EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XC0201(03)

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originarie di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea e Taiwan

GU C 29 del 1.2.2008, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 29/13


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originarie di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea e Taiwan

(2008/C 29/09)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (nel seguito: «il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese, della repubblica di Corea e di Taiwan (nel seguito: «i paesi interessati») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 21 dicembre 2007 dal EUROFER (nel seguito: «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

2.   Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping sono i prodotti piatti di acciaio inossidabile semplicemente laminati a freddo, originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan (nel seguito: «il prodotto in questione») di norma dichiarate nei codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89. Questi codici NC sono forniti a titolo puramente informativo.

3.   Denuncia di dumping

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base il denunziante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese a economia di mercato, di cui al punto 5.1, lettera d). La denuncia di dumping si fonda sul confronto tra il valore normale, così calcolato, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

La denuncia di dumping relativa alla Repubblica di Corea è basata sul confronto tra il valore normale, stabilito in base ai prezzi praticati sul mercato interno, e i prezzi all'esportazione del prodotto in questione quando esso è venduto per essere esportato nella Comunità.

La denuncia di pratiche di dumping nei confronti di Taiwan si fonda sul confronto tra un valore normale calcolato e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per tutti i paesi esportatori interessati.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame da Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea e Taiwan hanno registrato un aumento globale sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato.

Nella denuncia si afferma che i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sulla quota di mercato spettante all'industria comunitaria e sul livello dei prezzi da essa praticati, con gravi effetti negativi sull'andamento generale, sulla redditività ed sulla situazione occupazionale di tale industria.

5.   Procedura

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in questione originario di Repubblica popolare cinese, Repubblica di Corea e Taiwan sia oggetto di pratiche di dumping e se tale dumping sia stato causa di pregiudizio.

a)   Campionamento

Dato l'alto numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento per i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan

Per consentire alla Commissione di stabilire se occorra ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori o i loro rappresentanti a manifestarsi contattando la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

il proprio fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate della produzione e delle esportazioni verso la Comunità del prodotto in esame nel periodo tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

il proprio fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle proprie vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

la descrizione dettagliata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

i nomi e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate (2) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in questione,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione ai fini della selezione del campione,

Con l'invio delle informazioni di cui sopra la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserita nel campione. Se viene scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta ad essere eventualmente inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al paragrafo 8 del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per selezionare il campione degli esportatori/produttori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni note di esportatori/produttori.

Dato che una società non sa se viene prescelta come campione, si consiglia agli esportatori/produttori che desiderano fare richiesta di un margine individuale (3) di richiedere un questionario entro il termine previsto nel paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso e di inoltrarlo entro il termine stabilito paragrafo 6, lettera a), punto ii), primo paragrafo, del presente avviso. Si richiama tuttavia l'attenzione all'ultima frase del paragrafo 5.1, lettera b), del presente avviso.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se occorra ricorrere al campionamento, e in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro imprese entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), e nei formati indicati al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

fatturato totale in euro dell'impresa nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

numero totale di dipendenti,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,

volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan,

denominazione sociale e una descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (4) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione,

Con l'invio delle informazioni di cui sopra la società si dichiara disponibile ad essere eventualmente inserite nel campione. Se viene scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al paragrafo 8 del presente avviso.

Al fine di raccogliere le informazioni ritenute necessarie per selezionare il campione degli esportatori/produttori, la Commissione contatterà inoltre le autorità dei paesi esportatori e tutte le associazioni note di esportatori/produttori.

iii)   Campionamento dei produttori comunitari

In considerazione dell'elevato numero di produttori comunitari che hanno espresso sostegno alla denuncia, la Commissione intende applicare il metodo del campionamento per esaminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Per consentire alla Commissione di stabilire se occorra ricorrere al campionamento, e in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro imprese entro il termine fissato al punto 6, lettera b), sottopunto i), e nei formati indicati al punto 7:

nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

fatturato totale in euro della società nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

descrizione dettagliata delle attività della società relative al prodotto in esame,

valore, in euro, delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

volume in tonnellate della produzione del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007,

ragioni sociali e una descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate coinvolte (4) nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Con l'invio delle informazioni di cui sopra la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al paragrafo 8 del presente avviso.

iv)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili all'inclusione nel campione.

