This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52009PC0522
Proposal for a Council Decision authorising the Kingdom of Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to apply a measure derogating from Article 167 of Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ad applicare una misura di deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ad applicare una misura di deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
/* COM/2009/0522 def. */
Proposta di decisione del Consiglio che autorizza il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ad applicare una misura di deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto /* COM/2009/0522 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 13.10.2009 COM(2009) 522 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ad applicare una misura di deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto RELAZIONE 1. Contesto della proposta A norma dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (in appresso “la direttiva IVA”), il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni della predetta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) o di evitare talune frodi o evasioni fiscali. Il Regno di Svezia (in appresso “la Svezia”) e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in appresso “il Regno Unito”) sono stati autorizzati con la decisione 2007/133/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2007 (GU L 57 del 24.2.2007, pag. 12), ad introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 167 della direttiva IVA fino al 31 dicembre 2009. Grazie a tale autorizzazione, essi possono rinviare il diritto a detrazione dell’IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi aventi un volume d’affari annuo non superiore a 3 000 000 SEK per la Svezia e 1 350 000 GBP per il Regno Unito, che consente loro di beneficiare di un regime facoltativo (detto contabilità di cassa) in applicazione del quale, conformemente all’articolo 66, lettera b), della direttiva IVA, l’IVA sulle operazioni a valle diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo. Con lettera protocollata presso il Segretariato generale della Commissione il 3 marzo 2009 la Svezia ha chiesto l’autorizzazione a prorogare tale misura. Con lettera protocollata presso il Segretariato generale della Commissione il 15 gennaio 2009 il Regno Unito ha chiesto l’autorizzazione a prorogare tale misura e ad aumentare il massimale del volume d’affari annuo fino a 1 500 000 GBP. Secondo il Regno Unito, tale aumento consentirebbe di mantenere un legame approssimativo con la soglia di 2 000 000 EUR delle microimprese, tenuto conto del tasso attuale di cambio della sterlina rispetto all’euro, e avrebbe come effetto l’apertura del regime ad altre 6 800 imprese. In conformità all’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, con lettere del 9 luglio 2009 la Commissione ha trasmesso le domande della Svezia e del Regno Unito agli altri Stati membri e con lettere del 13 luglio 2009 ha comunicato alla Svezia e al Regno Unito che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per la valutazione. Il regime detto della contabilità di cassa è un regime d’imposizione semplificato e facoltativo destinato alle piccole imprese che non beneficiano della franchigia d’imposta. Esso consente a tali soggetti passivi di applicare una semplice regola, basata sulla data di pagamento delle loro spese a monte e delle loro operazioni a valle, per determinare in quale momento sono tenuti, rispettivamente, ad esercitare il diritto a detrazione dell’IVA e a versare l’imposta all’erario. Tale regime costituisce quindi una misura di semplificazione, soprattutto per le imprese che incontrano difficoltà a determinare secondo le norme vigenti la data di esigibilità delle loro operazioni a monte e a valle e per quelle che non tengono una contabilità per competenza. Esso procura inoltre un vantaggio di flusso di cassa a favore in particolare delle imprese che sostengono principalmente spese non soggette all’IVA, come i salari, o che accordano ai loro clienti termini di pagamento lunghi per importi ingenti senza poterli imporre ai loro fornitori. Va ricordato che la Commissione ha incluso nella proposta di direttiva del 28 gennaio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione (COM(2009) 21 definitivo), delle disposizioni che consentono a tutti gli Stati membri di rinviare il diritto a detrazione dell’IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi aventi un volume d’affari non superiore a un determinato massimale, che può essere fissato dagli Stati membri fino a 2 000 000 EUR (oppure la soglia stabilita per le microimprese conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) e che beneficiano così di un regime facoltativo in base al quale l’IVA gravante sulle loro operazioni a valle diviene esigibile solo al momento dell’incasso del prezzo. Considerate le disposizioni dell’articolo 395 della direttiva IVA e tenendo conto delle ragioni addotte dalla Svezia e dal Regno Unito, la Commissione ritiene che la deroga richiesta soddisfi le condizioni di cui al predetto articolo e, in particolare, che permetta di semplificare la riscossione dell’imposta per le microimprese in quanto si inserisce nel quadro del regime facoltativo della contabilità di cassa. Di conseguenza, considerando anche gli elementi di contesto precedentemente ricordati, la Commissione non solleva obiezioni alla domanda e ritiene quindi di dover presentare al Consiglio la relativa proposta. In particolare, applicando le norme di conversione di cui agli articoli 399 e 400 della direttiva IVA, i massimali dei volumi d’affari annui risultano inferiori a quelli proposti dalla Commissione. Essa ritiene tuttavia che la deroga debba avere un periodo di applicazione limitato in modo da poter valutare periodicamente, sulla base di opportune informazioni fornite dai suddetti Stati membri, se i motivi di fatto o di diritto che la giustificano attualmente continuano a sussistere. Ritiene inoltre che la deroga debba comunque cessare di essere applicabile quando entreranno in vigore le norme armonizzate proposte dalla Commissione per questo regime speciale. 2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell ’IMPATTO La proposta di decisione consente di mantenere un regime facoltativo, detto della contabilità di cassa, inteso a semplificare l’applicazione delle norme IVA da parte delle microimprese, migliorandone nel contempo il flusso di cassa. Essa avrà dunque un impatto positivo per queste ultime. Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni, né consultare le parti interessate o valutare l’impatto della decisione. In ogni caso l’impatto sarà limitato a motivo dell’ambito di applicazione circoscritto e del periodo di applicazione limitato. 