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Document 52009IE0053
Opinion of the European Economic and Social Committee on the European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)
GU C 182 del 4.8.2009, p. 13–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 182/13 |
Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)
(2009/C 182/07)
Relatore: IULIANO
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 10 luglio 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 29, paragrafo 2, del proprio Regolamento interno, di elaborare un parere d'iniziativa sul tema:
Lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR).
La sezione specializzata Relazioni esterne, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 11 dicembre 2008, sulla base del progetto predisposto dal relatore IULIANO.
Il Comitato economico e sociale europeo, in data 15 gennaio 2009, nel corso della 450a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 115 voti favorevoli e 4 astensioni.
1. Conclusioni e raccomandazioni
1.1 Rafforzamento dei diritti economici, sociali e culturali
Il CESE chiede che ai diritti economici, sociali e culturali (1) si riconosca maggiore importanza nelle politiche dell'Unione europea (UE) attraverso l'utilizzo degli strumenti geografici e tematici disponibili, tra i quali si evidenzia, come elemento complementare, lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR).
A seguito della recente approvazione del protocollo facoltativo al Patto delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali, il CESE chiede che l'UE faccia un appello per la ratifica universale e per la messa in opera del suddetto Patto e del suo Protocollo (vedi allegato 1).
1.2 «Dialogo sociale “e” lavoro dignitoso» nelle priorità dell'EIDHR
Nel quadro dell'affermazione dei diritti economici, sociali e culturali, e fra le condizioni indispensabili per il mantenimento della pace e lo sviluppo democratico di ogni paese, il CESE sottolinea l'importanza della tutela del lavoro in tutti i suoi aspetti (lavoro come elemento determinante per l'identità sociale e il diritto di cittadinanza di ogni persona) (2). Il CESE evidenzia il legame tra la tutela del lavoro e tutti i diritti correlati, così come esplicitati dalle fondamentali convenzioni internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (diritto al lavoro, diritto di associazione e contrattazione collettiva, non discriminazione sul lavoro, divieto del lavoro minorile e del lavoro forzato), riconoscendoli fra i diritti umani fondamentali. Pertanto il lavoro dignitoso (secondo la definizione dell'OIL) e il dialogo sociale, condizione indispensabile per l'affermazione e la tutela dei diritti del lavoro, devono trovare adeguato riconoscimento fra le priorità dell'EIDHR.
1.3 Sostegno ai partner sociali
I partner sociali (organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro), in quanto protagonisti del dialogo sociale, devono essere visti pertanto come attori e interlocutori essenziali dell'UE in questo contesto. Le parti sociali devono essere integrate pienamente nel dialogo politico e devono poter beneficiare di un sostegno diretto.
1.4 Rafforzamento del ruolo della società civile nei processi di consultazione nel campo dei diritti dell'uomo
Il CESE chiede in termini generali che nelle politiche estere adottate dall'UE siano sempre in primo piano gli obiettivi di promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo e che i programmi e gli strumenti tematici siano destinati in modo prioritario alla società civile organizzata, in tutti i casi dove ciò si renda possibile.
Il CESE chiede quindi che venga avviata una riflessione istituzionale sul ruolo della società civile nella politica estera dell'UE relativa ai diritti dell'uomo e sulla possibilità di coinvolgere più direttamente la società civile nella definizione e messa in opera di tale politica. La consultazione della società civile organizzata dovrebbe essere intervenire sistematicamente prima dell'elaborazione di ogni documento di strategia, compresi i documenti di strategia specifici per paese (CSP — Country Strategy Paper).
1.5 Il ruolo del CESE: indirizzo, monitoraggio e valutazione
Il CESE chiede di essere associato formalmente al processo di consultazione interna a monte della programmazione strategica pluriannuale e annuale dell'EIDHR, affinché questa possa beneficiare dei risultati del lavoro svolto dallo stesso Comitato con i partner della società civile dei paesi terzi, con i quali intrattiene relazioni privilegiate (Tavola rotonda con l'India, area euromediterranea, paesi ACP, ecc.). Chiede inoltre di essere consultato nel quadro della valutazione intermedia e dei bilanci dell'EIDHR.
Il CESE si propone di svolgere un ruolo attivo in questo processo, basandosi sulla propria esperienza e sulle proprie «reti» di riferimento (partner economici e sociali e consigli economici e sociali).
