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Document 52009IP0161

Lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'Unione europea Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE (2008/2071(INI))

GU C 117E del 6.5.2010, p. 52–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 117/52


Martedì 24 marzo 2009
Lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'Unione europea

P6_TA(2009)0161

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE (2008/2071(INI))

2010/C 117 E/09

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 3 e 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata nel 1948,

visti gli articoli 2, 3 e 26 del Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966,

visto in particolare l'articolo 5, lettera a) della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), adottata nel 1979,

visti l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 19, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 3, e gli articoli 34 e 39 della Convenzione relativa ai diritti dei bambini, adottata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

vista la Convenzione dell'ONU contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti del 1989,

vista la Carta africana sui diritti e il benessere del fanciullo del 1990,

visti l'articolo 1, l'articolo 2, lettera f), l'articolo 5, l'articolo 10, lettera c), e gli articoli 12 e 16 della raccomandazione n. 19 del Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, adottata nel 1992,

visti la Dichiarazione e il Programma d'azione di Vienna, adottati dalla Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo del giugno 1993,

vista la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, primo strumento internazionale relativo ai diritti dell'uomo che riguarda esclusivamente la violenza contro le donne, adottata nel dicembre 1993,

visti la Dichiarazione e il Programma d'azione della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite su popolazione e sviluppo, adottati al Cairo il 13 settembre 1994,

viste la Dichiarazione e la Piattaforma d'azione di Pechino, adottate dalla Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995,

vista la sua risoluzione del 15 giugno 1995 sulla Quarta conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne: Lotta per l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace (1),

vista la sua risoluzione del 13 marzo 1997 sulla violazione dei diritti della donna (2),

visto il Protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne adottata il 12 marzo 1999 dalla Commissione delle Nazioni Unite per la condizione femminile,

vista la risoluzione della commissione per le pari opportunità del Consiglio d'Europa sulle mutilazioni genitali femminili (MGF) del 12 aprile 1999,

vista la sua posizione del 16 aprile 1999 sulla proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un programma d'azione comunitario (il programma DAPHNE) (2000-2004) sulle misure dirette a prevenire la violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne (3),

vista la sua risoluzione del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla Piattaforma d'azione di Pechino (4),

vista la sua risoluzione del 15 giugno 2000 sui risultati della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni unite «Donne 2000: uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il XXI secolo (5-9 giugno 2000)» (5),

visti l'accordo di associazione ACP-UE (Accordo di Cotonou), firmato il 23 giugno 2000, e l'allegato Protocollo finanziario,

vista la proclamazione congiunta della Carta dei diritti fondamentali, da parte di Consiglio, Parlamento europeo e Commissione, in occasione del Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000,

vista la sua decisione del 14 dicembre 2000 di includere le MGF nell'ambito dell'articolo B5-802 del bilancio 2001 per il programma DAPHNE,

vista la risoluzione 1247(2001) del 22 maggio 2001 dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulle MGF,

vista la relazione sulle MGF, adottata il 3 maggio 2001 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa,

vista la sua precedente risoluzione del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili (6),

vista la risoluzione 2003/28 della commissione «diritti dell'uomo» delle Nazioni Unite, del 22 aprile 2003, nella quale si proclama il 6 febbraio Giornata internazionale della «tolleranza zero» nei confronti delle mutilazioni genitali femminili,

visti gli articoli 2, 5, 6 e 19 del Protocollo aggiuntivo alla Carta africana dei diritti umani e dei popoli, conosciuto anche come «Protocollo di Maputo», del 2003, entrato in vigore il 25 novembre 2005,

vista la petizione 298/2007, presentata dall'onorevole Cristiana Muscardini il 27 marzo 2007,

vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 su una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori (7),

visti gli articoli 6 e 7 del trattato UE sul rispetto dei diritti dell'uomo (principi generali) e gli articoli 12 e13 del trattato CE (non discriminazione),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0054/2009),

A.

considerando che, secondo i dati rilevati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dai 100 ai 140 milioni di donne e bambine nel mondo hanno subìto mutilazioni genitali e, ogni anno, in base alle cifre fornite dall'OMS e dal Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), dai 2 ai 3 milioni di donne sono potenzialmente esposte al rischio di subire queste pratiche gravemente invalidanti,

