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Document 52009DC0175

Libro Verde sulla revisione del Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

/* COM/2009/0175 def. */

52009DC0175




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 21.4.2009

COM(2009) 175 definitivo

LIBRO VERDE

SULLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 44/2001 DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE, IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

LIBRO VERDE

SULLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 44/2001 DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE, IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Il presente Libro verde accompagna la relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("il regolamento")[1] e intende avviare una vasta consultazione tra le parti interessate sui possibili interventi per migliorare il funzionamento del regolamento rispetto alle questioni esaminate nella relazione.

La Commissione invita tutti gli interessati a trasmettere osservazioni sulle tematiche esposte in appresso e ogni ulteriore contributo utile, entro il 30 giugno 2009, al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale Giustizia, libertà e sicurezza

Unità E2 – Giustizia civile

B – 1049 Bruxelles Fax: + 32 (0) 2 299 64 57

E-mail: jls-coop-jud-civil@ec.europa.eu

I contributi saranno pubblicati su Internet. Per informazioni sul trattamento dei dati personali e dei contributi, è vivamente consigliato di leggere l'informativa sulla privacy allegata alla presente consultazione. Le organizzazioni professionali sono invitate a registrarsi nel Registro dei rappresentanti di interessi[2].

1. Abolizione di tutte le misure intermedie per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere ("exequatur")

L'attuale procedura d'exequatur del regolamento ha semplificato il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni rispetto al precedente sistema della convenzione di Bruxelles del 1968. Tuttavia, in un mercato interno senza frontiere, è difficile giustificare il fatto che i cittadini e le società debbano accollarsi spese, in termini di costi e tempo, per far valere i loro diritti all'estero. Considerato che le domande intese a ottenere una dichiarazione di esecutività sono quasi sempre accolte e che il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere sono negati molto raramente, l'obiettivo di sopprimere l'exequatur in tutte le materie civili e commerciali non è un obiettivo irrealistico. L'abolizione dell'exequatur in pratica riguarderebbe principalmente i crediti contestati, ma dovrebbe essere accompagnata da opportune garanzie.

Nel settore dei crediti non contestati le misure intermedie sono state soppresse sulla base di un controllo, nello Stato membro d'origine, del rispetto di norme minime sulla notificazione della domanda giudiziale e sulle informazioni da fornire al debitore riguardo al credito e agli adempimenti procedurali. La possibilità di chiedere un riesame in via eccezionale dovrebbe poi porre rimedio ai casi in cui la notificazione non sia stata effettuata in mani proprie in modo da consentire al convenuto di presentare le proprie difese o il convenuto non abbia potuto contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali ("riesame speciale"). Nell'ambito di tale sistema, l'attore rimane comunque tenuto ad avviare un procedimento di certificazione, anche se nello Stato membro d'origine anziché in quello dell'esecuzione.

Nel settore dei crediti contestati e non contestati, d'altro canto, il regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari[3] abolisce l'exequatur sulla base di norme armonizzate relative alla legge applicabile; la tutela dei diritti della difesa è garantita attraverso la procedura di riesame speciale applicabile una volta emessa la decisione. Il regolamento (CE) n. 4/2009 parte quindi dal presupposto che, dato il numero esiguo di decisioni "problematiche" presentate ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione, la libera circolazione è possibile nella misura in cui il convenuto dispone di un mezzo di ricorso effettivo a posteriori (riesame speciale). Se un approccio di questo tipo fosse seguito in materia civile e commerciale in generale, l'assenza di armonizzazione della procedura di riesame speciale potrebbe generare incertezze nei pochi casi in cui il convenuto non ha avuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice straniero. È dunque opportuno valutare se non sia auspicabile una procedura di riesame più armonizzata.

