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Document 52008PC0908

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia

/* COM/2008/0908 def./2 - COD 2007/0197 */

52008DC0908

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla posizione comune del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia /* COM/2008/0908 def./2 - COD 2007/0197 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 12.1.2009

COM(2008) 908 definitivo

2007/0197 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla

posizione comune del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia

2007/0197 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO ai sensi dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE relativa alla

posizione comune del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia

1. CONTESTO

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2007) 530 – 2007/0197(COD): | 19.9.2007 |

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 22.4.2008 |

Data del parere del Comitato delle regioni: | 10.4.2008 |

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 18.6.2008 |

Data dell'adozione all'unanimità della posizione comune: | [9.1.2009] |

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La presente proposta è parte integrante del terzo pacchetto legislativo per il mercato interno UE del gas e dell'elettricità (il "terzo pacchetto") comprendente due direttive e tre regolamenti.

Il pacchetto ha l'obiettivo precipuo di attuare il quadro normativo necessario per rendere pienamente operativa l'apertura del mercato e creare un mercato unico UE del gas e dell'elettricità nell'interesse dei cittadini e dell'industria dell'Unione europea, contribuendo a mantenere quanto più bassi possibile i prezzi e a migliorare il livello del servizio e la sicurezza dell'approvvigionamento.

Al conseguimento dell'obiettivo contribuiscono le seguenti misure principali:

- un controllo regolamentare più efficace da parte dei regolatori nazionali indipendenti;

- l'istituzione di un'agenzia per garantire una cooperazione efficace tra regolatori nazionali e adottare decisioni su tutte le pertinenti questioni transfrontaliere;

- la cooperazione obbligatoria tra operatori di rete al fine di armonizzare tutte le norme relative al trasporto di energia in Europa e di coordinare la pianificazione degli investimenti;

- un'effettiva disaggregazione della produzione e trasmissione di energia allo scopo di eliminare qualsiasi conflitto di interessi, promuovere gli investimenti di rete e evitare comportamenti discriminatori;

- una maggiore trasparenza e un migliore funzionamento del marcato al dettaglio;

- una maggiore solidarietà e cooperazione regionale tra Stati membri per garantire una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Considerazioni generali

La posizione comune adottata dal Consiglio sui cinque testi che compongono il terzo pacchetto contiene tutti gli elementi essenziali della proposta della Commissione necessari per garantire il corretto funzionamento del mercato interno del gas e dell'elettricità e, più in generale, per conseguire gli obiettivi generali sopra delineati e può pertanto essere sostenuta dalla Commissione nelle sue linee generali (cfr. punto 3.2).

La prima lettura ha avuto come obiettivo il raggiungimento di un accordo con il Consiglio. Gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo non sono stati pertanto formalmente incorporati nella posizione comune. Negoziati in tal senso avranno luogo in sede di seconda lettura. Di alcuni emendamenti adottati dal Parlamento europeo si è comunque tenuto conto nella posizione comune (cfr. punto 3.3). La Commissione ritiene che gli emendamenti di cui non si è tenuto conto dovrebbero essere presi in considerazione in sede di seconda lettura (cfr. punto 3.4).

3.2. Osservazioni specifiche

Le principali modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono le seguenti:

La posizione comune contiene disposizioni per equilibrare le relazioni di lavoro tra l'Agenzia, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (REGST) e la Commissione per quanto riguarda la definizione e il controllo dei codici di rete [1].

1. Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma: l'Agenzia presenta alla Commissione un progetto di orientamento quadro non vincolante che fissa principi chiari e obiettivi per la definizione di codici di rete. Il presente orientamento fornisce un inquadramento sui codici di rete senza inficiare l'autonomia della REGST per quanto riguarda l'elaborazione dei codici stessi.

2. Articolo 6, paragrafo 4, terzo e quarto comma: l'Agenzia presenta un parere motivato alla REGST sul progetto di codici di rete elaborati da quest'ultima. Se l'agenzia ritiene che i codici di rete siano conformi al pertinente orientamento quadro, li presenta alla Commissione e può raccomandarne l'adozione. Qualora la REGST non riesca a elaborare un codice di rete, la Commissione può chiedere all'Agenzia di preparare un progetto di codice di rete.

3. Articolo 6, paragrafi 5 e 6: l'Agenzia controlla l'attuazione dei codici di rete da parte della REGST e riferisce alla Commissione.

Ai sensi della proposta della Commissione l'Agenzia potrebbe prendere singole decisioni sulla base degli orientamenti adottati con la procedura di comitato dopo l'entrata in vigore del terzo pacchetto, ovvero in relazione ad aspetti non contemplati inizialmente nelle direttive e/o regolamenti. Ciò dovrebbe garantire un certo grado di flessibilità all'operato dell'Agenzia nel contesto di un mercato interno del gas e dell'elettricità in costante evoluzione. La posizione comune sopprime il riferimento agli orientamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e limita quindi le possibilità della Commissione e dell'Agenzia di reagire all'evoluzione del mercato.

Il Consiglio ha limitato in modo sostanziale i poteri dell'Agenzia quali definiti all'articolo 9, con il risultato che l'Agenzia dovrebbe concedere esenzioni (ad esempio, dagli obblighi di disaggregazione dei sistemi di trasmissioni transfrontalieri) solo come ultima risorsa . Questo cambiamento limita in modo sostanziale il controllo regolamentare esercitato dall'Agenzia sugli aspetti transfrontalieri .

Sulla base della posizione comune il consiglio di amministrazione avrà 6 membri (5 il Consiglio e 1 la Commissione) anziché 12 (6 il Consiglio e 6 la Commissione), come proposto dalla Commissione. Questo cambiamento non riflette il principio dell'equa rappresentazione dei due rami dell'esecutivo comunitario all'interno del consiglio di amministrazione. In questo senso il pertinente emendamento (n. 44) del Parlamento europeo risulta più equilibrato.

