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Document 52009PC0150
Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund
Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
/* COM/2009/0150 def. */
Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione /* COM/2009/0150 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 26.3.2009 COM(2009) 150 definitivo Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione RELAZIONE L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006[1], grazie a un meccanismo di flessibilità, permette di mobilitare stanziamenti del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) oltre i limiti delle pertinenti rubriche del quadro finanziario, senza eccedere il massimale annuo di 500 milioni di euro. Le condizioni di ammissibilità applicabili ai contributi del Fondo sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1927/2006[2] del Parlamento europeo e del Consiglio. I servizi della Commissione hanno svolto un esame approfondito della domanda presentata dalla Spagna in conformità del regolamento (CE) n. 1927/2006, in particolare degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6. Di propria iniziativa, la Commissione propone di mobilitare l'assistenza tecnica in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1927/2006. Gli elementi principali delle valutazioni possono essere sintetizzati come segue. Caso EGF/2008/004 ES/Castilla y Léon e Aragona 1. La domanda delle autorità spagnole, pervenuta alla Commissione il 29 dicembre 2008 e completata da ulteriori informazioni ricevute l'8 gennaio, il 17 e il 23 febbraio 2009, si basa sugli specifici criteri di intervento di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ed è stata presentata entro il termine di 10 settimane previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento. 2. La Spagna ha presentato la domanda in base ai criteri di intervento di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento FEG, che prevedono l'esubero di almeno 1000 dipendenti nell'arco di 9 mesi, in un settore NACE 2 (classificazione statistica delle attività economiche) Revisione 2[3], in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II (nomenclatura delle unità territoriali per la statistica). Nella domanda si dimostra che si sono verificati in tutto 1 082 esuberi in dodici imprese classificate nella divisione 29 della NACE 2 Rev. 2 (fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) e situate tutte in due regioni confinanti di livello NUTS II, nel periodo di riferimento di 9 mesi dal 31 gennaio 2008 al 31 ottobre 2008. 3. L’analisi del nesso tra questi licenziamenti e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale si basa sui seguenti dati. La Spagna sostiene che nove delle imprese in questione hanno effettuato i licenziamenti in seguito all'aumento delle importazioni nella Comunità di automobili e loro componenti e alla diminuzione della quota di mercato della Comunità nella produzione di veicoli a motore. Per le altre tre imprese, anch'esse colpite dalla posizione declinante dell'industria automobilistica comunitaria nel mercato mondiale, gli esuberi derivano direttamente dal trasferimento della produzione al di fuori della Comunità: Lear Corporation sta trasferendo la produzione da Avila al Marocco, Iberian Nissan Motor da Avila a Taiwan e Delphi Packard Spain da Saragozza alla Turchia. 4. Nella loro domanda, le autorità spagnole presentano le statistiche del commercio di EUROSTAT relative all'UE-25 per illustrare l'aumento sostanziale (in valore) delle importazioni nella Comunità di veicoli a motore in generale e di autovetture in particolare tra il 2003 e il 2007: per i veicoli a motore le importazioni sono aumentate del 45 % e le esportazioni del 31 %, per le autovetture le importazioni sono aumentate del 44 % e le esportazioni soltanto del 22 %. La Spagna, in particolare, che fino al 2004 era esportatrice netta di automobili e di componenti di veicoli a motore, è divenuta importatrice netta e questa tendenza prosegue, con un disavanzo commerciale in crescita ogni anno. La domanda riporta inoltre statistiche sulla produzione di veicoli a motore[4] per dimostrare il calo della quota di mercato della Comunità tra il 2004 e il 2007. La quota di mercato dell'UE-27 nella produzione mondiale di veicoli a motore è diminuita dal 28,4 % nel 2004 al 26,9 % nel 2007. Nello stesso periodo, la produzione in termini assoluti è aumentata del 7,5 % nell'UE-27, contro un tasso di crescita mondiale del 13,3 %. Come dimostrano le valutazioni della Commissione su precedenti casi FEG[5], questo calo della quota di mercato comunitaria fa parte di una tendenza destinata a durare. Nel 2001 la quota dell'UE-27 nella produzione automobilistica mondiale era ancora del 33,7 %. 5. L'impatto sull'economia locale e regionale è descritto come segue nella domanda. I territori interessati dagli esuberi sono le comunità autonome di Castilla y León e Aragona, all'interno delle quali le province più colpite sono quelle di Avila, Salamanca e Saragozza per la forte presenza dell'industria automobilistica. Il numero dei lavoratori nell'industria automobilistica è fortemente diminuito in tutta la Spagna negli ultimi quattro anni. Soltanto nel 2007 il settore ha perso circa 10 000 posti di lavoro e nella domanda si prevedono perdite ancora più elevate per il 2008. Soltanto nel settore dei componenti auto, il numero dei lavoratori è calato da 251 000 nel 2004 a 245 000 nel 2007. La riduzione dei posti di lavoro in questo settore colpisce duramente alcune province delle regioni di Castilla y León e Aragona in cui l'industria automobilistica è molto presente. Nella regione di Castilla y León il numero di disoccupati registrati è aumentato del 3 %, passando da 117 479 nel gennaio 2008 a 121 182 nel settembre 2008. Nella provincia di Avila, che è la più colpita dagli esuberi tra quelle oggetto della domanda (in particolare per quanto concerne le imprese Lear Corporation e Nissan Motor Ibérica), il numero di disoccupati è aumentato nello stesso periodo del 12 %, da 7 993 a 8 976. In Aragona il numero di disoccupati registrati è aumentato del 23 %, passando da 41 192 nel gennaio 2008 a 50 818 nel settembre 2008. Nella provincia di Saragozza, la più colpita dagli esuberi tra quelle oggetto della domanda, il numero di disoccupati è aumentato nello stesso periodo del 26 %, da 30 446 a 38 431. In conclusione, tenuto conto delle circostanze, si può ritenere che esuberi abbiano un notevole impatto negativo sull'economia locale. 