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Document 52010DC0421

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità

/* COM/2010/0421 def. */

52010DC0421

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'applicazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità /* COM/2010/0421 def. */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 4.8.2010

COM(2010) 421 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'applicazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'applicazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità

1. Introduzione

I posti di lavoro vacanti sono generalmente considerati un fattore importante per l'analisi della domanda nel mercato del lavoro. I dati trimestrali sui posti di lavoro vacanti sono necessari alla Commissione e alla Banca centrale europea per monitorare gli sviluppi a breve termine del ciclo economico e del mercato del lavoro. Nel quadro della strategia europea per l'occupazione la Commissione necessita di dati sui posti di lavoro vacanti ripartiti per attività economica al fine di controllare e analizzare il livello e la struttura della domanda di lavoro.

Il regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità[1] ha definito un quadro per la produzione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti. L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 453/2008 prescrive alla Commissione di trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento entro il 24 giugno 2010 e successivamente a cadenza triennale. È previsto che tale relazione valuti la qualità delle statistiche fornite dagli Stati membri, nonché la qualità degli aggregati europei, e rilevi i punti suscettibili di miglioramento.

Questa è la prima relazione che la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Le fasi dell'applicazione

2.1 Regolamenti di esecuzione

In seguito all'approvazione del regolamento (CE) n. 453/2008, sono stati poco dopo approvati due regolamenti di applicazione riguardanti una serie di aspetti specifici che a norma del regolamento (CE) n. 453/2008 andavano ulteriormente precisati mediante procedura di comitatologia.

- Il regolamento (CE) n. 1062/2008 della Commissione[2] definisce:

• le procedure di destagionalizzazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.453/2008. Il regolamento dispone che la trasmissione di dati destagionalizzati abbia inizio al più tardi allorché sono disponibili serie cronologiche con almeno 16 periodi osservati. In un allegato viene inoltre stabilito a quale livello di aggregazione della NACE Rev. 2 vanno trasmessi i dati;

• la struttura, i contenuti e le date di trasmissione delle relazioni sulla qualità che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 453/2008. La prima relazione sulla qualità va trasmessa alla Commissione entro il 31 agosto 2011.

- Il regolamento (CE) n. 19/2009 della Commissione[3] riguarda i seguenti aspetti:

• le definizioni relative ai "posti di lavoro vacanti" ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 453/2008, in particolare l'enumerazione delle fasi per una "ricerca attiva di un candidato adatto" e la definizione dello "specifico periodo di tempo" per la copertura di un posto vacante;

• le date di riferimento per la rilevazione dei dati trimestrali, preferibilmente mediante rilevazione su base continua o calcolo di una media rappresentativa per il trimestre;

• i termini di trasmissione e la data del primo trimestre di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 453/2008. Il termine di trasmissione è fissato al 70° giorno dalla fine del trimestre. Un numero ristretto di Stati membri con un numero di dipendenti pari a più del 3% del totale dell'Unione europea è tenuto a trasmettere, entro 45 giorni, il numero totale di posti di lavoro vacanti e di posti occupati. Il primo trimestre di riferimento è il primo trimestre del 2010. In tal modo viene indirettamente definito anche il periodo di riferimento per la trasmissione dei dati anteriori, ovvero i quattro trimestri del 2009;

• gli Stati membri tenuti a condurre studi di fattibilità sul rilevamento dei dati per le imprese con meno di dieci dipendenti[4], in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 453/2008, la struttura di tali studi di fattibilità e il termine per la loro trasmissione alla Commissione (febbraio 2010);

• gli Stati membri tenuti a condurre studi di fattibilità sul rilevamento dei dati relativi alle sezioni O, P, Q, R e S della NACE Rev. 2[5], in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 453/2008, la struttura di tali studi di fattibilità e il termine della loro trasmissione alla Commissione (febbraio 2010);

2.2 Sviluppo delle capacità

Nel corso del 2008 e del 2009 la Commissione ha preso, congiuntamente con gli Stati membri, una serie di misure atte a garantire il rispetto dell'obbligo di presentare relazioni conformemente ai diversi regolamenti.

