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Document 52010DC0160
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the technical adjustment of the financial framework for 2011 in line with movements in GNI, including the adjustment of amounts allocated from funds supporting cohesion to the Member States concerned by divergence between estimated and actual GDP for the period 2007-2009 presented in accordance with points 16 and 17 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio relativa all'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2011 all'evoluzione dell'RNL, compreso l'adeguamento degli importi assegnati a titolo dei fondi a sostegno della coesione agli Stati membri il cui PIL effettivo si è discostato dal PIL previsto per il periodo 2007-2009 presentata in conformità dei punti 16 e 17 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio relativa all'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2011 all'evoluzione dell'RNL, compreso l'adeguamento degli importi assegnati a titolo dei fondi a sostegno della coesione agli Stati membri il cui PIL effettivo si è discostato dal PIL previsto per il periodo 2007-2009 presentata in conformità dei punti 16 e 17 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006
/* COM/2010/0160 def. */
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio relativa all'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2011 all'evoluzione dell'RNL, compreso l'adeguamento degli importi assegnati a titolo dei fondi a sostegno della coesione agli Stati membri il cui PIL effettivo si è discostato dal PIL previsto per il periodo 2007-2009 presentata in conformità dei punti 16 e 17 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 /* COM/2010/0160 def. */
[pic] | COMMISSIONE EUROPEA | Bruxelles, 16.4.2010 COM(2010)160 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relativa all'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2011 all'evoluzione dell'RNL, compreso l'adeguamento degli importi assegnati a titolo dei fondi a sostegno della coesione agli Stati membri il cui PIL effettivo si è discostato dal PIL previsto per il periodo 2007-2009 presentata in conformità dei punti 16 e 17 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO relativa all'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2011 all'evoluzione dell'RNL, compreso l'adeguamento degli importi assegnati a titolo dei fondi a sostegno della coesione agli Stati membri il cui PIL effettivo si è discostato dal PIL previsto per il periodo 2007-2009 INTRODUZIONE Nel 2010, in via eccezionale, l'adeguamento tecnico annuale del quadro finanziario per il 2011 riguarda non soltanto l'adeguamento ordinario all'evoluzione dei prezzi e dell'RNL (punto 16 dell'Accordo interistituzionale (AII) del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[1]), ma anche un adeguamento della sottorubrica 1B (punto 17 dell'AII). Il punto 17 dell'AII stabilisce infatti che " Nell'adeguamento tecnico per il 2011, se si accerterà che il PIL di uno Stato membro cumulato per gli anni 2007-2009 si è discostato di oltre il +/- 5% dal PIL cumulato previsto al momento della preparazione del presente accordo, la Commissione adeguerà gli importi assegnati allo Stato membro interessato a titolo dei fondi a sostegno della coesione per il periodo in esame ." Il punto 17 introduce inoltre una prima condizione, in base alla quale l'effetto netto totale di tali adeguamenti, positivo o negativo, non può superare i 3 miliardi di EUR e in particolare una seconda condizione, in base alla quale se l'effetto netto è positivo, " le risorse supplementari totali si limitano al livello della sottoesecuzione rispetto ai massimali per la sottorubrica 1B per gli anni 2007-2010." Infine, il punto 17 stabilisce che " Gli adeguamenti richiesti vengono ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2011-2013 e i massimali corrispondenti vengono modificati di conseguenza ." A norma del punto 16 dell’AII, ogni anno la Commissione, prima della procedura di bilancio per l’esercizio n+1, procede