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Document 52008PC0724

Proposta modificata di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime e della direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

/* COM/2008/0724 def. - COD 2007/0247 */

52008PC0724

Proposta modificata di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime e della direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica /* COM/2008/0724 def. - COD 2007/0247 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 6.11.2008

COM(2008) 724 definitivo

2007/0247 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime e della direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

(presentata dalla Commissione)

2007/0247 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime e della direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. STATO DELLA PROCEDURA

La proposta — COM (2007) 697 – COD/2007/0247 — è stata adottata dalla Commissione il 13 novembre 2007 ed è stata trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio il 16 novembre 2007.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il proprio parere sulla proposta della Commissione il 29 maggio 2008.

Il Comitato delle regioni ha adottato il proprio parere sulla proposta della Commissione il 18 giugno 2008.

Il 24 settembre 2008 il Parlamento europeo ha adottato 126 emendamenti in prima lettura.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

La proposta è diretta a modificare il quadro normativo per le comunicazioni elettroniche, in particolare la direttiva quadro[1], la direttiva sulle autorizzazioni[2] e la direttiva sull’accesso[3], aumentandone l'efficacia, riducendo le risorse amministrative necessarie all'applicazione della regolamentazione economica e rendendo l'accesso alle frequenze radio più facile e più efficiente. La proposta è conforme al programma "legiferare meglio" della Commissione, destinato a garantire che gli interventi legislativi restino proporzionati agli obiettivi politici perseguiti e si iscrive nella strategia complessiva della Commissione per il rafforzamento e il completamento del mercato interno.

Più precisamente, la proposta mira a:

1. orientarsi verso una gestione più efficace dello spettro radio in modo da agevolare l'accesso degli operatori e promuovere l'innovazione;

2. fare in modo che, laddove rimane necessaria, la regolamentazione sia più efficace e più semplice sia per gli operatori che per le autorità nazionali di regolamentazione (ANR);

3. compiere un passo decisivo verso un'applicazione più coerente delle norme comunitarie al fine di completare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA MODIFICATA

La proposta modificata è volta ad adeguare la proposta originaria su alcuni punti suggeriti dal Parlamento europeo.

4. OSSERVAZIONI RELATIVE AGLI EMENDAMENTI ADOTTATI DAL PARLAMENTO EUROPEO

4.1. Emendamenti accolti dalla Commissione

La Commissione può accogliere gli emendamenti 12, 16, 19, 24, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 56, 58, 59, 60, 61, 79, 81, 89, 92, 96, 99, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 123 e 124.

4.2. Emendamenti accolti dalla Commissione in parte o con riserva di riformulazione

Per quanto riguarda la direttiva quadro :

gli emendamenti 2, 5, 6, 7, 14/rev, 15, 17, 26, 27, 31, 35, 36, 37, 44, 46, 48, 52, 53/rev, 138 (plenaria), 62, 63/rev, 64/rev, 65, 66, 67/rev, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 80, 84, 85 e 86.

- Emendamento 2

La Commissione può accogliere l'inserimento delle parole "e coordinata", ma respinge la soppressione del riferimento al regolamento che istituisce l'Autorità. Essa riconosce tuttavia la possibilità che l'Autorità possa alla fine avere una denominazione diversa, e pertanto in tutta la presente proposta modificata ha modificato i riferimenti all'Autorità e al "BERT" (termine adottato dal Parlamento europeo in prima lettura) con riferimenti all’ "[Organo]".

Considerando 3 dell’atto modificativo:

“Occorre pertanto riformare il quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica al fine di completare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche rafforzando il meccanismo comunitario che disciplina gli operatori con significativo potere di mercato nei principali mercati. Tale riforma è completata dall'istituzione, mediante regolamento [.../.../CE] del [data] del Parlamento europeo e del Consiglio(, di un Organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (qui di seguito denominato "l'Organo"). La riforma comporta inoltre la definizione di una strategia efficiente e coordinata per la gestione dello spettro radio al fine di conseguire uno spazio unico europeo dell'informazione, nonché il rafforzamento delle disposizioni concernenti gli utenti disabili al fine di costruire una società dell'informazione per tutti.”

__________

( GU L [...] del [...], pag. [...].

- Emendamento 5

La formulazione dell’emendamento è modificata in modo da riflettere la necessità di un’adeguata discrezionalità nel processo decisionale delle ANR, tenendo conto delle differenze esistenti in materia di condizioni di concorrenza all’interno di uno Stato membro.

Considerando 3 quater (nuovo) dell’atto modificativo:

“ Onde assicurare un approccio proporzionato e adeguato alla diversità delle condizioni di concorrenza, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter definire i mercati su base subnazionale e applicare o revocare di conseguenza gli obblighi regolamentari nei mercati o nelle aree geografiche in cui esiste un'effettiva concorrenza infrastrutturale . Ciò dovrebbe applicarsi anche se le aree geografiche non sono definite come mercati distinti .”

- Emendamento 6

La formulazione dell’emendamento è leggermente modificata.

Considerando 3 quinquies (nuovo) dell’atto modificativo:

“ La creazione di un quadro di riferimento adeguato per gli investimenti in reti ad alta velocità è un elemento cruciale per gli anni a venire per Per conseguire gli obiettivi dell'agenda di Lisbona . è necessario offrire incentivi adeguati agli investimenti in Le reti ad alta velocità , che sosterranno l'innovazione, lo sviluppo di nel campo dei servizi Internet ricchi di contenuti e rafforzeranno la competitività internazionale dell'Unione europea ,. Tali reti presentano un enorme potenziale in termini di portando benefici ai consumatori e alle imprese europee in tutta l'Unione europea . È pertanto essenziale promuovere investimenti sostenibili nello sviluppo di queste nuove reti, salvaguardando al contempo la concorrenza e ampliando la scelta per il consumatore grazie alla prevedibilità e alla coerenza regolamentari .”

- Emendamento 7

Il considerando 3 sexies deve menzionare il fatto che un migliore accesso allo spettro radio permetterà lo sviluppo di reti senza fili per contribuire a colmare il divario digitale.

Considerando 3 sexies (nuovo) dell’atto modificativo:

“Nella sua comunicazione del 20 marzo 2006 dal titolo "Colmare il divario nella banda larga" la Commissione europea ha riconosciuto l'esistenza di un divario territoriale nell'Unione europea per quanto concerne l'accesso ai servizi a banda larga ad alta velocità. Un accesso più facile allo spettro radio faciliterà lo sviluppo dei servizi a banda larga ad alta velocità in regioni remote. Nonostante l'aumento generalizzato della connettività a banda larga, l'accesso in diverse regioni è limitato a causa dei costi elevati dovuti alla bassa densità abitativa e alle distanze. Gli incentivi commerciali ad investire nell'introduzione della banda larga in queste zone si rivelano spesso insufficienti. L'innovazione tecnologica, per contro, riduce i costi di introduzione. Per garantire gli investimenti nelle nuove tecnologie nelle regioni meno sviluppate, la regolamentazione sulle comunicazioni elettroniche dovrebbe essere coerente con altre politiche, ad esempio con la politica in materia di aiuti di Stato, dei Fondi strutturali con la politica di coesione o con gli obiettivi di una politica industriale più ampia.”

- Emendamento 14/rev

La formulazione dell’emendamento è leggermente modificata in conformità all’obiettivo politico delle ANR di contribuire allo sviluppo del mercato interno.

Considerando 11 bis (nuovo) dell’atto modificativo:

“ I mercati nazionali delle comunicazioni elettroniche continueranno nell'Unione europea a divergere fra loro. È pertanto essenziale che le autorità nazionali di regolamentazione e [l’Organo] l’organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni (BERT) dispongano dei poteri delle competenze e delle conoscenze necessarie per costruire un "ecosistema" mercato interno UE competitivo per i mercati e i servizi delle comunicazioni elettroniche che tenga conto delle differenze nazionali e regionali e rispetti il principio di sussidiarietà. ”

- Emendamento 15

Il considerando 16 deve menzionare anche il fatto che i servizi delle comunicazioni elettroniche sono utili al conseguimento di importanti obiettivi complementari quale quello della coesione sociale e territoriale.

Considerando 16 dell’atto modificativo:

“Lo spettro radio deve essere considerato una risorsa pubblica molto limitata, che ha un importante valore pubblico e di mercato. È interesse di tutti che lo spettro radio sia gestito nel modo più efficiente ed efficace possibile da un punto di vista economico, sociale ed ambientale , tenendo conto del ruolo importante dello spettro radio per le comunicazioni elettroniche , degli obiettivi della diversità culturale e del pluralismo dei media e della coesione sociale e territoriale . È pertanto necessario che siano gradualmente soppressi gli ostacoli a un suo uso ottimale.”

- Emendamento 17

Il considerando 16 ter può essere accettato nella misura in cui la Commissione riconosce l’importanza degli accordi internazionali e regionali, in particolare degli accordi negoziati nel quadro dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Tuttavia l’adesione degli Stati membri a tali accordi internazionali è sempre subordinata alla loro compatibilità con il diritto comunitario. In secondo luogo, la politica UE sullo spettro dovrebbe essere sviluppata nella misura consentita dalle norme ITU, cioè fin quando non ne risultano interferenze esterne a danno di Stati vicini non membri dell’UE. La politica UE sullo spettro potrebbe essere sviluppata in modo da lasciare all’UE e agli Stati membri un margine di discrezionalità per organizzare l’uso dello spettro e la loro politica in materia di spettro. Inoltre si riconosce che il lavoro della CEPT rappresenta una base per l’armonizzazione tecnica ai sensi della decisione sullo spettro radio. La formulazione utilizzata dovrebbe pertanto riflettere tale margine di discrezionalità.

Considerando 16 ter (nuovo) dell’atto modificativo:

“Le disposizioni della presente direttiva in materia di gestione dello spettro dovrebbero essere coerenti con tenere conto, per quanto compatibile con il diritto comunitario, del l'opera svolta dalle organizzazioni internazionali e regionali che si occupano di gestione dello spettro radio, ad esempio l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) e la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), per assicurare la gestione efficiente e l'armonizzazione dell'uso dello spettro in tutta la Comunità e nel mondo.”

- Emendamento 26

La formulazione dell’emendamento è leggermente modificata in linea con la proposta sulle competenze dell’[Organo].

Considerando 29 dell’atto modificativo:

“ Per promuovere il funzionamento del mercato interno e sostenere lo sviluppo di servizi transnazionali, la Commissione dovrebbe avere la facoltà di consultare il BERT nel campo della numerazione. Inoltre, Per permettere ai cittadini degli Stati membri, in particolare agli utenti che viaggiano e a quelli disabili, di raggiungere determinati servizi utilizzando gli stessi numeri riconoscibili a prezzi analoghi in tutti gli Stati membri, è opportuno che i poteri della Commissione di adottare misure tecniche di attuazione riguardino anche, ove necessario, il meccanismo o il principio tariffario applicabile, nonché l'istituzione di un numero telefonico unico a livello dell'Unione europea per garantire un facile accesso a tali servizi.”

- Emendamento 27

La formulazione del considerando 31 è stata modificata per introdurre una distinzione tra la condivisione delle strutture nel contesto della regolamentazione simmetrica e in quello della regolamentazione asimmetrica (significativo potere di mercato – SMP).

La formulazione di questa modifica del considerando 31, nella misura in cui si riferisce alla condivisione dei rischi, tiene conto del contenuto dell’emendamento 102 e deve essere vista in combinato disposto con le modifiche introdotte nell’emendamento 101.