6. La Spagna ha deciso di prestare assistenza a 588 dei 1 082 lavoratori licenziati, quelli delle imprese Lear Corporation e Nachi Industrial, entrambe situate nella regione di Castilla y León, e quelli di Delphi Packard España, Automotive Connections and Equipments, Auxiliar de Componentes Eléctricos, in Aragona. Nella domanda si spiega che per i lavoratori licenziati dalle altre imprese in Castilla y Léon, nelle quali il numero di esuberi è più basso, non è stato possibile raggiungere un accordo con i rappresentanti dei lavoratori e delle imprese su un pacchetto di misure per la reintegrazione dei lavoratori nel mercato del lavoro, a causa del profilo degli interessati, della loro disponibilità a trovare un nuovo lavoro o per altri motivi. Per quanto riguarda i lavoratori licenziati nella regione di Aragona, si dichiara che coloro che presentano maggiori difficoltà per la reintegrazione nel mercato del lavoro sono assistiti dal FEG. La selezione è stata effettuata non solo in base alle caratteristiche economiche delle zone interessate, ma anche in base alle competenze, alla capacità di adattamento, al genere e alle precedenti esperienze di lavoro dei lavoratori interessati. 7. Per quanto riguarda il rispetto dei criteri di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la domanda conteneva i seguenti elementi. Le autorità spagnole hanno confermato che il contributo finanziario del FEG non sostituisce azioni che sono di competenza delle imprese a norma della legislazione nazionale o di contratti collettivi e hanno dimostrato che le azioni previste forniscono sostegno a singoli lavoratori e non sono destinate a finanziare la ristrutturazione di imprese o settori. Hanno inoltre dichiarato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri strumenti finanziari comunitari. In conclusione, per i motivi di cui sopra, si propone di accettare la domanda EGF/2008/004 ES/Castilla y León e Aragona presentata dalla Spagna, relativa ai licenziamenti presso dodici imprese manifatturiere della divisione 29 NACE 2 Rev. 2 (fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi) nelle due regioni NUTS II confinanti di Castilla y León (ES41) e Aragona (ES24), essendo stato dimostrato che tali licenziamenti derivano da trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale che hanno condotto a una grave perturbazione economica, la quale ha un impatto negativo sull'occupazione e sull'economia locale. È stato proposto un pacchetto coordinato di servizi personalizzati ammissibili, di cui il contributo richiesto al FEG ammonta a 2 694 300 EUR. Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione Secondo l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[6], "su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,35 % delle risorse finanziarie disponibili per l'anno in questione, il FEG può essere utilizzato per finanziare le attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, audit, controllo e valutazione necessarie per l'applicazione del presente regolamento". Il contributo sarà utilizzato per finanziare attività previste all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1927/2007, in particolare: 8. Informazione : il sito Internet del FEG, della cui creazione e gestione la Commissione è responsabile in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1927/2006, sarà regolarmente aggiornato ed ampliato, e tutti i nuovi elementi saranno tradotti in tutte le lingue della Comunità. Sarà pubblicata la cartella stampa e sarà redatta, tradotta, stampata e distribuita la relazione annuale del FEG. Il FEG sarà inoltre oggetto di varie pubblicazioni e attività audiovisive della Commissione. Il costo di queste azioni è stimato a 160 000 EUR per il 2009. 9. Sostegno amministrativo e tecnico : il gruppo di esperti di persone di contatto (Expert Group of Contact Persons) del FEG[7], composto di 27 membri, uno per ciascuno Stato membro, si riunirà due volte nel 2009; il bilancio previsto è di 35 000 EUR per riunione, per un totale di 70 000 EUR. La Commissione organizzerà uno scambio di buone prassi tra gli Stati membri, permettendo il collegamento tra i partecipanti esperti in materia di applicazione del FEG e offrendo loro l'assistenza di un esperto incaricato di preparare la documentazione e le relazioni. Il costo previsto di questa attività di collegamento è di 160 000 EUR. 10. Valutazione : nel 2009 inizieranno le attività preparatorie per la valutazione intermedia del FEG, prevista all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1927/2006. All'inizio del 2009 saranno effettuati i primi impegni per un importo di 300 000 EUR, in seguito a una gara d'appalto. Per queste attività di valutazione saranno necessari anche stanziamenti di pagamento per un importo di 300 000 EUR. 11. Per quanto riguarda monitoraggio, audit e controllo , nel 2009 non sono previsti contributi di