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Document 52008XX0124(01)

    Notificazioni previste dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006 , che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) — Sanzioni a norma della legislazione nazionale in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3

    GU C 18 del 24.1.2008, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 18/1


    Notificazioni previste dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

    Sanzioni a norma della legislazione nazionale in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3

    (2008/C 18/01)

    BELGIO

    Queste sanzioni sono previste dall'articolo 3 della legge del 25 aprile 2007, che modifica la legge del 15 dicembre 1980 riguardante l'accesso sul territorio, il soggiorno, lo stabilimento e il ritorno degli stranieri. La legge è stata pubblicata sul Moniteur Belge del 10 maggio 2007, e introduce un nuovo articolo 4 bis nella legge del 15 dicembre 1980.

    Queste modifiche non sono ancora entrate in vigore. L'articolo 48 della detta legge prevede che debbano entrare in vigore alla data fissata dal re, e al più tardi il primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello della pubblicazione della legge sul Moniteur Belge.

    «Articolo 4 bis

    1.   Alle frontiere esterne, nell'accezione degli accordi internazionali sull'attraversamento delle frontiere esterne vincolanti per il Belgio o della legislazione europea, l'ingresso e l'uscita dal paese devono avvenire ai valichi di frontiera autorizzati e durante gli orari di apertura stabiliti, indicati presso tali valichi di frontiera.

    2.   I cittadini stranieri devono esibire spontaneamente i documenti di viaggio all'ingresso e all'uscita dal paese.

    3.   Il cittadino straniero che viola l'obbligo menzionato al paragrafo 1 può essere punito con un'ammenda di 200 EUR inflitta dal ministro o da un suo rappresentante.

    Se la violazione dell'obbligo di cui al paragrafo 1 è dovuta a negligenza del vettore, il vettore e il cittadino straniero sono tenuti in solido al pagamento dell'ammenda.

    La decisione che infligge l'ammenda è immediatamente esecutiva, indipendentemente da una sua eventuale impugnazione.

    Le persone giuridiche sono civilmente responsabili del pagamento dell'ammenda amministrativa inflitta ai propri dirigenti, quadri, dipendenti o agenti.

    L'ammenda può essere pagata depositando la somma dovuta presso la Cassa depositi e prestiti.

    4.   Il cittadino straniero o il vettore che intende impugnare la decisione del ministro o del suo rappresentante deve presentare un ricorso scritto al Tribunale di primo grado entro un mese dalla notifica della decisione.

    Se il Tribunale di primo grado ritiene il ricorso ammissibile e fondato, la somma pagata o depositata è restituita.

    Il Tribunale di primo grado è chiamato a pronunciarsi entro un mese dalla presentazione del ricorso.

    Il testo del primo comma del presente paragrafo è incluso nella decisione che infligge l'ammenda amministrativa.

    5.   In caso di insolvibilità del cittadino straniero o del vettore, la decisione dell'agente competente o la sentenza del Tribunale di primo grado passata in giudicato è notificata all'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, al fine di avviare il recupero dell'ammenda amministrativa.

    6.   Se il cittadino straniero, il vettore o il suo rappresentante ha depositato la somma per il pagamento dell'ammenda amministrativa presso la Cassa depositi e prestiti e non ha presentato ricorso al Tribunale di primo grado entro il termine indicato, la somma depositata diventa proprietà dello Stato.»

    BULGARIA

    Ai sensi dell'articolo 279, paragrafo 1, del codice penale, «chiunque entri o esca dal paese attraversando la frontiera senza autorizzazione del servizio pubblico responsabile o, pur essendo in possesso di tale autorizzazione, attraversi la frontiera in un luogo non designato a tale scopo è punibile con la reclusione fino a cinque anni e con un'ammenda da cento a trecento lev».

    La recidiva è una circostanza aggravante. In caso di recidiva il reato è punibile con la reclusione da uno a sei anni e con un'ammenda da cento a trecento lev.

    REPUBBLICA CECA

    La Repubblica ceca ha introdotto nella sua legislazione sanzioni per l'attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera o degli orari di apertura stabiliti. Tali sanzioni sono elencate nell'articolo 157 della legge n. 326/1999 relativa al soggiorno degli stranieri nella Repubblica ceca.

    Articolo 157

    1.   Commette reato il cittadino straniero che:

    a)

    attraversa la frontiera al di fuori dei valichi di frontiera;

    b)

    utilizza impropriamente un documento di viaggio (articolo 108) rilasciato a un altro cittadino straniero o un documento di viaggio rilasciato ai sensi di disposizioni speciali;

    c)

    si sottrae ai controlli sul soggiorno o ai controlli di frontiera;

    n)

    attraversa la frontiera a un valico di frontiera al di fuori degli orari di apertura stabiliti o in violazione dello scopo per il quale è stato istituito il valico di frontiera.

    2.   Per i reati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), può essere inflitta un'ammenda fino a 10 000 CZK; per i reati di cui al paragrafo 1, lettere da f) a n), può essere inflitta un'ammenda fino a 5 000 CZK; per i reati di cui al paragrafo 1, lettere da o) a w), può essere inflitta un'ammenda fino a 3 000 CZK.

