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Document 52009PC0468

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica del Ghana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nella Comunità

/* COM/2009/0468 def. - ACC 2009/0126 */

52009PC0468

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica del Ghana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nella Comunità /* COM/2009/0468 def. - ACC 2009/0126 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 10.9.2009

COM(2009) 468 definitivo

2009/0126 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica del Ghana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nella Comunità

RELAZIONE

Il piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)[1], approvato dal Consiglio nel 2003[2], propone una serie di misure fra cui un sostegno ai paesi produttori di legname, una collaborazione multilaterale finalizzata alla lotta contro il commercio di legname tagliato illegalmente, un sostegno alle iniziative del settore privato e provvedimenti volti ad evitare investimenti in attività che incentivano i disboscamenti illegali. Il piano d'azione verte principalmente sull'istituzione di partenariati FLEGT tra la Comunità e i paesi produttori di legname onde metter fine ai disboscamenti illegali. Nel 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005[3], che istituisce un sistema di licenze e un meccanismo per la verifica della legalità delle importazioni di legname nella Comunità.

Nel dicembre 2005 il Consiglio ha impartito direttive alla Commissione per il negoziato di accordi di partenariato con paesi produttori di legname al fine di attuare il piano d'azione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) e, in particolare, di incentivare il commercio del legname legale verificato importato nella Comunità da questi paesi partner[4]. L'accordo con il Ghana è il primo di questi accordi di partenariato ad essere negoziato tra un paese produttore e la Comunità

I negoziati con il Ghana, avviati dalla Commissione nel febbraio 2007, sono durati 18 mesi e hanno comportato quattro incontri bilaterali e sette riunioni di lavoro tecniche. La Commissione è stata coadiuvata da un certo numero di Stati membri per tutta la durata dei negoziati. Durante l'intero periodo, la Commissione ha informato regolarmente il Consiglio dei progressi registrati mediante relazioni al gruppo di lavoro sulle foreste e a capi missione/rappresentanti dell'UE in Ghana. Dopo ogni sessione negoziale le Parti hanno organizzato riunioni di aggiornamento pubbliche per informare gli interessati dei progressi registrati. Il Ghana ha inoltre adottato un'impostazione partecipativa che coinvolge la società civile e il settore privato nello sviluppo dell'accordo.

L'accordo contempla tutti gli elementi contenuti nelle direttive di negoziato del Consiglio. In particolare, l'accordo definisce il quadro, le istituzioni e i meccanismi del sistema di licenze FLEGT. I controlli della catena di approvvigionamento, il quadro di conformità giuridica e i requisiti in materia di audit indipendente del sistema figurano negli allegati dell'accordo, dove si descrivono in dettaglio le strutture che sosterranno la garanzia di legalità offerta dal rilascio di una licenza FLEGT. Il Ghana ha elaborato una definizione della legislazione applicabile mediante vaste consultazioni con le parti interessate. In tale legislazione rientrano le leggi e normative sulla concessione dei diritti di abbattimento e sulla gestione delle foreste, la normativa ambientale e il diritto del lavoro, i requisiti fiscali, i diritti di proprietà e di utilizzazione delle comunità che possiedono terreni e altri obblighi sociali prescritti dalla legislazione in materia forestale nonché altri requisiti riguardanti il commercio di esportazione.

L'accordo non si limita al ristretto numero di prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2173/2005 (regolamento FLEGT), ma copre il commercio di tutto il legname e suoi derivati, impegnando il Ghana a predisporre un sistema tale da garantire alla Comunità che tutti i prodotti forestali provenienti dal Ghana sono prodotti legalmente, e contribuisce quindi in modo positivo e duraturo alla crescita del paese.

L'accordo prevede controlli delle importazioni alle frontiere della Comunità in conformità del regolamento (CE) n. 2173/2005 (FLEGT) e del relativo regolamento di attuazione n. 1024/2008. L'accordo comprende una descrizione della licenza FLEGT del Ghana, che riprende il formato indicato nel regolamento di attuazione (CE) n. 1024/2008.

L'accordo istituisce il meccanismo di dialogo e cooperazione con la Comunità in materia di FLEGT, il cosiddetto meccanismo congiunto di monitoraggio e riesame, e stabilisce i principi della partecipazione degli interessati, delle salvaguardie sociali e della trasparenza, per il monitoraggio dell'incidenza e per la stesura di relazioni.

L'accordo stabilisce i termini e le procedure per la sua entrata in vigore e per l'attuazione del sistema di licenze. Dato che il Ghana intende potenziare e riorganizzare il suo sistema normativo e di gestione delle informazioni, introdurre controlli più globali della catena di approvvigionamento e istituire una verifica indipendente della conformità giuridica, occorreranno diversi anni per predisporre e collaudare i nuovi sistemi e per sviluppare le capacità di cui il governo, la società civile e il settore privato hanno bisogno per svolgere le funzioni previste. Il sistema di licenze FLEGT dovrebbe essere del tutto operativo per la fine del 2010. Il sistema sarà valutato secondo criteri prestabiliti prima che l'UE inizi ad accettare le licenze FLEGT. Le relative fasi e modalità sono definite nell'accordo e negli allegati.

2009/0126 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra la Comunità europea e la Repubblica del Ghana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nella Comunità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Nel maggio 2003 la Commissione europea ha pubblicato un piano d'azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT)[5], che caldeggiava l'adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio sul piano d'azione sono state adottate nell'ottobre 2003[6] e il Parlamento ha votato una mozione nel gennaio 2004[7].

(2) Il 5 dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati su accordi di partenariato onde attuare il piano d’azione dell’Unione europea per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT).

(3) Il 20 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/2005, che istituisce un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea dai paesi con i quali la Comunità ha concluso accordi volontari di partenariato[8].

(4) I negoziati con la Repubblica del Ghana si sono conclusi e l'accordo volontario di partenariato tra la Repubblica del Ghana e la Comunità europea sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nella Comunità (in appresso "l'accordo") è stato siglato il 3 settembre 2008.

(5) È pertanto nell'interesse della Comunità approvare l'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Ghana sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nella Comunità.

2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Nel meccanismo congiunto di monitoraggio e riesame istituito dall'accordo a norma del suo articolo 19 la Comunità è rappresentata da rappresentanti della Commissione.

Articolo 3

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 dell'accordo, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento 2173/2005, a concludere gli strumenti necessari per modificare gli allegati dell'accordo.

Articolo 4

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo per esprimere il consenso della Comunità ad esserne vincolata[9].

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente […]

[1] COM(2003) 251.

[2] GU C 268 del 7.11.2003.

[3] GU L 347 del 30.12.2005.

[4] Documento riservato del Consiglio 15102/05.

[5] COM(2003) 251.

[6] GU C 268 del 7.11.2003.

[7] Documento del Parlamento 7014/04.

[8] GU L 347 del 30.12.2005.

[9] La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal Segretario generale del Consiglio.

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