Domanda n. 1: Nel mercato interno tutte le decisioni in materia civile e commerciale dovrebbero circolare liberamente senza procedimenti intermedi (abolizione dell'exequatur)? Se sì, dovrebbero essere mantenute alcune garanzie per permettere l'abolizione dell'exequatur? Eventualmente, quali? |

2. Funzionamento del regolamento nell'ordinamento giuridico internazionale

Il buon funzionamento del mercato interno e la politica commerciale della Comunità a livello sia interno che internazionale esigono che la parità di accesso alla giustizia sulla base di norme chiare e precise in materia di competenza internazionale sia garantita non solo ai convenuti ma anche agli attori domiciliati nella Comunità. Le esigenze di tutela giurisdizionale delle persone all'interno della Comunità nei rapporti con parti di Stati terzi sono analoghe. La risposta a tali esigenze non deve variare da uno Stato membro all'altro, tenuto presente soprattutto che non tutti gli Stati membri dispongono di norme sulla competenza sussidiaria. Un'impostazione comune rafforzerebbe la tutela giuridica dei cittadini e degli operatori economici comunitari e garantirebbe l'applicazione delle disposizioni imperative di diritto comunitario.

Al fine di estendere l'ambito di applicazione personale delle norme sulla competenza ai convenuti domiciliati in Stati terzi, occorre esaminare in quale misura le norme speciali sulla competenza previste dal regolamento, con gli attuali criteri di collegamento, possano essere applicate ai convenuti di Stati terzi.

Si dovrebbe inoltre valutare in quale misura sia necessario e opportuno creare ulteriori criteri di competenza per le controversie contro convenuti di Stati terzi ("competenza sussidiaria"). Le norme vigenti a livello nazionale perseguono l'importante obiettivo di garantire l'accesso alla giustizia; occorre riflettere su quali norme uniformi potrebbero essere appropriate. In questo senso, si dovrebbe trovare un equilibrio tra accesso alla giustizia, da un lato, e cortesia internazionale, dall'altro. A tal fine si potrebbero prendere in considerazione tre criteri: competenza basata sull'esercizio delle attività, purché la controversia riguardi tali attività, competenza basata sul luogo in cui si trovano i beni, purché la domanda giudiziale riguardi tali beni, e un forum necessitatis, che permetterebbe di adire il giudice nei casi in cui non sarebbe altrimenti possibile accedere alla giustizia[4].

Se si introducono norme uniformi per le domande contro convenuti di Stati terzi, aumenterà il rischio di procedimenti paralleli dinanzi a giudici dello Stato membro e dello Stato terzo. Occorre pertanto esaminare in quali casi si debba garantire la possibilità di adire i giudici degli Stati membri indipendentemente da procedimenti pendenti altrove, e in quali casi e a quali condizioni sia opportuno consentire ai giudici di dichiararsi incompetenti a favore dei giudici di Stati terzi (ad esempio, quando le parti hanno concluso un accordo di scelta del foro esclusivo a favore dei giudici di Stati terzi, quando la controversia rientra altrimenti nella competenza esclusiva dei giudici di Stati terzi, oppure quando in uno Stato terzo pende già un procedimento parallelo[5]).

Da ultimo, occorre valutare in quale misura un'estensione del campo di applicazione delle norme sulla competenza debba essere accompagnata da norme comuni sull'efficacia delle decisioni pronunciate in Stati terzi. L'armonizzazione dell'efficacia delle decisioni di Stati terzi rafforzerebbe la certezza del diritto, in particolare per i convenuti della Comunità che sono parti di procedimenti dinanzi a giudici di Stati terzi. Un regime comune in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di Stati terzi consentirebbe infatti di prevedere in quali circostanze una decisione di uno Stato terzo possa essere eseguita in uno Stato membro, anche quando, in particolare, essa viola norme imperative di diritto comunitario o quando il diritto comunitario prevede la competenza esclusiva dei giudici degli Stati membri[6].

Domanda n. 2:

Ritenete che le norme speciali sulla competenza del regolamento potrebbero essere applicate ai convenuti di Stati terzi? Quali ulteriori criteri di competenza sarebbero necessari nei confronti di tali convenuti?