B.

considerando che ogni anno circa 180 000 donne emigrate in Europa subiscono o rischiano di subire MGF,

C.

considerando che, secondo l'OMS, queste pratiche sono diffuse in almeno 28 paesi africani, in alcuni paesi asiatici e in Medio Oriente,

D.

considerando che la violenza contro le donne, comprese le MGF, ha origine da strutture sociali fondate sulla disuguaglianza fra i sessi e su rapporti di forza, dominio e controllo squilibrati, in cui la pressione sociale e familiare è alla base della violazione di un diritto fondamentale come il rispetto dell'integrità personale,

E.

considerando che le mutilazioni sessuali imposte alle bambine meritano una severa condanna e costituiscono una palese violazione delle normative internazionali e nazionali a tutela dei minori e dei loro diritti,

F.

considerando che l'OMS ha identificato quattro tipi di MGF, che vanno dalla clitoridectomia (ablazione parziale o totale del clitoride) all'escissione (ablazione del clitoride e delle piccole labbra), che rappresenta circa l'85 % delle MGF, fino alla forma più estrema, ovvero l'infibulazione (ablazione totale del clitoride e delle piccole labbra nonché della superficie interna delle grandi labbra e cucitura della vulva per lasciare soltanto una stretta apertura vaginale) e l'introcisione (punture, perforazioni o incisioni del clitoride o delle labbra),

G.

considerando che qualsiasi forma di MGF, di qualsiasi grado, costituisce un atto di violenza contro le donne che determina una violazione dei loro diritti fondamentali, in particolare il diritto all'integrità personale e fisica e alla salute mentale, come pure della salute sessuale e riproduttiva, e che tale violazione non può in nessun caso essere giustificata dal rispetto delle diverse tradizioni culturali o da cerimonie di iniziazione,

H.

considerando che in Europa sono circa 500 000 le donne che hanno subito MGF, pratica consueta soprattutto nelle famiglie di immigrati e rifugiati, e che a tale scopo le bambine sono persino rinviate nel loro paese d'origine,

I.

considerando che le MGF provocano gravissimi danni irreparabili, a breve e a lungo termine, alla salute fisica e mentale delle donne e delle bambine che le subiscono, in quanto costituiscono una grave aggressione all'integrità psicofisica, che può arrivare in alcuni casi a provocare la morte; considerando altresì che l'uso di strumenti rudimentali e l'assenza di precauzioni antisettiche comportano effetti collaterali dannosi, tanto che i rapporti sessuali e il parto possono risultare dolorosi, gli organi subiscono danni irreparabili e possono manifestarsi complicazioni come emorragie, stato di shock, infezioni, trasmissione del virus dell'AIDS, tetano, tumori benigni, nonché gravi complicazioni in caso di gravidanza e parto,

J.

considerando che le MGF, che rappresentano una violazione dei diritti delle donne e delle bambine sanciti da numerose convenzioni internazionali, sono vietate dal diritto penale degli Stati membri e violano i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

K.

considerando che la sua risoluzione del 16 gennaio 2008 sollecita gli Stati membri ad adottare disposizioni specifiche in materia di MGF, volte a perseguire chi compie tali pratiche sui minori,

L.

considerando che la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne esige che gli Stati firmatari adottino le misure necessarie per modificare o abolire le leggi, le consuetudini e le pratiche esistenti che rappresentano una discriminazione contro le donne, e prendano tutti i provvedimenti atti a modificare i modelli di comportamento socio-culturali degli uomini e delle donne, allo scopo di giungere all'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro tipo basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sulla concezione stereotipata dei ruoli maschile e femminile,

M.

considerando che la Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata nel 1989, stabilisce che gli Stati firmatari si impegnano a rispettare i diritti sanciti dalla Convenzione stessa e a garantirne il rispetto a favore di tutti i bambini che rientrano nella loro giurisdizione, senza alcuna distinzione e indipendentemente dal sesso, e si impegnano altresì ad adottare tutte le misure efficaci e opportune al fine di abolire le pratiche tradizionali che recano pregiudizio alla salute dei bambini,

