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Document 52009AE0041

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le macchine per l'applicazione di antiparassitari, che modifica la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine

GU C 182 del 4.8.2009, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/44


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le macchine per l'applicazione di antiparassitari, che modifica la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine

COM(2008) 535 def. — 2008/0172 (COD)

(2009/C 182/09)

Relatore unico: JÍROVEC

Il Consiglio, in data 24 settembre 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le macchine per l'applicazione di antiparassitari, che modifica la direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine

COM(2008) 535 def. — 2008/0172 (COD).

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 6 gennaio 2009, sulla base del progetto predisposto dal relatore JÍROVEC.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 14 gennaio 2009, nel corso della 450a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 192 voti favorevoli e 3 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il CESE concorda pienamente con il documento presentato dalla Commissione.

1.2   Il CESE accoglie con favore le modifiche intese ad aumentare la protezione della salute e della sicurezza e a garantire un approccio più rispettoso dell'ambiente nell'utilizzo delle macchine per l'applicazione di antiparassitari in tutta la Comunità e/o nell'intero Spazio economico europeo.

1.3   Le riserve riguardano alcuni aspetti poco chiari riguardanti le conseguenze per l'occupazione negli Stati che non hanno ancora trasposto i requisiti della direttiva nella legislazione nazionale.

2.   Introduzione

2.1   Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno riconosciuto, nella decisione che istituisce il 6° programma comunitario di azione in materia di ambiente, la necessità di ridurre ulteriormente gli effetti nocivi degli antiparassitari sulla salute umana e sull'ambiente.

2.2   La Commissione europea ha adottato una strategia tematica e ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in cui tratta dei principali aspetti legislativi della sua attuazione (di seguito «la direttiva quadro»). La strategia tematica fissa cinque grandi obiettivi:

ridurre al minimo i rischi e i pericoli per la salute e l'ambiente derivanti dall'impiego dei pesticidi,

migliorare i controlli sull'uso e la distribuzione dei pesticidi,

sostituire le sostanze più pericolose con alternative più sicure,

incentivare pratiche agricole che comportino un ricorso limitato o nullo a pesticidi,

istituire un sistema trasparente di comunicazione e monitoraggio dei progressi compiuti.

2.3   La direttiva quadro proposta prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema di manutenzione e ispezione regolari delle attrezzature in uso, così come indicato nel primo obiettivo della strategia tematica.

3.   Contesto generale

3.1   L'obiettivo della proposta è garantire che le nuove macchine per l'applicazione di antiparassitari non causino inutili danni all'ambiente. A tale scopo, la proposta introduce requisiti essenziali di tutela dell'ambiente supplementari che le nuove macchine per l'applicazione di antiparassitari devono soddisfare per poter essere immesse sul mercato e/o messe in servizio nella Comunità.

3.2   L'armonizzazione dei requisiti è indispensabile per assicurare un alto livello di protezione e garantire nel contempo la libera circolazione di questi prodotti nella Comunità.

3.3   La direttiva in esame abroga la direttiva 98/37/CE ed entrerà in vigore il 29 dicembre 2009.

3.4   La proposta è pienamente coerente con gli obiettivi e le finalità del 6° programma comunitario di azione in materia di ambiente, della strategia dell'Unione europea per uno sviluppo sostenibile, della strategia di Lisbona e della strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi.

3.5   La proposta è in linea con l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio».

3.6   La proposta si basa sulla comunicazione della Commissione del luglio 2002 Verso una strategia tematica per l'uso sostenibile dei pesticidi, in merito alla quale il CESE aveva dato parere positivo.

3.7   La proposta è la risposta alle valutazioni di impatto effettuate nel quadro della consultazione che hanno confermato, per quanto riguarda le nuove macchine per l'applicazione di antiparassitari, la necessità di stabilire requisiti di tutela dell'ambiente cui esse devono conformarsi per potere essere immesse sul mercato o messe in servizio.

