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Document 52008PC0380
Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Council Decision 2001/470/EC establishing a European Judicial Network in civil and commercial matters
Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/470/Ce del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/470/Ce del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale
/* COM/2008/0380 def. - COD 2008/0122 */
Proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2001/470/Ce del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale /* COM/2008/0380 def. - COD 2008/0122 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 23.6.2008 COM(2008) 380 definitivo 2008/0122 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA 1.1 Introduzione Il 28 maggio 2001 il Consiglio ha adottato la decisione 2001/470/CE, con cui ha istituito, fra tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca, una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (in appresso “la decisione”)[1], applicabile dal 1° dicembre 2002. La creazione della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (in appresso “la rete”) trova origine nell’idea che l’istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia richieda il miglioramento, la semplificazione e l’accelerazione della cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri. Grazie alla progressiva predisposizione di un sistema d’informazione per il grande pubblico, la rete doveva inoltre agevolare l’accesso dei cittadini alla giustizia in caso di controversie con risvolti transnazionali. All’inizio del 2008 la rete contava 437 membri ripartiti in quattro categorie, vale a dire 102 punti di contatto, 140 autorità centrali (articolo 2, paragrafo 1, lettera b)), 12 magistrati di collegamento e 181 altre autorità giudiziarie competenti in materia di cooperazione giudiziaria. La Commissione organizza le riunioni della rete, le presiede e svolge le relative mansioni di segreteria. Le riunioni dei punti di contatto hanno luogo almeno una volta a semestre: fra l’11 febbraio 2003 e il 31 gennaio 2008 se ne sono tenute diciannove, cioè in media quattro all’anno. I membri della rete si sono riuniti tutti insieme, dal 2002, ogni anno. 1.2 Contesto generale della proposta e consultazioni L’articolo 19 della decisione prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull’applicazione della decisione stessa, eventualmente accompagnata da proposte volte ad adeguarla. La relazione deve esaminare la questione dell’accesso delle professioni forensi ai lavori della rete e della possibilità di renderle partecipi di tali lavori, e quella di un eventuale accesso diretto del pubblico ai punti di contatto della rete. La presente proposta è stata elaborata dopo aver ampiamente consultato i vari interessati, in particolare in seno alla rete. Nel quadro della preparazione della relazione, la Commissione ha commissionato uno studio sul funzionamento della rete (in appresso “lo studio”), realizzato fra dicembre 2004 e maggio 2005[2]. In base allo studio e alle consultazioni realizzate dal 2004 in seno alla rete, il 16 maggio 2006 la Commissione ha presentato la relazione sull’applicazione della decisione ai sensi dell’articolo 19 della stessa [3]. In tale relazione, la Commissione ha concluso che la rete ha in generale migliorato la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri. La relazione rilevava tuttavia carenze nel funzionamento della rete. La Commissione ha osservato che la rete è lungi dall'aver sviluppato tutte le sue potenzialità e che è fondamentale dotarla dei mezzi necessari allo svolgimento delle sue funzioni. La Commissione ha comunque sottolineato l'importanza della rete in quanto strumento essenziale per la realizzazione di un effettivo spazio europeo di giustizia. Reagendo alla relazione della Commissione, il Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 19 e 20 aprile 2007 ha adottato delle conclusioni riguardanti la rete giudiziaria europea[4]. 1.3 Obiettivo generale della proposta L'obiettivo generale della proposta è rafforzare il ruolo della rete per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri e, in particolare, l'applicazione effettiva e pratica, da parte dei giudici e degli altri operatori del diritto, degli atti comunitari e delle convenzioni vigenti fra gli Stati membri. La proposta mira inoltre a consolidare il ruolo della rete ai fini di un accesso effettivo alla giustizia per i cittadini che sono parte di controversie transnazionali. Tali obiettivi scaturiscono dalla realizzazione del programma dell'Aia ("Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea"), adottato col Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004[5], che indica la necessità di compiere altri sforzi per agevolare l'accesso alla giustizia e la cooperazione giudiziaria in materia civile. La proposta di revisione della decisione figura nel Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma dell'Aia del 2 giugno 2005[6]. Va precisato che dall'entrata in vigore della decisione, sono stati adottati diversi strumenti comunitari in materia di giustizia civile che sono applicabili o lo saranno prossimamente[7]. L'applicazione concreta ed efficace di tutti questi strumenti richiede un rafforzamento del ruolo della rete, soprattutto per far fronte al conseguente e prevedibile aumento delle domande d'informazione e di cooperazione. Al fine di un'applicazione efficace degli atti comunitari ed internazionali sul diritto applicabile, la rete dovrà inoltre sviluppare progressivamente le attività di assistenza agli organi giurisdizionali e alle altre autorità che devono applicare il diritto straniero. La presente proposta è quindi volta a rinnovare il quadro giuridico della rete, ad organizzarla in maniera più efficace e a dotarla di mezzi più solidi per consentirle di imporsi, in futuro, nell'ambito dello spazio di giustizia europeo, come l'ingranaggio fondamentale della cooperazione fra tutte le parti interessate nel settore della giustizia civile. 