N.

considerando che la Carta africana sui diritti e il benessere del fanciullo raccomanda agli Stati firmatari di eliminare pratiche sociali e culturali dannose per il benessere, la dignità, la normale crescita e il normale sviluppo del bambino,

O.

considerando che il paragrafo 18 della Dichiarazione e del Programma d'azione di Vienna, adottati nel giugno 1993, dichiara che i diritti umani delle donne e delle bambine sono una parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali,

P.

considerando che l'articolo 2 della Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1993 sull'eliminazione delle violenze nei confronti delle donne fa esplicito riferimento alle MGF e ad altre pratiche tradizionali recanti pregiudizio alle donne,

Q.

considerando che l'articolo 4 di tale Dichiarazione prevede che gli Stati sono tenuti a condannare la violenza nei confronti delle donne e a non invocare consuetudini, tradizioni o considerazioni religiose per sottrarsi all'obbligo di eliminarla,

R.

considerando che il Programma d'azione della Conferenza internazionale delle Nazioni Unite sulla popolazione e lo sviluppo, svoltasi al Cairo nel 1994, invita i governi ad abolire le MGF laddove esistono e a dare sostegno alle ONG e alle istituzioni religiose che lottano per eliminare tali pratiche,

S.

considerando che la Piattaforma d'azione approvata in occasione della quarta Conferenza delle Nazioni Unite a Pechino invita i governi a rafforzare le leggi, riformare le istituzioni e promuovere norme e pratiche volte ad eliminare la discriminazione contro le donne, rappresentata fra l'altro dalle MGF,

T.

considerando che l'Accordo di partenariato ACP-UE (Accordo di Cotonou) è fondato su principi universali simili e contiene disposizioni contro le MGF (articolo 9 sugli elementi essenziali dell'Accordo, e articoli 25 e 31 rispettivamente sullo sviluppo sociale e sulle questioni di genere),

U.

considerando che la relazione adottata il 3 maggio 2001 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa chiede il divieto delle MGF e le considera un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; considerando inoltre che, in base alla relazione, la difesa delle culture e delle tradizioni deve trovare il proprio limite nel rispetto dei diritti fondamentali e nella proibizione di pratiche che si avvicinano alla tortura,

V.

considerando che, nel quadro di una politica europea comune su immigrazione e asilo, il Consiglio e la Commissione riconoscono che le MGF costituiscono una violazione dei diritti dell'uomo; considerando altresì che un numero crescente di domande di asilo da parte di genitori è giustificato dal fatto che essi possono essere minacciati, nel loro paese di origine, per aver rifiutato di acconsentire a che la loro figlia subisse una MGF,

W.

considerando che, purtroppo, riconoscere ai genitori lo status di richiedenti asilo non garantisce che la loro figlia non correrà il rischio di subire una MGF, un atto che, in alcuni casi, viene effettuato dopo che la famiglia si è stabilita nello Stato membro di accoglienza,

X.

considerando che in una dichiarazione del 5 febbraio 2008 i Commissari europei Ferrero-Waldner e Michel hanno denunciato chiaramente il carattere inaccettabile di queste pratiche sia nell'Unione europea sia nei paesi terzi, e hanno sottolineato che la violazione dei diritti delle donne non può in alcun caso essere giustificata in nome del relativismo culturale o delle tradizioni,

Y.

considerando che i centri e le istituzioni nazionali per i giovani e le famiglie possono offrire alle famiglie un aiuto tempestivo, in modo da agire preventivamente contro le MGF,

1.

condanna fermamente le MGF in quanto violazione dei diritti fondamentali dell'uomo e feroce attentato all'integrità psicofisica di donne e bambine, e le considera quindi un grave reato agli occhi della società;

2.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di elaborare una strategia globale e piani d'azione volti a bandire le MGF nell'Unione europea e di predisporre a tal fine, mediante meccanismi giuridici, amministrativi, preventivi, educativi e sociali, in particolare la diffusione capillare di informazioni sui vigenti meccanismi di protezione a disposizione di gruppi vulnerabili, misure che consentano alle vittime reali e potenziali di ottenere una tutela efficace;