In quale modo il regolamento dovrebbe tenere conto della competenza esclusiva dei giudici di Stati terzi e dei procedimenti instaurati dinanzi a tali giudici?

A quali condizioni le decisioni di uno Stato terzo dovrebbero essere riconosciute ed eseguite nella Comunità, in particolare nei casi in cui vigano norme imperative di diritto comunitario o i giudici degli Stati membri siano competenti in via esclusiva?

3. Scelta del giudice

Agli accordi di scelta del foro conclusi dalle parti dovrebbe essere riconosciuta piena efficacia, non da ultimo per la loro rilevanza pratica nel commercio internazionale. Occorre pertanto considerare in quale misura e in quale modo si possa rafforzare l'efficacia di tali accordi ai sensi del regolamento, in particolare nel caso di procedimenti paralleli.

Una soluzione potrebbe consistere nel dispensare il giudice designato in un accordo di scelta del foro esclusivo dall'obbligo di sospendere il procedimento in applicazione della norma sulla litispendenza[7]. Tale soluzione presenta tuttavia l'inconveniente di rendere possibili procedimenti paralleli che potrebbero portare a decisioni contrastanti.

Un'altra soluzione potrebbe consistere nell'invertire la regola della priorità nel caso di accordi di scelta del foro esclusivi. Il giudice designato nell'accordo si pronuncerebbe così per primo sulla propria competenza e qualsiasi altro giudice adito sospenderebbe il procedimento finché non sia accertata la competenza del giudice prescelto. Questa soluzione, già prevista dal regolamento quando nessuna parte è domiciliata in uno Stato membro, permetterebbe di allineare in larga misura le norme comunitarie interne a quelle internazionali, ma presenterebbe l'inconveniente, in caso di accordo invalido, di imporre alla parte di far accertare l'invalidità dinanzi al giudice designato nell'accordo prima di poter adire il giudice altrimenti competente.

In alternativa, si potrebbe mantenere l'attuale norma sulla litispendenza, prevedendo però una comunicazione e una cooperazione diretta tra i due giudici, nonché, ad esempio, un termine per il giudice preventivamente adito per pronunciarsi sulla competenza e l'obbligo di informare regolarmente il giudice successivamente adito degli sviluppi del procedimento. Occorre inoltre garantire che l'attore non venga privato di un foro legittimo per ragioni indipendenti dalla sua volontà.

L'efficacia degli accordi di scelta del foro potrebbe essere rafforzata anche tramite la previsione di un risarcimento per violazione degli accordi, ad esempio a seguito di ritardo o di attivazione di clausole di inadempimento nei contratti di mutuo.

Un'altra soluzione potrebbe essere quella di escludere l'applicazione della norma sulla litispendenza quando i procedimenti paralleli riguardano il merito, da un lato, e l'accertamento (negativo) dall'altro, o quantomeno disporre la sospensione del termine di prescrizione per la proposizione della domanda di merito in caso di rigetto della domanda di accertamento.

Infine, si potrebbe sopperire all'incertezza circa la validità dell'accordo fissando, ad esempio, una clausola standard di attribuzione della competenza, che permetterebbe nello stesso tempo di accelerare la decisione sulla competenza da parte dei giudici[8]. Questa opzione potrebbe essere combinata con alcune delle soluzioni precedenti: l'accettazione di procedimenti paralleli o l'inversione della norma di precedenza potrebbe essere limitata ai casi in cui l'accordo di scelta del foro sia redatto secondo il modulo standard previsto dal regolamento.