Il CESE suggerisce di avviare una riflessione sulla creazione di focal point per il sostegno dei difensori dei diritti umani, che permetterebbero alle istituzioni e agli organi dell'UE di lavorare in rete, ciascuno nella propria sfera di competenza.
Il CESE può altresì svolgere un ruolo importante rispetto alla società civile nell'ambito del follow-up post elettorale, per consolidare i sistemi democratici.
Il CESE propone che, come già è avvenuto al Parlamento europeo, venga creato un comitato di monitoraggio dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR). Esso avrebbe il compito, da un lato, di dar seguito alle richieste urgenti di consultazione nel contesto delle nuove procedure istituite per gli strumenti finanziari e, dall'altro, di monitorare la messa a punto e l'attuazione del suddetto strumento.
2. L'Unione europea e i diritti umani
2.1 La tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituisce uno degli obiettivi principali dell'Unione europea (UE), sia all'interno dei suoi confini che nei suoi rapporti con paesi terzi. L'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, del 1999, recita: «L'Unione europea si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri». Inoltre, l'articolo 7 del medesimo Trattato prevede un meccanismo per sanzionare violazioni gravi e persistenti di tali diritti da parte degli Stati membri.
2.2 L'articolo 11 del Trattato affronta poi la dimensione esterna dell'UE riguardo alla difesa dei diritti umani. Il Trattato di Nizza, concluso nel dicembre del 2000, amplia ulteriormente l'obiettivo della difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali, inserendolo nel contesto delle azioni di cooperazione allo sviluppo e di tutte le altre forme di cooperazione con paesi terzi (articoli 181 e 181 A del Trattato che istituisce la Comunità europea, o TCE). La Carta dei diritti fondamentali dell'UE, promulgata al vertice di Nizza nel 2000, costituisce infine il punto di riferimento in materia di diritti umani per la dimensione interna ed esterna dell'Unione (3).
2.3 In questi ultimi decenni lo sviluppo esponenziale del processo di globalizzazione ha reso il tema della protezione dei diritti umani sempre più rilevante per l'UE, soprattutto per quanto riguarda i suoi rapporti con i paesi in via di sviluppo. La Commissione e il Consiglio, con il consenso del Parlamento europeo (4), hanno da tempo rilevato il legame tra sviluppo (lotta alla povertà) e tutela dei diritti umani, in quanto sono questi ultimi a creare le condizioni per un reale e stabile sviluppo socioeconomico di un paese, e a contribuire agli obiettivi di sviluppo del millennio (OSM).
2.4 «… (L'UE) in quanto soggetto economico e politico di portata diplomatica mondiale, che dispone di risorse sostanziali per l'aiuto esterno, possiede un'influenza ed un potere negoziale considerevoli che può utilizzare a favore della democratizzazione e dei diritti umani (nei paesi terzi)» (5). Attualmente l'UE esercita questa influenza attraverso dialoghi politici sui diritti umani con i paesi con cui essa è in relazione. Si pensi ad esempio ai dialoghi strutturati dedicati esclusivamente ai diritti umani (Cina), oppure a quelli avviati a livello regionale e bilaterale nel contesto degli accordi di partenariato e cooperazione e degli accordi di associazione, rispettivamente con i paesi in via di sviluppo, con i nuovi vicini dell'UE e con i paesi candidati.
2.5 Un esempio particolare è la clausola per i diritti umani che l'UE ha introdotto negli accordi bilaterali con i paesi terzi, dove si sancisce che il rispetto per i diritti umani e la democrazia sono «elementi essenziali» dell'accordo. Tale clausola figura negli accordi bilaterali conclusi dall'UE dal 1992 e si applica attualmente ad oltre un centinaio di paesi (6). In caso di eventuali violazioni di un elemento essenziale, possono essere prese misure varie e a vari livelli, come l'interruzione dei contatti a livello politico o dei cambiamenti nei programmi di cooperazione. Per di più l'UE possiede un ulteriore strumento, e cioè la clausola d'«incentivazione sociale» all'interno del sistema delle preferenze generalizzate (SPG e SPG+), che prevede la concessione di preferenze supplementari per i paesi che rispettano talune norme dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (7).