    DANIMARCA

    A norma dell'articolo 38, paragrafo 3, della legge sugli stranieri, l'ingresso e l'uscita da un paese che non ha aderito all'accordo di Schengen possono avvenire soltanto ai valichi di frontiera autorizzati e durante gli orari di apertura stabiliti.

    A norma dell'articolo 59, paragrafo 1, punto 1, lo straniero che entra nel paese senza passare attraverso i controlli del passaporto o al di fuori degli orari di apertura del valico di frontiera è punibile con un'ammenda o con la reclusione fino a 6 mesi.

    GERMANIA

    Articolo 98, paragrafo 3, punto 2 in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1 e l'articolo 98, paragrafo 5, della legge in materia di soggiorno (AufenthG).

    Articolo 98 — Sanzioni pecuniarie

    1.   È passibile di ammenda chiunque commetta, per negligenza, uno degli atti di cui all'articolo 95, paragrafo 1, punti 1 o 2 oppure paragrafo 2, punto 1, lettera b).

    2.   È passibile di ammenda chiunque:

    1)

    in violazione dell'articolo 4 paragrafo 5 prima frase, non produca la documentazione richiesta;

    2)

    in violazione dell'articolo 13 paragrafo 1 seconda frase, non si sottoponga alle verifiche di polizia previste per l'attraversamento delle frontiere; oppure chi

    3)

    in violazione dell'articolo 48, paragrafo 1, o dell'articolo 48, paragrafo 3 prima frase, non esibisca, non consegni o non affidi provvisoriamente, ovvero non lo faccia nei termini impartitigli, un attestato o un documento ivi citato.

    3.   È passibile di ammenda chiunque, per negligenza o intenzionalmente,

    1)

    contravvenga a un obbligo cui sarebbe in grado di conformarsi, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase, o articolo 12, paragrafo 4, oppure ad una restrizione territoriale ai sensi dell'articolo 54 bis, paragrafo 2, o articolo 61, paragrafo 1, prima frase;

    2)

    in violazione all'articolo 13, paragrafo 1, entri nel territorio federale o ne esca al di fuori dei valichi di frontiera autorizzati o al di fuori degli orari di apertura stabiliti, oppure non sia in possesso del passaporto o di un documento sostitutivo;

    3)

    contravvenga a un obbligo cui sarebbe in grado di conformarsi ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, dell'articolo 54 bis, paragrafo 1, seconda frase, o articolo 54 bis, paragrafo 3, o ancora dell'articolo 61, paragrafo 1, seconda frase;

    3a)

    in violazione dell'articolo 54 bis, paragrafo 1, prima frase, non effettui la dichiarazione di residenza, non la compili correttamente o non la presenti entro i termini;

    4)

    in violazione dell'articolo 80, paragrafo 4, non presenti una delle domande ivi citate; o

    5)

    contravvenga all'obbligo, di cui all'articolo 99, paragrafo 1, punto 7), o articolo 99, paragrafo 10, nella misura in cui tale inadempienza ricada sotto la presente disposizione in materia di sanzioni pecuniarie.

    4.   I casi di cui al paragrafo 2, punto 2 e al paragrafo 3, punto 2, sono eseguibili per tentato illecito amministrativo.

    5.   L'illecito è punibile nei casi di cui al paragrafo 2, punto 2, con un'ammenda fino a 5 000 EUR, nei casi di cui al paragrafo 1, al paragrafo 2, punto 1, al paragrafo 3 e al paragrafo 3, punto 2, con un'ammenda fino 3 000 EUR, e nei rimanenti casi con un'ammenda fino 1 000 EUR.

    6.   L'articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo sullo status giuridico dei profughi resta impregiudicato.

    Articolo 13 — Attraversamento della frontiera

    1.   L'ingresso nel territorio federale e l'uscita da esso sono consentiti solo ai valichi di frontiera autorizzati e negli orari di apertura stabiliti, salvo eccezioni in forza di altre disposizioni di legge o per accordi tra Stati. All'atto dell'ingresso o dell'uscita gli stranieri devono essere in possesso di un passaporto riconosciuto e valido o di un documento sostitutivo del passaporto a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, essi sono tenuti a sottoporsi alle verifiche di polizia sul traffico in transito alle frontiere.

    2.   A un valico di frontiera autorizzato uno straniero si intende entrato nel territorio federale, quando ha attraversato la frontiera e ha passato il valico. Se le autorità incaricate di effettuare le verifiche di polizia sul traffico in transito alle frontiere lasciano che uno straniero attraversi il valico di frontiera per un determinato scopo provvisorio, prima della decisione sul respingimento (articolo 15 della presente legge, articoli 18, 18 bis della legge sulla procedura d'asilo) oppure durante la preparazione, la messa in atto e l'esecuzione di questo provvedimento, non si tratta di ingresso ai sensi della prima frase, finché le autorità competenti sono in grado di controllare il soggiorno dello straniero. Negli altri casi lo straniero si considera entrato nel territorio federale quando ha attraversato la frontiera.