Le società inserite nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al paragrafo 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria inclusa nel campione, a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, la Repubblica di Corea e Taiwan inclusi nel campione, a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, ad utenti conosciuti nonché alle autorità dei paesi esportatori interessati.

I produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea e di Taiwan che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e/o dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono presentare un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i). Si informano tuttavia tali parti che in caso di campionamento dei produttori esportatori la Commissione può decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero dei produttori esportatori risulti talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e da impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare informazioni diverse da quelle contenute nelle risposte al questionario e a fornire elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al punto 6, lettera a), sottopunto iii).

d)   Selezione del paese a economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base la Commissione intende scegliere il Messico quale paese ad economia di mercato adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di detta scelta entro il termine specifico fissato al successivo paragrafo 6, lettera c).

e)   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato

Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che, presentando prove sufficienti, affermino di operare in condizioni di economia di mercato, ovvero nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), di tale regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste debitamente motivate devono farlo entro il termine specifico di cui al paragrafo 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà i moduli per presentare la richiesta a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che sono stati inclusi nel campione o che sono citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Se viene provato il sussistere delle pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se eventuali misure antidumping non risultino contrarie all'interesse della Comunità. Pertanto l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), purché dimostrino l'esistenza di un nesso oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame. Le parti che hanno agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i particolari motivi per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 sono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono sostenute da validi elementi di prova.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono richiedere i questionari o altri moduli

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario o i moduli per la presentazione di una domanda al più presto, e in ogni caso entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo disposizioni contrarie tutte le parti interessate devono prendere contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Tutti i produttori esportatori interessati dal presente procedimento, che intendano richiedere l'esame dei loro singoli casi a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base devono presentare, salvo disposizioni contrarie, le risposte al questionario entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), parti i), ii) e iii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea poiché la Commissione intende consultare le parti che si sono dichiarate disponibili a far parte del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Qualsiasi altra informazione pertinente alla selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iv), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Messico che, come risulta dal paragrafo 5.1, lettera d), viene preso in considerazione quale paese terzo ad economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

d)   Termine specifico per presentare richieste di status di impresa operante in condizioni di economia di mercato e/o di trattamento individuale

Le domande debitamente motivate dello status d'impresa operante in condizioni di economia di mercato [di cui al paragrafo 5.1, lettera e)] e/o di un trattamento individuale a termini dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria, e complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata). Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza, fornite dalle parti interessate in forma riservata devono portare la dicitura «Diffusione limitata» (5) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata su cui figura la dicitura «Consultabile dalle parti interessate».

Indirizzo della Commissione per tutti i contatti e le informazioni:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Mancata collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora soltanto parzialmente, e in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9 del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, si possono imporre misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).

11.   Consigliere-auditore

Si fa inoltre presente che se le parti interessate ritengono di incontrare difficoltà a esercitare i propri diritti di difesa, esse possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da interfaccia tra parti interessate e servizi della Commissione mediando, se necessario, su questioni procedurali attinenti alla tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento come in particolare l'accesso al fascicolo, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta e/od orale Per ulteriori informazioni e modalità di contatto consultare le pagine Web del consigliere-uditore sul sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(3)  I margini individuali possono essere chiesti in forza dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base per le società non incluse nel campione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato/economie in transizione, e infine in forza dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base per le imprese che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno notare che il trattamento individuale implica una richiesta in forza dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta a norma dell'articolo 2 paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

(4)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(5)  Questo significa che il documento è destinato unicamente all'uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (Accordo antidumping).

(6)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


Top