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Document 52010PC0008

Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

/* COM/2010/0008 def. - NLE 2010/0003 */

52010PC0008




[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 22.1.2010

COM(2010)8 definitivo

2010/0003 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

RELAZIONE

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 [1], grazie a un meccanismo di flessibilità, permette di mobilitare stanziamenti del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario, senza eccedere il massimale annuo di 500 milioni di euro. Le condizioni di ammissibilità applicabili ai contributi del Fondo sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)[2]. Il regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 546/2009[3] che temporaneamente amplia il campo di applicazione del FEG e modifica i criteri di ammissibilità. Il regolamento modificato si applica alle domande ricevute a partire dal 1° maggio 2009.

I servizi della Commissione hanno svolto un esame approfondito della domanda presentata dalla Lituania in conformità del regolamento (CE) n. 1927/2006, in particolare degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Caso EGF/2009/010 LT/Snaigė

1. La domanda, presentata alla Commissione dalla Lituania il 23 luglio 2009, si basa sugli specifici criteri di intervento di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1927/2006 che permette ai richiedenti di derogare alle condizioni fissate alle lettere a) e b) del medesimo articolo in mercati del lavoro di piccole dimensioni o in circostanze eccezionali qualora gli esuberi abbiano un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale. La Lituania ha precisato che la domanda deroga all'articolo 2, lettera a), che fissa la soglia di almeno 500 esuberi nell'arco di 4 mesi. I licenziamenti in AB Snaigė si sono verificati in due grandi ondate, che hanno raggiunto l'apice nel novembre 2008 e nel febbraio-marzo 2009, e non c'è stato pertanto un unico periodo di quattro mesi in cui sono stati licenziati almeno 500 dipendenti, sebbene gli esuberi totali superino tale cifra se si estende il periodo di riferimento di circa sei settimane. La domanda è stata inoltrata entro il termine di 10 settimane previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

2. La domanda riguarda 651 lavoratori licenziati, 480 dei quali sono ammessi all’aiuto del FEG.

3. La comunicazione adottata dalla Commissione[4] illustra i singoli elementi delle valutazioni.

In base alle conclusioni di detta comunicazione, si propone di accogliere la domanda EGF/2009/010 LT/Snaigė presentata dalla Lituania relativamente ai licenziamenti effettuati presso AB Snaigė e due dei suoi fornitori, dal momento che è stato provato con un collegamento diretto e dimostrabile che tali licenziamenti sono la conseguenza della crisi economica e finanziaria mondiale. È stato proposto un pacchetto coordinato di servizi personalizzati ammissibili, di cui il contributo richiesto al FEG ammonta a 258 163 euro (si veda la pagina seguente).

Finanziamento

Il bilancio annuale totale disponibile per il FEG ammonta a 500 milioni di euro. L'assegnazione proposta dalla Commissione a titolo del Fondo si basa sulle informazioni fornite dalla Lituania.

In base alla domanda di intervento del Fondo presentata dalla Lituania, dove AB Snaigė e due dei suoi fornitori hanno subito ripercussioni negative, il contributo del FEG a favore dei pacchetti coordinati di servizi personalizzati da finanziare ammonta a 258 163 euro, pari al 65% del costo totale.

Considerando l'importo massimo di un contributo del Fondo stabilito a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nonché il margine previsto per riassegnare stanziamenti, la Commissione propone di mobilitare il FEG per l'importo totale di cui sopra, da assegnare a titolo della rubrica 1a del quadro finanziario.

Questo importo consente di avere ancora a disposizione almeno il 25% dell’importo massimo annuale destinato al FEG per le assegnazioni durante l’ultimo quadrimestre dell'anno, come previsto all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Con la presente proposta di mobilitazione del Fondo, la Commissione avvia la procedura semplificata di dialogo a tre, conformemente al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, al fine di ottenere l’accordo dei due rami dell’autorità di bilancio sulla necessità di utilizzare il Fondo e sull’importo richiesto. La Commissione invita il primo dei due rami dell’autorità di bilancio che pervenga a un accordo sul progetto di proposta di mobilitazione, al livello politico adeguato, a informare delle sue intenzioni sia l’altro ramo che la Commissione.

In caso di disaccordo da parte di uno dei due rami dell’autorità di bilancio, sarà indetta una riunione ufficiale di dialogo a tre.

La Commissione presenterà separatamente una richiesta di storno per iscrivere nel bilancio 2010 gli stanziamenti di impegno e di pagamento necessari, conformemente al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.

2010/0003 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[5], in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[6], in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea[7],

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (“FEG”) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2) L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato è a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale.

(3) L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di euro.

(4) Il 23 luglio 2009 la Lituania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG relativamente ai licenziamenti effettuati presso AB Snaigė e due dei suoi fornitori. Dal momento che la domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 258 163 euro.

(5) Pertanto, si dovrebbe procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Lituania,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2010, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è mobilitato per fornire l’importo di 258 163 euro in stanziamenti d’impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il […] giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[2] GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

[3] GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26.

[4] SEC(2009) 1620 del 30.11.2009.

[5] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

[6] GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

[7] GU C […] del […], pag. […].

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