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Document 52010AP0487

Partecipazione della Svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013) (12818/2010 – C7-0277/2010 – 2010/0231(NLE))

GU C 169E del 15.6.2012, p. 234–234 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 169/234


Giovedì 16 dicembre 2010
Partecipazione della Svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente ***

P7_TA(2010)0487

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2010 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013) (12818/2010 – C7-0277/2010 – 2010/0231(NLE))

2012/C 169 E/46

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (12818/2010),

visto il progetto di accordo fra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007–2013) (13104/2009),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 165, paragrafo 4, e dell'articolo 166, paragrafo 4 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0277/2010),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 8, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0334/2010),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Confederazione svizzera.


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