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Document 52009AE0039

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

GU C 182 del 4.8.2009, p. 36–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 182/36


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

COM(2008) 464 def. — 2008/0157 (COD)

(2009/C 182/07)

Relatore: GKOFAS

Il Consiglio, in data 4 settembre 2008, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 47, paragrafo 2, e degli articoli 55 e 95 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

COM(2008) 464 def. — 2008/0157 (COD).

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 6 gennaio 2009, sulla base del progetto predisposto dal relatore GKOFAS.

Il Comitato economico e sociale europeo, in data 14 gennaio 2009, nel corso della 450a sessione plenaria, ha adottato il seguente parere con 115 voti favorevoli, 3 voti contrari e 15 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1   Il CESE invita a creare un sistema unico di protezione che armonizzi, a livello di Stati membri, le norme che si applicano alle composizioni musicali con testo contenenti contributi di diversi autori, in modo da evitare problemi nella ripartizione transfrontaliera delle royalties.

1.2   Il CESE chiede inoltre che una composizione musicale con testo sia considerata come un'opera unica, con un periodo di protezione di 70 anni dopo il decesso dell'ultimo dei coautori.

1.3   Negli Stati membri spesso operano numerosi organi di gestione collettiva, diversi in rapporto all'oggetto del diritto d'autore, con il risultato che l'utilizzatore deve rispondere e sottostare a più di uno di essi, anche per un'opera che abbia acquisito come completa, indipendente e unica, registrata su un supporto materiale. Occorre prevedere e indicare espressamente che l'opera così registrata costituisce un prodotto unico, completo e indiviso, e va quindi trattata come tale.

1.4   Per la riscossione, ma anche per la protezione dei diritti dei beneficiari occorre istituire un unico organismo di gestione dei diritti d'autore che sarà anche l'unico responsabile per la riscossione, nonché — in seguito — per l'assegnazione degli importi dovuti, se del caso, agli altri organismi di rappresentanza dei beneficiari, già esistenti oppure appena creati. In questo modo gli utilizzatori potranno avere un unico interlocutore di riferimento — e non già diversi — con cui trattare e stipulare contratti.

1.5   Il CESE propone che la durata della protezione per le fissazioni di esecuzioni venga estesa da 50 a 85 anni. Per intensificare lo sforzo di protezione degli interpreti anonimi, che, nella maggior parte dei casi, cedono le royalties dei loro fonogrammi in cambio di una «equa remunerazione» o di un pagamento forfettario, sarà necessario creare una regolamentazione intesa a garantire che i produttori discografici accantonino almeno il 20 % dei ricavi supplementari generati dalla vendita dei fonogrammi che decideranno di sfruttare nel periodo di estensione della protezione dei diritti.

1.6   Il CESE propone che sia introdotto l'obbligo di creare un fondo per gli interpreti e soprattutto per quelli meno noti, dato che i grandi nomi riescono sempre ad accordarsi con i produttori sulle percentuali che spettano loro dalle vendite dei fonogrammi.

1.7   Il CESE ritiene che dovrà essere concluso un contratto scritto tra gli interpreti rappresentati e i membri delle società di gestione collettiva, affinché sia garantita la legalità della gestione e della riscossione dei diritti. In assenza di tale contratto — scritto e datato — con ogni singolo beneficiario, le società non saranno in alcun modo autorizzate a riscuotere delle somme a nome di quest'ultimo.

1.8   Per assicurare la ridistribuzione dei fondi, le società non dovranno avere fini di lucro e dovranno garantire la piena trasparenza per quanto riguarda i documenti comprovanti la riscossione e la ridistribuzione delle royalties.

1.9   Il CESE teme tuttavia che i proventi derivanti da fonti di remunerazione «secondarie» costituiscano un onere considerevole per i debitori. In particolare bisognerà chiarire a livello comunitario il concetto di esecuzione pubblica tramite mezzi radiotelevisivi e poi trasporlo nella legislazione di ogni Stato membro, intendendo senza possibilità di equivoco la riproduzione giustificata e la ritrasmissione, tramite mezzi privati, di esecuzioni pubbliche prepagate.

