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Document 52010DC0620

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Sesta relazione sul mantenimento dell'obbligo del visto da parte di alcuni paesi terzi in violazione del principio di reciprocità

/* COM/2010/0620 def.*/

52010DC0620

/* COM/2010/0620 def.*/ RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Sesta relazione sul mantenimento dell'obbligo del visto da parte di alcuni paesi terzi in violazione del principio di reciprocità


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 5.11.2010

COM(2010) 620 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

Sesta relazione sul mantenimento dell'obbligo del visto da parte di alcuni paesi terzi in violazione del principio di reciprocità

INDICE

1. Introduzione 3

2. Risultati conseguiti dalla quinta relazione della Commissione sulla reciprocità 4

2.1. Australia 4

2.2. Brasile 5

2.3. Brunei Darussalam 6

2.4. Canada 6

2.5. Giappone 9

2.6. Stati Uniti d'America (USA) 10

3. Conclusioni 12

INTRODUZIONE

Strumento fondamentale della politica comune dei visti, il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (allegato I del regolamento, di seguito "elenco negativo") e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (allegato II del regolamento, di seguito "elenco positivo")[1], contempla un meccanismo di reciprocità per i casi in cui un paese terzo dell'elenco positivo mantenga o introduca l'obbligo del visto per i cittadini di uno o più Stati membri[2].

Le prime quattro relazioni[3] sulla reciprocità dei visti hanno messo in evidenza i graduali progressi compiuti verso la soluzione dei problemi di non reciprocità. La quinta relazione[4], del 19 ottobre 2009, ha mostrato che solo cinque dei paesi terzi iscritti nell'elenco positivo hanno continuato a richiedere il visto ai cittadini di uno o più Stati membri.

Nella stessa data, la Commissione adottava una relazione specifica sul ripristino dell'obbligo del visto da parte del Canada per i cittadini della Repubblica ceca[5]. Per la prima volta dall'introduzione del muovo meccanismo di reciprocità dei visti nel 2005, un paese terzo dell'elenco positivo aveva ripristinato l'obbligo del visto per i cittadini di uno Stato membro. La relazione concludeva che la Commissione avrebbe raccomandato l'introduzione o il ripristino dell'obbligo del visto per alcune categorie di cittadini canadesi se entro la fine del 2009 il Canada non avesse adottato misure positive per semplificare le formalità che devono essere espletate dai cittadini cechi che intendono recarsi in Canada e per trovare una strada verso il ripristino dell'esenzione dal visto.

Entrambe le relazioni sono state presentate al Consiglio GAI il 23 ottobre 2009. Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di proseguire gli sforzi per conseguire la piena reciprocità da parte dei paesi terzi che continuano a imporre l'obbligo di visto in violazione del principio di reciprocità, in particolare per ottenere il ripristino dell'esenzione dal visto per i cittadini cechi che intendono recarsi in Canada.

La presente sesta relazione sulla reciprocità dei visti traccia un bilancio dei risultati conseguiti dal 19 ottobre 2009.

RISULTATI CONSEGUITI DALLA QUINTA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA RECIPROCITÀ

Australia

Situazione attuale

Dal 27 ottobre 2008 i cittadini di tutti gli Stati membri e dei paesi associati a Schengen, indipendentemente dal loro status precedente (cioè ETA o eVisa)[6], beneficiano del sistema eVisitor che autorizza a visitare l'Australia per motivi turistici o d'affari, per un periodo massimo di tre mesi per ciascun ingresso. L'eVisitor ha una validità di dodici mesi dalla data di rilascio.

Trattamento delle domande di eVisitor

Dall'introduzione del sistema eVisitor, l'Australia ha fornito alla Commissione relazioni periodiche sulle statistiche relative all'applicazione del sistema in tutti gli Stati membri. La terza relazione relativa al periodo 1° luglio – 31 ottobre 2009 è stata presentata il 18 gennaio 2010. Nel periodo interessato sono state rilasciate 132 036 autorizzazioni eVisitor, di cui l'88,54% per via automatica. Ad eccezione dei cittadini rumeni (28,99%), bulgari (40,95%) e slovacchi (69,92%), il tasso di rilascio agevolato ( autogrant ) supera l'82% e raggiunge il valore massimo del 95,59% per i cittadini greci. Avendo rilevato problemi di integrità nei confronti dei richiedenti di alcuni Stati membri, l'Australia ha deciso di trattare la maggior parte di queste domande manualmente e di esaminarle con maggiore attenzione. Delle 745 domande respinte, 263 erano state presentate da cittadini rumeni. Le statistiche mostrano inoltre che il tasso modificato per mancato rientro (MNRR[7]) ha raggiunto in media lo 0,71%, con un valore massimo del 5,63% per i richiedenti lettoni.