Considerando 31 dell’atto modificativo:

“È necessario rafforzare i poteri degli Stati membri nei confronti dei titolari di diritti di passaggio per assicurare l'ingresso o l'istituzione di una nuova infrastruttura di rete in modo equo, efficiente e responsabile dal punto di vista ambientale e, indipendentemente dagli eventuali obblighi che gravano su un operatore che dispone di un significativo potere di mercato, concedere l'accesso alla sua rete di comunicazioni elettroniche. È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione possano imporre, caso per caso, la condivisione di elementi di rete e risorse correlate quali condotti, piloni e antenne, accesso agli edifici, nonché un migliore coordinamento delle opere di ingegneria civile. Una migliore condivisione delle strutture può migliorare significativamente la concorrenza e ridurre in modo apprezzabile i costi finanziari e ambientali complessivi che le imprese sono chiamate a sostenere per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, segnatamente per le nuove reti di accesso a fibre ottiche . Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter imporre agli operatori l'obbligo di fornire un'offerta di riferimento per concedere Questi poteri rafforzati dovrebbero lasciare impregiudicati i più ampi poteri di cui dispongono le autorità nazionali di regolamentazione per imporre ulteriori requisiti agli operatori con un significativo potere di mercato, requisiti che possono andare fino all’obbligo di condividere la fibra inattiva e di fornire un'offerta di riferimento per concedere l'accesso non discriminatorio alle strutture, compresi i propri condotti .”

- Emendamento 31

Occorre sottolineare l’eccezionalità della misura correttiva, la necessità di conservare gli incentivi all’investimento e l’obiettivo principale di mantenere i vantaggi per i consumatori.

Considerando 43 dell’atto modificativo:

“La separazione funzionale, in base alla quale l'operatore verticalmente integrato è tenuto a creare entità commerciali separate dal punto di vista operativo, è finalizzata a garantire la fornitura di prodotti di accesso pienamente equivalenti a tutti gli operatori a valle, comprese le divisioni a valle dello stesso operatore verticalmente integrato. La separazione funzionale può migliorare la concorrenza in numerosi mercati rilevanti riducendo significativamente gli incentivi alla discriminazione e agevolando la verifica e l'applicazione del rispetto degli obblighi in materia di non discriminazione. In casi eccezionali può essere giustificata come misura correttiva ove non si sia riusciti a conseguire un'effettiva non discriminazione in alcuni dei mercati interessati e ove siano scarse o assenti le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture in un lasso di tempo ragionevole, anche dopo aver fatto ricorso ad una o più misure correttive precedentemente ritenute appropriate. È tuttavia molto importante assicurare che la sua imposizione non dissuada l'impresa interessata dall'investire nella sua rete e non comporti effetti potenzialmente negativi sui vantaggi per i consumatori. Per evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno è opportuno che la Commissione approvi prima le proposte di separazione funzionale .”

- Emendamento 35

Va rifiutata la soppressione del riferimento al fatto che non è necessario concedere diritti individuali in alcuni casi, vista la priorità data in linea di principio alle autorizzazioni generali rispetto ai diritti individuali d’uso. Va inoltre aggiunto un riferimento all’assegnazione dello spettro, in quanto l’assegnazione, che corrisponde alla concessione effettiva di diritti, può essere essenziale per il conseguimento di determinati obiettivi di interesse generale.

Considerando 49 dell’atto modificativo:

“L'introduzione dei requisiti della neutralità tecnologica e dei servizi nelle decisioni di assegnazione e attribuzione, unitamente alle maggiori possibilità di trasferimento di diritti tra imprese, dovrebbe aumentare la libertà e i mezzi per fornire al pubblico comunicazioni elettroniche e servizi di media audiovisivi, agevolando in tal mondo il conseguimento degli obiettivi di interesse generale. Tuttavia taluni obblighi di interesse generale specifici imposti alle emittenti per la fornitura di servizi di media audiovisivi possono richiedere il ricorso a criteri specifici per l’attribuzione e l'assegnazione di spettro radio, quando ciò risulta necessario per conseguire uno specifico obiettivo di interesse generale stabilito nell'ordinamento nazionale. Occorre che le procedure associate al perseguimento degli obiettivi di interesse generale siano sempre trasparenti, obiettive, proporzionate e non discriminatorie.”

- Emendamento 36

I principi di proporzionalità e non discriminazione andrebbero applicati anche nel caso dell’esenzione dall’obbligo di versare diritti o canoni fissati per l’uso dello spettro radio.

Considerando 50 dell’atto modificativo:

“ Ogni esenzione totale o parziale dall'obbligo di versare i diritti o canoni fissati per l'uso dello spettro radio dovrebbe essere proporzionata, non discriminatoria , obiettiva e trasparente, e basata sull'esistenza di altri obblighi di interesse generale stabiliti dal diritto nazionale .”

- Emendamento 37

I riferimenti alle attività dell’UIT e della CEPT dovrebbero essere più sfumati, in quanto queste attività non hanno la stessa portata giuridica. Da un lato, l’UIT prende effettivamente decisioni che hanno un valore giuridico nel diritto nazionale, mentre nel diritto comunitario l’attività della CEPT è utilizzata come base per l’armonizzazione tecnica ai sensi della decisione sullo spettro radio. Inoltre la CEPT non partecipa direttamente alle procedure di selezione.

Considerando 53 dell’atto modificativo:

“È opportuno che la rimozione degli ostacoli giuridici e amministrativi a un'autorizzazione generale o ai diritti d'uso relativi allo spettro o ai numeri, con ripercussioni a livello europeo, favorisca il progresso tecnologico e lo sviluppo dei servizi e contribuisca a migliorare la concorrenza. Benché il coordinamento delle condizioni tecniche per la disponibilità e l'uso efficiente delle frequenze radio sia organizzato conformemente alla decisione sullo spettro radio, potrebbe anche essere necessario, per conseguire gli obiettivi del mercato interno, coordinare o armonizzare le procedure di selezione e le condizioni che si applicano ai diritti e alle autorizzazioni in determinate bande, ai diritti d'uso per i numeri e alle autorizzazioni generali. Ciò vale in particolare per i servizi di comunicazione elettronica che, per loro natura, hanno una dimensione connessa al mercato interno o un potenziale transnazionale, quali i servizi satellitari, il cui sviluppo sarebbe ostacolato da discrepanze nell'assegnazione dello spettro radio tra Stati membri o tra l'Unione la Comunità europea e paesi terzi, tenendo conto delle decisioni dell'UIT e della CEPT degli accordi internazionali adottati nel quadro dell’UIT . È pertanto opportuno che la Commissione, assistita dal comitato per le comunicazioni e tenendo nella massima considerazione il parere dell'Autorità [dell’Organo] , possa adottare misure di attuazione tecnica per conseguire tali obiettivi. Le misure di attuazione adottate dalla Commissione possono imporre agli Stati membri di rendere disponibili diritti d'uso per lo spettro radio e/o i numeri nel loro territorio e, ove necessario, abroghino qualsiasi altro diritto d'uso nazionale in vigore. In tali casi occorre che gli Stati membri non concedano alcun nuovo diritto d'uso per la banda di frequenze o la serie di numeri interessati a norma delle procedure nazionali.”

- Emendamento introdotto dalla Commissione a seguito dell’emendamento 47 alla proposta presentata dalla Commissione relativa a una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (COM(2007) 698 – 2007/0248 (COD)) (direttiva ‘diritti del cittadino’).

Questo emendamento riguarda l’inserimento della definizione di ‘punto terminale di rete’ nella direttiva quadro 2002/21/CE, tenuto conto che detta definizione è stata tolta dalla direttiva servizio universale 2002/22/CE con l’emendamento 47. È opportuno inserire nella direttiva quadro la definizione di ‘punto terminale di rete’ direttamente dopo la definizione di ‘rete pubblica di comunicazioni’, quando vi si fa riferimento.

Articolo 1, punto 2, lettera b) bis (nuovo) dell’atto modificativo; articolo 2, lettera d) bis (nuovo) della direttiva 2002/21/CE;

"punto terminale di rete": il punto fisico a partire dal quale l'abbonato ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di utente o ad un nome di utente;”

- Emendamento 44

Il secondo comma riguarda le risorse umane e finanziarie necessarie richieste ai sensi della proposta della Commissione, come pure i bilanci separati, che dovrebbero essere resi pubblici. Il requisito secondo cui le risorse dovrebbero permettere la partecipazione [all’Organo] è accettabile, dal momento che i regolatori dovrebbero chiaramente cooperare con [l’Organo] per conseguire gli obiettivi del quadro normativo.

Articolo 1, punto 3 bis , dell’atto modificativo; Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo) della direttiva 2002/21/CE:

“3 bis. All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

"3 bis. Gli Stati membri provvedono a che gli obiettivi del BERT [dell’Organo] relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori siano attivamente sostenuti dalle rispettive autorità nazionali di regolamentazione.

Gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano delle risorse finanziarie e umane necessarie per svolgere i compiti loro attribuiti e per poter partecipare attivamente e contribuire al BERT [all’Organo]. Le autorità nazionali di regolamentazione devono disporre di bilanci annuali separati, che sono resi pubblici."

- Emendamento 46

L’ultima frase dell’emendamento non è accettabile, in quanto la fissazione di termini per l’esame dei ricorsi nazionali solleverebbe delle questioni circa la competenza della Comunità con riguardo alle procedure dei tribunali nazionali.

Articolo 1, punto 4, lettera a), dell’atto modificativo; articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2002/21:

“Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce reti e/o servizi di comunicazione elettronica, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi ad un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. Tale organo, che può essere un tribunale, è in possesso di competenze adeguate e tali da consentirgli di assolvere le sue funzioni in maniera efficace . Gli Stati membri garantiscono che il merito del caso sia tenuto in debita considerazione, che vi sia un efficace meccanismo di ricorso e che il procedimento dinanzi all'organo di ricorso non subisca indebiti ritardi. Gli Stati membri fissano dei termini per l'esame dei ricorsi. ”

- Emendamento 48

La consultazione dell’ [Organo] sui procedimenti di ricorso ne accrescerebbe l’autorità e ne rafforzerebbe la posizione e potrebbe contribuire a rendere più coerenti le decisioni giudiziarie nel mercato unico. Tuttavia questi pareri dovrebbero limitarsi alle questioni tecniche, senza fornire interpretazioni del diritto comunitario, e ciò dovrebbe essere chiarito nel testo.

Articolo 1, punto 4, lettera a) bis (nuovo) dell’atto modificativo; articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo) della direttiva 2002/21/CE:

“a) bis È aggiunto il seguente paragrafo:

"2 bis. Gli organi di ricorso hanno la facoltà di chiedere il parere del BERT [dell’Organo] su questioni relative al settore prima di prendere una decisione nel quadro di un procedimento di ricorso. ”

- Emendamento 52

La Commissione può accogliere gli emendamenti del Parlamento all’articolo 7 che rafforzano le esigenze di trasparenza e di cooperazione tra la Commissione, [l’Organo] e le autorità nazionali di regolamentazione. Può accogliere anche gli emendamenti conseguenti sul trattamento distinto, in un nuovo articolo 7 bis , delle procedure che regolano la notifica delle misure correttive, purché il nuovo articolo 7 bis salvaguardi le prerogative della Commissione come guardiana del trattato e offra un meccanismo efficace per garantire l’applicazione coerente delle misure correttive.

