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Document 52009PC0366

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

/* COM/2009/0366 def. - CNS 2009/0104 */

52009PC0366




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 15.7.2009

COM(2009) 366 definitivo

2009/0104 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

La Commissione, nel proporre la presente modifica del regolamento (CE) n. 539/2001[1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/2006[2], si prefigge i seguenti obiettivi:

- adattare i due allegati al regolamento, affinché aderiscano in toto alla nuova situazione dei paesi della regione dei Balcani occidentali, in considerazione dell'impegno politico assunto dall'Unione europea in merito alla liberalizzazione dell'obbligo del visto di breve durata per i cittadini di tutti i paesi dei Balcani occidentali nel quadro dell'agenda di Salonicco e dei progressi del dialogo sulla liberalizzazione dei visti avviato nel 2008 con l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia;

- garantire che tale adattamento per i Balcani occidentali sia in linea con l'esigenza di riesame periodico del regolamento (CE) n. 539/2001 e con la composizione dei suoi allegati – contenenti l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (allegato I) e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (allegato II) – e che sia conforme ai criteri esposti nel considerando 5 del regolamento, in particolare per quanto riguarda i criteri relativi all’immigrazione clandestina e all’ordine pubblico e, in tale ambito, spostare alcuni paesi terzi da un allegato all'altro del regolamento;

- spostare l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia dall'allegato I all'allegato II del regolamento; inserire il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (in prosieguo: la "risoluzione ONU 1244/99") nell'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 alla sezione intitolata "Entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro", lasciando impregiudicato lo status del Kosovo ai sensi di detta risoluzione.

° Contesto e disposizioni vigenti nel settore della proposta

A norma dell'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), del trattato CE, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 539/2001[3] che elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne (c.d. “elenco negativo”) e quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (c.d. “elenco positivo”). L'articolo 61 del trattato CE annovera la compilazione di questi elenchi fra le misure di accompagnamento direttamente collegate alla libera circolazione delle persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Nello stabilire gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti, occorre procedere ponderando, caso per caso, i vari criteri attinenti in particolare all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, alle relazioni esterne dell'Unione europea con i paesi terzi, pur tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e di reciprocità (vedi il considerando 5 del regolamento (CE) n. 539/2001). Rispetto ai paesi terzi tali criteri possono mutare nel tempo; pertanto, la composizione dell’elenco negativo e positivo deve essere riesaminata periodicamente. Di conseguenza, dalla sua adozione il regolamento (CE) n. 539/2001 è stato sottoposto a cinque interventi di modifica[4]. In considerazione dei cambiamenti della situazione di alcuni paesi dei Balcani occidentali, si rende necessaria una nuova revisione degli elenchi, in particolare per quanto riguarda l’elenco positivo.

° Politica in materia di visti di breve durata per i paesi dei Balcani occidentali – Follow-up dell'agenda di Salonicco

In sede di adozione del regolamento (CE) n. 2317/95[5], il Consiglio ha redatto per la prima volta un elenco negativo di questo tipo in cui figuravano l'Albania, l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro). La Bosnia-Erzegovina non ne faceva parte e gli Stati membri erano liberi di decidere se imporre o meno l'obbligo del visto ai suoi cittadini. Tutti gli Stati membri ad eccezione di uno hanno disposto tale obbligo[6].

Quando, dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 539/2001, che ha istituito per la prima volta un elenco negativo e uno positivo, tutti i paesi dei Balcani occidentali eccetto la Croazia figuravano nell'elenco negativo: Albania, Bosnia-Erzegovina, Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia-Montenegro) ed Ex Repubblica iugoslava di Macedonia. Dopo l'indipendenza, il Montenegro è rimasto, insieme alla Serbia, nell'elenco negativo[7].

I capi di Stato e di governo hanno ribadito l’importanza del dialogo sui visti di breve durata nelle conclusioni del vertice UE-Balcani occidentali, tenutosi a Salonicco il 21 giugno 2003, e hanno confermato la prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali. L’ “agenda di Salonicco” ha confermato anche che la prospettiva della liberalizzazione dei visti per i paesi dei Balcani occidentali è un obiettivo correlato ai progressi che questi paesi compiranno nell'attuare riforme rilevanti in settori quali il rafforzamento dello Stato di diritto, la lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e all’immigrazione clandestina e il miglioramento della capacità amministrativa per quanto riguarda i controlli di frontiera e la sicurezza dei documenti.