3.8   Nella valutazione di impatto della direttiva vengono affrontati i temi del controllo e della certificazione, definiti in modo più dettagliato, e come soluzione decisiva si propone l'introduzione di un sistema di certificazione obbligatorio delle nuove attrezzature per l'applicazione di antiparassitari a livello comunitario.

3.9   Il consulente esterno (BiPRO) ha analizzato i possibili effetti e prevede che l'armonizzazione di tali requisiti rafforzerà gli standard di protezione ambientale per le nuove macchine. L'aumento dei costi sarà distribuito in modo diseguale, dato che alcuni costruttori già producono macchine rispondenti alle regolamentazioni o ai sistemi di certificazione. L'armonizzazione avrebbe tuttavia il vantaggio di garantire una concorrenza equa sul mercato interno.

4.   Base giuridica

4.1   La proposta introduce nuovi requisiti di tutela dell'ambiente. Questi requisiti essenziali supplementari sono disposizioni obbligatorie intese ad assicurare che i prodotti non causino inutili danni all'ambiente.

4.2   La base giuridica è l'articolo 95 del Trattato CE, che enuncia i principi dell'istituzione del mercato interno. La direttiva garantisce la libera circolazione delle macchine che rientrano nel suo campo d'applicazione.

4.3   È di applicazione il principio di sussidiarietà, in quanto la proposta non rientra nella sfera di competenza esclusiva della Comunità.

4.4   Alcuni Stati membri hanno già introdotto requisiti obbligatori di tutela dell'ambiente e procedure di valutazione della conformità per le attrezzature per l'applicazione di antiparassitari. Altri Stati membri hanno annunciato progetti di regolamentazione. Lasciare che i requisiti siano stabiliti mediante un sistema di certificazione volontario avrebbe la conseguenza di moltiplicare disposizioni e procedure nazionali divergenti, e questo comporterebbe costi inutili per l'industria e ostacoli alla libera circolazione delle merci nella Comunità.

4.5   L'armonizzazione dei requisiti è il solo modo per raggiungere l'obiettivo perseguito di tutela dell'ambiente garantendo un livello equivalente di protezione in tutta la Comunità, la concorrenza equa tra i produttori e la libera circolazione delle merci nel mercato interno.

4.6   La proposta è conforme al principio di sussidiarietà.

4.7   La proposta non va al di là di quanto è necessario per raggiungere il suo obiettivo ed è quindi conforme al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del Trattato.

4.8   La direttiva è anche intesa a ridurre al minimo l'onere amministrativo gravante sui costruttori di attrezzature per l'applicazione di antiparassitari.

4.9   La proposta è in linea con l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio».

4.10   La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio delle Comunità.

4.11   Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la direttiva.

4.12   L'atto proposto riguarda una materia di competenza dello Spazio economico europeo e va pertanto esteso ad esso.

5.   Spiegazione

5.1   I requisiti di tutela dell'ambiente sono limitati alle macchine per l'applicazione di antiparassitari e ai rischi per l'ambiente contemplati dai nuovi requisiti essenziali di cui è proposta l'aggiunta nell'allegato I della direttiva.

5.2   L'inclusione della tutela dell'ambiente nella definizione di «requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute» evita la necessità di modificare i numerosi riferimenti ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute contenuti nella direttiva.

5.3   L'obiettivo della tutela dell'ambiente è anche menzionato nelle modifiche dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 3, e dell'articolo 11, paragrafo 1.

5.4   È previsto l'obbligo per i costruttori di macchine per l'applicazione di antiparassitari di valutare i rischi di danno per l'ambiente.

5.5   La direttiva definisce le macchine per l'applicazione di antiparassitari che rientrano nel suo campo d'applicazione.

5.6   La direttiva definisce i requisiti essenziali per ridurre al minimo i rischi di danno per l'ambiente.

5.7   I requisiti essenziali proposti dovranno essere affiancati da specifiche tecniche definite nelle norme armonizzate per le diverse tipologie di macchine per l'applicazione di antiparassitari. A questo proposito la Commissione darà opportuno mandato agli enti europei di normazione competenti.

Bruxelles, 14 gennaio 2009

Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


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