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Document 52010BP0456

    Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Heidelberger Druckmaschinen AG, Germania Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, Germania) (COM(2010)0568 – C7-0332/2010 – 2010/2241(BUD))
    ALLEGATO

    GU C 169E del 15.6.2012, p. 151–154 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 169/151


    Martedì 14 dicembre 2010
    Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: Heidelberger Druckmaschinen AG, Germania

    P7_TA(2010)0456

    Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, Germania) (COM(2010)0568 – C7-0332/2010 – 2010/2241(BUD))

    2012/C 169 E/25

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0568 – C7-0332/2010),

    visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), e in particolare il punto 28,

    visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2) (regolamento FEG),

    vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

    vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0337/2010),

    A.

    considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro,

    B.

    considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1o maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero a causa della crisi economica e finanziaria mondiale,

    C.

    considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG,

    D.

    considerando che la Germania ha richiesto assistenza in relazione a 1 181 esuberi distribuiti nei quattro impianti di produzione dell'azienda Heidelberger Druckmaschinen nel Baden-Württemberg, operante nel settore della produzione di macchinari per la stampa,

    E.

    considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG,

    1.

    chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per accelerare la mobilitazione del FEG;

    2.

    ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, una tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento dei lavoratori in esubero nel mercato del lavoro;

    3.

    sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori in esubero; ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

    4.

    osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni dettagliate sulla complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; ribadisce la sua richiesta che venga presentata una valutazione comparativa di tali dati anche nelle relazioni annuali, comprendente una valutazione degli effetti di tali servizi personalizzati e temporanei sul reinserimento a lungo termine nel mercato del lavoro dei lavoratori che sono stati licenziati;

    5.

    accoglie con favore il fatto che, nel quadro della mobilitazione del FEG, la Commissione abbia proposto una fonte alternativa di stanziamenti di pagamento rispetto ai fondi non utilizzati del Fondo sociale europeo, dopo che a più riprese il Parlamento europeo ha ricordato che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che occorre pertanto individuare adeguate linee di bilancio per gli storni;

    6.

    rileva che per mobilitare il FEG nel caso in parola, gli stanziamenti di pagamento saranno trasferiti da una linea di bilancio destinata al sostegno delle PMI e all'innovazione; si rammarica delle gravi carenze della Commissione nell'attuazione dei programmi quadro per la competitività e l'innovazione, specialmente durante una crisi economica che dovrebbe far aumentare in misura significativa il bisogno di sostegno a questi fini;

    7.

    ricorda che il funzionamento e il valore aggiunto del FEG dovrebbero essere valutati nel contesto della valutazione generale dei programmi e degli altri strumenti creati dall'AII del 17 maggio 2006, nell'ambito della revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2007-2013;

    8.

    plaude al nuovo formato della proposta della Commissione, che presenta nella relazione informazioni chiare e particolareggiate sulla domanda, analizza i criteri di ammissibilità e spiega le ragioni che hanno condotto alla sua approvazione, in linea con quanto richiesto dal Parlamento;

    9.

    approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

    10.

    incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    11.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


    Martedì 14 dicembre 2010
    ALLEGATO

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del xxx

    concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/018 DE/Heidelberger Druckmaschinen, Germania)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1), e in particolare il punto 28,

    visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

    (2)

    L’ambito di applicazione del FEG è stato ampliato per le domande presentate a partire dal 1o maggio 2009 al fine di includere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale.

    (3)

    L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il FEG nei limiti di un importo annuo massimo di 500 milioni di EUR.

    (4)

    Il 27 maggio 2010 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai licenziamenti della società Heidelberger Druckmaschinen, e fino al 1o luglio 2010 ha inviato ulteriori informazioni a completamento della stessa. La domanda è conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006. La Commissione propone pertanto di mobilitare un importo pari a 8 308 555 EUR.

    (5)

    Occorre pertanto procedere alla mobilitazione del FEG per fornire un contributo finanziario in relazione alla domanda presentata dalla Germania,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2010, una somma pari a 8 308 555 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

    Articolo 2

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.


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