Domanda n. 3: Quale tra le soluzioni prospettate, o quale altra soluzione possibile, sarebbe la più appropriata per rafforzare l'efficacia degli accordi di scelta del foro nella Comunità? |

4. Proprietà industriale

La possibilità di far valere o contestare efficacemente i diritti di proprietà industriale nella Comunità è fondamentale per il buon funzionamento del mercato interno. Il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale fa già largamente parte dell' acquis comunitario[9]. La direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale[10] mira a ravvicinare determinati aspetti procedurali relativi all'osservanza di tali diritti. Al fine di rimediare all'incertezza giuridica e agli alti costi derivanti dalla duplicazione dei procedimenti dinanzi ai giudici nazionali, la Commissione ha proposto di istituire un sistema giurisdizionale integrato tramite la creazione di un sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti europei che sarebbe competente a pronunciarsi sulla validità e sulla violazione dei brevetti europei e dei futuri brevetti comunitari in tutto il territorio del mercato interno[11]. Il 20 marzo 2009 la Commissione ha inoltre adottato una raccomandazione indirizzata al Consiglio riguardante direttive di negoziato per la conclusione di un accordo internazionale tra la Comunità europea, gli Stati membri e altri Stati aderenti alla convenzione sulla concessione dei brevetti europei[12]. In attesa dell'istituzione del sistema unico di risoluzione delle controversie brevettuali, si possono individuare alcune lacune dell'attuale sistema e colmarle attraverso il regolamento (CE) n. 44/2001.

Per quanto concerne il coordinamento dei procedimenti paralleli per violazione, si potrebbe prevedere di rafforzare la comunicazione e l'interazione tra i giudici aditi parallelamente e/o escludere l'applicazione della norma in caso di pronuncia di accertamento negativo (v. punto 3).

Riguardo al coordinamento dei procedimenti per violazione e per invalidità, lo studio generale prospetta varie soluzioni per contrastare le pratiche dette "torpedo" (siluro), e ad esso si rinvia per una loro descrizione. I problemi potrebbero comunque essere risolti grazie alla creazione del sistema unico di risoluzione delle controversie in materia di brevetti, senza necessità di modificare il regolamento.

Se si ritiene opportuno riunire i procedimenti contro più contraffattori di un brevetto europeo che appartengano ad uno stesso gruppo di società e abbiano agito conformemente ad una politica comune, si potrebbe introdurre una norma specifica che consenta di esperire un'azione per violazione di determinati diritti di proprietà industriale nei confronti di più convenuti dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato il convenuto che coordina le attività o che presenta collegamento il più stretto con la violazione. Tuttavia, come rilevato dalla Corte di giustizia, tale norma, fondandosi saldamente su criteri di fatto, potrebbe condurre ad una moltiplicazione delle potenziali competenze e sarebbe quindi tale da inficiare la prevedibilità delle norme sulla competenza stabilite dal regolamento, pregiudicando il principio della certezza del diritto. Essa potrebbe inoltre favorire il "forum shopping". In alternativa, si potrebbe riformulare la norma sulla pluralità di convenuti rafforzando il ruolo dei giudici dello Stato membro in cui è domiciliato il responsabile principale.

Domanda n. 4: Nell'attuale sistema di risoluzione delle controversie in materia di brevetti quali sono le lacune che è più importante affrontare nell'ambito del regolamento (CE) n. 44/2001? Tra le soluzioni prospettate quali permetterebbero di far rispettare meglio i diritti di proprietà industriale, dal punto di vista sia dei titolari dei diritti che di coloro che li contestano, sulla base del regolamento? |

5. Litispendenza e connessione

Per quanto riguarda il funzionamento generale della norma sulla litispendenza, occorre esaminare se gli attuali problemi non possano essere risolti rafforzando la comunicazione e l'interazione tra i giudici aditi parallelamente e/o escludendo l'applicazione della norma nel caso di pronuncia di accertamento negativo (v. punto 3).

In relazione alla norma sulla connessione, si dovrebbe valutare in quale misura sia opportuno consentire la riunione di azioni promosse da più parti o contro più parti sulla base di norme uniformi. Il rischio di conflitti negativi di competenza potrebbe essere evitato tramite un meccanismo di cooperazione e comunicazione tra i giudici aditi e facendo obbligo al giudice che si è dichiarato incompetente di riassumere la causa se il giudice precedentemente adito si dichiara incompetente. Nell'articolo 30, punto 2, si dovrebbe precisare che l'autorità competente per la notificazione o comunicazione è l'autorità che riceve per prima gli atti da notificare o comunicare. Inoltre, considerata l'importanza della data e dell'ora del ricevimento, le autorità competenti per la notificazione o comunicazione e i giudici, secondo il caso, dovrebbero prendere nota del momento esatto in cui ricevono gli atti ai fini della notificazione o comunicazione, o del momento esatto in cui la domanda giudiziale è depositata presso il giudice.