Nell‘ambito di una soluzione globale di compromesso sugli articoli 7 e 7 bis , che garantisca l’efficace cooperazione tra la Commissione, [l’Organo] e le autorità nazionali di regolamentazione e che consenta alla Commissione di intervenire se necessario per garantire l’applicazione coerente delle misure correttive nell’interesse del mercato interno, la Commissione può anche accettare di sopprimere la facoltà che le veniva attribuita dal paragrafo 8 della sua proposta originaria di chiedere ad un’autorità nazionale di regolamentazione di imporre un obbligo specifico.

Articolo 1, punto 6, dell’atto modificativo; articolo 7, paragrafi da 2 a 10, della direttiva 2002/21/CE:

"2. Le autorità nazionali di regolamentazione contribuiscono allo sviluppo del mercato interno cooperando con la Commissione e con [l’Organo] il BERT in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari. A tale scopo collaborano in particolare con la Commissione e [l’Organo] il BERT per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3. Salvo ove diversamente previsto nelle disposizioni di attuazione adottate a norma dell'articolo 7 bis , al termine della consultazione di cui all'articolo 6, qualora un'autorità di regolamentazione nazionale intenda adottare una misura che:

a) rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 15 o 16 della presente direttiva, o degli articoli 5 o 8 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e

b) influenzi gli scambi tra Stati membri,

essa rende accessibile il progetto di misura contemporaneamente alla Commissione, [all’Organo] , al BERT e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, insieme alla motivazione su cui la misura si basa, nel rispetto dell'articolo 5, paragrafo 3, e ne informa la Commissione, [l’Organo] , il BERT e le altre autorità nazionali di regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione, il BERT e la Commissione possono trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione di cui trattasi entro il termine di un mese. Il periodo di un mese non può essere prorogato.

4. Quando la misura prevista di cui al paragrafo 3 mira a:

a) identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1; o

b) decidere sulla designazione o meno di imprese che detengono, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 3, 4 o 5 ,

e tale misura influenzi gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione ha comunicato all'autorità nazionale di regolamentazione che il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 8, il progetto di misura non può essere adottato per ulteriori due mesi. Tale periodo non può essere prolungato.

5. Entro il periodo di due mesi di cui al paragrafo 4, la Commissione può adottare una decisione che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di ritirare il progetto di misura. Prima di adottare una decisione, la Commissione tiene nella massima considerazione il parere [dell’Organo] del BERT presentato a norma dell'articolo 5 del regolamento [……/CE]. La decisione è accompagnata da un'analisi dettagliata e obiettiva dei motivi per i quali la Commissione considera che il progetto di misura non debba essere adottato, congiuntamente a proposte specifiche volte a emendare il progetto di misura.

6. Entro tre mesi dall'adozione, da parte della Commissione, di una decisione adottata conformemente al paragrafo 5 che impone all'autorità nazionale di regolamentazione di ritirare un progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione lo modifica o lo ritira. Se il progetto di misura è modificato, l'autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica conformemente alle procedure di cui all'articolo 6 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente a quanto disposto al paragrafo 3.

7. L'autorità nazionale di regolamentazione interessata tiene nel massimo conto le osservazioni delle altre autorità nazionali di regolamentazione, del BERT [dell’Organo] e della Commissione e può, salvo disposizioni contrarie salvo nei casi di cui al previste dal paragrafo 4 o dall’articolo 7 bis , adottare il progetto di misura risultante e, in tal caso, lo comunica alla Commissione. Qualsiasi altro organismo nazionale che esercita funzioni ai sensi della presente direttiva o delle direttive particolari tiene nella massima considerazione le osservazioni della Commissione.

10. In circostanze straordinarie l'autorità nazionale di regolamentazione, ove ritenga che sussistano urgenti motivi di agire, in deroga alla procedura di cui ai paragrafi 3 e 4 e all’articolo 7 bis , onde salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare immediatamente adeguate misure temporanee. Essa comunica senza indugio tali misure, esaurientemente motivate, alla Commissione, alle altre autorità nazionali di regolamentazione e [all’Organo] all'Autorità . La decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione di rendere tali misure permanenti o di estendere il periodo di tempo in cui siano applicabili è soggetta alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 e/o dell’articolo 7 bis .”

- Emendamento 53

Questo emendamento definisce una procedura arbitrale in base alla quale la Commissione [l’Organo] e le ANR collaborano strettamente al fine di garantire l’applicazione coerente degli obblighi imposti a seguito dell’analisi di mercato e delle procedure di notifica richieste dal quadro normativo. La Commissione può sostenere l’obiettivo dell’emendamento, cioè quello di contribuire a individuare le misure correttive più adeguate ed efficaci da applicare quando viene accertata una posizione dominante in un mercato rilevante, tenuto conto degli obiettivi dell’articolo 8 della direttiva quadro.

La Commissione considera che l’inserimento delle competenze collettive dei regolatori nazionali nella procedura prevista dall’articolo 7 (espresse attraverso i pareri sulle misure notificate che devono essere formulati [dall’Organo]) è in linea con la proposta della Commissione. La Commissione si rallegra inoltre del fatto che la procedura definita dal Parlamento europeo manterrebbe, anche se in forma circoscritta, la facoltà della Commissione, prevista nella proposta, di ordinare il ritiro, nell’interesse del mercato interno, di una misura correttiva proposta.

Occorre tuttavia rivedere il meccanismo con cui [l’Organo] potrebbe confermare, nonostante i seri dubbi espressi dalla Commissione, che la misura correttiva è adeguata ed efficace, consentendo così all’ANR interessata di adottare la misura correttiva proposta. La Commissione non può pertanto accettare la formulazione di questa parte dell’emendamento proposto dal PE, in quanto consentirebbe [all’Organo] di usurpare il ruolo della Commissione come guardiana del trattato, quale definito in particolare dall’articolo 85 del trattato CE.

Parimenti, la Commissione non può accettare che nella procedura dell’articolo 7 bis vengano inseriti progetti di misure che propongono una separazione funzionale (a norma dell’articolo 13 bis della direttiva accesso). Misure del genere, nella misura in cui possono andare al di là dei mercati rilevanti e degli obblighi descritti negli articoli da 9 a 13 della direttiva accesso, sono intrinsecamente diverse dalle misure correttive proposte a norma di questi ultimi articoli e soggette alla procedura dell’articolo 7. È pertanto opportuno mantenere la procedura distinta per l’autorizzazione da parte della Commissione di proposte di separazione funzionale a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, e dell’articolo 13 bis della direttiva accesso.

Il testo dell’articolo 7 bis modificato dalla Commissione mantiene il ruolo [dell’Organo], come proposto dal Parlamento, per quanto riguarda la possibilità di emettere pareri sulle misure correttive proposte sulle quali la Commissione ha espresso seri dubbi, e mantiene il meccanismo con il quale la Commissione può adottare una decisione che richieda la modifica di tali misure se [l’Organo] condivide i seri dubbi della Commissione al riguardo. D’altro canto, nel caso in cui [l’Organo] non condivida i seri dubbi della Commissione, la Commissione, per mantenere le sue prerogative in quanto guardiana del trattato, dovrebbe essere libera di adottare una decisione che richieda la modifica o il ritiro di una misura notificata che impone misure correttive, accompagnata tuttavia da alcune misure di salvaguardia aggiuntive in base alle quali la decisione della Commissione dovrebbe tenere nel massimo conto il parere [dell’Organo] e essere oggetto di una consultazione preliminare con gli Stati membri in seno al comitato per le comunicazioni.

Per dare tempo sufficiente [all’Organo] per emettere un parere motivato su un progetto di misura soggetto alla procedura dell’articolo 7 bis e alla Commissione per adottare una decisione alla luce di tale parere (con l’eventuale consultazione del comitato per le comunicazioni), il periodo di due mesi all’uopo concesso dovrebbe essere esteso a tre mesi.

La Commissione ritiene inoltre che le dovrebbe essere dato il potere di chiedere il ritiro o la modifica del progetto di misure che impongono misure correttive.

Articolo 1, punto 6 bis (nuovo), dell’atto modificativo; Articolo 7 bis (nuovo) della direttiva 2002/21/CE:

“6 bis) È inserito il seguente articolo:

"Articolo 7 bis

Procedura per l'applicazione coerente delle misure correttive

1. Quando la misura prevista di cui all’articolo 7, paragrafo 3, mira ad imporre, modificare o revocare un'autorità nazionale di regolamentazione intende intervenire per imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un operatore in applicazione dell'articolo 16, in combinato disposto con gli articoli 5 e da 9 a 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e con l'articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione degli altri Stati membri dispongono di un periodo di un mese dalla data della notifica del progetto di misura per trasmettere le proprie osservazioni all'autorità nazionale di regolamentazione interessata .

2. Se il progetto di misura concerne l'imposizione, la modifica o la revoca di un obbligo diverso da quello di cui all'articolo 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) , la Commissione può, nello stesso periodo , entro il termine di un mese di cui all’articolo 7, paragrafo 3 , notificare all'autorità nazionale di regolamentazione interessata e [all’Organo] al BERT i motivi per cui che ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o che dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario. In tal caso, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre due mesi successivi alla notifica della Commissione.

In assenza di una notifica in tal senso, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione, [dall’Organo] o dalle altre autorità nazionali di regolamentazione.

23 . Nel periodo di tre due mesi di cui al paragrafo 1 2 , la Commissione, [l’Organo] il BERT e l'autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente allo scopo di individuare la misura più appropriata ed efficace alla luce degli obiettivi stabiliti all'articolo 8, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire prassi regolamentari coerenti.

3. Entro un mese dall’inizio del nello stesso periodo di tre due mesi di cui al paragrafo 1 , [l’Organo] il BERT , deliberando a maggioranza assoluta , emette a norma dell’articolo [X] del regolamento [……/CE] adotta un parere in cui si stabilisce se che conferma l'idoneità e l'efficacia del il progetto di misura creerebbe una barriera al mercato unico o sarebbe incompatibile con il diritto comunitario e in particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 8 , oppure indica indicando se ritiene che il progetto di misura va debba essere modificato o ritirato e (se del caso) formulando a tal fine proposte specifiche. Il parere è motivato ed è reso pubblico.

Qualora il BERT abbia confermato l'idoneità e l'efficacia del progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione e dal BERT. L'autorità nazionale di regolamentazione rende pubblico il modo in cui ha tenuto conto di tali osservazioni.

4. Qualora [l’Organo] il BERT abbia indicato nel suo parere che il progetto di misura dovrebbe essere modificato o ritirato , la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere [dell’Organo] del BERT , può adottare una decisione prima della fine del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1 , che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di modificare o di ritirare il progetto di misura, precisandone i motivi e formulando a tal fine proposte specifiche.

4. Se il progetto di misura riguarda l'imposizione, la modifica o la revoca di un obbligo sancito dall'articolo 13 bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), l'adozione del progetto di misura viene sospesa per un ulteriore periodo di due mesi che ha inizio alla fine del periodo di un mese di cui al paragrafo 1.

Nel periodo di due mesi di cui al primo comma la Commissione, il BERT e l’autorità nazionale di regolamentazione interessata cooperano strettamente al fine di stabilire se il progetto di misura proposto è conforme alle disposizioni dell’articolo 13bis della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) e, in particolare, se è la misura più appropriata e più efficace. A tal fine si tiene debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire prassi regolamentari coerenti. Su richiesta motivata del BERT o della Commissione, questo periodo di due mesi può essere prolungato di altri due mesi.

Entro il periodo massimo di cui al secondo comma il BERT, deliberando a maggioranza assoluta, adotta un parere che conferma l'idoneità e l'efficacia del progetto di misura o che afferma che il progetto di misura non deve essere adottato. Il parere è motivato ed è reso pubblico.