assistenza tecnica del FEG. 12. Dato il limite dello 0,35 % di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1927/2006, che va applicato all'importo di 500 milioni di euro, ogni anno può essere reso disponibile un importo massimo di 1,75 milioni di euro per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. La somma di 690 000 EUR proposta ai fini dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione nel 2009 è inferiore a questo limite. In conclusione, per i motivi enunciati, si propone di stanziare un importo totale di 690 000 EUR per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Finanziamento Il bilancio totale annuo disponibile per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ammonta a 500 milioni di euro. L'assegnazione proposta dalla Commissione a titolo del Fondo si basa sulle informazioni fornite dal richiedente. In base alla domanda di intervento del Fondo presentata dalla Spagna, dove il settore automobilistico ha subito ripercussioni negative, le stime totali dei pacchetti coordinati di servizi personalizzati da finanziare e dell'importo per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione sono le seguenti: (in EUR) | Spagna/Castilla y Léon e Aragona | 2 694 300 | Assistenza tecnica | 690 000 | Totale | 3 384 300 | Previo esame di tali richieste[8] e considerando l'importo massimo di un contributo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione stabilito a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, nonché del margine previsto per riassegnare stanziamenti, la Commissione propone di mobilitare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per un importo totale di 3 384 300 EUR , da assegnare nel quadro della rubrica 1a del quadro finanziario. Questo importo consente di avere ancora a disposizione almeno il 25% dell’importo massimo annuo assegnato al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per le assegnazioni durante l’ultimo quadrimestre del 2008, come previsto all’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1927/2006. Con la presente proposta di mobilitazione del Fondo, la Commissione avvia la procedura semplificata di dialogo a tre, conformemente al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, al fine di ottenere l’accordo dei due rami dell’autorità di bilancio sulla necessità di utilizzare il Fondo e sull’importo richiesto. La Commissione invita il primo dei due rami dell’autorità di bilancio che giunge ad un accordo sulla proposta di mobilitazione, al livello politico adeguato, ad informare l’altro ramo nonché la Commissione delle sue intenzioni. In caso di disaccordo da parte di uno dei due rami dell’autorità di bilancio, sarà indetta una riunione ufficiale di dialogo a tre. La Commissione presenterà altresì una richiesta di storno per iscrivere nel bilancio 2009 gli stanziamenti di impegno e di pagamento necessari, conformemente al punto 28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006. Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[9], in particolare il punto 28, visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione[10], in particolare l’articolo 12, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione[11], considerando quanto segue: (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso “il Fondo”) è stato istituito per fornire sostegno supplementare ai lavoratori licenziati che risentono delle conseguenze di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. (2) L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente di mobilitare il Fondo nei limiti di un massimale annuo di 500 milioni di euro. (3) Il 29 dicembre 2008 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo relativamente ai licenziamenti nel settore automobilistico. Essendo la domanda conforme ai requisiti per la determinazione dei contributi finanziari stabiliti all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1927/2006, la Commissione propone di mobilitare un importo di 2 694 300 EUR. (4) La Commissione propone inoltre di mobilitare un importo di 690 000 EUR a titolo del Fondo per l'assistenza tecnica in virtù dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1927/2006. (5) Il Fondo dev'essere quindi mobilitato per fornire un contributo finanziario ai fini della domanda presentata dalla Spagna, nonché per soddisfare il fabbisogno di assistenza tecnica, DECIDONO: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea stabilito per l’esercizio 2009, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per fornire l’importo di 3 384 300 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento. Articolo 2 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il presidente [1] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. [2] GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1. [3] Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). [4] Statistiche fornite dall'Organizzazione internazionale di costruttori di veicoli a motore. [5] Cfr. SEC(2007)881 sulla domanda EGF/2007/02 FR/Renault e SEC(2007)882 sulla domanda EGF/2007/01 FR/PSA. [6] GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1. [7] http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/detail.cfm?ref=2100 [8] Comunicazione alla Commissione su una domanda di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione presentata dalla Spagna (SEC(2009) 322), contenente l'analisi della richiesta da parte della Commissione, e comunicazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sull'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione (SEC(2008)2986). [9] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. [10] GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1. [11] GU C […] del […], pag. […].