della direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare[6], le condizioni di raccolta dell'insieme di dati B1 (dati relativi ai "trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, merci e relazione") sono decise dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto dei risultati dello studio pilota condotto durante un periodo transitorio di tre anni a norma dell'articolo 10 della direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare[7], in merito alla fattibilità e al costo, per gli Stati membri e per i rispondenti, della raccolta di tali dati. La relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esperienza acquisita durante il lavoro svolto in conformità alla direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare[8] concludeva che la rilevazione di informazioni dettagliate appariva fattibile e realizzabile ad un costo ragionevole per i carichi alla rinfusa e alla semi-rinfusa, mentre le difficoltà maggiori risiedevano nella compilazione di tali dati per i container e il traffico roro. Secondo la relazione era prudente valutare la possibilità di estendere la direttiva 95/64/CE ad altre informazioni elencate all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), soltanto dopo avere acquisito maggiore esperienza con la rilevazione delle attuali variabili e una volta consolidato l'attuale sistema. Quanto alla rilevazione di informazioni sulle merci era opportuno prendere in considerazione le possibili revisioni della classificazione NST/R (Nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti/versione riveduta, 1967). L'attuale sistema di rilevazione è ben rodato, così come l'applicazione delle modifiche introdotte dalla decisione 2005/366/CE della Commissione del 4 marzo 2005[9] e l'estensione geografica del sistema a seguito degli allargamenti dell'Unione europea del 2004[10] e del 2007[11]. Molti degli Stati membri che trasmettono i dati a Eurostat in forza della direttiva hanno regolarmente fornito su base volontaria l'insieme di dati B1 conformemente alla classificazione NST/R. I problemi principali in sede di compilazione dei dati per tipo di merci secondo la classificazione NST/R, come indicato nella relazione precedentemente citata, sono stati risolti con l'introduzione della NST 2007[12] (Nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti, 2007) quale classificazione unica per le merci trasportate via mare, su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne, applicabile dall'anno di riferimento 2008, con riguardo ai dati del 2008[13]. Per gli Stati membri che già rilevano l'insieme di dati B1, la compilazione dei dati secondo la NST 2007 richiede la riclassificazione delle informazioni già disponibili presso le competenti autorità statistiche nazionali, senza oneri aggiuntivi per i rispondenti, seguendo la medesima impostazione esistente per le statistiche dei trasporti su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne. Gli altri Stati membri, salvo eccezioni molto limitate, dovrebbero poter compilare l'insieme di dati B1 utilizzando le informazioni già disponibili presso le competenti autorità statistiche nazionali. Nella maggior parte dei casi la rilevazione dell'insieme di dati B1 non comporterà oneri aggiuntivi per i rispondenti. Si è infine convenuto che l'introduzione nel 2011 dell'obbligo di fornire alla Commissione (Eurostat) l'insieme di dati B1 lascia agli Stati membri margini di tempo sufficienti per sottoporre una compilazione volontaria di dati ai necessari test e per apportarvi gli adeguamenti eventualmente necessari. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta L'attuale normativa già contempla disposizioni in proposito (direttiva 2009/42/CE, allegato VIII, insieme di dati B1), ma i dati sono raccolti su base volontaria. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | All'inizio del 2006 è stata creata una task force sulle statistiche dei trasporti marittimi, con il compito di condurre un'analisi tecnica sull'attuale politica di rilevazione e di diffusione dei dati nel quadro della legislazione europea concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare. La task force comprende rappresentanti di diverse organizzazioni (produttori e utilizzatori di dati, esperti dei trasporti marittimi), più precisamente: le autorità statistiche nazionali competenti (istituti nazionali di statistica, amministrazioni marittime nazionali, ministeri dei trasporti); i servizi della Commissione; l'Agenzia europea per la sicurezza marittima; operatori economici [l'organizzazione europea dei porti marittimi (European Sea Port Organisation - ESPO), l'associazione armatori della Comunità europea (European Community Ship-owners Associations - ECSA)]. Al fine di organizzare il lavoro della task force, Eurostat ha distribuito nel 2006 un questionario specifico ai principali utilizzatori delle statistiche dei trasporti marittimi in seno alla Commissione, segnatamente le DG TREN, DG COMP, DG ENV, DG FISH (ora DG MARE), DG JLS e DG TAXUD. Le proposte elaborate dalla task force sono state quindi discusse, nel quadro del sistema statistico europeo, dal gruppo di lavoro sulle statistiche dei trasporti marittimi e dal comitato di coordinamento delle statistiche dei trasporti. La presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è stata oggetto di intensi negoziati tra le parti interessate e rientra nel pacchetto generale di iniziative legislative che si inquadra nella strategia della Commissione finalizzata a semplificare la legislazione e a legiferare meglio[14] comprendente: il regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione, del 7 novembre 2007[15], che istituisce la classificazione NST 2007 come l'unica nomenclatura delle merci trasportate per tutti i modi di trasporto considerati; il progetto di decisione n. …/…/UE della Commissione, del …, che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare e che semplifica le statistiche sui trasporti di passeggeri e sul traffico portuale. La legislazione vigente è stata anch'essa oggetto di un processo di rifusione dell'atto di base[16] e di codificazione degli atti recanti modalità di applicazione[17]. |