5. In tutti gli altri casi la Commissione, tenendo nella massima considerazione i pareri [dell’Organo] e secondo la procedura di cui all’articolo 22, paragrafo 2 (procedura del comitato consultivo), può adottare, prima della fine del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, una decisione motivata che impone all'autorità nazionale di regolamentazione interessata di modificare o di ritirare il progetto di misura e che formula a tal fine proposte specifiche.

6. Solo Q ualora la Commissione non abbia preso decisioni a norma del paragrafo 4 o del paragrafo 5 entro la fine del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1 e il BERT abbia confermato l'idoneità e l'efficacia del progetto di misura , l'autorità nazionale di regolamentazione interessata può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione e [dall’Organo] dal BERT . L'autorità nazionale di regolamentazione rende pubblico il modo in cui ha tenuto conto di tali osservazioni.

7 5. Entro tre mesi dall'adozione da parte della Commissione conformemente al paragrafo 3, quarto comma, di una decisione motivata, in conformità al paragrafo 4 o al paragrafo 5, paragrafo 3, quarto comma, del presente articolo , che impone a un'autorità nazionale di regolamentazione di modificare o di ritirare il progetto di misura, l'autorità nazionale di regolamentazione interessata modifica o ritira il progetto in questione in conformità a tale decisione . Se il progetto di misura deve essere modificato, l'autorità nazionale di regolamentazione avvia una consultazione pubblica conformemente alle procedure di consultazione e trasparenza di cui all'articolo 6 e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione conformemente all'articolo 7.

86 . L'autorità nazionale di regolamentazione può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.".

- Emendamento 138 (plenaria)

La Commissione può accogliere in linea di principio l’emendamento 138 (plenaria) che ribadisce utilmente alcuni principi che si applicano indipendentemente da tale disposizione e che lascia che gli Stati membri garantiscano il raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali protetti dall’ordinamento giuridico comunitario, tra cui in particolare il diritto al rispetto della vita privata, il diritto alla tutela della proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto alla libertà di espressione e di informazione .

- Emendamento 62

L’emendamento offre alle autorità di regolamentazione ulteriori orientamenti per l’esercizio dei loro compiti nell’ambito del quadro normativo, anche con riguardo allo sviluppo di reti di prossima generazione. Occorre tuttavia evitare di sottintendere che la prevedibilità regolamentare possa essere raggiunta grazie alla continuità dei correttivi quando detti correttivi in altre circostanze non sarebbero stati scelti.

Articolo 1, punto 8, lettera e) ter (nuovo) dell’atto modificativo; articolo 8, paragrafo 4 bis (nuovo), della direttiva 2002/21/CE:

“e ter ) È aggiunto il seguente paragrafo:

"4 bis. Nel perseguire le finalità programmatiche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 le autorità nazionali di regolamentazione applicano principi regolamentari obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, tra l'altro:

a) promuovendo la prevedibilità regolamentare grazie alla continuità dei correttivi apportati per diverse revisioni di mercato, se del caso , garantendo un approccio regolatore coerente per periodi di revisione successivi ;

b) garantendo che, in circostanze simili, non vi siano discriminazioni nel trattamento delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

c) salvaguardando la concorrenza a vantaggio dei consumatori e promuovendo la concorrenza basata sulle infrastrutture ove possibile;

d) promuovendo gli investimenti orientati al mercato e l'innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, segnatamente incoraggiando la condivisione degli investimenti assicurando che il costo di accesso alle risorse tenga adeguatamente conto dei rischi a cui si espongono un'adeguata ripartizione dei rischi tra gli investitori e le imprese che beneficiano dell'accesso alle nuove risorse ;

e) tenendo debitamente conto della varietà delle condizioni attinenti alla concorrenza e ai consumatori nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio di uno Stato membro;

f) imponendo obblighi regolamentari ex ante unicamente dove non opera una concorrenza effettiva e sostenibile, e attenuandoli o revocandoli non appena si sia instaurata una siffatta concorrenza."

- Emendamento 63/rev

La Commissione comprende il desiderio del PE di partecipare in maggiore misura alle decisioni politiche relative all’approccio strategico allo spettro ed è pronta ad esaminare la migliore soluzione istituzionale, lasciando nel contempo distinta e immutata l’armonizzazione tecnica dell’uso dello spettro nell’ambito della decisione spettro radio.

La creazione di un comitato RSPC nell’articolo 8 bis del PE non può essere accettata perché creerebbe delle difficoltà in quanto il ruolo del comitato RSPC sarebbe limitato alle comunicazioni elettroniche e si sovrapporrebbe a quello delle strutture esistenti che svolgono gli stessi compiti; inoltre la creazione di un altro comitato non è essenziale per il conseguimento dell’obiettivo principale perseguito dal PE nel proporre questo nuovo articolo, quale è definito nell’articolo 8 ter , paragrafo 4 (vedi sotto).

L’articolo 8ter proposto deve essere riformulato in modo da chiarire la dimensione comunitaria.

Il testo proposto dell’articolo 8 ter , paragrafo 2, che menziona principi del diritto comunitario, dovrebbe essere spostato in un considerando.

L’articolo 8 ter , paragrafo 3, deve essere riformulato perché sia mantenuta la dimensione comunitaria. Il testo del Parlamento ignora il ruolo già stabilito della Commissione e trasferisce responsabilità dalla Comunità agli Stati membri. Poiché la direttiva si applica solo alle comunicazioni elettroniche, bisognerebbe sopprimere il riferimento ad altri campi di intervento come quello dei trasporti o della ricerca e sviluppo.

Nell’articolo 8 ter , paragrafo 5, occorre sopprimere la prima parte perché spetta alla Commissione piuttosto che agli Stati membri assicurare il coordinamento degli interessi dell’UE.

Per quanto riguarda l’articolo 8 ter, paragrafo 4, proposto dal PE, la Commissione è ben lieta della partecipazione del PE e del Consiglio alla strategia politica, a condizione che si concentri sulla direzione strategica della politica dell’UE in materia di spettro; occorre tuttavia riformulare il testo del paragrafo per non limitare il diritto di iniziativa della Commissione. Inoltre il ricorso proposto a misure di codecisione per fissare parametri tecnici (ad esempio per evitare interferenze dannose) rischia di impedire alla Comunità di prendere le misure necessarie al momento opportuno e di creare confusione circa il ruolo attuale della decisione spettro.

Articolo 1, punto 8 bis (nuovo), dell’atto modificativo; articolo 8 bis (nuovo) della direttiva 2002/21/CE:

“Sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 8 bis

Comitato per la politica in materia di spettro radio

1. È istituito un comitato per la politica in materia di spettro radio (l''RSPC") onde contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1, 3 e 5 dell’articolo 8ter.

L'RSPC fornisce consulenza al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su questioni attinenti alla politica in materia di spettro radio.

L'RSPC è composto da rappresentanti di alto livello delle autorità nazionali responsabili per la politica dello spettro radio di ciascuno Stato membro. Ogni Stato membro dispone di un voto; la Commissione non ha diritto di voto.

2. Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, o di propria iniziativa, l'RSPC, deliberando a maggioranza assoluta, adotta pareri.

3. L'RSPC presenta una relazione annuale di attività al Parlamento europeo e al Consiglio.

“ Articolo 8 ter bis

“ Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio nell'Unione nella Comunità europea

1. Gli Stati membri contribuiscono allo sviluppo del mercato interno coopera ndo fra loro e con la Commissione nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione nella Comunità europea. A tal fine Così facendo prendono in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla libertà di espressione, culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche UE comunitarie , come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare le interferenze dannose .

2. Le attività della politica in materia di spettro radio lasciano impregiudicati:

a) le misure adottate a livello comunitario o nazionale, nel rispetto del diritto comunitario, nel perseguimento di obiettivi di interesse generale, in particolare per quanto concerne la regolamentazione dei contenuti e le politiche in materia di audiovisivi e media;

b) le disposizioni della direttiva 1999/5/CE*; e

c) il diritto degli Stati membri di organizzare e utilizzare il proprio spettro radio a fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa.

3 2. Cooperando tra loro e con la Commissione gli Stati membri assicurano il contribuiscono al coordinamento degli approcci in materia di politica dello spettro radio nell'Unione nella Comunità europea e, ove opportuno, l'instaurazione di condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno in settori della politica UE quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti e la ricerca e lo sviluppo .

3 4. La Commissione può, tenendo debitamente conto del parere dell'RSPC, presentare una proposta legislativa volta a istituire un programma d'azione in materia di spettro radio per quanto concerne la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione europea o altre misure legislative allo scopo di ottimizzare l'uso dello spettro radio e di evitare le interferenze dannose. La Commissione può presentare una proposta legislativa per l’istituzione di un programma strategico in materia di spettro radio. Tale programma definisce gli orientamenti politici per la pianificazione strategica e l’armonizzazione dell’uso dello spettro radio, in conformità alle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari.

4 5 . Gli Stati membri assicurano l'efficace coordinamento degli interessi dell'Unione europea in seno alle organizzazioni internazionali competenti per le questioni relative allo spettro radio. Ove necessario, per assicurare tal e l’ efficace coordinamento degli interessi della Comunità europea in seno alle organizzazioni internazionali competenti per le questioni relative allo spettro radio , la Commissione , tenendo debitamente conto del parere dell'RSPC , può proporre al Parlamento europeo e al Consiglio obiettivi politici comuni, tra cui, se del caso, un mandato negoziale.””

__________

( Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10)."

Aggiungere un nuovo considerando:

“Le attività concernenti la politica in materia di spettro nella Comunità europea devono lasciare impregiudicate le misure adottate a livello comunitario o nazionale, in conformità al diritto comunitario, per perseguire obiettivi di interesse generale relativi in particolare alla regolamentazione dei contenuti ed alla politica audiovisiva e dei media, le disposizioni della direttiva 1999/5/CE( e il diritto degli Stati membri di organizzare la gestione del proprio spettro radio e di usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.”

__________

( Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10)."

- Emendamento 64/rev

Il secondo comma dell’articolo 9, paragrafo 1, deve essere riformulato per chiarire che fa riferimento ad accordi internazionali applicabili, in quanto l’azione degli Stati membri deve essere conforme al diritto comunitario.

Nell’articolo 9, paragrafo 3, il riferimento alla rete radio o alle tecnologie di accesso senza filo è necessario per inquadrare l’azione degli Stati membri e per impedire l’imposizione di vincoli dettagliati relativi all’architettura di rete che costituirebbe un’indebita limitazione del principio di neutralità. Il riferimento agli accordi internazionali è più appropriato nell’articolo 9, paragrafo 1, e nei considerando.

Nell’articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), il termine “possibili” andrebbe evitato, perché vi è sempre una possibilità, per quanto minima, di interferenze dannose. Il criterio della proporzionalità applicabile alle eccezioni nazionali dovrebbe permettere di determinare l’intensità della restrizione necessaria per evitare interferenze dannose.

Il riferimento nella nuova lettera b) bis alla necessità di garantire la qualità tecnica del servizio dovrebbe essere legato alla necessità di evitare interferenze dannose e non dovrebbe servire di per sé a giustificare un’eccezione alla neutralità tecnologica. Lo stesso vale per la salvaguardia dell’uso efficiente dello spettro di cui si parla nella nuova lettera c) bis . si tratta di un obiettivo importante della gestione dello spettro, ma è legato anche ai parametri di gestione delle interferenze.

Nella lettera c) bisognerebbe stabilire un collegamento tra la massima condivisione delle radiofrequenze e le autorizzazioni generali, per permettere l’imposizione di condizioni tecniche più rigorose nelle bande soggette ad autorizzazioni generali.