    ESTONIA

    L'attraversamento illegale della frontiera o della frontiera provvisoria della Repubblica di Estonia è punibile ai sensi dell'articolo 258 del codice penale [pubblicato nella Riigi Teataja (Gazzetta statale estone) I 2001, 61, 364; 2007, 2, 7].

    Codice penale

    Articolo 258. Attraversamento illegale della frontiera o della frontiera provvisoria della Repubblica di Estonia

    1.   L'attraversamento illegale della frontiera o della frontiera provvisoria della Repubblica di Estonia, se commesso:

    1)

    in spregio a un segnale o ordine di arresto di un agente di frontiera;

    2)

    da un gruppo di persone;

    3)

    utilizzando un mezzo di trasporto in un luogo non destinato all'attraversamento;

    4)

    e se il trasgressore è già stato punito per un illecito dello stesso tipo è punibile con una sanzione pecuniaria o con la reclusione fino a un anno.

    2.   Lo stesso illecito, se commesso:

    1)

    con l'uso della forza; oppure

    2)

    causando gravi danni alla salute

    è punibile con la reclusione da 4 a 12 anni.

    La violazione del regime di attraversamento delle frontiere e l'attraversamento illegale della frontiera o della frontiera provvisoria della Repubblica di Estonia sono punibili con le sanzioni indicate all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della legge nazionale sulle frontiere [pubblicata nella Riigi Teataja (Gazzetta ufficiale estone) I 1994, 54, 902; 2006, 26, 191].

    Articolo 17. Violazione del regime di attraversamento delle frontiere

    La violazione del regime di attraversamento delle frontiere è punibile con un'ammenda fino a 200 unità di ammenda.

    Attraversamento illegale della frontiera o della frontiera provvisoria della Repubblica di Estonia

    L'attraversamento illegale della frontiera o della frontiera provvisoria della Repubblica di Estonia è punibile con un'ammenda fino a 200 unità.

    GRECIA

    L'articolo 83 della legge 3386/2005 prevede l'imposizione di sanzioni per l'attraversamento illegale delle frontiere. I cittadini di paesi terzi che entrano o tentano di entrare nel territorio greco senza adempiere alle formalità di legge sono punibili con la reclusione non inferiore a tre mesi e un'ammenda di 1 500 EUR.

    SPAGNA

    La legge spagnola disciplina tali casi e dispone sanzioni commisurate come segue.

    1)   Cittadini stranieri intercettati nel tentativo di entrare illegalmente nel paese a un valico di frontiera non autorizzato o al di fuori degli orari di apertura stabiliti.

    In tali casi l'articolo 58 della legge organica 14/2003, del 20 novembre 2003, recante modifica alla legge organica 4/2000, dell'11 gennaio 2000, sui diritti e sulle libertà dei cittadini stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale, modificata dalla legge organica 8/2000, del 22 dicembre 2000, prevede l'istituto del respingimento; tale sanzione si applica ai casi di cittadini stranieri che tentano di entrare illegalmente nel paese ai sensi dell'articolo 157, paragrafo 1, lettera B), del regio decreto 2393/2004, ossia ai cittadini stranieri intercettati alla frontiera o in sua prossimità.

    Il respingimento di cittadini stranieri consiste nel loro rimpatrio nel paese di origine o di provenienza mediante una procedura amministrativa diversa e più veloce rispetto a quella di espulsione.

    2)   Cittadini stranieri entrati illegalmente e intercettati nel territorio spagnolo:

    In applicazione dell'articolo 53 della legge organica 14/2003 trattasi di reato punibile con l'espulsione dal territorio della Spagna, ai sensi dell'articolo 57 della medesima legge.

    FRANCIA

    La legislazione francese relativa a tali sanzioni è prevista agli articoli L. 621-1 e L.621-2 nonché R. 621-1 del CEDESA (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), che si applicano in generale quando un cittadino di un paese terzo viola le norme di ingresso e soggiorno nel territorio francese.

    Tali articoli prevedono la reclusione di un anno e un'ammenda pari a 3 750 EUR. Inoltre, il cittadino straniero condannato può essere sottoposto al divieto di ingresso nel territorio francese per un periodo massimo di un anno.

    ITALIA

    L'articolo 1 della legge n. 1278, del 24 luglio 1930, punisce con un'ammenda chiunque, benché fornito di passaporto o di documento equipollente, nell'espatriare si sottragga ai controlli prescritti dalle leggi.

    La legge n. 1185/67 (norme sui passaporti), nell'articolo 24 dispone sanzioni amministrative per chiunque esca dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto valido o di altro documento equipollente (espatrio clandestino).

    L'articolo prevede inoltre due circostanze aggravanti:

    l'espatrio senza documenti validi, se il passaporto è stato negato o ritirato,

    l'espatrio senza documenti validi, se la persona viola le norme sull'espatrio, punito con l'arresto o una sanzione amministrativa.

