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Document 52008PC0347(02)

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

/* COM/2008/0347 def. - CNS 2008/0121 */

52008PC0347(02)




[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 20.6.2008

COM(2008) 347 definitivo

2008/0121 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1 Contesto della proposta |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario[1] (il "mandato orizzontale"). L'obiettivo del suddetto accordo è concedere a tutti i vettori comunitari un accesso senza discriminazioni alle rotte fra la Comunità e i paesi terzi e rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di servizi aerei. |

120 | Contesto generale Nel settore del trasporto aereo internazionale le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi. Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori comunitari stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllati da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 43 del trattato che garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini. Vi sono anche altri aspetti, come gli accordi commerciali obbligatori tra linee aeree, in relazione ai quali sarebbe necessario assicurare il rispetto del diritto comunitario modificando o integrando le esistenti disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le disposizioni dell'accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti nei ventisei accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri e l'India. |

140 | Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione L'accordo persegue un obiettivo fondamentale della politica estera comunitaria in materia di aviazione nella misura in cui mira a conformare gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei al diritto comunitario. |

2 Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti Gli Stati membri e gli operatori industriali sono stati consultati per tutta la durata dei negoziati. |

212 | Sintesi delle risposte e in che modo ne è stato tenuto conto È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri e dagli operatori industriali. |

3 Elementi giuridici della proposta |

305 | Sintesi delle misure proposte Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato al "mandato orizzontale", la Commissione ha negoziato un accordo con il governo della Repubblica dell'India che sostituisce talune disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e tale Stato. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare pienamente del diritto di stabilimento. L'articolo 4 rende conformi al diritto comunitario della concorrenza le disposizioni degli accordi bilaterali che sono chiaramente anticoncorrenziali (accordi commerciali obbligatori tra linee aeree). Nel corso dei negoziati con il governo della Repubblica dell'India, è stato ribadito che l'accordo non inciderà sul volume o l'equilibrio dei diritti di traffico. A tal fine sono stati definiti i termini di una lettera che la Comunità europea e i suoi Stati membri devono inviare all'India, a seguito della firma dell'accordo orizzontale. Questa lettera, approvata dagli Stati membri nell'ambito del comitato speciale, è inviata al Consiglio unitamente alla presente proposta. |

310 | Base giuridica Articolo 80, paragrafo 2, e articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE. |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta si basa interamente sul "mandato orizzontale" conferito dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto comunitario e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei. |

Principio di proporzionalità L'accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto comunitario. |

Scelta degli strumenti |

342 | L'accordo fra la Comunità e la Repubblica dell'India costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto comunitario tutti gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e l'India. |

4 Incidenza sul bilancio |

409 | La proposta non incide sul bilancio comunitario. |

5 Informazioni supplementari |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta prevede una semplificazione della legislazione. |

512 | Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e la Repubblica dell'India sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con la Comunità. |

570 | Illustrazione dettagliata della proposta Conformemente alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare le decisioni proposte nell'allegato concernenti la firma e l'applicazione provvisoria, nonché la decisione relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e l'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. |

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo della Repubblica dell'India su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3) Occorre firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

L 'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea, con riserva della conclusione del suddetto accordo.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l 'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l 'accordo applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine[2].

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 2, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

2008/0121 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Parlamento europeo[4],

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo della Repubblica dell'India su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3) Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], conformemente alla decisione.../.../CE del Consiglio, del [...][5].

(4) È necessario approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

2. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all 'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell 'India

su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELL'INDIA

dall'altra,

(in appresso denominate "le parti")

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica dell'India hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica dell'India che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione comunitaria i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica dell'India che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o limitano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte possono rendere inefficace l'applicazione delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

RICONOSCENDO che laddove uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare per quanto riguarda la sorveglianza in materia di sicurezza è esercitato e detenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica dell'India nell'ambito delle disposizioni in materia di sicurezza dell'accordo tra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica dell'India si applicheranno anche nei confronti di quest'altro Stato membro,

CONSTATANDO che gli accordi bilaterali sui servizi aerei di cui all'allegato 1 sono basati sul principio generale in base al quale le compagnie aeree designate delle parti contraenti hanno eque e pari opportunità nell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate,

CONSTATANDO che questo accordo non intende accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica dell'India, compromettere l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica dell'India, né negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri della Comunità europea.

