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Document 52008PC0450

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo

/* COM/2008/0450 def. - COD 2008/0149 */

52008PC0450




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles,

COM(2008) 450/3

2008/xxxx (COD)

.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Introduzione

L'aumento dei prezzi dei generi alimentari registrato nel 2007 e nel 2008 ha avuto effetti negativi su molti paesi in via di sviluppo e sulle loro popolazioni. Centinaia di milioni di persone sono diventate più povere e rischiano di essere vanificati i recenti progressi verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Per di più, l'aumento dei prezzi dei generi alimentari ha provocato rivolte, tensioni e instabilità in diversi paesi, rischiando di mettere a repentaglio anni di investimenti in campo politico, ambientale e di mantenimento della pace.

Il rincaro dei prezzi, tuttavia, potrebbe costituire anche un'occasione di stimolare una reazione sul piano dell'offerta da parte degli agricoltori dei paesi in via di sviluppo. I prezzi più elevati presentano nuove prospettive di guadagno che potrebbero far uscire le comunità rurali da una situazione di povertà e migliorare il contributo dell'agricoltura alla crescita economica fornendo incentivi per investire e incrementare la produttività.

La Commissione europea intende predisporre uno "strumento" per reagire tempestivamente alla recente impennata dei prezzi alimentari a livello globale, utilizzando parte del margine della rubrica 2 del quadro finanziario a favore dei paesi in via di sviluppo più colpiti. Lo strumento servirebbe in primo luogo a sostenere l'agricoltura nei paesi in via di sviluppo per consentire loro di innalzare i livelli di produzione. In secondo luogo, si aiuteranno questi paesi ad attenuare rapidamente gli effetti negativi del forte rincaro dei generi alimentari sulle popolazioni più povere contribuendo a lottare contro la povertà estrema e la fame.

La risposta politica

Il 20 maggio 2008 la Commissione ha adottato la comunicazione intitolata "Far fronte alla sfida dell'aumento dei prezzi alimentari – Linee d'intervento dell'UE"[1], che contiene una serie di elementi di risposta dell'UE al problema dei prezzi alimentari, proponendo interventi all'interno dell'Unione e misure volte ad attenuare gli effetti della crisi a livello internazionale.

Il 22 maggio il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'aumento dei prezzi alimentari nell'UE e nei paesi in via di sviluppo[2], in cui sollecita il Consiglio a garantire la coerenza di tutte le politiche nazionali e internazionali volte a tutelare il diritto all'alimentazione.

Nelle conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne del 27 maggio scorso, i ministri dell'UE si sono detti preoccupati per gli effetti del forte aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e si sono impegnati a fornire una risposta collettiva efficace a questa sfida affrontando una combinazione di problematiche a breve, medio e lungo termine mediante un sostegno fornito nell'ambito delle politiche e strategie nazionali dei paesi partner.

Il Consiglio europeo del 19-20 giugno ha ribadito che il rincaro dei prezzi alimentari incide pesantemente sulla situazione delle popolazioni più povere del mondo e mette a repentaglio i progressi verso la realizzazione di tutti gli OSM. È pertanto necessario che l'Unione europea intervenga dal punto di vista dell'aiuto allo sviluppo e dell'assistenza umanitaria. Il Consiglio europeo ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa ad un nuovo fondo di sostegno all'agricoltura nei paesi in via di sviluppo, nel quadro delle attuali prospettive finanziarie, dichiarando che l'UE sosterrà una risposta forte in termini di approvvigionamento agricolo nei paesi in via di sviluppo assicurando, in particolare, il necessario finanziamento dei fattori di produzione agricoli e l'assistenza nell'uso di strumenti di gestione del rischio basati sul mercato. Il Consiglio ha aggiunto che nei suoi sforzi l'Unione opererà in stretto contatto con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali e nel quadro delle politiche e strategie nazionali dei paesi partner.

Stima dei finanziamenti necessari per far fronte all'impennata dei prezzi alimentari

I servizi della Commissione stimano in 18 miliardi di euro il fabbisogno di finanziamento a breve termine (2008-09) dei paesi in via di sviluppo più colpiti. Questa cifra, basata su un'estrapolazione delle recenti valutazioni per i singoli paesi, è stata ulteriormente confermata da un raffronto con i costi delle misure a breve termine in altri paesi. A conferma di quest'ordine di grandezza, inoltre, il calcolo preliminare dei costi eseguito dalla task force ad alto livello dell'ONU per la crisi alimentare mondiale[3] stima fra 18,0 e 25,0 miliardi euro il contributo supplementare a sostegno dell'agricoltura di tutti i paesi in via di sviluppo che i donatori dovranno fornire nel 2008 e nel 2009.

Risposta data finora attraverso gli strumenti di cooperazione esistenti

Gli strumenti di cooperazione esterna di cui dispone la Comunità comprendono:

- per la risposta immediata alle crisi: lo strumento umanitario[4] e lo strumento per la stabilità[5];

- per la cooperazione allo sviluppo a lungo termine: lo strumento di cooperazione allo sviluppo[6] per i programmi tematici, compresa la sicurezza alimentare, e per i programmi geografici nei paesi in via di sviluppo, compreso il Sudafrica, ma non negli altri paesi ACP, e il Fondo europeo di sviluppo (FES) per gli altri paesi ACP[7].

