This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52009IG0728(02)
Initiative of the Kingdom of Sweden and the Kingdom of Spain with a view to adopting a Council Framework Decision on accreditation of forensic laboratory activities
Iniziativa del Regno di Svezia e del Regno di Spagna in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio sull'accreditamento delle attività dei laboratori forensi
Iniziativa del Regno di Svezia e del Regno di Spagna in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio sull'accreditamento delle attività dei laboratori forensi
GU C 174 del 28.7.2009, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/7 |
Iniziativa del Regno di Svezia e del Regno di Spagna in vista dell'adozione di una decisione quadro del Consiglio sull'accreditamento delle attività dei laboratori forensi
2009/C 174/03
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e c), l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista l'iniziativa del Regno di Svezia e del Regno di Spagna,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione europea si è posta l'obiettivo di far sì che l'Unione continui ad essere e si sviluppi come uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia; un elevato livello di sicurezza deve essere offerto dall'azione comune degli Stati membri nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. |
(2) |
Tale obiettivo deve essere perseguito prevenendo e combattendo la criminalità mediante una più stretta cooperazione fra le autorità di pubblica sicurezza, rispettando nel contempo i principi e le norme riguardanti i diritti umani, le libertà fondamentali e lo stato di diritto su cui l'Unione si fonda e che sono comuni agli Stati membri. |
(3) |
Lo scambio di informazioni ed intelligence sulla criminalità e le attività criminali è cruciale affinché le autorità di pubblica sicurezza possano efficacemente prevenire e individuare i reati e le attività criminali e indagare al riguardo. L'azione comune nel settore della cooperazione di polizia ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) del trattato e l'azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) del trattato implicano la necessità di trattare le informazioni pertinenti, nel rispetto delle adeguate disposizioni sulla protezione dei dati personali. |
(4) |
Il più intenso scambio di informazioni riguardante le prove forensi e il maggiore utilizzo degli elementi di prova provenienti da parte di uno Stato membro nei procedimenti giudiziari di un altro Stato membro sottolineano la necessità di garantire che la qualità dei dati sia sufficientemente elevata. |
(5) |
Attualmente, le informazioni ottenute tramite procedure forensi in uno Stato membro possono sollevare dubbi in un altro Stato membro sul modo in cui è stato trattato un reperto, su quali metodi sono stati utilizzati e su come sono stati interpretati i risultati. |
(6) |
È particolarmente importante salvaguardare la qualità delle informazioni scambiate quando riguardano dati personali sensibili come i profili DNA e le impronte digitali. |
(7) |
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (2), gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire l’integrità dei profili DNA messi a disposizione degli altri Stati membri, o ad essi inviati per raffronto, e ad assicurare che tali misure siano conformi alle norme internazionali quali la norma EN ISO/IEC 17025 — Norme generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura. |
(8) |
I profili DNA e le impronte digitali non sono utilizzati soltanto nei procedimenti penali, ma sono anche essenziali per l'identificazione delle vittime, tra l'altro, dopo le catastrofi. |
(9) |
L'accreditamento delle procedure forensi è un importante passo verso uno scambio più sicuro ed efficace delle prove scientifiche all'interno dell'Unione. L'accreditamento offre le garanzie necessarie del fatto che le attività di laboratorio sono svolte in conformità alle norme internazionali pertinenti, quali la norma EN ISO/IEC 17025 — Norme generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura, nonché degli orientamenti applicabili in materia. |
(10) |
L'accreditamento è accordato da un organismo nazionale di accreditamento che ha la competenza esclusiva di valutare se un laboratorio soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate. L'autorità dell'organismo di accreditamento deriva dallo Stato. Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (3) contiene disposizioni particolareggiate sulla competenza degli organismi nazionali di accreditamento. |
(11) |
La mancanza di un accordo ai fini dell'applicazione di una norma di accreditamento comune per l'analisi delle prove scientifiche è una carenza cui è opportuno rimediare; il Consiglio ritiene pertanto necessario adottare uno strumento giuridicamente vincolante sull'accreditamento delle attività dei laboratori forensi destinato a tutti i fornitori di servizi forensi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:
Articolo 1
Obiettivo
1. La presente decisione quadro si prefigge di assicurare che i risultati delle attività di laboratorio di uno Stato membro siano riconosciuti come equivalenti ai risultati delle attività di laboratorio di un qualsiasi altro Stato membro.
2. Questo obiettivo è conseguito assicurando che un organismo di accreditamento attesti che le attività di laboratorio sono conformi alla norma internazionale EN ISO/IEC 17025 — Norme generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura.
Articolo 2
Ambito d'applicazione
La presente decisione quadro si applica alle attività di laboratorio relativamente a:
a) |
DNA; e |
b) |
impronte digitali. |
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:
a) |
«attività di laboratorio»: qualsiasi misura adottata nel quadro del trattamento, dell'elaborazione, dell'analisi o dell'interpretazione di prove forensi al fine di fornire pareri di esperti o scambiare prove forensi; |
b) |
«organismo di accreditamento»: l’unico organismo in uno Stato membro che svolge attività di accreditamento con autorità derivatagli dallo Stato. |
Articolo 4
Accreditamento
Gli Stati membri garantiscono che un organismo di accreditamento attesti che le attività dei loro laboratori sono conformi alla norma internazionale EN ISO/IEC 17025 — Norme generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura.
Articolo 5
Mutuo riconoscimento dei risultati
Ogni Stato membro garantisce che i risultati delle attività di laboratorio accreditate svolte in altri Stati membri siano riconosciuti come equivalenti ai risultati delle attività di laboratorio nazionali accreditate.
Articolo 6
Spese
1. Ogni Stato membro sostiene le eventuali spese derivanti dalla presente decisione quadro.
2. Si incoraggia la Commissione a considerare la possibilità di un sostegno finanziario per i progetti nazionali e transnazionali pertinenti, tra cui lo scambio di esperienze, la divulgazione delle conoscenze tecniche e le verifiche della competenza.
Articolo 7
Attuazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 1o gennaio 2012.
2. Gli Stati membri, entro il 1o luglio 2012, trasmettono al Segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti loro dalla presente decisione quadro.
3. Sulla base di queste e di altre informazioni fornite dagli Stati membri su richiesta, la Commissione presenta al Consiglio, entro il 1o gennaio 2014, una relazione sull’attuazione della presente decisione quadro.
4. Il Consiglio esamina, entro la fine del 2014, in quale misura gli Stati membri si siano conformati alla presente decisione quadro.
Articolo 8
Entrata in vigore
La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a
Per il Consiglio
Il presidente
(1) Parere del … (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.
(3) GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30.