Come primo passo concreto verso l'abolizione del visto, e considerando che facilitare i contatti diretti tra le persone è il presupposto di un vigoroso sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, nel 2007 la Comunità europea ha concluso accordi di facilitazione del visto con Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia[8] (parallelamente ad accordi di riammissione).

Scopo di tali accordi era agevolare il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata ai cittadini dei paesi dei Balcani occidentali, in particolare a quanti si recano di frequente nell'Unione europea, predisponendo nel contempo norme chiare di lotta all'immigrazione clandestina negli accordi di riammissione. Gli accordi sono entrati in vigore il 1° gennaio 2008. Nel 2008 e 2009 la Commissione ne ha seguito attentamente l'attuazione ad opera dei cinque paesi dei Balcani occidentali. In base agli esiti della prima fase di monitoraggio, la Commissione ha ritenuto che gli accordi di facilitazione del visto avessero migliorato la procedura di rilascio dei visti in tali paesi.

° Progressi del dialogo sulla liberalizzazione dei visti con Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia.

Avvio del dialogo sulla liberalizzazione dei visti

In questo contesto dinamico e in concomitanza con l'attuazione degli accordi di facilitazione del visto, la Commissione europea ha manifestato l'intenzione di avviare un dialogo sulla liberalizzazione dei visti con l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia. Con la comunicazione sulla strategia di allargamento del 6 novembre 2007[9], la Commissione ha annunciato di volersi orientare progressivamente verso la liberalizzazione dei visti per i paesi dei Balcani occidentali, intraprendendo azioni concrete. A tal fine ha proposto di avviare un dialogo con ognuno dei paesi interessati, nell'intento di predisporre una tabella di marcia (roadmap) relativa alle condizioni da rispettare.

Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne, nelle conclusioni del 28 gennaio 2008, " si è […] compiaciuto dell'intenzione della Commissione europea di avviare quanto prima con tutti i paesi della regione [dei Balcani occidentali] un dialogo sui visti ed ha manifestato la sua disponibilità a discutere ulteriormente la questione…al fine di definire tabelle di marcia dettagliate indicanti chiari parametri di riferimento che tutti i paesi della regione devono soddisfare per avanzare gradualmente verso la liberalizzazione dei visti. Ciò consentirebbe al Consiglio e alla Commissione di seguire da vicino i progressi delle riforme necessarie."

Nell'approntare la metodologia per un processo strutturato di liberalizzazione dei visti, impegnandosi chiaramente per un dialogo orientato ai risultati, l'Unione europea ha tenuto presente la prospettiva europea dei Balcani occidentali, l'impegno politico assunto in tema di liberalizzazione dei visti di breve durata, la conclusione da parte di tutti e cinque i paesi di un accordo di riammissione con la Comunità e l'esenzione dal visto da questi concessa a tutti i cittadini dell'UE.

Nella comunicazione sul rafforzamento della prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali del 5 marzo 2008[10], la Commissione ha delineato il processo di avanzamento verso la liberalizzazione dei visti nei Balcani occidentali sottolineando che l'esenzione dall'obbligo del visto per gli spostamenti verso l'UE assume un'importanza notevole per i cittadini dei Balcani occidentali, e ha rilevato che la transizione verso un regime di esenzione dal visto costituisce, per tutti i paesi della regione, parte integrante della preparazione all'adesione all'UE; ha inoltre ribadito l'intenzione di monitorare con attenzione l'attuazione delle riforme necessarie al conseguimento di tale obiettivo.

La Commissione ha avviato formalmente il dialogo sulla liberalizzazione dei visti all'inizio del 2008 con i seguenti paesi: Serbia (30 gennaio 2008[11]), Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (20 febbraio 2008), Montenegro (21 febbraio 2008), Albania (3 marzo 2008), Bosnia-Erzegovina (26 maggio 2009).