Il fatto che ultimamente gli strumenti di cooperazione allo sviluppo a lungo termine siano stati programmati in funzione delle priorità di sviluppo dei paesi partner lascia ben poco margine per gli adeguamenti a breve termine. Nel 2008, inoltre, tutti gli strumenti esistenti sono stati per quanto possibile mobilitati o riprogrammati onde far fronte alle sfide poste dal rincaro dei generi alimentari. Si potrebbe procedere allo stesso modo anche nel 2009, seppure in misura molto limitata, ma la mobilitazione delle risorse a breve termine risulterà comunque del tutto inadeguata. Un'ulteriore riprogrammazione comporterebbe tempi troppo lunghi per poter reagire tempestivamente e rischierebbe di nuocere alla coerenza dei programmi di cooperazione in corso con i paesi partner. Poiché l'attuale rincaro dei prezzi alimentari comporta una diminuzione delle spese a titolo della PAC, la Commissione propone di riassegnare una parte di questo risparmio a favore della produzione agricola nei paesi in via di sviluppo.

Risposta offerta dallo strumento

L'importo indicato nel presente regolamento si basa su un contributo comunitario del 10% alla risposta a breve termine alla crisi dei prezzi alimentari, poiché la Comunità europea finanzia in media il 10% della cooperazione allo sviluppo a livello mondiale. Ciò significa che la Comunità erogherebbe circa 1,8 miliardi di euro nel 2008 e nel 2009. Poiché il contributo degli strumenti comunitari attualmente disponibili ammonterebbe a 800 milioni di euro nel 2008-09 (550 milioni di euro nel 2008 e un importo stimato di 250 milioni di euro nel 2009), il miliardo di euro rimanente sarà coperto dallo strumento.

Il regolamento costituirà la base giuridica dell'assistenza a breve termine fornita dalla Comunità ai paesi in via di sviluppo in risposta alla crisi dei prezzi alimentari. Lo strumento è limitato nel tempo e opererà nel 2008 e nel 2009, utilizzando parte dei margini disponibili a titolo della rubrica 2 del quadro finanziario. Sarà complementare agli strumenti esistenti di risposta alle crisi e di cooperazione allo sviluppo sia per la durata (periodo che intercorre tra l'emergenza e la cooperazione allo sviluppo a lungo termine) che per la specificità (sarà direttamente connesso alle misure adottate per ovviare alle cause e agli effetti dell'impennata dei prezzi alimentari).

Obiettivi dello strumento

Obiettivo prioritario dello strumento sarà stimolare, a breve-medio termine, una reazione positiva sul piano dell'offerta da parte degli agricoltori dei paesi in via di sviluppo nell'ambito del loro sviluppo sostenibile. Lo strumento sosterrà inoltre interventi diretti e tempestivi per attenuare gli effetti negativi del rincaro dei prezzi alimentari in linea con gli obiettivi di sicurezza alimentare. L'assistenza fornita intende conseguire, tra l'altro, i seguenti risultati: i) aumentare la produzione agricola e la sicurezza alimentare nei paesi beneficiari, ii) ridurre i tassi di malnutrizione, specialmente fra i gruppi vulnerabili, e iii) arginare l'inflazione dei prezzi alimentari.

Definizione mirata delle misure finanziate dallo strumento

La Commissione adotterà le misure necessarie per attuare il presente regolamento, che finanzieranno iniziative globali a sostegno della sua finalità e dei suoi obiettivi e saranno attuate tramite le organizzazioni internazionali, comprese quelle regionali.

La Commissione adotterà queste decisioni subito dopo l'adozione del presente regolamento da parte del Parlamento e del Consiglio e la sua pubblicazione.

Anche se tutti i paesi in via di sviluppo sono potenzialmente ammissibili al sostegno, esso sarà riservato a quelli gravemente colpiti in termini socioeconomici e politici dalla crisi dei prezzi alimentari e privi dei mezzi o della capacità di adottare senza aiuti esterni le misure necessarie in questo contesto. Le misure comprenderanno pertanto la compilazione di un elenco dei paesi destinatari in base ai criteri indicativi elencati nell'allegato del regolamento, fra cui: la dipendenza dalle importazioni di generi alimentari, l'inflazione dei prezzi dei generi alimentari e la vulnerabilità sociale e di bilancio. Saranno presi in considerazione anche i finanziamenti messi a disposizione dei singoli paesi dalla comunità dei donatori, come pure le loro possibilità di aumentare la produzione agricola. Lo strumento prevede inoltre la possibilità di elaborare programmi su base regionale a beneficio di tutti i paesi di una data zona geografica. Possono essere finanziate anche iniziative a livello mondiale purché siano attuate tramite un'organizzazione regionale o internazionale. Le decisioni della Commissione si baseranno sulle informazioni disponibili, anche per quanto riguarda il fabbisogno effettivo del paese, fornite dalle delegazioni e dalle valutazioni di pertinenza internazionale di organizzazioni come quelle del sistema ONU. Le decisioni della Commissione saranno corredate da una spiegazione particolareggiata del metodo seguito per selezionare i paesi destinatari. Saranno utilizzate le informazioni fornite dalla task force dell'ONU e dalle organizzazioni internazionali (soprattutto le agenzie dell'ONU, quali la FAO, il PAM, la Banca mondiale e il FMI) integrate eventualmente, se inadeguate, da informazioni specifiche sui singoli paesi ottenute dalle delegazioni CE.

