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Document 52009PC0516
Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council repealing Council Decision 79/542/EEC drawing up a list of third countries or parts of third countries, and laying down animal and public health and veterinary certification conditions, for importation into the Community of certain live animals and their fresh meat
Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che abroga la decisione 79/542/CEe del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche
Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che abroga la decisione 79/542/CEe del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche
/* COM/2009/0516 def. - COD 2009/0146 */
Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che abroga la decisione 79/542/CEe del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche /* COM/2009/0516 def. - COD 2009/0146 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 7.10.2009 COM(2009) 516 definitivo 2009/0146 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche RELAZIONE Il presente progetto di proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche[1]. La decisione 79/542/CEE stabilisce le condizioni veterinarie per l'importazione nella Comunità di alcuni animali vivi e di carni fresche provenienti da tali animali, inclusi gli equidi, ma escluse le preparazioni di carni. A causa di fondamentali modifiche apportate al quadro normativo di tale settore e per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, tutte le diposizioni della decisione 79/542/CEE sono integrate nel regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria[2]. Dal momento in cui il suddetto regolamento entrerà in vigore, la decisione 79/542/CEE del Consiglio decadrà e non sarà più applicabile. A fini di chiarezza e di trasparenza della legislazione comunitaria è opportuno che la decisione 79/542/CEE sia formalmente abrogata a decorrere da tale data. 2009/0146 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che abroga la decisione 79/542/CEE del Consiglio che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37 e l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b), vista la proposta della Commissione[3], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[4], visto il parere del Comitato delle regioni[5], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[6], considerando quanto segue: (1) La direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi[7] prevedeva l'adozione di un elenco di paesi o loro parti in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati animali vivi e delle carni fresche di determinati animali. (2) Per questo è stata adottata la decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, che istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi e definisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle loro carni fresche[8]. Essa stabilisce le condizioni sanitarie per l'importazione nella Comunità di animali vivi, esclusi gli equidi, e per l'importazione di carni fresche provenienti da tali animali, inclusi gli equidi, ma escluse le preparazioni di carni. Gli allegati I e II della medesima decisione contengono gli elenchi dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi dai quali sono consentite le importazioni nella Comunità di determinati animali vivi e delle loro carni fresche, nonché i modelli di certificati veterinari. (3) Dalla data di adozione della citata decisione nuove condizioni sanitarie e di polizia sanitaria sono state introdotte da altri atti comunitari, fra cui la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano[9], la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi[10], il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari[11], il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale[12], il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano[13] e il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali[14]. (4) I citati atti comunitari hanno dato vita a un nuovo quadro normativo nel settore; la direttiva 72/462/CEE è stata inoltre abrogata dalla direttiva 2004/68/CE. (5) L'articolo 20 della direttiva 2004/68/CE dispone che le modalità di applicazione stabilite nelle decisioni, quali la decisione 79/542/CEE, adottate a norma della direttiva 72/462/CEE per l'importazione di animali vivi, carni e prodotti a base di carne rimangono in vigore fino a quando non sono sostituite dalle misure adottate nel nuovo quadro giuridico. (6) L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano[15], dispone inoltre che, in attesa dell'adozione delle disposizioni necessarie in base al regolamento (CE) n. 852/2004, al regolamento (CE) n. 853/2004, al regolamento (CE) n. 854/2004 ovvero alla direttiva 2002/99/CE, continuano ad applicarsi le norme di attuazione adottate in base alla direttiva 72/462/CEE. (7) Il regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria[16],[17], contiene prescrizioni in materia di certificazione veterinaria nonché altre disposizioni che tengono conto del nuovo quadro normativo e sostituiscono le disposizioni stabilite dalla decisione 79/542/CEE. Pertanto, dal momento in cui il suddetto regolamento entrerà in vigore, la decisione 79/542/CEE del Consiglio decadrà e non sarà più applicabile. (8) A fini di chiarezza e di trasparenza della legislazione comunitaria è opportuno che la decisione 79/542/CEE sia formalmente abrogata a decorrere da tale data, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 79/542/CEE è abrogata con effetto dal … [Completare con la data di pubblicazione del regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria[18] + 20 giorni – ex art. 254 CE. È necessario garantire che la suddetta decisione sia abrogata con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto regolamento]. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria[19]. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente[pic][pic][pic] [1] GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. [2] L'adozione, da parte della Commissione, del regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria è prevista per il gennaio 2010 (SANCO/4787/2009). [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. [8] GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. [9] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11. [10] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321. [11] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. [12] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. [13] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206. [14] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. [15] GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33. [16] GU L [...] del [...], pag. [...]. [17] L'adozione, da parte della Commissione, del regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria è prevista per il gennaio 2010 (SANCO/4787/2009). [18] L'adozione, da parte della Commissione, del regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria è prevista per il gennaio 2010 (SANCO/4787/2009). [19] L'adozione, da parte della Commissione, del regolamento (CE) n. XX/2010 della Commissione, del […], che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nella Comunità determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria è prevista per il gennaio 2010 (SANCO/4787/2009).