L'Australia ha peraltro tracciato un bilancio del primo anno completo di applicazione del sistema eVisitor (27 ottobre 2008 – 31 ottobre 2009), durante il quale sono state presentate 358 273 domande, di cui l'86,94% concesse automaticamente. Sono state respinte 1 863 domande, di cui 761 di richiedenti rumeni. L'MNRR ha raggiunto una media dello 0,59%, con un valore massimo del 4,83% per i richiedenti rumeni. L'Australia ha dichiarato che, pur non avendo riscontrato ulteriori problemi di integrità nel primo anno, avrebbe continuato a monitorare le domande di richiedenti bulgari e rumeni.

Il 4 aprile 2010 l'Australia ha presentato una quarta relazione riguardante il periodo 1° luglio 2009 – 31 gennaio 2010, durante il quale sono state concesse 255 178 autorizzazioni eVisitor, di cui l'87,69% automaticamente. La Romania (25,63%) e la Bulgaria (36,61%) hanno registrato il tasso di rilascio agevolato più basso. L'MNRR, in media pari allo 0,75%, ha raggiunto il 6,23% per i richiedenti rumeni e il 3,72% per quelli bulgari.

Il 10 giugno 2010 l'Australia ha presentato una quinta relazione a copertura dei periodi 1° luglio 2009 – 30 aprile 2010 e 1° luglio 2008 – 30 aprile 2009. Un raffronto fra i due periodi indica che il tasso di rilascio agevolato è aumentato dall'85,32% all'87,09%, pur registrando un calo significativo nel caso dei richiedenti bulgari e rumeni, per i quali è passato rispettivamente dall'87,30% al 35,8% e dal 78,57% al 27,94%. Questo dato riflette il fatto che, alla luce dei problemi di integrità rilevati, l'Australia provvede a trattare manualmente la maggior parte delle domande presentate da questi richiedenti. L'Australia ha peraltro rilevato l'insorgere di problemi di integrità anche per le domande di richiedenti lettoni.

La valutazione dell'equivalenza tra il sistema eVisitor e la procedura di presentazione della domanda di visto Schengen è in fase di completamento e sarà presentata a breve in un documento separato.

Valutazione

In linea di principio, il sistema eVisitor assicura pari trattamento ai cittadini di tutti gli Stati membri e dei paesi associati a Schengen, garantendo peraltro una percentuale media di rilascio agevolato molto elevata. Le relazioni fanno tuttavia notare che, tenuto conto dei problemi di integrità sollevati dall'Australia, le domande dei richiedenti di alcuni Stati membri sono trattate essenzialmente a mano, al fine di consentirne un esame più dettagliato. La Commissione continuerà pertanto a monitorare attentamente il trattamento delle domande nell'ambito del sistema eVisitor.

Brasile

Situazione attuale

I cittadini di quattro Stati membri (Cipro, Estonia, Lettonia e Malta) sono tuttora soggetti all'obbligo del visto per entrare in Brasile.

Iniziative intraprese per garantire la reciprocità

Nell'ultimo ciclo di negoziati tenutosi a Brasilia dal 29 settembre al 1° ottobre 2009, l'Unione europea e il Brasile hanno convenuto il testo di un accordo di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari, il che ha permesso di condurre in porto i negoziati. I negoziati per l'accordo di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali si sono conclusi il 19 novembre 2009.

Quanto alla dichiarazione unilaterale che l'Unione europea avrebbe comunicato al Brasile per salvaguardare gli accordi bilaterali esistenti (che prevedono l'esenzione dal visto per categorie di viaggiatori non coperte dall'accordo UE–Brasile), la questione è stata risolta attraverso uno scambio di lettere fra la Commissione e il Brasile fra il febbraio e l'aprile 2010. La lettera della Commissione europea dichiara che l'Unione europea potrebbe sospendere l'accordo per i titolari di passaporti ordinari ove il Brasile iniziasse a denunciare gli accordi bilaterali esistenti. In risposta, il Brasile ha preso nota della dichiarazione dell'UE e ha ribadito la propria intenzione di rinegoziare, caso per caso, alcuni accordi bilaterali in cooperazione con l'altra parte.