2.6 Tuttavia nella politica europea in tema di diritti umani si possono ravvisare ancora delle lacune e delle contraddizioni. Lo stesso Parlamento europeo, nel 2005, ha adottato una risoluzione (8) dove si mette in evidenza che molti accordi settoriali dell'UE (settore tessile, pesca, agricoltura, ecc.) non sono ancora dotati della «clausola diritti umani». Sul piano generale si lamenta la vaghezza dei termini e delle procedure utilizzate negli accordi esistenti, che non consentono un'effettiva applicazione delle clausole. Più in particolare si mette in evidenza il ruolo limitato del Parlamento nel processo di negoziazione (monitoring e sospensione) degli accordi stessi, cosa che lascia al Consiglio e alla Commissione il più ampio margine di decisione.
2.7 Negli accordi di partenariato economico (APE) (9) con i paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), nonché negli accordi di libero scambio per il Mediterraneo (ENP), l'UE tende a concentrarsi maggiormente sugli aspetti commerciali. L'aiuto allo sviluppo dell'UE correrebbe pertanto il rischio di essere interpretato come strumento di pressione nei confronti dei partner del Sud e gli accordi finirebbero per non essere funzionali allo sviluppo (e quindi anche alla protezione dei diritti umani) dei paesi beneficiari.
2.8 Il CESE riafferma la necessità di politiche coerenti e complementari da parte dell'UE a sostegno dei diritti umani e della democratizzazione, che garantiscano il medesimo livello di priorità nei vari settori della politica estera, commerciale e di cooperazione allo sviluppo. Un più ampio processo di consultazione della società civile sembra altresì necessario per garantire che tale coerenza sia effettivamente rispettata. Le organizzazioni della società civile, infatti, potrebbero dare un valido contributo in varie fasi, dalla negoziazione degli accordi, al monitoraggio e valutazione in fase di esecuzione.
3. Presentazione dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR: European Instrument for Democracy and Human Rights)
3.1 L'EIDHR rappresenta lo strumento finanziario dell'UE dedicato al sostegno di attività in favore della tutela dei diritti umani e della democrazia nei paesi terzi. In questo senso l'EIDHR si deve intendere come strumento complementare rispetto agli altri mezzi di attuazione delle politiche in materia di democrazia e diritti umani citati sopra, e cioè: dialoghi politici, iniziative diplomatiche, accordi commerciali, strumenti e programmi geografici e tematici di cooperazione.
3.2 Questo strumento è stato creato nel contesto delle prospettive finanziarie UE 2007-2013, con cui si è intrapreso un lungo processo di riorganizzazione dei programmi finanziari dell'assistenza esterna dell'UE. Il nuovo quadro comprende quindi oramai degli strumenti geografici — vale a dire IPA (strumento di preadesione, che include i paesi candidati e potenziali candidati), ENPI (strumento di vicinato, per i paesi del Caucaso, dell'Europa centrale e del Mediterraneo), DCI (strumento per la cooperazione allo sviluppo), ICI (per la cooperazione con i paesi industrializzati) — così come degli strumenti tematici — vale a dire EIDHR (diritti umani), SI (strumento di stabilità) e INSC (International Nuclear Safety Center, per il miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari a livello mondiale). Gli strumenti tematici non richiedono l'accordo delle autorità dei paesi terzi per essere implementati.
3.3 È tramite il regolamento EIDHR (10), entrato in vigore il primo gennaio del 2007, che è stato istituito uno strumento che dispone di un suo bilancio proprio. Questo strumento ha avuto una genesi non facile, in quanto nelle proposte iniziali i diritti umani e la democrazia figuravano tra le linee tematiche dello strumento DCI, perdendo quindi autonomia rispetto ad altre azioni di cooperazione allo sviluppo. Grazie però alla pressione del Parlamento europeo, ed anche delle organizzazioni della società civile, si è finalmente potuto ottenere un regolamento specifico per i diritti umani e la democrazia.
3.4 Il nuovo strumento sostituisce l'Iniziativa europea per i diritti umani, vale a dire il programma in vigore 2000-2006. Esso costituisce la risposta alle critiche mosse all'Iniziativa europea, considerata come troppo rigida sul piano amministrativo e finanziario e poco adatta alla società civile dei paesi nei quali la democrazia e i diritti umani sono in difficoltà.