2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 2.1 Base giuridica La presente proposta ha come base giuridica l'articolo 61, lettera c) del trattato CE, che conferisce alla Comunità la competenza ad adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile di cui all'articolo 65, a norma dell'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino, secondo la procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato CE. La Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione in virtù degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. [La presente decisione non si applica neppure al Regno Unito e all'Irlanda a meno che questi Stati non notifichino l'intenzione di partecipare conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.] 2.2 Principio di sussidiarietà Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e consentire un accesso alla giustizia effettivo per le persone implicate in controversie transnazionali, non possono essere realizzati in maniera coordinata e sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato CE. La scelta di un atto comunitario vincolante, sotto forma di decisione, è dettata dalla necessità che le disposizioni previste vengano applicate uniformemente da tutti gli Stati membri, onde conseguire gli obiettivi perseguiti. 2.3 Principio di proporzionalità L'obiettivo principale della decisione proposta è rafforzare, in modo coordinato ed omogeneo, la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri, principalmente sfruttando le strutture della rete già esistenti. La presente proposta non pregiudica i meccanismi di cooperazione già esistenti negli Stati membri, come quelli menzionati all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e d) della decisione istitutiva e si basa su un miglioramento della cooperazione fra le varie componenti della rete. La partecipazione delle professioni forensi alla rete avverrà sulla base di una designazione in seno agli Stati membri, e contribuirà ad aumentare i mezzi d'azione a disposizione della rete. Nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato CE, la presente proposta di decisione non va quindi al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi in questione. 3. INCIDENZA SUL BILANCIO E INCIDENZA FINANZIARIA La proposta si basa ampiamente su una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione e sui mezzi finanziari stanziati per il miglioramento della cooperazione giudiziaria dalla decisione n. 1149/2007/CE, del 25 settembre 2007, che istituisce il programma specifico "Giustizia civile" per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia". Uno degli obiettivi specifici del programma "Giustizia civile" è agevolare il funzionamento della rete, e la dotazione finanziaria pluriennale di 109,3 milioni di euro stabilita per tale programma tiene quindi conto dell'incidenza finanziaria della gestione e del funzionamento della rete: per tale gestione e funzionamento il programma di lavoro 2007 relativo al programma "Giustizia civile" ha previsto un importo di 3,25 milioni di euro, e il programma di lavoro 2008, in via di completamento, un importo di 3,15 milioni di euro. Per quanto riguarda le sovvenzioni alle azioni, il programma di lavoro dà la priorità ai progetti che portano i giudici e gli operatori del diritto ad acquisire una migliore conoscenza della rete, e che mirano a migliorare il funzionamento dei punti di contatto nazionali della rete e la cooperazione fra questi e le professioni forensi. Su uno stanziamento indicativo per le sovvenzioni alle azioni di 3,5 milioni di euro nel 2007, 1 milione di euro può essere destinato al cofinanziamento di progetti nazionali volti a migliorare il funzionamento della rete giudiziaria. 4. ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLA PROPOSTA 4.1 Accesso delle professioni forensi ai lavori della rete - Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) Con questa disposizione si intende aprire la rete alle professioni direttamente coinvolte nella cooperazione giudiziaria in materia civile. L'idea di far partecipare le professioni forensi ai lavori della rete è stata oggetto, su iniziativa della Commissione, di consultazioni approfondite sia dei membri della rete che delle stesse professioni interessate. Dato l'esito di tali consultazioni la Commissione ha raccomandato, nella sua relazione del maggio 2006, che la rete fosse progressivamente aperta ad altri operatori della giustizia. Poiché il processo civile si svolge essenzialmente tra le parti dinanzi al giudice degli