In risposta diretta alla crisi alimentare e tenendo conto delle condizioni specifiche dei singoli paesi, si potrà utilizzare lo strumento per sostenere le seguenti misure operative: i) misure volte ad agevolare l'accesso ai fattori di produzione e ai servizi agricoli, compresi i fertilizzanti e le sementi; ii) misure di sicurezza finalizzate a mantenere o migliorare la capacità produttiva agricola e a soddisfare il fabbisogno alimentare di base delle popolazioni più vulnerabili.

Una parte minima dello strumento (fino all'1 %) coprirà le misure di sostegno necessarie per l'effettiva attuazione del regolamento.

Le misure adottate vanno rapportate alle esigenze di sviluppo a lungo termine del paese beneficiario, devono essere sostenibili (dal punto di vista sociale, ambientale ed economico) e devono contribuire a ridurre le distorsioni dei prezzi agricoli. Per quanto riguarda i fattori di produzione sovvenzionati ciò significa, ad esempio, che le forniture devono essere adatte allo scopo, tener conto delle esigenze e delle condizioni locali, favorire lo sviluppo del mercato, essere limitate nel tempo e sostenibili dal punto di vista finanziario nonché contribuire alla sostenibilità dei sistemi di produzione agricoli. All'occorrenza, si potenzieranno i sistemi d'informazione e la trasparenza per migliorare il funzionamento dei sistemi di mercato, evitare le posizioni privilegiate e consentire ai piccoli agricoltori di trarre vantaggio dalle misure adottate.

Tipi di finanziamento e modalità di attuazione

L'assistenza sarà fornita ai paesi colpiti dall'aumento dei prezzi alimentari tramite organizzazioni internazionali o regionali. Tutta l'assistenza fornita dovrà essere conforme alle valutazioni del fabbisogno e ai piani nazionali.

L'inoltro dell'assistenza tramite le organizzazioni internazionali, comprese quelle regionali, sarà deciso in base ai loro vantaggi comparativi e alle iniziative proposte e valutate. Questo può applicarsi, ad esempio, alla FAO, all'IFAD, all'UNICEF, al PAM o alla Banca mondiale. I finanziamenti possono essere erogati anche attraverso le organizzazioni regionali.

Per reagire tempestivamente all'impennata dei prezzi alimentari occorre una rapida mobilitazione dei fondi onde poter fornire un'assistenza post-emergenza e favorire una reazione sul piano dell'offerta nelle campagne agricole successive. Il regolamento accelera le procedure decisionali e di esborso utilizzando gli accordi di contributo con le organizzazioni internazionali, comprese quelle regionali.

Per la programmazione e l'attuazione si seguiranno i principi della dichiarazione di Parigi sull'efficacia degli aiuti, anche attraverso attività di coordinamento con gli Stati membri e con gli altri donatori per evitare di fornire un sostegno eccessivo a determinati paesi o di trascurarne altri.

Il lavoro preparatorio inizierà subito dopo l'adozione del regolamento proposto da parte della Commissione e si concluderà in tempo utile perché le decisioni di attuazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possano essere adottate subito dopo l'entrata in vigore del regolamento.

Le decisioni di finanziamento (articolo 3) saranno adottate contemporaneamente, quando ciò sia fattibile, oppure prima possibile dopo l'entrata in vigore del regolamento, e in ogni caso entro la fine del 2008 per quelle che utilizzano i fondi 2008.

Provenienza della dotazione dello strumento

I prezzi elevati dei prodotti agricoli hanno contribuito a una riduzione delle spese di mercato nel bilancio 2008 e alla formulazione di stime più basse per il bilancio 2009 relativamente alla rubrica 2 del quadro finanziario. Le stime attuali indicano che nel 2008 e, in misura minore, nel 2009 sarà disponibile un margine considerevole per questa rubrica.

Per consentire alla Comunità di adempiere i suoi obblighi inerenti alle spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti, il regolamento contiene una clausola (articolo 10, paragrafo 4) che garantisce un margine annuale di almeno 600 milioni di euro a titolo della rubrica 2. Qualora il margine previsto dovesse risultare inferiore a questo livello garantito per un dato anno, l'importo massimo da impegnare in favore dello strumento dovrà essere ridotto di conseguenza per lo stesso anno.

Finanziamento retrospettivo parziale

Poiché il presente regolamento finanzierà misure che forniranno sostegno a paesi selezionati attraverso le organizzazioni internazionali, comprese quelle regionali, tra cui misure già avviate prima della sua adozione, il regolamento contiene una disposizione (articolo 6, paragrafo 2) che autorizza il finanziamento a decorrere dal 20 giugno 2008, data delle conclusioni del Consiglio europeo.