Nella lettera d) una restrizione della neutralità tecnologica per la realizzazione di obiettivi di interesse generale dovrebbe essere autorizzata solo se questi obiettivi non possono essere raggiunti mediante limitazioni della sola neutralità dei servizi. Questa necessità deve essere giustificata e dimostrata dallo Stato membro che invoca l’eccezione. Questa condizione dovrebbe essere posta aggiungendo al considerando 21 le seguenti parole: ‘in particolare nel caso in cui un obiettivo di interesse generale non può essere realizzato mediante una restrizione della neutralità dei servizi.’

Nell’articolo 9, paragrafo 4, la prima parte dell’emendamento crea incertezza giuridica ed è respinta. Il riferimento ai regolamenti radio dell’UIT è respinto, in quanto detti regolamenti non specificano i servizi di comunicazione elettronica e un riferimento del genere creerebbe solo aspettative infondate. Il termine “conformemente ai” deve essere anch’esso sostituito da un semplice riferimento all’individuazione dei servizi.

Tutte le altre modifiche sono accolte.

Articolo 1, punto 9, dell’atto modificativo; articolo 9 della direttiva 2002/21/CE:

" 1. Tenendo debitamente conto del fatto che le radiofrequenze sono un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico , gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 8 e 8 ter . Essi garantiscono che l'attribuzione e l'assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. In tale contesto gli Stati membri agiscono nel rispetto degli obblighi imposti loro dal trattato e, dove applicabile, dei corrispondenti accordi internazionali, e possono tenere conto di considerazioni di ordine pubblico quali quelle di seguito indicate .

2. Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come le economie di scala e l'interoperabilità dei servizi . In tale contesto gli Stati membri agiscono in conformità agli articoli 8 ter e 9 quater della presente direttiva e della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio).

3. Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma o nelle misure adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze disponibili per i servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie utilizzati per i servizi di comunicazione elettronica conformemente ai regolamenti radio dell'UIT .

Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie utilizzati per i servizi di comunicazione elettronica , ove ciò sia necessario al fine di:

a) evitare possibili interferenze dannose, in particolare al fine di assicurare la qualità tecnica del servizio e l’uso efficiente delle frequenze radio ,

b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici,

b bis) assicurare la qualità tecnica del servizio,

c) assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze nei casi in cui l'uso delle radiofrequenze sia assoggettato a un'autorizzazione generale ,

c bis) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro,

d) conseguire un obiettivo di interesse generale conformemente al paragrafo 4.

4. Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma o nelle misure adottate a norma dell’articolo 9 quater , gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze disponibili per i servizi di comunicazione elettronica conformemente ai individuati nei rispettivi piani nazionali di attribuzione delle frequenze e ai regolamenti radio dell'UIT possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire.

Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazioni elettroniche in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale definito nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario, come, ad esempio, garantire la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale, evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze, oppure la promozione di obiettivi di politica culturale e dei media quali la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media.

Una misura che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazioni elettroniche in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita.

5. Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni e delle misure di cui ai paragrafi 3 e 4 e rendono pubblici i risultati di tali revisioni .

6. I paragrafi 3 e 4 si applicano all' attribuzione e all'assegnazione delle radiofrequenze dal [data di recepimento della presente direttiva].”

- Emendamento 65

Il termine ‘in linea con’ sarebbe preferibile al termine ‘conformemente all’’, in quanto l’articolo 9, paragrafi 3 e 4 non contengono procedure di assegnazione.

Articolo 1, punto 10, dell’atto modificativo; articolo 9 bis della direttiva 2002/21/CE:

“Riesame delle limitazioni ai diritti esistenti

1. Per un periodo di cinque anni a partire dal [data di recepimento della presente direttiva], gli Stati membri hanno facoltà di disporre che autorizzare i titolari di diritti d'uso delle radio frequenze concessi prima di quella data e che rimarranno validi per un periodo non inferiore a cinque anni possano a presentare all'autorità nazionale di regolamentazione competente una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4.

Prima di adottare la sua decisione, l'autorità nazionale competente informa il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entità del diritto dopo il riesame e concedendo al richiedente un termine ragionevole per il ritiro della richiesta.

Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al termine del periodo di cinque anni.

2. Qualora il titolare del diritto di cui al paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di contenuti radiofonici o televisivi e il diritto d'uso delle radiofrequenze sia stato concesso per il conseguimento di un obiettivo specifico d'interesse generale, fra cui la fornitura di servizi radiofonici o televisivi, il diritto d'uso della parte delle radiofrequenze necessaria per il conseguimento di tale obiettivo resta inalterato . La parte delle radiofrequenze che non fosse più necessaria per il conseguimento dell'obiettivo è soggetta a una nuova procedura di assegnazione in linea conformemente all' con l’articolo 9, paragrafi 3 e 4 , della presente direttiva e in conformità all' articolo 7, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni.

3. Dopo il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, si applichi a tutte le restanti assegnazioni e attribuzioni di radiofrequenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

4. Nell'applicare il presente articolo, gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per garantire eque condizioni di concorrenza.”

- Emendamento 66

Il riferimento alle procedure nazionali può essere accettato, ma non il riferimento ai piani nazionali di assegnazione delle frequenze, al fine di evitare un’indebita mancanza di flessibilità. Inoltre lo scambio di frequenze in una banda può essere impedito solo se c’è stato un accordo in tal senso a livello UE.

Nell’articolo 9 ter , paragrafo 2, una seconda notifica può essere evitata se nella notifica dell’intenzione di procedere a scambi è indicata la data prevista del trasferimento effettivo.

Articolo 1, punto 10, dell’atto modificativo; Articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE:

"1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o cedere ad altre imprese i diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma dell'articolo 9 quater, purché il trasferimento o la cessione sia conforme in conformità alle procedure nazionali e ai piani nazionali di assegnazione delle frequenze .

Nelle altre bande, gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le imprese di trasferire o cedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ad altre imprese in conformità delle procedure nazionali.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire diritti d'uso delle radiofrequenze e l'avvenuto trasferimento siano notificati alla competente autorità nazionale di regolamentazione responsabile della concessione dei diritti individuali di uso e siano resi pubblici . Qualora l'utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione dell'articolo 9 quater e della decisione spettro radio o di altri provvedimenti comunitari, tali trasferimenti devono rispettare questa utilizzazione armonizzata.”

- Emendamento 67/rev

Nelle lettere b) e c) il campo di azione della Comunità deve restare abbastanza ampio per trattare i dettagli delle condizioni associate alle procedure, i limiti e le restrizioni applicabili ai trasferimenti o agli affitti e alla concorrenza, così che la Commissione disponga di strumenti sufficienti ai fini del completamento del mercato interno.

Articolo 1, punto 10, dell’atto modificativo; articolo 9 quater della direttiva 2002/21/CE:

“Per contribuire allo sviluppo del mercato interno, e ai fini dell'applicazione dei principi sanciti dagli articoli 8 ter, 9, 9 bis e 9 ter , la Commissione può adottare provvedimenti tecnici di attuazione per:

-a) applicare il programma strategico d'azione in materia di spettro radio istituito a norma dell'articolo 8 ter, paragrafo 4;

a) individuare le bande per le quali i diritti d'uso possono essere trasferiti o affittati tra imprese;

b) armonizzare le condizioni collegate a tali diritti;

c) evitare le distorsioni di concorrenza che possono verificarsi in caso di trasferimento di diritti individuali;

d) individuare le bande per le quali si applica il principio della neutralità dei servizi .

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.”

- Emendamento 68

L’emendamento chiarisce che gli Stati membri devono eliminare le restrizioni esistenti nei piani nazionali di numerazione e nelle norme associate che possono nuocere agli interessi dei cittadini, dei consumatori e delle imprese. Per facilitare la comprensione è però opportuno conservare le espressioni ‘servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico’ e ‘servizi di comunicazione elettronica’.

Articolo 1, punto 11, lettera a), dell’atto modificativo; articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE:

"2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure di numerazione vengano applicati in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e più in generale agli utilizzatori di numeri nell'Unione europea . In particolare, gli Stati membri provvedono affinché l'impresa cui sia stata assegnata una serie di numeri non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica e utilizzatori in relazione alle sequenze di numeri da utilizzare per dare accesso ai loro servizi.".

- Emendamento 69

Questo emendamento è accettabile nella misura in cui chiarisce che l’armonizzazione è limitata a specifici numeri o serie di numeri. Può essere accettata anche la soppressione del riferimento alla procedura d’urgenza. Tuttavia l’accesso transfrontaliero ai numeri nazionali è trattato dalla direttiva servizio universale e un riferimento a tale accesso non è dunque appropriato in questo contesto. Bisognerebbe poi mantenere il riferimento alla possibilità di definire principi tariffari, perché si tratta di un settore importante in cui può essere necessaria un’ulteriore armonizzazione nell’interesse del mercato interno.

Articolo 1, punto 11, b), dell’atto modificativo; articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE:

"4. Gli Stati membri sostengono l'armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici della numerazione all'interno della Comunità ove ciò promuova il funzionamento del mercato interno o sostenga lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione può adottare misure tecniche di attuazione in materia, che possono comprendere la definizione di principi tariffari per specifici numeri o serie di numeri e la garanzia di un adeguato accesso transfrontaliero alla numerazione nazionale utilizzata per servizi essenziali come la consultazione elenchi . Le misure di attuazione possono affidare al BERT [all’Organo] responsabilità specifiche nell'applicazione delle misure stesse.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.”

- Emendamento 70

La Commissione si rallegra in generale dell’ulteriore sostegno dato con questo emendamento all’obiettivo di incoraggiare un’adeguata concorrenza tra infrastrutture grazie ad una condivisione proporzionata delle strutture. Tuttavia, per quanto riguarda il paragrafo 1, non sarebbe proporzionato aprire l’accesso a tutti gli elementi di rete passivi (come la fibra inattiva), a meno che l’impresa interessata abbia un significativo potere di mercato, nel qual caso potrebbe essere soggetta a misure di accesso a norma dell’articolo 12 della direttiva accesso. Le modifiche apportate dalla Commissione al considerando 27 (nell’ambito dell’emendamento 27) sono dirette a spiegare questo approccio chiarendo che la condivisione di strutture può rispondere a diversi obiettivi, a seconda che si applichi nel contesto della regolamentazione simmetrica o in quello della regolamentazione asimmetrica (significativo potere di mercato).

Nel paragrafo 2 bis , anche se è necessario mantenere idonei incentivi per gli operatori che investono, grazie ad un’adeguata condivisione dei rischi, il metodo previsto per la condivisione dei rischi dovrebbe essere compatibile con quello già applicato dalle autorità nazionali di regolamentazione in un contesto di regolamentazione asimmetrica, in conformità all’articolo 13 della direttiva accesso, in base al quale il costo del capitale utilizzato è corretto mediante un adeguato premio di rischio.

Articolo 1, punto 13, dell’atto modificativo; articolo 12 della direttiva 2002/21/CE:

“ Coubicazione e condivisione di elementi di rete e risorse correlate per i fornitori di reti di comunicazioni elettroniche

1. Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazioni elettroniche ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità , in particolare l'accesso a edifici, il cablaggio degli edifici , piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto , condotti, guaine , pozzetti e armadi di distribuzione , nonché tutti gli altri elementi di rete che non sono attivi .

2. Gli Stati membri possono imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la coubicazione fisica) o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione, dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere, abbiano la facoltà di imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la coubicazione fisica) in modo da incoraggiare gli investimenti efficaci nell'infrastruttura e promuovere l'innovazione. Tali disposizioni in materia di condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà , adattate se del caso in funzione dei rischi e garantiscono che vi sia un'adeguata condivisione dei rischi tra le imprese interessate .

