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Document 52009IP0178

Accordo di partenariato economico interinale CE-Stati del Pacifico Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 sull’accordo di partenariato interinale fra gli Stati del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea, dall’altra

GU C 117E del 6.5.2010, p. 118–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 117/118


Mercoledì 25 marzo 2009
Accordo di partenariato economico interinale CE-Stati del Pacifico

P6_TA(2009)0178

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2009 sull’accordo di partenariato interinale fra gli Stati del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea, dall’altra

2010/C 117 E/20

Il Parlamento europeo,

viste le sue risoluzioni del 25 settembre 2003 sulla Quinta conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio di Cancún (1), del 12 maggio 2005 sulla valutazione del ciclo di negoziati di Doha a seguito della decisione del Consiglio generale dell’OMC del 1o agosto 2004 (2), del 1o dicembre 2005 sulla preparazione della Sesta conferenza ministeriale dell’Organizzazione mondiale del commercio a Hong Kong (3), del 23 marzo 2006 sull’impatto sullo sviluppo degli accordi di partenariato economico (APE) (4), del 4 aprile 2006 sulla valutazione del round di Doha a seguito della Conferenza ministeriale dell’OMC a Hong Kong (5), del 1o giugno 2006 su commercio e povertà: definire politiche commerciali per massimizzare il contributo del commercio alla riduzione della povertà (6), del 7 settembre 2006 sulla sospensione dei negoziati sull'agenda di Doha per lo sviluppo (7) (ADS), del 23 maggio 2007 sugli accordi di partenariato economico (8), del 12 dicembre 2007 sugli accordi di partenariato economico (9) e la sua posizione del 5 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 nonché i regolamenti (CE) n. 964/2007 e (CE) n. 1100/2006 della Commissione (10),

visto l’accordo di partenariato economico interinale fra gli Stati del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea, dall’altra,

visto l’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 («accordo di Cotonou»),

viste le conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne (CAGRE) di aprile 2006, ottobre 2006, maggio 2007, ottobre 2007, novembre 2007 e maggio 2008,

vista la comunicazione della Commissione del 23 ottobre 2007 sugli accordi di partenariato economico (COM(2007)0635),

visto l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), in particolare l'articolo XXIV,

vista la dichiarazione ministeriale della Quarta sessione della Conferenza ministeriale dell’OMC, adottata il 14 novembre 2001 a Doha,

vista la dichiarazione ministeriale della Sesta sessione della Conferenza ministeriale dell’OMC, adottata il 18 dicembre 2005 a Hong Kong,

viste la relazione e le raccomandazioni della task force sugli aiuti al commercio, adottate dal Consiglio generale dell’OMC il 10 ottobre 2006,

vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, dell’8 settembre 2000, che fissa gli Obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) definiti di concerto dalla comunità internazionale per eliminare la povertà,

visto il comunicato di Gleneagles, approvato l'8 luglio 2005 dal G8,

visto l'articolo 108, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che dal 1o gennaio 2008 le relazioni commerciali precedentemente intercorse tra l’Unione europea e i paesi ACP – che accordavano a questi ultimi un accesso preferenziale ai mercati dell'Unione europea su base non reciproca – non sono più conformi alle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC),

B.

considerando che gli APE sono accordi compatibili con l’OMC, tesi a sostenere l'integrazione regionale e a favorire la graduale integrazione delle economie dei paesi ACP nell'ambito dell'economia mondiale, promuovendone quindi lo sviluppo sociale ed economico sostenibile e contribuendo agli sforzi globali volti a eliminare la povertà nei paesi ACP,

C.

considerando che gli APE dovrebbero essere utilizzati per costruire una relazione a lungo termine in cui il commercio sostenga lo sviluppo,

D.

considerando che gli EPA interinali (APEI) sono accordi sugli scambi di merci tesi ad evitare l’interruzione degli scambi commerciali fra i paesi ACP e l'Unione europea,

E.

considerando che l’attuale crisi finanziaria ed economica fa sì che la politica commerciale assuma un ruolo quanto mai rilevante nei paesi in via di sviluppo,

F.