Calendario proposto

Una volta adottata dalla Commissione, la proposta sarà oggetto di una procedura di codecisione presso il Parlamento e il Consiglio. Grazie a questo calendario, cioè quello più rapido consentito dalle procedure normali, ma con una sola lettura in Parlamento, è molto probabile che il regolamento entri in vigore per la fine di novembre.

Si prevede il seguente calendario indicativo :

luglio/settembre 2008 : preparazione tecnica delle decisioni della Commissione (organizzazioni internazionali selezionate, comprese quelle regionali, paesi beneficiari, ripartizione indicativa delle assegnazioni e identificazione degli interventi a norma del presente regolamento e di altri strumenti a garanzia della complementarità).

Settembre 2008 : progetto preliminare di modifica per il bilancio 2008 e lettera rettificativa per il bilancio 2009 onde introdurre le nuove linee di bilancio.

Novembre 2008 : adozione da parte dei colegislatori, pubblicazione e entrata in vigore del regolamento.

Dicembre 2008 : prime decisioni di attuazione della Commissione. Le valutazioni ex ante saranno eseguite durante la preparazione tecnica delle decisioni di attuazione della Commissione.

Dicembre 2008 : inizio degli impegni di bilancio.

Inizio 2009 : avvio delle prime misure:

La Commissione presenterà entro il 31 dicembre 2012 al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull’attuazione delle misure compresi, nella misura del possibile, i principali risultati ed effetti dell'assistenza fornita a norma del regolamento e una valutazione retrospettiva delle risorse umane e finanziarie assegnate e dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi del regolamento (articolo 9).

Si propone pertanto che la Commissione adotti la proposta di regolamento allegata.

2008/xxxx (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione[8],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[9],

considerando quanto segue:

(1) La recente impennata dei prezzi alimentari sta avendo conseguenze drammatiche per molti paesi in via di sviluppo e per le loro popolazioni. Altre centinaia di milioni di persone rischiano di ritrovarsi in condizioni di estrema povertà, per cui s'impone una maggiore solidarietà con queste popolazioni.

(2) Occorre pertanto istituire, mediante il presente regolamento, uno strumento che finanzi una risposta tempestiva alla crisi causata dal rincaro dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo.

(3) Come indicato nel Consenso europeo in materia di sviluppo[10], adottato il 22 novembre 2005 dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione, l'Unione europea (in appresso "la Comunità") continuerà ad adoperarsi per migliorare la sicurezza alimentare a livello internazionale, regionale e nazionale, un obiettivo a cui il presente regolamento deve contribuire.

(4) Il 22 maggio il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'aumento dei prezzi alimentari nell'UE e nei paesi in via di sviluppo[11], in cui sollecita il Consiglio a garantire la coerenza di tutte le politiche nazionali e internazionali volte a tutelare il diritto all'alimentazione.

(5) Il Consiglio europeo del 20 giugno 2008 ha concluso che è necessario che l'Unione europea intervenga dal punto di vista dell'aiuto allo sviluppo e dell'assistenza umanitaria. L'Unione europea mobiliterà risorse per finanziare, oltre all'aiuto alimentare, reti di sicurezza per i gruppi poveri e vulnerabili della popolazione e sosterrà una risposta forte in termini di approvvigionamento agricolo nei paesi in via di sviluppo assicurando, in particolare, il necessario finanziamento dei fattori di produzione agricoli e l'assistenza nell'uso di strumenti di gestione del rischio basati sul mercato. Il Consiglio europeo ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa ad un nuovo fondo di sostegno all'agricoltura nei paesi in via di sviluppo, nel quadro delle attuali prospettive finanziarie

(6) Nelle conclusioni del Consiglio europeo si dichiara inoltre che l'UE promuoverà una risposta internazionale più coordinata e a più lungo termine all'attuale crisi alimentare, in particolare nel quadro delle Nazioni Unite e delle istituzioni finanziarie internazionali; l'UE si compiace inoltre della creazione, da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite, della task force ad alto livello per la crisi della sicurezza alimentare globale ed è determinata a svolgere integralmente il ruolo che le compete nell'attuazione della dichiarazione convenuta a Roma il 5 giugno 2008 in occasione della Conferenza ad alto livello della FAO per la sicurezza alimentare mondiale. La task force dell'ONU sta preparando un quadro d'azione globale e la FAO ha varato un'iniziativa riguardante l'impennata dei prezzi alimentari (Initiative on Soaring Food Prices - ISFP). A ciò si aggiungono le iniziative di altre organizzazioni internazionali come l'IFAD, la Banca mondiale e le organizzazioni regionali.

(7) Per far fronte alle conseguenze immediate del rincaro dei generi alimentari occorrono finanziamenti estremamente ingenti. La Comunità si è sforzata di contribuire equamente alla risposta alla crisi, che deve provenire dall'intera comunità internazionale.

