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Document 52008PC0488
Proposal for a Council Regulation on the common system of trade for ovalbumin and lactalbumin (Codified version)
Proposta di regolamento del Consiglio che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (Versione codificata)
Proposta di regolamento del Consiglio che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (Versione codificata)
/* COM/2008/0488 def. - CNS 2008/0155 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 29.7.2008 COM(2008) 488 definitivo 2008/0155 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina (Versione codificata) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie. 3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario. Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione del regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina[3]; il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, del regolamento (CEE) n. 2783/75 e degli strumenti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II del regolamento codificato. ê 2783/75 (adattato) 2008/0155 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli Ö 26 Õ, da Ö 87 Õ a Ö 89 Õ, Ö 132 Õ e seguenti e Ö 308 Õ, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo[5], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6], considerando quanto segue: ê (1) Il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina[7], è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento. ê 2783/75 Considerando 1 (adattato) (2) L'ovoalbumina, non essendo contemplata dall'allegato Ö I Õ del trattato, è esclusa dall'applicazione delle disposizioni agricole del trattato, mentre il Ö tuorlo d'uovo Õ è soggetto a tali disposizioni. ê 2783/75 Considerando 2 (3) Ne risulta una situazione che potrebbe compromettere l'efficacia della politica agricola comune nel settore delle uova. ê 2783/75 Considerando 3 (4) Per giungere a una soluzione d'equilibrio occorre instaurare un regime comune di scambi per l'ovoalbumina, analogo a quello previsto per le uova. È opportuno estendere l'applicazione di questo regime anche alla lattoalbumina, dato che questo prodotto potrebbe largamente sostituirsi all'ovoalbumina. ê 2783/75 Considerando 4 (adattato) (5) Il regolamento (CE) n. Ö 1234/2007 Õ del Consiglio, Ö del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)[9] Õ, ha istituito nella Comunità un regime di mercato unico delle uova. ê 2783/75 Considerando 5 (6) Il regime di scambi applicabile alle albumine deve conformarsi al regime in vigore per le uova, data la dipendenza delle prime dalle seconde. ê 3290/94 considerando 2 (adattato) (7) Nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, la Ö Comunità Õ ha negoziato vari accordi. Taluni di questi accordi riguardano l’agricoltura, segnatamente l’accordo sull’agricoltura Ö [10] Õ. ê 3290/94 considerando 3 (adattato) (8) L'accordo Ö sull'agricoltura Õ richiede la soppressione dei prelievi variabili all'importazione nonché delle altre misure e oneri all'importazione. Le aliquote dei dazi doganali da applicare ai prodotti agricoli a norma dell’accordo Ö sull’agricoltura Õ devono essere fissate nella tariffa doganale comune. ê 2783/75 Considerando 6 (adattato) è1 3290/94 considerando 4 (9) I prezzi dell'ovoalbumina sono stabiliti di norma in funzione dei prezzi delle uova, che sono differenti nella Comunità e sul mercato mondiale. Sul mercato mondiale il prezzo delle uova e le spese di trasformazione non sono i soli fattori che incidono sul prezzo dell'albumina. è1 Per mantenere un minimo di protezione contro gli effetti negativi che possono manifestarsi sul mercato a causa della tariffazione di cui sopra, l’accordo Ö sull’agricoltura Õ consente l’applicazione di dazi addizionali a condizioni ben definite e che riguardano esclusivamente i prodotti soggetti a tariffazione. ç ê 3290/94 considerando 5 (adattato) (10) L’accordo Ö sull’agricoltura Õ prevede numerosi contingenti tariffari sotto i regimi detti “di accesso corrente” e “di accesso minimo”. Le condizioni applicabili ai suddetti contingenti sono esplicitate nell’accordo Ö sull’agricoltura Õ. Tenuto conto del numero elevato di contingenti e per garantire un’attuazione quanto più efficace possibile, è opportuno attribuire alla Commissione il compito di aprire e di gestire detti contingenti secondo la procedura detta del comitato di gestione. ê 2783/75 Considerando 9 (adattato) (11) Data la stretta relazione economica tra i diversi prodotti a base di uova, è necessario prevedere la possibilità di adottare per l'ovoalbumina e la lattoalbumina delle norme di commercializzazione possibilmente corrispondenti alle norme di commercializzazione previste per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera Ö s) Õ, del regolamento (CEE) n. Ö 1234/2007 Õ. ê 3290/94 Considerando 12 (adattato) (12) Nelle organizzazioni comuni dei mercati Ö delle uova Õ, l’esclusione del ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo rientra nella sola competenza del Consiglio. Nelle condizioni economiche risultanti dall’accordo Ö sull'agricoltura Õ, potrà rivelarsi necessario reagire rapidamente a problemi di mercato conseguenti all’applicazione di detto regime. In proposito occorre conferire alla Commissione la competenza di adottare misure d’urgenza limitate nel tempo, ê 2783/75 HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: ê 2783/75 (adattato) Ö CAPO I Õ Ö Ambito d’applicazione Õ ê 2916/95 art. 1, punto 6 (adattato) Articolo 1 Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti seguenti le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune: Codice NC | Designazione delle merci | 3502 | Albumine (compresi i concentrati di più proteine di siero di latte contenenti in peso, calcolato su sostanza secca, più di 80% di proteine di siero di latte), albuminati e altri derivati delle albumine: | - Ö ovoalbumina Õ: | ex3502 11 | - - essiccata: | Ö 3502 11 10 Õ | Ö inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana Õ | 3502 11 90 | - - - altra | ex3502 19 | - - altra: | Ö 3502 19 10 Õ | Ö inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana Õ | 3502 19 90 | - - - altra | ex3502 20 | - Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte: | Ö 3502 20 10 Õ | Ö inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana Õ | - - altra | 3502 20 91 | - - - essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) | 3502 20 99 | - - - altra | ê 3290/94 art. 2 e allegato XII, parte B, punto 2 (adattato) Ö CAPO II Õ Ö Scambi con i paesi terzi Õ ê 3290/94 art. 2 e allegato XII, parte B, punto 2 (adattato) è1 Rettifica 3290/94 (GU L 196 del 24.7.1997, pag. 82) Articolo 2 1. Tutte le importazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 è1 possono essere subordinate ç alla presentazione di un titolo d'importazione. ê 3290/94 art. 2 e allegato XII, parte B, punto 2 (adattato) Ö 2. Õ Il titolo Ö di importazione Õ è rilasciato dagli Stati membri a ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 4. Ö 3. Õ Il titolo di importazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita, in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente. Ö 4. Õ Il periodo di validità dei titoli Ö di importazione Õ e le altre modalità di applicazione del Ö paragrafo 1 Õ sono stabiliti con la procedura Ö di cui Õ all'articolo Ö 195, paragrafo 2, Õ del regolamento (CE) n. Ö 1234/2007 Õ. ê 3290/94 art. 2 e allegato XII, parte B, punto 3 (adattato) Articolo 3 1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sui mercati comunitari imputabili a importazioni di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti in questione, è subordinata al pagamento di un dazio all'importazione addizionale, se sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. ê 3290/94 art. 2 e allegato XII, parte B, punto 3 2. I prezzi limite al di sotto dei quali può essere imposto un dazio all'importazione addizionale, sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio. I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni precedenti l'anno in cui si presentano o rischiano di presentarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1. 3. I prezzi all'importazione da considerarsi per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale sono determinati in base ai prezzi all'importazione cif della spedizione considerata. I prezzi all'importazione cif sono verificati a tal fine sulla base dei prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato d'importazione comunitario per il prodotto. ê 3290/94 art. 2 e allegato XII, parte B, punto 3 (adattato) 4. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione dei Ö paragrafi 1, 2 e 3 Õ con la procedura di cui all'articolo Ö 195, paragrafo 2, Õ del regolamento (CE) n. Ö 1234/2007 Õ. Tali modalità riguardano segnatamente: ê 3290/94 art. 2 e allegato XII, parte B, punto 3 a) la determinazione dei prodotti ai quali sono applicati dazi all'importazione addizionali ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo. ê 3290/94 art. 2 e allegato XII, parte B, punto 4 (adattato) Articolo 4 1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, istituiti in virtù degli accordi conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, vengono aperti e gestiti secondo modalità adottate in base alla procedura Ö di cui Õ all'articolo Ö 195, paragrafo 2, Õ del regolamento (CE) n. Ö 1234/2007 Õ. ê 3290/94 art. 2 e allegato XII, parte B, punto 4 2. La gestione dei contingenti può effettuarsi mediante l'applicazione di uno dei seguenti metodi o di una loro combinazione: ê 3290/94 art. 2 e allegato XII, parte B, punto 4 (adattato) Ö a) Õ metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio del «primo arrivato, primo servito»); Ö b) Õ metodo di ripartizione in proporzione dell'entità delle richieste all'atto della presentazione delle domande (secondo il metodo detto dell'esame simultaneo); Ö c) Õ metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti tradizionali (secondo il metodo detto «produttori tradizionali/nuovi arrivati»). ê 3290/94 art. 2 e allegato XII, parte B, punto 4 Altri metodi appropriati possono essere stabiliti. Questi metodi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati. ê 3290/94 art. 2 e allegato XII, parte B, punto 4 (adattato) 3. Il metodo di gestione stabilito tiene conto, ove risulti opportuno, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio; si può ispirare ai metodi eventualmente applicati nel passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali Ö multilaterali Õ dell'Uruguay Round. 