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Document 52008PC0681

    Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sull'emendamento del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

    /* COM/2008/0681 def. - COD 2006/0272 */

    52008PC0681

    Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sull'emendamento del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2008/0681 def. - COD 2006/0272 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 30.10.2008

    COM(2008) 681 definitivo

    2006/0272 (COD)

    PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sull'emendamento del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie

    RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE

    2006/0272 (COD)

    PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE sull'emendamento del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio in merito alla proposta di

    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie

    1. Introduzione

    L’articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), del trattato CE prevede che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione espone in appresso il proprio parere sull'emendamento proposto dal Parlamento europeo.

    2. Cronistoria

    Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM(2006) 784 definitivo - 2006/0272(COD)]: | 13.12.2006 |

    Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: | 11.7.2007 |

    Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: | 29.11.2007 |

    Data di adozione della posizione comune all'unanimità: | 3.3.2008 |

    Data del parere del Parlamento europeo in seconda lettura: | 9.7.2008 |

    3. OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

    Il 13 dicembre 2006 la Commissione europea ha adottato una serie di misure per favorire il rilancio delle ferrovie eliminando gli ostacoli alla circolazione dei treni sulla rete ferroviaria europea.

    La Commissione ha avviato questa iniziativa perseguendo due obiettivi principali:

    - agevolare la libera circolazione dei treni all'interno dell'UE rendendo più trasparenti ed efficienti le procedure di messa in servizio delle locomotive e

    - semplificare il contesto normativo consolidando e riunendo le direttive sull'interoperabilità ferroviaria.

    Una delle misure previste consiste nella modifica della direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza ferroviaria. Con la proposta in questione la Commissione perseguiva tre obiettivi:

    - l'introduzione del principio del riconoscimento reciproco delle autorizzazioni di messa in servizio già rilasciate da uno Stato membro. In base a questo principio, il materiale rotabile che ha già ottenuto un'autorizzazione di messa in servizio in uno Stato membro dovrà ottenere una certificazione complementare in un altro Stato membro eventualmente solo in relazione ai requisiti nazionali supplementari derivanti per esempio dalle caratteristiche della rete locale;

    - l'estensione delle competenze dell'Agenzia affinché possa fare un inventario delle diverse procedure nazionali e delle norme tecniche in vigore e stabilire e aggiornare (mediante integrazioni) l'elenco dei requisiti che devono essere verificati una sola volta, o perché si tratta di norme riconosciute a livello internazionale o perché possono essere considerate equivalenti;

    - il chiarimento dei rapporti fra l'impresa ferroviaria e il soggetto incaricato della manutenzione. In effetti, con l'entrata in vigore della nuova convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF 1999) sono state adottate nuove norme in materia di contratti di utilizzo dei veicoli. Per questo motivo si propone di definire la nozione di detentore di carri merci e di precisare la relazione fra l'impresa e quest'ultimo, in particolare a proposito della manutenzione.

    4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PROPOSTI DAL PARLAMENTO EUROPEO

    A seguito dell'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio, in prima lettura, di trasferire le disposizioni dell'articolo 14 della proposta di direttiva relative alla messa in servizio e all'accettazione reciproca del materiale rotabile nella proposta di rifusione della direttiva sull'interoperabilità, la proposta prevede essenzialmente solo l'introduzione della procedura di regolamentazione con controllo e un articolo sulla manutenzione dei veicoli.

    Dopo diversi mesi di negoziazioni durante la presidenza slovena, alla riunione trilaterale informale del 24 giugno 2008 è stata trovata una soluzione per giungere a un accordo riguardante essenzialmente la certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione dei veicoli.

    La Commissione può accogliere l'emendamento di compromesso adottato dal Parlamento europeo in seconda lettura.

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