- Sovvenzioni : sono stati organizzati due inviti a presentare proposte, uno all'anno, limitati al sistema statistico europeo al fine di costituire le capacità necessarie per l'attuazione della base giuridica. L'obiettivo principale consisteva nel potenziare la copertura e la qualità dei dati sui posti di lavoro vacanti relativi alle imprese con meno di dieci dipendenti e alle sezioni O, P, Q, R e S della NACE Rev. 2. I paesi che hanno presentato proposte e hanno ricevuto un sostegno finanziario dalla Commissione europea sono Austria, Danimarca, Malta, Italia, Lettonia, Polonia, Romania, Norvegia e Croazia.

- Workshop : Eurostat ha partecipato all'organizzazione di due workshop metodologici, uno nel dicembre 2008 a Norimberga (Germania) e uno nel novembre 2009 a Neuchâtel (Svizzera). Circa venti Stati membri hanno svolto un ruolo attivo, assieme ad altri paesi, quali Norvegia, Svizzera e Israele, nonché a organizzazioni internazionali (Banca centrale europea e OCSE). Il fine consisteva nello scambio di pratiche ottimali ed esperienze nel rilevamento di dati statistici sui posti di lavoro vacanti e nella discussione di questioni metodologiche.

- Lavoro negli Stati membri : tutti gli Stati membri hanno comunicato di essere globalmente in grado di presentare la rilevazione di dati prescritta entro il primo trimestre di riferimento del 2010. È tuttavia probabile che nel primo trimestre di riferimento emergano le seguenti difficoltà:

a) problemi relativi alla copertura; Alcuni Stati membri incontreranno difficoltà nel coprire le sezioni O-S della NACE Rev. 2, in particolare la sezione O, nonché le imprese con meno di dieci dipendenti;

b) mancanza di orientamenti metodologici specifici;

c) scarsa precisione nelle stime relative al numero di posti di lavoro vacanti ripartiti per attività economica.

È prevedibile che gli Stati membri, acquisendo maggiore esperienza nella rilevazione delle statistiche sui posti di lavoro vacanti e adeguando i propri sistemi di produzione dei dati statistici, riescano col tempo a superare tali difficoltà. Eurostat elaborerà, in collaborazione con gli Stati membri, chiari orientamenti metodologici cui attenersi.

2.3 Iniziative finanziarie per il 2010

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 453/2008, " per i primi tre anni della rilevazione dei dati gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per le spese di esecuzione delle attività pertinenti ".

A tal fine il 24 marzo 2010 è stato organizzato un invito a presentare proposte (limitato al sistema statistico europeo), che prevede un importo complessivo per i beneficiari pari a 800 000 euro.

3) Qualità delle statistiche fornite dagli Stati membri

Il primo trimestre di riferimento per il quale i paesi sono formalmente tenuti a trasmettere i dati è il primo trimestre 2010. Le prime trasmissioni di dati sono prescritte per il 15 maggio e il 10 giugno. Dettagliate relazioni sulla qualità redatte dagli Stati membri devono inoltre pervenire entro il 31 agosto 2011. Ne consegue che in questa fase non è ancora possibile effettuare una valutazione approfondita della qualità dei dati. La prossima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, prevista fra tre anni, conterrà una dettagliata valutazione della qualità.

