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Document 52009IP0179

Accordo di partenariato economico interinale CE-Stati della SADC APE Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 su un accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

GU C 117E del 6.5.2010, p. 124–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 117/124


Mercoledì 25 marzo 2009
Accordo di partenariato economico interinale CE-Stati della SADC APE

P6_TA(2009)0179

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 su un accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra

2010/C 117 E/21

Il Parlamento europeo,

vista la sua risoluzione del 25o settembre 2003 sulla Quinta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale per il commercio di Cancún (1),

vista la sua risoluzione del 12 maggio 2005 sulla valutazione del ciclo di negoziati di Doha a seguito della decisione del Consiglio generale dell'OMC del 1o agosto 2004 (2),

vista la sua risoluzione del 1o dicembre 2005 sulla preparazione della Sesta conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio a Hong Kong (3),

vista la sua risoluzione del 23 marzo 2006 sull'impatto sullo sviluppo degli accordi di partenariato economico (APE) (4),

vista la sua risoluzione del 4 aprile 2006 sulla valutazione del round di Doha a seguito della Conferenza ministeriale dell'OMC a Hong Kong (5),

vista la sua risoluzione del 1o giugno 2006 su commercio e povertà: definire politiche commerciali per massimizzare il contributo del commercio alla riduzione della povertà (6),

vista la sua risoluzione del 7 settembre 2006 sulla sospensione dei negoziati sull'agenda di Doha per lo sviluppo (7) (ADS),

vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sugli accordi di partenariato economico (8),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2007 sugli accordi di partenariato economico (9),

vista la sua posizione del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 nonché i regolamenti (CE) n. 964/2007 e (CE) n. 1100/2006 della Commissione (10),

visto l'accordo di partenariato economico interinale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC (Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe) aderenti all'APE, dall'altra,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 («accordo di Cotonou»),

viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne (CAGRE) di aprile 2006, ottobre 2006, maggio 2007, ottobre 2007, novembre 2007 e maggio 2008,

vista la comunicazione della Commissione del 23 ottobre 2007 sugli accordi di partenariato economico (COM(2007)0635),

visto l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), in particolare l'articolo XXIV,

vista la dichiarazione ministeriale della Quarta sessione della Conferenza ministeriale dell’OMC, adottata il 14 novembre 2001 a Doha,

visto l'articolo 108, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che dal 1o gennaio 2008 le relazioni commerciali precedentemente intercorse tra l’Unione europea e i paesi ACP – che accordavano a questi ultimi un accesso preferenziale ai mercati dell'Unione europea su base non reciproca – non sono più conformi alle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC),

B.

considerando che gli APE sono accordi compatibili con l’OMC, tesi a sostenere l'integrazione regionale e a favorire la graduale integrazione delle economie dei paesi ACP nell'economia mondiale, promuovendone quindi lo sviluppo sociale ed economico sostenibile e contribuendo agli sforzi globali volti a eliminare la povertà nei paesi ACP,

C.

considerando che l’attuale crisi finanziaria ed economica fa sì che la politica commerciale assuma un ruolo quanto mai rilevante nei paesi in via di sviluppo,

D.

considerando che i precedenti sistemi di preferenze commerciali non sono stati in grado di contribuire a migliorare in modo determinante la situazione economica in questi paesi,

E.

considerando che gli accordi di partenariato economico interinali (APEI) sono accordi sugli scambi di merci tesi a evitare squilibri negli scambi commerciali fra i paesi ACP e la Comunità europea; considerando che tali accordi contengono molte disposizioni controverse,

F.

considerando che l'Unione europea offre ai paesi ACP un accesso ai mercati dell'Unione europea totalmente esente da quote e dazi, con periodi di transizione per il riso (2010) e lo zucchero (2015),

G.

considerando che una liberalizzazione degli scambi opportunamente concepita può promuovere la diversificazione del mercato, la crescita economica e lo sviluppo,

H.

considerando che nel quadro dei negoziati APE alcuni paesi ACP, al fine di garantire che tutti gli esportatori fossero trattati alla stessa stregua del partner commerciale più favorito, hanno richiesto la clausola della nazione più favorita (NPF), che stabilisce dazi doganali sulle importazioni dei beni, normali e non discriminatori,

I.

