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Document 52010IP0316

Diritti umani in Siria, segnatamente il caso di Haythan Al-Maleh Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2010 su i diritti umani in Siria, in particolare il caso di Haythan Al-Maleh

GU C 308E del 20.10.2011, p. 86–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 308/86


Giovedì 9 settembre 2010
Diritti umani in Siria, segnatamente il caso di Haythan Al-Maleh

P7_TA(2010)0316

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 settembre 2010 su i diritti umani in Siria, in particolare il caso di Haythan Al-Maleh

2011/C 308 E/16

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla Siria, in particolare quelle dell'8 settembre 2005 sulla situazione dei detenuti politici in Siria (1), del 15 giugno 2006 sui diritti umani in Siria (2), del 24 maggio 2007 sui diritti umani in Siria (3) e del 17 settembre 2009 sulla Siria: il caso di Muhannad Al-Hassani (4),

vista la relazione recante la raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla conclusione di un accordo di associazione euro-mediterraneo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall’altra, approvata dal Parlamento europeo il 10 ottobre 2006,

vista la sua relazione sulle politiche dell'UE in favore dei difensori dei diritti umani approvata il 17 giugno 2010,

vista la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

visto il patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (ICCPR), del quale la Siria è firmataria,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1975, che è stata ratificata dalla Siria il 18 settembre 2004,

vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani del 1998,

visti gli orientamenti dell'Unione europea sui difensori dei diritti dell'uomo,

vista la dichiarazione comune del vertice di Parigi per il Mediterraneo del 13 luglio 2008,

vista la dichiarazione dell'Alto rappresentante Catherine Ashton sui casi dei diritti umani in Siria del 27 luglio 2010,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando l'importanza dei legami politici, economici e culturali esistenti tra l'Unione europea e la Siria,

B.

considerando che Haythan Al-Maleh, un avvocato siriano per i diritti umani di 80 anni, è stato arrestato dagli ufficiali del servizio generale di intelligence il 14 ottobre 2009, tenuto in segregazione fino al 20 ottobre 2009 quando è stato interrogato dal procuratore militare, e condannato il 4 luglio 2010 dalla seconda Corte militare di Damasco a tre anni di reclusione con l'accusa di «aver trasmesso notizie false ed esagerate che indeboliscono i sentimenti nazionali» in forza degli articoli 285 e 286 del Codice penale siriano, sebbene i tribunali militari non siano competenti a processare i civili,

C.

considerando che, secondo i rapporti delle missioni di monitoraggio dei processi organizzate da organizzazioni internazionali della società civile, nel processo di Al-Maleh non sono state rispettate le norme internazionali di equità, compreso il diritto alla presunzione di innocenza e alla difesa,

D.

considerando che ad Al-Maleh, affetto da artrite, diabete e problemi alla tiroide, è negato un accesso regolare ai farmaci; che le sue condizioni di salute sono gravemente peggiorate nel corso dell'estate 2010,

E.

considerando che altri noti difensori dei diritti umani siriani, tra cui Muhannad Al-Hassani e Ali Al-Abdullah, sono tuttora detenuti nel paese,

F.

considerando che il procedimento giudiziario e la condanna di Al-Maleh per accuse connesse con le dichiarazioni pubbliche da lui rilasciate sul sistema politico e giuridico in Siria e di Muhannad Al-Hassani per accuse relative alle sue attività professionali di avvocato, tra cui osservare le audizioni pubbliche dinnanzi alla Corte di sicurezza dello Stato e riferirne in merito, costituiscono una forma di punizione per aver esercitato il loro diritto legittimo alla libertà di espressione sancito dal patto internazionale sui diritti civili e politici di cui la Siria è firmataria,

G.

considerando che le pratiche di vessazione, restrizione della libertà di circolazione e arresto arbitrario sono utilizzate regolarmente dalle autorità siriane nei confronti dei difensori dei diritti umani nel paese; che tali pratiche contraddicono il ruolo importante svolto dalla Siria nella regione,

H.

considerando che la continuata applicazione della legge di emergenza sta in realtà limitando i cittadini nell'esercizio del loro diritto alla libertà di espressione, associazione e assemblea,

I.

considerando che l'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba siriana, dall'altra, deve ancora essere firmato; considerando che la firma di detto accordo viene posticipata dall'ottobre 2009 su richiesta della Siria; considerando che il rispetto dei diritti umani costituisce parte essenziale dell'accordo,

J.

considerando che il partenariato tra i paesi partecipanti all'Unione per il Mediterraneo si basa sull'impegno a rispettare pienamente i diritti democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, quali sanciti dal diritto internazionale in materia di diritti umani,

1.

esprime profonda preoccupazione circa la situazione di Haythan Al-Maleh e invita le autorità siriane a rilasciarlo immediatamente ed incondizionatamente e a garantire in tutte le circostanze il suo benessere fisico e psicologico;

2.

invita il governo siriano a riesaminare tutti i casi dei prigionieri di coscienza in conformità della Costituzione nazionale e degli impegni internazionali del paese e a rilasciare immediatamente tutti i prigionieri di coscienza, compresi Muhannad Al-Hassani, Ali Al-Abdullah, Anour Al-Bunni e Kamal Labwani;

3.

invita le autorità siriane a porre fine ad ogni persecuzione o vessazione nei confronti dei difensori dei diritti umani e dei loro familiari e a garantire che essi siano liberi di svolgere liberamente le loro attività senza incontrare ostacoli o subire intimidazioni;

4.

invita le autorità siriane a rispettare le norme del diritto internazionale in materia di diritti umani e gli impegni internazionali che il paese ha liberamente sottoscritto e che garantiscono la libertà di opinione e di espressione e il diritto a un giusto processo, e ad assicurare che i detenuti ricevano un trattamento adeguato, non subiscano torture o maltrattamenti e sia loro concesso un accesso rapido, regolare e illimitato alle loro famiglie, avvocati e medici;

5.

invita le autorità siriane a garantire un funzionamento trasparente del sistema giudiziario in particolare per quanto riguarda la Corte suprema di sicurezza dello Stato;

6.

ribadisce il suo appello alla cessazione dello stato di emergenza in Siria, posto in essere più di quaranta anni fa;

7.

ritiene che la prospettiva di firmare l'accordo di associazione costituisca un'opportunità importante offerta per far fronte alle attuali violazioni dei diritti umani e per rafforzare il processo di riforma in Siria; invita il Consiglio e la Commissione ad utilizzare pienamente questa leva di cruciale importanza adottando un piano d'azione bilaterale per i diritti umani e la democrazia che indichi chiaramente i miglioramenti relativi ai diritti umani che si attendono dalle autorità siriane;

8.

sottolinea che, conformemente all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Parlamento dovrebbe essere pienamente informato in tutte le fasi dei negoziati degli accordi internazionali; esorta pertanto la Commissione a comunicare al Parlamento lo stato delle discussioni con le autorità siriane relative sulla firma del trattato di associazione;

9.

accoglie con favore il proseguimento del dialogo tra l'Unione europea e la Siria e auspica che gli sforzi attualmente profusi portino a miglioramenti non solo per quanto riguarda la situazione economica e sociale in Siria, come già sta avvenendo, ma anche per quanto riguarda la situazione politica e dei diritti umani;

10.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per la politica estera e di sicurezza nonché al governo e al parlamento della Repubblica araba siriana.


(1)  GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 349.

(2)  GU C 300 E del 9.12.2006, pag. 519.

(3)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 485.

(4)  GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 32.


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