3.5 L'attuazione dello strumento si articola in varie fasi: (1) la programmazione strategica pluriannuale, che definisce il quadro dell'assistenza dell'UE, individuando le priorità e lo stanziamento finanziario indicativo. Il relativo documento strategico è elaborato dalla direzione generale Relazioni esterne della Commissione europea, in seguito a consultazione con le altre parti interessate (stakeholder), tra cui rappresentanti della società civile. (2) Il Piano d'azione annuale, invece, si basa sul documento strategico e ne definisce più in dettaglio gli obiettivi, i settori d'intervento, le procedure di gestione e l'importo del finanziamento. Detto piano viene elaborato da EuropeAid.
3.6 È importante notare che è stato introdotto il legal scrutiny da parte del Parlamento europeo dei documenti di strategia preparati dalla Commissione europea e adottati dagli Stati membri. La Commissione deve tenere conto delle osservazioni del Parlamento al momento dell'attuazione delle politiche.
3.7 Gli obiettivi (11) dell'EIDHR sono attualmente 5:
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Obiettivo 1: Rafforzare il rispetto dei diritti umani nei paesi e nelle regioni del mondo in cui sono più minacciati |
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Obiettivo 2: Rafforzare il ruolo della società civile nella promozione dei diritti umani e delle riforme democratiche, nel sostegno alla conciliazione pacifica degli interessi dei vari gruppi e nel consolidamento della partecipazione e della rappresentanza politiche |
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Obiettivo 3: Sostenere le azioni in materia di diritti umani e di democrazia rientranti nell'ambito di applicazione degli orientamenti dell'UE, tra cui quelli riguardanti il dialogo sui diritti umani, i difensori di tali diritti, la pena di morte, la tortura e i bambini nei conflitti armati |
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Obiettivo 4: Sostenere e rafforzare il quadro internazionale e regionale per la tutela dei diritti umani, la giustizia, lo Stato di diritto e la promozione della democrazia |
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Obiettivo 5: Creare fiducia nel processo elettorale democratico, in particolare attraverso il monitoraggio delle elezioni |
3.8 L'EIDHR è uno strumento di fondamentale importanza per la messa in pratica di azioni concrete a sostegno dei diritti umani. Esso costituisce uno strumento essenziale sopratutto per le organizzazioni della società civile, che trovano in esso la sede adatta per poter avviare le loro iniziative.
4. Osservazioni generali
4.1 In maniera globale, Il CESE valuta positivamente il nuovo strumento EIDHR, la cui importanza per sostenere la politica dell'UE sui diritti umani nel mondo è indiscutibile. Vede altresì positivamente l'incremento delle risorse finanziare dedicate a questo strumento. Il CESE, grazie alla sua esperienza specifica, è pronto a sostenere nei paesi terzi la società civile, che deve rimanere il principale destinatario delle risorse dello strumento. Il CESE infine trova una forte corrispondenza tra i temi trattati da questo strumento e le priorità strategiche individuate dalla propria sezione Relazioni esterne.
4.2 Tuttavia il CESE intende sottolineare due esigenze di carattere generale: 1) quella di evidenziare maggiormente l'importanza della tutela dei diritti economici, sociali e culturali, in particolare del diritto internazionale del lavoro, nella struttura generale dell'EIDHR (i diritti economici e sociali e culturali, infatti, possono rappresentare un punto di partenza per poter sostenere successivamente i diritti civili e politici, soprattutto quando si tratta di paesi «difficili») e 2) quella di conferire un ruolo più attivo al CESE e alla società civile organizzata (SCO) nei vari processi di consultazione con le istituzioni europee in materia di diritti umani (12).
4.3 Come sancito dallo stesso regolamento EIDHR «la sfida di creare e alimentare una cultura di diritti e di garantire il funzionamento del processo democratico» non può prescindere dal pieno rispetto dei diritti economici e sociali. La tutela del lavoro e quella dei relativi diritti sanciti nelle convenzioni dell'OIL costituiscono oggi un aspetto centrale per lo sviluppo dei paesi terzi. Come ricorda la stessa Commissione europea, «l'UE ritiene che il rispetto dei diritti sociali e delle norme di lavoro siano determinanti per uno sviluppo sociale ed economico equo e duraturo» e di conseguenza che «gli attori fondamentali sono le parti sociali (imprese e sindacati) … I sindacati sono spesso le organizzazioni di massa più forti nei paesi partner e fungono da guardiani delle norme di lavoro internazionali» (13).