Un'altra soluzione potrebbe essere quella di prevedere un'estensione limitata della norma di cui all'articolo 6, punto 1, consentendo la riunione qualora il giudice sia competente per un certo quorum di convenuti.

Domanda n. 5: Come si potrebbe migliorare il coordinamento dei procedimenti paralleli (litispendenza) dinanzi ai giudici di Stati membri differenti? È opportuno prevedere a livello comunitario norme uniformi sulla riunione dei procedimenti promossi da più parti o contro più parti? |

6. Provvedimenti provvisori

La relazione evidenzia varie difficoltà in merito alla libera circolazione dei provvedimenti provvisori.

Per quanto riguarda i provvedimenti inaudita altera parte[13], potrebbe essere opportuno precisare che tali provvedimenti possono essere riconosciuti ed eseguiti sulla base del regolamento quando il convenuto abbia successivamente avuto la possibilità di impugnare il provvedimento, in particolare alla luce dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2004/48/CE.

Inoltre, per quanto concerne l'attribuzione della competenza per i provvedimenti provvisori emessi da un giudice incompetente nel merito, la questione potrebbe essere affrontata in modo diverso da come lo è attualmente secondo la vigente giurisprudenza della Corte di giustizia. In particolare, se lo Stato membro i cui giudici sono competenti a pronunciarsi nel merito potesse annullare, modificare o adattare un provvedimento provvisorio disposto dal giudice di uno Stato membro competente ai sensi dell'articolo 31, il requisito dell' "effettivo nesso di collegamento" potrebbe essere soppresso. Il ruolo del giudice adito con la domanda sarebbe quello di prestare assistenza nel procedimento di merito "offrendo rimedi", in particolare quando una tutela effettiva non è disponibile in tutti gli Stati membri, senza sconfinare nella competenza del giudice di merito. Una volta venuta meno la necessità di tale assistenza, il giudice competente nel merito potrebbe annullare il provvedimento straniero. Anche in questo caso potrebbe essere utile una comunicazione tra i giudici interessati. In tal modo sarebbe possibile offrire ai richiedenti una tutela provvisoria efficace laddove questa sia disponibile in Europa.

Quanto al requisito che sia garantito il rimborso di un pagamento effettuato in via provvisoria, potrebbe essere auspicabile specificare che la garanzia non deve necessariamente consistere nel pagamento provvisorio di una somma o in una garanzia bancaria. In alternativa, si potrebbe considerare che tale difficoltà sarà adeguatamente risolta in futuro dalla giurisprudenza.

Infine, se l'exequatur viene abolito, occorrerà adeguare l'articolo 47 del regolamento. Al riguardo ci si potrebbe ispirare all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 4/2009.

Domanda n. 6: Ritenete che le soluzioni proposte dalla relazione e dal presente libro verde possano migliorare la libera circolazione dei provvedimenti provvisori? Ce ne sono altre? |

7. Rapporto tra regolamento e arbitrato

L'arbitrato è estremamente importante per il commercio internazionale. Si dovrebbe riconoscere piena efficacia alle convenzioni arbitrali e incoraggiare il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali. In genere si ritiene che la convenzione di New York del 1959 funzioni in modo soddisfacente, e gli operatori della giustizia la apprezzano. È quindi opportuno non intervenire sul funzionamento della convenzione o, quantomeno, usarla come base per altre misure. Queste considerazioni tuttavia non dovrebbero impedire di affrontare alcuni aspetti specifici legati all'arbitrato nel regolamento, con l'obiettivo non di disciplinare l'arbitrato, bensì, anzitutto, di agevolare la circolazione delle decisioni in Europa e prevenire l'instaurarsi di procedimenti paralleli.