Ricorso al parere di esperti |

225 | I partecipanti alla task force e al gruppo di lavoro sulle statistiche dei trasporti marittimi sono esperti che possiedono un'approfondita conoscenza delle normative vigenti, dei sistemi nazionali di rilevazione e compilazione delle statistiche dei trasporti marittimi e delle nuove tendenze nello sviluppo di tale modo di trasporto. |

230 | Analisi degli effetti e delle conseguenze Opzione 1: (mantenimento dell'attuale legislazione) – Non sarebbe possibile garantire una completa e ininterrotta fornitura di dati statistici sui trasporti marittimi per tipo di merci. Opzione 2: (modifica dell'attuale legislazione) - Sarebbe possibile garantire una completa e ininterrotta fornitura di dati statistici sui trasporti marittimi per tipo di merci. La disponibilità per tutti i modi di trasporto di statistiche esaurienti e omogenee per tipo di merci permetterebbe di definire un quadro generale, utile per sostenere e monitorare la politica di promozione della co-modalità, ovvero la possibilità di combinare in maniera ottimale vari modi di trasporto nell'ambito della stessa catena di trasporti, e l'ammodernamento della logistica dei trasporti di merci. Più in generale la modifica proposta, in combinazione con altre iniziative giuridiche, consentirebbe di adeguare la produzione statistica agli attuali e futuri bisogni degli utilizzatori. Come precisato nella parte 1 della relazione, una valutazione degli effetti della presente proposta sugli oneri a carico dei rispondenti è stata eseguita dalla task force sulle statistiche dei trasporti marittimi, dal gruppo di lavoro sulle statistiche dei trasporti marittimi (in cui sono rappresentate tutte le autorità statistiche nazionali preposte alla rilevazione di tali dati) e dal comitato di coordinamento delle statistiche dei trasporti. Secondo tale valutazione, nella maggior parte dei casi la rilevazione dell'insieme di dati B1 non comporterà oneri aggiuntivi per i rispondenti. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi delle misure proposte Il regolamento si propone come obiettivo di garantire una completa e ininterrotta fornitura di dati statistici sui trasporti marittimi per tipo di merci, coerenti e armonizzati con i dati statistici già disponibili per altri pertinenti modi di trasporto. |

310 | Base giuridica L'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica delle statistiche europee. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per lo svolgimento delle attività dell'Unione. Tale articolo stabilisce le prescrizioni per la produzione delle statistiche europee, precisando che esse devono presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica. |

320 | Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà nella misura in cui la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva dell'Unione europea. |

321 | Gli obiettivi della presente proposta, segnatamente l'istituzione di un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sui trasporti marittimi di merci utilizzando la stessa classificazione per tipo di merci impiegata per le altre pertinenti statistiche dei trasporti, non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri attraverso una rilevazione su base volontaria. |

324 | Gli obiettivi possono essere realizzati più rapidamente a livello dell'UE sulla base di un atto giuridico europeo in quanto soltanto la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche a livello dell'UE, mentre la rilevazione dei dati e la compilazione di statistiche comparabili sui trasporti marittimi possono essere organizzate dagli Stati membri. L'Unione europea può pertanto adottare misure a questo riguardo conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. |

La proposta è pertanto conforme al principio di sussidiarietà. |

Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di proporzionalità per i motivi indicati di seguito. |

331 | Conformemente al principio di proporzionalità, il presente regolamento si limita al minimo indispensabile per il conseguimento dei suoi obiettivi e non va al di là di quanto necessario a tale scopo. Il presente regolamento non specifica i meccanismi di rilevazione dei dati per ciascuno Stato membro. Al contrario, la legislazione europea si limita a definire i dati da fornire in modo da garantire una struttura e un calendario armonizzati. |

Scelta dello strumento |

341 | Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. |

INCIDENZA SUL BILANCIO |

401 | Nessuna. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

511 | L'atto proposto riguarda una materia di competenza del SEE e va pertanto esteso all'intero Spazio economico europeo. |

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1. A norma del secondo paragrafo dell'allegato VIII della direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare[18], le condizioni di raccolta dell'insieme di dati B1 (dati relativi ai "trasporti marittimi nei principali porti europei suddivisi per porto, tipo di carico, merci e relazione") sono decise dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto dei risultati dello studio pilota condotto durante un periodo transitorio di tre anni a norma dell'articolo 10 della direttiva 95/64/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 1995, concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare[19].