(8) Le condizioni che rendono necessario il presente strumento di finanziamento (prezzi alimentari elevati) comportano anche una riduzione della spesa di mercato per l'agricoltura a titolo della rubrica 2 del quadro finanziario. Le stime attuali indicano inoltre un considerevole margine non assegnato nell'ambito del massimale della rubrica 2 per il 2009.

(9) La strategia di risposta della Comunità deve cercare di stimolare una reazione positiva sul piano dell'offerta da parte del settore agricolo dei paesi in via di sviluppo riducendo al tempo stesso, in misura considerevole, gli effetti negativi dell'aumento dei prezzi alimentari sulle popolazioni più povere. Una reazione sul piano dell'offerta favorirebbe anche l'interesse della Comunità, poiché attenuerebbe le pressioni attuali sui prezzi agricoli.

(10) La Comunità dispone di diversi strumenti incentrati sull'assistenza allo sviluppo a lungo termine, in particolare il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo[12] e il Fondo europeo di sviluppo (in appresso "il FES"), che eroga l'aiuto pubblico allo sviluppo ai paesi ACP e ai PTOM, entrambi programmati di recente in funzione delle priorità a medio e lungo termine dei paesi ammissibili. Una vasta riprogrammazione nell'ambito di questi strumenti in risposta a una crisi a breve termine comprometterebbe l'equilibrio e la coerenza delle strategie di cooperazione in corso con questi paesi. La Comunità può avvalersi altresì del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all'aiuto umanitario[13], per fornire aiuti di emergenza, e del regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità[14].

(11) Questi strumenti, tuttavia, sono stati per quanto possibile mobilitati o riprogrammati nel 2008 per contrastare gli effetti negativi del forte rincaro dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo. Si potrebbe procedere allo stesso modo anche nel 2009, ma in misura molto limitata e nettamente insufficiente per far fronte al fabbisogno.

(12) Poiché l'attuale rincaro dei prezzi alimentari comporta una diminuzione delle spese a titolo della PAC, la Commissione propone di riassegnare una parte di questo risparmio a favore della produzione agricola nei paesi in via di sviluppo.

(13) Occorre tuttavia tutelare gli interessi degli agricoltori europei e garantire che la presente proposta non faccia scattare per nessun motivo il meccanismo di disciplina finanziaria di cui ai regolamenti (CE) n. 1782/2003[15] e (CE) n. 1290/2005 del Consiglio[16].

(14) Si deve quindi istituire uno strumento di finanziamento specifico, complementare agli strumenti di sviluppo esistenti e allo strumento per gli aiuti umanitari, onde adottare misure supplementari e urgenti che affrontino rapidamente le ripercussioni dell'attuale impennata dei prezzi nei paesi in via di sviluppo.

(15) Le misure adottate attraverso questo strumento devono aiutare i paesi in via di sviluppo a incrementare la produttività agricola nelle prossime campagne, a soddisfare rapidamente il loro fabbisogno immediato e quello dei loro abitanti e a prendere i primi provvedimenti volti a prevenire, per quanto possibile, ulteriori situazioni di insicurezza alimentare, nonché contribuire ad attenuare gli effetti dell'aumento dei prezzi alimentari a livello mondiale, a vantaggio non solo delle popolazioni più povere, ma anche dei consumatori e degli agricoltori europei.

(16) La natura stessa delle misure previste dal presente regolamento impone di istituire procedure decisionali efficienti, flessibili, trasparenti e rapide per il loro finanziamento, con un'intensa cooperazione fra tutte le istituzioni interessate. Il regolamento deve consentire, in particolare, di finanziare le misure già avviate che le organizzazioni internazionali sostengono o sono disposte a sostenere prima della sua adozione, a decorrere dal 20 giugno 2008, data delle conclusioni del Consiglio europeo.

(17) Vanno inserite disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità[17], del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/1996 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità[18] e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[19].

(18) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, vista l’entità dell'azione richiesta, possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo 5 del trattato, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(19) Considerata l'urgenza della misure contemplate dal presente regolamento, e per garantirne l'efficacia, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 Oggetto e campo di applicazione

1. La Comunità finanzia misure a sostegno di una risposta rapida e diretta all'aumento dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo nell'arco di tempo che intercorre fra gli aiuti di emergenza e la cooperazione allo sviluppo a lungo termine.

2. Beneficiano delle misure i paesi in via di sviluppo, secondo la definizione dell'OCSE/CAS, e le loro popolazioni, in conformità delle disposizioni seguenti.

La Commissione adotta le misure di cui al paragrafo 1. Tali misure finanziano iniziative internazionali a sostegno della finalità degli obiettivi del presente regolamento e sono attuate tramite organizzazioni regionali e internazionali che operano a livello globale. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

3. Le misure in questione comprendono la compilazione di un elenco dei paesi destinatari in base ai criteri specificati nell'allegato e alle informazioni disponibili, anche per quanto riguarda il fabbisogno effettivo del paese, fornite dalle delegazioni e dalle valutazioni di pertinenza internazionale di organizzazioni come quelle del sistema ONU.

4. Per garantire la coerenza e l'efficacia dell'assistenza comunitaria, quando il programma da attuare è di natura regionale o transfrontaliera la Commissione può decidere di farne beneficiare anche le popolazioni di altri paesi in via di sviluppo non appartenenti alla regione interessata.