1.10   Il CESE ritiene che la remunerazione debba essere equa per ambo le parti, i beneficiari e i debitori. Occorre ovviare alla mancanza di chiarezza per quanto riguarda la remunerazione equa per il trasferimento del diritto di noleggio degli interpreti. È inammissibile che non vi sia un'unica normativa comunitaria in materia e che questa responsabilità venga lasciata alla discrezionalità dei legislatori di ogni Stato membro i quali, a loro volta, la trasferiscono alle società di riscossione, che fissano una remunerazione non controllabile e spesso non equa.

1.11   A giudizio del CESE, occorre stabilire in modo chiaro ed esplicito che l'utilizzo pubblico è quello in cui lo sfruttamento di un'opera avviene da parte dell'utilizzatore a scopo di lucro e nel quadro di un'attività imprenditoriale che richieda o giustifichi l'utilizzo concreto (di un'opera, del sonoro, di immagini oppure di sonoro e immagini).

1.12   Si potrebbe indicare in particolare se l'opera viene riprodotta o diffusa tramite un'attrezzatura oppure in modo diretto (dischi ottici, onde magnetiche (ricevitori)). In quest'ultimo caso la responsabilità della diffusione pubblica (e della scelta) viene assunta dall'emittente e non dall'utilizzatore e quindi, poiché colui che sfrutta l'opera non coincide con l'utilizzatore, non si applica il concetto di esecuzione pubblica.

1.13   L'utilizzo dei media non può costituire un'esecuzione pubblica primaria qualora la ritrasmissione avvenga da luoghi come ristoranti, caffè, autobus, taxi, ecc., e deve quindi essere esentato dal pagamento dei diritti d'autore agli interpreti. I diritti d'autore per i fonogrammi sono già stati pagati anticipatamente da coloro che hanno acquisito il diritto di diffondere i fonogrammi su filo o senza filo. L'ascolto dei fonogrammi alla radio va considerato come uso privato da parte del cittadino, sia questi in casa oppure al lavoro, in autobus o al ristorante, e poiché una persona non può trovarsi contemporaneamente in due luoghi, il diritto per i beneficiari è stato pagato dalle stazioni, che costituiscono le vere utilizzatrici.

1.14   Occorre esentare i settori professionali nella cui attività la musica o l'immagine non svolgono alcun ruolo a livello di processo di produzione. I settori per i quali la diffusione di musica o di immagini svolge un ruolo di secondo piano nell'esercizio dell'attività imprenditoriale dovrebbero versare soltanto un importo minimo prestabilito, determinato chiaramente a seguito di negoziati tra gli organismi di rappresentazione collettiva e l'organo unico di gestione dei diritti d'autore.

1.15   Il CESE ritiene che, per garantire la ridistribuzione degli importi dovuti agli interpreti da parte delle società di gestione collettiva, occorra costituire un fondo di garanzia nel caso in cui esse si trovino in difficoltà. Si dovrà inserire la clausola use it or lose it nei contratti tra interpreti e produttori di fonogrammi, oltre al principio della «nuova piattaforma» per i contratti che coprono il periodo di estensione successivo ai 50 anni iniziali.

1.16   Il CESE esprime particolare preoccupazione poiché la legislazione comunitaria in generale mira a proteggere i diritti d'autore e i diritti connessi senza tuttavia tenere conto dei corrispondenti diritti degli utilizzatori e dei consumatori finali. In particolare, mentre si sostiene che le attività creative, artistiche ed imprenditoriali rappresentano in larga misura attività svolte da liberi professionisti e in quanto tali devono essere agevolate e protette, non viene adottato lo stesso approccio nei confronti degli utilizzatori. Per questo motivo occorre appianare le divergenze nelle legislazioni nazionali degli Stati membri e sostituire, laddove esistano, le sanzioni penali inflitte per il mancato versamento delle royalties con ammende amministrative.

1.17   Il CESE concorda con la modifica dell'articolo 3, paragrafo 1, ma raccomanda l'introduzione di un periodo di protezione di 85 anni. Anche nella seconda e terza frase dell'articolo 3, paragrafo 2, il CESE propone che il periodo sia di 85 anni. Il CESE approva l'inserimento, nell'articolo 10, del paragrafo 5, che fa riferimento all'effetto retroattivo della direttiva.

