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Document 52008XC1212(02)

Comunicazione della Commissione sull'obbligo — a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) — di compiere accertamenti e di procedere alla registrazione delle sostanze già legalmente sul mercato anteriormente al 1 o giugno 2008 , ma non soggette a un regime transitorio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 317 del 12.12.2008, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 317/2


Comunicazione della Commissione sull'obbligo — a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) — di compiere accertamenti e di procedere alla registrazione delle sostanze già legalmente sul mercato anteriormente al 1o giugno 2008, ma non soggette a un regime transitorio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 317/02)

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) impone, a decorrere dal 1o giugno 2008, l'obbligo di registrazione delle sostanze, non rientranti nella definizione di «sostanza soggetta a un regime transitorio», fabbricate o importate nella Comunità, in quanto tali o in quanto componenti di un preparato o di un articolo, in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno

L'articolo 26 del regolamento REACH stabilisce l'obbligo di compiere accertamenti presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche prima della registrazione delle sostanze non soggette a un regime transitorio. Le disposizioni del regolamento REACH che disciplinano questi accertamenti sono entrate in vigore il 1o giugno 2008. Di conseguenza era praticamente impossibile che le sostanze non soggette a un regime transitorio fossero registrate alla data del 1o giugno 2008. È inoltre opportuno rilevare che solo il 30 maggio 2008 è stato adottato il regolamento che istituisce i metodi di prova applicabili ai fini di REACH, secondo quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Alcune sostanze legalmente fabbricate e/o immesse sul mercato anteriormente al 1o giugno 2008 non possono rientrare nella definizione di «sostanze soggette a un regime transitorio» a norma dell'articolo 3, punto 20, del regolamento REACH. Per evitare turbative degli scambi di queste sostanze e delle relative attività di fabbricazione, si ricorda ai dichiaranti potenziali l'obbligo di compiere accertamenti presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche purché sia dimostrabile che le sostanze interessate erano già legalmente sul mercato comunitario anteriormente al 1o giugno 2008. Il dichiarante fornirà una giustificazione in merito a ogni specifico dato mancante, che provvederà a trasmettere senza indebito ritardo.


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