In particolare, una soppressione (parziale) dell'esclusione dell'arbitrato dal campo di applicazione del regolamento potrebbe migliorare il rapporto tra l'arbitrato e i procedimenti giudiziari. Grazie a tale soppressione i procedimenti giudiziari a sostegno dell'arbitrato potrebbero rientrare nel campo di applicazione del regolamento. Una norma specifica di attribuzione della competenza per questo tipo di procedimenti rafforzerebbe la certezza del diritto. Ad esempio, è stato proposto di attribuire competenza esclusiva per tali procedimenti ai giudici dello Stato membro della sede dell'arbitrato, fatto salvo quanto altrimenti convenuto dalle parti[14].

Inoltre, sopprimendo l'esclusione dell'arbitrato, tutte le norme del regolamento in materia di competenza potrebbero applicarsi all'emissione di provvedimenti provvisori a sostegno dell'arbitrato (non il solo articolo 31). I provvedimenti provvisori disposti dai giudici sono importanti per garantire l'efficacia dell'arbitrato, in particolare fino alla costituzione del tribunale arbitrale.

La soppressione di tale esclusione potrebbe poi consentire il riconoscimento di decisioni sulla validità di una convenzione arbitrale e chiarire il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni che incorporano un lodo arbitrale. Potrebbe altresì garantire il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni che annullano un lodo arbitrale[15]. In tal modo si eviterebbero procedimenti paralleli tra giudici e tribunali arbitrali quando la convenzione è considerata invalida in uno Stato membro e valida in un altro.

Più in generale, si potrebbe riflettere sul coordinamento dei procedimenti riguardanti la validità di una convenzione arbitrale promossi dinanzi a un giudice e a un tribunale arbitrale. Si potrebbe, ad esempio, dare la precedenza al giudice dello Stato membro in cui si svolge l'arbitrato affinché decida sulla sussistenza, sulla validità e sulla portata della convenzione arbitrale. A questa soluzione si potrebbe affiancare una cooperazione rafforzata tra i giudici aditi, fissando inoltre un termine per contestare la validità della convenzione. Una norma di conflitto uniforme sulla validità delle convenzioni arbitrali che faccia rinvio alla legge dello Stato della sede dell'arbitrato potrebbe ridurre il rischio che la convenzione sia considerata valida in uno Stato membro e invalida in un altro. Si potrebbe rafforzare così, a livello comunitario, l'efficacia delle convenzioni arbitrali rispetto all'articolo 2, comma 3, della convenzione di New York.

Inoltre, per quanto concerne il riconoscimento e l'esecuzione, i lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva ai sensi della convenzione di New York potrebbero beneficiare di una norma che consenta di negare l'esecuzione di una decisione incompatibile con il lodo arbitrale. Un'altra soluzione, alternativa o supplementare, potrebbe consistere nell'attribuire allo Stato membro in cui è stato emesso il lodo arbitrale la competenza esclusiva a certificare l'esecutività del lodo e il suo equo svolgimento, cosicché il lodo possa poi circolare liberamente nella Comunità. Infine, vi sarebbe la possibilità di avvalersi dell'articolo 7 della convenzione di New York per facilitare ulteriormente il riconoscimento a livello europeo dei lodi arbitrali (possibilità che potrebbe essere considerata anche in uno strumento comunitario distinto).

Domanda n. 7: Quale delle seguenti azioni sarebbe appropriata a livello comunitario? rafforzare l'efficacia delle convenzioni arbitrali; garantire un buon coordinamento dei procedimenti giudiziari e arbitrali; potenziare l'efficacia dei lodi arbitrali. |

- 8. Altri aspetti

8.1. Campo di applicazione

Per quanto riguarda il campo di applicazione, a seguito dell'adozione del regolamento (CE) n. 4/2009 sulle obbligazioni alimentari le obbligazioni alimentari dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle materie escluse. Quanto all'articolo 71, relativo al rapporto tra il regolamento e le convenzioni disciplinanti materie particolari, è stato proposto di ridurne l'operatività il più possibile.

