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Document 52009PC0056
Proposal for a Council Decision concerning the provisional prohibition of the use and sale in Austria of genetically modified maize (Zea mays L. line MON810) pursuant to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council (Only the German text is authentic) (Text with EEA relevance)
Proposta di decisione del Consiglio relativa al divieto provvisorio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’uso e della vendita in Austria di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea MON810) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Proposta di decisione del Consiglio relativa al divieto provvisorio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’uso e della vendita in Austria di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea MON810) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
/* COM/2009/0056 def. */
Proposta di decisione del Consiglio relativa al divieto provvisorio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’uso e della vendita in Austria di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea MON810) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) /* COM/2009/0056 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 10.2.2009 COM(2009) 56 definitivo Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al divieto provvisorio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’uso e della vendita in Austria di granturco geneticamente modificato (Zea mays L., linea MON810) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) RELAZIONE 1. L’immissione in commercio di una varietà geneticamente modificata di Zea mays L., linea MON810, è stata autorizzata a norma di decisioni della Commissione di cui alla parte C della direttiva 90/220/CEE[1] del Consiglio e le autorità francesi hanno concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio di tale organismo geneticamente modificato (OGM). L’autorizzazione riguarda tutti gli usi del prodotto, in particolare l’importazione, la trasformazione in prodotti alimentari e mangimi e la coltivazione. 2. In conformità dell’articolo 16 (clausola di salvaguardia) della direttiva 90/220/CEE, l’Austria ha successivamente informato la Commissione di avere deciso di vietare o limitare provvisoriamente l’immissione in commercio dello Zea mays L., linea MON810, per tutti gli usi che rientrano nell’autorizzazione concessa a norma della direttiva 90/220/CEE, motivando tale decisione. 3. Secondo il comitato scientifico delle piante, che era stato consultato, le informazioni trasmesse dall’Austria non costituivano nuove e importanti prove scientifiche non ancora prese in considerazione nel corso delle prime valutazioni dei rischi dei suddetti OGM e tali da richiedere una modifica del suo iniziale parere scientifico sulla sicurezza dello Zea mays L., linea MON810. 4. La direttiva 90/220/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati[2]. 5. I prodotti ottenuti dallo Zea mays L., linea MON810 (prodotti alimentari e relativi ingredienti ottenuti dalla farina di granturco, glutine di granturco, semola di granturco, amido di granturco, glucosio di granturco e olio di granturco prodotti da Zea mays L., linea MON810) sono autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 258/97[3] e del regolamento (CE) n. 1829/2003[4]. Questi usi non sono soggetti alla clausola di salvaguardia notificata dall’Austria. 6. Nel gennaio 2004 la Commissione ha chiesto all’Austria di riesaminare la propria clausola di salvaguardia alla luce della nuova normativa e, se del caso, di trasmetterle una nuova notifica a norma della direttiva 2001/18/CE. 7. In conformità dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE, l’Austria ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni a sostegno della sua attuale clausola di salvaguardia. 8. L’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE impone alla Commissione di adottare una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, della stessa direttiva, alla quale si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 8 della medesima decisione. 9. In conformità dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE, è stata consultata l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[5], a norma del quale essa ha sostituito i comitati scientifici competenti; nel parere presentato l’8 luglio 2004[6], l’Autorità ha concluso che le informazioni trasmesse dall’Austria non costituivano nuove prove scientifiche tali da inficiare la valutazione dei rischi ambientali posti dallo Zea mays L., linea MON810, e da giustificare un divieto riguardante tale OGM in Austria. 10. In conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, è stato pertanto sottoposto al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 30 della direttiva 2001/18/CE un progetto di decisione della Commissione che chiedeva all’Austria di abrogare la propria clausola nazionale di salvaguardia. 