4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale, stabiliscono, se necessario, lo scaglionamento dei medesimi e, se del caso: a) comprendono disposizioni circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto, b) determinano le condizioni di riconoscimento del documento che consentirà di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a), c) fissano le condizioni di rilascio e la durata di validità dei titoli d'importazione. ê 3290/94 art. 2 e allegato XII, parte B, punto 5 (adattato) Articolo 5 Se sul mercato comunitario si constata un aumento notevole dei prezzi, e tale situazione rischia di protrarsi nel tempo, Ö e pertanto Õ il mercato subisce o rischia di subire perturbazioni, si possono applicare le misure necessarie. ê 3290/94 art. 2 e allegato XII, parte B, punto 5 (adattato) Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione con la procedura di cui all'articolo Ö 37, paragrafo 2 Õ del trattato, adotta le modalità generali di applicazione del Ö primo comma del presente articolo Õ. ê 2783/75 (adattato) Articolo 6 Per i prodotti di cui all'articolo 1 possono essere adottate norme di commercializzazione; queste ultime, fatta salva la necessità di tener conto delle particolarità di tali prodotti, devono corrispondere alle norme di commercializzazione previste dall'articolo Ö 116 del regolamento (CE) n. 1234/2007 Õ per i prodotti di cui Ö all'allegato I, parte XIX, Õ dello stesso regolamento. Tali norme possono riguardare in particolare la classificazione per categorie di qualità, l'imballaggio, il magazzinaggio, il trasporto, il condizionamento e l'etichettatura. Le norme, il loro campo di applicazione e le regole generali di applicazione sono adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata. ê 3290/94 art. 2 e allegato XII, B, punto 6 (adattato) Articolo 7 1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, nonché del presente regolamento, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo Ö 37, paragrafo 2, Õ del trattato, può in casi particolari escludere del tutto, o in parte, il ricorso al regime di perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1 Ö del presente regolamento Õ destinati alla fabbricazione di quelli contemplati nello stesso articolo. ê 3290/94 art. 2 e allegato XII, parte B, punto 6 2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui al paragrafo 1 si presenti straordinariamente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime di perfezionamento attivo, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui durata di validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tale misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide entro una settimana dalla data di ricezione della domanda. 3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data della sua comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commissione è considerata abrogata. ê 3290/94 art. 2 e allegato XII, parte B, punto 7 Articolo 8 1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune. 2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate: ê 3290/94 art. 2 e allegato XII, parte B, punto 7 (adattato) Ö a) Õ la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale; Ö b) Õ l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente. ê 2783/75 (adattato) Ö CAPO III Õ Ö Disposizioni generali Õ Articolo 9 Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1, ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dagli articoli Ö 23, paragrafo 2 Õ e Ö 24 Õ del trattato. Articolo 10 Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo Ö 195, paragrafo 2, Õ del regolamento (CE) n. Ö 1234/2007 Õ. ê Articolo 11 Il regolamento (CEE) n. 2783/75 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II. Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. ê 2783/75 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Consiglio Il Presidente […] é ALLEGATO I Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive Regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104) | Regolamento (CEE) n. 4001/87 della Commissione (GU L 377 del 31.12.1987, pag. 44) | Regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio (GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105) | limitatamente all’allegato XII, parte B | Regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49) | limitatamente all’articolo 1, punto 6 | _____________ ALLEGATO II Tavola di concordanza Regolamento (CEE) n. 2783/75 | Presente regolamento | Articolo 1 Articolo 2, paragrafo 1, primo comma Articolo 2, paragrafo 1, secondo comma Articolo 2, paragrafo 1, terzo comma Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 3 | Articolo 1 Articolo 2, paragrafo 1 Articolo 2, paragrafo 2 Articolo 2, paragrafo 3 Articolo 2, paragrafo 4 Articolo 3 | Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafo 1 | Articolo 4, paragrafo 2, alinea | Articolo 4, paragrafo 2, alinea | Articolo 4, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino | Articolo 4, paragrafo 2, lettere a), b) e c) | Articolo 4, paragrafi 3 e 4 | Articolo 4, paragrafi 3 e 4 | Articoli da 5 a 7 | Articoli da 5 a 7 | Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 8, paragrafo 1 | Articolo 8, paragrafo 2, alinea | Articolo 8, paragrafo 2, alinea | Articolo 8, paragrafo 2, primo e secondo trattino | Articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b) | Articoli 9 e 10 | Articoli 9 e 10 | Articolo 11 | __ | Articolo 12 | __ | __ | Articolo 11 | __ | Articolo 12 | Allegato | __ | __ | Allegato I | __ | Allegato II | ________________ [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni. [3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo. [4] Allegato I della presente proposta. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49). [8] V. allegato I. [9] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 248/2008 (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 6). [10] GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.