5. Le organizzazioni internazionali, comprese quelle regionali (in appresso "le organizzazioni internazionali"), sono selezionate in funzione della loro capacità di rispondere in modo rapido e ottimale alle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo destinatari in relazione agli obiettivi del presente regolamento.

Articolo 2Obiettivi e principi

1. Gli obiettivi principali dell'assistenza e della cooperazione a norma del presente regolamento sono favorire una reazione positiva sul piano dell'offerta da parte del settore agricolo dei paesi e delle regioni destinatari nell'ambito del loro sviluppo sostenibile e promuovere interventi diretti e tempestivi per attenuare gli effetti negativi del rincaro dei prezzi alimentari in linea con gli obiettivi di sicurezza alimentare.

2. Viene adottata un'impostazione differenziata in funzione dei contesti di sviluppo e dell'impatto dell'impennata dei prezzi alimentari, onde fornire ai paesi o alle regioni destinatari e alle loro popolazioni un sostegno mirato, specifico e adeguato, basato sulle loro esigenze, strategie, priorità e capacità di risposta.

3. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, le misure in programma sono finanziate a norma del presente regolamento se conformi ai suoi articoli 1, paragrafo 1, e 3, paragrafo 2.

I vari strumenti di sviluppo e il presente strumento vengono utilizzati in modo da garantire la continuità della cooperazione, specie per quanto riguarda la transizione dall'emergenza alla risposta a medio e lungo termine.

4. La Commissione garantisce che le misure adottate a norma del presente regolamento siano in linea con la strategia globale definita dalla Comunità per il paese o i paesi ammissibili in questione.

Articolo 3Attuazione

1. L'assistenza e la cooperazione comunitarie sono attuate tramite una serie di decisioni volte a finanziare le misure di sostegno di cui all'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3 del presente regolamento, che vengono adottate dalla Commissione.

2. Tenendo conto delle condizioni specifiche dei singoli paesi, possono essere attuate le seguenti misure di sostegno:

1. misure volte ad agevolare l'accesso ai fattori di produzione e ai servizi agricoli, compresi i fertilizzanti e le sementi;

2. misure di sicurezza finalizzate a mantenere o migliorare la capacità produttiva agricola e a soddisfare il fabbisogno alimentare di base delle popolazioni più vulnerabili.

3. Le misure di sostegno conformi agli obiettivi del presente regolamento possono essere finanziate fino all'1% dell'importo indicato all'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 4Ammissibilità

I soggetti ammissibili ai finanziamenti sono le organizzazioni internazionali che soddisfano le condizioni specificate all'articolo 43 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione[20].

Articolo 5Procedure di finanziamento e di gestione

1. Le misure finanziate nell'ambito del presente regolamento sono gestite a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002[21] tenendo conto, se del caso, del contesto di crisi nel quale vengono adottate.

2. In linea di massima, l'assistenza comunitaria non deve essere utilizzata per pagare imposte, dazi o oneri nei paesi ammissibili.

3. La partecipazione alle procedure contrattuali pertinenti è aperta a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili a titolo dello strumento di sviluppo geografico applicabile al paese in cui si svolge l'azione nonché a tutte le persone fisiche o giuridiche ammissibili in base alle regole dell'organizzazione internazionale di attuazione, assicurando che venga garantito un pari trattamento a tutti i donatori. Le stesse regole si applicano alle forniture e ai materiali. Gli esperti possono essere di qualsiasi nazionalità.

Articolo 6Impegni di bilancio

1. Gli impegni di bilancio devono essere basati su decisioni della Commissione.

2. Le misure adottate nell'ambito del presente regolamento possono finanziare, a decorrere dal 20 giugno 2008, le attività avviate nei paesi destinatari o dalle organizzazioni di cui all'articolo 4 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 7Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. Qualsiasi accordo finanziario derivante dall’applicazione del presente regolamento contiene disposizioni a tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare per quanto riguarda le irregolarità, le frodi, la corruzione ed eventuali altre attività illecite in conformità dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 e (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio e del regolamento (CE, Euratom) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Gli accordi finanziari contengono disposizioni che concedono alla Commissione e alla Corte dei conti l'accesso alle informazioni necessarie per l'assolvimento dei loro compiti, all'occorrenza sul posto, in conformità degli accordi di verifica conclusi con le organizzazioni internazionali interessate.

Articolo 8Visibilità dell'UE

I contratti stipulati a norma del presente regolamento devono contenere disposizioni specifiche che garantiscano una visibilità adeguata dell'Unione europea in tutte le attività svolte in base ai contratti stessi.

Articolo 9Relazioni

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle misure adottate a norma del presente regolamento entro il 31 dicembre 2009. La Commissione presenta loro, entro il 31 dicembre 2012, una relazione sull’attuazione delle misure che includa, nella misura del possibile, i principali risultati ed effetti dell'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento.

Articolo 10Disposizioni finanziarie

1. L’importo finanziario totale di riferimento per l’attuazione del presente regolamento nel periodo 2008-2009 è di 1,0 miliardi di euro.