2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

4. La concessione di diritti di traffico continua ad essere effettuata mediante accordi bilaterali.

ARTICOLO 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo prevalgono sulle corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica dell'India, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica dell'India rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i. il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché

iii. il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e che sia da questi effettivamente e costantemente controllato.

3. La Repubblica dell'India può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i. il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) ovvero se l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione;

iii. il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato;

iv. il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Repubblica dell'India ed un altro Stato membro e che la Repubblica dell'India dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente Accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest'altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'altro accordo; oppure

v. il vettore aereo designato detenga un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro con il quale la Repubblica dell'India non ha un accordo bilaterale sui servizi aerei e che ha negato diritti di traffico alla repubblica dell'India.

La Repubblica dell'India esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

ARTICOLO 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica dell'India in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica dell'India si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

ARTICOLO 4

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1. In deroga a qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati all'allegato 1 i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o limitino il gioco della concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza.

2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

ARTICOLO 5

Allegati all'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 6

Riesame, revisione o modifica

Le parti contraenti possono riesaminare, rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

ARTICOLO 7

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica dell'India che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati all'allegato 1, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

ARTICOLO 8

Denuncia

1. La denuncia di uno degli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2. La denuncia di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] […. …] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituano, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e hindi.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA: | PER LA REPUBBLICA DELL'INDIA: |

ALLEGATO 1

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo

(a) Accordi in materia di servizi aerei fra il governo dell'India e gli Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo

- Accordo tra il governo federale dell'Austria e il governo dell'India concernente i servizi aerei, firmato a Nuova Delhi il 26 ottobre 1989;

modificato dal Protocollo d'intesa fatto a Vienna il 17 giugno 1997, nel seguito denominato "Protocollo d'intesa India-Austria" nell'allegato 2;

modificato dal Protocollo d'intesa aggiuntivo fatto a Vienna il 27 gennaio 2000;

modificato da ultimo dal Verbale concordato fatto a Nuova Delhi il 23 marzo 2001.

- Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 6 aprile 1967, nel seguito denominato "Accordo India-Belgio" nell'allegato 2;

modificato da ultimo dal Protocollo d'intesa fatto a Bruxelles il 18 maggio 2005, nel seguito denominato "Protocollo d'intesa India-Belgio" nell'allegato 2;

- Accordo fra il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo della Repubblica dell'India in materia di servizi aerei fatto a Nuova Delhi il 16 giugno 1992, nel seguito denominato "Accordo India-Bulgaria" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo della Repubblica di Cipro e il governo dell'India in materia di servizi aerei fatto a Nicosia il 18 dicembre 2000, nel seguito denominato "Accordo India-Cipro" nell'allegato 2.

- Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica dell'India firmato a Delhi il 16 ottobre 1997, nel seguito denominato "Accordo India-Repubblica ceca" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo del Regno di Danimarca e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 19 dicembre 1995, nel seguito denominato "accordo India-Danimarca" nell'allegato 2;

modificato da ultimo dal Protocollo d'intesa fatto a Nuova Delhi il 30 novembre 2006, nel seguito denominato "Protocollo d'intesa India-Danimarca" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 18 luglio 1995, nel seguito denominato "Accordo India-Finlandia" nell'allegato 2;

modificato da ultimo dal Protocollo d'intesa firmato a Nuova Delhi il 18 maggio 2006, nel seguito denominato "Protocollo d'intesa India-Finlandia" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 16 luglio 1947, nel seguito denominato "Accordo India-Francia" nell'allegato 2;

modificato dal Protocollo d'intesa fatto a Nuova Delhi il 20 maggio 1960;

modificato dal Protocollo d'intesa fatto a Nuova Delhi il 26 novembre 1997;

modificato da ultimo dal Protocollo di consultazione fatto a Parigi il 23 febbraio 2005.

- Accordo fra il governo della Repubblica federale tedesca e il Governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 31 maggio 1963, nel seguito denominato "Accordo India-Germania" nell'allegato 2;

modificato dal Verbale concordato fatto a Bonn il 20 ottobre 1989;

modificato dal Protocollo d'intesa fatto a Nuova Delhi il 10 maggio 1994;

modificato dal Memorandum d'intesa fatto a Berlino il 6 febbraio 2001;

modificato da ultimo dal Protocollo d'intesa fatto a Nuova Delhi il 25 maggio 2005, denominato "Protocollo d'intesa India-Germania" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo della Repubblica popolare ungherese e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 23 febbraio 1966, nel seguito denominato "Accordo India-Ungheria" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Roma il 16 luglio 1959, nel seguito denominato "Accordo India-Italia" nell'allegato 2;