Stati membri, la partecipazione delle professioni forensi è fondamentale ai fini della cooperazione giudiziaria civile. Tale partecipazione può apportare un valore aggiunto alla prassi giuridica nell'Unione europea permettendo alla rete di realizzare gli obiettivi prefissati. Alcuni Stati membri hanno già designato, quali membri della rete, Collegi nazionali degli ufficiali giudiziari o Consigli notarili[8]. Ai fini della presente proposta è opportuno intendere per "professioni forensi" solo quelle che partecipano direttamente all'applicazione concreta degli atti comunitari e internazionali in materia di giustizia civile nell'ambito di procedimenti giudiziari o extragiudiziali, per esempio avvocati e procuratori, sollicitors o barristers , notai e ufficiali giudiziari. Dato il carattere privato della relazione fra gli operatori del diritto e i loro clienti, che non deve incidere sul funzionamento della rete né deve essere influenzato dalla partecipazione a questa, la proposta non prevede un accesso diretto alla rete, a titolo individuale, degli operatori del diritto. Ai sensi dell'articolo 2 della decisione diventeranno membri della rete solo gli ordini che rappresentano le varie professioni forensi in ogni Stato membro. L'apertura della rete alle associazioni che rappresentano tali professioni ha ottenuto in effetti un ampio consenso nell'ambito delle consultazioni svolte. - Il paragrafo 3 dell'articolo 2 precisa che, qualora esistano in uno Stato membro più ordini che rappresentano una professione forense, spetta allo Stato garantire una rappresentanza adeguata della professione interessata nella rete. - L'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, relativo ai compiti dei punti di contatto, è stato modificato per far sì che questi siano a disposizione anche delle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) (organismi che rappresentano le professioni forensi), con finalità uguali a quelle valide per le altre autorità, secondo modalità decise da ciascuno Stato membro. 4.2 Consolidamento del quadro giuridico relativamente ai punti di contatto Fra le questioni che sono state oggetto della valutazione della rete figuravano le relazioni fra i punti di contatto della rete e le autorità centrali di cui all'articolo 6. Questo aspetto della revisione comporta vari elementi fondamentali ai fini di un migliore funzionamento della rete. - L'articolo 2, paragrafo 2 della decisione è stato rimaneggiato per disporre che, quando uno Stato membro designa vari punti di contatto, ne nomini fra di essi uno principale che dovrà dedicare tutta la sua attività alla rete escludendo qualsiasi altra funzione, in particolare quelle esercitate in seno alla rete dalle autorità menzionate al paragrafo 1, lettere b), c), d) e (nuova lettera) e). È previsto che un giudice possa prestare assistenza al punto di contatto principale se questi non è esso stesso un giudice, come avviene in diversi Stati membri. Gli Stati membri mantengono la libertà di designare come punto di contatto qualsiasi altro tipo di persona. La proposta mira a facilitare la circolazione delle informazioni verso i tribunali, a ridurre le reticenze nei confronti della rete ancora avvertibili fra i giudici, e a conferire ai punti di contatto maggiore legittimità agli occhi della magistratura. 4.3 Compiti della rete in materia d'applicazione del diritto di un altro Stato membro I compiti della rete sono ampliati per consentirle di svolgere in futuro un ruolo chiave nell'informazione degli organi giurisdizionali sul contenuto delle leggi straniere. L'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) è modificato per disporre che, quando si applica il diritto di un altro Stato membro, gli organi giurisdizionali o le autorità adite possano rivolgersi alla rete per ottenere informazioni sul contenuto della legge applicabile. All'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) è aggiunta una seconda parte in cui si stabilisce che i punti di contatto dovranno fornire agli organi giurisdizionali del loro Stato membro informazioni per facilitare l'applicazione del diritto di un altro Stato membro. A tal fine il punto di contatto richiesto si appoggerà a tutte le componenti della rete nel suo Stato membro. Per salvaguardare l'indipendenza della autorità richiedenti, le informazioni contenute nella risposta non vincoleranno né le autorità della rete intervenute né l'organo giurisdizionale che ha inviato la domanda. 4.4 Relazioni fra i punti di contatto e le autorità centrali Per rendere più efficace l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2 della decisione, un nuovo comma stabilisce il numero minimo di riunioni da tenersi ogni anno fra i punti di contatto della rete e le autorità centrali in ogni Stato membro. È in effetti fondamentale sviluppare lo scambio di vedute e i contatti regolari fra queste due categorie di membri della rete in seno agli Stati membri. 