3.

insiste sulla necessità di esaminare, caso per caso, ogni domanda di asilo presentata da genitori a motivo del fatto che essi subiscono minacce nel loro paese di origine per aver rifiutato di acconsentire a che la loro figlia subisse una MGF e di assicurare che dette domande siano sostenute da un insieme di elementi che tengano conto della qualità della domanda, della personalità e della credibilità del richiedente asilo, nonché della validità dei motivi che sottendono tale domanda;

4.

insiste sul fatto che le donne e le bambine che hanno ottenuto l'asilo nell'Unione europea perché esposte alla minaccia di mutilazioni dovrebbero, in via preventiva, sottoporsi periodicamente a controlli da parte delle autorità sanitarie e/o di medici, al fine di proteggerle dal rischio che le MGF vengano effettuate in un secondo tempo nell'Unione europea; ritiene che tale misura non sarebbe in alcun modo discriminatoria nei confronti di tali donne e bambine, ma rappresenterebbe un modo per garantire la messa al bando nell'Unione europea delle MGF;

5.

chiede che tale strategia globale venga accompagnata da programmi educativi nonché dall'organizzazione di campagne di sensibilizzazione nazionali e internazionali;

6.

sostiene l'iniziativa promossa da Europol volta a coordinare un incontro tra le forze di polizia europee per intensificare la lotta alle MGF, affrontare le tematiche relative al basso tasso di denunce e alla difficoltà nel reperire prove e testimonianze nonché a perseguire in modo efficace i responsabili dei reati; invita a tal fine gli Stati membri ad esaminare possibili misure aggiuntive per la tutela delle vittime allorché si presentano;

7.

rileva che fra le misure previste per l'eliminazione di pratiche dannose quali le MGF dal già citato Protocollo di Maputo figurano: l'opera di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica tramite l'informazione, l'istruzione formale e informale e le campagne di solidarietà, il divieto, tramite leggi e relative sanzioni, di qualsiasi forma di MGF, anche in caso di intervento da parte di personale medico, il sostegno alle vittime tramite i servizi sanitari, l'assistenza giuridica e il sostegno psicologico nonché la formazione professionale e la protezione delle donne che corrono il rischio di essere sottoposte a pratiche pregiudizievoli o ad ogni altra forma di violenza, abuso o intolleranza;

8.

chiede agli Stati membri di quantificare il numero di donne che hanno subìto MGF e di quelle che sono a rischio in ciascun paese europeo, tenendo presente che per molti paesi non ci sono ancora dati disponibili né una raccolta di dati armonizzata;

9.

invita a creare un «protocollo sanitario europeo» di monitoraggio e una banca dati sul fenomeno, utili a fini statistici e per interventi mirati d'informazione alle comunità immigrate coinvolte;

10.

invita gli Stati membri a raccogliere dati scientifici che potrebbero essere di supporto all'OMS per i suoi interventi di sostegno all'eliminazione delle MGF in Europa e in tutti gli altri continenti;

11.

invita la Commissione ad inserire, nei suoi negoziati e nei suoi accordi di cooperazione con i paesi interessati, una clausola per eradicare le MGF;

12.

caldeggia la creazione di una raccolta delle migliori pratiche a vari livelli e un'analisi del loro impatto (possibilmente attraverso i progetti finanziati e i risultati ottenuti nel quadro di DAPHNE III), nonché un'ampia diffusione di tali dati, ricorrendo altresì al patrimonio di esperienze pratiche e teoriche degli esperti;

13.

segnala che i centri e le istituzioni nazionali svolgono un ruolo essenziale nell'individuazione delle vittime e nell'adozione di misure precauzionali contro la pratica delle MGF;

14.

chiede di rafforzare le reti europee esistenti per la prevenzione delle pratiche tradizionali nocive, per esempio prevedendo corsi di formazione per le ONG, le associazioni non profit territoriali e gli operatori del settore, e di promuovere la creazione di tali reti;

