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Document 52010DC0307

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero

/* COM/2010/0307 def. */

52010DC0307

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero /* COM/2010/0307 def. */


[pic] | COMMISSIONE EUROPEA |

Bruxelles, 14.6.2010

COM(2010)307 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sull'applicazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sull'applicazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero

INTRODUZIONE

L'obiettivo principale del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero[1] è istituire un quadro comune e standard di qualità statistica per la produzione sistematica di statistiche dell'Unione europea inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.

L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 184/2005 stabilisce che entro il 28 febbraio 2010 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione dello stesso regolamento. In particolare, la relazione:

1. registra la qualità delle statistiche elaborate;

2. valuta i benefici che derivano all'Unione e agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni, dalle statistiche elaborate in rapporto ai costi;

3. individua i settori in cui sono possibili miglioramenti nonché le modifiche ritenute necessarie alla luce dei risultati ottenuti.

4. riesamina il funzionamento del comitato della bilancia dei pagamenti e formula raccomandazioni in merito all'opportunità di ridefinire la portata delle misure di esecuzione.

La presente relazione esamina gli aspetti più importanti dell'applicazione del regolamento (CE) n. 184/2005 da parte degli Stati membri e le misure adottate dalla Commissione per garantire statistiche europee di qualità inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.

MISURE DI ATTUAZIONE

Dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 184/2005, sono stati adottati i seguenti regolamenti di attuazione:

5. regolamento (CE) n. 601/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la procedura di trasmissione dei dati[2];

6. regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, che adegua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio tramite l'aggiornamento dei requisiti relativi ai dati[3];

7. regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008 , che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti[4];

8. regolamento (CE) n. 707/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, che modifica, per quanto concerne l'aggiornamento delle esigenze in termini di dati, il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero[5].

PRINCIPALI INSIEMI DI DATI

Le statistiche della bilancia dei pagamenti forniscono informazioni complete sulle transazioni tra l'economia segnalante e il resto del mondo. Il regolamento (CE) n. 184/2005 definisce la rilevazione dei seguenti quattro insiemi di dati:

- stime ex ante della bilancia dei pagamenti trimestrale (indicatori in euro);

- bilancia dei pagamenti trimestrale;

- cifre annuali degli scambi internazionali di servizi;

- cifre annuali degli investimenti diretti all'estero.

In particolare, per ciascuno di questi insiemi di dati, Eurostat raccoglie informazioni dagli Stati membri e le utilizza per l'elaborazione di dati aggregati per l'UE pubblicati insieme ai dati dei singoli Stati membri nella base di dati on-line di Eurostat[6].

In linea generale, la prima stima dei principali aggregati trimestrali (bilancia delle partite correnti e bilancia dei servizi) è disponibile 10 settimane dopo il periodo di riferimento. La seconda stima, pubblicata 15 settimane dopo il periodo di riferimento, comprende una serie più ampia di voci della bilancia dei pagamenti e una ripartizione geografica che interessa i principali partner economici, in particolare le economie sviluppate ed emergenti più importanti.

Su base annuale, le statistiche inerenti agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero sono esposte in maggior dettaglio. I dati annuali relativi agli scambi internazionali di servizi sono disaggregati sulla base di un elenco completo dei tipi di servizi e di 42 economie. I dati sono trasmessi dagli Stati membri nove mesi dopo il periodo di riferimento e pubblicati circa due mesi più tardi. Le statistiche annuali degli investimenti diretti all'estero annuali comprendono dati sui flussi e sugli stock, secondo il tipo di strumento, di paese partner e di attività economica. I dati sono forniti dagli Stati membri nove mesi dopo il periodo di riferimento e pubblicati circa due mesi più tardi.

QUALITÀ DELLE STATISTICHE PRODOTTE

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 184/2005, gli Stati membri devono fornire alla Commissione una relazione sulla qualità dei dati trasmessi. Inoltre, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, la qualità dei dati trasmessi a Eurostat deve essere valutata, sulla base delle relazioni sulla qualità, dalla Commissione assistita dal comitato della bilancia dei pagamenti (nel seguito "il comitato BP").