11. Poiché il comitato, consultato il 29 novembre 2004, non ha formulato alcun parere sulla clausola di salvaguardia, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, la Commissione è tenuta a sottoporre senza indugio al Consiglio proposte in merito alle misure da prendere e ad informarne il Parlamento europeo. 12. In conformità dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, il 24 giugno 2005 il Consiglio “Ambiente”, votando a maggioranza qualificata, ha espresso parere contrario alla proposta che chiedeva all’Austria di abrogare la propria clausola di salvaguardia e la Commissione deve pertanto riesaminare le proprie proposte. 13. Nella sua dichiarazione, il Consiglio ha affermato che “sussistono ancora incertezze in merito alle misure nazionali di salvaguardia relative al commercio [della] varietà di granturco geneticamente modificato (…) MON810” e ha invitato la Commissione a “raccogliere ulteriori prove al riguardo e a valutare ulteriormente se i provvedimenti adottati [dall’Austria] volti a sospender[n]e, come misura conservativa provvisoria, l’immissione in commercio [siano] giustificati e se l’autorizzazione di [tale] organismo soddisfi ancora i requisiti in materia di sicurezza di cui alla direttiva 2001/18/CE”. 14. Nel novembre 2005 l’EFSA è stata consultata per valutare se vi fossero motivi scientifici per ritenere che, mantenendo in commercio lo Zea mays L., linea MON810, alle condizioni indicate nell’autorizzazione, si sarebbero potuti verificare effetti negativi per la salute umana o per l’ambiente; in particolare le si è chiesto di tener conto di altri dati scientifici eventualmente emersi successivamente al precedente parere scientifico espresso sulla sicurezza di questo OGM. 15. Nel suo parere del 29 marzo 2006 (pubblicato l’11 aprile 2006)[7] l’EFSA, dopo avere esaminato le prove presentate dall’Austria, ha ritenuto che i dati scientifici disponibili non suffragano le motivazioni avanzate dall’Austria e ha concluso che non vi è motivo di ritenere che il mantenimento in commercio dello Zea mays L., linea MON810, alle condizioni indicate nell’autorizzazione, possa provocare effetti negativi per la salute umana e animale o per l’ambiente. 16. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, la Commissione ha presentato una proposta al Consiglio nella quale chiedeva all’Austria di abrogare la propria clausola di salvaguardia. 17. Il Consiglio “Ambiente” del 18 dicembre 2006 ha espresso parere contrario alla proposta votando a maggioranza qualificata. 18. Nella sua decisione il Consiglio ha fatto riferimento alla valutazione del rischio ambientale di cui alla direttiva 2001/18/CE e ha dichiarato che “nella valutazione del rischio ambientale è necessario tenere conto in modo più sistematico delle diverse strutture agricole e caratteristiche ecologiche regionali dell’Unione europea”. 19. In conformità dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, la Commissione ha presentato una proposta modificata che chiedeva all’Austria di abrogare unicamente il divieto di importazione e trasformazione in prodotti alimentari e in mangimi. 20. Il 30 ottobre 2007, il Consiglio ha votato la proposta senza peraltro raggiungere la maggioranza qualificata né contro, né in favore della stessa. Il 7 maggio 2008, la Commissione ha pertanto adottato la decisione 2008/495/CE in cui chiede all’Austria di adottare i provvedimenti necessari per mettere fine al divieto di importazione e trasformazione in prodotti alimentari e in mangimi dello Zea mays L., linea MON810, al massimo entro 20 giorni dalla notifica. Il 27 maggio 2008 l’Austria si è conformata con la suddetta decisione e ha adottato il rispettivo regolamento. 21. L’Austria ha iniziato le attività di raccolta di prove scientifiche pertinenti sugli aspetti della clausola di salvaguardia relativi alla vendita e all’uso di sementi (coltivazione) che a suo parere giustificano il mantenimento temporaneo della clausola di salvaguardia, con particolare riferimento alle “diverse strutture agricole e caratteristiche ecologiche regionali” citate nel terzo considerando della decisione del Consiglio del 18 dicembre. Nel novembre 2007, l’Austria ha fornito alla Commissione tutte le prove scientifiche da essa raccolte. 22. Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, e dell’articolo 22, paragrafi 2 e 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002, il 18 aprile 2008 la Commissione ha chiesto all’EFSA di valutare se le informazioni fornite dall’Austria contenessero dati riguardanti la valutazione del rischio ambientale o una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove conoscenze scientifiche che potessero far ritenere, a ragione, che la varietà di granturco MON810 costituisse, alle condizioni indicate nella rispettiva autorizzazione, un rischio per l’ambiente. 