2 ter. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione elaborino un inventario dettagliato della natura, disponibilità e ubicazione geografica delle strutture di cui al paragrafo 1, basandosi sulle informazioni fornite dai titolari dei diritti di cui a detto paragrafo, e mettano tale inventario a disposizione delle parti interessate.

2 quater. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti stabiliscano procedure di coordinamento appropriate, di concerto con le autorità nazionali di regolamentazione, per quanto riguarda i lavori pubblici di cui al paragrafo 2 e altresì per quanto riguarda altre appropriate strutture o proprietà pubbliche. Tali procedure possono includere procedure atte a garantire che le parti interessate dispongano di informazioni concernenti appropriate strutture o proprietà pubbliche e lavori pubblici in corso e pianificati, che ricevano una notifica tempestiva di tali lavori e che la condivisione sia facilitata quanto più possibile.

3. I provvedimenti adottati da un'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.”.

- Emendamento 71

L’emendamento fornisce diversi chiarimenti utili. Tuttavia la sostituzione di ‘ANR’ con ‘autorità competente’ è inutile (cfr. articolo 3 della direttiva quadro). È inoltre importante rilevare che questa disposizione riguarda un tipo di situazione diverso da quello degli obblighi di informazione in caso di violazione della vita privata di cui tratta l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, e che quindi per i casi trattati nell'ambito di questo articolo sono necessarie regole e procedure diverse. La possibilità di misure nazionali supplementari permette agli Stati membri di tenere conto di specifiche situazioni nazionali.

Articolo 1, punto 14, dell’atto modificativo; articolo 13 bis della direttiva 2002/21/CE:

"1. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico adottino adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per tutelare la sicurezza delle reti o dei servizi. Tenuto conto delle attuali conoscenze in materia, dette misure assicurano un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente. In particolare, si adottano misure per prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti e le reti interconnesse degli incidenti che pregiudicano la sicurezza.

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni adottino le misure opportune per garantire l'integrità delle loro reti in modo da garantire la continuità della fornitura dei servizi su tali reti. Le autorità nazionali competenti di regolamentazione consultano i fornitori di servizi di comunicazione elettronica prima di adottare misure specifiche per la sicurezza e l'integrità delle reti di comunicazioni elettroniche .

3. Gli Stati membri assicurano che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico comunichino all'autorità nazionale competente di regolamentazione le violazione della sicurezza o le perdite di integrità che abbiano avuto conseguenze significative sul funzionamento delle reti o dei servizi.

Se del caso, l'autorità nazionale competente di regolamentazione interessata informa le autorità nazionali competenti di regolamentazione degli altri Stati membri e l'ENISA . Ove la divulgazione della violazione sia nell'interesse pubblico, l'autorità nazionale competente di regolamentazione può informare il pubblico.

Una volta all'anno l'autorità nazionale competente di regolamentazione trasmette alla Commissione una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente paragrafo.

4. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere previa consultazione dell'ENISA , può adottare idonee misure tecniche di attuazione per armonizzare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, comprese le misure che definiscono le circostanze, il formato e le procedure che si applicano alle notifiche . L’adozione di tali misure tecniche di attuazione non osta a che gli Stati membri introducano ulteriori requisiti per conseguire le finalità enunciate ai paragrafi 1 e 2.

Le misure tecniche di attuazione relative alle notifiche sono conformi alle disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche*.

Tali misure di attuazione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4.

__________

( GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37. ".

- Emendamento 72

L’emendamento fornisce un chiarimento. Tuttavia l’aggiunta di criteri di sostenibilità non è accettabile perché indebolirebbe la proposta della Commissione.

Articolo 1, punto 14, dell’atto modificativo; articolo 13 ter , paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE:

"1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità nazionali di regolamentazione abbiano la facoltà di impartire istruzioni vincolanti alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 13 bis . Le istruzioni vincolanti sono proporzionate ed economicamente e tecnicamente sostenibili e sono applicate entro termini di tempo ragionevoli.”.

Emendamento 74

L’emendamento fornisce un chiarimento. Tuttavia occorre tenere conto del fatto che nelle disposizioni attuali ‘la sicurezza’ si riferisce sia ai servizi che alle reti, mentre ‘l’integrità’ riguarda solo le reti.

Articolo 1, punto 14, dell’atto modificativo; Articolo 13 ter , paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE:

“a) fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e/ o l'integrità dei loro servizi e delle loro reti, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza; e".

- Emendamento 75

L’emendamento rafforza la disposizione di cui trattasi. Tuttavia è inutile precisare che si tratta delle ARN ‘competenti’.

Articolo 1, punto 14, dell’atto modificativo; articolo 13 ter , paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE:

"3. Gli Stati membri provvedono affinché le competenti autorità nazionali di regolamentazione dispongano di tutti i poteri necessari per indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza e l'integrità delle reti .”

- Emendamento 77

La Commissione può accettare il mantenimento dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva quadro, ma non è d’accordo sui cambiamenti ad esso apportati da questo emendamento. La proposta modificata ritira quindi la disposizione dall’atto modificativo, sopprimendo questo paragrafo della direttiva.

L’articolo 1, punto 15, lettera b), dell’atto modificativo è soppresso.

- Emendamento 80

La Commissione può accettare in linea di principio la modifica dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva quadro apportata da questo emendamento, ma trova ridondante il riferimento alla raccomandazione, visto che l’obbligo che hanno le autorità nazionali di regolamentazione di tenere conto della raccomandazione è già trattato in modo più appropriato nell’articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 1, punto 17, lettera a), dell’atto modificativo; articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE:

“Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati rilevanti tenendo in considerazione i mercati elencati nella raccomandazione e tenendo nel massimo conto gli orientamenti. Gli Stati membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.”

- Emendamento 84

La Commissione può accettare che in questo emendamento venga soppresso il riferimento alla procedura d’urgenza, ma non è d’accordo sul fatto che la procedura di regolamentazione con controllo sia estesa alle misure di attuazione contemplate dall’articolo 17, paragrafo 1, dato che le misure in questione sono atti non vincolanti.

Articolo 1, punto 18, lettera c), dell’atto modificativo; articolo 17, paragrafo 6 bis , della direttiva 2002/21/CE:

"6 bis . Le misure di attuazione di cui ai paragrafi 1, 4 e 6, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3."

- Emendamento 85

La formulazione del paragrafo 1 di questo emendamento permetterebbe alla Commissione di agire unicamente ex post – quando una divergenza nell’attuazione dei compiti normativi ha già creato un ostacolo al mercato interno. Inoltre la Commissione in applicazione di questo articolo deve essere in grado di emettere una raccomandazione, così da disporre di uno strumento legislativo non vincolante, al tempo stesso rapido e flessibile. Il paragrafo 2 è pertanto mantenuto.

La Commissione può accettare che nel paragrafo 3 venga soppresso il riferimento alla procedura d’urgenza.

La modifica del paragrafo 4, lettera c), è respinta perché conferirebbe alla Commissione poteri troppo ampi in materia di comitatologia, al di là delle questioni relative alla protezione dei consumatori indicate nella direttiva servizio universale e dunque al di là della portata del quadro normativo, quando invece le misure di attuazione da prendere a norma dell’articolo 19 sono limitate alle questioni contemplate dal quadro normativo.

Le parole aggiunte nel paragrafo 4, lettera d), sono necessarie per garantire la coerenza della terminologia utilizzata per trattare questa questione.

La soppressione del paragrafo 5 non può essere accettata: si tratta di un’inutile restrizione dei compiti [dell’Organo], la cui esperienza può essere preziosa per consigliare la Commissione su questa questione.

Articolo 1, punto 20, dell’atto modificativo; articolo 19 della direttiva 2002/21/CE:

"1. Fatto salvo l'articolo 9 della presente direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), ove rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva e nelle direttive particolari possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione l'eventuale parere dell'Autorità [dell’Organo] , emettere una raccomandazione o adottare una decisione sull'applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva e delle direttive particolari per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 8.

2. Quando emette una raccomandazione conformemente al paragrafo 1, la Commissione si avvale della procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Gli Stati membri assicurano che, nell'assolvimento dei loro compiti, le autorità nazionali di regolamentazione tengano tali raccomandazioni nella massima considerazione. L'autorità nazionale che decide di non seguire una determinata raccomandazione ne informa la Commissione motivando tale decisione.

3. La decisione di cui al paragrafo 1, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

4. Le misure adottate conformemente al paragrafo 1 possono comportare la definizione di un approccio armonizzato o coordinato per affrontare le seguenti questioni:

a) attuazione coerente degli approcci normativi, compreso il trattamento normativo riservato ai nuovi servizi, ai mercati subnazionali e ai servizi commerciali transfrontalieri di comunicazioni elettroniche forniti alle imprese ;

b) questioni legate alla numerazione , ai nomi e agli indirizzi, in particolare serie di numeri, portabilità dei numeri e degli identificatori, sistemi per la traduzione dei numeri e degli indirizzi e accesso ai servizi di emergenza 112;

c) questioni relative ai consumatori non trattate nella direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), tra cui in particolare l'accesso ai servizi e alle apparecchiature di comunicazioni elettroniche da parte degli utenti disabili;

d) contabilità regolamentare , incluso il calcolo del rischio di investimento .

5. [l’Organo] può, di propria iniziativa, consigliare la Commissione sull'opportunità di adottare una misura conformemente al paragrafo 1."

- Emendamento 86

Il riferimento ad una ‘decisione comune’ in questo emendamento deve essere respinto. Le ANR possono adottare solo decisioni vincolanti che si applicano al loro territorio. La possibilità di adottare decisioni comuni interferirebbe nei diritti degli Stati membri; sarebbe poi difficile stabilire il tribunale competente per contestare tali decisioni. Tuttavia le ANR potrebbero coordinare e concordare le decisioni applicabili alle imprese interessate operanti sul loro rispettivo territorio nazionale e sotto la loro giurisdizione.

Articolo 1, punto 22, dell’atto modificativo; articolo 21, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2002/21/CE:

" 2. Le parti possono investire della controversia le autorità nazionali di regolamentazione competenti. Queste ultime coordinano i loro sforzi e se necessario consultano nell'ambito del BERT [l’Organo] in modo da pervenire ad una risoluzione coerente della controversia, nella misura del possibile con l'adozione di una decisione comune, secondo le loro rispettive competenze in base alla legislazione nazionale e gli obiettivi indicati dall'articolo 8. Gli obblighi imposti ad un’impresa dalle autorità nazionali di regolamentazione nell'ambito della risoluzione di una controversia sono conformi alle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari.”

Per quanto riguarda la direttiva accesso:

emendamenti 91, 95, 98, 100, 101, 103 e 105.

- Emendamento 91

L’aggiunta di un riferimento specifico al servizio come quello proposto nel settore dei servizi elenco abbonati non è appropriata all’interno del quadro normativo UE. Il quadro normativo non deve fare distinzioni tra servizi appartenenti alla stessa categoria, nella fattispecie distinguendo i servizi elenco abbonati dalla categoria più generale dei servizi della società dell'informazione tra cui essi rientrano. L’accesso ai dati relativi agli abbonati potrebbe far sorgere problemi di protezione dei dati personali; Inoltre non è chiaro che il rimborso di somme tra fornitori di accesso e fornitori di servizi elenco abbonati sia una questione legata all’accesso.