L'analisi che segue fa riferimento ai risultati delle ultime relazioni disponibili sulla qualità dei dati forniti dagli Stati membri nel 2008. Essa non contempla, pertanto, gli sviluppi più recenti riguardanti, tra l'altro, i miglioramenti della qualità registrati da diversi Stati membri nel 2009.

Tempestività

Il criterio relativo alla tempestività si riferisce al rispetto delle scadenze per la trasmissione dei dati.

Tali scadenze sono indicate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 e confermate nel vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti[7], che costituisce il documento di riferimento per i particolari tecnici della trasmissione dei dati.

La tabella 1 contiene un'analisi[8] della tempestività delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti. Dalla tabella si evince che generalmente gli Stati membri sono in grado di rispettare le scadenze per tutti gli insiemi di dati, a parte qualche rara eccezione che riguarda i due settori degli investimenti diretti all'estero.

Copertura dei dati trasmessi a Eurostat

Il criterio relativo alla copertura dei dati si riferisce alla disponibilità delle informazioni previste dal regolamento (CE) n. 184/2005 secondo i periodi di riferimento e secondo le disaggregazioni geografiche, per voce e per attività. Esso risulta dalla percentuale del numero di valori forniti sul numero totale dei valori richiesti.

Tabella 1: Tempestività di trasmissione dei dati

Indicatori in euro | Bilancia dei pagamenti trimestrale | Scambi internazionali di servizi | Investimenti diretti all'estero — flussi | Investimenti diretti all'estero — stock |

Termine ultimo: | periodo di riferimento + 2 mesi | periodo di riferimento + 3 mesi | periodo di riferimento + 9 mesi | periodo di riferimento + 9 (o 21) mesi[9] | periodo di riferimento + 9 (o 21) mesi |

Austria | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Belgio | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | insufficiente |

Bulgaria | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Cipro | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | insufficiente |

Repubblica ceca | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Danimarca | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Estonia | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Finlandia | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Francia | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Germania | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Grecia | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Ungheria | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Irlanda | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Italia | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Lettonia | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Lituania | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Lussemburgo | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Malta | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Paesi Bassi | soddisfacente | soddisfacente | accettabile | soddisfacente | soddisfacente |

Polonia | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Portogallo | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Romania | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | insufficiente | insufficiente |

Slovacchia | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Slovenia | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Spagna | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Svezia | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente | soddisfacente |

Regno Unito | accettabile | soddisfacente | soddisfacente | insufficiente | insufficiente |

Tabella 2: Copertura

Indicatori in euro | Bilancia dei pagamenti trimestrale | Scambi internazionali di servizi | Investimenti diretti all'estero — flussi | Investimenti diretti all'estero — stock |

Austria | completa | completa | completa | completa | completa |

Belgio | completa | completa | completa | completa | incompleta |

Bulgaria | completa | completa | completa | completa | completa |

Cipro | completa | completa | completa | completa | completa |

Repubblica ceca | completa | completa | completa | completa | completa |

Danimarca | completa | completa | completa | completa | completa |

Estonia | completa | completa | completa | completa | completa |

Finlandia | completa | completa | incompleta | completa | completa |

Francia | completa | completa | incompleta | completa | completa |

Germania | completa | completa | completa | completa | incompleta |

Grecia | completa | completa | incompleta | completa | completa |

Ungheria | completa | completa | incompleta | completa | completa |

Irlanda | completa | completa | completa | completa | completa |

Italia | completa | completa | incompleta | completa | completa |

Lettonia | completa | completa | completa | completa | completa |

Lituania | completa | completa | incompleta | completa | completa |

Lussemburgo | completa | completa | completa | completa | completa |

Malta | completa | completa | completa | completa | completa |

Paesi Bassi | completa | completa | incompleta | incompleta | incompleta |

Polonia | completa | completa | completa | incompleta | incompleta |

Portogallo | completa | completa | completa | completa | completa |

Romania | completa | completa | completa | completa | completa |

Slovacchia | completa | completa | incompleta | completa | completa |

Slovenia | completa | completa | incompleta | completa | completa |

Spagna | completa | completa | completa | completa | completa |

Svezia | incompleta | incompleta | incompleta | completa | completa |

Regno Unito | completa | incompleta | incompleta | completa | incompleta |

I dati utilizzati per stabilire questo indicatore sono precisati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005. La tabella 2 riassume[10] questo indicatore per Stato membro e per insieme di dati.

