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Document 52009IP0061

Applicazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sull’applicazione della direttiva 2002/14/CE che stabilisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea (2008/2246(INI))

GU C 76E del 25.3.2010, p. 11–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 76/11


Giovedì 19 febbraio 2009
Applicazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea

P6_TA(2009)0061

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 febbraio 2009 sull’applicazione della direttiva 2002/14/CE che stabilisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea (2008/2246(INI))

2010/C 76 E/03

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli da 136 a 145 del trattato CE,

vista la dichiarazione dei capi di Stato e di governo del 9 dicembre 1989 sulla Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, in particolare gli articoli 17 e 18,

vista la Carta sociale europea del Consiglio d’Europa, rivista nel 1996, in particolare l’articolo 21,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea approvata a Nizza il 7 dicembre 2000 e solennemente firmata in Aula dai capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri nel dicembre 2007, in particolare l'articolo 27,

vista la convenzione n. 135 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sulla tutela dei rappresentati dei lavoratori nell'impresa e sulle agevolazioni da accordare loro, approvata il 23 giugno 1971, in particolare l’articolo 5,

vista la direttiva 94/45/CE del Consiglio del 22 settembre 1994 riguardante 'l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (1),

vista la direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (2),

vista la direttiva 2001/23/CE del Consiglio del 12 marzo 2001 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (3),

visto il regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio dell’8 ottobre 2001 relativo allo statuto della società europea (SE) (4),

vista la direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell’8 ottobre 2001 che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (5),

vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2002 che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori (6) - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (7),

vista la direttiva 2003/72/CE del Consiglio del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (8),

vista la sua risoluzione del 10 maggio 2007 sul rafforzamento della legislazione europea nel settore dell’informazione e della consultazione dei lavoratori (9),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensione comunitarie (rifusione) (COM(2008)0419) e il suo allegato (SEC(2008)2166),

vista la comunicazione della Commissione del 17 marzo 2008 sull’esame dell’applicazione della direttiva 2002/14/CE nell’Unione europea (COM(2008)0146) e il suo documento di lavoro (SEC(2008)0334),

visto l’articolo 45 del regolamento,

visti la relazione della commissione per l’occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica (A6-0023/2009),

A.

considerando che il recepimento della direttiva 2002/14/CE da parte degli Stati membri ha subito ritardi e che alcuni Stati membri si sono limitati a riprendere, per certi aspetti, i requisiti minimi applicabili,

B.

considerando che l’attuale crisi finanziaria avrà conseguenze sull’economia europea in termini di ristrutturazioni, fusioni e delocalizzazioni di imprese a livello europeo,

C.

considerando che la direttiva 2002/14/CE si prefigge l’obiettivo di instaurare un quadro generale di informazione e consultazione dei lavoratori sul futuro delle imprese in cui sono occupati, nonché di effettiva consultazione dei lavoratori, per anticipare l’andamento economico dell'impresa stessa,

D.

considerando che l'informazione e la consultazione dei lavoratori sono elementi centrali di un'economia sociale di mercato e non un ostacolo allo sviluppo economico delle imprese,

E.

considerando che l’Unione europea conta 23 milioni di imprese con meno di 250 dipendenti (che rappresentano il 99 % delle imprese e occupano più di 100 milioni di persone) e che le istituzioni europee hanno il dovere di garantire e migliorare il diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione,

Rafforzare progressivamente l’informazione e la consultazione dei lavoratori in seno all’Unione europea

1.

constata che il recepimento della direttiva 2002/14/CE ha accumulato un ritardo considerevole in taluni Stati membri e che quindi la sua valutazione richiederà ancora del tempo; sottolinea tuttavia che negli Stati membri in cui non esisteva alcun sistema generale di informazione e di consultazione l’impatto di tale direttiva è evidente;

2.

sollecita gli Stati membri che non hanno ancora recepito correttamente la direttiva 2002/14/CE di farlo al più presto;

3.

ritiene necessario che le iniziative della Commissione in questa direzione, in stretta collaborazione con le autorità nazionali degli Stati membri interessati e le parti sociali, consentano di approfondire e risolvere i punti problematici evidenziati in relazione all'interpretazione della direttiva 2002/14/CE o alla conformità delle disposizioni di recepimento;

4.

osserva che taluni Stati membri non hanno tenuto conto nelle loro misure di recepimento della direttiva 2002/14/CE di taluni giovani lavoratori, delle donne che lavorano a tempo parziale o dei lavoratori occupati per un breve lasso di tempo con contratti a tempo determinato; in queste condizioni sollecita gli Stati membri ad adattare le rispettive disposizioni in materia di calcolo dell'organico delle imprese in modo conforme allo spirito e alla lettera della direttiva, vale a dire che il calcolo va effettuato sempre sulla base del numero reale di lavoratori, senza ricorrere ad altri criteri;