a un adeguamento tecnico del quadro finanziario all’evoluzione del reddito nazionale lordo (RNL) dell’UE e dei prezzi, e comunica il risultato ai due rami dell'autorità di bilancio. Per quanto riguarda i prezzi, i massimali di spesa a prezzi correnti sono fissati applicando il deflatore fisso del 2% di cui al punto 16 dell'AII. Per quanto riguarda l'evoluzione dell'RNL, la presente comunicazione tiene conto delle più recenti previsioni economiche disponibili. Scopo della presente comunicazione è presentare all'autorità di bilancio il risultato dell'adeguamento tecnico (UE-27) per il 2011 conformemente ai punti 16 e 17 dell'AII. ADEGUAMENTO DEI MASSIMALI 2011-2013 PER LA SOTTORUBRICA 1B (PUNTO 17) Ammissibilità degli Stati membri Conformemente al punto 17 dell'AII, la Commissione deve adeguare gli importi assegnati a titolo dei fondi a sostegno della coesione agli Stati membri il cui PIL cumulato per gli anni 2007-2009 si è discostato di oltre il +/- 5% dal PIL cumulato previsto al momento della preparazione dell'AII. Di conseguenza lo scostamento deve essere misurato tra i dati statistici pubblicati nell'aprile 2005[2] e quelli pubblicati nel novembre 2009, che rappresentano i più recenti dati disponibili. Questa disposizione ha ricadute pratiche soltanto sugli Stati membri la cui assegnazione globale a titolo della coesione è livellata[3], ossia Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. Gli importi assegnati a titolo dei fondi a sostegno della coesione agli altri Stati membri non sono interessati dallo scostamento del PIL nel periodo 2007-2009. La seguente tabella mette a confronto le due serie di dati statistici: [pic] Nessuno Stato membro presenta uno scostamento negativo del PIL superiore al 5%. Pertanto non è necessario ridurre gli importi assegnati ad alcuno Stato membro. D'altro canto, tre Stati membri presentano uno scostamento positivo superiore al 5%: Repubblica ceca (+ 7,5%), Polonia (+ 8,0%) e Slovacchia (+ 10,8%). Pertanto gli importi assegnati a questi Stati membri a titolo dei fondi a sostegno della coesione dovranno essere aumentati. Determinazione dell'importo globale della "sottoesecuzione" Poiché l’effetto netto dell'adeguamento è positivo, occorre determinare il livello della "sottoesecuzione" rispetto ai massimali per la sottorubrica 1B per gli anni 2007-2010. Tale "sottoesecuzione" consiste in tre elementi diversi[4]: - la somma delle differenze tra i massimali per la rubrica 1B di ciascuno degli anni dal 2007 al 2010 e gli stanziamenti d'impegno iscritti in bilancio per il periodo; - gli stanziamenti d'impegno annullati (o decaduti) a titolo della rubrica 1B per ciascuno degli anni dal 2007 al 2010, esclusi gli importi del 2007 trasferiti ad anni successivi conformemente al punto 48 dell'AII[5]; - i disimpegni degli anni 2007-2010 relativi alla spesa per la coesione, esclusi gli importi relativi al FEAOG orientamento e allo SFOP. La tabella seguente presenta la ripartizione della "sottoesecuzione", tenendo conto dei più recenti dati disponibili. [pic] L'adeguamento positivo per tutti gli Stati membri interessati sarà quindi globalmente limitato a un importo di 1 007 milioni di EUR. Questo importo rispetta la prima condizione, che limita l'effetto netto totale degli adeguamenti a 3 miliardi di EUR. Adeguamento dei massimali 2011-2013 per la rubrica 1B In base alle assegnazioni globali per Stato membro per il periodo 2007-2009, l'adeguamento positivo avrebbe dovuto ammontare, in teoria, a 3 331 milioni di EUR. Tuttavia, considerata la limitazione presentata dal livello della "sottoesecuzione", gli adeguamenti positivi sono ridotti proporzionalmente, nel seguente modo: [pic] Gli adeguamenti necessari saranno distribuiti in pari proporzioni nell'arco del periodo 2011-2013. Inoltre, gli adeguamenti corrispondenti dei massimali per la rubrica 1B devono essere espressi in milioni di EUR. I massimali degli stanziamenti d'impegno per la rubrica 1B (a prezzi correnti) sono quindi aumentati come segue: - 2011: + 336 milioni - 2012: + 336 milioni - 2013: + 336 