Tutti gli Stati membri hanno fornito i dati richiesti, almeno in parte, e non mancano insiemi di dati. Quasi tutti gli Stati membri hanno fornito quattro insiemi di dati completi, gli altri tre su quattro. Soltanto tre Stati membri (Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia) hanno fornito insiemi di dati per la maggior parte incompleti.

Gli Stati membri hanno incontrato le difficoltà maggiori con i dati relativi agli scambi internazionali di servizi: soltanto sedici di essi sono stati infatti in grado di fornire tutti i dati richiesti.

Validità della metodologia

Il criterio relativo alla validità metodologica si riferisce al rispetto delle norme, degli orientamenti e delle buone pratiche accettati a livello internazionale.

Tutti gli Stati membri rispettano generalmente le norme internazionali quali definite: nel manuale della bilancia dei pagamenti, quinta edizione (BPM5), pubblicato dal Fondo monetario internazionale (FMI); nella definizione di riferimento degli investimenti diretti esteri, terza edizione (BD3), pubblicata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); nel manuale delle statistiche sugli scambi internazionali di servizi, pubblicato congiuntamente dalle Nazioni Unite (NU), dalla Commissione europea, dal FMI, dall'OCSE, dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e dall'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Le relazioni sulla qualità consentono di verificare regolarmente eventuali deviazioni da questa metodologia. Il comitato BP e il gruppo di lavoro Bilancia dei pagamenti esaminano tali divergenze allo scopo di favorire l'armonizzazione.

Le norme internazionali sono state riesaminate di recente. La sesta edizione del manuale della bilancia dei pagamenti (BPM6) è stata pubblicata nel novembre 2008, la quarta edizione della definizione di riferimento degli investimenti diretti esteri (BD4) è stata completata nell'aprile 2008 e la versione aggiornata del manuale delle statistiche sugli scambi internazionali di servizi (MSITS 2010) è stata approvata dalla commissione statistica delle Nazioni Unite nel febbraio 2010.

L'introduzione coordinata delle nuove norme, già concordata con gli Stati membri in seno al comitato BP, dovrebbe migliorare il livello di conformità e, di conseguenza, la comparabilità delle statistiche.

Stabilità

Il criterio della stabilità si riferisce al grado di prossimità tra il valore stimato iniziale e il valore finale.

La stabilità può essere misurata tramite l'"errore percentuale assoluto medio"[11], indicatore approvato dal comitato BP. La tabella 3 mostra le ultime cifre disponibili per questo indicatore con riguardo alle principali voci della bilancia dei pagamenti dell'Unione europea. Quanto più basso è il valore, tanto più alto è il livello di stabilità. Nella maggior parte delle voci si constata un elevato livello di stabilità, benché nelle voci "Reddito" e sue sotto-voci si osservino notevoli adeguamenti, in particolare per quanto riguarda il reddito da lavoro dipendente e il reddito da investimenti diretti. Queste voci sono fra quelle più difficili da misurare e per le quali, data la fonte di dati normalmente utilizzata, si prevedono i maggiori cambiamenti. Di fatto, il valore finale per queste voci si basa generalmente sui risultati di indagini annuali, mentre il valore iniziale su stime relativamente incerte.