Il 28 aprile 2010 entrambi gli accordi tra UE–Brasile sono stati formalmente siglati.

Il 6 agosto 2010 la Commissione ha adottato i progetti di decisioni relative alla firma e alla conclusione dei due accordi UE–Brasile di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata. In forza delle decisioni relative alla firma, adottate dal Consiglio GAI il 7 – 8 ottobre 2010, l'UE potrà siglare formalmente gli accordi con il Brasile.

Valutazione

Compiacendosi per la sottoscrizione rispettivamente degli accordi di esenzione dal visto per i soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari e per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o ufficiali, la Commissione si augura che le parti siano in grado di ratificare quanto prima entrambi gli accordi tramite le rispettive procedure interne, affinché i cittadini di tutti gli Stati membri possano recarsi in Brasile senza essere soggetti all'obbligo del visto.

Brunei Darussalam

Situazione attuale

I cittadini di tutti gli Stati membri beneficiano di un'esenzione dal visto di 30 giorni, con possibilità di due proroghe sul posto di 30 giorni ciascuna, per un soggiorno totale in esenzione dal visto di massimo 90 giorni. I cittadini statunitensi titolari di un passaporto ordinario elettronico beneficiano tuttavia immediatamente di un soggiorno preferenziale in esenzione dal visto di 90 giorni.

Iniziative intraprese per garantire la reciprocità

Nel corso di consultazioni a livello tecnico, la Commissione e la missione del Brunei Darussalam presso l'Unione europea hanno ulteriormente esplorato la possibilità di concedere ai cittadini dell'UE un'esenzione totale dal visto di 90 giorni. Tale possibilità è stata discussa tra i ministeri del Brunei Darussalam, anche se le autorità del paese hanno dovuto attendere una richiesta formale da parte dell'UE. Il 24 giugno 2010 la Commissione ha così chiesto alle autorità del Brunei Darussalam di concedere ai suoi cittadini un'esenzione dal visto di 90 giorni.

Valutazione

Prima di decidere ulteriori iniziative, la Commissione si riserva di conoscere la reazione del Brunei Darussalam in merito la sua richiesta formale.

Canada

Situazione attuale

L'obbligo del visto è mantenuto per i cittadini bulgari, cechi e rumeni.

Situazione relativa alla Repubblica ceca

Successivamente alla decisione del Canada del 14 luglio 2009 di reintrodurre l'obbligo del visto per i cittadini cechi, il 19 ottobre 2009 la Commissione ha adottato una relazione ad hoc che dettava al Canada due condizioni da rispettare in modo soddisfacente entro la fine del 2009: riaprire gli uffici preposti al rilascio dei visti nella Repubblica ceca e definire le misure volte al ripristino dell'esenzione dal visto per i cittadini cechi. Nel caso in cui il Canada non avesse rispettato queste due condizioni, la Commissione raccomandava di introdurre o ripristinare l'obbligo del visto per alcune categorie di cittadini canadesi.

Con lettera del 10 dicembre 2009, il Canada ha informato la Commissione che dal 21 dicembre 2009 i richiedenti cechi potevano presentare domanda di visto, parlare con un impiegato dell'ufficio visti e ritirare il visto presso l'ambasciata del Canada a Praga. In occasione del Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 25 febbraio 2010, la Commissione ha fatto presente che, con l'apertura il 21 dicembre 2009 degli uffici per il rilascio del visto a Praga, la prima delle due condizioni poste dalla relazione ad hoc risultava soddisfatta.

Il 15 marzo 2010 si è tenuta a Praga, con la partecipazione della Commissione, la seconda riunione del gruppo di esperti Canada–Repubblica ceca che ha dato spazio ad un confronto approfondito sul possibile contenuto delle misure che avrebbero consentito al Canada di decidere di sopprimere in futuro l'obbligo del visto per i cittadini cechi. Sulla base di questo confronto, la Commissione ha delineato un pacchetto di misure suddiviso in due tranche: da un lato, le misure il cui processo è già in corso e che permetterebbero di impedire, nel lungo periodo, una situazione simile a quella che ha portato il Canada a reintrodurre l'obbligo del visto per la Repubblica ceca; dall'altro, le misure che consentirebbero al Canada di decidere di sopprimere l'obbligo del visto prima dell'attuazione completa delle misure della prima tranche. Sia il Canada che la Repubblica ceca hanno accettato il pacchetto di misure.