considerando che esiste una concorrenza limitata tra le economie dell'Unione europea e quelle dei paesi ACP in quanto la maggior parte delle esportazioni dell'Unione europea interessa prodotti che i paesi ACP non producono, ma di cui hanno bisogno per il consumo diretto o come fattori di produzione per l'industria nazionale; considerando che ciò non si applica al commercio di prodotti agricoli, dove le sovvenzioni all'esportazione erogate dall'Unione europea rappresentano un serio ostacolo per i produttori ACP nei settori agricolo, zootecnico e lattiero-caseario, in quanto perturbano e spesso distruggono i mercati, sia locali che regionali, e che l'Unione europea dovrebbe smantellare senza indugio tutte le forme di sovvenzioni all'esportazione,

J.

considerando che l'Unione europea e gli Stati della SADC hanno negoziato nuove norme perfezionate in materia di origine, in particolare per quanto concerne i prodotti tessili, l'abbigliamento, la pesca e alcuni prodotti agricoli, norme potenzialmente in grado di garantire notevoli vantaggi agli Stati della SADC, se applicate correttamente e tenendo nella dovuta considerazione i ridotti livelli di capacità di tali paesi; che è opportuno sottolineare che, se gli APE devono incoraggiare il cumulo regionale e promuovere gli investimenti, sono necessarie norme di origine più semplici e migliori per consentire alle imprese dei paesi ACP di esportare beni lavorati e cogliere le nuove opportunità di mercato offerte dagli APE,

1.

ribadisce la propria convinzione che gli APE dovrebbero essere basati sulle esigenze dei paesi ACP e concepiti al fine di rilanciare le relazioni commerciali ACP-UE, promuovere lo sviluppo e la diversificazione economica, nonché l'integrazione regionale, la riduzione della povertà e il rispetto dei diritti umani fondamentali in tali paesi, e quindi, in generale, contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM);

2.

sottolinea che, nell'assicurare forme di tutela dalle potenziali conseguenze negative derivanti dall'apertura delle economie degli Stati della SADC, l'Unione europea deve fornire sostegno per garantire vantaggi reali attraverso le preferenze commerciali e contribuire allo sviluppo economico e sociale;

3.

riconosce i vantaggi che la firma dell'accordo di partenariato economico interinale ha avuto per gli esportatori mantenendo invariate le condizioni relative alle esportazioni verso l'Unione europea dopo la scadenza, il 31 dicembre 2007, del trattamento tariffario preferenziale previsto dall'accordo di Cotonou, ed evitando in tal modo i danni che avrebbero potuto subire gli esportatori dei paesi ACP se fossero stati costretti a operare in regimi commerciali meno favorevoli;

4.

si compiace del fatto che la Comunità europea offra ai prodotti dei paesi ACP un accesso al mercato dell'Unione europea totalmente esente da dazi doganali e quote, al fine di sostenere la liberalizzazione del commercio tra i paesi ACP e l'Unione europea;

5.

valuta positivamente le conclusioni del Consiglio di maggio, giugno e novembre 2008, che sottolineano la necessità di sostenere i processi di integrazione regionale in corso e di promuovere lo sviluppo, e chiede alla Commissione di rispettare tale mandato durante i negoziati; in questo contesto sottolinea l'importanza di impedire la disgregazione dell'Unione doganale Sudafricana (SACU);

6.

considera la firma degli APEI un passo necessario verso una crescita sostenibile in queste regioni, nell'insieme e singolarmente, sottolineando nel contempo l'importanza di proseguire i negoziati per un accordo generale che promuova gli scambi commerciali, gli investimenti e l'integrazione regionale;

7.

chiede che l'Unione europea fornisca un'assistenza maggiore e adeguata sia alle autorità dei paesi ACP che al settore privato, al fine di agevolare la transizione delle economie dopo la firma dell'APEI;

8.

ritiene che l'attuale accordo interinale non lascia spazio né dedica un'attenzione specifica ai temi della sovranità alimentare e del diritto al cibo e non favorisce strumenti agricoli e di politica commerciale che consentano la regolamentazione del mercato e la produzione di un'agricoltura familiare sostenibile; sottolinea che questi argomenti devono essere posti al centro dei negoziati al fine di garantire la coerenza della politica commerciale e di tutte le altre politiche dell'Unione europea per quanto riguarda la sovranità alimentare e il diritto al cibo;

9.