Tabella 3: Errore percentuale assoluto medio per gli aggregati UE

Crediti | Debiti |

2006 | 2007 | 2006 | 2007 |

Conto corrente | 2,3 % | 2,9 % | 1,3 % | 1,5 % |

-Beni | 0,1 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,5 % |

-Servizi | 0,7 % | 1,9 % | 1,4 % | 1,8 % |

Trasporti | 1,4 % | 2,3 % | 1,6 % | 4,5 % |

Traffico di viaggiatori | 4,8 % | 3,2 % | 3,2 % | 2,8 % |

Altri servizi | 1,9 % | 1,5 % | 1,6 % | 0,9 % |

-Redditi | 9,3 % | 8,2 % | 6,9 % | 6,0 % |

Redditi da lavoro dipendente | 11,4 % | 9,4 % | 6,7 % | 1,7 % |

Redditi da investimenti diretti | 22,3 % | 19,8 % | 20,4 % | 20,9 % |

Redditi da investimenti di portafoglio | 3.8 % | 2.4 % | 4.1 % | 4.7 % |

Redditi da altri investimenti | 1,1 % | 2,8 % | 2,0 % | 1,7 % |

-Trasferimenti correnti | 10,5 % | 0,8 % | 5,8 % | 2,0 % |

Coerenza interna

La coerenza interna misura, in base agli errori e alle omissioni (saldo netto), la coerenza dell'insieme di dati fornito, anche se, in linea di massima, i conti della bilancia dei pagamenti sono in equilibrio. La somma di tutte le voci deve quindi essere pari a zero. Tuttavia, nella pratica, si verificano squilibri a causa di imperfezioni nei dati originali e di errori nella compilazione. Gli errori e le omissioni (saldo netto) sono stabiliti da ultimo come voce residua per pareggiare i conti. In certi casi gli errori di compilazione si compensano cosicché la dimensione di questa voce residua non è necessariamente indicativa dell'esattezza dei dati. Ciononostante, la voce errori e omissioni è considerata generalmente un indicatore utile per calcolare la coerenza interna della bilancia dei pagamenti.

Tabella 4: Errore relativo medio 2005-2007

Austria | 3 % | Germania | 6 % | Paesi Bassi | 5 % |

Belgio | 2 % | Grecia | 2 % | Polonia | 4 % |

Bulgaria | 9 % | Ungheria | 2 % | Portogallo | 7 % |

Cipro | 3 % | Irlanda | 5 % | Romania | 3 % |

Repubblica ceca | 2 % | Italia | 2 % | Slovacchia | 2 % |

Danimarca | 5 % | Lettonia | 1 % | Slovenia | 3 % |

Estonia | 2 % | Lituania | 3 % | Spagna | 2 % |

Finlandia | 6 % | Lussemburgo | 1 % | Svezia | 7 % |

Francia | 13 % | Malta | 4 % | Regno Unito | 4 % |

La tabella 4 mostra l'errore relativo medio registrato dagli Stati membri nel periodo 2005-2007. Questo indicatore, che si basa sugli errori e sulle omissioni (saldo netto), è analizzato anche nelle relazioni sulla qualità. Esso corrisponde alla media del valore assoluto degli errori e delle omissioni (saldo netto) durante il periodo in questione (calcolata come percentuale della media di crediti e debiti delle partite correnti), come risulta dalla bilancia dei pagamenti trimestrale degli Stati membri. Dal momento che gli errori e le omissioni dovrebbero essere di norma pari a zero, il valore dell'indicatore dovrebbe essere insignificante. Così è per la maggior parte degli Stati membri. Soltanto in uno Stato membro, la Francia, l'indicatore supera il 10% e in sei Stati membri il 5%.

VANTAGGI PER GLI UTILIZZATORI E PERTINENZA DELLE STATISTICHE DELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI

Il regolamento (CE) n. 184/2005 risponde alle esigenze degli utilizzatori dei dati. Nel presente capitolo si analizzano l'utilizzo dei dati e i vantaggi derivanti dalle statistiche della bilancia dei pagamenti.

Le istituzioni nazionali e internazionali competenti sono tra i principali utilizzatori delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti a fini politici. La Commissione europea e il Consiglio, la Banca centrale europea (BCE) e l'Eurosistema, il FMI, la Banca dei regolamenti internazionali, l'OCSE, il G3 e il G7 si avvalgono di queste statistiche.

Le statistiche della bilancia dei pagamenti e la posizione netta con l'estero costituiscono un mezzo per monitorare la politica monetaria. Abbinate ad altri indicatori, le statistiche sugli scambi di beni e servizi sono utilizzate per valutare la pressione inflazionistica e gli effetti della domanda internazionale sulle esportazioni e, quindi, sul prodotto interno lordo. La bilancia delle partite correnti e le posizioni nette con l'estero nel loro insieme consentono di valutare la sostenibilità del tasso di cambio.

Le statistiche della bilancia dei pagamenti sono incluse anche nelle relazioni sulla convergenza pubblicate dalla Commissione europea e dalla BCE per gli Stati membri che non hanno ancora aderito all'Unione economica e monetaria (UEM).