D’accordo con gli Stati membri e consultati i paesi interessati, la Commissione ha messo a punto le tabelle di marcia. L’obiettivo era individuare le misure che ogni paese dei Balcani occidentali deve adottare e attuare, e fissare con chiarezza le condizioni da soddisfare. Il processo è volto ad aiutare i paesi in questione a rispettare i criteri enunciati nel quinto considerando del regolamento (CE) n. 539/2001. Le tabelle di marcia sono divise in quattro tematiche: sicurezza dei documenti, immigrazione clandestina, ordine pubblico e pubblica sicurezza, questioni in materia di relazioni esterne collegate alla circolazione delle persone. Il dialogo e le tabelle di marcia sono stati concepiti su misura, così da consentire a ciascun paese di adottare riforme mirate al soddisfacimento dei parametri dell'UE. La rapidità della transizione verso la liberalizzazione dei visti è subordinata ai progressi di ciascun paese nel rispetto delle condizioni poste.

Fasi decisive del processo

Sulla base delle relazioni dettagliate dei cinque paesi interessati, nel novembre del 2008 la Commissione ha presentato al Consiglio una valutazione preliminare sui progressi compiuti nell'attuazione delle tabelle di marcia per la liberalizzazione dei visti.

Il 25 maggio 2009, in seguito ad una serie di riunioni e di missioni di esperti (cui hanno partecipato attivamente anche esperti degli Stati membri), la Commissione ha presentato al Consiglio una versione aggiornata delle relazioni di valutazione, sottoponendole poi ai paesi del Balcani occidentali interessati l’11 e 12 giugno 2009.

In particolare, la versione aggiornata delle relazioni di valutazione riporta le seguenti conclusioni:

- l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha rispettato tutti i parametri di riferimento previsti dalla tabella di marcia;

- due paesi, il Montenegro e la Serbia, hanno anch'essi compiuto notevoli progressi; resta tuttavia un numero limitato di parametri da soddisfare;

- altri due paesi, l'Albania e la Bosnia-Erzegovina, devono ancora conformarsi ad una serie di parametri, nonostante i notevoli progressi compiuti.

Discusse le relazioni in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio competenti, il 15 giugno 2009 il Consiglio Affari generali e relazioni esterne ha concluso quanto segue:

"Il Consiglio ribadisce il suo sostegno al dialogo sulla liberalizzazione del regime dei visti con Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia, in base a tabelle di marcia che fissino criteri precisi e realistici e a una valutazione svolta per ciascun paese. Il Consiglio fa presente che i paesi interessati dovrebbero continuare a concentrarsi sulla piena attuazione di tali criteri.

A tale riguardo, il Consiglio accoglie con favore le relazioni di valutazione aggiornate presentate dalla Commissione europea sui progressi compiuti nel quadro dei dialoghi condotti con questi paesi in materia di liberalizzazione del regime dei visti. Le relazioni mostrano i chiari progressi compiuti da questi paesi nella realizzazione dei criteri fissati nelle tabelle di marcia sulla liberalizzazione del regime dei visti. In tale contesto, il Consiglio incoraggia la Commissione europea a presentare quanto prima una proposta legislativa intesa a modificare il regolamento (CE) n. 539/2001, nella misura in cui si applica agli Stati membri, al fine di pervenire ad instaurare, idealmente entro la fine del 2009, un regime di esenzione dal visto con i paesi che avranno soddisfatto tutti i criteri di riferimento.

Consapevole del significato della liberalizzazione del regime dei visti per la regione dei Balcani occidentali, il Consiglio rileva l’importanza che tutti i paesi interessati ottengano un regime di esenzione dal visto in base ai loro meriti. Pertanto, il Consiglio si compiace dei progressi finora compiuti e invita tutti i paesi della regione ad accelerare ulteriormente le riforme e ad attuarle al fine di soddisfare rapidamente i criteri necessari".

La presente proposta rispecchi l'esito di questo processo: la Commissione, infatti, considerato che l'attuazione degli accordi di riammissione e di facilitazione del visto con i paesi in questione sono attuati a livello soddisfacente e visti i tassi di respingimento e di rifiuto del visto a carico dei loro cittadini, propone di spostare dall'elenco negativo a quello positivo l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, che soddisfa già tutti i parametri di riferimento, e il Montenegro e la Serbia, che li hanno quasi soddisfatti, fermo restando che alla data di adozione della proposta da parte del Consiglio anch’essi dovranno averli conseguiti tutti.