3. Elementi giuridici della proposta La decisione proposta mira a permettere alla Svezia e al Regno Unito di continuare a beneficiare di una deroga all’articolo 167 della direttiva IVA e di rinviare così il diritto a detrazione dell’IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi aventi un volume d’affari annuo non superiore a 3 000 000 SEK per la Svezia e 1 500 000 per il Regno Unito, che rientrano pertanto nel regime detto della contabilità di cassa in applicazione del quale, conformemente all’articolo 66, lettera b), della direttiva IVA, l’IVA sulle loro operazioni a valle diviene esigibile non prima del momento dell’incasso del prezzo. La base giuridica della decisione è costituita dalle disposizioni dell’articolo 395 della direttiva IVA, adottate a loro volta in applicazione dell’articolo 93 del trattato che istituisce la Comunità europea. Conformemente alle predette disposizioni, lo Stato membro che desidera introdurre misure speciali di deroga alla direttiva in parola deve ottenere l’autorizzazione del Consiglio, che verrà concessa con una decisione del Consiglio. Poiché si tratta di una misura di applicazione che riguarda l’armonizzazione delle legislazioni in materia di imposte sul volume d’affari, il principio di sussidiarietà è rispettato. La proposta è conforme al principio di proporzionalità e pertanto non va oltre quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo di semplificazione perseguito, dato che interessa un numero ridotto di soggetti passivi che, per di più, potranno scegliere se optare per questo regime. Pertanto essa deroga ai principi della direttiva IVA solo in modo limitato e adeguato. 4. Incidenza sul bilancio La proposta non incide sul bilancio comunitario. 5. Informazioni supplementari La proposta prevede che il periodo di applicazione della decisione avrà termine automaticamente il giorno dell’entrata in vigore di disposizioni che stabiliscono norme armonizzate tali da consentire a tutti gli Stati membri di applicare la misura speciale di deroga richiesta. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ad applicare una misura di deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[1], in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione[2], considerando quanto segue: (1) Il Regno di Svezia (in appresso “la Svezia”) e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in appresso “il Regno Unito”) sono stati autorizzati con decisione 2007/133/CE del Consiglio[3], in deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, a rinviare il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi che si avvalgono di un regime facoltativo detto della contabilità di cassa secondo il quale, conformemente all’articolo 66, lettera b), della direttiva suddetta, l’IVA sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo. Per beneficiare di questo regime il loro volume d’affari annuo non deve essere superiore a 3 000 000 SEK per la Svezia e a 1 350 000 GBP per il Regno Unito. (2) La Svezia e il Regno Unito hanno chiesto l’autorizzazione a prorogare tale misura speciale di deroga con lettere protocollate presso il Segretariato generale della Commissione il 3 marzo 2009 per la Svezia e il 15 gennaio 2009 per il Regno Unito. Quest’ultimo Stato membro ha chiesto inoltre di poter aumentare a 1 500 000 GBP il massimale del volume d’affari annuo. (3) In conformità all’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettere del 9 luglio 2009 la Commissione ha trasmesso le domande della Svezia e del Regno Unito agli altri Stati membri e con lettere del 13 luglio 2009 ha comunicato alla Svezia e al Regno Unito che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per la valutazione. (4) Il regime detto della contabilità di cassa è un regime semplificato e facoltativo destinato alle piccole imprese che non beneficiano della franchigia d’imposta. Esso consente a tali soggetti passivi di applicare una semplice regola, basata sulla data di pagamento delle loro spese a monte e delle loro operazioni a valle, per determinare in quale momento sono tenuti, rispettivamente, ad esercitare il diritto a detrazione dell’IVA e a versare l’imposta all’erario. Per questi soggetti passivi il regime costituisce pertanto una misura di semplificazione che, in più, può loro procurare un vantaggio in termini di flusso di cassa. (5) Il 28 gennaio 2009 la Commissione ha proposto una direttiva (COM(2009) 21 definitivo) che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione e che consente agli Stati membri di rinviare il diritto a detrazione dell’IVA fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi aventi un volume d’affari annuo non superiore a un massimale che può essere fissato dagli Stati membri fino a 2 000 000 EUR e che beneficiano pertanto di un regime facoltativo in base al quale l’IVA gravante sulle loro operazioni diviene esigibile solo al momento dell’incasso del prezzo. (6) La misura speciale di deroga chiesta non influisce sull’importo delle entrate IVA percepite dalla Svezia e dal Regno Unito allo stadio del consumo finale e non ha alcuna incidenza sulle risorse proprie della Comunità europea provenienti dall’IVA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all’articolo 167 della direttiva 2006/112/CE, la Svezia e il Regno Unito sono autorizzati a rinviare il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dei soggetti passivi di cui al secondo comma fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi. I soggetti passivi interessati devono aver scelto un regime in applicazione del quale l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo. Secondo questo regime, il loro volume d’affari annuo non deve essere superiore a 3 000 000 SEK per la Svezia e a 1 500 000 GBP per il Regno Unito. Articolo 2 La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino al giorno dell’entrata in vigore delle disposizioni di una direttiva che autorizza gli Stati membri a rinviare il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto fino al momento del pagamento della stessa al fornitore di beni o al prestatore di servizi per i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera un determinato massimale e che beneficiano pertanto di un regime facoltativo in applicazione del quale l’imposta sulle loro cessioni di beni e prestazioni di servizi diviene esigibile al momento dell’incasso del prezzo. In ogni caso la presente decisione è applicabile al massimo fino al 31 dicembre 2012. Articolo 3 Il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente [1] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU L 57 del 24.2.2007, pag. 12.