4.5 Rafforzamento delle attività dei punti di contatto All'articolo 5, paragrafo 2, relativo ai compiti dei punti di contatto, è aggiunta la lettera f) che stabilisce che questi debbano presentare ogni due anni una relazione sulle proprie attività. - L'articolo 8, limitato inizialmente ai mezzi di comunicazione utilizzati dai punti di contatto, è rimaneggiato ai fini di un trattamento accelerato delle richieste di cooperazione giudiziaria in seno alla rete. Secondo le cifre comunicate da alcuni punti di contatto[9], il termine medio di trattamento delle richieste è stato, nel 2007, di sette giorni lavorativi. Esistono tuttavia differenze fra i vari punti di contatto, e nel trattamento di certe richieste sono stati segnalati tempi piuttosto lunghi. L'intervento della rete, rispetto a quello delle strutture di cooperazione preesistenti, in particolare le autorità centrali o la via diplomatica, è giustificato dal valore aggiunto che può apportare in termini di rapidità e agevole circolazione delle richieste. La Commissione terrà un registro elettronico protetto degli scambi di cooperazione giudiziaria fra i punti di contatto, che sarà basato sui loro contributi. La Commissione potrà così fornire regolarmente alla rete statistiche sulle richieste di cooperazione giudiziaria. Ciò permetterà di migliorare l'iscrizione nel registro, di raccogliere dati affidabili e completi su di esse e su argomenti collegati trattati dalla rete, e di individuare la natura esatta dei problemi e gli strumenti implicati. L'articolo 9 è modificato per permettere agli Stati membri di inviare sei rappresentanti invece di quattro alle riunioni dei punti di contatto. Gli Stati membri potranno quindi includere nella loro delegazione un numero maggiore di giudici ed esperti per le riunioni tematiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c). 4.6 Migliore accesso dei cittadini alla giustizia L'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) inserisce, fra i compiti e le attività della rete, l'accesso effettivo dei cittadini alla giustizia. In effetti, se il considerando 9 erigeva a obiettivo della decisione " un accesso alla giustizia effettivo per le persone che devono far fronte a controversie con risvolti transnazionali ", in base al considerando 14 e all'articolo 3 tale sforzo era limitato alla predisposizione, a livello europeo, di un sistema d'informazione accessibile al pubblico. Il programma dell'Aia ha posto l'accento sul miglioramento dell'accesso dei cittadini alla giustizia e, dal 2002, sono stati adottati a tal fine diversi atti comunitari[10]. La presente proposta permetterà alla rete di applicare più efficacemente questi nuovi strumenti. All'articolo 5, paragrafo 2, è inserita la lettera c) bis che precisa che i punti di contatto informeranno direttamente i cittadini sugli strumenti comunitari e internazionali pertinenti nonché sul diritto interno degli Stati membri, mettendo in particolare l'accento sull'accesso alla giustizia in materia civile. Questo compito verrà svolto d'ora in poi sotto la diretta responsabilità dei punti di contatto negli Stati membri, ossia al livello più vicino ai cittadini. La formulazione del Titolo III della decisione è modificato per rispecchiare la nuova priorità della rete in materia d'informazione del pubblico. È emerso che degli ostacoli, specialmente in termini di risorse disponibili, hanno impedito l'accesso diretto dei cittadini ai punti di contatto previsto all'articolo 19 della decisione. Con l'articolo 13 bis la Commissione propone quindi, in un primo tempo, che i punti di contatto diventino progressivamente accessibili al pubblico negli Stati membri solo attraverso i mezzi tecnologici più idonei. Tale proposta permetterà comunque alla rete di applicare efficacemente questi nuovi strumenti per il pubblico. Il paragrafo 4, lettera b) dell'articolo 17 relativo al ruolo della Commissione nel sistema d'informazione della rete destinato al pubblico è modificato. La Commissione provvederà alla traduzione, nelle lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità, delle informazioni sugli aspetti pertinenti del diritto comunitario e delle relative procedure, compresa la giurisprudenza comunitaria, inserite nel sistema d'informazione a norma dell'articolo 14, così come di tutte le pagine generali del sistema. Inoltre, per ragioni di rapporto costi-efficacia, la Commissione tradurrà nelle stesse lingue, in base alle risorse disponibili, le schede informative di cui all'articolo 15. L'esperienza acquisita dal 2003 ha in effetti messo in evidenza una carenza di risorse disponibili sul mercato per la traduzione di queste schede in tutte le lingue in termini ragionevoli. Tale questione dovrà essere integrata nell'ambito dello sviluppo dell'iniziativa in materia di giustizia elettronica, nel cui contesto saranno previste misure per facilitare la traduzione delle informazioni destinate al pubblico. 4.7 Relazioni con altre reti e con organizzazioni internazionali È aggiunto un articolo 12 bis affinché la rete stringa relazioni, a fini di scambi e di cooperazione, con le altre reti europee che facilitano la cooperazione fra i sistemi giudiziari o l'accesso alla giustizia. Nella summenzionata relazione, la Commissione ha ritenuto che occorra sviluppare le sinergie esistenti fra la rete giudiziaria e la rete dei Centri europei dei consumatori ((ECC-Net), per permettere, ad esempio, a un consumatore la cui controversia non sia stata risolta nell'ambito della rete ECC.Net, di beneficiare dell'aiuto concreto della rete giudiziaria per accedere alla giustizia. Tale proposta è tanto più necessaria in quanto il regolamento n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità diventerà applicabile dal 1° gennaio 2009. Il paragrafo 3 dell'articolo 12 prevede che la rete possa avviare scambi con le altre reti di cooperazione giudiziaria stabilite in paesi terzi così come con le organizzazioni internazionali che sviluppano la cooperazione giudiziaria. Si tratterebbe ad esempio della rete latino-americana di cooperazione giuridica internazionale, (IberRed)[11], cui partecipano la Spagna e il Portogallo, ma anche di altre reti giudiziarie regionali. Fra le organizzazioni internazionali cui fa riferimento questo articolo vi è la Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato cui la Commissione ha aderito nell'aprile del 2007. 