Fasi successive

Parallelamente all'esame della proposta in sede di Parlamento europeo e di Consiglio, la Commissione continuerà a valutare l'attuazione, da parte della Serbia e del Montenegro, dei parametri di riferimento non ancora raggiunti e trasmetterà tempestivamente la sua valutazione a dette istituzioni.

Per il Montenegro, i parametri non ancora soddisfatti sono:

- l'effettiva attuazione della legge sugli stranieri, in vigore dal gennaio 2009;

- la definizione di una soluzione sostenibile per quanto attiene allo status degli sfollati e degli sfollati interni, compreso l'accesso ai documenti d'identità;

- il rafforzamento delle capacità di contrasto e l'effettiva attuazione di un quadro normativo per la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, anche tramite l'allocazione di risorse finanziarie, umane e tecniche adeguate.

Per la Serbia, i parametri non ancora soddisfatti sono:

- il miglioramento della sorveglianza transfrontaliera/di frontiera, che comprende in particolare lo scambio di informazioni con EULEX e le autorità di polizia del Kosovo;

- l'effettiva attuazione della legge sugli stranieri in vigore dall'aprile del 2009 e l'adozione della strategia sulla gestione dell'immigrazione;

- l'effettiva attuazione del quadro normativo per la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, da realizzarsi anche tramite l'allocazione di adeguate risorse finanziarie e umane;

- l'integrità e la sicurezza delle procedure di rilascio dei nuovi passaporti biometrici ai residenti in Kosovo.

A partire dal 1999 la Serbia non ha avuto la possibilità di effettuare verifiche in loco relativamente ai residenti in Kosovo ai sensi della risoluzione ONU 1244/99. Per quanto attiene ai nuovi passaporti biometrici rilasciati dalla Serbia ai residenti in Kosovo, data l'assenza di un dialogo sulla liberalizzazione dei visti la Commissione e gli esperti degli Stati membri non sono stati in grado di controllare (in particolare mediante missioni di esperti) il rilascio dei documenti originatori e l'integrità e la sicurezza delle procedure applicate dalle autorità serbe per verificare la correttezza dei dati forniti da detti residenti in Kosovo al momento della domanda di nuovo passaporto biometrico serbo. Onde evitare abusi, le autorità serbe hanno annunciato che a luglio, a Belgrado, sarà istituita una direzione di coordinamento speciale (in serbo: Koordinaciona uprava ), cui sarà attribuita la competenza esclusiva a trattare tutte le domande di passaporto presentate da residenti in Kosovo e da persone il cui certificato di cittadinanza per il territorio del Kosovo è stato rilasciato ai sensi della risoluzione ONU 1244/99.

Pertanto, alla luce delle questioni di sicurezza riguardanti in particolare il rischio di immigrazione clandestina da parte di residenti in Kosovo e di persone il cui certificato di cittadinanza è stato rilasciato per il territorio del Kosovo ai sensi della risoluzione ONU 1244/99, e in assenza di qualsiasi verifica delle procedure di rilascio del passaporto seguite dalle autorità serbe per questa categoria di persone, la Commissione ritiene che chiunque sia in possesso di un passaporto serbo rilasciato dalla citata direzione di coordinamento speciale debba essere escluso dal regime di esenzione del visto concesso alla Serbia.

Il dialogo sulla liberalizzazione dei visti continuerà anche con l'Albania e la Bosnia-Erzegovina, e la Commissione moltiplicherà gli sforzi per aiutare questi paesi a rispettare i parametri di riferimento: non appena saranno soddisfatti, la Commissione proporrà di spostare tali paesi nell'elenco positivo.

° Precisazioni riguardo ai titolari di passaporti biometrici e agli accordi di esenzione dal visto

L'introduzione dei passaporti biometrici da parte dei paesi dei Balcani occidentali ha rappresentato un elemento di importanza fondamentale per il buon esito del dialogo sulla liberalizzazione dei visti. Per motivi di sicurezza e per prevenire l'immigrazione clandestina, l'esenzione dal visto a favore dei cittadini dell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia dovrebbe applicarsi soltanto a coloro che sono in possesso dei nuovi passaporti biometrici rilasciati da uno di questi paesi.