Il 30 marzo 2010 il governo canadese ha presentato in parlamento il disegno di legge C-11 per una riforma equilibrata della normativa in materia di rifugiati ( Balanced Refugee Reform Act ) che introduce modifiche alla IRB, la commissione immigrazione e rifugiati preposta a individuare i paesi di origine sicuri, limitazioni alle valutazioni del rischio di pre-allontanamento e ad altri processi successivi alla presentazione della domanda e l'espulsione tempestiva dei richiedenti asilo le cui domande sono state respinte. Il provvedimento dovrebbe velocizzare l'iter delle decisioni, tutelare quanti chiedono protezione e facilitare l'allontanamento di coloro le cui domande sono state respinte. Dopo l'approvazione della Camera dei comuni e del Senato, il 29 giugno 2010 il disegno di legge ha ricevuto il Royal Assent (regia sanzione) del Governatore generale che ha avviato la fase di attuazione della legge durante la quale si provvede ad emanare le norme regolamentari e operative e ad assumere e formare il personale aggiuntivo. Il 14 maggio 2010 si è tenuta a Ottawa la terza riunione del gruppo di esperti Canada–Repubblica ceca, cui ha partecipato anche la Commissione: il pacchetto di misure convenuto alla riunione di Praga è stato discusso in ogni suo punto e per ogni punto sono state definite le azioni e il relativo calendario. Il gruppo di esperti ha raggiunto un accordo sul documento elaborato dalla Repubblica ceca Measures Pertinent to the Visa Regime between the Czech Republic and Canada (as agreed at the EWG Meeting in Ottawa on 14 May 2010) (misure attinenti al regime dei visti fra la Repubblica ceca e il Canada convenute alla riunione del gruppo di esperti tenutasi a Ottawa il 14 maggio 2010).

Il 20 settembre 2010 si è svolta a Praga la quarta riunione del gruppo di esperti Canada–Repubblica ceca, ancora una volta con la partecipazione della Commissione, durante la quale sono stati verificati i progressi compiuti verso l'attuazione delle azioni concordate nel documento Measures Pertinent to the Visa Regime between the Czech Republic and Canada ed è stato convenuto che, tra novembre e dicembre 2010, il Canada effettuerà una missione informativa nella Repubblica ceca nell'ambito della revisione della politica dei visti. Il Canada ha reso note l'imminente adozione dei regolamenti esecutivi del Balanced Refugee Reform Act e l'entrata in vigore prevista della legge entro la fine del 2011.

Situazione relativa a Bulgaria e Romania

La questione dell'esenzione dal visto per tutti i cittadini dell'UE che si recano in Canada è stata sollevata in diverse occasioni, in particolare al vertice UE–Canada del 5 maggio 2010 durante il quale l'Unione europea ha esercitato forti pressioni per il conseguimento dell'obiettivo comune di concedere l'esenzione dal visto a tutti i cittadini dell'UE che si recano in Canada. Il Canada ha ribadito l'impegno a rimuovere quanto prima gli ostacoli che ancora si frappongono al raggiungimento di questo obiettivo comune.

Ad aprile 2008 i funzionari canadesi hanno effettuato visite tecniche in Bulgaria e Romania e a marzo 2009 il Canada ha condiviso i principali risultati delle verifiche con i due Stati membri, i quali hanno fornito entrambi informazioni aggiornate relative agli esiti della verifica. Il Canada ha manifestato a Bulgaria e Romania i timori che ancora nutre, ha espresso l'intenzione di continuare a lavorare insieme e ha manifestato la propria disponibilità a ricevere ulteriori aggiornamenti sulle questioni che destano preoccupazione.

Dall'ultima relazione, i funzionari canadesi si sono incontrati diverse volte con i funzionari dell'ambasciata rumena a Ottawa per discutere questioni relative ai visti e all'immigrazione. Il Canada ha comunicato alle autorità rumene che non prevede di sopprimere l'obbligo del visto in questo momento e ha inoltre informato i due Stati membri che continuerà a monitorare le condizioni e i progressi compiuti a livello nazionale verso il rispetto dei criteri per l'esenzione dal visto validi in Canada.