milioni Stanziamenti di pagamento Il punto 23, quarto comma, dell’AII stabilisce che la revisione deve garantire il mantenimento di una relazione ordinata tra impegni e pagamenti. Di conseguenza, i massimali annuali per gli stanziamenti di pagamento devono essere modificati in base ai profili di pagamento previsti per gli stanziamenti supplementari a titolo della rubrica 1b. Poiché gran parte dei pagamenti collegati a questo aumento degli impegni dovrebbe essere effettuata dopo il 2013, l'aumento dei massimali di pagamento rimane limitato. I massimali degli stanziamenti di pagamento (a prezzi correnti) sono quindi aumentati come segue: - 2011: + 17 milioni - 2012: + 87 milioni - 2013: + 187 milioni Tabella riassuntiva e conclusioni La tabella in appresso riepiloga le modifiche ai massimali degli stanziamenti d’impegno e di pagamento del quadro finanziario. Gli importi sono espressi a prezzi correnti. [pic] La tabella del quadro finanziario inclusa nell'AII[6] è espressa a prezzi costanti 2004. Gli importi a prezzi correnti devono quindi essere convertiti in prezzi del 2004 con l'ausilio di un deflatore fisso del 2% annuo, conformemente al punto 16 dell'AII. La tabella 1 indica il quadro finanziario per l'UE-27 a prezzi 2004, modificato conformemente al punto 17 dell'AII. ADEGUAMENTO TECNICO DEL QUADRO FINANZIARIO PER IL 2011 ALL'EVOLUZIONE DELL'RNL (PUNTO 16) La tabella 2 presenta il quadro finanziario per l'UE-27 tenendo conto del summenzionato adeguamento dei massimali 2011-2013, adeguato per il 2011 (a prezzi correnti espressi in percentuale dell'RNL utilizzando le più recenti previsioni economiche disponibili). Cifra totale per il RNL Secondo le più recenti previsioni disponibili, l'RNL per il 2011 è pari a 12 354 021,3 milioni di EUR a prezzi correnti per l'UE-27 (contro 11 966 504,7 milioni di EUR per il 2010, 11 614 170,1 milioni di EUR per il 2009, 12 294 000,1 milioni di EUR per il 2008 e 12 206 170,2 milioni di EUR per il 2007). Per gli anni successivi (2012-2013) l'RNL per l’UE-27 è stato calcolato in base alle proiezioni interne della Commissione relative al tasso medio annuo di crescita in termini reali. Tali proiezioni sono indicative e saranno aggiornate annualmente in base alle più recenti previsioni economiche disponibili. L'RNL per il 2010 e il 2011 comprende i servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) a norma della decisione 2010/196/UE, Euratom del Consiglio, del 16 marzo 2010, relativa all'applicazione dei SIFIM ai fini delle risorse proprie[7] a decorrere dal 1° gennaio 2010. Principali risultati dell’adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2011 (UE-27) Il massimale complessivo degli stanziamenti d’impegno per il 2011 (142 965 milioni di EUR) è pari all'1,16 % dell’RNL. Il massimale complessivo corrispondente per gli stanziamenti di pagamento (134 280 milioni di EUR) è pari all’1,09 % dell’RNL. Sulla base delle previsioni economiche più recenti resta così un margine di 17 674 milioni di EUR (0,14 % dell’RNL per l’UE-27) al di sotto del massimale delle risorse proprie dell’1,23 %. I massimali delle risorse proprie e degli stanziamenti d'impegno sono stati adeguati a seguito dell'entrata in vigore della decisione 2010/196 relativa all'applicazione dei SIFIM ai fini delle risorse proprie[8]. ALTRI ELEMENTI CONNESSI ALL’ADEGUAMENTO TECNICO Rubrica 5: (Amministrazione) Per la rubrica 5, una nota a pie' di pagina del quadro finanziario precisa che gli importi a titolo delle spese per le pensioni iscritti sotto al massimale di tale rubrica sono calcolati al netto dei contributi del personale al regime corrispondente, nel limite di 500 milioni di EUR (prezzi 2004) per il periodo 2007-2013. Questa disposizione dev'essere interpretata come un doppio limite imposto agli importi da dedurre dalle spese per le pensioni ai fini dell’applicazione del massimale della rubrica: - ogni anno, quest’importo non può essere superiore ai contributi effettivamente iscritti nelle entrate del bilancio; - il totale cumulato di queste deduzioni sul periodo 2007-2013 non