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") rinvia esplicitamente alla bilancia dei pagamenti (ad esempio negli articoli 143 e 144) e impone alla Commissione di informare regolarmente il Consiglio sull'evoluzione della situazione della bilancia dei pagamenti negli Stati membri che non fanno parte dell'UEM.

L'andamento della bilancia delle partite correnti nei diversi paesi è esaminato in relazione alla loro competitività, mentre la loro capacità di attrarre investitori è verificata in base alle statistiche relative agli investimenti diretti.

Le statistiche della bilancia dei pagamenti costituiscono una fonte importante per altre statistiche chiave di pertinenza dell'UE, elaborate in settori statistici correlati, quali ad esempio:

- il prodotto interno lordo (che comprende le transazioni transfrontaliere per beni e servizi), incluse le stime rapide per le quali sono necessari indicatori mensili della bilancia dei pagamenti;

- il reddito nazionale lordo (che comprende le transazioni transfrontaliere per beni e servizi e il reddito);

- il conto del resto del mondo nei conti settoriali trimestrali dell'UE e della zona euro, compresi i conti finanziari.

Oltre agli aggregati principali sono particolarmente pertinenti per alcuni utilizzatori alcune voci specifiche della bilancia dei pagamenti:

- informazioni dettagliate sugli scambi internazionali di servizi, pubblicate annualmente da Eurostat, sono importanti per i negoziati commerciali e la definizione delle politiche doganali;

- la Commissione europea e il G8 hanno varato misure per favorire le rimesse dei lavoratori e migliorare le informazioni al riguardo;

- la disaggregazione geografica delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti può contribuire al controllo delle interazioni tra l'UE e i paesi terzi;

- la composizione dei flussi finanziari (investimenti diretti, portafoglio e altri investimenti) è utile ai fini della valutazione della stabilità finanziaria.

I membri del comitato BP riconoscono che l'adozione del regolamento (CE) n. 184/2005 ha comportato una serie di cambiamenti che hanno migliorato la qualità delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti sotto vari punti di vista:

- ha contribuito ad armonizzare i dati della bilancia dei pagamenti raccolti dai diversi Stati membri;

- gli utilizzatori di dati dispongono ora di statistiche relative alla bilancia dei pagamenti più dettagliate;

- ha fornito una solida base giuridica per l'elaborazione dei programmi statistici nazionali degli Stati membri;

- i dati sono più tempestivi e più precisi.

SPESE E ONERI LEGATI ALLE STATISTICHE DELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI

La stima dei costi che la raccolta e la diffusione delle statistiche della bilancia dei pagamenti comportano è alquanto complessa. Esistono numerose fonti di dati che sono utilizzate anche per la produzione di altre statistiche o sono legate alla notificazione da parte delle istituzioni finanziarie e delle imprese alle autorità competenti. Di conseguenza, è difficile scindere i costi effettivi della rilevazione e della produzione dei dati inerenti alla bilancia dei pagamenti dal totale dei costi sostenuti per la raccolta di dati, utilizzati spesso per altri scopi. Inoltre, si dà il caso che in alcuni Stati membri i dati sono raccolti da due diverse istituzioni, la banca centrale nazionale e l'istituto nazionale di statistica, il che rende ancor più complicato riuscire ad ottenere stime affidabili.

Una volta consultati i membri del comitato BP, è possibile stimare l'input di lavoro necessario per la produzione e la diffusione delle statistiche della bilancia dei pagamenti nell'UE: le necessarie risorse corrispondono a circa 900 equivalenti a tempo pieno, più o meno ripartiti tra i diversi settori della bilancia dei pagamenti. La serie di dati che assorbe la maggior parte dell'input è la bilancia dei pagamenti trimestrale con il 57% delle risorse, seguita dagli scambi internazionali di servizi (23%) e dagli investimenti diretti all'estero (20%). L'importanza dell'input di lavoro destinato alla produzione della bilancia dei pagamenti trimestrale è attribuibile essenzialmente alle risorse necessarie per la produzione di un vasto insieme di statistiche relative al conto finanziario.