Valutazione

Per quanto riguarda la situazione con la Repubblica ceca, la Commissione aveva dettato al Canada due condizioni da soddisfare. Con l'apertura degli uffici preposti al rilascio di visti a Praga dal 21 dicembre 2009, la prima condizione risulta soddisfatta.

Quanto alla seconda condizione riguardante il pacchetto di misure per il ripristino dell'esenzione dal visto per i cittadini cechi, la Commissione ritiene che anch'essa sia ora soddisfatta. Dopo la terza riunione del gruppo di esperti, il Canada e la Repubblica ceca hanno concordato il documento elaborato dalla Repubblica ceca; malgrado il titolo ( Measures Pertinent to the Visa Regime between the Czech Republic and Canada (as agreed at the EWG Meeting in Ottawa on 14 May 2010) ) la Commissione osserva che il documento consiste nel "pacchetto di misure" e in quanto tale soddisfa la seconda condizione. La Commissione ritiene, pertanto, che il Canada abbia soddisfatto entrambe le condizioni fissate nella relazione ad hoc.

Alla quarta riunione del gruppo di esperti Canada–Repubblica ceca, tenutasi il 20 settembre 2010 a Praga, sono stati compiuti ulteriori progressi nell'attuazione delle misure; in particolare è stato concordato che, nell'ambito della revisione della politica dei visti, il Canada svolgerà prima della fine del 2010 una missione di acquisizione dei dati nella Repubblica ceca, il che potrebbe aprire prospettive concrete per una decisione del Canada di ripristinare l'esenzione dal visto per i cittadini cechi. Pertanto, in questa fase, la Commissione ritiene che non sia necessario raccomandare misure di ritorsione nei confronti del Canada. Tuttavia, la Commissione monitorerà attentamente i progressi nell'attuazione del pacchetto di misure, verificando in particolare che il Canada dia seguito in modo sollecito e adeguato alla missione di acquisizione dei dati nella Repubblica ceca prima della fine del 2010. Inoltre, la Commissione osserva che per sopprimere l'obbligo del visto per i cittadini cechi, il Canada non dovrebbe attendere l'attuazione della riforma del sistema di asilo; nei verbali della seconda riunione del gruppo di esperti del 15 marzo 2010, la Repubblica ceca, il Canada e la Commissione avevano concordato che l'adozione della nuova legislazione canadese in materia di asilo – che potrà non essere attuata prima del 2013 – non dovrebbe condizionare la soppressione dell'obbligo del visto; l'attuazione del pacchetto di misure consentirebbe al Canada di decidere di sopprimere l'obbligo del visto prima della data di attuazione della nuova normativa canadese in materia di asilo, proposito confermato dal Canada alla quarta riunione del gruppo di esperti il 20 settembre 2010.

Per quanto riguarda Bulgaria e Romania, la Commissione è consapevole che entrambi i paesi non soddisfano ancora tutti i criteri per l'esenzione dal visto stabiliti dal Canada. Tuttavia, la Commissione monitorerà attentamente la situazione e continuerà a intrattenere discussioni con il Canada per favorire la soppressione dell'obbligo del visto per i cittadini di Bulgaria e Romania.

Giappone

Situazione attuale

Tutti gli Stati membri beneficiano dall'esenzione dal visto in Giappone, sebbene ai cittadini rumeni sia stata concessa un'esenzione temporanea, dal 1° settembre 2009 al 31 dicembre 2011.

Esenzione temporanea dal visto per i cittadini rumeni

Il Giappone ha dichiarato che intende valutare l'esenzione temporanea dal visto per i cittadini rumeni un anno dopo l'entrata in vigore. Tra settembre e dicembre 2010, l'ufficio per l'immigrazione presso il ministero della Giustizia giapponese raccoglierà e analizzerà le informazioni pertinenti, compreso il tasso di prolungamento del soggiorno oltre la scadenza del visto.

L'addetto dal ministero dell'Amministrazione e dell'Interno della Romania distaccato all'ambasciata rumena in Giappone – una delle condizioni per la soppressione temporanea dell'obbligo del visto – ha sviluppato stretti rapporti di cooperazione con l'ufficio giapponese per l'immigrazione.

Valutazione

La Commissione si riserva di attendere la valutazione del primo anno di esenzione temporanea dal visto per i cittadini rumeni da parte dell'ufficio giapponese per l'immigrazione e auspica che questa valutazione porti il Giappone a convertire l'esenzione temporanea dal visto in esenzione permanente.