4.8 Posizione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca Il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano alla cooperazione nelle materie di cui al titolo IV del trattato CE, a meno che non notifichino l'intenzione di farlo in conformità con l’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. La Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. È inserito tuttavia un nuovo articolo 11 bis per confermare la prassi secondo cui la Danimarca può partecipare come osservatore alle riunioni della rete, pur non partecipando all'applicazione della decisione. Il 1° luglio 2007 è entrato in vigore l'accordo fra la Comunità e la Danimarca che estende a questo Stato membro le disposizioni di due regolamenti comunitari in materia di giustizia civile[12], il che rende ancora più necessaria la stretta associazione della Danimarca ai lavori della rete. 4.9 La rete e la cooperazione internazionale In virtù del nuovo articolo 11 bis , paragrafo 2, i paesi in via d'adesione possono essere invitati – conformemente a una prassi instauratasi dal 2002[13] - ad assistere in qualità d'osservatori alle riunioni della rete, e questo dal momento della firma dell'atto d'adesione. Tale provvedimento, che consente a tali paesi di preparare in modo adeguato la loro piena integrazione nella rete, viene esteso con la presente proposta anche ai paesi candidati. 4.10 Valutazione Il nuovo articolo 19 stabilisce che la Commissione presenterà ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle attività della rete. 2008/0122 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino, vista la proposta della Commissione[14], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[15], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue: (1) La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale fra gli Stati membri, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio[16], nasce dall'idea che la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nella Comunità richieda il miglioramento, la semplificazione e l'accelerazione dell'effettiva cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e un accesso alla giustizia effettivo per le persone che sono parte di controversie transnazionali. La decisione in questione è applicabile dal 1° dicembre 2002. (2) Secondo il programma dell'Aia ("Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea"), adottato dal Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004[17], altri sforzi devono essere compiuti in futuro per agevolare l'accesso alla giustizia e la cooperazione giudiziaria in materia civile. Il programma pone l'accento sull'applicazione effettiva degli atti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio in materia civile e sulla promozione della cooperazione tra i membri delle professioni legali al fine di definire le migliori prassi. (3) Conformemente all'articolo 19 della decisione 2001/470/CE, il 16 maggio 2006 la Commissione ha presentato una relazione sul funzionamento della rete[18]. In tale relazione la Commissione ha concluso che, benché in linea generale la rete abbia raggiunto gli obiettivi fissati nel 2001, essa è ancora lontana dall'aver sviluppato tutte le sue potenzialità. (4) Per garantire la realizzazione degli obiettivi del programma dell'Aia in materia di potenziamento della cooperazione giudiziaria e di accesso dei cittadini alla giustizia, e per far fronte al prevedibile aumento dei compiti della rete negli anni a venire, occorre rinnovare il quadro giuridico della rete per dotarla di maggiori mezzi d'azione. (5) È in primo luogo indispensabile strutturare meglio il funzionamento della rete negli Stati membri intorno a un punto di contatto nazionale, e quindi rafforzare il ruolo di quest'ultimo sia in seno alla rete che rispetto ai giudici, agli operatori del diritto e alla società civile. (6) Per realizzare tale obiettivo occorre che in ogni Stato membro un punto di contatto principale si dedichi interamente ai compiti della rete ed eserciti così pienamente il mandato previsto dalla decisione 2001/470/CE. (7) Qualora un atto comunitario o una convenzione internazionale designino come applicabile la legge di un altro Stato membro, i punti di contatto della rete devono svolgere un ruolo importante in materia di informazione delle autorità giudiziarie ed extragiudiziarie negli Stati membri sul contenuto della legge straniera. (8) Occorre che i punti di contatto trattino le richieste di cooperazione con un livello di celerità compatibile con gli obiettivi generali perseguiti dalla decisione. (9) Per realizzare gli