invita la Commissione e gli Stati membri a chiarire l'effettiva distribuzione dei fondi in tutta la regione ACP in base all'impegno di spesa prioritaria assunto nel quadro dell'aumento del bilancio destinato agli aiuti al commercio; ricorda l'adozione, nell'ottobre 2007, della strategia dell'Unione europea in materia di aiuti al commercio e il relativo impegno ad aumentare gli aiuti complessivi correlati al commercio fino a 2 miliardi (2 000 000 000) EUR l'anno entro il 2010 (1 miliardo EUR da parte della Comunità e 1 miliardo EUR da parte degli Stati membri); insiste affinché la regione della SADC riceva un contributo equo e appropriato;

10.

chiede che la quota di risorse destinate all'aiuto al commercio sia tempestivamente determinata e accantonata; sottolinea che tali fondi dovrebbero essere risorse aggiuntive e non un mero riconfezionamento dei finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo (FES), che dovrebbero essere conformi alle priorità degli Stati della SADC e che dovrebbero essere erogati in modo tempestivo, prevedibile e in linea con il calendario di esecuzione dei piani strategici di sviluppo nazionali e regionali; si oppone a qualsiasi forma di condizionalità concernente gli APE in materia di concessione dell'aiuto europeo e invita la Commissione a garantire che l'accesso ai fondi del decimo FES sia mantenuto indipendente dall'esito e dall'andamento dei negoziati;

11.

invita pertanto i negoziatori di qualsiasi APE a pieno titolo ad assumersi pienamente la responsabilità della gestione trasparente delle risorse naturali e a illustrare le migliori prassi necessarie affinché i paesi ACP possano trarre il massimo profitto da tali risorse;

12.

invita la Commissione a garantire che le società transnazionali site nell'Unione europea con strutture produttive nei paesi ACP osservino i criteri essenziali dell'OIL, le convenzioni ambientali e sociali e gli accordi internazionali al fine di giungere ad un equilibrio globale tra la crescita economica e più elevati criteri ambientali e sociali;

13.

evidenzia l'importanza del commercio intra-regionale e la necessità di rafforzare i legami commerciali regionali al fine di garantire una crescita sostenibile nella regione; sottolinea l'importanza della cooperazione e della coerenza tra le diverse entità regionali; chiede alla Commissione di non compromettere la dimensione regionale;

14.

ritiene importante che l'attuazione degli APE debba prevedere la creazione di un opportuno sistema di controllo, coordinato dalla commissione parlamentare competente, cui dovranno partecipare membri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo, garantendo un idoneo equilibrio tra salvaguardia del ruolo guida della commissione per il commercio internazionale e coerenza globale delle politiche in materia di commercio e sviluppo; detta commissione parlamentare deve operare in maniera flessibile e coordinarsi attivamente con l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE (APP); ritiene che tale controllo debba essere avviato dopo l'adozione di ogni APEI;

15.

invita la Commissione a impegnarsi al massimo per la ripresa dei negoziati sull'ADS e per garantire che gli accordi sulla liberalizzazione degli scambi commerciali continuino a promuovere lo sviluppo nei paesi poveri;

16.

è convinto che APE a pieno titolo dovrebbero integrare un accordo sulla ADS e non essere considerati un'alternativa ad esso;

17.

conviene sulla necessità e sull'importanza del capitolo concernente la difesa commerciale con misure di salvaguardia bilaterali; invita la Commissione ad accettare, nell'ambito dei negoziati in corso in vista della conclusione di un APE completo, una revisione delle clausole di salvaguardia contenute nell'APE interinale per garantire un utilizzo appropriato, trasparente e rapido a condizione che siano soddisfatti i criteri per l'applicazione di tali clausole;

18.

è favorevole alle esenzioni dalle linee tariffarie concordate per i prodotti agricoli e taluni prodotti agricoli lavorati, dal momento che sono intese per lo più a tutelare le industrie nascenti o prodotti sensibili nei paesi interessati;

19.

chiede alla Commissione di mostrare flessibilità rispetto alle preoccupazioni espresse da Angola, Namibia e Sudafrica riguardo a questioni come la clausola della NPF, l'imposizione sulle esportazioni e la tutela delle industrie nascenti;

20.

incoraggia le parti negoziali ad adottare un approccio flessibile, asimmetrico e pragmatico nei negoziati in corso al fine di giungere a un'APE regionale soddisfacente per entrambe le parti, senza fissare scadenze irrealistiche e consentendo ai paesi SADC di rinegoziare qualsiasi disposizione su questioni controverse che desiderino emendare o ritirare;

21.