23. Con parere adottato il 4 dicembre 2008 e pubblicato l’11 dicembre 2008, l’EFSA ha concluso che, per gli usi proposti, è poco probabile che la varietà di granturco MON810 abbia effetti negativi sulla salute umana e animale o sull’ambiente e ha confermato le sue precedenti conclusioni circa la sicurezza della suddetta varietà di granturco. Inoltre, dopo aver esaminato le informazioni fornite dall’Austria e aver tenuto conto dell’ampia letteratura scientifica prodotta in materia, l’EFSA è del parere che non esista alcuna prova specifica, in termini di rischio per la salute umana e animale e per l’ambiente, che giustifichi l’invocazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE per la commercializzazione della varietà di granturco MON810 per gli usi previsti in Austria. In conclusione, l’EFSA ha ritenuto che i dati scientifici attualmente disponibili non suffraghino le motivazioni avanzate dall’Austria e ha concluso che non vi è motivo di ritenere che la coltivazione dello Zea mays L., linea MON810, possa avere in Austria effetti negativi per la salute umana e animale e per l’ambiente. 24. Visto quanto precede, l’Austria dovrà abrogare la sua clausola di salvaguardia sull’uso e la vendita di sementi di Zea mays L., linea MON810. 25. Ai sensi della decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006 e a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, la Commissione ha ripresentato la sua proposta relativa alle misure da adottare e ne ha informato il Parlamento europeo. 26. L’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, stabilisce che il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine di tre mesi ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al divieto provvisorio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’uso e della vendita in Austria di granturco geneticamente modificato ( Zea mays L., linea MON810) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio[8], in particolare l’articolo 23, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) La decisione 98/294/CE della Commissione, del 22 aprile 1998, concernente l’immissione in commercio di granturco geneticamente modificato ( Zea mays L., linea MON810) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio[9], autorizza l’immissione in commercio del prodotto. (2) Il 3 agosto 1998 le autorità francesi hanno concesso tale autorizzazione. L’autorizzazione riguarda tutti gli usi del prodotto, in particolare l’importazione, la trasformazione in prodotti alimentari e in mangimi e la coltivazione. (3) A norma dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE, che ha sostituito la direttiva 90/220/CEE[10], le procedure relative alle notifiche riguardanti l’immissione in commercio di organismi geneticamente modificati non completate entro il 17 ottobre 2002 sono disciplinate dalla direttiva 2001/18/CE. (4) Il 2 giugno 1999 l’Austria ha informato la Commissione della sua decisione di vietare provvisoriamente l’uso e la vendita dello Zea mays L., linea MON810, per tutti gli usi, motivando tale decisione conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 90/220/CEE. (5) I prodotti derivati dallo Zea mays L., linea MON810 (prodotti alimentari e relativi ingredienti ottenuti dalla farina di granturco, glutine di granturco, semola di granturco, amido di granturco, glucosio di granturco e olio di granturco prodotti da Zea mays L., linea MON810) sono autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 258/97[11] e sono stati successivamente notificati come prodotti esistenti conformemente agli articoli 8 e 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003[12]. Dal momento che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2001/18/CE, i suddetti usi non sono soggetti alla clausola di salvaguardia notificata dall’Austria. (6) Il 20 luglio 2001 il comitato scientifico delle piante ha concluso che le informazioni trasmesse dall’Austria non costituivano nuove e importanti prove scientifiche non ancora prese in considerazione durante la prima valutazione del fascicolo e tali da giustificare una modifica del parere iniziale espresso dal medesimo comitato sul prodotto. (7) Il 9 gennaio, il 9 febbraio e il 17 febbraio 2004 l’Austria ha trasmesso alla Commissione ulteriori informazioni a sostegno dei propri provvedimenti nazionali relativi alla varietà di granturco geneticamente modificato MON810. (8) In conformità dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2001/18/CE, la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[13], a norma del quale essa ha sostituito i comitati scientifici competenti. (9) In data 8 luglio 2004[14] l’EFSA ha concluso che le informazioni trasmesse dall’Austria non costituivano nuove prove scientifiche sufficienti a inficiare la valutazione dei rischi ambientali posti dalla varietà di granturco MON810 e tali da giustificare un divieto dell’uso e della vendita del prodotto in Austria. (10) Poiché alla luce di tali circostanze non c’era motivo di ritenere che il prodotto comportasse un rischio per la salute umana o per l’ambiente, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, il 29 novembre 2004 la Commissione ha sottoposto