considerando che l’APEI si concentra sullo scambio di merci e sulla compatibilità OMC,

G.

considerando che le norme dell'OMC non richiedono ai paesi APE di assumersi impegni di liberalizzazione nel settore dei servizi, né glielo vietano,

H.

considerando che l’impatto a livello nazionale e regionale degli impegni previsti negli accordi potrebbe risultare molto rilevante,

I.

considerando che finora dei 14+1 (Timor est) Stati ACP del Pacifico hanno siglato l'APEI soltanto la Papua Nuova Guinea e la Repubblica delle Isole Figi,

J.

considerando che l’APEI condizionerà probabilmente la portata e il contenuto dei futuri accordi siglati fra la Papua Nuova Guinea e la Repubblica delle Isole Figi e gli altri partner commerciali nonché la posizione della regione nell’ambito dei negoziati,

K.

considerando che vi è una concorrenza limitata tra l'Unione europea e gli Stati del Pacifico, dal momento che la grande maggioranza delle esportazioni dell'Unione europea consiste in beni che gli Stati del Pacifico non producono, ma di cui necessitano per i loro consumi diretti o come mezzi di produzione per le industrie nazionali,

L.

considerando che, nell'attuale situazione politica che vede le Figi governate da una giunta militare, ogni accordo APE a pieno titolo dovrebbe essere subordinato a una roadmap concordata per elezioni democratiche, approvata da tutte le forze politiche figiane rilevanti,

M.

considerando che il Consiglio ha chiesto l'immediato e pieno ripristino della democrazia e un ritorno quanto più rapido possibile al governo civile,

N.

considerando che il raggruppamento regionale ACP del Pacifico è costituito da 14 Stati insulari ampiamente disseminati più Timor est con una popolazione che nel complesso è inferiore a 8 milioni di abitanti e che negli Stati del Pacifico, più che in qualsiasi altra regione, sono evidenti le notevoli differenze in termini di dimensioni e caratteristiche, ad esempio il più grande, Papua Nuova Guinea, è tremila volte più grande di Niue, il più piccolo,

O.

considerando che la pesca e le connesse attività economiche ed industriali presentano un grandissimo potenziale per un futuro aumento delle esportazioni,

P.

considerando che nuove norme commerciali devono essere accompagnate da un maggiore sostegno all'assistenza in materia commerciale,

Q.

considerando che la strategia dell'Unione europea sugli aiuti al commercio si propone di sostenere le capacità dei paesi in via di sviluppo di trarre vantaggio da nuove opportunità commerciali,

R.

considerando che l'Unione europea e i paesi ACP hanno negoziato norme di origine migliori, nuove e più flessibili che, se attuate in modo adeguato e tenendo nel debito conto i loro ridotti livelli di capacità, risulteranno molto vantaggiose per i paesi ACP,

S.

considerando che il calendario dei negoziati in corso per il passaggio da un APE interinale a un APE a pieno titolo tra l'Unione europea e gli Stati del Pacifico si fonda sul presupposto che l'accordo venga concluso entro la fine del 2009,

1.

sottolinea che tali accordi possono considerarsi soddisfacenti solo se conseguono tre obiettivi, ossia: dare impulso allo sviluppo sostenibile dei paesi ACP, promuovere la loro partecipazione al commercio mondiale e rafforzare il processo di regionalizzazione;

2.

sottolinea che lo scopo principale dell'accordo è contribuire, attraverso gli obiettivi di sviluppo, la riduzione della povertà e il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio e conseguire gli obiettivi seguenti: offrire ai paesi ACP un sostegno per lo sviluppo sostenibile, promuovere la loro partecipazione al commercio mondiale, rafforzare il processo di regionalizzazione, rivitalizzare il commercio tra l'Unione europea e i paesi ACP e promuovere la diversificazione economica dei paesi ACP;

3.

sottolinea che, per proteggersi dalle potenziali conseguenze negative derivanti dall'apertura delle economie degli Stati del Pacifico, l'Unione europea deve fornire sostegno per garantire vantaggi reali attraverso le preferenze commerciali e costruire lo sviluppo economico e sociale;

4.