In considerazione della vocazione europea dei paesi dei Balcani occidentali e del fatto che questi hanno già abolito l'obbligo del visto per i cittadini comunitari, non c'è motivo di subordinare l'abolizione del visto per i tre paesi alla conclusione di accordi di esenzione dal visto con la CE (come è avvenuto per le Bahamas e per gli altri cinque paesi spostati dall'elenco negativo all'elenco positivo nel dicembre 2006).

° Il Kosovo ai sensi della risoluzione ONU 1244/99

Il Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008 ha evidenziato la "disponibilità [dell'UE] ad assistere lo sviluppo economico e politico del Kosovo attraverso una chiara prospettiva europea in conformità con la prospettiva europea della regione". In seguito alla dichiarazione d'indipendenza pronunciata dall'Assemblea del Kosovo il 17 febbraio 2008, il Consiglio ha dichiarato che il Kosovo costituisce un caso sui generis , lasciando agli Stati membri facoltà di decidere in merito ai rapporti con quest'ultimo, conformemente al diritto internazionale e alla prassi nazionale. Ad oggi il Kosovo è riconosciuto come Stato indipendente da 22 Stati membri.

La versione del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio attualmente in vigore non fa riferimento al Kosovo. Al momento la Commissione non ha avviato con il Kosovo alcun dialogo sulla liberalizzazione dei visti. Pertanto, in linea con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001, occorre introdurre nel suo allegato I un riferimento al Kosovo ai sensi della risoluzione ONU 1244/99, affinché i suoi residenti siano soggetti all'obbligo del visto. La presente proposta è esclusivamente motivata da questioni oggettive di sicurezza afferenti in particolare al rischio di immigrazione clandestina proveniente dal Kosovo ai sensi della risoluzione ONU 1244/99, o in transito sul suo territorio. Quanto disposto non pregiudica lo status del Kosovo ai sensi della citata risoluzione.

2. Elementi giuridici della proposta

° Sintesi delle misure proposte

- La presente proposta è volta a spostare l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia dall'elenco negativo a quello positivo, fermo restando che gli ultimi due paesi citati dovranno rispettare tutti i parametri di riferimento delle rispettive tabelle di marcia entro la data in cui il Consiglio adotterà la proposta.

- Per le ragioni già esposte, ai titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento speciale serba non si applica il regime di esenzione dal visto concesso alla Serbia.

- Tenendo presente che l'introduzione dei nuovi passaporti biometrici da parte dei paesi dei Balcani occidentali costituisce un elemento fondamentale nel dialogo sulla liberalizzazione dei visti, l'esenzione dal visto sarà applicabile limitatamente ai cittadini di questi paesi in possesso di passaporto biometrico.

- In aderenza alla situazione attuale, la presente proposta inserisce il Kosovo ai sensi della risoluzione ONU 1244/99 nell'elenco negativo, poiché ad oggi non è stato avviato alcun dialogo con quest'ultimo.

° Base giuridica

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è fondato sull'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i) del trattato CE. La proposta di modifica di tale regolamento adotta la stessa base giuridica.

° Principi di proporzionalità e di sussidiarietà

In conformità dell'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i), il regolamento (CE) n. 539/2001 elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne (elenco negativo) e quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (elenco positivo).

La decisione di modificare gli elenchi, spostando alcuni paesi dall'elenco negativo a quello positivo o viceversa, è competenza esclusiva della Comunità europea.

° Scelta dello strumento

Lo strumento scelto per modificare il regolamento (CE) n. 539/2001 è a sua volta un regolamento.

3. Incidenza sul bilancio

Nessuna.

2009/0104 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i),

vista la proposta della Commissione[12],

visto il parere del Parlamento europeo[13],

considerando quanto segue:

(1) La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 del 15 marzo 2001[14] deve essere e deve rimanere coerente con i criteri dettati dal considerando 5 dello stesso. Alcuni paesi terzi, la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri, dovrebbero essere spostati da un allegato all'altro.