15.

accoglie con favore gli importanti contributi forniti da numerose ONG nazionali e internazionali, da istituti di ricerca, dalla rete europea per la prevenzione delle MGF in Europa e dalle persone impegnate che, grazie ai finanziamenti erogati, fra l'altro, dalle agenzie delle Nazioni Unite e a titolo del programma DAPHNE, attuano numerosi progetti allo scopo di sensibilizzare nonché prevenire ed eliminare le MGF; è persuaso che la creazione di reti tra le ONG e le organizzazioni operanti a livello di comunità sul piano nazionale, regionale e internazionale è senza dubbio fondamentale per riuscire a sradicare tali pratiche e scambiarsi informazioni ed esperienze;

16.

segnala che l'articolo 10 della direttiva 2004/83/CE del Consiglio (8), recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, specifica che gli aspetti di genere possono essere presi in considerazione, ma che questi di per sé non comportano l'applicazione dell'articolo 10;

17.

invita sia l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sia l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere a svolgere un ruolo di guida, tramite i loro rispettivi piani di lavoro pluriennali e/o annuali nella lotta alle MGF; ritiene che queste agenzie possano intraprendere azioni prioritarie di ricerca e/o sensibilizzazione che potrebbero portare a una migliore conoscenza a livello europeo del fenomeno delle MGF;

18.

considera indispensabile che i paesi interessati si impegnino ad organizzare forum di dialogo, a riformare le norme giuridiche tradizionali, ad affrontare nelle scuole il tema delle MGF e ad incentivare la collaborazione con le donne non mutilate;

19.

sollecita l'Unione europea e gli Stati membri a collaborare, nell'interesse dei diritti umani, dell'integrità personale, della libertà di coscienza e del diritto alla salute, per armonizzare la legislazione esistente e, qualora essa non si dimostri adeguata, a proporre una legislazione specifica in materia;

20.

invita gli Stati membri ad attuare le disposizioni legislative in vigore in materia di MGF o ad inserirle fra le disposizioni legislative che sanzionano le lesioni personali gravissime, qualora tali pratiche siano messe in atto all'interno dell'Unione europea, e a favorire la prevenzione e la lotta al fenomeno attraverso la giusta conoscenza dello stesso da parte delle figure professionali coinvolte (tra cui gli operatori sociali, gli insegnanti, le forze di polizia e i professionisti del settore sanitario), affinché sappiano riconoscerne i casi, nonché ad adoperarsi per raggiungere il maggior grado di armonizzazione tra le leggi vigenti nei 27 Stati membri;

21.

invita gli Stati membri a imporre ai medici di base, ai medici e al personale sanitario operante negli ospedali l'obbligo di riferire alle autorità sanitarie e/o alle forze di polizia i casi di MGF;

22.

invita gli Stati membri ad adottare disposizioni legislative specifiche sulle MGF oppure, in base alla vigente legislazione, a perseguire penalmente chiunque metta in atto tali pratiche;

23.

invita l'Unione europea e gli Stati membri a perseguire, condannare e punire tali pratiche, applicando una strategia globale che tenga conto della dimensione normativa, sanitaria, sociale e di integrazione delle popolazioni immigrate; chiede, in particolare, di introdurre nelle pertinenti direttive sull'immigrazione la previsione di reato per chi commette mutilazioni genitali, nonché di prevedere adeguate sanzioni contro chi si rende colpevole di tale reato, se le pratiche in questione sono state compiute all'interno dell'Unione europea;

24.

chiede che vengano creati tavoli tecnici permanenti di armonizzazione e di raccordo tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e le istituzioni africane; ritiene che la composizione di tali tavoli dovrebbe coinvolgere specialisti della tematica e rappresentanti delle maggiori organizzazioni femminili europee ed africane;

25.

esorta a respingere con convinzione la pratica della «puntura alternativa» ed ogni tipo di medicalizzazione, proposte come soluzione di mediazione tra la circoncisione del clitoride e il rispetto di tradizioni identitarie, poiché ciò significherebbe soltanto giustificare e accettare la pratica della MGF nel territorio dell'Unione europea; ribadisce l'assoluta e forte condanna delle MGF, in quanto non esiste alcuna ragione di carattere sociale, economico, etnico, sanitario o di altro tipo che possa giustificarle;