Stati Uniti d'America (USA)

Situazione attuale

L'obbligo del visto è mantenuto per i cittadini bulgari, ciprioti, polacchi e rumeni.

Il 5 aprile 2010 la Grecia ha aderito al programma "Viaggio senza visto" (VWP).

Iniziative intraprese per garantire la reciprocità

La Commissione ha continuato a sollevare la questione della non reciprocità con le autorità statunitensi a livello tecnico e politico, in particolare in occasione della riunione della troika ministeriale "Giustizia e Affari interni" UE–USA del 28 ottobre 2009, delle riunioni della Task Force UE–USA del 10 dicembre 2009 e del 10 marzo 2010, delle riunioni informali ad alto livello UE–USA "Giustizia e Affari interni" del gennaio e del luglio 2010 e della riunione ministeriale "Giustizia e Affari interni" UE–USA dell'8 e 9 aprile 2010. Il 2 novembre 2009, la Final Rule sull'esame medico degli stranieri è stata pubblicata nel Federal Register statunitense, vol. 74, n. 210, ed è entrata in vigore il 4 gennaio 2010. Il provvedimento ha eliminato l'HIV/AIDS dall'elenco delle malattie trasmissibili, il che significa che dal 4 gennaio 2010 le persone affette dal virus HIV/AIDS sono ammissibili al programma VWP.

Il 20 gennaio 2010 l'ufficio doganale e di protezione dei confini ( Customs and Border Protection – CBP) statunitense ha avviato un periodo di transizione di 60 giorni entro il quale i vettori aerei devono conformarsi al sistema elettronico di autorizzazione di viaggio (ESTA). Le compagnie aeree possono negare l'imbarco ai viaggiatori VWP sprovvisti di un'autorizzazione ESTA approvata.

Il 4 marzo 2010 il Presidente Obama ha firmato la legge H.R. 1299 ( United States Capitol Police Administrative Technical Corrections Act del 2009) che comprende la legge sulla promozione del turismo del 2009 ( Travel Promotion Act – TPA). La TPA modifica la legge in materia di immigrazione e nazionalità ( Immigration and Nationality Act – INA) stabilendo che, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della TPA, il Segretario per la Sicurezza interna definiste un'imposta per l'uso dell'ESTA e avvia la valutazione e la relativa esazione. L'importo iniziale dell'autorizzazione di viaggio ammonta a 10 USD, cui si aggiunge un importo che permetterà almeno di recuperare in toto i costi per l'istituzione e la gestione dell'ESTA e che sarà stabilito dal Segretario per la Sicurezza interna. Preoccupazioni sull'imposta sono state espresse in varie occasioni e in diverse lettere (per informazioni dettagliate sulle preoccupazioni espresse in varie iniziative si veda la quinta relazione sulla reciprocità dei visti[8]) e sono state ribadite il 23 dicembre 2009 in lettere comuni dell'Unione europea e del Giappone al Segretario di Stato Clinton e al Segretario per la Sicurezza interna Napolitano.

Il 20 maggio 2010 il Segretario per la Sicurezza interna Napolitano ha annunciato la soppressione, entro la fine dell'estate, del modulo cartaceo di arrivo/partenza (modulo I-94W) per i viaggiatori VWP in tutti gli aeroporti. I viaggiatori sono pertanto tenuti a compilare unicamente l'ESTA sul sito web e non già anche il modulo I-94W. Il 6 agosto 2010, conformemente al calendario fissato dalla TPA, l'ufficio doganale e di protezione dei confini statunitense ha annunciato la pubblicazione della Interim Final Rule sull'imposta di promozione del turismo e sull'imposta per l'uso del sistema elettronico di autorizzazione di viaggi (ESTA), che è entrata in vigore l'8 settembre 2010. In forza dell' Interim Final Rule , i richiedenti un'autorizzazione ESTA sono tenuti a versare un'imposta pari a 14 USD, ovvero 10 USD per l'autorizzazione di viaggio, stabilito nella legge TPA, più l'importo di 4 USD stabilito dal Segretario per la Sicurezza interna per garantire il recupero in toto dei costi dell'istituzione e della gestione del sistema ESTA. L'importo di 4 USD è versato da tutti coloro che presentano domanda di autorizzazione di viaggio elettronica, mentre i 10 USD sono addebitati solo per le domande ESTA approvate.