all’esame del comitato istituito a norma dell’articolo 30 della medesima direttiva, un progetto di decisione che chiedeva all’Austria di abrogare la propria clausola provvisoria di salvaguardia. (11) Tale comitato non ha tuttavia formulato alcun parere e, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[15], la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. (12) Il 24 giugno 2005, in conformità dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, ha respinto tale proposta. (13) Nella sua dichiarazione, il Consiglio ha affermato che “sussistono ancora incertezze in merito alle misure nazionali di salvaguardia relative al commercio [della] varietà di granturco geneticamente modificato (…) MON810” e ha invitato la Commissione a “raccogliere ulteriori prove al riguardo e a valutare ulteriormente se i provvedimenti adottati [dall’Austria] volti a sospender[n]e, come misura conservativa provvisoria, l’immissione in commercio [siano] giustificati e se l’autorizzazione di [tale] organismo soddisfi ancora i requisiti in materia di sicurezza di cui alla direttiva 2001/18/CE”. (14) Nel novembre 2005 la Commissione ha nuovamente consultato l’EFSA per sapere se vi fossero motivi scientifici per ritenere che, mantenendo in commercio la varietà di granturco MON810 alle condizioni indicate nell’autorizzazione, si sarebbero potuti verificare effetti negativi per la salute umana o per l’ambiente. In particolare è stato chiesto all’EFSA di tener conto di altri dati scientifici eventualmente emersi successivamente al precedente parere scientifico relativo alla sicurezza di questo OGM. (15) Nel suo parere del 29 marzo 2006[16] l’EFSA ha concluso che non vi è motivo di ritenere che il mantenimento in commercio della varietà di granturco MON810, alle condizioni indicate nell’autorizzazione, possa avere effetti negativi per la salute umana e animale o per l’ambiente. (16) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, la Commissione ha presentato una proposta al Consiglio nella quale chiedeva all’Austria di abrogare la sua clausola di salvaguardia. (17) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, il 18 dicembre 2006 il Consiglio “Ambiente” ha espresso parere contrario alla proposta votando a maggioranza qualificata. (18) Nella sua decisione il Consiglio ha fatto riferimento alla valutazione del rischio ambientale di cui alla direttiva 2001/18/CE e ha dichiarato che “nella valutazione del rischio ambientale è necessario tenere conto in modo più sistematico delle diverse strutture agricole e caratteristiche ecologiche regionali dell’Unione europea”. (19) In conformità dell’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, la Commissione ha presentato una proposta modificata che chiedeva all’Austria di abrogare unicamente il divieto di importazione e trasformazione in prodotti alimentari e in mangimi. (20) Il 30 ottobre 2007, il Consiglio ha votato la proposta senza peraltro raggiungere la maggioranza qualificata né contro, né in favore della stessa. Il 7 maggio 2008, la Commissione ha pertanto adottato la decisione 2008/495/CE in cui chiede all’Austria di adottare i provvedimenti necessari per mettere fine al divieto di importazione e trasformazione in prodotti alimentari e in mangimi dello Zea mays L., linea MON810, al massimo entro 20 giorni dalla notifica. Il 27 maggio 2008 l’Austria si è conformata con la suddetta decisione e ha modificato la propria legislazione nazionale di conseguenza. (21) L’Austria ha iniziato le attività di raccolta di prove scientifiche pertinenti sugli aspetti della clausola di salvaguardia relativi alla vendita e all’uso di sementi (coltivazione) che a suo parere giustificano il mantenimento temporaneo della clausola di salvaguardia, con particolare riferimento alle “diverse strutture agricole e caratteristiche ecologiche regionali” citate nel terzo considerando della decisione del Consiglio del 18 dicembre. Nel novembre 2007, l’Austria ha fornito alla Commissione tutte le prove scientifiche da essa raccolte. (22) Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, e dell’articolo 22, paragrafi 2 e 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002, il 18 aprile 2008 la Commissione ha chiesto all’EFSA di valutare se le informazioni fornite dall’Austria contenessero dati riguardanti la valutazione del rischio ambientale o una nuova valutazione delle informazioni esistenti basata su nuove conoscenze scientifiche che potessero far ritenere, a ragione, che la varietà di granturco MON810 costituisse, alle condizioni indicate nella rispettiva autorizzazione, un rischio per l’ambiente. (23) Con parere adottato il 4 dicembre 2008 e pubblicato l’11 dicembre 2008, l’EFSA ha concluso che, per gli usi proposti, è poco probabile che la varietà di granturco MON810 abbia effetti negativi sulla salute umana e animale o sull’ambiente e ha confermato le sue precedenti conclusioni circa la sicurezza della suddetta varietà di granturco. Inoltre, dopo aver esaminato le informazioni