1.18   Il CESE chiede alla Commissione di tenere conto delle sue raccomandazioni e proposte intese a migliorare la giurisprudenza in vigore e agli Stati membri di conformarsi alle direttive e di adottare le necessarie misure legislative per trasporle nella legislazione nazionale.

2.   Introduzione

2.1   Il regime vigente, che prevede un periodo di protezione di 50 anni, è basato sulla direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la durata di protezione del diritto d'autore e, in generale, di alcuni diritti degli interpreti.

2.2   Inoltre, come viene sottolineato anche nella relazione introduttiva alla proposta, la scadenza del periodo di protezione avrà effetti sugli artisti riconosciuti, ma soprattutto su quelli che hanno ceduto i propri diritti esclusivi a un produttore di fonogrammi dietro corresponsione di un pagamento forfettario. Infatti cesserebbero — naturalmente — di essere loro erogati i pagamenti dell'unica ed equa remunerazione per la diffusione radiotelevisiva dei loro fonogrammi.

3.   Osservazioni generali

3.1   L'obiettivo del parere è modificare determinati articoli in vigore della direttiva 2006/116/CE che disciplinano la durata della protezione applicabile alle esecuzioni e ai fonogrammi, mettere in evidenza alcune misure supplementari e sollevare alcune problematiche che potrebbero contribuire in modo efficace al conseguimento di tale obiettivo, ossia l'attenuazione sul piano sociale delle disparità tra produttori, interpreti più noti e musicisti di sessione.

3.2   Il CESE nutre forti timori riguardo alla protezione dei diritti d'autore e, in generale, dei diritti connessi degli interpreti, soprattutto quando si tratta di fonogrammi, e propone di venire incontro alle loro esigenze prevedendo un contributo minimo a loro favore con l'estensione della durata della protezione.

4.   Osservazioni specifiche

4.1   La Commissione sostiene in particolare l'estensione della durata della protezione dei diritti d'autore di cui godono gli interpreti.

4.2   Il CESE ritiene necessaria questa armonizzazione tra le normative dei diversi Stati membri per evitare eventuali ostacoli alla ridistribuzione transfrontaliera delle royalties derivanti dallo sfruttamento dell'opera in diversi Stati membri.

4.3   Il CESE ritiene inoltre che la creazione di una composizione musicale con testo vada considerata come un'opera unica, con un periodo di protezione che si concluderà 70 anni dopo il decesso dell'ultimo dei coautori, in quanto una maggiore e migliore protezione dei diritti d'autore è preferibile a un periodo più limitato che potrebbe causare una grande quantità di problemi.

4.4   Alla luce di quanto sopra, il CESE propone che la durata della protezione per le fissazioni di esecuzioni venga estesa da 50 a 85 anni.

4.5   Per intensificare lo sforzo di protezione degli interpreti anonimi, che nella maggior parte dei casi cedono le royalties dei loro fonogrammi in cambio di una «equa remunerazione» o di un pagamento forfettario, sarà necessario creare una regolamentazione intesa a garantire che i produttori discografici accantonino almeno il 20 % dei ricavi supplementari generati dalla vendita dei fonogrammi che decideranno di sfruttare nel periodo di estensione della protezione dei diritti.

4.6   Per conseguire questo obiettivo il CESE ritiene che vada creato un fondo per gli interpreti, soprattutto quelli meno noti.

4.7   Il CESE propone che la gestione e la riscossione delle remunerazioni venga effettuata dalle società di gestione collettiva che amministrano i cosiddetti diritti di remunerazione secondaria. Andranno tuttavia introdotte determinate salvaguardie per l'istituzione e il funzionamento di queste società.

4.8   Il CESE ritiene che in primis dovrà essere concluso un contratto scritto tra gli interpreti rappresentati e i membri delle società di gestione collettiva, affinché sia garantita la legalità della gestione e della riscossione dei diritti.