nota con approvazione i progressi fatti nel corso dei negoziati tecnici del marzo 2009 a Swakopmund in Namibia e si compiace che la Commissione abbia accettato che le questioni controverse vengano risolte prima della firma dell'APE interinale; chiede che i problemi irrisolti quali la clausola MFN, la definizione giuridica delle parti e i temi residui sull'accesso ai mercati agricoli siano risolti in modo da consentire a tutti i membri del Gruppo SADC APE di firmare l'APE interinale;

22.

prende atto dell'inserimento, nell'APEI UE-paesi della SADC, di un capitolo dedicato alla cooperazione allo sviluppo nell'ambito degli scambi di prodotti, della competitività dal lato dell'offerta, delle infrastrutture a favore delle imprese, degli scambi di servizi, delle questioni commerciali, del rafforzamento delle capacità istituzionali e degli adeguamenti fiscali; invita entrambe le parti a rispettare l'impegno concordemente assunto a concludere negoziati in materia di concorrenza e appalti pubblici soltanto quando saranno state create capacità adeguate; invita la Commissione a cooperare strettamente con gli Stati della SADC al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel capitolo sulla cooperazione allo sviluppo;

23.

sottolinea che qualsiasi APE completo deve contenere anche disposizioni riguardanti una definizione comunemente accettata di buona governance, la trasparenza nelle cariche politiche e i diritti umani, conformemente agli articoli 11 ter, 96 e 97 dell'accordo di Cotonou nonché disposizioni a favore delle categorie più vulnerabili come agricoltori locali e donne;

24.

rileva che il calendario degli attuali negoziati concernenti la transizione dall'APE interinale all'APE finale tra l'Unione europea e i paesi SADC opera sul presupposto che l'accordo sarà concluso entro il 2009; esorta la Commissione a non fare pressioni indebite sui paesi SADC perché accettino impegni di liberalizzazione e obblighi regolamentari nei servizi e nei cosiddetti «temi di Singapore»;

25.

chiede che, qualora siano avviati negoziati sui servizi, venga definito un solido contesto normativo che garantisca la fornitura universale dei servizi;

26.

sostiene gli sforzi profusi da ambo le parti per garantire la partecipazione attiva del Sudafrica all'intero processo negoziale; riconosce che la partecipazione del Sudafrica è di fondamentale importanza per promuovere la coesione economica, l'integrazione regionale e l'ulteriore sviluppo delle relazioni commerciali e d'investimento tra questa regione e l'Unione europea; invita la Commissione a mantenere e sviluppare tale associazione nell'ambito del negoziato su un APE completo e a pieno titolo;

27.

prende atto dell'intenzione della regione della SADC di partecipare alla creazione di un nuovo spazio di libero scambio con la Comunità dell'Africa orientale e il Mercato comune per l'Africa orientale e australe (COMESA); invita la Commissione a seguire gli eventuali sviluppi in questo ambito al fine di garantirne la piena compatibilità con l'APE;

28.

accoglie con favore l'inclusione di una clausola di riesame nell'ambito dell'APEI UE-SADC, in virtù della quale entro cinque anni dalla sottoscrizione dell'accordo, e successivamente ogni cinque anni, l'accordo sarà oggetto di un approfondito riesame, comprendente tra l'altro un'analisi dei costi e delle conseguenze dell'attuazione degli impegni commerciali sottoscritti; ove necessario, occorre modificare le disposizioni dell'accordo e la loro applicazione in riferimento alle norme e procedure dell'OMC e conformemente ad esse;

29.

incoraggia le parti a concludere come previsto nel corso del 2009 i negoziati su un APE a pieno titolo;

30.

insiste affinché il Parlamento sia pienamente informato e associato al processo negoziale di transizione; auspica che ciò avvenga attraverso un trilogo informale attivo con il Consiglio e la Commissione; chiede al Consiglio di riferire quanto prima al Parlamento a tale riguardo;

31.

sottolinea, in particolare, il ruolo cruciale dei parlamenti ACP e degli attori non statali nel monitoraggio e nella gestione degli APE e invita la Commissione a garantirne il coinvolgimento nell'iter negoziale in corso; ciò implica la definizione di un'agenda chiara tra l'Unione europea e i paesi ACP basata su un approccio partecipativo;

32.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi ACP, al Consiglio dei ministri ACP-UE e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.


(1)  GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 393.

(2)  GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 397.

(3)  GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 126.

(4)  GU C 292 E dell'1.12.2006, pag. 121.

(5)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 155.

(6)  GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 261.

(7)  GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 244.

(8)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 301.

(9)  GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 361.

(10)  Testi approvati, P6_TA(2008)0252.


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