2. L'importo di riferimento per il 2008 è di 750 milioni di euro.

3. L'importo di riferimento massimo per il 2009 è di 250 milioni di euro.

4. L'importo impegnato lascia, per ogni anno, un margine di almeno 600 milioni di euro a titolo della rubrica 2 del quadro finanziario, in base alle previsioni contenute nella relazione più recente del sistema di allarme istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005. Se questo non si verifica per un dato anno, l'importo massimo che può essere impegnato per quell'anno a norma del presente regolamento viene ridotto per ripristinare tale margine a titolo della rubrica 2.

Articolo 11Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

Esso si applica fino al 31 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO Elenco indicativo dei criteri di selezione dei paesi destinatari

Criteri indicativi di selezione dei paesi destinatari:

- inflazione dei prezzi alimentari e suo potenziale impatto a livello socioeconomico e politico:

- livello dell'inflazione dei prezzi alimentari (rispetto all'inflazione generale)

- dipendenza dalle importazioni alimentari, compresi gli aiuti alimentari

- vulnerabilità sociale e stabilità politica

- produzione alimentare in percentuale dell'autoconsumo

- Capacità del paese potenzialmente ammissibile di reagire e di attuare misure di risposta adeguate

- misure adottate dal governo, comprese quelle sul piano dell'offerta e le misure commerciali

- proventi da esportazione

- vulnerabilità di bilancio

Si terrà conto anche degli altri finanziamenti che la comunità dei donatori può fornire, a breve termine, al paese destinatario in risposta alla crisi dei prezzi alimentari e del potenziale di crescita sostenibile, a lungo termine, della produzione agricola del paese.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA:

Strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo

2. QUADRO ABM/ABB

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa: 21 (Sviluppo)

3. LINEE DI BILANCIO

3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

Linee proposte: 21.02.03 (risposta rapida all'aumento dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo) 21.01.04.30 (spese di supporto amministrativo)

3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

Esercizi finanziari 2008-2009; importo previsto: 1,0 miliardi di euro.

3.3. Caratteristiche di bilancio:

Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie |

21.02.03 | SNO | Diss.[22] | SÌ | NO | NO | No2 |

4. SINTESI DELLE RISORSE

4.1. Risorse finanziarie

4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa | Sezione n. | Anno 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 e segg. | Totale |

Spese operative[23] |

Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1. | a | 750.00 | 240.00 | 990.000 |

Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 890.000 | 100.000 | 990.000 |

Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento[24] |

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4. | c | 10.000 | 10.000 |

IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO |

Stanziamenti di impegno | a+c | 750.000 | 250.000 | 1000.000 |

Stanziamenti di pagamento | b+c | 900.000 | 100.000 | 1000.000 |

Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento[25] |

Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5. | d |

Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND) | 8.2.6. | e |

Costo totale indicativo dell'intervento |

TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 750.000 | 250.000 | 1000.000 |

TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 900.000 | 100.000 | 1000.000 |

Cofinanziamento

n.a.

Mio EUR (al terzo decimale)

Organismo di cofinanziamento | Anno n | N + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n + 5 e segg. | Totale |

…………………… | f |

TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f |

4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria

( La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore

( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie

( La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale[26] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie)

4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate

( Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate

( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Prima dell'azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell'azione |

Totale risorse umane | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 |

Il fabbisogno è stato valutato partendo dal presupposto che siano ammissibili solo le organizzazioni internazionali e regionali (articolo 4 del progetto di regolamento).

5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine

Lo strumento è una risposta al fabbisogno della popolazione dei paesi in via di sviluppo colpiti dall'aumento dei prezzi alimentari, in cui rientrano la necessità di una reazione sul piano dell'offerta da parte degli agricoltori e l'esigenza per i consumatori di disporre di generi alimentari accessibili rispetto al loro potere d'acquisto.

5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari

La proposta istituisce uno strumento di assistenza a breve termine limitato nel tempo, onde coprire il periodo che intercorre fra gli aiuti di emergenza e la cooperazione allo sviluppo a lungo termine. Questo strumento integra gli strumenti di cooperazione esterna di cui dispone la Comunità, segnatamente quelli di reazione immediata alle crisi (strumento umanitario, strumento per la stabilità) e di cooperazione allo sviluppo a lungo termine (strumento di cooperazione allo sviluppo per i programmi tematici – compresa la sicurezza alimentare – e per i programmi geografici nei paesi in via di sviluppo, compreso il Sudafrica, ma non gli altri paesi ACP, e 10° Fondo europeo di sviluppo (FES) 2008-2013 per gli altri paesi ACP). Si otterranno sinergie garantendo la conformità delle misure attuate con le strategie comunitarie di assistenza per i singoli paesi.

5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori

Gli obiettivi ricercati sono favorire una reazione positiva sul piano dell'offerta da parte degli agricoltori dei paesi e delle regioni destinatari nell'ambito del loro sviluppo sostenibile e promuovere interventi diretti e tempestivi per attenuare gli effetti negativi del rincaro dei prezzi alimentari in linea con gli obiettivi di sicurezza alimentare.