ritiene che tale APE debba promuovere e incoraggiare il commercio, la crescita economica, l'integrazione regionale e la diversificazione economica nonché la riduzione della povertà;

5.

incoraggia le parti negoziali a concludere i negoziati, come previsto, nel corso del 2009; incoraggia le parti ad adottare tutte le misure necessarie per poter concludere, come previsto, un APE completo tra i paesi ACP e l'Unione europea entro la fine del 2009;

6.

riconosce l'importanza e i vantaggi di stipulare accordi tra l'Unione europea e i suoi partner ACP che siano compatibili con le norme dell'OMC poiché, in assenza di tali accordi, le nostre relazioni commerciali e il loro sviluppo subirebbero forti scompensi; rileva che ciò è emerso nei vantaggi avuti dagli esportatori grazie all'incremento degli scambi con l'Unione europea dopo la scadenza, il 31 dicembre 2007, del trattamento tariffario preferenziale previsto dall'accordo di Cotonou;

7.

si compiace del fatto che l'Unione europea offra ai paesi ACP una completa esenzione dai dazi doganali e un accesso al mercato dell'Unione europea esente da quote per la maggior parte dei prodotti, al fine di sostenere la liberalizzazione del commercio tra i paesi ACP e l'Unione europea;

8.

rileva che la firma dell'APEI costituisce un passo necessario verso una crescita sostenibile in questa regione nel suo complesso, e sottolinea l'importanza di continui negoziati per concludere un accordo globale che incoraggi l'aumento degli scambi, degli investimenti e dell'integrazione regionale;

9.

accoglie con favore l'istituzione di periodi di transizione nell'ambito dell'APEI per le piccole e medie imprese (PMI), in modo che si adattino ai cambiamenti posti in atto dall'accordo, e sollecita le autorità degli Stati del Pacifico a continuare a sostenere gli interessi delle PMI nei loro negoziati per un APE completo;

10.

esorta la Commissione a non esercitare pressioni sugli Stati del Pacifico per accettare impegni di liberalizzazione relativamente ai servizi e alle cosiddette «questioni di Singapore»;

11.

esorta i paesi ACP a portare avanti il processo di liberalizzazione, a estendere tali riforme oltre il commercio e i beni e ad aumentare la liberalizzazione del commercio e dei servizi;

12.

chiede la creazione di un solido contesto normativo nel caso in cui siano condotti negoziati sui servizi, onde garantire la fornitura del servizio universale e l'esclusione dal quadro negoziale dei servizi pubblici essenziali;

13.

chiede che l'Unione europea fornisca un'assistenza accresciuta e adeguata sia alle autorità dei paesi ACP sia al settore privato, al fine di agevolare la transizione delle economie dopo la firma dell'APEI;

14.

esorta i paesi interessati a fornire informazioni chiare e trasparenti sulla situazione politica ed economica e sul processo di sviluppo, al fine di migliorare la cooperazione con la Commissione;

15.

invita pertanto i negoziatori di un eventuale APE completo a rendere pienamente conto della gestione trasparente delle risorse naturali e a delineare le prassi eccellenti necessarie a garantire che i paesi in questione possano trarre i massimi benefici da tali risorse;

16.

sottolinea l'importanza del commercio intra-regionale e la necessità di aumentare i legami commerciali regionali al fine di garantire una crescita sostenibile nella regione; sottolinea l'importanza della cooperazione e della congruenza tra le diverse entità regionali;

17.

incoraggia un ulteriore abbassamento dei dazi doganali tra i paesi in via di sviluppo e i gruppi regionali, che oggi vanno dal 15 al 25 per cento del valore commerciale, per promuovere ulteriormente il commercio sud - sud, la crescita economica e l'integrazione regionale;

18.

invita la Commissione a impegnarsi al massimo per la ripresa dei negoziati sull'ADS e per garantire che gli accordi sulla liberalizzazione degli scambi commerciali continuino a promuovere lo sviluppo nei paesi poveri;

19.

