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Document 52008XC1205(01)

    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese

    GU C 310 del 5.12.2008, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 310/15


    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese

    (2008/C 310/06)

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»).

    1.   Domanda di riesame

    La domanda è stata presentata il 4 settembre 2008 dal produttore comunitario Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH («il richiedente») che rappresenta una parte considerevole, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria totale di meccanismi per la legatura di fogli.

    2.   Prodotto

    Il prodotto oggetto del riesame è rappresentato da alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificabili nel codice NC ex 8305 10 00. Tale codice NC viene indicato a titolo puramente informativo. Ai fini del presente avviso i meccanismi per la legatura di fogli consistono in due lame o fili di acciaio sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo di acciaio a scatto fissato allo stesso meccanismo.

    3.   Misure in vigore

    Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio (3) sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese. Con il regolamento (CE) n. 1208/2004 del Consiglio (4) il dazio antidumping definitivo è stato esteso alle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli spediti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari del Vietnam, e con il regolamento (CE) n. 33/2006 del Consiglio (5) alle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Repubblica democratica popolare del Laos. Il regolamento (CE) n. 818/200 del Consiglio (6) ha modificato il regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio.

    4.   Motivazione del riesame

    La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

    In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al valore normale costruito in un paese terzo ad economia di mercato; detto paese è indicato al punto 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla precedente frase, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto sul mercato della Comunità.

    Su tale base, il margine di dumping calcolato risulta significativo.

    Il richiedente sostiene inoltre che esiste il rischio di ulteriori pratiche di dumping pregiudizievoli. Egli ha fornito elementi di prova da cui emerge che l'industria comunitaria si trova in una situazione precaria e sostiene che, qualora le misure fossero lasciate scadere, il persistere o la reiterazione di consistenti importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbero causare il persistere o la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

    5.   Procedura

    Avendo stabilito, dopo aver consultato il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    5.1.   Procedura per determinare la probabilità di dumping e di pregiudizio

    L'inchiesta determinerà il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio legato alla scadenza delle misure.

    a)   Campionamento

    In considerazione del numero delle parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

    i)   Campionamento degli importatori

    Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a prendere contatto con la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), e nella forma indicata al punto 7:

    ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

    fatturato totale in euro della società tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008,

    numero totale dei dipendenti,

    descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

    il volume in unità e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008 del prodotto in esame importato originario della Repubblica popolare cinese,

    le ragioni sociali e l'indicazione esatta delle attività di tutte le società collegate (7) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

    qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

    Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non accettare l'eventuale inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8 del presente avviso.

    Al fine di raccogliere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

    ii)   Selezione definitiva del campione

    Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto ii).

    La Commissione intende procedere alla selezione definitiva del campione dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disposte a farne parte.

    Le società incluse nel campione devono rispondere a un questionario entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

    In caso di collaborazione insufficiente, la Commissione baserà le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18, del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

    b)   Questionari

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni note di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

    c)   Raccolta di informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso.

    La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sottopunto iii), del presente avviso.

    d)   Selezione del paese ad economia di mercato

    Nella precedente inchiesta era stata utilizzata l'India come paese a economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Il richiedente ha ora proposto di utilizzare a tal fine la Tailandia e la Commissione intende utilizzare tale paese. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa possibile scelta entro il termine specifico fissato al punto 6, lettera c).

    5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

    Qualora fosse confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse della Comunità. Per questo motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria comunitaria, agli importatori, alle loro associazioni di rappresentanza e alle associazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utenti. Queste parti, e quelle ignote alla Commissione ma che comprovino l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto ii), del presente avviso. Le parti che abbiano seguito la procedura di cui alla precedente frase possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

    6.   Termini

    a)   Termini generali

    i)   Termine entro il quale le parti devono richiedere i questionari o altri moduli

    Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a istituire le misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario o altri moduli al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

    Se non diversamente disposto, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si ricorda che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

    Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sottopunto iii).

    iii)   Audizioni

    Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

    b)   Termine specifico per il campionamento

    i)

    Poiché la Commissione intende consultare, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere inserite nel campione in merito alla selezione definitiva dello stesso, le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunto i), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta stessa.

    ii)

    Ogni altra informazione pertinente ai fini della selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), sottopunto ii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    iii)

    Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione.

    c)   Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

    Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta della Tailandia che, come risulta dal punto 5.1, lettera d), viene presa in considerazione quale paese terzo ad economia di mercato per determinare il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

    Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, se non diversamente disposto) e indicare ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (8) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N105 04/92

    B-1049 Bruxelles

    Fax (32-2) 295 65 05

    8.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro il termine stabilito oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

    9.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

    Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

    Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno rivedere il livello delle misure al fine di modificarlo (cioè aumentarlo o diminuirlo), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

    Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono mettersi in contatto con la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

    11.   Trattamento dei dati personali

    Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (9).

    12.   Consigliere-auditore

    Si fa presente che le parti interessate le quali ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione e, se necessario, offre una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/o orale. Per ulteriori informazioni e modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


    (1)  GU C 146 del 12.6.2008, pag. 33.

    (2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (3)  GU L 359 del 4.12.2004, pag. 11.

    (4)  GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 1.

    (5)  GU L 7 del 12.1.2006, pag. 1.

    (6)  GU L 221 del 19.8.2008, pag. 1.

    (7)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (8)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

    (9)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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