A partire dall'8 settembre 2010 tutti i viaggiatori che si registrano per la prima volta sono soggetti all'imposta ESTA. I viaggiatori che a tale data risultano già registrati nell'ESTA non sono tenuti, in linea di principio, a registrarsi nuovamente e a corrispondere l'imposta.

Il pagamento va effettuato con una carta di credito o con una carta di addebito selezionata. Il Dipartimento per la Sicurezza interna sta esaminando altre forme di pagamento future.

Il giorno stesso in cui gli Stati Uniti hanno annunciato la Interim Final Rule sull'imposta ESTA, una dichiarazione ufficiale della Commissione esprimeva profondo rammarico per l'introduzione dell'imposta, pur comprendendo che la decisione veniva presa conformemente agli obblighi giuridici derivanti della TPA. La dichiarazione ufficiale ha ribadito i timori ripetutamente sollevati dall'UE e dalla Commissione secondo cui i nuovi requisiti, applicabili solo ai viaggiatori VWP, costituiscono un onere ulteriore per i cittadini europei che si recano negli Stati Uniti, in contraddizione con l'impegno evocato in favore della mobilità transatlantica.

Il 7 ottobre 2010, nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata dalle autorità statunitensi, la Commissione ha inviato agli Stati Uniti osservazioni scritte sulla Interim Final Rule , ribadendo i timori sugli ostacoli alla mobilità transatlantica creati dai nuovi requisiti e formulando osservazioni specifiche sulle disposizioni della Interim Final Rule , ad esempio sui mezzi di pagamento e su aspetti riguardanti la protezione dei dati.

La Final Rule sull'ESTA non è ancora stata pubblicata nel Federal Register . Una volta pubblicata, la Commissione formulerà una valutazione finale su tutti i cambiamenti, compresa l'introduzione dell'imposta.

Nell'esercizio delle competenze esterne previste dal trattato di Lisbona, occorre tener conto in particolare dell'approccio a doppio binario concordato il 12 marzo 2008 dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), questione che la Commissione si riserva di esaminare più attentamente. Tuttavia, anche se il livello UE non è stato ancora ultimato, gli Stati Uniti hanno ammesso al programma VWP altri Stati membri, quali la Grecia, che è entrata a farne parte ad aprile 2010. Si noti inoltre che alcuni Stati membri non soddisfano ancora alcuni i requisiti giuridici statunitensi di competenza dell'UE necessari per (continuare a) partecipare al programma VWP, quali il rilascio di passaporti biometrici (che se soddisfatti sarebbero coperti da un eventuale scambio di lettere UE–USA).

Valutazione

La Commissione si compiace che anche la Grecia sia stata ammessa al programma VWP. Poiché non esiste ancora un sistema biometrico per le partenze aeree in grado di controllare almeno il 97% dei cittadini stranieri in partenza dagli aeroporti statunitensi (una delle condizioni della legge 9/11), la soglia del tasso di rifiuto del visto rimane del 3%. Ciò significa che, sulla base degli ultimi tassi di rifiuto di visti dei quattro Stati membri che non partecipano ancora al VWP, solo Cipro rientra in questa soglia. Tuttavia, Cipro non soddisfa altri criteri giuridici per la partecipazione al VWP. La Commissione continuerà a sollevare la questione della non reciprocità nei contatti con gli Stati Uniti per garantire quanto prima la piena reciprocità dei visti.

Quanto all'HIV/AIDS, la Commissione si compiace che sia stato eliminato dall'elenco di malattie trasmissibili e che le persone affette da HIV/AIDS possano ora viaggiare nel quadro del VWP.

In merito alla Interim Final Rule sull'imposta ESTA, la Commissione ha espresso profondo rammarico per l'introduzione dell'imposta, pur comprendendo che la decisione fosse stata presa conformemente agli obblighi giuridici derivanti della legge sulla promozione del turismo. La Commissione ha ribadito i timori ripetutamente sollevati dall'UE secondo cui l'introduzione di un'imposta ESTA costituisce un onere ulteriore per i cittadini europei che si recano negli Stati Uniti, in contraddizione con l'impegno più volte evocato a favore dei contatti e della cooperazione transatlantica. La Commissione ha inviato agli Stati Uniti osservazioni scritte sulla Interim Final Rule sull'imposta ESTA nell'ambito della procedura di consultazione pubblica avviata il 7 ottobre 2010 dalle autorità statunitensi e si propone di continuare a manifestare agli Stati Uniti i propri timori in merito.