è convinto che gli APE a pieno titolo dovrebbero essere complementari ad un accordo sull'ADS e non un'alternativa per i paesi ACP;

20.

riconosce la necessità di un capitolo sulla difesa del commercio con garanzie bilaterali; invita entrambe le parti ad evitare inutili impieghi di tali garanzie; invita la Commissione, nell'ambito dei negoziati continui intesi a concludere un APE completo, ad accettare una revisione delle misure di salvaguardia contenute nell'APE interinale per garantire un utilizzo appropriato, trasparente e rapido, a condizione che siano soddisfatti i criteri di applicazione;

21.

è favorevole alle esenzioni dai dazi che sono state concordate per i prodotti agricoli e taluni prodotti agricoli trasformati, dal momento che sono intese per lo più a tutelare le industrie nascenti o prodotti sensibili nei paesi interessati;

22.

chiede una rapida procedura di ratifica, al fine di mettere a disposizione dei paesi partner i profitti derivanti dell'APEI senza inutili ritardi;

23.

ricorda che, sebbene l’accordo interinale possa essere considerato la prima fase del processo, in termini giuridici si tratta di un accordo internazionale totalmente indipendente, che può anche non portare automaticamente a un APE a pieno titolo o alla firma dello stesso da parte di tutti i firmatari iniziali dell'APEI;

24.

invita la Commissione ad offrire la massima flessibilità nei negoziati in corso, come indicato nelle conclusioni raggiunte sulla questione dal CAGRE del maggio e del novembre 2008;

25.

chiede alla Commissione di tener conto delle richieste degli Stati del Pacifico di rinegoziare, per l'APE completo, alcune questioni rimaste controverse nell'APE interinale che intende emendare o eliminare;

26.

rileva che la Papua Nuova Guinea e la Repubblica delle Isole Figi finora sono stati gli unici membri della regione del Pacifico a siglare l’accordo, mentre altri membri del raggruppamento regionale del Pacifico, avendo scarsi volumi di scambi commerciali con l'Unione europea, hanno scelto di non firmare;

27.

ricorda che un vero mercato regionale è la base fondamentale per attuare con successo gli APE e che l'integrazione regionale e la cooperazione sono indispensabili per lo sviluppo sociale ed economico degli Stati del Pacifico;

28.

rileva che è necessario garantire che l’APEI non indebolisca né gli interessi politici né l’atteggiamento dell’opinione pubblica della regione del Pacifico nei confronti dell’integrazione economica;

29.

sottolinea quindi che nella fase di attuazione dell'APEI e di negoziato per un APE a pieno titolo occorre tenere conto dei processi di integrazione nella regione del Pacifico;

30.

raccomanda di adottare un approccio flessibile, asimmetrico e pragmatico nei negoziati in corso relativi a un APE a pieno titolo; chiede alla Commissione, in questo contesto, di tener conto in particolare delle richieste degli Stati del Pacifico interessati dagli aspetti di sviluppo dell'accordo; accoglie con favore, a tale proposito, le conclusioni del CAGRE di maggio 2008;

31.

rileva che l’accordo potrebbe anche avere ripercussioni sulle relazioni fra la regione del Pacifico e i suoi partner commerciali più vicini e più importanti, l’Australia e la Nuova Zelanda, e che è necessario garantire che le attuali clausole dell’accordo non rappresentino un ostacolo per i futuri accordi commerciali con tali paesi;

32.

riconosce che un capitolo sulla cooperazione allo sviluppo è stato incluso nell'APE completo riguardante la cooperazione nel commercio di beni, la competitività delle forniture, le infrastrutture per la promozione delle imprese, il commercio nel settore dei servizi, i problemi legati al commercio, la costituzione delle capacità istituzionali e gli adeguamenti fiscali; invita entrambe le parti a rispettare il proprio impegno concordato di concludere negoziati in materia di concorrenza e appalti pubblici soltanto quando sarà stata costituita una capacità adeguata;

33.

ricorda che l’APE deve sostenere gli obiettivi, le politiche e le priorità di sviluppo degli Stati del Pacifico, non solo in termini di struttura e contenuti ma anche nei modi e nello spirito della sua attuazione;

34.

osserva che l’APE dovrebbe contribuire al raggiungimento degli OSM;

35.