    CIPRO

    La legge sugli stranieri e sull'immigrazione (L 178 (I)/2004), cap. 105, sezione 19, paragrafo 2, stabilisce che qualsiasi immigrante che entra illegalmente nella Repubblica di Cipro commette un reato ed è punibile con la reclusione fino a tre anni o con un'ammenda non superiore a cinquecemila lire sterline cipriote o con entrambe le sanzioni, a meno che dimostri:

    a)

    che è entrato legalmente nel territorio della Repubblica prima dell'entrata in vigore di tale legge;

    b)

    che, una volta entrato nel territorio della Repubblica per via aerea e non essendo stato in precedenza sottoposto a divieto di ingresso, stava per presentarsi al funzionario di immigrazione più vicino;

    c)

    che è in possesso di una licenza o di un permesso di soggiorno nella Repubblica rilasciato in applicazione della suddetta legge o di qualsiasi altro regolamento emanato a norma della stessa o di altri leggi; oppure

    d)

    che, se la licenza o il permesso di cui sopra sono scaduti o sono stati revocati, non ha avuto una ragionevole opportunità di lasciare la Repubblica.

    LETTONIA

    L'articolo 194 del codice sugli illeciti amministrativi della Repubblica di Lettonia prevede, in caso di violazione delle norme in materia di attraversamento delle frontiere, zone di frontiera, controlli di frontiera o valichi di frontiera, la denuncia o un'ammenda fino a 150 LVL o la custodia amministrativa fino a 15 giorni.

    L'attraversamento illegale volontario della frontiera è punibile con una sanzione da 50 a 250 LVL.

    Ai sensi dell'articolo 284 del codice penale della Repubblica di Lettonia, chi intenzionalmente attraversa la frontiera in modo illegale e ricommette lo stesso reato entro un anno è punibile con la reclusione fino a tre anni, con l'arresto o con un'ammenda non superiore a sessanta volte il salario mensile minimo.

    LITUANIA

    A seconda della gravità dell'illecito, l'attraversamento illegale delle frontiere è sanzionato con un'ammenda da 250 a 500 LTL o con la reclusione fino a 2 anni.

    Se l'attraversamento illegale delle frontiere è connesso con il traffico di esseri umani, a seconda della gravità dell'illecito, la sanzione può arrivare fino a 10 anni di reclusione.

    Estratto del codice sugli illeciti amministrativi della Repubblica di Lituania

    Articolo 205 paragrafo 2 Attraversamento illegale delle frontiere per negligenza

    L'attraversamento illegale delle frontiere per negligenza è punito con un'ammenda da 250 a 500 LTL.

    Estratto del codice penale

    Articolo 291. Attraversamento illegale delle frontiere

    1.   Chiunque attraversi illegalmente la frontiera è punibile con un'ammenda, con l'arresto o con la reclusione fino a 2 anni.

    2.   Lo straniero entrato illegalmente nella Repubblica di Lituania con l'intenzione di chiedere asilo non incorre nelle conseguenze penali di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    3.   Lo straniero che ha commesso un illecito di cui al paragrafo 1 del presente articolo con l'intenzione di entrare illegalmente in un paese terzo dal territorio della Repubblica di Lituania non incorre nelle conseguenze penali di cui al paragrafo 1 del presente articolo se, nei modi prestabiliti, è respinto dalla Repubblica di Lituania nel paese dal cui territorio ha attraversato illegalmente la frontiera della Repubblica di Lituania oppure nel paese di cui è cittadino.

    Articolo 292. Traffico illegale di persone attraverso la frontiera

    1.   Chiunque abbia trasportato illegalmente uno straniero senza permesso di soggiorno permanente nella Repubblica di Lituania attraverso la frontiera della Repubblica di Lituania, o abbia trasportato o dato rifugio nel territorio della Repubblica di Lituania a uno straniero che ha attraversato illegalmente la frontiera della Repubblica di Lituania, è punibile con un'ammenda, con l'arresto o con la reclusione fino a 6 anni.

    2.   Chiunque commetta l'illecito di cui al paragrafo 1 del presente articolo per motivi abbietti o mettendo in pericolo la vita altrui è punibile con la reclusione fino a 8 anni.

    3.   Chiunque organizzi gli illeciti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è punibile con la reclusione da 4 a 10 anni.

    4.   Le persone giuridiche possono essere chiamate a rispondere degli illeciti di cui al presente articolo.

    LUSSEMBURGO

    Poiché l'unica frontiera esterna del Lussemburgo è l'aeroporto, il Lussemburgo non ha previsto sanzioni in tal senso.

    UNGHERIA

    Chiunque entri illegalmente nel territorio nazionale commette un illecito amministrativo.

    Nei confronti dello straniero che ha violato o tentato di violare le norme che disciplinano l'ingresso e l'uscita dal paese può essere emesso un provvedimento di espulsione e un divieto di ingresso e di soggiorno o il solo divieto di ingresso e di soggiorno in quanto sanzione amministrativa nell'ambito delle procedure di controllo degli stranieri.

    Inoltre, l'autorità competente in materia di illeciti amministrativi può applicare un'ammenda fino a un massimo di 100 000 HUF nei confronti dello straniero che attraversa la frontiera della Repubblica di Ungheria senza autorizzazione o in modo non autorizzato. Lo straniero espulso che soggiorna in modo non autorizzato nel territorio ungherese è punibile con la reclusione fino a un anno, ai sensi della legislazione penale.