5.

ritiene opportuno che gli Stati membri, nel rispetto delle prassi nazionali, prevedano con precisione le condizioni e i limiti di cui all'articolo 6 della direttiva 2002/14/CE sulle informazioni riservate tenendo conto dei seguenti aspetti:

a)

la durata di detto obbligo una volta scaduto il mandato di tali rappresentanti dei lavoratori;

b)

i criteri e i presupposti dell’interesse legittimo dell’impresa a tenere segrete tali informazioni o il rischio di danno per l'impresa qualora tali informazioni venissero comunicate;

6.

chiede agli Stati membri, in sede di adozione delle rispettive misure di recepimento di vigilare affinché:

a)

sia definito con precisione il termine «informazione» al fine di non lasciare possibilità di interpretazioni diverse, nel rispetto dello spirito della direttiva 2002/14/CE, vale a dire permettendo che i rappresentanti dei lavoratori esaminino i dati forniti e non si limitino ad attendere la conclusione della procedura d'informazione qualora le decisioni delle imprese abbiano conseguenze dirette sui lavoratori;

b)

a proposito del contenuto dell’informazione, siano inseriti i riferimenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) e c) della direttiva 2002/14/CE;

c)

l’informazione sia fornita in tempo utile prima della consultazione;

d)

sia garantito il rispetto integrale degli obblighi di cui all'articolo 4 della direttiva 2002/14/CE con riferimento ai diritti di informazione e consultazione ed al fine di ricercare un accordo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera e);

e)

siano coinvolti anche i sindacati attivi nello stabilimento onde consolidare il dialogo sociale;

7.

esorta gli Stati membri che non dispongano di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, quali quelle previste all'articolo 6, paragrafo 3, in caso di inosservanza delle regole in materia di diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori a istituire dette regole;

8.

invita tutti gli Stati membri che non dispongono di sistemi di tutela dei rappresentanti dei lavoratori a istituirne uno;

9.

suggerisce agli Stati membri nei quali la tutela dei rappresentanti dei lavoratori è tradizionalmente garantita da un accordo negoziato tra le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro di prevedere efficaci forme di tutela complementari a favore dei citati rappresentanti dei lavoratori per i casi di fallimento delle trattative;

Attuare e migliorare le misure di recepimento della direttiva 2002/14/CE

10.

ritiene necessario individuare e mettere a disposizione degli Stati membri una griglia di sanzioni possibili che potrebbero adottare nei confronti dei datori di lavoro che non rispettano il diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori descritto nella direttiva 2002/14/CE;

11.

ribadisce che la sussidiarietà non può costituire una giustificazione per la mancata ottemperanza da parte degli Stati membri all'obbligo di istituire sanzioni sufficientemente severe che inducano i datori di lavoro a evitare qualsiasi violazione della direttiva 2002/14/CE;

12.

ricorda la giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee dell'8 giugno 1994 (10) secondo cui gli Stati membri aventi sistemi procedurali e istituzionali deficitari sono tenuti a istituire appositi strumenti giuridici definendo altresì le opportune procedure amministrative e giudiziarie di ricorso nonché sanzioni adeguate, effettive, proporzionate e dissuasive per i datori di lavoro che non rispettano i loro obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori;

13.

invita gli Stati membri a fare riferimento, in attesa di una revisione della direttiva 2002/14/CE, alla giurisprudenza della Corte di giustizia per la definizione delle procedure amministrative e giudiziarie di ricorso nonché delle sanzioni per i datori di lavoro che non rispettano i loro obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori;

14.

ritiene necessario garantire che nelle modalità di recepimento adottate dagli Stati membri sia conservato l'automatismo del diritto all' informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, in coerenza con la corretta interpretazione della direttiva 2002/14/CE;

15.

ritiene necessario definire le modalità di esecuzione dell'incarico di rappresentante dei lavoratori affinché le relative mansioni possano essere svolte durante l'orario di lavoro e quindi debitamente retribuite;

16.

ritiene necessario garantire ai rappresentanti dei lavoratori dell'amministrazione pubblica e delle imprese statali o del settore finanziario gli stessi diritti di informazione e consultazione attribuiti alle altre categorie di lavoratori;

17.

ritiene necessario ritornare sulla possibilità di ricorrere alla consultazione diretta quando esistono organismi rappresentativi eletti o sindacali in modo da evitare che, attraverso la consultazione diretta, il datore di lavoro intervenga in questioni che rientrano nell'ambito della negoziazione collettiva di competenza dei sindacati, come le retribuzioni;

18.

chiede di valutare la necessità di modificare le soglie di organico dell'impresa o dello stabilimento sulla cui base viene applicata la direttiva 2002/14/CE, onde non escludere dal suo ambito di applicazione le microimprese;

