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Document 52010AP0162
Migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the second Schengen Information System (SIS II) (amendment of Decision 2008/839/JHA) * European Parliament legislative resolution of 18 May 2010 on the proposal for a Council regulation amending Decision 2008/839/JHA on migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the second generation Schengen Information System (SIS II) (COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))
Migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (modifica della decisione 2008/839/GAI) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione 2008/839/GAI sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))
Migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (modifica della decisione 2008/839/GAI) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione 2008/839/GAI sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))
GU C 161E del 31.5.2011, p. 172–177
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 161/172 |
Martedì 18 maggio 2010
Migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (modifica della decisione 2008/839/GAI) *
P7_TA(2010)0162
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione 2008/839/GAI sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))
2011/C 161 E/28
(Consultazione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0015),
visto l'articolo 74 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0040/2010),
visto l'articolo 55 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A7–0127/2010),
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
nonostante il Consiglio stia trattando SIS 1+RE come piano di emergenza in caso di fallimento del SIS II, il Parlamento, in qualità di colegislatore per l'istituzione del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (regolamento (CE) n. 1987/2006 (1) e di autorità di bilancio, si riserva il diritto di tenere in riserva i fondi da assegnare per lo sviluppo del SIS II nel bilancio annuale 2011, al fine di garantire il pieno controllo e la piena supervisione del processo da parte parlamentare; |
3. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, TFUE; |
4. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
5. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
6. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3 |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4 |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6 |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 16 bis (nuovo) |
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Emendamento 5 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 (nuovo) Decisione del Consiglio 2008/839/GAI Articolo 1 – paragrafo 1 |
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Emendamento 6 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo) Decisione del Consiglio 2008/839/GAI Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo) |
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Emendamento 7 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 Decisione del Consiglio 2008/839/GAI Articolo 11 – paragrafo 2 |
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2. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall'N.SIS all'N.SIS II mediante l'architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione. |
2. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall'N.SIS all'N.SIS II mediante l'architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione , al più tardi entro il 31 dicembre 2011. Qualora sia attuata una soluzione tecnica alternativa, come previsto all'articolo 11, paragrafo 5 bis, tale data può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2. |
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Emendamento 8 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) Decisione del Consiglio 2008/839/GAI Articolo 11 – paragrafo 5 |
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Emendamento 9 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo) Decisione del Consiglio 2008/839/GAI Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo) |
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Emendamento 10 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo) Decisione Consiglio 2008/839/JHA Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo) |
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Emendamento 11 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Decisione del Consiglio 2008/839/GAI Articolo 17 bis – paragrafo 1 |
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1. Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato «Consiglio di gestione globale del programma» (di seguito «GPMB»). Il GPMB costituisce la sede per il coordinamento dei progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali. |
1. Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato «Consiglio di gestione globale del programma» (di seguito «GPMB»). Il GPMB costituisce la sede per l'assistenza allo sviluppo del SIS II centrale. Esso si occupa altresì di favorire la coerenza e assicurare il coordinamento dei progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali. |
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Emendamento 12 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Decisione del Consiglio 2008/839/GAI Articolo 17 bis – paragrafo 2 |
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2. Il GPMB si compone di massimo dieci esperti . Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto esperti e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, due esperti e due sostituti. Possono partecipare alle riunioni del GPMB anche altri funzionari della Commissione interessati al processo . |
2. Il GPMB si compone di massimo dieci membri dotati delle competenze necessarie per contribuire attivamente allo sviluppo del SIS II, e che si riuniscono periodicamente . Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto membri e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, al massimo due membri e due sostituti. Possono partecipare alle riunioni del GPMB , a spese della rispettiva istituzione o amministrazione, anche deputati o funzionari del Parlamento europeo interessati, esperti degli Stati membri e funzionari della Commissione direttamente interessati allo sviluppo dei progetti SIS II. Il GPMB può invitare altri esperti a partecipare alle sue riunioni, come definito nel mandato, a spese della loro rispettiva amministrazione, istituzione o società . |
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Emendamento 13 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Decisione Consiglio 2008/839/JHA Articolo 17 bis – paragrafo 5 |
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5. Il GPMB redige il proprio mandato che prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione. |
5. Il GPMB redige il proprio mandato che prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione. Il mandato del GPMB include l'obbligo di pubblicare relazioni periodiche e di metterle a disposizione del Parlamento europeo, al fine di garantire il pieno controllo e la piena supervisione da parte parlamentare. |
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Emendamento 14 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 4 Decisione Consiglio 2008/839/JHA Articolo 17 bis – paragrafo 6 |
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6. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dagli esperti del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla «Regolamentazione dell'indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in viste di esperti». |
6. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dagli esperti del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla «Regolamentazione delle indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in veste di esperti». Gli stanziamenti necessari a coprire i costi derivanti dalle riunioni del GPMB provengono dagli stanziamenti attualmente iscritti nella programmazione finanziaria 2010–2013 per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). |
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Emendamento 15 |
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Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 – punto 5 Decisione del Consiglio 2008/839/GAI Articolo 19 - comma 1 |
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«Essa si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI.» |
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI, e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2013 . |
(1) Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).