La Commissione non ha ancora completato la valutazione volta a stabilire se l'ESTA è equiparabile o meno alla procedura di presentazione della domanda di visto Schengen, dal momento che la Final Rule sull'ESTA non è stata ancora pubblicata nel Federal Register . Non vi è dubbio che l'imposizione di un'imposta sarà un elemento in più di cui tener conto in sede di valutazione.

CONCLUSIONI

L'attuazione del nuovo meccanismo di reciprocità dei visti introdotto nel 2005 dal regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio può considerarsi soddisfacente. L'Australia e il Giappone garantiscono ora parità di trattamento ai cittadini di tutti gli Stati membri, anche se per poter determinare in via definita la piena reciprocità in materia di visti bisogna attendere, nel primo caso, l'ulteriore valutazione del sistema eVisitor e, nel secondo, l'esenzione permanente dal visto per i cittadini rumeni. Il Brasile firmerà a breve due accordi di esenzione dal visto con l'Unione europea – uno per i titolari di passaporti ordinari, l'altro per i titolari di passaporti diplomatici o di servizio/ufficiali – che garantiranno la reciprocità in materia di visti. La Commissione intende favorire la pronta ratifica di questi accordi da parte UE e ne controllerà la ratifica da parte delle autorità brasiliane.

Si riscontrano solo pochissimi casi di "non reciprocità", due dei quali presentano caratteristiche specifiche:

- il Brunei Darussalam accorda l'esenzione dal visto a tutti i cittadini UE, ma solo per 30 giorni, con possibilità di due proroghe di 30 giorni; la Commissione continuerà ad impegnarsi per garantire la piena reciprocità, anche se la situazione attuale non occasiona problemi ai cittadini UE;

- il Canada ha reintrodotto l'obbligo del visto per i cittadini cechi, anche se è stato definito un pacchetto di misure che consentirà al Canada di revocare nuovamente l'obbligo del visto per i cittadini della Repubblica ceca prima che venga attuata la nuova normativa canadese in materia di asilo; la Commissione intende monitorare attentamente che l'attuazione delle misure sia orientata ai risultati, verificando in particolare che il Canada dia seguito in modo sollecito e adeguato alla missione di acquisizione dei dati nella Repubblica ceca prima della fine del 2010

Quanto agli altri casi di non reciprocità, segnatamente gli Stati Uniti (obbligo del visto per Bulgaria, Cipro, Romania e Polonia) e il Canada (obbligo del visto per Bulgaria e Romania), l'UE si scontra con i limiti del meccanismo di reciprocità attualmente in vigore. In questi casi, infatti, i paesi terzi ritengono che gli Stati membri interessati non soddisfino i criteri obiettivi per l'esenzione dal visto fissati unilateralmente dalla loro legislazione nazionale (per esempio, mancato rilascio di passaporti biometrici, mancato rispetto delle soglie stabilite per il rifiuto del visto e/o tassi di prolungamento del soggiorno oltre la scadenza del visto).

La Commissione, che continuerà a sollevare queste questioni con i paesi terzi interessati in tutte le sedi e i consessi pertinenti, invita, al tempo stesso, il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri a riflettere su come affrontare ulteriormente questi casi di non reciprocità.

[1] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

[2] L'attuale meccanismo di reciprocità dei visti è stato introdotto dal regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio, del 2 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3.

[3] COM(2006) 3 definitivo del 10.1.2006, COM(2006) 568 definitivo del 2.10.2006, COM(2007) 533 definitivo del 13.9.2007, COM(2008) 486 definitivo/2 del 9.9.2008.

[4] COM(2009) 560 definitivo.

[5] COM(2009) 562 definitivo.

[6] Cfr. l'allegato 2 della prima relazione sulla reciprocità dei visti (COM(2006) 3 definitivo) per ulteriori informazioni su ETA e eVisa.

[7] Il tasso modificato per mancato rientro (MNRR) calcola la percentuale di visitatori che sono arrivati in Australia, i cui visti iniziali sono scaduti nel periodo di segnalazione e che o rimangono illegalmente nel paese, o lasciano l'Australia con un visto scaduto oppure chiedono un visto successivo diverso da quelli che l'Australia ritiene vantaggiosi.

[8] COM(2009) 560 definitivo, pagg. 7 e 8.

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