19.

fa notare agli Stati membri che laddove sussistano dei dubbi circa il significato esatto del termine «impresa» nell'ambito della direttiva 2002/14/CE, esiste una copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia in materia, alla quale gli Stati membri dovrebbero fare riferimento in sede di recepimento al fine di evitare eventuali ricorsi per inadempimento contro gli stessi;

20.

chiede fermamente alla Commissione di adottare quanto prima misure che consentano di assicurare un corretto recepimento della direttiva 2002/14/CE da parte degli Stati membri, verificando tutti gli elementi che presentino lacune o sollevino difficoltà, quali le disposizioni e prassi nazionali applicabili al calcolo dell'organico delle imprese, l'uso di disposizioni specifiche di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e le garanzie da applicare alla clausola di riservatezza di cui all'articolo 6; chiede alla Commissione di avviare procedure di infrazione contro gli Stati membri che non abbiano recepito la direttiva o che non la abbiano recepita correttamente;

21.

chiede alla Commissione di presentare una relazione sulla valutazione dei risultati ottenuti mediante l'applicazione della direttiva 2002/14/CE per quanto riguarda non solo il rafforzamento del dialogo sociale e la capacità di anticipazione, prevenzione e occupabilità nel mercato del lavoro, ma anche l'efficacia della direttiva stessa nell'evitare eventuali difficoltà amministrative, giuridiche e finanziarie all'interno delle piccole e medie imprese, corredandola, se del caso, di opportune proposte;

22.

accoglie con favore la proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della Società privata europea (COM(2008)0396) in quanto tiene conto delle esigenze specifiche della piccole imprese;

23.

invita la Commissione, che è responsabile per le fusioni e acquisizioni, ad adoperarsi affinché, nell’ambito delle decisioni relative a operazioni di fusione e acquisizione, siano rispettate le regole nazionali e comunitarie in materia di informazione e consultazione dei lavoratori;

24.

ritiene che le informazioni che, se rese note, potrebbero avere ripercussioni finanziarie estremamente negative sull’impresa dovrebbero essere soggette all'obbligo di assoluta riservatezza fino al momento della decisione finale su questioni economiche sostanziali concernenti l'impresa (ad esempio sotto forma di una lettera di intenti);

25.

invita la Commissione a dare regolarmente pubblicità ai provvedimenti tesi a migliorare il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori e a inserire l'argomento tra i punti all'ordine del giorno nell'ambito del dialogo sociale europeo, sia a livello interprofessionale che settoriale;

26.

esorta la Commissione a incentivare le parti sociali affinché influiscano proattivamente e in senso positivo sull'attuazione nazionale, ad esempio attraverso la diffusione di buone prassi;

27.

chiede alla Commissione di prendere quanto prima, tenendo conto non solo della natura delle questioni trattate ma anche delle caratteristiche e delle dimensioni delle imprese, iniziative atte a rafforzare all'interno dell'Unione europea una reale cultura della cooperazione tra le parti sociali nell'ambito dell'informazione e della consultazione dei lavoratori;

28.

si compiace del riferimento alla consultazione inserito in merito a talune questioni, ad esempio i pericoli per la salute e la sicurezza dei lavoratori o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro, nell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006;

29.

plaude all'iniziativa della Commissione di includere nella sua comunicazione del 10 ottobre 2007 sul «Riesame della regolamentazione sociale del settore marittimo finalizzato all'incremento e al miglioramento dell'occupazione nell'UE» (COM(2007)0591) la direttiva 2002/14/CE e l'invita a sottoporre a verifica la possibilità di derogare all'applicazione della direttiva 2002/14/CE prevista dal suo articolo 3, paragrafo 3;

30.

chiede alla Commissione di esaminare l'esigenza di coordinare le direttive 94/45/CE, 98/59/CE, 2001/23/CE, 2001/86/CE, 2002/14/CE e 2003/72/CE nonché il regolamento (CE) n. 2157/2001, al fine di studiare la necessità di procedere a eventuali modifiche volte a eliminare le sovrapposizioni e le contraddizioni; ritiene che eventuali modifiche dovrebbero avvenire simultaneamente;

*

* *

31.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


(1)  GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.

(2)  GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.

(3)  GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

(4)  GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

(5)  GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.

(6)  GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.

(7)  GU L 80 del 23.3.2002, pag. 34.

(8)  GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25.

(9)  GU C 76 E del 27.3.2008, pag. 138.

(10)  Sentenza dell'8 giugno 1994, Commissione/Regno Unito, causa C-382/92, racc. I-2435; sentenza dell'8 giugno 1994, Commissione/Regno Unito, causa C-383/92, racc. I-2479.


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