26.

chiede che le MGF siano eliminate attraverso politiche di sostegno e di integrazione a favore delle donne e dei nuclei familiari portatori di tradizioni che includono tali mutilazioni, affinché, nella fermezza delle leggi, nel rispetto dei diritti dell'uomo fondamentali e del diritto all'autodeterminazione sessuale femminile, le donne siano protette da qualsiasi forma di abuso e violenza;

27.

afferma che le motivazioni addotte da numerose comunità a favore del mantenimento di pratiche tradizionali dannose per la salute delle donne e delle bambine non hanno alcuna giustificazione;

28.

chiede agli Stati membri di:

considerare come reato qualsiasi forma di MGF, indipendentemente dal fatto che l'interessata abbia dato o meno il suo consenso, e di punire chiunque aiuti, inciti, consigli o dia sostegno a una altra persona nella realizzazione di uno qualsiasi di questi atti sul corpo di una donna o di una bambina,

perseguire, processare e punire qualsiasi residente che abbia commesso il reato di MGF, anche qualora tale reato sia stato commesso al di fuori delle loro frontiere (extraterritorialità del reato),

prendere misure legislative che diano ai giudici o ai pubblici ministeri la possibilità di adottare misure cautelari e preventive qualora vengano a conoscenza di casi di donne o bambine che corrono il rischio di essere mutilate;

29.

invita gli Stati membri ad attuare una strategia preventiva di azione sociale per proteggere le minorenni, senza stigmatizzare le comunità di immigrati, attraverso programmi pubblici e servizi sociali volti tanto a prevenire tali pratiche (tramite formazione, istruzione e sensibilizzazione delle comunità a rischio), quanto ad assistere le vittime che le hanno subite, offrendo sostegno psicologico e sanitario, ivi comprese, ove possibile, cure mediche gratuite per riparare i danni; li invita altresì a considerare che, secondo quanto previsto dalla normativa sulla protezione dell'infanzia, la minaccia o il rischio che una minorenne possa subire una MGF può giustificare l'intervento dell'autorità pubblica;

30.

invita gli Stati membri ad elaborare orientamenti per gli operatori sanitari, gli educatori e gli assistenti sociali, allo scopo di informare e istruire i padri e le madri, in modo rispettoso e se necessario con l'assistenza di interpreti, in merito agli enormi rischi che le MGF comportano e al fatto che tali pratiche sono un reato negli Stati membri e a collaborare e finanziare le attività delle reti e delle ONG che prestano la loro opera di educazione, sensibilizzazione e mediazione in merito alle MGF, in stretto contatto con le famiglie e le comunità;

31.

invita gli Stati membri a diffondere informazioni precise e comprensibili a una popolazione non alfabetizzata, in particolare attraverso i consolati degli Stati membri in occasione del rilascio dei visti; è del parere che i servizi di immigrazione siano tenuti a comunicare, al momento dell'arrivo nel paese di accoglienza, i motivi alla base del divieto di legge, affinché le famiglie comprendano che la proibizione dell'atto tradizionale non va assolutamente intesa come un'aggressione culturale, ma come una protezione giuridica nei confronti di donne e bambine; ritiene che le famiglie debbano essere informate delle conseguenze penali, fra cui sono anche previste pene detentive, qualora venga constatata la mutilazione;

32.

chiede di migliorare la posizione giuridica delle donne e delle bambine nei paesi in cui si pratica la MGF, onde rafforzare la fiducia nelle proprie capacità, l'iniziativa e la responsabilità individuale delle donne;

33.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU C 166 del 3.7.1995, pag. 92.

(2)  GU C 115 del 14.4.1997, pag. 172.

(3)  GU C 219 del 30.7.1999, pag. 497.

(4)  GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.

(5)  GU C 67 del 1.3.2001, pag. 289.

(6)  GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 126.

(7)  GU C 41 E del 19.2.2009, pag. 24.

(8)  GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.


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