Articolo 2, punto 1, dell’atto modificativo; articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/19/CE:

a) con "accesso" si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica, compresa la prestazione di servizi della società dell'informazione o servizi di radiodiffusione di contenuti. Il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle necessarie informazioni sugli abbonati e ai meccanismi di restituzione delle somme fatturate agli utenti finali ai fornitori dei servizi elenco abbonati; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale; e l'accesso ai servizi di rete virtuale.”

- Emendamento 95

L’aggiunta di un riferimento specifico al servizio come quello proposto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), con riguardo ai servizi elenco abbonati non è appropriata all’interno del quadro normativo UE. Il quadro normativo non deve fare distinzioni tra servizi appartenenti alla stessa categoria, nella fattispecie distinguendo i servizi elenco abbonati dalla categoria più generale dei servizi della società dell'informazione tra cui essi rientrano.

La Commissione nutre dei dubbi circa la fattibilità dell’analisi proposta delle diverse condizioni di concorrenza negli Stati membri al momento della valutazione della proporzionalità degli obblighi, in quanto questo compito richiederebbe un’analisi geografica dei mercati che può essere effettuata solo nell’ambito della definizione del mercato; questa fase però non è obbligatoria ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, in quanto gli obblighi e le condizioni connesse lasciano impregiudicata l’esistenza di un significativo potere di mercato. C’è perciò un serio rischio che la disposizione proposta crei confusione e incertezza giuridica.

Articolo 2, punto 2, dell’atto modificativo; Articolo 5 della direttiva 2002/19/CE:

“ I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e se del caso garantiscono, in conformità delle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso ed un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, gli investimenti e l'innovazione e da recare il massimo vantaggio agli utenti finali.

In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese che detengono un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre:

a) nella misura necessaria a garantire l'interconnettibilità da punto a punto o l'accesso equo e ragionevole a servizi di terzi quali i servizi elenco abbonati , obblighi alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso in casi giustificati l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già prevista o di rendere i servizi interoperabili anche attraverso meccanismi per restituire ai fornitori di servizi gli importi fatturati agli utenti finali a condizioni eque, trasparenti e ragionevoli ;

b) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali dei servizi radiofonici e televisivi digitali specificati dallo Stato membro, l'obbligo per gli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato I, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

2. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi del paragrafo 1 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati conformemente alla procedura di cui agli articoli 6, 7 e 7 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Nel valutare la proporzionalità degli obblighi e delle condizioni da imporre, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto della diversità delle condizioni di concorrenza esistenti nelle varie aree territoriali all'interno dei rispettivi Stati membri .”

- Emendamento 98

Mentre l’aggiunta delle parole ‘compresa qualunque restrizione all'accesso ai servizi e alle applicazioni’ fornisce un utile chiarimento nel contesto dei servizi di prossima generazione, il riferimento specifico alla gestione del traffico sarebbe sproporzionato

Articolo 2, punto 6) bis (nuovo), dell’atto modificativo; Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2002/19/CE:

“ 6) bis) All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell'articolo 8 obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e/o all'accesso, obbligando gli operatori a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, compresa qualunque restrizione all'accesso ai servizi e alle applicazioni , politiche di gestione del traffico , termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, e prezzi.”

- Emendamento 100

Nel paragrafo 1, secondo comma, deve restare ‘può’, in quanto gli obblighi elencati alle lettere da a) a j) non sono tutti applicati sistematicamente, ma sono scelti, in parte o nella loro totalità, facendo seguito all’analisi dell’ANR.

La Commissione accoglie con favore la disposizione proposta al paragrafo 1, lettera f) bis , che incoraggerebbe l’investimento in infrastrutture in un ambiente di rete di accesso di nuova generazione; tuttavia questo obbligo è già previsto dall’emendamento 99 (accolto dalla Commissione), che modifica come segue l’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2002/19/CE: “In deroga al paragrafo 3, se risulta che un operatore detiene un significativo potere di mercato in un mercato rilevante ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) in relazione all'accesso locale in postazione fissa, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato II."

Nel paragrafo 2, lettera c), le modifiche apportate dalla Commissione all’emendamento 100 riflettono la necessità di garantire, per evitare un’inutile frammentazione del quadro normativo all’interno di uno Stato membro e in tutta l’UE, che il metodo previsto per la condivisione dei rischi sia compatibile con quello già applicato dalle autorità nazionali di regolamentazione in un contesto di regolamentazione asimmetrica (cioè in presenza di SPM), in conformità all’articolo 13 della direttiva accesso, in base al quale il costo del capitale utilizzato è corretto da un premio di rischio.

Articolo 2, punto 8, dell’atto modificativo; articolo 12 della direttiva 2002/19/CE:

" 1. Ai sensi dell'articolo 8, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso a determinati elementi di rete e a risorse correlate e di autorizzarne l’uso, in particolare qualora l'autorità nazionale di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto analogo ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbero contrari agli interessi dell'utente finale.

Agli operatori è può essere imposto, tra l'altro :

a) di concedere a terzi l’accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale;

b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono l’accesso;

c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;

d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per rivendita da parte di terzi;

e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;

f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o l'accesso a edifici, antenne, torri e altre strutture di supporto , piloni, pozzetti e armadi di distribuzione e altri elementi di rete che non siano attivi ;

f bis) di fornire a terzi un'offerta di riferimento per la concessione dell'accesso ai condotti;

g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili;

h) di fornire l'accesso a sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;

i) di interconnettere reti o risorse di rete;

j) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività.

2. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1, e soprattutto se tali obblighi siano proporzionati agli o biettivi definiti nell'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti ;

b) fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;

c) investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, compresa un'adeguata condivisione degli stessi con le imprese che beneficiano dell'accesso alle nuove strutture quando vengono imposti obblighi tariffari in applicazione dell’articolo 13 ;

d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, in particolare la concorrenza infrastrutturale;

e) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;

f) fornitura di servizi paneuropei.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).”

- Emendamento 101

È utile chiarire il fatto che il metodo di calcolo dei costi per la fissazione dei prezzi di accesso regolamentati dovrebbe includere tra i fattori i rischi legati agli investimenti infrastrutturali, effettuando aggiustamenti (mediante un premio di rischio) della remunerazione minima del capitale impegnato. Ciò implica effettivamente che chi chiede l’accesso contribuisce finanziariamente ai rischi sostenuti dall’operatore che investe.

La parte del testo concernente l’articolo 19 della direttiva quadro è inutile, dal momento che l’articolo 19 si applicherebbe direttamente nei suoi propri termini.

L’ultima parte dell’emendamento, che introduce una differenza di trattamento normativo tra i contratti a breve e a lungo termine, manca di proporzionalità e potrebbe portare alla creazione di barriere normative all’entrata con l’effetto di ostacolare la concorrenza e l’investimento in infrastrutture.

Articolo 2, punto 8 bis (nuovo), dell’atto modificativo; articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/19/CE:

“8 bis) All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai sensi dell'articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza finale. Nel fissare un prezzo di accesso L le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, incluso, se del caso, un premio che rifletta i rischi implicati e, fatto salvo l'articolo 19, lettera d), della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), tengono conto dei rischi implicati e dell'appropriata condivisione del rischio tra l'investitore e le imprese che godono dell'accesso alle nuove strutture, incluse disposizioni differenziate sulla condivisione del rischio a breve e lungo termine .”"

- Emendamento 103

Nel paragrafo 1, primo comma, la parola ‘fisso’ non può essere accettata, perché non è neutra dal punto di vista tecnologico.

Nel paragrafo 2 deve essere utilizzata la parola ‘richiesta’ invece di ‘proposta’, per garantire la coerenza con la formulazione utilizzata nell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE.

Nel paragrafo 2, lettera a), la parola ‘all’ingrosso’ non può essere accettata perché il problema di concorrenza potrebbe essere individuato al livello del mercato al dettaglio, anche se l’intervento normativo è al livello del mercato all’ingrosso.

Nel paragrafo 2 è stata inserita la lettera c) e il paragrafo 3 è stato modificato di conseguenza per maggiore chiarezza.

Nel paragrafo 2, lettera b) bis , la formulazione è stata adattata per tenere conto dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2002/19/CE.

Articolo 2, punto 9, dell’atto modificativo; articolo 13 bis , paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 2002/19/CE:

"1. Un'autorità nazionale di regolamentazione può, conformemente a quanto disposto dall'articolo 8, in particolare dal secondo comma dell'articolo 8, paragrafo 3, imporre alle imprese verticalmente integrate, a titolo di misura eccezionale , l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di prodotti di accesso fisso in un'unità commerciale operante in modo indipendente.

Tale unità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, comprese le altre unità commerciali all'interno dell’impresa madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, in particolare per quanto riguarda i livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'autorità nazionale di regolamentazione presenta una proposta ne fa richiesta alla Commissione fornendo:

a) prove che l'imposizione e l'applicazione entro un periodo ragionevole tenendo conto delle migliori pratiche regolamentari , di obblighi appropriati tra quelli di cui agli articoli da 9 a 13 , per garantire una concorrenza effettiva in seguito a un'analisi coordinata dei mercati rilevanti conformemente alla procedura per l'analisi dei mercati stabilita nell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) si è rivelata inefficace e continuerebbe a rivelarsi inefficace per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati in alcuni dei mercati di prodotti all'ingrosso analizzati;

a) bis prove che siano scarse o assenti le prospettive di concorrenza tra infrastrutture entro un periodo ragionevole;

b) un'analisi dell'impatto previsto sull'autorità di regolamentazione, sull'impresa, in particolare sulla sua forza lavoro , e sugli incentivi ad investire nella sua rete, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'analisi dell' impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori;

b) bis un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a far fronte ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati che dimostri che l’obbligo suddetto soddisferebbe i requisiti previsti dall’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2002/19/CE ;

c) un progetto della misura proposta.

3. Il progetto di misura dell’autorità di regolamentazione nazionale include nella sua proposta un progetto della misura proposta che comprende gli elementi seguenti:

a) la natura e il livello di separazione precisi;

b) l'individuazione degli attivi dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;

c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;

d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;

e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;

f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza, che comporta, in particolare, la pubblicazione di una relazione annuale.”

- Emendamento 105

La Commissione può accettare tutte le modifiche che questo emendamento apporta all’allegato II della direttiva accesso, in quanto migliorano la neutralità dal punto di vista tecnologico delle disposizioni ivi contenute, eccetto la soppressione della nota a piè di pagina nella parte A, punto 2, e parte B, punto 1. Questa nota contiene un’importante precisazione relativa ai pericoli di sicurezza pubblica.

Articolo 2, punto 10 bis (nuovo), dell’atto modificativo; allegato II della direttiva 2002/19/CE:

"Elenco minimo di voci da includere nell'offerta di riferimento relativa all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete , compreso l'accesso condiviso o interamente disaggregato in postazione fissa che deve essere pubblicato da [...] operatori che detengano un significativo potere di mercato (SMP)

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a) "sottorete locale", una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica fissa;

b) "accesso disaggregato alla rete locale", sia l'accesso completamente disaggregato alla rete locale, sia l'accesso condiviso alla rete locale; esso non implica cambiamenti della proprietà della rete locale;

c) "accesso completamente disaggregato alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SMP che consenta l'uso dell'intera capacità dell'infrastruttura di rete ;

d) "accesso condiviso alla rete locale", la fornitura a un beneficiario dell'accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell'operatore SMP che consenta l'uso di una parte specifica delle capacità dell'infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili ;

A. Condizioni relative all'accesso disaggregato

1. Elementi della rete cui è offerto accesso, compresi in particolare i seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti :

a) accesso disaggregato alle reti locali e alle sottoreti locali ;

b) accesso condiviso ai punti appropriati della rete per assicurare una funzionalità equivalente all'accesso disaggregato, qualora tale accesso non risulti tecnicamente o economicamente realizzabile ;

b)bis accesso ai condotti che consente l'installazione di reti di accesso e di connessioni cablate;

2. Informazioni relative all'ubicazione dei punti di accesso fisici ( , inclusi armadi stradali e quadri di distribuzione , disponibilità di reti e sottoreti locali, condotti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e disponibilità nei condotti ;

3. Condizioni tecniche relative all'accesso alle reti, sottoreti e condotti locali , e alla loro utilizzazione, ivi incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale in fibra ottica e/o simili, e dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni ;

4. Procedure di ordinazione e di fornitura, limitazioni dell'uso .

B. Servizi di coubicazione

1. Informazioni sui siti pertinenti esistenti dell'operatore SMP o sull'ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato( ."

