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Document 52010AP0162

Migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (modifica della decisione 2008/839/GAI) * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione 2008/839/GAI sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))

GU C 161E del 31.5.2011, p. 172–177 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 161/172


Martedì 18 maggio 2010
Migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (modifica della decisione 2008/839/GAI) *

P7_TA(2010)0162

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione 2008/839/GAI sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2010)0015 – C7-0040/2010 – 2010/0006(NLE))

2011/C 161 E/28

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2010)0015),

visto l'articolo 74 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0040/2010),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A7–0127/2010),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

nonostante il Consiglio stia trattando SIS 1+RE come piano di emergenza in caso di fallimento del SIS II, il Parlamento, in qualità di colegislatore per l'istituzione del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (regolamento (CE) n. 1987/2006 (1) e di autorità di bilancio, si riserva il diritto di tenere in riserva i fondi da assegnare per lo sviluppo del SIS II nel bilancio annuale 2011, al fine di garantire il pieno controllo e la piena supervisione del processo da parte parlamentare;

3.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, TFUE;

4.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

5.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 3

(3)

Entro il 30 giugno 2010 le condizioni indispensabili per la migrazione non saranno raggiunte. Perché il SIS II diventi operativo come impongono il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, occorre pertanto continuare ad applicare, fino a migrazione avvenuta, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI.

(3)

Entro il 30 giugno 2010 le condizioni indispensabili per la migrazione non saranno raggiunte. Perché il SIS II diventi operativo come impongono il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, occorre pertanto continuare ad applicare, fino a migrazione avvenuta, il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI. In caso di fallimento dell'attuale progetto SIS II in seguito alla sperimentazione, si dovrebbe escogitare una soluzione tecnica alternativa le cui implicazioni finanziarie globali andrebbero rese note a tutte le parti interessate.

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4

(4)

È opportuno che la Commissione e gli Stati membri continuino a cooperare strettamente in tutte le fasi della migrazione, al buon svolgimento del processo. Andrebbe istituito un gruppo di esperti che integri l'attuale struttura organizzativa.

(4)

È opportuno che la Commissione e gli Stati membri continuino a cooperare strettamente in tutte le fasi della migrazione, al buon svolgimento del processo. Nelle conclusioni del Consiglio del 26 e 27 febbraio 2009 e del 4 e 5 giugno 2009 in merito al SIS II è istituito un organismo informale, composto da esperti degli Stati membri e denominato «Consiglio di gestione globale del programma», inteso a rafforzare la cooperazione e a fornire il sostegno diretto degli Stati membri al SIS II centrale. Dovrebbe pertanto essere istituito formalmente, ai sensi del presente regolamento, un gruppo di esperti denominato Consiglio di gestione globale del programma (GPMB) che integri l'attuale struttura organizzativa. Al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia in termini di costi, i membri del GPMB dovrebbero essere nominati su base permanente e il loro numero dovrebbe essere limitato.

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6

(6)

Occorre prevedere un piano d'emergenza tecnico per assicurare le funzioni del SIS II e adattare di conseguenza la descrizione delle componenti tecniche dell'architettura per la migrazione, in modo da permettere un'altra soluzione tecnica per lo sviluppo del SIS II centrale.

(6)

È necessario adattare il quadro giuridico per consentire la migrazione verso un'eventuale soluzione tecnica alternativa qualora i test dimostrino che il SIS II non può essere attuato con successo. Occorre adattare la descrizione delle componenti tecniche dell'architettura per la migrazione, in modo da permettere un'altra soluzione tecnica per lo sviluppo del SIS II centrale. Un'eventuale soluzione tecnica alternativa dovrebbe basarsi sulla migliore tecnologia disponibile, essere efficace in termini di costi ed essere realizzata secondo un calendario preciso e ragionevole. La Commissione dovrebbe presentare tempestivamente un'esaustiva valutazione di bilancio dei costi associati a tale soluzione tecnica alternativa. È opportuno stabilire espressamente che il quadro giuridico istituito dalla decisione 2007/533/GAI si applica a tutte le soluzioni, a prescindere dal loro carattere tecnico.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 16 bis (nuovo)

 

(16 bis)

Poiché il Parlamento è responsabile, in quanto colegislatore, dell'istituzione, dell'esercizio e dell'uso del SIS II conformemente al regolamento (CE) n. 1987/2006, e poiché la migrazione è finanziata dal bilancio dell'Unione europea, del quale il Parlamento europeo è altresì corresponsabile, quest'ultimo dovrebbe essere associato al processo decisionale relativo alla migrazione. Dovrebbe essere necessario, prima di passare a un nuovo sistema d'informazione Schengen, un parere favorevole del Parlamento europeo, elaborato sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione sui risultati della sperimentazione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Decisione del Consiglio 2008/839/GAI

Articolo 1 – paragrafo 1

 

-1)

All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il sistema d'informazione Schengen (SIS 1+), istituito in conformità del titolo IV della convenzione Schengen del 1990, è sostituito da un nuovo sistema, il sistema d'informazione Schengen II (SIS II), o da un'eventuale soluzione tecnica alternativa basata sulla migliore tecnologia disponibile e ragionevole in termini di un preciso calendario di attuazione e di efficacia in rapporto ai costi. L'istituzione, l'esercizio e l'uso del nuovo sistema sono disciplinati dalla decisione 2007/533/GAI.»