    Legislazione di riferimento:

    legge XXXIX del 2001 sull'ingresso e sul soggiorno degli stranieri, articolo 32, paragrafo 2, lettera a),

    legge IV del 1978 sul codice penale, articolo 214;

    decreto governativo n. 218/1999 sugli illeciti amministrativi, articolo 22, sottosezione 1.

    Chiunque sia implicato, concorra o faciliti l'ingresso o l'uscita illegale dal paese è perseguibile penalmente.

    L'attività destinata a facilitare l'attraversamento non autorizzato delle frontiere costituisce un reato punibile con la reclusione fino a 3 anni.

    La reclusione aumenta a 5 anni se il passatore agisce per scopo di lucro o facilita l'attraversamento di più di una persona.

    Se il passatore ricorre a un trattamento inumano, è armato o favorisce l'attraversamento illegale delle frontiere per mestiere si applica la pena della reclusione da 2 a 8 anni.

    Le attività preparatorie per facilitare l'attraversamento illegale delle frontiere costituiscono reato e sono punibili con la reclusione fino a 2 anni.

    Nei confronti dello straniero che organizza o facilita l'ingresso o l'uscita illegale (attraversamento della frontiera) o il soggiorno non autorizzato di persone o gruppi, o che è coinvolto nel traffico di persone, può essere emesso un decreto di espulsione nell'ambito delle attività di controllo degli stranieri. L'espulsione nell'ambito delle attività di controllo degli stranieri può essere inoltre decretata nei confronti dello straniero il cui ingresso e soggiorno nel paese viola o costituisce una minaccia alla sicurezza pubblica.

    Legislazione di riferimento:

    Codice penale, articolo 218, traffico di esseri umani.

    MALTA

    Va osservato che l'articolo 5, paragrafo 1, della legge sull'immigrazione (capitolo 217) specifica che:

    «L'ingresso può essere negato a qualsiasi persona che non abbia il diritto di ingresso, o di ingresso e soggiorno, o di circolazione o transito ai sensi delle disposizioni precedenti; chiunque sbarchi o si trovi a Malta senza il permesso dell'ufficio immigrazione è considerato un immigrato clandestino.»

    Inoltre, l'articolo 32 della legge sull'immigrazione stabilisce che:

    «Chiunque violi una disposizione della legge sull'immigrazione senza con ciò commettere reato ai sensi di un altro articolo della stessa è punibile, con condanna della Court of Magistrates, con un'ammenda fino a 5 000 MTL, con la reclusione fino a 2 anni o con entrambe le pene, a meno che un'altra legge preveda una pena più severa per questo tipo di reato.»

    PAESI BASSI

    Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, della legge sugli stranieri in combinato disposto con l'articolo 46, paragrafo 2, della medesima, qualunque violazione di tale legge o qualunque comportamento ad essa contrario è punibile con la reclusione fino a un massimo di sei mesi o con una pena pecuniaria di categoria 2. Le pene pecuniarie di categoria 4 corrispondono a un massimo di 16 750 EUR.

    L'obbligo di attraversamento della frontiera a un valico di frontiera è riportato all'articolo 4.4, del decreto sugli stranieri [Vreemdelingenbesluit].

    Articolo 108, paragrafi 1, 2 e 3, della legge sugli stranieri del 2000

    1.

    Qualunque violazione di una condizione stabilita ai sensi o in virtù degli articoli 5.1, 5.2, e 46.2 (preambolo e lettera b), qualunque comportamento contrario all'articolo 56.1, il mancato rispetto di un obbligo imposto ai sensi o in virtù dell'articolo 6.1, degli articoli 54, 55, 57.1, dell'articolo 58.1, o dell'articolo 65.3, sono punibili con la reclusione fino a un massimo di sei mesi o con una pena pecuniaria di categoria 2.

    2.

    Qualunque violazione di una condizione stabilita ai sensi o in virtù degli articoli 4.1 o 4.2, è punibile con la reclusione fino a un massimo di sei mesi o con una pena pecuniaria di categoria 4.

    3.

    Gli illeciti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono considerati reati.

    AUSTRIA

    Fatte salve le eccezioni di cui al paragrafo 2 o i loro obblighi in materia di protezione internazionale, l'articolo 4, paragrafo 3, del codice frontiere Schengen obbliga gli Stati membri a imporre sanzioni, a norma della legislazione nazionale, in caso di attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera o degli orari di apertura stabiliti. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

    Articolo 120 della legge federale austriaca concernente l’intervento della polizia degli stranieri, il rilascio di documenti per gli stranieri e il rilascio di documenti di ingresso (legge sulla polizia degli stranieri del 2005 — FPG), Gazzetta ufficiale federale I No. 100/2005

    Soggiorno non autorizzato

    1.   Il cittadino straniero che:

    1)

    entra illegalmente nel territorio della Repubblica federale d'Austria; o

    2)

    soggiorna illegalmente nel territorio della Repubblica federale d'Austria, commette un illecito amministrativo punibile con una sanzione pecuniaria fino a 2 180 EUR oppure, in caso di insolvibilità, con la reclusione fino a tre settimane. L'illecito si considera commesso nel punto di ingresso o nell'ultimo luogo di soggiorno noto; se l'ingresso è effettuato con un mezzo di trasporto pubblico, il luogo dell'illecito coincide con il punto più vicino nel quale è possibile scendere dal mezzo di trasporto in base agli orari dell'azienda di trasporto.