Una valutazione preliminare può tuttavia essere effettuata utilizzando i dati trasmessi sinora dagli Stati membri a Eurostat su base volontaria, integrati dalle informazioni qualitative ottenute durante la preparazione dei workshop. Per quanto riguarda la completezza dei dati pervenuti, la situazione relativa al quarto trimestre 2009 può essere così sintetizzata:

- diciotto paesi[6] hanno trasmesso tutte le variabili prescritte dai regolamenti;

- cinque paesi non hanno trasmesso tutte le variabili prescritte dai regolamenti. Spagna, Francia e Italia hanno analizzato nei propri studi di fattibilità la possibilità di rilevare le variabili mancanti. Il Portogallo non trasmette dati sulla sezione O della NACE Rev. 2, mentre i Paesi Bassi inviano solo i dati sui posti occupati relativi all'economia nel suo insieme;

- sette paesi[7] non hanno ancora trasmesso o hanno interrotto[8] la trasmissione dei dati sui posti di lavoro vacanti.

Un numero crescente di Stati membri sta divulgando le proprie statistiche sui posti di lavoro vacanti a livello nazionale, attraverso comunicati stampa o rendendo disponibili i dati nei siti governativi. Questo indica che secondo gli Stati membri i dati sono di qualità sufficiente per essere destinati al grande pubblico.

4) Qualità degli aggregati europei

Solo nella prossima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, prevista fra tre anni, sarà possibile valutare la qualità degli aggregati europei. Tuttavia, poiché alcuni paesi non hanno rilevato, né rileveranno nei prossimi anni, dati relativi alle imprese con dieci o meno dipendenti o alla sezione O della NACE Rev. 2, non potranno essere calcolati per ora aggregati europei riguardanti tutte le dimensioni delle imprese e tutte le attività economiche. Eurostat continuerà le discussioni con gli Stati membri al fine di superare le lacune a livello di copertura dei dati, in modo da poter calcolare aggregati europei che coprano l'intera sfera economica.

5) Principali miglioramenti e sviluppi recenti

Nel 2009 e all'inizio del 2010 nella maggior parte degli Stati membri ha avuto luogo una serie di miglioramenti. Tutti i paesi hanno completato o stanno per completare la transizione dalla classificazione NACE Rev. 1 alla NACE Rev. 2. Nel corso del 2009 la Danimarca, l'Austria e la Norvegia hanno sviluppato dal nulla nuove indagini sui posti di lavoro vacanti, che consentiranno a tali paesi di rispettare le disposizioni vincolanti. La Spagna e la Francia hanno adattato i propri questionari per conformare i propri concetti di posti di lavoro vacanti al regolamento (CE) n. 453/2008. L'Ungheria ha esteso la copertura dell'indagine alle imprese con meno di cinque dipendenti. Infine il Regno Unito è il primo Stato membro in grado di iniziare a produrre dati destagionalizzati. I paesi si sono inoltre uniformati alla definizione di posti di lavoro vacanti che figura nel regolamento. Ne deriva che ora in tutti i paesi le statistiche sui posti di lavoro vacanti si basano su una definizione armonizzata.

All'inizio del 2010 Eurostat ha ricevuto gli studi di fattibilità prescritti dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 453/2008 da tutti gli Stati membri interessati, ad eccezione della Germania, che ha deciso di rilevare i dati della pubblica amministrazione e pertanto non deve trasmettere uno studio di fattibilità. La documentazione è in fase di analisi approfondita, ma le principali conclusioni delle relazioni sono le seguenti:

- Austria: sussistono alcuni problemi relativi alle sezioni O-S della NACE Rev. 2, a livello di registro delle imprese, che occorre risolvere a medio termine; dal primo trimestre 2010 verranno comunque trasmessi i dati sulle sezioni O-S della NACE Rev. 2.

- Danimarca: gli studi di fattibilità non indicano particolari difficoltà nella rilevazione dei dati sui posti di lavoro vacanti relativi alle imprese con meno di dieci dipendenti e alle sezioni O-S della NACE Rev. 2. La Danimarca ha tuttavia deciso di rinviare la rilevazione dei dati sulle sezioni O-S della NACE Rev. 2, mentre i dati sui posti di lavoro vacanti nelle imprese con meno di dieci dipendenti verranno rilevati a partire dal primo trimestre 2010.