4.4 Si è già rilevato sopra come la SCO possa essere maggiormente coinvolta nei processi di negoziazione degli accordi tra UE e paesi terzi. Ma non basta. Sembra opportuno che, anche in sede di elaborazione delle programmazioni strategiche e delle programmazioni annuali per l'assistenza esterna, la SCO sia più integrata nel processo decisionale. Anche se di fatto già al momento attuale sono previste consultazioni — da parte della Commissione — delle organizzazioni delle società civile in tema di diritti umani, tale procedimento dovrebbe essere più trasparente e venire ufficializzato nelle agende istituzionali.
4.5 In particolare, la consultazione con le delegazioni UE nel paese beneficiario sembra fondamentale per garantire un'effettiva aderenza dell'assistenza ai reali bisogni della società (14).
4.6 Il CESE sottolinea l'importanza della consultazione sistematica con la società civile anche ai livelli transfrontaliero, regionale e locale. Esso auspica quindi che rappresentanti a tutti i livelli si uniscano alla società civile per tutte le decisioni politiche che precedono l'elaborazione di documenti strategici o qualsiasi decisione strategica. Mancando valutazioni comparative in proposito, per intensificare il processo di consultazione con la società civile il CESE propone di monitorare e valutare queste consultazioni con cadenza regolare e sulla base di fatti accertati e applicando metodi ufficialmente riconosciuti.
4.7 A tal fine il CESE sottolinea la necessità di ravvivare un vero dialogo tra la SCO e le delegazioni UE. Esso auspica pertanto che tutte le delegazioni UE siano coinvolte maggiormente nella messa in opera dei progetti e possano essere dotate di personale specifico, preposto a tale compito, come nel caso della figura del Civil Society Officer, di cui già esistono alcuni esempi.
4.8 Il CESE chiede che le risorse umane e di bilancio assegnate all'attuazione dell'EIDHR siano adeguate alla specificità dei progetti realizzati con la società civile e dei condizionamenti che pesano su di essi in termini di tempo, personale e rischi finanziari, e questo sia nelle delegazioni della Commissione nei paesi terzi che presso la sede stessa della Commissione (15). Ciò richiede un intervento specifico di selezione e formazione delle risorse umane, oltre a quanto già positivamente realizzato dalla Commissione.
4.9 In particolare il CESE chiede che gli strumenti concretamente a disposizione dell'UE per sostenere iniziative di capacity building a favore delle organizzazioni della SCO coinvolte, così come le piccole organizzazioni autonome e informali della società civile, vengano analizzati, tenendo conto della necessità di poter apportare a queste ultime un sostegno diretto (core funding) in casi particolari e spesso anche per importi limitati.
5. Osservazioni specifiche
5.1 Obiettivo 1
Il CESE accoglie con favore l'inclusione specifica del diritto di associazione e del diritto di formare/aderire ad una organizzazione sindacale come base d'intervento prioritaria a titolo di questo obiettivo.
Sarebbe tuttavia auspicabile specificare anche il diritto di contrattazione, che è complementare al diritto di associazione, come sancito dalle stesse convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).
Il CESE rammenta quanto tali temi siano rilevanti e cruciali per molti paesi (16). In queste realtà vengono infatti negate le libertà fondamentali di espressione e di associazione; alcuni membri di organizzazioni sindacali pagano sovente con la vita il prezzo delle loro battaglie in difesa dei diritti umani. In questo contesto la solidarietà e l'assistenza internazionali sono necessarie per dare sostegno alle organizzazioni locali, coinvolgendo, qualora sia possibile, la totalità dei partner sociali (17).
Nondimeno il CESE sottolinea l'importanza della libertà d'impresa, diritto il cui esercizio, finalizzato allo sviluppo economico, è in vari paesi spesso ostacolato.
5.2 Obiettivo 2
Quest'obiettivo è incentrato sulle riforme democratiche, sul sostegno alla conciliazione degli interessi dei vari gruppi e sul consolidamento della partecipazione e della rappresentanza. Il CESE mette in evidenza l'assenza del dialogo sociale tra le priorità citate nel Piano d'azione.
