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Document 52009AE0045

    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

    GU C 182 del 4.8.2009, p. 56–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 182/56


    Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

    COM(2008) 580 def. — 2008/0187 (COD)

    (2009/C 182/12)

    Relatore generale: HENCKS

    Il Consiglio, in data 6 novembre 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 717/2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche all'interno della Comunità e la direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

    COM(2008) 580 def. — 2008/0187 (COD).

    L'Ufficio di presidenza del Comitato, in data 21 ottobre 2008, ha incaricato la sezione specializzata Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione, di preparare i lavori in materia.

    Vista l'urgenza dei lavori, il Comitato economico e sociale europeo, nel corso della 450a sessione plenaria del 15 gennaio 2009, ha nominato relatore generale HENCKS e ha adottato il seguente parere con 132 voti favorevoli e 1 voto contrario.

    1.   Conclusioni

    1.1   L'obiettivo dichiarato del regolamento (CE) n. 717/2007, ovvero garantire che gli utenti delle reti di telefonia mobile non debbano pagare prezzi eccessivi per i servizi di roaming intracomunitario quando effettuano o ricevono chiamate, è stato complessivamente raggiunto, poiché 400 milioni di consumatori beneficiano ormai degli effetti dell'eurotariffa.

    1.2   Secondo la Commissione, tuttavia, l'andamento delle tariffe per i servizi vocali di roaming intracomunitario a partire dall'entrata in vigore del suddetto regolamento non fa prevedere che dopo il 2010, in assenza di una regolamentazione, l'esercizio della concorrenza nel mercato al dettaglio e all'ingrosso potrà essere duraturo. Le tariffe al dettaglio e all'ingrosso non si discostano infatti sufficientemente dai limiti massimi fissati dal regolamento per consentire una sana concorrenza.

    1.3   Pertanto, onde continuare a garantire che ai consumatori non vengano imposte tariffe eccessive per i servizi di invio e ricezione di chiamate in roaming regolamentate, la Commissione propone essenzialmente di:

    prorogare la validità del regolamento (CE) n. 717/2007 fino al 30 giugno 2013,

    continuare ad abbassare, durante il periodo di proroga, le tariffe massime al minuto delle chiamate, nell'ordine di 0,03 euro l'anno,

    fissare delle tariffe massime di roaming per gli SMS (all'ingrosso e al dettaglio) e per la trasmissione di dati (all'ingrosso).

    1.4   Il CESE approva le nuove riduzioni delle tariffe massime per le chiamate vocali in roaming, che ritiene proporzionate e adeguate.

    1.5   Dà anche la propria approvazione all'introduzione sia di un'eurotariffa massima per il prezzo degli SMS al dettaglio, sia di un massimale per i prezzi all'ingrosso.

    1.6   Per quel che riguarda i servizi di trasmissione di dati in roaming, il CESE si rammarica che la proposta di riduzione delle tariffe riguardi unicamente i servizi per la trasmissione all'ingrosso, visto che anche le tariffe al dettaglio sono eccessive a causa della mancanza di una pressione concorrenziale sufficiente.

    1.7   Infine, il CESE reputa assolutamente necessario rafforzare il diritto di accesso dei consumatori alle informazioni per accrescere il loro livello di tutela e il grado di trasparenza delle tariffe applicate.

    2.   Antefatto

    2.1   Il Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2006 ha concluso che politiche mirate, efficaci e integrate nei settori della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, a livello europeo come a livello nazionale, sono essenziali per raggiungere gli obiettivi in materia di crescita economica e produttività della strategia di Lisbona riveduta e, in questo contesto, ha sottolineato l'importanza di ridurre i costi del traffico telefonico mobile transfrontaliero.

    2.2   In precedenza, la Commissione aveva espresso più volte la sua preoccupazione per le tariffe al dettaglio eccessive che gli utenti delle reti pubbliche di comunicazione mobile erano costretti a pagare per utilizzare il cellulare in un altro paese della Comunità (tariffe di roaming), imputabili ai prezzi elevati praticati all'ingrosso dall'operatore straniero della rete ospitante nonché, in numerosi casi, ai forti ricarichi applicati al dettaglio dall'operatore di rete dell'utente.

    2.3   Il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche del 2002 non fornisce alle autorità nazionali di regolamentazione uno strumento sufficiente per poter adottare misure efficaci contro le tariffe eccessive di roaming intracomunitario.

