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Document 52010AP0177

    Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008–2013 (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***II Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse (16627/1/2009 – C7-0051/2010 – 2009/0026(COD))

    GU C 161E del 31.5.2011, p. 266–266 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 161/266


    Mercoledì 19 maggio 2010
    Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008–2013 (modifica della decisione n. 573/2007/CE) ***II

    P7_TA(2010)0177

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 19 maggio 2010 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse (16627/1/2009 – C7-0051/2010 – 2009/0026(COD))

    2011/C 161 E/34

    (Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

    Il Parlamento europeo,

    vista la posizione del Consiglio in prima lettura (16627/1/2009 – C7-0051/2010),

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0067),

    visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l’articolo 63, primo comma, punto 2, lettera b), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6–0070/2009),

    vista la sua posizione in prima lettura (1),

    vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

    visti l’articolo 294, paragrafo 7, e l’articolo 78, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'articolo 72 del suo regolamento,

    vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7–0117/2010),

    1.

    approva la posizione del Consiglio;

    2.

    constata che l'atto è adottato in conformità della posizione;

    3.

    incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297 paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

    4.

    incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.


    (1)  Testi approvati del 7.5.2009, P6_TA(2009)0375.


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