Nonostante venga di nuovo citata la libertà di associazione, il dialogo sociale dovrebbe essere espressamente indicato come prioritario in quanto strumento, a pieno titolo, della partecipazione, della rappresentanza ed anche della conciliazione di gruppi d'interesse, che nella fattispecie sono appunto le parti sociali (datori di lavoro e lavoratori). Il dialogo sociale è una modalità che permette l'incontro degli interessi delle parti, sulla base dei quali le parti stesse trovano un accordo. Tale processo contiene dunque in sé il principio di uguaglianza della rappresentanza, nonché l'affermazione dei principi basilari della democrazia. Il dialogo sociale costituisce perciò una prova concreta dell'esercizio delle libertà d'espressione ed associazione, che, come recita lo stesso regolamento dell'EIDHR, «sono i prerequisiti del pluralismo politico e del processo democratico».
L'attuazione del dialogo sociale, sancito come modello di accordo tra i partner sociali in seno all'UE, dovrebbe essere sostenuta anche nei paesi terzi, dove appunto le dinamiche della democrazia necessitano di essere esercitate e fortificate. Non si deve dimenticare che, grazie alle sue caratteristiche, il dialogo sociale costituisce anche uno strumento di prevenzione, oltre che di risoluzione, dei conflitti.
Il CESE rammenta che la libertà di associazione e il dialogo sociale rappresentano delle componenti fondamentali per l'applicazione delle politiche a sostegno del lavoro dignitoso, che sia la Commissione che il Consiglio hanno recepito e fatto proprie nel 2006 (18). Si mette in evidenza che anche il documento strategico EIDHR fa un riferimento esplicito alla promozione di condizioni di lavoro dignitose. Si auspica quindi che queste considerazioni si possano trasformare in veri e propri obiettivi dello strumento per la democrazia e i diritti umani.
5.3 Obiettivo 3: Difensori dei diritti umani
Il CESE chiede che sia attribuita maggiore attenzione a quanti difendono i diritti del lavoro e si propone di rafforzare il sostegno per i difensori dei diritti dell'uomo esposti a minacce, in collaborazione con le reti delle organizzazioni della società civile (19).
Il CESE suggerisce di avviare una riflessione sulla creazione di focal points per il sostegno dei difensori dei diritti umani, che permetterebbero alle istituzioni e agli organi dell'UE di lavorare in rete, ciascuno nella propria sfera di competenza (compreso il Consiglio d'Europa che ha già intrapreso delle iniziative in questo senso).
Si propone infine di favorire una collaborazione ed un coinvolgimento diretto del Comitato delle regioni per quanto riguarda iniziative su questo tema (si vedano ad esempio les villes refuge (città rifugio) (20)).
5.4 Il ruolo specifico del CESE
Il CESE chiede alla Commissione europea di essere consultato regolarmente per quanto riguarda l'EIDHR. In quanto organo consultivo delle istituzioni europee, nel quale sono rappresentate le parti sociali ed altre organizzazioni della società civile, che a loro volta operano attivamente in partenariato con le organizzazioni della società civile dei paesi terzi, il CESE può infatti dare un valido contributo sia alla programmazione strategica dello strumento sia alla sua valutazione.
Following the example of the European Parliament, the EESC proposes that an EIDHR Monitoring Committee be set up tasked with: (1) meeting urgent consultation requests under the new procedures introduced for the financial instruments, and (2) monitoring the programming and implementation of the EIDHR.
Il CESE infine può svolgere un ruolo di sostegno alla società civile sia nei paesi considerati «difficili», sia nel contesto del follow-up post elettorale per consolidare i sistemi democratici (messa in opera di istituzioni democratiche, e più in particolare di istituzioni in grado di assicurare il dialogo fra le parti sociali).
Bruxelles, 15 gennaio 2009
Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo
Mario SEPI
(1) L'art. 3 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali recita «Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto.» Inoltre, gli articoli da 6 a 15 riconoscono i seguenti diritti:
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al lavoro, |
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al godimento di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, |
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di costituire con altri dei sindacati e di aderire ad un sindacato scelto liberamente, |
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alla sicurezza sociale, |
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alla protezione e all'assistenza più ampia possibile alla famiglia, alle madri, ai fanciulli e adolescenti, |
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a un livello di vita adeguato, |
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al godimento delle migliori condizioni di salute fisica e mentale possibili, |
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all'istruzione, e |
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di partecipare alla vita culturale. |
Traduzione non ufficiale:
http://www.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/commissioni/allegati/03/03_all_legge1977881.pdf
(2) Art. 23 della Dichiarazione universale dei diritti umani «Per un lavoro dignitoso» ripreso dagli articoli 6, 7, 8 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.