    2.   Chiunque commetta un illecito ai sensi del paragrafo 1, sebbene sia stato già punito con decisione definitiva per un illecito dello stesso tipo, è soggetto a un'ammenda fino a 4 360 EUR o, in caso di insolvibilità, alla reclusione fino a sei settimane.

    3.   L'illecito ai sensi del paragrafo 1, punto 2, non sussiste:

    1)

    se è possibile lasciare il paese solo verso un altro paese in cui l'espulsione è inammissibile (articolo 50);

    2)

    se allo straniero è stato concesso un rinvio dell'espulsione;

    3)

    nel caso di soggiorno temporaneo di un cittadino beneficiario di uno Stato terzo senza visto; o

    4)

    per il periodo in cui lo straniero è privato della libertà personale.

    4.   Le sanzioni a norma del paragrafo 1, punto 2, escludono eventuali sanzioni per contestuali illeciti amministrativi commessi ai sensi del paragrafo 1, punto 1.

    5.   L'illecito amministrativo di cui al paragrafo 1 non sussiste se lo straniero ha presentato domanda di protezione internazionale e gli è stato riconosciuto il diritto di asilo o il diritto alla protezione sussidiaria in Austria. La procedura di sanzione amministrativa è sospesa durante la procedura di asilo.

    Articolo 16 della legge federale sullo svolgimento dei controlli dei passaporti ai valichi di frontiera (legge sul controllo di frontiera — GrekoG), Gazzetta ufficiale federale 1996/435 nella versione della Gazzetta ufficiale federale 2004/151:

    Disposizioni penali

    1.   Chiunque:

    1)

    rimuova, nasconda o modifichi senza autorizzazione uno dei segnali di cui all'articolo 5; o

    2)

    attraversi la frontiera in violazione di quanto specificato all'articolo 10; o

    3)

    in quanto persona soggetta ai controlli di frontiera, si sottragga ai controlli di frontiera; o

    4)

    intenda attraversare o abbia attraversato una frontiera soggetta a controlli senza seguire i percorsi stabiliti per l'attraversamento della frontiera; o

    5)

    seppur sollecitato, rifiuti di fornire informazioni sull'attraversamento di frontiera che ha effettuato o intende effettuare o fornisca informazioni mendaci al riguardo; o

    6)

    nonostante l'ingiunzione in tal senso, non osservi l'obbligo stabilito a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, punto 3, e di conseguenza interferisca con il regolare svolgimento dei controlli di frontiera o si renda responsabile del ritardo di un mezzo di trasporto rispetto all'orario stabilito,

    purché l'illecito non rientri nei reati di competenza dei tribunali o sia soggetto a una sanzione di pari o maggiore entità in virtù di un'altra disposizione di legge, commette un illecito amministrativo sanzionabile dalle autorità amministrative regionali, nella sfera di azione locale dell'autorità di polizia federale, con un'ammenda fino a 2 180 EUR o con la reclusione fino a sei settimane. Salvo i casi contemplati ai punti 5 e 6, il tentativo è punibile.

    2.   Il paragrafo 1, punto 5, non trova applicazione se il soggetto che ha l'obbligo di fornire informazioni rifiuta di fornirle o fornisce informazioni mendaci perché altrimenti commetterebbe reato.

    POLONIA

    In Polonia tali sanzioni sono introdotte e specificate dall'articolo 264 del codice penale e colpiscono le persone che attraversano illegalmente le frontiere polacche.

    Le sanzioni previste sono di tre tipi: ammenda, misure restrittive della libertà personale o reclusione fino a 2 anni.

    Chiunque attraversi illegalmente la frontiera polacca con l'uso della forza, la minaccia, l'inganno o la collaborazione di altre persone è punibile con la reclusione fino a 3 anni.

    Chiunque organizzi l'attraversamento illegale della frontiera è punibile con la reclusione da 6 mesi a 8 anni.

    PORTOGALLO

    L'articolo 9 del decreto legge 244/98, dell'8 agosto 1998, dispone che «l'ingresso e l'uscita dal territorio del Portogallo devono essere effettuati agli appositi valichi di frontiera durante gli orari di apertura stabiliti, fatte salve le disposizioni sulla libera circolazione delle persone contenute nella convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen».

    L'articolo 136, paragrafo 1, dello stesso decreto legge stabilisce che «l'ingresso di stranieri nel territorio del Portogallo in violazione dell'articolo 9 è contrario alla legge».

    L'articolo 148, paragrafo 2, stabilisce che «l'inosservanza dell'articolo 9 è punibile con un'ammenda da 200 a 400 EUR».