    2.4   Alla luce della situazione, l'Unione europea, conformemente all'articolo 95 del Trattato CE, è intervenuta nel mercato mediante un regolamento (1), con cui fissava per il periodo compreso dall'1.9.2007 al 30.9.2010:

    la tariffa massima al minuto all'ingrosso e

    un'eurotariffa massima per il mercato al dettaglio,

    che gli operatori di telefonia mobile possono addebitare per la prestazione di servizi di roaming intracomunitario per chiamate vocali effettuate a partire da e verso destinazioni all'interno della Comunità.

    2.5   Nel suo parere in materia (2) il CESE ha approvato l'iniziativa, affermando che la proposta risulta necessaria e proporzionata e accresce il livello di tutela dei consumatori, in particolare ampliando il diritto di questi ultimi ad accedere alle informazioni attraverso l'adozione di misure di trasparenza e tutelandone gli interessi economici grazie all'introduzione di massimali tariffari per la prestazione di servizi di roaming per le chiamate vocali tra gli Stati membri.

    2.6   Prendendo a sua volta posizione, il Parlamento europeo ha approvato il fatto che l'approccio comune sia istituito per un periodo di tempo limitato, ma ha chiesto che esso possa essere prorogato o modificato alla luce dei risultati della verifica della Commissione, prevista entro il 3 dicembre 2008, la quale dovrebbe esaminare altresì l'impatto del suddetto regolamento sui piccoli fornitori di telefonia mobile nella Comunità e sulla loro posizione nel mercato del roaming intracomunitario.

    2.7   Dal momento che, oltre alla telefonia vocale, stanno guadagnando sempre più terreno i nuovi servizi di trasmissione mobile di dati, il Parlamento europeo aveva invitato la Commissione europea a monitorare gli sviluppi di mercato dei suddetti servizi di roaming intracomunitario, inclusi i messaggi SMS (short message service) e MMS (multimedia messaging service).

    3.   La proposta della Commissione

    3.1   La proposta di regolamento oggetto del parere è basata su una comunicazione (3) relativa all'esito della verifica del funzionamento del regolamento (CE) n. 717/2007 e su due documenti di lavoro (4) della Commissione.

    3.2   Secondo tali documenti, i prezzi al dettaglio e all'ingrosso delle chiamate vocali in roaming non variano a sufficienza — al di sotto dei livelli massimi fissati dal regolamento (CE) n. 717/2007 — per poter consentire una sana concorrenza.

    3.3   In termini di introiti, i servizi per la trasmissione di SMS e dati in roaming rappresentano rispettivamente il 12,3 % e l'8,6 % del mercato complessivo del roaming. Lo scorso anno, le tariffe per la trasmissione di SMS in roaming hanno mostrato in generale variazioni limitate, nonostante la pressione esercitata sugli operatori affinché le riducessero, onde evitare una regolamentazione ufficiale.

    3.4   Pertanto, poiché il regolamento (CE) n. 717/2007 non ha portato a una sana concorrenza e dato che si rivela impossibile rilanciare la concorrenza aumentando il numero di operatori alternativi per la scarsità delle frequenze disponibili, la Commissione si è vista costretta a proporre di:

    prorogare la validità del regolamento attuale di ulteriori tre anni oltre il 30 giugno 2010,

    fissare, per la durata della proroga, nuovi limiti massimi per le tariffe applicabili alle chiamate vocali in roaming dagli operatori di telefonia mobile,

    specificare le disposizioni in materia di fatturazione al secondo,

    anticipare la data prevista per l'abbassamento dei massimali tariffari per le chiamate in roaming dal 30 agosto 2009 al 1o luglio 2009,

    estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 717/2007 ai servizi di trasmissione intracomunitaria di SMS in roaming,

    fissare limiti massimi per le tariffe all'ingrosso applicabili ai servizi di trasmissione di dati in roaming, nonché creare un clima di trasparenza e introdurre meccanismi di salvaguardia,

    incoraggiare la trasparenza tariffaria.

    4.   Osservazioni specifiche

    4.1   Nel suo parere sul regolamento (CE) n. 717/2007, il CESE aveva approvato senza riserve l'obiettivo della Commissione di ridurre le tariffe di roaming fino al 70 %, con un risparmio per i consumatori pari a circa 5 miliardi di euro.

    4.2   Grazie alla proposta in esame che prevede un ulteriore abbassamento dei prezzi massimi, come illustrato nella seguente tabella, tale obiettivo sarà superato per quanto concerne le chiamate in entrata (–76 %), mentre per le chiamate in uscita la riduzione totale sarà pari al 55,8 %.