- Francia: lo studio di fattibilità ha concluso che tra il 2008 e il 2012 per le imprese con meno di dieci dipendenti sarà possibile rilevare solo dati annuali sui posti di lavoro vacanti. Si prevede che nel 2013 per tali imprese potranno verosimilmente essere calcolate statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti. Vengono invece rilevati i dati riguardanti le sezioni R e S nonché le parti relative al settore privato delle sezioni P e Q della NACE Rev. 2. Per le parti delle sezioni O, P e Q della NACE Rev. 2 relative alla pubblica amministrazione non saranno disponibili dati trimestrali (solo dati annuali a partire dal 2013).

- Spagna: lo studio preliminare ha concluso che è possibile, sebbene complesso e oneroso, rilevare dati trimestrali sui posti di lavoro vacanti relativi alla sezione O della NACE Rev. 2 e che tali dati verranno trasmessi per il periodo di riferimento, il primo trimestre 2010. I dati sulle sezioni P, Q, R e S della NACE Rev. 2 sono in fase di rilevazione.

- Italia: lo studio ha concluso che le opzioni esaminate finora per la rilevazione dei dati relativi alle imprese con meno di dieci dipendenti e alle sezioni O-S della NACE Rev. 2 non sono attuabili. Più positivamente sono valutate le possibilità di rilevare dati riguardanti il settore privato nelle sezioni O-S della NACE Rev. 2. Occorrono comunque ulteriori analisi, pertanto conclusioni più definitive verranno trasmesse nel dicembre 2010.

- Malta: le principali conclusioni dello studio indicano che è possibile rilevare i dati relativi alle sezioni O-S della NACE Rev. 2, mentre considerazioni in materia di costi e di qualità rendono impossibile la rilevazione dei dati per le imprese con meno di dieci dipendenti.

Eurostat collaborerà con gli Stati membri nell'elaborazione di piani d'azione volti ad estendere il più possibile la copertura dei dati, tenendo conto dei problemi descritti negli studi di fattibilità.

6) Conclusioni

In seguito alla pubblicazione del regolamento (CE) n. 453/2008 sono stati approvati due regolamenti di applicazione, relativi ad aspetti più tecnici. Nel 2008 e nel 2009 gli Stati membri hanno ricevuto un sostegno finanziario per prepararsi alla trasmissione di dati trimestrali sui posti di lavoro vacanti riguardanti il primo trimestre 2010. Il sostegno finanziario continuerà nel periodo 2010-2012, come indicato nel regolamento 453/2008. Nel 2008 e nel 2009 hanno avuto luogo due workshop volti a sviluppare la capacità tecnica e a condividere esperienze sui posti di lavoro vacanti. In seguito ai workshop e a ulteriori sforzi da parte degli Stati membri, la maggior parte di questi ultimi all'inizio del 2010 era pronta, o quasi del tutto pronta, ad ottemperare ai propri obblighi giuridici. Per consentire il calcolo di aggregati europei è tuttavia necessario colmare le restanti lacune a livello di copertura dei dati.

Per la prossima relazione al Parlamento europeo e al Consiglio del giugno 2013 sarà stato possibile ottenere informazioni più dettagliate grazie alle relazioni nazionali sulla qualità e alle trasmissioni di dati ufficiali. Questo consentirà di effettuare una valutazione più completa della qualità e della pertinenza delle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti.

[1] GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234.

[2] Regolamento (CE) n. 1062/2008 della Commissione, del 28 ottobre 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità, (GU L 285 del 29.10.2008, pag. 3).

[3] Regolamento (CE) n. 19/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità, (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 3).

[4] Danimarca, Francia Italia e Malta.

[5] Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Malta ed Austria.

[6] Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e il Regno Unito.

[7] Belgio, Danimarca, Austria, Irlanda, Islanda, Norvegia e Svizzera.

[8] Il Belgio ha interrotto la trasmissione dei dati sui posti di lavoro vacanti nel quarto trimestre 2007.

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