    ROMANIA

    «Ai sensi dell'articolo 70, comma 1, della GEO n. 105/2001 sulle frontiere rumene, chiunque entra o esce dal paese attraversando illegalmente la frontiera è punibile con la reclusione da 3 mesi a 2 anni.

    Se l'attraversamento è stato effettuato con l'intento di sfuggire a misure correttive, il reato è punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il tentativo è punibile.»

    SLOVENIA

    L'ingresso nella Repubblica di Slovenia è considerato illegale se lo straniero:

    entra nel paese sebbene gli sia stato vietato l'ingresso,

    si sottrae al controllo di frontiera,

    utilizza un documento di viaggio o altro documento di ingresso di un'altra persona, o un documento falsificato o altrimenti modificato, o fornisce informazioni false alle autorità di controllo di frontiera (articolo 11 Ztuj).

    Lo straniero che entra illegalmente nella Repubblica di Slovenia è punibile con un'ammenda da 20 000 a 100 000 SIT (pari a 83,46 e 417,29 EUR) (articolo 98 Ztuj).

    Le persone fisiche che attraversano illegalmente la frontiera al di fuori dei valichi di frontiera o in violazione dello scopo per il quale è stato istituito il valico di frontiera, o al di fuori degli orari di apertura o della zona del valico di frontiera, sono punibili con un'ammenda non inferiore a 100 000 SIT (pari a 417,29 EUR) (articolo 43, paragrafo 1, terzo trattino, della legge sul controllo delle frontiere, Ur. l. RS n. 20/2004).

    Assistenza prestata agli stranieri per l'ingresso, il transito e il soggiorno non autorizzati

    Chiunque consenta o favorisca l'ingresso, il soggiorno o il transito di uno straniero nel territorio della Repubblica di Slovenia non può agire in violazione delle disposizioni della legge che disciplina le condizioni di ingresso, soggiorno o transito di stranieri nel territorio della Repubblica di Slovenia (articoli 13a e 13b Ztuj).

    Chiunque consenta o favorisca o tenti di consentire o favorire l'ingresso, il transito o il soggiorno degli stranieri nel territorio della Repubblica di Slovenia in violazione del paragrafo precedente è punibile con un'ammenda da 100 000 a 240 000 SIT (pari a 417,20 e 1 001,5 EUR).

    Le persone giuridiche che commettono un illecito del tipo summenzionato sono punibili con un'ammenda da 500 000 a 1 000 000 SIT (pari a 2 086,46 e 4 172,93 EUR) e il loro rappresentante legale è soggetto a un'ammenda da 150 000 a 300 000 SIT (pari a 625,94 e 1 251,88 EUR).

    SLOVACCHIA

    Ai sensi dell'articolo 76 della legge n. 48/2002 sul soggiorno degli stranieri, l'attraversamento non autorizzato delle frontiere è punibile con un'ammenda fino a 50 000 SKK (articolo 76, paragrafo 2). Chiunque entri nel territorio della Repubblica slovacca senza autorizzazione è soggetto all'espulsione amministrativa da parte di un dipartimento di polizia e al divieto di ingresso per un periodo da uno a cinque anni (articolo 57, paragrafo 1, della legge sul soggiorno degli stranieri).

    Il 1o gennaio 2006 è entrata in vigore la legge n. 300/2005 («codice penale»); l'articolo 354 di tale legge (attraversamento delle frontiere con l'uso della forza) stabilisce che «chiunque attraversi la frontiera con l'uso della forza o minacciando l'uso della forza è punibile con la reclusione da tre a otto anni».

    Ai sensi dell'articolo 357 del codice penale, «chiunque entri nel territorio della Repubblica slovacca per via aerea in violazione delle disposizioni in materia di voli internazionali è punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni».

    L'articolo 355 del codice penale stabilisce le sanzioni per il traffico di esseri umani:

    chiunque organizzi l'attraversamento non autorizzato della frontiera è punito con la reclusione da uno a cinque anni (articolo 355, paragrafo 1),

    chiunque organizzi l'attraversamento non autorizzato della frontiera con l'intento di ottenere un guadagno economico o materiale, o chiunque fornisca, procuri o detenga un documento di viaggio o un documento d'identità falso allo scopo di attraversare illegalmente la frontiera è punibile con la reclusione da tre a otto anni (articolo 355, paragrafo 2),

    le circostanze che comportano un aumento (fino a venti anni di reclusione) della sanzione prevista per i reati di cui sopra sono indicate all'articolo 355, paragrafi da 3 a 5.

    FINLANDIA

    Il codice penale finlandese (39/1889) e relative modifiche stabilisce alla sezione 7, illeciti alle frontiere (563/1998), quanto segue.

    1.   Chiunque:

    1)

    attraversi o tenti di attraversare la frontiera della Finlandia senza un passaporto o altro documento di viaggio valido, o al di fuori dei punti autorizzati di partenza o di arrivo, o in violazione di un divieto imperativo;

    2)

    violi in altro modo le disposizioni in materia di attraversamento delle frontiere; o

    3)

    senza autorizzazione soggiorni, circoli o compia atti vietati nella zona di frontiera, ai sensi della legge sulle frontiere (403/1947)

    è perseguibile per reato di frontiera e punibile con un'ammenda o con la reclusione fino a un anno.