Il Consiglio aumenta i poteri del Comitato dei regolatori a scapito del direttore (articolo 15, paragrafo 2, articolo 14, paragrafo 1 e articolo 16, paragrafo 3). L'Agenzia è un organismo comunitario indipendente rappresentato dal direttore, che dovrebbe disporre dell'autorità e dei poteri necessari per dirigere l'Agenzia. Tali poteri sarebbero sensibilmente limitati se il Comitato dei regolatori, emanazione delle autorità nazionali di regolamentazione, disponesse dei poteri che gli sono assegnati dalla posizione comune.

3.3. Aspetti della posizione comune che riflettono gli emendamenti proposti dal Parlamento europeo

La posizione comune tiene sostanzialmente conto dei seguenti emendamenti o di parte di essi: n. 19 che formula raccomandazioni agli operatori dei sistemi di trasmissione, n. 23 relativo alla stesura di orientamenti che stabiliscono i principi di armonizzazione delle norme relative alle reti e raccomandazioni alla Commissione nel caso in cui gli operatori dei sistemi di trasmissione non siano riusciti ad attuare un codice di rete, n. 40 sulla consultazione degli operatori di mercato, dei consumatori e degli utilizzatori finali, n. 44 sulla riduzione del consiglio di amministrazione da 12 a 6 membri, n. 45 sul direttore dell'Agenzia e la partecipazione del presidente del Comitato dei regolatori alle riunioni del consiglio di amministrazione, n. 47 e 48 sull'indipendenza dei membri del consiglio di amministrazione, n. 49 sull'incompatibilità delle cariche di membro del consiglio di amministrazione e membro del comitato dei regolatori, n. 51 sul ruolo del Comitato dei regolatori nella nomina del direttore, n. 53 relativo alla pubblicazione del programma di lavoro dell'Agenzia, n. 54 relativo alle misure disciplinari che il consiglio di amministrazione, in consultazione con il Comitato dei regolatori, può adottare nei confronti del direttore, n. 58 relativo alle norme sulle deliberazioni del Comitato dei regolatori, n. 59 sul contenuto delle norme procedurali del Comitato dei regolatori, n. 64 sulla valutazione che precede l'eventuale proroga del mandato del direttore e sul requisito che impone al consiglio di amministrazione di consultare il Comitato dei regolatori prima di prorogare il mandato del direttore, n. 65 che rafforza il ruolo del Comitato dei regolatori, n. 66 relativo al diritto del Parlamento europeo di chiamare il direttore dell'Agenzia a riferire sull'espletamento dei suoi compiti e n. 68 che stabilisce che l'invito a manifestare interesse per diventare membro della commissione dei ricorsi deve essere pubblicato.

3.4. Emendamenti del Parlamento europeo approvati dalla Commissione ma non dal Consiglio

La Commissione può accogliere — in alcuni casi dopo precisazione o riformulazione del dettato — in tutto o almeno in parte la maggioranza degli emendamenti del Parlamento europeo. Essi riguardano i seguenti aspetti fondamentali.

Il Parlamento propone di inserire i compiti elencati di seguito tra le attività dell'Agenzia: la promozione della cooperazione interregionale tra i mercati dell'energia (n. 19), il coordinamento della comunicazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione della UE e dei paesi terzi (n. 24), la formulazione di un parere all'indirizzo della Commissione, degli Stati membri e alle autorità di regolamentazione su questioni relative alla conformità di una decisione dell'autorità di regolamentazione con la legislazione CE in materia di energia (n. 32 e 33) e il monitoraggio di determinati sviluppi sui mercati del gas e dell'elettricità (n. 35 e 41).

Il Parlamento propone inoltre che l'Agenzia possa adottare decisioni sospensive nei confronti dei gestori dei sistemi di trasmissione che non applicano i codici di rete (n. 26), che effettui il monitoraggio dei processi di autorizzazione per la costruzione di nuove infrastrutture transfrontaliere (n. 27) e che calcoli la capacità dei gestori dei sistemi di trasmissione in relazione a tali sistemi (n. 28). La Commissione potrebbe accettare in linea di principio l'attribuzione all'Agenzia di tali competenze, a condizione che esse non siano del tutto discrezionali e che l'Agenzia si limiti a adottare singole decisioni applicando le norme comunitarie a casi specifici e che eserciti tali competenze in condizioni chiaramente definite.

La Commissione accetta che sia attribuito al consiglio di amministrazione il compito di adottare una relazione annuale sugli sviluppi nei mercati del gas e dell'elettricità (n. 43).

4. CONCLUSIONI

La posizione comune mantiene i punti fondamentali della proposta della Commissione. Su aspetti importanti essa raggiunge un buon equilibrio e propone una soluzione di compromesso fattibile che consentirà al mercato interno del gas e dell'elettricità di funzionare regolarmente. Alla Commissione e all'Agenzia dovrebbe essere assegnato tuttavia un ruolo più incisivo di supervisione per garantire un'applicazione armonizzata del terzo pacchetto e assicurare il corretto funzionamento del mercato interno. La Commissione sostiene pertanto la posizione comune ma raccomanda vivamente di rafforzare il ruolo della Commissione e dell'Agenzia in materia di supervisione. La Commissione ritiene inoltre che una serie di emendamenti adottati dal Parlamento europeo in prima lettura dovrebbero essere inclusi solo in sede di seconda lettura.

[1] Il sistema generale per la definizione dei codici di rete è stabilito all'articolo 6 della posizione comune relativa a un regolamento sulle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e nella corrispondente posizione comune relativa agli scambi transfrontalieri di gas.

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