4.9   Le società non dovranno avere fini di lucro e dovranno garantire la piena trasparenza per quanto riguarda i documenti comprovanti la riscossione e la ridistribuzione delle royalties. Il CESE ritiene che tali società, le quali andranno istituite nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti nel paese interessato, dovranno essere suddivise in due categorie soltanto, a seconda che esse rappresentino gli autori o gli interpreti. A giudizio del CESE, l'esistenza di società ripartite in modo diverso creerebbe confusione, rendendo sicuramente più difficile l'esercizio della trasparenza e del controllo.

4.10   Gli interpreti, però, riscuotono entrate anche da altre fonti. Le società di gestione collettiva sono state istituite soprattutto per la gestione dei cosiddetti diritti di remunerazione secondaria, i quali sono sostanzialmente tre: a) una remunerazione equa per la radiodiffusione e comunicazione al pubblico, b) i prelievi per copia privata e c) una remunerazione equa per il trasferimento del diritto di noleggio da parte degli artisti, interpreti o esecutori. Ovviamente l'ammontare di queste entrate è destinato ad aumentare se il periodo di protezione dei diritti verrà portato da 50 a 85 anni.

4.11   Il CESE teme tuttavia che i proventi derivanti da fonti di remunerazione «secondarie» costituiscano un onere considerevole per i debitori, il che è del tutto indipendente dall'estensione del periodo di protezione. In particolare bisognerà chiarire a livello comunitario il concetto di esecuzione pubblica tramite mezzi radiotelevisivi e poi trasporlo nella legislazione di ogni Stato membro, intendendo senza possibilità di equivoco la riproduzione giustificata e la ritrasmissione, tramite mezzi privati, di esecuzioni pubbliche prepagate.

4.12   Il CESE ritiene che il versamento dell'equa remunerazione per la ritrasmissione della riproduzione già protetta, soprattutto quando tale ritrasmissione non viene effettuata a scopo di lucro, costituisca una pratica abusiva che contribuisce alla pirateria musicale.

4.13   Il CESE inoltre nutre preoccupazioni riguardo alle modalità di gestione delle risorse provenienti dalle altre due fonti di entrate degli artisti. Grandi sono gli interrogativi che la questione suscita in tutti coloro che sono tenuti a versare i diritti d'autore. Senza un contratto scritto preventivamente concluso tra il beneficiario del ricavo supplementare e il soggetto designato a rappresentarlo in seno alla società di gestione collettiva, come garantire che il debitore versi effettivamente l'importo supplementare dovuto?

4.14   Occorre inoltre ovviare alla mancanza di chiarezza per quanto riguarda la remunerazione equa per il trasferimento del diritto di noleggio degli interpreti. Il CESE ritiene che la remunerazione debba essere equa per ambo le parti, i beneficiari e i debitori. Inoltre la remunerazione equa dovrà essere definita di conseguenza e per una durata di circa 5 anni, previa negoziazione collettiva bilaterale.

4.15   Il CESE ritiene che, così facendo, e con la definizione di prelievi specifici per copia privata, soprattutto per i professionisti dell'industria dell'intrattenimento che non utilizzano le copie solo per uso puramente privato, si garantirà un flusso di ricavi stabile proveniente dai diritti di remunerazione secondaria per tutto il periodo di estensione della protezione, si lotterà contro la pirateria musicale e aumenteranno le vendite on line di fonogrammi.

4.16   Il CESE ritiene inoltre che, per garantire la distribuzione delle risorse da parte delle società di gestione collettiva agli interpreti, occorra costituire un ulteriore fondo di garanzia che possa restituire gli importi spettanti in caso di difficoltà da parte della società.

4.17   Il CESE ritiene altresì che, per riuscire a conseguire l'obiettivo del presente parere, alle iniziative sopra descritte vadano anche affiancate determinate misure di accompagnamento. Più specificamente, si dovranno inserire la clausola use it or lose it nei contratti tra interpreti e produttori di fonogrammi e il principio della «nuova piattaforma» per i contratti nel periodo di estensione oltre i 50 anni iniziali. Trascorso un anno dall'estensione della durata della protezione, scadono i diritti sia sul fonogramma che sulla fissazione dell'esecuzione.

4.18   Il CESE, la cui priorità è naturalmente tutelare gli interpreti nel caso in cui le loro interpretazioni restino «bloccate» in fonogrammi che il produttore non presenta al pubblico per difficoltà personali, ritiene necessario adottare ulteriori misure, sotto forma di pene amministrative, ammende o sanzioni, che impediscano ai produttori di gettare nella spazzatura le opere degli interpreti.

