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Document 52010BP0476

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Noord Holland ICT, Paesi Bassi Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sula mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Paesi Bassi) (COM(2010)0685 – C7-0389/2010 – 2010/2279(BUD))
ALLEGATO

GU C 169E del 15.6.2012, p. 202–205 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/202


Mercoledì 15 dicembre 2010
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Noord Holland ICT, Paesi Bassi

P7_TA(2010)0476

Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sula mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Paesi Bassi) (COM(2010)0685 – C7-0389/2010 – 2010/2279(BUD))

2012/C 169 E/40

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0685 – C7-0389/2010),

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0353/2010),

A.

considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per facilitare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

B.

considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale,

C.

considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e rispettando debitamente l'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

D.

considerando che i Paesi Bassi hanno richiesto assistenza in relazione a 613 esuberi in due imprese operanti nella divisione 46 («Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli») della NACE Revisione 2, nella regione NUTS II Noord Holland, nei Paesi Bassi,

E.

considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

1.

chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

2.

ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

3.

sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento professionale dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

4.

osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali;

5.

si compiace del fatto che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte di stanziamenti di pagamento diversa dai fondi non utilizzati del Fondo sociale europeo, dopo che il Parlamento europeo ha ricordato a più riprese che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che occorre pertanto individuare adeguate linee di bilancio per gli storni;

6.

osserva tuttavia che, ai fini della mobilitazione del FEG per il caso in esame, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio destinata al sostegno delle PMI e dell'innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione in sede di attuazione dei programmi in materia di competitività e innovazione, soprattutto in tempi di crisi economica in cui la necessità di un siffatto sostegno dovrebbe aumentare sensibilmente;

7.

ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere esaminati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

8.

accoglie positivamente il nuovo formato della proposta della Commissione, che presenta nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e illustra le ragioni che hanno condotto all'approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

9.

approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

10.

incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

11.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


Mercoledì 15 dicembre 2010
ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai sensi del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Paesi Bassi)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)

L'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori licenziati come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.

(3)

L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

(4)

L'8 aprile 2010 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti in due imprese operanti nella divisione 46 (Commercio all'ingrosso, escluso quello di autoveicoli e di motocicli) della NACE Rev. 2, nella regione NUTS II Noord Holland (NL32) e fino al 5 agosto 2010 hanno inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo di 2 557 135 EUR.

(5)

Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per rispondere alla domanda di contributo finanziario presentata dai Paesi Bassi,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea stabilito per l'esercizio 2010, una somma pari a 2 557 135 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


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