(3) Va comunque ricordata la Carta sociale europea del 1961, essendo la prima fonte giuridica a livello europeo che ha codificato i diritti economici e sociali. La Carta, entrata in vigore nel 1965, è stata riveduta nel 1996 e da ultimo nel 1999. Si ricorda infine la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, del 1989.
(4) Dichiarazione congiunta sulla politica di sviluppo della CE, Consiglio e Commissione, 10 novembre 2000, disponibile sul sito: http://europa.eu.int/comm/development/lex/en/council20001110_en.htm (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/00/st13/13458en0.pdf) La politica di sviluppo dell'Unione europea «Il consenso europeo» (COM(2005) 311 def.).
(5) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Il ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi (COM(2001) 252 def.).
(6) Comunicazione della Commissione sul richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo negli accordi tra la Comunità e i paesi terzi (COM(1995) 216 def.).
(7) Regolamento (CE) n. 2820/98 del Consiglio relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o luglio 1999-31 dicembre 2001 (GU L 357 del 30.12.1998, pagg. 1-112).
(8) Risoluzione del Parlamento europeo sulla clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea (2005/2057 INI).
(9) Sulla base dell'Accordo di Cotonou (2000) nel 2002 sono iniziati i negoziati per concludere tali accordi. Questi prevedono la creazione di zone di libero scambio tra l'UE e i partner ACP.
(10) Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).
(11) EIDHR Strategy Paper 2007-2010, DG RELEX/B/1 JVK 70618, EuropeAid web site.
(12) Il CESE ricorda che la consultazione con la SCO è rilevante non solo per lo strumento EIDHR, ma anche per tutti gli altri strumenti che riguardano l'assistenza esterna dell'UE. Il CESE chiede per esempio che il programma tematico «asilo e migrazione» integrato nello strumento di cooperazione allo sviluppo — DCI — venga essenzialmente destinato a sostenere le iniziative della società civile nella promozione dei diritti economici, sociali e culturali dei migranti, conformemente alle priorità da esso definite nei suoi pareri sulla politica migratoria dell'UE adottati nel luglio 2008. Si veda il parere sul tema Migrazione e sviluppo: opportunità e sfide — (relatore: Sukhdev SHARMA) GU C 120 del 16.5.2008, pag. 82.
(13) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Il ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi (COM(2001) 252 def.).
(14) In particolare si deve assicurare la coerenza della distribuzione delle risorse finanziarie tra i vari paesi e aree geografiche, tenendo conto delle condizioni oggettive e dell’effettiva necessità.
(15) Attualmente le risorse destinate all'EIDHR rappresentano all'incirca il 10 % del totale dei fondi disponibili per i programmi di cooperazione. Il resto delle risorse viene erogato attraverso gli accordi bilaterali e di «supporto al bilancio» a favore dei paesi beneficiari. Di conseguenza, oltre al fatto che gli stanziamenti più rilevanti sono veicolati a livello governativo, questo assetto fa sì che l'interesse e le disponibilità maggiori da parte dello stesso personale della delegazione debbano essere rivolte ai programmi che trovano una priorità più elevata dal punto di vista finanziario.
(16) Per riferimenti vedi sito web UNHRC (United Nations Human Rights Council).
(17) Cfr. il parere CESE sul tema La libertà di associazione nei paesi del partenariato euromediterraneo (relatore: Juan MORENO) GU C 211 del 19.8.2008, pag. 77.
(18) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni — Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti (COM(2006) 249 def.).
(19) Si ricordano per esempio i meccanismi di coordinamento e di reazione in caso di violazioni di diritti umani e sindacali posti in essere dal dipartimento per i diritti umani e sindacali (Human and Trade Union Rights Department) della Confederazione internazionale dei sindacati (International Trade Unions Confederation, ITUC).
(20) A titolo di esempio si veda il sito: http://www.icorn.org/ (International Cities of Refuge Network, ICORN).