(2) Il 1° gennaio 2008 sono entrati in vigore gli accordi di facilitazione del visto con cinque paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia), che costituiscono una prima tappa concreta del processo previsto dall'agenda di Salonicco verso un regime di esenzione dal visto per i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali. Con ciascuno di questi paesi è stato avviato nel 2008 un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, da realizzarsi mediante tabelle di marcia elaborate a tal fine. In sede di valutazione dell'attuazione delle tabelle di marcia nel maggio 2009, la Commissione ha ritenuto che l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia avesse rispettato tutti i parametri di riferimento stabiliti nella sua tabella di marcia e che il Montenegro e la Serbia hanno avessero la grande maggioranza dei parametri delle rispettive tabelle di marcia.

(3) Per i residenti in Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e per le persone il cui certificato di cittadinanza è stato rilasciato per il territorio del Kosovo ai sensi di detta risoluzione, una direzione di coordinamento speciale, con sede a Belgrado, sarà competente a ricevere le domande di passaporto e a rilasciare i passaporti. Tuttavia, per questioni di sicurezza relative in particolare al rischio di immigrazione clandestina, è opportuno che i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento speciale (in serbo: Koordinaciona uprava ) siano essere esclusi dal regime di esenzione del visto concesso alla Serbia.

(4) Bisogna pertanto spostare l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia [questi ultimi due a condizione che soddisfino tutti i parametri di riferimento entro la data di adozione del presente regolamento] nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. L'esenzione dal visto dovrebbe applicarsi soltanto ai titolari di passaporti biometrici rilasciati da uno dei tre paesi.

(5) Per ragioni di sicurezza e di certezza giuridica e in conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001, occorre inserire il Kosovo ai sensi della risoluzione ONU 1244/99 nell'allegato I di quel regolamento, lasciando impregiudicato lo status del Kosovo ai sensi di detta risoluzione.

(6) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo[15].

(7) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2004/860/CE del Consiglio relativa alla firma dell’accordo[16].

(8) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio del 28 febbraio 2008 sulla firma del protocollo[17].

(9) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[18]. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(10) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[19]. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(11) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è così modificato:

1) L'allegato I è così modificato:

a) nella parte 1, sono soppresse le menzioni dell'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia;

b) nella parte 2, è inserita la seguente menzione:

"Il Kosovo ai sensi della risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite".

2) All'allegato II, parte 1, sono inserite le seguenti menzioni:

"Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*)

Montenegro (*)

Serbia [esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava ) ](*)

(*) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica soltanto ai titolari di passaporti biometrici".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

[2] GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23.

[3] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

[4] Regolamenti del Consiglio (CE) n. 2414/2001 del 7 dicembre 2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1), (CE) n. 453/2003 del 6 marzo 2003 (GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10), (CE) n. 851/2005 del 2 giugno 2005 (GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3), (CE) n. 1791/2006 del 20 novembre 2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1), (CE) n. 1932/2006 del 21 dicembre 2006 (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23).

[5] Del 25 settembre 1995 (GU L 234 del 3.10.1995, pag. 1).

[6] Vedi ad esempio la comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2317/95 del Consiglio, del 25 settembre 1995, che determina quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto per l'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri (GU C 101 del 3.4.1998, pag. 4).

[7] Modifica del regolamento (CE) n. 539/2001 con regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 (GU L 405 del 30.12.2006), e rettifica (GU L 29 del 3.2.2007, pag. 10).

[8] Vedi il preambolo dei seguenti accordi: con l'Albania (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 85), la Bosnia-Erzegovina (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 97), l'Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 125), il Montenegro (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 169) e la Serbia (GU L 334 del 19.12.2007, pag. 109).

[9] COM(2007)663 del 6.11.2007.

[10] COM(2008) 127 del 5.3.2008.

[11] Il dialogo sulla liberalizzazione dei visti non si estende al territorio del Kosovo ai sensi della risoluzione ONU 1244/99.

[12] GU C […] del […], pag. […].

[13] GU C […] del […], pag. […].

[14] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1.

[15] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[16] GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

[17] GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

[18] GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

[19] GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20 .

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