8.2. Competenza

Considerata l'importanza del domicilio quale criterio di collegamento principale ai fini della competenza, è opportuno considerare la possibilità di elaborare un concetto autonomo.

Per quanto riguarda i diritti reali su beni mobili o il possesso di beni mobili, si dovrebbe esaminare l'opportunità di creare una competenza non esclusiva fondata sul luogo in cui si trovano i beni. In relazione ai contratti di lavoro, occorre valutare in quale misura sia opportuno consentire la riunione delle azioni ai sensi dell'articolo 6, punto 1. Quanto alla competenza esclusiva, si dovrebbe riflettere sulla possibilità di designare il giudice competente nei contratti di locazione di locali per uffici; per quanto riguarda la locazione di case di villeggiatura, potrebbe essere auspicabile una certa flessibilità al fine di evitare l'instaurazione del contenzioso in un foro estraneo a tutte le parti. Si dovrebbe inoltre considerare se sia opportuno estendere la portata della competenza esclusiva in materia societaria (articolo 22, punto 2) ad altre materie relative all'organizzazione interna delle società e al loro processo decisionale, e valutare se non si possa prevedere una definizione uniforme della nozione di "sede" della società. Per quanto attiene all'articolo 65, occorre valutare in quale misura si possa introdurre una norma uniforme sulla chiamata in causa del terzo, eventualmente limitata alle azioni contro terzi stranieri. In alternativa, si potrebbero mantenere le diverse norme processuali nazionali, riformulando però l'articolo 65 in modo da consentire ai diritti nazionali di convergere verso una soluzione uniforme. Inoltre, l'obbligo per il giudice adito della chiamata in causa del terzo di verificare l'ammissibilità della chiamata potrebbe ridurre l'incertezza relativa all'efficacia della decisione del giudice all'estero.

In materia marittima è opportuno riflettere sulla possibilità di riunire i procedimenti diretti a istituire fondi di responsabilità e quelli di accertamento delle responsabilità, sulla base del regolamento. Riguardo alla forza vincolante di una clausola attributiva di competenza inserita in una polizza di carico nei confronti del terzo portatore della polizza di carico, le parti interessate hanno suggerito che il vettore debba essere vincolato dalla clausola attributiva di competenza e allo stesso tempo possa invocarla contro il terzo portatore, salvo che la polizza non determini con sufficiente chiarezza la competenza.

Per quanto concerne il credito al consumo, si dovrebbe esaminare l'opportunità di allineare la formulazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento alla definizione di credito al consumo di cui alla direttiva 2008/48/CE[16].

In relazione ai lavori in corso alla Commissione in materia di mezzi di ricorso collettivo[17], occorre valutare l'eventuale necessità di elaborare norme specifiche sulla competenza per le azioni collettive.

8.3. Riconoscimento ed esecuzione

Riguardo al riconoscimento e all'esecuzione, occorre valutare l'opportunità di affrontare la questione della libera circolazione degli atti pubblici[18]. In materia di diritto di famiglia (regolamenti (CE) n. 2201/2003 e (CE) n. 4/2009), la risoluzione di una controversia per mezzo di un atto pubblico è automaticamente riconosciuta negli altri Stati membri. Si tratta di valutare se sia opportuno un "riconoscimento" in tutte le materie civili e commerciali o solo in alcune, tenuto conto degli effetti giuridici specifici degli atti pubblici.

Inoltre, la libera circolazione delle decisioni che impongono pagamenti a titolo di penalità potrebbe essere migliorata facendo in modo che l'importo da pagare sia fissato dal giudice d'origine o da un'autorità dello Stato membro dell'esecuzione. Si dovrebbe poi esaminare in quale misura il regolamento debba permettere il recupero delle penalità non solo da parte del creditore, ma anche da parte del giudice o delle autorità fiscali.