    2.   Lo straniero al quale è negato l'ingresso o nei cui confronti è stato disposto un provvedimento di espulsione in seguito a un atto di cui alla sottosezione 1 o lo straniero che chiede asilo o presenta domanda di permesso di soggiorno come rifugiato in Finlandia non può essere condannato per reato di frontiera. Lo straniero che ha commesso un illecito ai sensi della sottosezione 1 in quanto vittima del traffico di esseri umani di cui al capitolo 25, paragrafo 3, o al capitolo 25, paragrafo 3, lettera a), non può essere condannato per reato di frontiera. (650/2004).

    Sezione 7a — Reati di frontiera minori (756/2000)

    1.   Qualora il reato di frontiera, in considerazione della breve durata del soggiorno o degli spostamenti non autorizzati, della natura dell'atto vietato, o di altre circostanze, costituisca un reato minore se considerato nel suo insieme, il reo è condannato al pagamento di un'ammenda per reato di frontiera minore.

    2.   Le disposizioni della sezione 7, paragrafo 2, si applicano anche agli illeciti di cui al paragrafo 1.

    SVEZIA

    Le sanzioni sono descritte al capitolo 20, paragrafo 4, della legge sugli stranieri.

    Paragrafo 4. Lo straniero che attraversa intenzionalmente in modo illecito una frontiera esterna ai sensi del trattato di Schengen è punibile con un'ammenda e con una pena detentiva non superiore a un anno.

    ISLANDA

    L'articolo 57 della legge sugli stranieri n. 96/2002 prevede una disposizione penale generale.

    Secondo quanto stabilito al comma 1, è punibile con un'ammenda o con la reclusione fino a sei mesi chiunque, tra l'altro, violi intenzionalmente o per negligenza le disposizioni della suddetta legge, o qualsiasi norma, divieto, ordine o condizione stabilita ai sensi di tale legge. Le sanzioni per l'attraversamento non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera o degli orari di apertura stabiliti si basano su questa disposizione. Tali sanzioni, così come sanzioni di altro tipo, sono effettive, proporzionate e dissuasive.

    NORVEGIA

    In Norvegia la materia è disciplinata dalla legge sull'immigrazione (legge relativa all’ingresso dei cittadini stranieri nel Regno di Norvegia e alla loro presenza nel Regno, del 24 giugno 1988, n. 64) all'articolo 47, primo comma, lettera a), cfr. articolo 23 secondo comma, e dalla legge sulle frontiere (legge relativa alle misure di segnalazione e sorveglianza delle frontiere, del 14 luglio 1950, n. 2) all'articolo 4, cfr. articolo 3, primo comma, punto 3, cfr. regolamento del 7 novembre 1950 n. 4, articolo 4, lettera c).

    A norma dell'articolo 47, primo comma, concernente le sanzioni, della legge sull'immigrazione:

    «È punito con un'ammenda o con la reclusione fino a sei mesi o con entrambe le pene chiunque:

    a)

    con dolo o con colpa violi la presente legge o altri regolamenti, divieti, ordini o condizioni emanati ai sensi della presente legge (…)».

    A norma dell'articolo 23, secondo comma, concernente l'attraversamento e il controllo delle frontiere, della legge sull'immigrazione:

    «Salvo altrimenti disposto, l'ingresso e l'uscita devono avvenire ai valichi di frontiera autorizzati (…)».

    Sanzioni a norma della legge sulle frontiere

    L'articolo 4 della legge sulle frontiere disciplina le sanzioni. Esso recita:

    «Chiunque, con dolo o con colpa, violi o concorra a violare le disposizioni emanate ai sensi della presente legge è punito con un'ammenda o con la reclusione fino a tre mesi, salva l'applicazione di una disposizione più severa. Il tentativo è punito come il reato consumato.

    In caso di reiterazione del reato, di pluralità di azioni, come menzionato nel primo comma, o di circostanze aggravanti è comminata la sanzione dell'ammenda o della reclusione fino a un anno.»

    A norma dell'articolo 3, primo comma, punto 3, della legge sulle frontiere:

    «Il Re può promulgare disposizioni che vietano, per tutta o parte della frontiera:

    (…)

    3)

    l'attraversamento della frontiera per via terrestre, marittima o aerea senza l'autorizzazione dell'autorità competente (…)».

    A norma dell'articolo 4, lettera c), del regolamento che disciplina vari aspetti delle frontiere, del 7 novembre 1950, n. 4, emesso ai sensi della succitata legge:

    «Alla frontiera tra la Norvegia e l'Unione sovietica (Russia), o in sua prossimità, è vietato:

    (…)

    b)

    attraversare la frontiera per via terrestre, marittima o aerea senza l'autorizzazione del commissario delle frontiere norvegesi per la frontiera tra la Norvegia e l'Unione sovietica (Russia) (…)».


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