Secondo le stime, le attività supplementari connesse con l'applicazione del regolamento (CE) n. 184/2005 hanno rappresentato solo una parte piuttosto modesta di questo input (13% circa).

I dati relativi alla bilancia dei pagamenti sono necessari anche per fini nazionali e sono già stati rilevati dagli Stati membri prima dell'adozione del regolamento (CE) n. 184/2005. Pertanto, per conformarsi alle prescrizioni di tale regolamento sono sufficienti poche risorse supplementari.

Va notato inoltre che le prescrizioni del regolamento (CE) n. 184/2005 e le richieste di dati da parte di altre organizzazioni nazionali e internazionali - in particolare della BCE e del FMI – coincidono in misura significativa. Non è possibile distinguere i dati prodotti dagli Stati membri specificamente in base al regolamento (CE) n. 184/2005 da altri, prodotti in adempimento di altre prescrizioni.

Per quanto riguarda l'onere a carico dei rispondenti derivante dalla raccolta dei dati relativi alla bilancia dei pagamenti, gli Stati membri dispongono di informazioni molto limitate, che non sono sufficienti per qualsivoglia tipo di stima. Inoltre, va considerato che l'introduzione di una soglia per la notifica di transazioni transfrontaliere a livello dell'UE - fissata inizialmente a 12 500 EUR e aumentata successivamente a 50 000 EUR - ha determinato un cambiamento dei sistemi di rilevazione dei dati relativi alla bilancia dei pagamenti nella maggior parte degli Stati membri. Prima dell'introduzione di tale soglia la maggior parte dei sistemi si basava sui dati relativi ai regolamenti prodotti dalle banche e dai prestatori di servizi di pagamento. Oggi, quasi tutti i sistemi di rilevazione sono basati su notifiche dirette e/o su indagini. Questo cambiamento ha determinato una ridistribuzione dell'onere: dalle banche e dagli intermediari finanziari, principali fornitori di dati nel sistema di regolamento, i cui obblighi in materia di rilevazione statistica sono significativamente ridotti, è passato alle imprese e alle famiglie. Se e in che misura questa ridistribuzione abbia ridotto anche l'onere gravante sul sistema nel suo insieme, è una questione che va ulteriormente approfondita. Attualmente le informazioni disponibili sono insufficienti per poter trarre conclusioni.

POTENZIALI MIGLIORAMENTI E MODIFICHE

In seguito all'adozione di varie disposizioni d'attuazione, ricordate al capitolo 2, il regolamento (CE) n. 184/2005 può essere generalmente considerato aggiornato. Le prescrizioni in materia di dati sono state modificate per migliorare la metodologia applicata nel calcolo degli aggregati UE. Inoltre, occorreva adattare la ripartizione geografica alla nuova situazione geopolitica e la disaggregazione per attività alla nuova nomenclatura delle attività economiche (NACE rev. 2).

Futuri miglioramenti implicanti modifiche del regolamento (CE) n. 184/2005 potrebbero essere i seguenti:

- un ulteriore aggiornamento delle prescrizioni in materia di dati in relazione all'adozione delle nuove norme internazionali BPM6, BD4 e MSITS 2010. I responsabili dell'elaborazione della bilancia dei pagamenti hanno concordato di applicare nuove norme nel 2014, con l'adozione delle nuove norme relative ai conti nazionali. Le prescrizioni in materia di dati dovrebbero essere modificate prima del 2014 affinché tutti gli Stati membri possano applicare le nuove norme in modo armonizzato;

- i criteri di qualità per le relazioni sulla qualità di cui al regolamento (CE) n. 184/2005 sono definiti nel regolamento (CE) n. 1055/2008. Giacché differiscono in una certa misura dai criteri di qualità definiti nell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee[12], potrebbero essere aggiornati di conseguenza. Potrebbe rivelarsi necessario modificare anche i termini per sincronizzare il ciclo di produzione dei dati con l'elaborazione delle relazioni sulla qualità;

- l'adozione da parte della Commissione delle misure di attuazione del regolamento (CE) n. 184/2005, compresi i suoi allegati, conformemente alle nuove possibilità giuridiche introdotte dal TFUE;

- l'aggiornamento delle prescrizioni in materia di dati in vista della compilazione delle statistiche sugli scambi internazionali di servizi secondo le modalità di prestazione, come previsto nel MSITS 2010, con particolare attenzione alla modalità 4 (presenza di persone fisiche).