    Euro/min. (IVA esclusa)

    Prezzo all'ingrosso

    Diff. %

    Prezzo al dettaglio MOC  (5)

    Diff. %

    Prezzo al dettaglio MTC  (6)

    Diff. %

    Prezzo medio prima dell' 1.9.2007

     

     

    0,7692

     

    0,417

     

     

     

     

     

     

     

     

    Regolamento (CE) n. 717/2007

     

     

     

     

     

     

    Prezzo massimo 1.9.2007-31.8.2008

    0,30

     

    0,49

     

    0,24

     

    Prezzo massimo 1.9.2008-30.6.2009 (7)

    0,28

    6,67

    0,46

    6,12

    0,22

    8,33

    Prezzo massimo 1.7.2009 (7)-30.6.2010

    0,26

    7,14

    0,43

    6,52

    0,19

    13,64

     

     

     

     

     

     

     

    Proposta di regolamento COM(2008) 580 def.

     

     

     

     

     

     

    Prezzo massimo 1.7.2010-30.6.2011

    0,23

    11,54

    0,40

    6,98

    0,16

    15,79

    Prezzo massimo 1.7.2011-30.6.2012

    0,20

    13,04

    0,37

    7,50

    0,13

    18,75

    Prezzo massimo 1.7.2012-30.6.2013

    0,17

    15,00

    0,34

    8,11

    0,10

    23,75

     

     

     

     

     

     

     

    Riduzione totale

     

     

    0,4292

    55,79

    0,317

    76,01

    4.3   Il CESE approva le nuove misure e si congratula con la Commissione per la sua iniziativa, necessaria e adeguata, che inoltre rafforza il diritto di accesso dei consumatori alle informazioni, accrescendo così il loro livello di tutela e il grado di trasparenza delle tariffe applicate.

    4.4   Il CESE rileva con compiacimento che, secondo le informazioni fornite dalla Commissione, le riduzioni tariffarie conseguenti all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 717/2007 non hanno comportato né una perdita di posti di lavoro, né un peggioramento delle condizioni lavorative nel settore.

    4.5   Nei suoi documenti d'analisi, la Commissione distingue tra due diverse formule di pagamento dei servizi vocali e SMS, ovvero la carta ricaricabile e l'abbonamento. Tale differenza, tuttavia, non viene poi presa in considerazione nella struttura tariffaria fissata o proposta dalla Commissione, sebbene per gli operatori le due tipologie di contratto apportino un valore economico aggiunto notevolmente diverso.

    4.6   Inoltre, il CESE ritiene che la richiesta del Parlamento europeo di esaminare l'impatto del regolamento sui piccoli operatori di telefonia mobile nella Comunità e sulla loro posizione nel mercato del roaming intracomunitario sia stata solo vagamente considerata.

    4.7   Nel suo parere sul regolamento (CE) n. 717/2007, il CESE aveva espresso il timore che l'attuazione dello stesso potesse comportare un adeguamento delle tariffe di telefonia mobile nazionali, vale a dire che alcuni operatori potessero, in determinate circostanze, tentare di recuperare i costi sostenuti aumentando le entrate generate da altri servizi.

    4.8   Ora, la Commissione afferma di non aver constatato, successivamente all'entrata in vigore dei primi massimali regolamentati, alcun aumento delle tariffe nazionali imputabile specificamente al regolamento (CE) n. 717/2007. Occorre tuttavia constatare che certi operatori hanno applicato una forte maggiorazione delle tariffe per i servizi in roaming internazionale a partire da o verso paesi terzi che sfuggono alla competenza della Commissione o delle autorità di regolamentazione nazionali.

    4.9   Per quanto concerne la fatturazione della durata delle chiamate, sebbene le tariffe massime al dettaglio fissate dal regolamento siano espresse al minuto, la soluzione sostenuta dalla Commissione consisteva nel consentire agli operatori di applicare una tariffa di connessione pari al massimo ai primi 30 secondi di telefonata in roaming, seguita poi da una fatturazione al secondo.

    4.10   Molti operatori hanno tuttavia mantenuto le loro pratiche usuali o persino modificato la struttura tariffaria, fatturando per una durata superiore a 30 secondi, fino a 60 secondi. Si è osservato che la durata fatturata per le chiamate in uscita supera in media del 24 % la durata effettiva.