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Decisione del Consiglio 2008/839/GAI

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

-1 bis)

All'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo:

«1 bis.     Qualora l'attuale progetto SIS II sia sospeso e sia attuata una soluzione tecnica alternativa, i riferimenti al SIS II nella presente decisione devono essere letti come riferimenti alla soluzione tecnica alternativa.»

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Decisione del Consiglio 2008/839/GAI

Articolo 11 – paragrafo 2

2.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall'N.SIS all'N.SIS II mediante l'architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione.

2.   Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall'N.SIS all'N.SIS II mediante l'architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione , al più tardi entro il 31 dicembre 2011. Qualora sia attuata una soluzione tecnica alternativa, come previsto all'articolo 11, paragrafo 5 bis, tale data può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Decisione del Consiglio 2008/839/GAI

Articolo 11 – paragrafo 5

 

3 bis)

All'articolo 11, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.    La transizione prevista nel processo di migrazione è effettuata dopo la convalida di cui all'articolo 8, paragrafo 7 e dopo che il Parlamento europeo ha emesso un parere favorevole sulla base dei risultati della sperimentazione comunicati dalla Commissione a norma dell'articolo 71, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 ter (nuovo)

Decisione del Consiglio 2008/839/GAI

Articolo 11 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

3 ter)

All'articolo 11 è inserito il seguente paragrafo:

«5 bis.     Lo sviluppo del SIS II può essere realizzato attuando una soluzione tecnica alternativa.»

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 quater (nuovo)

Decisione Consiglio 2008/839/JHA

Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

 

3 quater)

All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo:

«5 bis.     La Commissione elabora e applica un pacchetto di misure supplementari al fine di impedire la fuga di informazioni relative ai dati personali dalla base di dati nonché di garantire la protezione dei dati personali per l'intera durata della sperimentazione e della migrazione dal SIS I al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).»

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Decisione del Consiglio 2008/839/GAI

Articolo 17 bis – paragrafo 1

1.   Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato «Consiglio di gestione globale del programma» (di seguito «GPMB»). Il GPMB costituisce la sede per il coordinamento dei progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali.

1.   Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato «Consiglio di gestione globale del programma» (di seguito «GPMB»). Il GPMB costituisce la sede per l'assistenza allo sviluppo del SIS II centrale. Esso si occupa altresì di favorire la coerenza e assicurare il coordinamento dei progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali.

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Decisione del Consiglio 2008/839/GAI

Articolo 17 bis – paragrafo 2

2.   Il GPMB si compone di massimo dieci esperti . Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto esperti e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, due esperti e due sostituti. Possono partecipare alle riunioni del GPMB anche altri funzionari della Commissione interessati al processo .

2.   Il GPMB si compone di massimo dieci membri dotati delle competenze necessarie per contribuire attivamente allo sviluppo del SIS II, e che si riuniscono periodicamente . Gli Stati membri, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto membri e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, al massimo due membri e due sostituti. Possono partecipare alle riunioni del GPMB , a spese della rispettiva istituzione o amministrazione, anche deputati o funzionari del Parlamento europeo interessati, esperti degli Stati membri e funzionari della Commissione direttamente interessati allo sviluppo dei progetti SIS II. Il GPMB può invitare altri esperti a partecipare alle sue riunioni, come definito nel mandato, a spese della loro rispettiva amministrazione, istituzione o società .

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Decisione Consiglio 2008/839/JHA

Articolo 17 bis – paragrafo 5

5.   Il GPMB redige il proprio mandato che prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione.

5.   Il GPMB redige il proprio mandato che prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione. Il mandato del GPMB include l'obbligo di pubblicare relazioni periodiche e di metterle a disposizione del Parlamento europeo, al fine di garantire il pieno controllo e la piena supervisione da parte parlamentare.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Decisione Consiglio 2008/839/JHA

Articolo 17 bis – paragrafo 6

6.   Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dagli esperti del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla «Regolamentazione dell'indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in viste di esperti».

6.   Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del GPMB che non sono rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del GPMB dagli esperti del GPMB designati dagli Stati membri in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 sono disciplinate dalla «Regolamentazione delle indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in veste di esperti». Gli stanziamenti necessari a coprire i costi derivanti dalle riunioni del GPMB provengono dagli stanziamenti attualmente iscritti nella programmazione finanziaria 2010–2013 per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Decisione del Consiglio 2008/839/GAI

Articolo 19 - comma 1

«Essa si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI.»

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI, e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2013 .


(1)  Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).


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