I membri del comitato BP hanno proposto altri possibili miglioramenti, che non implicano modifiche del regolamento (CE) n. 184/2005:

- attualmente, le serie di dati trasmesse a Eurostat sono fornite anche ad altre istituzioni europee e organizzazioni internazionali, quali la BCE, il FMI e l'OCSE. Le serie di dati differiscono leggermente in quanto il livello di dettaglio richiesto dalle diverse organizzazioni può a volte non essere esattamente lo stesso. Un'eventuale armonizzazione delle prescrizioni in materia di dati di tutte le organizzazioni internazionali potrebbe contribuire a ridurre significativamente l'onere per gli Stati membri. Una volta raggiunto tale obiettivo, la trasmissione dei dati potrebbe essere ulteriormente semplificata utilizzando Eurostat come piattaforma di scambio che trasmette i dati ottenuti dagli Stati membri ad altre organizzazioni che ne fanno richiesta. Questa procedura è già applicata nella trasmissione dei dati trimestrali sugli scambi internazionali di servizi alla BCE e potrebbe essere facilmente estesa ad altre serie di dati e ad altre organizzazioni;

- promuovere lo scambio delle migliori pratiche metodologiche, nonché di microdati e macrodati tra istituti statistici a livello nazionale e internazionale;

- ricorrere a fini statistici alle disposizioni della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi[13]. Sarebbe in tal modo possibile istituire un sistema di rilevazione degli scambi internazionali di servizi nell'UE simile a quello già in vigore per gli scambi di merci.

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DELLA BILANCIA DEI PAGAMENTI

Il comitato BP è stato istituito dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 184/2005 e si è riunito per la prima volta l'8 luglio 2005, data alla quale sono stati approvati il suo regolamento interno e le sue funzioni.

I compiti del comitato BP consistono:

- nel definire norme di qualità e nello specificare il contenuto e i termini per la presentazione delle relazioni sulla qualità;

- nell'assistere la Commissione europea nella valutazione della qualità dei dati trasmessi;

- nel definire il formato e la procedura in base ai quali gli Stati membri trasmettono i necessari dati alla Commissione europea;

- nell'adottare le misure necessarie per adeguare il regolamento (CE) n. 184/2005 tenendo conto degli sviluppi economici e tecnologici;

- nell'aggiornare, se del caso, le definizioni e le prescrizioni in materia di dati (scadenze per la presentazione, revisione, estensione ed eliminazione dei flussi di dati, ecc.).

La consultazione dei membri del comitato BP in merito al funzionamento dello stesso ha dato ottimi risultati. Come risulta dal grafico 1, circa tre quarti dei membri giudica i compiti del comitato BP "più che soddisfacenti". Secondo i risultati della consultazione, alcuni membri sono del parere che il comitato dovrebbe essere coinvolto maggiormente nella discussione su questioni strategiche, concettuali e metodologiche; altri ritengono che i suoi compiti specifici sono principalmente di natura regolamentare e dovrebbero rimanere tali.

Dal 2005 a oggi il comitato BP si è riunito sei volte. I suoi risultati sono principalmente:

- la formulazione di un parere in merito a tutte le misure di attuazione di cui al capitolo 2 della presente relazione;

- l'approvazione di norme e contenuti delle relazioni sulla qualità;

- l'esame, su base annua, della conformità al regolamento (CE) n. 184/2005 e dell'elaborazione delle relazioni sulla qualità;

- l'esame e l'approvazione di un metodo coordinato per tutti i principali cambiamenti metodologici in corso, comprese l'applicazione dei nuovi manuali (BPM6 e BD4) e la nomenclatura delle attività economiche NACE rev. 2;

- l'esame degli sviluppi in relazione al regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro[14], che ha modificato la soglia per la notificazione delle statistiche delle banche e di conseguenza ha provocato una profonda trasformazione dei sistemi di rilevamento dei dati relativi alla bilancia dei pagamenti in molti Stati membri.