obiettivi della decisione 2001/470/CE in materia di miglioramento della cooperazione giudiziaria nell’Unione e di accesso dei cittadini alla giustizia, occorre che le professioni forensi che concorrono direttamente all’applicazione degli strumenti comunitari e internazionali nel campo della giustizia civile diventino membri di diritto della rete attraverso le loro associazioni nazionali. (10) Per potenziare maggiormente i compiti della rete in materia di accesso alla giustizia, occorre inoltre che i punti di contatto negli Stati membri diventino progressivamente accessibili ai cittadini attraverso i moderni mezzi di comunicazione. (11) Per aumentare la fiducia reciproca fra i giudici dell’Unione e le sinergie fra le reti europee coinvolte in questo processo, è necessario che la rete possa intrattenere relazioni regolari con le altre reti europee aventi i suoi stessi obiettivi, in particolare con le reti d’informazione delle istituzioni giudiziarie e dei giudici. (12) Per contribuire a promuovere la cooperazione giudiziaria internazionale è necessario che la rete possa sviluppare contatti con le altre reti di cooperazione giudiziaria nel mondo, e con le organizzazioni internazionali che promuovono la cooperazione giudiziaria internazionale. (13) Per permettere un follow-up regolare dei progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi della presente decisione, occorre che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio delle relazioni sulle attività della rete. (14) La decisione 2001/470/CE va modificata di conseguenza. (15) Dato che gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e consentire un accesso alla giustizia effettivo per le persone che sono parte di controversie transnazionali, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi in questione. (16) [Conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, detti Stati hanno notificato l'intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione]. (17) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, detto Stato non partecipa all'adozione della presente decisione, che non lo vincola e non è ad esso applicabile, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2001/470/CE del Consiglio è modificata come segue: 1. L'articolo 2 è così modificato: a) Il paragrafo 1 è così modificato: i) alla lettera c) l'espressione "cooperazione in materia civile e commerciale" è sostituita dall'espressione "cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale"; ii) è aggiunta la lettera e) seguente: "e) ordini professionali che rappresentano a livello nazionale, negli Stati membri, gli avvocati, i notai, gli ufficiali giudiziari e gli altri operatori del diritto che concorrono direttamente all'applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale." b) Il paragrafo 2 è così modificato come segue: i) il secondo comma è sostituito dal seguente: " Qualora uno Stato membro designi vari punti di contatto, nomina fra di essi un punto di contatto principale e fa in modo che tra essi funzionino meccanismi di coordinamento adeguati. La persona designata come punto di contatto unico o come punto di contatto principale di uno Stato membro esercita esclusivamente le funzioni di punto di contatto previste dalla presente decisione, ad esclusione di qualsiasi altra funzione, in particolare quelle menzionate dalla decisione al paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e)." ii) è aggiunto il comma seguente: "Se il punto di contatto designato in virtù del paragrafo 2 non è un giudice, lo Stato membro interessato designa un giudice che lo assista nei suoi compiti di collegamento con le autorità giudiziarie locali. Tale giudice è membro a pieno titolo della rete." c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: "3. Gli Stati membri individuano le autorità di cui al paragrafo 1, lettere b), c) ed e). Ai fini del paragrafo 1, lettera e), qualora in uno Stato membro esistano vari ordini professionali che rappresentano a livello nazionale una professione forense, spetta allo Stato membro garantire una rappresentanza adeguata della professione interessata nella rete." d) Al paragrafo 5, i termini "di cui al paragrafo 1" sono sostituiti dal termini "di cui ai paragrafi 1 e 2". 2) L'articolo 3 è così modificato: a) Al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) facilitare l'accesso effettivo dei cittadini alla giustizia, in particolare con azioni di informazione sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale." b) Al paragrafo 2, lettera b), è aggiunto il testo seguente: "in particolare, quando si applica il diritto di un altro Stato membro, gli organi giurisdizionali o le autorità adite possono rivolgersi alla rete per ottenere informazioni sul contenuto della legge applicabile." 