può superare 500 milioni di EUR a prezzi 2004, cioè in media annuale 71,4 milioni di EUR (82 milioni di EUR a prezzi 2011). Poiché le spese amministrative hanno carattere ricorrente e per evitare di utilizzare all'inizio del periodo un margine che successivamente non sarebbe più interamente disponibile, occorre considerare ogni anno il limite inferiore. Per il 2011 l’importo da dedurre è 82 milioni di EUR a prezzi correnti. Spese al di fuori del quadro finanziario 2007-2013 Una serie di strumenti sono disponibili al di fuori dei massimali di spesa stabiliti nel quadro finanziario 2007-2013. Questi strumenti servono a permettere una reazione rapida in caso di eventi eccezionali o imprevisti, fornendo, entro certi limiti, un margine di flessibilità al di là dei massimali di spesa convenuti: - la riserva per aiuti d’urgenza , che può essere attivata fino a un importo massimo di 221 milioni di EUR all’anno a prezzi del 2004, o di 253,9 milioni di EUR nel 2011 a prezzi correnti (1 744 milioni di EUR per l’intero periodo a prezzi correnti); - il fondo di solidarietà dell’UE , il cui importo massimo annuo, a prezzi correnti, è di 1 miliardo di EUR; - lo strumento di flessibilità , con un importo massimo annuo, a prezzi correnti, di 200 milioni di EUR, oltre alla parte di importi annui non utilizzati degli anni 2008-2010 che possono essere riportati al 2011. Inoltre sarà possibile attivare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) fino a un massimo di 500 milioni di EUR all’anno a prezzi correnti, ricorrendo a ogni margine esistente al di sotto del massimale globale per gli stanziamenti d’impegno dell’esercizio precedente, e/o a impegni annullati dei due esercizi precedenti (ad esclusione di quelli relativi alla rubrica 1b). OPERAZIONI FUORI BILANCIO E RISORSE PROPRIE Il punto 11, quarto paragrafo, dell’accordo interistituzionale stabilisce che le informazioni relative alle operazioni che non figurano nel bilancio generale, nonché l’evoluzione prevedibile delle diverse categorie di risorse proprie, devono essere presentate in tabelle, a titolo indicativo, e aggiornate annualmente al momento dell’adeguamento tecnico del quadro finanziario. Le tabelle 3.1 a 3.2 allegate presentano queste informazioni aggiornate sulla base delle più recenti stime disponibili. Esse riguardano il Fondo europeo di sviluppo (FES) e la struttura delle risorse proprie. ALLEGATO TABELLA 1: QUADRO FINANZIARIO 2007_2013 ADEGUATO CONFORMEMENTE AL PUNTO 17 [pic] TABELLA 2: QUADRO FINANZIARIO 2007_2013 ADEGUATO PER IL 2011 E CONFORMEMENTE AL PUNTO 17 [pic] TABELLA 3: PROGRAMMAZIONE INDICATIVA DELLE SPESE NON ISCRITTE NEL BILANCIO GENERALE E PROBABILE EVOLUZIONE DELLE VARIE RISORSE PROPRIE [pic] [1] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. [2] Punto 9 dell'allegato II al regolamento n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. [3] Punti 7, 8 e 11 dell'allegato II al regolamento n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. [4] Come spiegato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione 'Fiche 99' del 15 febbraio 2006. [5] Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2008 (GU L 128/8 del 16.5.2008).. [6] Modificata da ultimo dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2009, recante modifica dell'AII del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale - Finanziamento di progetti nel settore dell’energia nel quadro del Piano europeo di ripresa economica (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 26). [7] Decisione 2010/196/UE, Euratom del Consiglio, del 16 marzo 2010, relativa alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la determinazione del reddito nazionale lordo (RNL) utilizzato ai fini del bilancio dell'Unione europea e delle sue risorse proprie, GU L 87 del 7.4.2010, pag. 31. [8] Comunicazione della Commissione al PE e al Consiglio relativa all'adeguamento del massimale delle risorse proprie e degli stanziamenti d'impegno a seguito della decisione di applicare i SIFIM ai fini della risorse proprie, COM(2010) 162 definitivo.