2. La relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esperienza acquisita durante il lavoro svolto in conformità alla direttiva 95/64/CE del Consiglio[20] concludeva che la rilevazione di informazioni dettagliate appariva fattibile e realizzabile ad un costo ragionevole per i carichi alla rinfusa e alla semi-rinfusa, mentre le difficoltà maggiori risiedevano nella compilazione di tali dati per i container e il traffico roro. Secondo la relazione era opportuno valutare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva 95/64/CE ad altre informazioni elencate all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), soltanto dopo avere acquisito maggiore esperienza con la rilevazione delle attuali variabili e una volta consolidato l'attuale sistema. Quanto alla rilevazione di informazioni sulle merci era opportuno prendere in considerazione le possibili revisioni della classificazione NST/R (Nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti/versione riveduta, 1967).

3. L'attuale sistema di rilevazione è ben rodato, così come l'applicazione delle modifiche introdotte dalla decisione 2005/366/CE della Commissione, del 4 marzo 2005, relativa all'applicazione della direttiva 95/64/CE del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare e alla modifica dei relativi allegati[21] e l'estensione geografica del sistema a seguito degli allargamenti dell'Unione europea del 2004 e del 2007.

4. Molti degli Stati membri che trasmettono i dati a Eurostat in forza della direttiva 95/64/CE hanno regolarmente fornito su base volontaria l'insieme di dati B1 conformemente alla classificazione NST/R.

5. Il regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione, del 7 novembre 2007, che modifica la direttiva 95/64/CE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio e i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 91/2003 e (CE) n. 1365/2006 con riguardo alla determinazione della NST 2007 come l'unica nomenclatura delle merci trasportate in taluni modi di trasporto[22] ha introdotto la NST 2007 (Nomenclatura uniforme delle merci per le statistiche dei trasporti, 2007) quale classificazione unica per le merci trasportate via mare, su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne. Essa è applicabile a iniziare dall'anno di riferimento 2008, con riguardo ai dati del 2008. I principali problemi in sede di compilazione dei dati per tipo di merci secondo la classificazione NST/R, come indicato nella relazione citata al considerando 2, sono stati risolti con l'introduzione della NST 2007. Pertanto, nella maggior parte dei casi, la rilevazione dell'insieme di dati B1 non comporterà oneri aggiuntivi per i rispondenti.

6. La rilevazione dei dati per tipo di merci è obbligatoria per le statistiche europee dei trasporti su strada[23], per ferrovia[24] e per vie d'acqua interne[25], mentre è volontaria per i trasporti marittimi. È opportuno che le statistiche europee riguardanti tutti i modi di trasporto siano elaborate con riferimento a concetti e a norme comuni, nell'intento di ottenere la massima comparabilità possibile tra i diversi modi di trasporto.

7. L'introduzione nel 2011 dell'obbligo di fornire alla Commissione (Eurostat) l'insieme di dati B1 lascia agli Stati membri margini di tempo sufficienti per sottoporre una compilazione volontaria di dati ai necessari test e per apportarvi gli adeguamenti eventualmente necessari.

8. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/42/CE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato VIII della direttiva 2009/42/CE è soppresso il secondo paragrafo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il primo anno di riferimento per l'applicazione del presente regolamento è il 2011, con riguardo ai dati del 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

[…] […]

[1] Regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1).

[2] Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1).

[3] Regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1).

[4] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo "Mantenere l'Europa in movimento - Una mobilità sostenibile per il nostro continente - Riesame intermedio del Libro bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione europea" (COM(2006) 314 def. del 22.6.2006).

[5] Decisione n. …/…/UE, del …, che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (GU …).

[6] GU L 141 del 6.6.2009, pag. 29.

[7] GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25. La direttiva 95/64/CE è stata abrogata dalla direttiva 2009/42/CE.

[8] COM(2001) 93 del 20.2.2001.

[9] GU L 123 del 17.5.2005, pag. 1.

[10] Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 573).

[11] Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006, che adegua un certo numero di regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, politica di concorrenza, agricoltura (normativa veterinaria e fitosanitaria), pesca, politica dei trasporti, fiscalità, statistiche, politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale e relazioni esterne, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania (GU L 362 del 20.12.2006, p. 53).

[12] Allegato III della direttiva.

[13] Regolamento (CE) n. 1304/2007 della Commissione del 7 novembre 2007 (GU L 290 dell'8.11.2007, pag. 14).

[14] COM(2006) 689; COM(2006) 693; COM(2007) 23; COM(2008) 35; COM(2009) 28.

[15] GU L 290 dell'8.11.2007, pag. 14.

[16] Direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 29).

[17] Decisione 2008/861/CE della Commissione del 29 ottobre 2008 (GU L 306 del 15.11.2008, pag. 66).

[18] GU L 141 del 6.6.2009, pag. 29.

[19] GU L 320 del 30.12.1995, pag. 25. La direttiva 95/64/CE è stata abrogata dalla direttiva 2009/42/CE.

[20] COM(2001) 93 del 20.2.2001.

[21] GU L 123 del 17.5.2005, pag. 1.

[22] GU L 290 dell'8.11.2007, pag. 14.

[23] Regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 163 del 6.6.1998, pag. 1).

[24] Regolamento (CE) n. 91/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 14 del 21.1.2003, pag. 1).

[25] Regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 1).

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