4.19   Il CESE ritiene inoltre che, dal momento che gli Stati membri hanno una grande tradizione di canzoni popolari, occorra una regolamentazione specifica per questo genere di canzoni e per altre canzoni analoghe, che possono essere considerate «orfane», allo scopo di farle rientrare nel patrimonio comune.

4.20   Il CESE concorda con la menzione, nell'articolo 10, dell'effetto retroattivo della legge nel caso di tutti i contratti in vigore.

4.21   Il CESE concorda altresì con i paragrafi 3 e 6 dell'articolo 10.

4.22   Il CESE è d'accordo che venga riconosciuto il diritto di ottenere una remunerazione annuale supplementare per gli anni di durata del periodo di estensione del contratto di trasferimento o cessione concluso dagli artisti o dagli interpreti.

4.23   Il CESE è d'accordo sul fatto che il 20 % dei ricavi ottenuti dal produttore nell'anno precedente a quello a cui si riferisce la remunerazione in questione costituisce un importo sufficiente per tale remunerazione.

4.24   Il CESE non è d'accordo con la proposta di consentire agli Stati membri di stabilire se il diritto a ottenere la remunerazione annuale supplementare debba essere amministrato dalle società di gestione collettiva.

4.25   Il CESE giudica necessaria la conclusione di un contratto scritto tra i singoli interpreti, ciascuno separatamente, e i rappresentanti della società. La conclusione del contratto dovrà necessariamente precedere la riscossione dei diritti da parte dei rappresentanti a nome del beneficiario. Ogni anno le società dovranno rendere conto ad un organo unico distinto — composto di interpreti e produttori — della gestione dei ricavi derivanti dalle remunerazioni supplementari prodotte dall'estensione del periodo di protezione.

4.26   Il CESE concorda con la disposizione transitoria di cui all'articolo 10 e con quella relativa allo sfruttamento del fonogramma da parte dell'interprete.

4.27   Il CESE giudica inoltre necessaria una regolamentazione unica in base alla quale determinati produttori siano esentati dall'accantonamento del 20 % quando le loro entrate annuali non superano una soglia minima di 2 milioni di EUR. Naturalmente andrà effettuato un controllo annuale dei produttori per certificare quali appartengono a questa categoria.

4.28   Il CESE teme che l'adozione della direttiva in esame causerà enormi problemi di applicazione, soprattutto per quanto concerne gli aspetti della gestione e ridistribuzione del 20 % dei ricavi supplementari in mancanza di una precedente legislazione unica in materia di modalità, controllo e prova del versamento, fallimento delle società, morte del beneficiario, rinuncia alla remunerazione da parte del beneficiario, contratti tra beneficiari e società di gestione collettiva, controllo delle società e tanti altri aspetti giuridici ancora, senza risolvere una volta per tutte il problema delle disparità di trattamento tra grandi interpreti ed interpreti sconosciuti.

4.29   La soluzione a tale problema non è data solo dall'estensione del periodo di protezione, ma anche dalla stesura di contratti intelligenti contenenti la clausola use it or lose it. Il CESE ritiene che, contemporaneamente alla direttiva modificata, andranno adottate le disposizioni legislative che contribuiranno ad evitare che le esecuzioni restino bloccate per 50 anni. Sono necessarie disposizioni integrative soprattutto in materia di modalità di versamento dei diritti al beneficiario prima che la direttiva modificata sia trasposta nella legislazione di ciascuno Stato membro.

4.30   Il CESE ritiene che, per evitare interpretazioni troppo generali e differenziate, si debba definire e chiarire a sufficienza il concetto di pubblicazione di un fonogramma. Vi è infine la questione della presentazione simultanea al pubblico di un fonogramma ad opera di interpreti diversi e soprattutto di musicisti di sessione che non abbiano ceduto al produttore i loro diritti (diffusione tramite i media, prove di canzoni per concorsi, diffusione di canzoni on line).

Bruxelles, 14 gennaio 2009

Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo

Mario SEPI


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