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Document 52010AP0178

    Indicazione del consumo di energia e di altre risorse mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) ***II Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (05247/1/2010 – C7-0094/2010 – 2008/0222(COD))
    ALLEGATO

    GU C 161E del 31.5.2011, p. 267–269 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 161/267


    Mercoledì 19 maggio 2010
    Indicazione del consumo di energia e di altre risorse mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) ***II

    P7_TA(2010)0178

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione) (05247/1/2010 – C7-0094/2010 – 2008/0222(COD))

    2011/C 161 E/35

    (Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la posizione del Consiglio in prima lettura (05247/1/2010 – C7-0094/2010),

    vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2008)0778),

    visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6–0412/2008),

    vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio intitolata «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665) e il relativo addendum (COM(2010)0147),

    visto l'articolo 294, paragrafo 7 e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

    vista la sua posizione in prima lettura (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 24 marzo 2009 (2),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    visti l'articolo 72 e 37 del suo regolamento,

    vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7–0128/2010),

    1.

    approva la posizione del Consiglio;

    2.

    approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

    3.

    prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

    4.

    constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

    5.

    incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    6.

    incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    7.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


    (1)  Testi approvati del 5.5.2009, P6_TA(2009)0345.

    (2)  GU C 228 del 22.9.2009, pag. 90.


    Mercoledì 19 maggio 2010
    ALLEGATO

    Dichiarazioni

    relative alla direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi al consumo energetico, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)

    Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione relativa all'articolo 290 del TFUE

    «Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che le disposizioni della direttiva 2010/30/UE non pregiudicano eventuali posizioni future delle istituzioni con riguardo all'attuazione dell'articolo 290 del TFUE o di singoli atti legislativi contenenti disposizioni di questo tipo.».

    Dichiarazioni della Commissione relative ad alcune disposizioni della direttiva 2010/30/UE

    Articolo 1, paragrafo 2

    «Nello stilare l'elenco prioritario dei prodotti connessi al consumo energetico di cui al considerando 7, la Commissione presterà inoltre la dovuta attenzione ai prodotti da costruzione che incidono su tale consumo, tenendo conto in particolare del risparmio energetico che sarebbe possibile ottenere mediante l'etichettatura di alcuni di questi prodotti, dato che gli edifici sono all'origine del 40 % del consumo energetico totale dell'Unione europea.».

    Articolo 10

    «Nel preparare atti delegati ai sensi della direttiva 2010/30/UE, la Commissione provvede affinché sia evitata la sovrapposizione normativa e sia mantenuta la coerenza complessiva della normativa dell'Unione europea sui prodotti.».

    Articolo 10, paragrafo 4, lettera d)

    Percentuale significativa di prodotti ai fini del riesame delle classi di etichettatura

    «La Commissione ritiene che la percentuale di prodotti compresi nelle due classi di efficienza energetica più elevate possa essere considerata significativa:

    quando il numero di modelli disponibili sul mercato interno appartenenti alla classe A+++ o A++ costituisce circa un terzo, o più, del numero totale di modelli disponibili, oppure

    quando la proporzione dei prodotti appartenenti alla classe A+++ o A++ venduti ogni anno sul mercato interno costituisce circa un terzo, o più, del totale, oppure

    quando entrambe le condizioni precedenti risultano soddisfatte.».

    Dichiarazione della Commissione relativa alle informazione ai consumatori

    «La Commissione incoraggia l'uso di strumenti dell'Unione quali il programma “Energia intelligente — Europa” al fine di contribuire a:

    iniziative volte a sensibilizzare l'utente finale sui vantaggi dell'etichettatura energetica;

    iniziative volte a seguire l'evoluzione del mercato e gli sviluppi tecnologici che sfociano nella creazione di prodotti più efficienti sotto il profilo energetico, in particolare individuando, all'interno delle diverse categorie di prodotti, i modelli dalle prestazioni migliori e mettendo dette informazioni a disposizione di tutti i soggetti interessati — le organizzazioni di consumatori, l'industria e le ONG operanti nel settore ambientale — per poi diffonderle ampiamente tra i consumatori.

    Le suddette iniziative di monitoraggio potrebbero inoltre servire da indicatore per il riesame delle misure di etichettatura e/o di progettazione ecocompatibile ai sensi delle direttive 2010/30/UE e 2009/125/CE.»

    Dichiarazione della Commissione relativa ai periodi di interruzione delle attività

    «La Commissione europea prende atto che, salvo nei casi in cui l'atto legislativo preveda una procedura d'urgenza, il Parlamento europeo e il Consiglio considerano che la notifica degli atti delegati deve tener conto dei periodi di interruzione delle attività delle istituzioni (inverno, estate ed elezioni europee) al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano esercitare le proprie prerogative entro i termini stabiliti negli atti legislativi pertinenti, ed è disposta ad agire di conseguenza.».


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