fornite dall’Austria e aver tenuto conto dell’ampia letteratura scientifica prodotta in materia, l’EFSA è del parere che non esista alcuna prova specifica, in termini di rischio per la salute umana e animale e per l’ambiente, che giustifichi l’invocazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE per la commercializzazione della varietà di granturco MON810 per gli usi previsti in Austria. In conclusione, l’EFSA ha ritenuto che i dati scientifici attualmente disponibili non suffraghino le motivazioni avanzate dall’Austria e ha concluso che non vi è motivo di ritenere che la coltivazione dello Zea mays L., linea MON810, possa avere in Austria effetti negativi per la salute umana e animale e per l’ambiente. (24) Visto quanto precede, l’Austria dovrà abrogare la sua clausola di salvaguardia sull’uso e la vendita di sementi di Zea mays L., linea MON810. (25) Ai sensi della decisione del Consiglio del 18 dicembre 2006 e a norma dell’articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, della decisione del Consiglio n. 1999/468/CE, la Commissione ha ripresentato la sua proposta relativa alle misure da adottare e ne ha informato il Parlamento europeo. (26) L’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, della decisione n. 1999/468/CE stabilisce che il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine di tre mesi ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva 2001/18/CE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I provvedimenti adottati dall’Austria per vietare l’uso e la vendita delle sementi del granturco geneticamente modificato Zea mays L., linea MON810, la cui immissione in commercio è stata autorizzata dalla decisione 98/294/CE, non sono giustificati ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE. Articolo 2 L’Austria deve prendere i provvedimenti necessari per mettere fine al divieto dell’uso e della vendita delle sementi di Zea mays L., linea MON810 sul proprio territorio e conformarsi alla presente decisione entro 20 giorni dalla sua notifica. Articolo 3 La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, […] 2009. Per il Consiglio Il Presidente [1] GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 15. [2] GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. [3] GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. [4] GU L 106 del 18.10.2003, pag. 1. [5] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3). [6] “ Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a request from the Commission related to the Austrian invoke of Article 23 of Directive 2001/18/EC ” (Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati a seguito di una richiesta della Commissione relativa all’invocazione dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE da parte dell’Austria), The EFSA Journal (2004) n. 78, pagg. 1-13. [7] “ Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a request from the Commission related to genetically modified crops (Bt176 maize, MON810 maize, T25 maize, Topas 19/2 oilseed rape and Ms1xRf1 oilseed rape) subject to safeguard clauses invoked according to Article 16 of Directive 90/220/EEC ” (Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati a seguito di una richiesta della Commissione relativa alle colture geneticamente modificate (granturco Bt176, granturco MON810, granturco T25, semi di colza Topas 19/2 e Ms1xRf1) soggette alle clausole di salvaguardia invocate ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 90/220/CEE), The EFSA Journal (2006) n. 338, pagg. 1-15. [8] GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1. [9] GU L 131 del 5.5.1998, pag. 32. [10] GU L 117 dell’8.5.1990, pag. 15. [11] GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. [12] GU L 106 del 18.10.2003, pag. 1. [13] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3). [14] “ Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a request from the Commission related to the Austrian invoke of Article 23 of Directive 2001/18/EC ” (Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati a seguito di una richiesta della Commissione relativa all’invocazione dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE da parte dell’Austria), The EFSA Journal (2004) n. 78, pagg. 1-13. [15] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [16] “ Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on a request from the Commission related to genetically modified crops (Bt176 maize, MON810 maize, T25 maize, Topas 19/2 oilseed rape and Ms1xRf1 oilseed rape) subject to safeguard clauses invoked according to Article 16 of Directive 90/220/EEC ” (Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati a seguito di una richiesta della Commissione relativa alle colture geneticamente modificate (granturco Bt176, granturco MON810, granturco T25, semi di colza Topas 19/2 e Ms1xRf1) soggette alle clausole di salvaguardia invocate ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 90/220/CEE, The EFSA Journal (2006) n. 338, pagg. 1-15.