I risultati attesi sono i seguenti:

- incremento della produzione agricola nei paesi destinatari (incremento nel 2009 e nel 2010 rispetto alla media 2005-7)

- riduzione dell'inflazione dei prezzi alimentari (miglioramento nel 2010 del rapporto inflazione dei prezzi alimentari/tasso d'inflazione generale)

Indicatori da utilizzare per il monitoraggio e la valutazione:

- incremento annuale della produzione agricola totale

- aumento annuo della resa media degli agricoltori destinatari

- riduzione della malnutrizione fra i gruppi destinatari, con particolare attenzione ai casi più gravi e alla proporzione dei bambini sottopeso di età inferiore a 5 anni

- livello dell'inflazione dei prezzi alimentari rispetto all'inflazione generale nei paesi beneficiari

5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

( Gestione centralizzata

( diretta da parte della Commissione

( indiretta, con delega a:

( agenzie esecutive

( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario

( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

Gestione concorrente o decentrata

( con Stati membri

con paesi terzi

( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Osservazioni: si privilegerà la gestione congiunta. Determinati programmi, tuttavia, potrebbero richiedere una gestione centralizzata da parte della Commissione.

6. CONTROLLO E VALUTAZIONE

6.1. Sistema di controllo

La Commissione provvederà al monitoraggio basandosi sulle informazioni fornite dalle delegazioni CE e dalle agenzie che partecipano all'attuazione del quadro globale d'azione dell'ONU.

6.2. Valutazione

6.2.1. Valutazione ex-ante

Nell'aprile 2008 sono iniziate valutazioni approfondite del fabbisogno di finanziamento di ciascun paese in via di sviluppo, coordinate dalla task force dell'ONU per la crisi alimentare globale, che continueranno nel periodo giugno-settembre 2008. I servizi della Commissione (sede centrale e delegazioni) hanno eseguito parallelamente un'analisi quantitativa e qualitativa approfondita riguardante 110 paesi.

6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)

n.a.

6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive

Nel 2011 si procederà a una valutazione esterna degli effetti delle misure finanziate dallo strumento.

7. Misure antifrode

Le misure antifrode sono quelle applicate abitualmente all'assistenza per la cooperazione allo sviluppo.

8. DETTAGLI SULLE RISORSE

8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 |

Funzionari o agenti temporanei[29] (XX 01 01) | A*/AD | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |

B*, C*/AST |

Personale finanziato[30] con l'art. XX 01 02 | 7 | 9 | 7 | 5 | 5 |

Altro personale[31] finanziato con l'art. XX 01 04/05 |

TOTALE | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 |

Il fabbisogno è stato valutato partendo dal presupposto che siano ammissibili solo le organizzazioni internazionali e regionali (articolo 4 del progetto di regolamento).

8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione

Preparazione delle decisioni, dei contratti e dei pagamenti, organizzazione di studi, audit e valutazione, invio di relazioni.

8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

( Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare

( Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n

( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB

( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

( Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione) | Anno 2008 | Anno 2009 | Anno 2010 | Anno 2011 | Anno 2012 | Anno 2013 e segg. | TOTALE |

Altra assistenza tecnica e amministrativa |

- intra muros |

- extra muros | Fino a 10.000 |

Totale assistenza tecnica e amministrativa |

Occorreranno fino a 10 milioni per le spese amministrative (valutazioni, studi e consulenze, riunioni e conferenze, ecc.) e per i sistemi d'informazione.

8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane | Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n+5 e segg. |

Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) |

Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) |

Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento) |

Calcolo – Funzionari e agenti temporanei Calcolo – Personale finanziato con l'art. XX 01 02

8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) |

Anno n | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n+5 e segg. | TOTALE |

XX 01 02 11 01 – Missioni | 0,050 | 0,200 | 0,200 | 0,150 | 0,150 | 0,750 |

XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze |

XX 01 02 11 03 – Comitati[33] |

XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze |

XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione |

2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) |

3 Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) |

Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento) |

Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento

[1] COM(2008) 321.

[2] P6_TA(2008)0229.

[3] Progetto di documento del 13 giugno 2008.

[4] Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio.

[5] Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

[6] Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

[7] Accordo interno, GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32.

[8] GU C […] del […], pag. […].

[9] GU C […] del […], pag. […].

[10] GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.

[11] P6_TA(2008)0229.

[12] GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

[13] GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[14] GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1.

[15] GU L 94 del 31.3.2004, pag. 70.

[16] GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

[17] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2007 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2007, pag. 10).

[18] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[19] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

[20] Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002 (modificato dai regolamenti 1261/2005, 1248/2006 e 478/2007), recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario (modificato dai regolamenti 1996/2006 e, 1525/2007) applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

[21] Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1525/2007 del Consiglio del 17 dicembre 2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

[22] Stanziamenti dissociati

[23] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

[24] Spesa che rientra nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

[25] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

[26] Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[27] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

[28] Quale descritto nella sezione 5.3.

[29] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[30] Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

[31] Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

[32] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria relativa alle agenzie esecutive interessate.

[33] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.

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