3) L'articolo 5 è così modificato: a) Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: "I punti di contatto sono a disposizione altresì delle autorità giudiziarie locali dei rispettivi Stati membri e delle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), con le stesse finalità, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro." b) Il paragrafo 2 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) fornire qualsiasi informazione necessaria per la buona cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, a norma dell'articolo 3, agli altri punti di contatto, alle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e alle autorità giudiziarie locali del rispettivo Stato membro, per consentire loro di presentare richieste di cooperazione giudiziaria attuabili e di stabilire i contatti diretti più appropriati; fornire in particolare qualsiasi informazione che faciliti l'applicazione del diritto di un altro Stato membro applicabile alla controversia o alla situazione in virtù di un atto comunitario o di uno strumento internazionale. A tal fine, il punto di contatto che riceve una domanda di informazioni può appoggiarsi alle altre autorità del suo Stato membro di cui all'articolo 2 per fornire le informazioni richieste. Le informazioni contenute nella risposta non vincolano né i punti di contatto, né queste autorità, né l'autorità che ha inviato la domanda;" ii) è inserita la seguente lettera c) bis : "c) bis informare i cittadini sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea, sugli strumenti comunitari e internazionali pertinenti nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all'accesso alla giustizia;" iii) è aggiunta la seguente lettera f): "f) preparare ogni due anni una relazione sulle loro attività e presentarla a una riunione dei membri della rete." 4) All'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: "A tal fine, in ogni Stato membro, i punti di contatto della rete e tali autorità competenti si riuniscono almeno una volta all'anno secondo modalità decise da ogni Stato membro." 5) L'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Articolo 8 Trattamento accelerato delle richieste di cooperazione giudiziaria 1. I punti di contatto rispondono a tutte le richieste indirizzate loro senza indugio e al massimo entro dieci giorni dal loro ricevimento. Se un punto di contatto non è in grado di evadere una richiesta entro dieci giorni dal ricevimento, ne informa brevemente il richiedente indicando il termine che ritiene necessario per la risposta. 2. Per rispondere con la massima efficacia e tempestività alle richieste di cui al paragrafo 1, i punti di contatto si avvalgono dei mezzi tecnologici più idonei messi a loro disposizione dagli Stati membri. 3. La Commissione tiene un registro elettronico, protetto e ad accesso limitato, delle richieste di cooperazione giudiziaria e delle risposte di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b), c) e c) bis , e all'articolo 13 bis . I punti di contatto garantiscono che le informazioni necessarie alla costituzione e al funzionamento di questo sistema siano fornite regolarmente alla Commissione. 4. Almeno una volta a semestre la Commissione fornisce ai punti di contatto informazioni statistiche sulle richieste di cooperazione giudiziaria e sulle risposte di cui al paragrafo 3." 6) All'articolo 9, paragrafo 2, il termine "quattro" è sostituito dal termine "sei". 7) È inserito il seguente articolo 11 bis: "Articolo 11 bis Partecipazione di osservatori alle riunioni della rete 1. Fermo restando l'articolo 1, paragrafo 2, la Danimarca può farsi rappresentare alle riunioni di cui agli articoli 9 e 11. 2. I paesi in via d'adesione e i paesi candidati possono essere invitati a partecipare a tali riunioni in qualità d'osservatori. Possono altresì assistere come osservatori a certe riunioni della rete gli Stati terzi parti della Convenzione relativa alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007. 3. Ogni Stato osservatore può farsi rappresentare a queste riunioni da una o più persone, senza che sia superato in alcun caso il numero di tre rappresentanti per Stato." 8) È inserito il seguente articolo 12 bis : "Articolo 12 bis Relazioni con le altre reti e con le organizzazioni internazionali 1. La rete intrattiene relazioni con le altre reti europee aventi i suoi stessi obiettivi, in particolare con la rete giudiziaria europea in materia penale e con la rete europea di formazione giudiziaria. 2. La rete intrattiene relazioni con la rete dei Centri europei dei consumatori (ECC-Net). In particolare, per fornire ogni informazione necessaria a facilitare l'accesso dei consumatori alla giustizia, i punti di contatto della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale sono a disposizione dei punti di contatto della rete ECC-Net. 3. Per svolgere i compiti di cui all'articolo 3 relativi agli strumenti internazionali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, la rete mantiene contatti e scambia esperienze con le altre reti di cooperazione giudiziaria stabilite fra Stati terzi e con le organizzazioni internazionali che promuovono la cooperazione giudiziaria internazionale. 4. La Commissione, in stretta collaborazione con la Presidenza del Consiglio e con gli Stati membri, è responsabile dell'attuazione del presente articolo." 9) La formulazione del Titolo III è sostituita dalla seguente: "Titolo III Informazioni disponibili all'interno della rete e informazioni per il pubblico" 10) All'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta le seguente lettera c): "c) le informazioni di cui all'articolo 8." 