Figura 1: Soddisfazione dei membri del comitato BP riguardo alla definizione dei compiti dello stesso (da 1 a 5; 1: non soddisfatti, 5: molto soddisfatti)

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CONCLUSIONI

L'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 184/2005 ha contribuito ad armonizzare le statistiche della bilancia dei pagamenti in tutta l'UE e ha migliorato l'accesso ai dati per gli utilizzatori. Il regolamento (CE) n. 184/2005 fornisce inoltre una base giuridica per l'elaborazione di programmi statistici nazionali. Il comitato BP controlla attentamente la qualità dei diversi tipi di dati prodotti.

Tenuto conto delle constatazioni della presente relazione, il regolamento (CE) n. 184/2005 potrebbe nei prossimi anni essere oggetto di modifiche per quanto riguarda le questioni individuate nel corso del suo riesame, consistenti:

- nell'aggiornare le prescrizioni in materia di dati conformemente alle nuove norme internazionali;

- nell'armonizzare le relazioni sulla qualità con i principi di qualità applicati da Eurostat e con il regolamento (CE) n. 223/2009, modificando i criteri di qualità;

- nell'adozione da parte della Commissione delle misure di attuazione del regolamento (CE) n. 184/2005 alla luce delle nuove possibilità giuridiche introdotte dal TFUE.

Inoltre, la cooperazione con la BCE (DG Statistiche) e altre organizzazioni internazionali, quali il FMI e l'OCSE, potrebbe essere rafforzata ulteriormente per razionalizzare e armonizzare le prescrizioni in materia di dati, con Eurostat che funge da piattaforma di scambio.

Prima di presentare proposte corrispondenti, saranno tenuti in debito conto le discussioni in seno al comitato BP e il parere di quest'ultimo.

[1] GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23.

[2] GU L 106 del 19.4.2006, pag. 7 .

[3] GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10 . In particolare, il regolamento (CE) n. 602/2006 intende aggiornare i requisiti relativi ai dati e riadeguare il livello di disaggregazione, comprese alcune ripartizioni geografiche, per migliorare la qualità delle statistiche della bilancia dei pagamenti.

[4] GU L 283 del 28.10.2008, pag. 3 .

[5] GU L 204 del 6.8.2009, pag. 3. Il regolamento (CE) n. 707/2009 della Commissione intende adeguare le esigenze in termini di dati relativi alla bilancia dei pagamenti trimestrale e agli indicatori in euro, aggiornare le ripartizioni geografiche alla luce della nuova situazione geopolitica e introdurre la disaggregazione per attività in base alla nuova nomenclature delle attività economiche (NACE rev.2).

[6] Base di dati di Eurostat, disponibile all'indirizzo: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (18.3.2010).

[7] Vademecum sulla bilancia dei pagamenti. http://circa.europa.eu/Public/irc/dsis/bop/library?l=/sdds_bop_metadata/vademecum_2008pdf/_EN_1.1_&a=d (18.3.2010).

[8] La tempestività è considerata "soddisfacente" se i dati sono sempre trasmessi entro la scadenza, "accettabile" se il ritardo, in media, non supera cinque giorni e "insufficiente" in tutti gli altri casi.

[9] Per gli investimenti diretti all'estero (flussi e stock) esistono due domande di dati distinte, con scadenze diverse: una con scadenza a 9 mesi al termine del periodo di riferimento e l'altra con scadenza a 21 mesi al termine del periodo di riferimento.

[10] La copertura è considerata "completa" se è stato fornito più del 98% dei valori richiesti, "incompleta'' se la domanda è stata soddisfatta in parte ed è stato fornito meno del 98% dei valori, e "assente" in mancanza di risposta alla domanda.

[11] L' errore percentuale assoluto medio (MAPE) è definito come segue:

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dove X f (t) è la stima iniziale per la voce X della bilancia dei pagamenti nel trimestre di riferimento t ; X i (t) è l'ultima stima disponibile per la stessa voce nel trimestre di riferimento t ; N è il numero di osservazioni nel periodo considerato (cioè un anno; giacché MAPE è calcolato per cifre trimestrali, N è uguale a 4).

[12] Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L87 del 31.3.2009, pag. 164).

[13] GU L 44 del 20.2.2008, pag. 11.

[14] GU 344 del 28.12.2001, pag. 13.

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