Infine, l'accesso alla giustizia nella fase dell'esecuzione potrebbe essere migliorata introducendo un modello standard uniforme, disponibile in tutte le lingue ufficiali della Comunità, contenente un estratto della decisione[19]. Tale modello ovvierebbe alla necessità di una traduzione dell'intera decisione e consentirebbe alle autorità preposte all'esecuzione di disporre di tutte le informazioni rilevanti (ad esempio sugli interessi). I costi dell'esecuzione potrebbero essere contenuti eliminando il requisito di elezione del domicilio o di nomina di un procuratore[20]. Alla luce dell'attuale armonizzazione del diritto comunitario, in particolare del regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale[21], tale requisito risulta infatti obsoleto.

Domanda n. 8: Ritenete che le soluzioni proposte possano migliorare il funzionamento del regolamento? |

[1] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[2] (http://ec.europa.eu/transparency/regrin). Il Registro è stato istituito nel quadro dell'Iniziativa europea per la trasparenza al fine di fornire alla Commissione e all'opinione pubblica in generale informazioni riguardanti gli obiettivi, il finanziamento e la struttura dei rappresentanti di interessi.

[3] GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1.

[4] Si veda la norma sul forum necessitatis contemplata dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 4/2009. La norma sul forum necessitatis garantisce che qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi del regolamento, in casi eccezionali i giudici di uno Stato membro possono conoscere della controversia se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento.

[5] Per questi aspetti si rinvia allo studio sulla competenza sussidiaria richiamato nella relazione e ai lavori del Gruppo europeo di diritto internazionale privato (GEDIP), in particolare alla sua riunione di Bergen del settembre 2008 (v. http://www.gedip-egpil.eu/gedip_documents.html).

[6] Questo aspetto è rilevante, ad esempio, nell'ambito dei mezzi di ricorso collettivo dei consumatori, laddove sono promosse azioni collettive contro società della Comunità in Stati terzi (ad esempio Stati Uniti).

[7] La norma sulla litispendenza prevede che qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospenda d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.

[8] Per quanto riguarda la validità dell'accordo, talvolta è stato suggerito che una norma di conflitto armonizzata potrebbe permettere di garantire un'applicazione uniforme delle norme del regolamento. Va osservato che la legge applicabile agli accordi di scelta del foro è esclusa dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I).

[9] Tra i diritti di proprietà intellettuale figura anche il diritto d'autore, che non forma oggetto del presente Libro verde. Non essendo soggetto a registrazione, il diritto d'autore non rientra nel campo di applicazione delle norme sulla competenza esclusiva del regolamento.

[10] Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).

[11] COM(2007) 165.

[12] SEC(2009) 330.

[13] Si tratta, nell'ambito dei provvedimenti provvisori, di ordinanze emesse dal giudice su istanza di parte senza che l'altra parte sia stata sentita.

[14] Se si segue tale approccio, si dovrebbero fissare criteri uniformi per determinare la sede dell'arbitrato. Lo studio generale propone di fare riferimento a quanto convenuto dalle parti o alla decisione del tribunale arbitrale. Se la sede dell'arbitrato non può essere definita su tale base, si propone di rivolgersi al giudice dello Stato membro che sarebbe stato competente a conoscere della controversia ai sensi del regolamento in mancanza di una convenzione arbitrale.

[15] Ciò è particolarmente importante, ad esempio, se il lodo è annullato per violazione di norme imperative di diritto comunitario (ad esempio in materia di concorrenza).

[16] Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

[17] Si veda il Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori (COM(2008) 794 del 27.11.2008) e il libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno per violazione delle norme antitrust comunitarie (COM(2008) 165 del 2.4.2008).

[18] Nella risoluzione del 18 dicembre 2008 il Parlamento europeo ha fatto riferimento anche a un atto pubblico europeo.

[19] Si veda ad esempio il regolamento (CE) n. 4/2009.

[20] Con "procuratore" si intende una persona designata che agisce in nome e per conto di una parte nel corso del procedimento giudiziario.

[21] GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

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