riconosce l'applicazione selettiva da parte dell'Unione europea del principio della nazione più favorita tra tutti i gruppi ACP subregionali;

36.

ricorda che, nell'ottobre 2007, è stata adottata la strategia dell'Unione europea in materia di aiuti al commercio, con l'impegno di aumentare l'assistenza collettiva dell'Unione europea in campo commerciale a 2 miliardi (2 000 000 000) EUR l'anno entro il 2010 (1 miliardo EUR dalla Comunità e 1 miliardo EUR dagli Stati membri); ribadisce la necessità che la regione del Pacifico riceva una quota adeguata ed equa;

37.

chiede che la quota di risorse destinate all'aiuto al commercio sia tempestivamente determinata e costituita; ricorda che l’APE deve sostenere gli obiettivi, le politiche e le priorità di sviluppo degli Stati del Pacifico, non solo in termini di struttura e di contenuti, ma anche nei modi e nello spirito della sua attuazione;

38.

invita la Commissione, in considerazione degli impegni presi dal Consiglio nel settembre 2007 relativamente agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) e all'accesso ai farmaci, a non negoziare disposizioni TRIPS-plus farmaceutiche che incidano su salute pubblica e accesso ai medicinali nell'APE a pieno titolo, ad astenersi dal chiedere l'adesione o l'accettazione degli obblighi del Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti e del Trattato sul diritto dei brevetti, ad astenersi dall'inserire i termini della direttiva 2004/48/CE (11) e dall'introdurre discipline come la protezione delle banche dati non originali nell'APE a pieno titolo;

39.

manifesta il proprio incessante sostegno a un accordo di partenariato economico globale fra la Comunità e la regione del Pacifico, incluso il settore fondamentale di negoziati sui diritti di proprietà intellettuale che contemplino non solo i prodotti tecnologici occidentali ma anche la biodiversità e le conoscenze tradizionali;

40.

chiede adeguati e trasparenti meccanismi di controllo, con un ruolo e un'influenza chiari, per verificare l'impatto degli APE con maggiore partecipazione ACP e un'ampia consultazione dei soggetti interessati;

41.

ritiene importante che l'attuazione degli APE debba prevedere la creazione di un opportuno sistema di controllo, coordinato dalla commissione parlamentare competente, cui dovranno partecipare membri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo, garantendo un idoneo equilibrio tra salvaguardia del ruolo guida della commissione per il commercio internazionale e coerenza globale delle politiche in materia di commercio e sviluppo; reputa che tale commissione parlamentare debba operare in modo flessibile e in coordinamento attivo con l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE; ritiene che tale controllo dovrebbe iniziare dopo l'adozione di ogni APE interinale;

42.

sottolinea, in particolare, il ruolo fondamentale dei parlamenti ACP e la partecipazione degli attori non statali nel monitoraggio e nella gestione degli APE e invita la Commissione a promuoverne il coinvolgimento nell'iter negoziale in corso; ciò implica la definizione di un'agenda chiara tra l'Unione europea e i paesi ACP basata su un approccio partecipativo;

43.

sottolinea che l'APE a pieno titolo dovrebbe contenere una clausola di revisione e prevedere una valutazione d'impatto globale, da realizzare entro 3-5 anni dalla firma dell'accordo al fine di determinare l'impatto socioeconomico dell'accordo stesso, compresi i costi e le conseguenze della sua applicazione; chiede che il Parlamento europeo e i Parlamenti degli Stati del Pacifico siano associati a ogni revisione dell'accordo;

44.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi ACP, al Consiglio dei ministri ACP-UE e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.


(1)  GU C 77 E del 26.3.2004, pag. 393.

(2)  GU C 92 E del 20.4.2006, pag. 397.

(3)  GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 126.

(4)  GU C 292 E del 1.12.2006, pag. 121.

(5)  GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 155.

(6)  GU C 298 E del 8.12.2006, pag. 261.

(7)  GU C 305 E del 14.12.2006, pag. 244.

(8)  GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 301.

(9)  GU C 323 E del 18.12.2008, pag. 361.

(10)  Testi approvati, P6_TA(2008)0252.

(11)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, p. 45).


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