    4.11   La nuova proposta della Commissione prevede che, a partire dal 1o luglio 2009, per tutte le chiamate in roaming regolamentate, sia in entrata che in uscita, si applichi una tariffa calcolata al secondo, con la possibilità tuttavia di applicare un periodo iniziale minimo non superiore a 30 secondi. Questo periodo di fatturazione di 30 secondi è motivato dal fatto che tutte le chiamate, indipendentemente dalla loro durata, richiedono l'impiego di notevoli infrastrutture tecniche.

    4.12   Tale deroga alla regola generale di fatturazione al secondo vale esclusivamente per le chiamate in uscita, sebbene anche le chiamate in entrata richiedano notevoli infrastrutture tecniche.

    4.13   La proposta della Commissione anticipa dal 30 agosto al 1o luglio 2009 la data prevista per l'abbassamento dei massimali tariffari all'ingrosso e al dettaglio per le chiamate in roaming, affinché gli utenti possano beneficiare delle nuove tariffe nel periodo di maggiore richiesta di questi servizi. Ciò presuppone che il regolamento oggetto del parere entri in vigore al più presto.

    4.14   La proposta in esame introduce, a decorrere dal 1o luglio 2009 fino al 30 giugno 2013, un'eurotariffa per SMS che non può superare 0,11 euro e un massimale per i prezzi all'ingrosso di 0,04 euro.

    4.15   Per quanto concerne i servizi di trasmissione dati in roaming, la proposta della Commissione non prevede, in questa fase, una regolamentazione del livello della tariffa al dettaglio, ma fissa una tariffa media all'ingrosso di 1 EUR/MB a partire dal 1o luglio 2009. Eppure la stessa Commissione constata, nei considerando della proposta di regolamento in esame, il livello elevato delle tariffe al dettaglio per i servizi di trasmissione dati in roaming e il livello insufficiente di concorrenza in questo mercato, e definisce tale situazione preoccupante, tanto più che a suo avviso la trasparenza tariffaria lascia a desiderare.

    4.16   In tali circostanze il CESE nutre forti dubbi che il ricorso ad altri mezzi per accedere ai servizi di trasmissione dati, come l'accesso pubblico senza fili a Internet, possa esercitare la pressione concorrenziale necessaria. Sarebbe stato preferibile che la Commissione intervenisse contemporaneamente anche sulle tariffe di questo mercato.

    4.17   La proposta prevede inoltre l'introduzione di un meccanismo di interruzione del servizio quando si raggiunge l'importo liberamente scelto dal cliente, nonché l'invio di un messaggio automatico di avvertimento all'approssimarsi di tale limite.

    4.18   Ora, un tale approccio, per quanto pertinente, oltre a non essere in linea con l'obiettivo di trasparenza e di orientamento delle tariffe in funzione dei costi, pone notevoli problemi tecnici e comporta il rischio di un blocco del servizio se il cliente non ha la possibilità di elevare, mediante una semplice operazione, il limite che egli stesso ha fissato. Il CESE si rammarica pertanto che tali aspetti non siano stati affrontati nell'ambito della valutazione d'impatto.

    4.19   La proposta della Commissione intende anche promuovere la trasparenza delle tariffe estendendo ai fornitori di telefonia mobile l'obbligo di offrire alla clientela che utilizza i loro servizi in roaming informazioni personalizzate in merito alle tariffe quando questi entrano in un altro Stato membro, comprese le informazioni sul costo di trasmissione di SMS e dati in roaming.

    4.20   Il CESE approva tale misura, ma ribadisce che occorrerà evitare l'invio ripetuto di messaggi d'informazione ad ogni attraversamento di frontiera e che, inoltre, sarà necessario vigilare sulla chiarezza e comprensibilità di queste informazioni tariffarie e sulla loro comparabilità con offerte alternative.

    Bruxelles, 15 gennaio 2009

    Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo

    Mario SEPI


    (1)  Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2007, relativo al roaming sulle reti pubbliche di telefonia mobile all'interno della Comunità e che modifica la direttiva 2002/21/CE.

    (2)  Relatore: Hernández Bataller, GU C 324 del 30.12.2006, pag. 42.

    (3)  COM(2008) 579 def.

    (4)  SEC(2008) 2489 e SEC(2008) 2490.

    (5)  MOC = mobile originating call/chiamata in uscita.

    (6)  MTC = mobile terminal call/chiamata in entrata.

    (7)  La Commissione propone di anticipare di 2 mesi la data inizialmente fissata al 30 agosto 2009.


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