11) È inserito il seguente articolo 13 bis: "Articolo 13 bis Informazioni fornite al pubblico attraverso i punti di contatto I punti di contato della rete sono progressivamente resi accessibili al pubblico attraverso i mezzi tecnologici più idonei, per informare i cittadini in merito al contenuto e all'applicazione degli strumenti comunitari o internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale e, se necessario, per indirizzarli alle autorità responsabili della loro applicazione concreta, in particolare quelle di cui all'articolo 6. 12) All'articolo 17, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) provvede, nei limiti delle risorse disponibili, alle traduzioni, nelle lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità, delle informazioni sugli aspetti pertinenti del diritto comunitario e delle relative procedure, compresa la giurisprudenza comunitaria, così come delle pagine generali del sistema d'informazione e delle schede informative di cui all'articolo 15, e le inserisce sul sito della rete." 13) L'articolo 19 è sostituito dal seguente: "Articolo 19 Valutazione Entro il […] [tre anni dalla data d'applicazione della presente decisione ], e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle attività della rete. Tale relazione è accompagnata, eventualmente, da proposte volte ad adeguare la presente decisione." 14) L'articolo 20 è sostituito dal seguente: "Articolo 20 Comunicazione Entro il […] [sei mesi prima della data d'applicazione della presente decisione ], gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5." Articolo 2 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il […]. È applicabile a decorrere dal […], eccetto per quanto riguarda gli articoli 2 e 20, i quali si applicano a decorrere dalla data di notifica della decisione agli Stati membri destinatari. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione in base al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, […] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente [1] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25. [2] http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm [3] COM (2006) 203 definitivo, SEC (2006) 579. [4] Doc. 7152/07 JUSTCIV 48 [5] GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1. [6] GU C 198 del 12.8.2005, pag. 1. [7] Direttiva sul patrocinio a spese dello Stato (applicabile dal 30 novembre 2004); regolamento "Bruxelles II bis" (1° marzo 2005); direttiva sull'indennizzo delle vittime di reato (1° gennaio 2006); regolamento sul titolo esecutivo europeo (21 ottobre 2005); regolamento che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (applicabile dal 12 dicembre 2008); regolamento che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (applicabile dal 1° gennaio 2009); regolamento Roma II sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (applicabile dall'11 gennaio 2009); regolamento che modifica il regolamento relativo alla notificazione ed alla comunicazione degli atti (applicabile dal 13 novembre 2008), così come direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale e regolamento Roma I sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in via d'adozione. [8] Si tratta, per il Belgio, della Chambre nationale des huissiers de justice ai fini del regolamento n. 1348/2000 e, per la Francia, del Conseil supérieur du notariat ai fini della Convenzione dell'Aia volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia, del 1980, e della Convenzione CIEC concernente lo scambio di informazioni in materia di acquisizione della cittadinanza. [9] Per l'esattezza solo 6 punti di contatto della rete. [10] Si tratta essenzialmente delle direttive sul patrocinio a spese dello Stato e sull'indennizzo delle vittime di reato e dei regolamenti sui procedimenti europei relativi all'ingiunzione di pagamento e alle controversie di modesta entità, in cui vi è un esplicito riferimento al ruolo della rete per una valida applicazione delle loro disposizioni (art. 28 e art. 24). [11] La rete IberRed, creata nell'ottobre 2004è, è una struttura composta dai punti di contatto di 23 paesi latino-americani il cui scopo è il miglioramento dell'assistenza giudiziaria civile e penale e il rafforzamento delle relazioni di cooperazione fra questi paesi. [12] Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e Accordo fra la Comunità europea e il Regno di Danimarca che estende alla Danimarca le disposizioni del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, GU L 120 del 2006, pagg. 22 e 23. [13] Con "paesi in via d'adesione" si intendono quelli con cui sono terminati i negoziati ed è stato firmato il trattato d'adesione (ad es. Romania e Bulgaria nel 2006). Con "paesi candidati" si intendono quelli con cui i negoziati sono stati avviati e sono in corso (Turchia, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia). I 10 Stati che sono diventati membri dell'UE il 1° maggio 2004 sono invitati alle riunioni della rete come osservatori dal dicembre 2002. La Bulgaria e la Romania partecipano alle riunioni della rete, sempre in qualità d'osservatori, dall'aprile 2005.. [14] GU C […] del […], pag. […]. [15] GU C […] del […], pag. […]. [16] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25. [17] GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1. [18] Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo, del 16 maggio 2006, sull’applicazione della decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale - COM (2006) 203 definitivo.