__________

( È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, per evitare pericoli per la pubblica sicurezza.

(La parte restante dell’allegato non è modificata)

Per quanto riguarda la direttiva autorizzazioni:

emendamenti 106, 107, 108/rev, 121 e 125.

- Emendamento proposto dalla Commissione a seguito dell’emendamento 108/rev

La Commissione ritiene opportuno aggiungere nell’articolo 2 della direttiva autorizzazioni una definizione di ‘reti o servizi di comunicazione elettronica senza fili paneuropei’, a seguito delle modifiche apportate alla sua proposta dall’emendamento 108/rev del Parlamento.

Articolo 3, punto 1, dell’atto modificativo; articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2002/20/CE

“All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Si applica applicano inoltre la seguente definizione le seguenti definizioni :

a) per "autorizzazione generale" si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva ;

a) bis per “reti o servizi di comunicazione elettronica senza fili paneuropei” si intende una rete o un servizio di comunicazione elettronica senza fili paneuropeo nell’ambito del mercato interno che coinvolga almeno tre Stati membri .””

- Emendamento 106

L’emendamento è inteso a facilitare la fornitura e l’introduzione di servizi per la cui fornitura non è necessaria una infrastruttura specifica (ad es. VoIP) su base transfrontaliera. Tuttavia il requisito di riservare ‘un trattamento analogo in tutti gli Stati membri’ alle imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica alle imprese situate in più Stati membri è troppo impreciso e troppo generico per poter essere effettivamente attuato. Si tratta più di un’aspirazione che di un obbligo sostanziale. Inoltre il riferimento ad una notifica ‘semplificata’ non è chiaro, né è chiaro in che cosa questa notifica ‘semplificata’ differirebbe dalla notifica eventualmente richiesta dall’autorità nazionale di regolamentazione per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica.

Articolo 3, punto 2 bis (nuovo), dell’atto modificativo; articolo 3, paragrafo 2, primo comma bis della direttiva 2002/20/CE:

“2) bis All'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

" Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri avranno un trattamento analogo in tutti gli Stati membri e sono assoggettate soltanto a una notifica semplificata per Stato membro interessato ."

- Emendamento 107

Le modifiche apportate agli articoli 5, paragrafi 2, 3 e 4, in generale chiariscono il testo.

Nel quinto comma modificato dell’articolo 5, paragrafo 2, che inizia con ‘Quando un diritto individuale…’,.l’obbligo di riesame ogni cinque anni dovrebbe essere mantenuto in quanto il fatto di dare la possibilità di procedere ad un riesame non significa garantire che l’esame sarà effettuato.

Gli emendamenti all’articolo 5, paragrafo 1, non possono essere accolti in quanto indebolirebbero la normativa esistente che fissa condizioni più rigorose per quanto riguarda la richiesta di diritti individuali d’uso dello spettro o segnerebbe addirittura un passo indietro rispetto a detta normativa. All’articolo 5, paragrafo 6, va mantenuto l’elenco delle misure in materia di concorrenza che gli Stati membri possono prendere, per confermare il potere di intervento degli Stati membri in tali materie.

Articolo 3, punto 3, dell’atto modificativo; articolo 5 della direttiva 2002/20/CE:

"1. Ogni qualvolta sia possibile e soprattutto qualora il rischio di interferenze dannose sia trascurabile, gli Stati membri non subordinano facilitano l'uso delle radiofrequenze alla concessione di diritti d'uso individuali , mediante l' autorizzazione generale . Gli Stati membri possono concedere diritti individuali di uso per: ma includono invece le condizioni d'uso di tali radiofrequenze nell'autorizzazione generale

a) evitare possibili interferenze dannose;

a bis) garantire la qualità tecnica del servizio;

a ter) garantire un utilizzo efficiente dello spettro radio;

b) conseguire altri obiettivi di interesse generale, quali definiti nelle normative nazionali in conformità del diritto comunitario ; o

b bis) ottemperare a una misura adottata secondo l'articolo 6 bis .

2. Gli Stati membri attribuiscono diritti individuali d'uso , a richiesta, ad ogni impresa nel rispetto degli articoli 6, 6 bis, 7 e 11, paragrafo 1, lettera c) della presente direttiva e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Fatti salvi criteri e procedure specifici adottati dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure aperte , obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle radiofrequenze, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le procedure possono in via eccezionale non essere aperte, nei casi in cui sia possibile dimostrare che la concessione di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è essenziale per rispettare un obbligo particolare definito e giustificato preventivamente dallo Stato membro come necessario per conseguire un interesse generale conformemente al diritto comunitario.

Al momento della concessione dei diritti d'uso, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle radiofrequenze, tali disposizioni sono conformi agli articoli 9 e 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti .

Quando un diritto individuale i diritti individuali d'uso delle radiofrequenze è sono concesso i per un periodo di dieci anni o più e non può possono essere trasferit i o o cedut i o da un'impresa a un'altra, come permesso dall'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ogni cinque anni e per la prima volta cinque anni dopo il rilascio l'autorità nazionale competente garantisce che i criteri per la concessione di tali diritti individuali d'uso sono ancora applicati e rispettati per la durata della licenza . Se tali criteri non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle radiofrequenze, soggetta a un preavviso e dopo che sia passato un ragionevole periodo di tempo , oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile.

3. Le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle radiofrequenze assegnate per i servizi di comunicazione elettronica nell'ambito del piano nazionale delle frequenze. Questo termine non pregiudica l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle radiofrequenze o delle posizioni orbitali.

4. Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti d'uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, gli Stati membri possono prorogare di altre tre settimane il periodo massimo di tre settimane.

Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le radiofrequenze si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

5. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle radiofrequenze in conformità dell'articolo 7.

6. Le competenti autorità nazionali di regolamentazione assicurano che le radiofrequenze siano utilizzate in modo effettivo ed efficiente conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Esse assicurano inoltre che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle radiofrequenze non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri possono adottare misure appropriate, come ad esempio limitare, revocare o rendere obbligatoria la vendita di un diritto d'uso delle radiofrequenze ."

- Emendamento 108/rev

Il riferimento, nell’articolo 6 bis , paragrafo 1, lettere c) e d), a ‘reti o servizi di comunicazione elettronica paneuropei’ nel contesto dei diritti d’uso dello spettro può essere accettato nella misura in cui questa nozione inglobi qualsiasi rete o servizio che copra il mercato interno o abbia una dimensione transfrontaliera rilevante, in modo da ridurre la frammentazione delle procedure di assegnazione. È dunque appropriato definire il termine ‘reti o servizi di comunicazione elettronica senza fili paneuropei’ all’articolo 2 della direttiva autorizzazione; detta definizione è dunque inclusa nella presente proposta modificata.

La soppressione del riferimento alla procedura d’urgenza, nell’ambito della procedura di comitatologia, può essere accettata.

Articolo 3, punto 5, dell’atto modificativo; articolo 6 bis della direttiva 2002/20/CE:

"Articolo 6 bis

Misure di armonizzazione

1. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafi 1 e 2 , della presente direttiva e gli articoli 8 ter e 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) , la Commissione può adottare misure di attuazione per:

a) individuare bande di radiofrequenze il cui uso è subordinato ad autorizzazione generale su una base armonizzata ;

b) individuare le serie di numeri da armonizzare a livello comunitario e/o armonizzare le procedure per la concessione di diritti d’uso di numeri di tali serie, le procedure di selezione delle imprese cui devono essere concessi questi diritti e/o le condizioni specificate nell’allegato II cui possono essere soggetti tali diritti ;

c) armonizzare le procedure per la concessione di autorizzazioni generali o diritti individuali d'uso delle radiofrequenze o dei numeri a imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica paneuropei per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica senza fili paneuropei e per stabilire, se necessario, procedure per la selezione delle imprese cui devono essere concessi diritti individuali nazionali d’uso di radiofrequenze per la fornitura di tali reti o servizi;

d) armonizzare le condizioni specificate nell'allegato II relative alla concessione di autorizzazioni generali o diritti individuali d'uso delle radiofrequenze o dei numeri a imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica senza fili paneuropei .

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 3.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono, ove appropriato, prevedere la possibilità per gli Stati membri di presentare una richiesta motivata di esenzione parziale e/o deroga temporanea a tali misure.

La Commissione valuta la giustificazione addotta per la richiesta, tenendo conto della situazione specifica nello Stato membro, e può concedere un'esenzione parziale o una deroga temporanea o entrambe, a condizione che ciò non ritardi indebitamente l'applicazione delle misure di attuazione di cui al paragrafo 1 o crei indebite differenze nelle condizioni normative e di concorrenza tra gli Stati membri.”

- Emendamento 121

L’emendamento cerca di trovare un equilibrio tra la trasparenza sulle condizioni di accesso e la divulgazione di eventuali restrizioni.

Allegato I, punto 3, lettera g) bis (nuovo), dell’atto modificativo; Allegato I, parte A, punto 19 bis (nuovo) della direttiva 2002/20/CE:

“g bis) È aggiunto il seguente punto:

“19 bis Obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazione pubbliche che possono essere imposti al fine di garantire favorire una connessione punto a punto, compreso l'accesso libero al contenuto, ai servizi e alle applicazioni , conformemente agli obiettivi e ai principi di cui all'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE, e obblighi di la divulgazione delle restrizioni di accesso ai servizi e alle applicazioni e delle politiche di gestione del traffico nonché, ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorità di regolamentazione alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione ."

- Emendamento 125

Per evitare trattamenti discriminatori tra gli utilizzatori dello spettro, l’obbligo di conseguire specifici obiettivi d’interesse generale imposto ai fornitori di servizi dovrebbe essere quantificato e sottoposto al principio di non discriminazione.

Allegato II dell’atto modificativo; allegato II, punto 1, lettera d), della direttiva 2002/20/CE:

“d) metodo di determinazione dei contributi per il diritto, fatti salvi i sistemi definiti dagli Stati membri nei casi in cui l'obbligo di versare contributi per il diritto d'uso è sostituito dall'imposizione su base non discriminatoria dell’ obbligo di conseguire specifici obiettivi d'interesse generale ;”

4.3. Emendamenti non accolti dalla Commissione

Gli emendamenti 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 33, 34, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 57, 73/rev, 76, 78, 82, 83, 87, 88, 90, 93, 94, 97, 102, 104, 109, 110, 114, 118, 119, 120 e 122 non possono essere accolti dalla Commissione.

5. PROPOSTA MODIFICATA

Visto l'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la propria proposta come sopra indicato.

[1] Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, GU L 108 del 24.4.2002.

[2] Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU L 108 del 24.4.2002).

[3] Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (GU L 108 del 24.4.2002).

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