modificato dal Verbale concordato fatto a New Delhi il 27 giugno 1986;

modificato dal Verbale concordato fatto a New Delhi il 22 aprile 2002;

modificato dal Memorandum d'intesa fatto a Roma il 4 febbraio 2003;

modificato da ultimo dal Protocollo d'intesa fatto a Nuova Delhi il 15 febbraio 2006, nel seguito denominato "Protocollo d'intesa India-Italia" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo della Repubblica di Lettonia e il governo della Repubblica dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 20 ottobre 1997, nel seguito denominato "Accordo India-Lettonia" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo della Repubblica di Lituania e il governo della Repubblica dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 20 febbraio 2001, nel seguito denominato "Accordo India-Lituania" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo del Granducato del Lussemburgo e il governo della Repubblica dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi l'8 gennaio 2001, nel seguito denominato "Accordo India-Lussemburgo" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo della Repubblica di Malta e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Malta il 5 ottobre 1998, nel seguito denominato "accordo India-Malta" nell'allegato 2;

- Accordo fra il governo dei Paesi Bassi e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 24 maggio 1951, nel seguito denominato "Accordo India-Paesi Bassi" nell'allegato 2;

modificato dal Protocollo d'intesa fatto a Nuova Delhi il 10 gennaio 1992;

modificato da ultimo dal Protocollo d'intesa fatto all'Aia il 17 maggio 2005, nel seguito denominato "Protocollo d'intesa India-Paesi Bassi" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo della Repubblica popolare di Polonia e il governo della Repubblica dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 25 gennaio 1977, nel seguito denominato "Accordo India-Polonia" nell'allegato 2;

modificato dal Protocollo d'intesa fatto a Nuova Delhi il 30 settembre 2003;

modificato da ultimo dallo scambio di note diplomatiche del 20 aprile 2006 e del 22 agosto 2006.

- Accordo fra il governo della Repubblica del Portogallo e il governo della repubblica dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 6 febbraio 1997, nel seguito denominato "Accordo India-Portogallo" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo della Repubblica di Romania e il governo dell'India in materia di servizi aerei fatto a Nuova Delhi il 4 dicembre 1993, nel seguito denominato "Accordo India-Romania" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo della Repubblica slovacca e il governo dell'India sui servizi aerei di linea firmato a Bratislava il 9 ottobre 1996, nel seguito denominato "Accordo India-Slovacchia" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo della Repubblica di Slovenia e il governo dell'India in materia di servizi aerei di linea firmato a Nuova Delhi il 16 febbraio 2004, nel seguito denominato "Accordo India-Slovenia" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo della Repubblica della Spagna e il governo dell'India firmato a Nuova Delhi il 10 aprile 1987, nel seguito denominato "Accordo India – Spagna" nell'allegato 2;

modificato da ultimo dal Protocollo d'intesa fatto a Nuova Delhi l'8 novembre 2006, denominato "Protocollo d'intesa India-Spagna" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo del Regno di Svezia e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 19 dicembre 1995, nel seguito denominato "Accordo India-Svezia" nell'allegato 2;

modificato da ultimo dal Protocollo d'intesa fatto a Nuova Delhi il 30 novembre 2006, nel seguito denominato "Protocollo d'intesa India-Svezia" nell'allegato 2.

- Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo dell'India in materia di servizi aerei firmato a Nuova Delhi il 1º dicembre 1951, nel seguito denominato "Accordo India – Regno Unito" nell'allegato 2;

modificato dal Verbale concordato fatto a New Delhi il 22 aprile 2002;

modificato dal Verbale concordato fatto a Londra il 21 giugno 2002;

modificato dal Memorandum d'intesa fatto a Londra il 17 settembre 2004;

modificato dal Protocollo d'intesa fatto a Nuova Delhi il 13 aprile 2005;

modificato da ultimo dal Protocollo d'intesa fatto a Londra il 26 agosto 2005, denominato "Protocollo d'intesa India-Regno Unito".

(b) Accordi ed altre intese in materia di servizi aerei siglati o firmati fra il governo dell'India e gli Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo

- Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica dell'India siglato ad Atene il 23 ottobre 1997, nel seguito denominato "Accordo India-Grecia" nell'allegato 2;

modificato da ultimo dal Verbale concordato fatto ad Atene il 30 marzo 2007.

- Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica d'Irlanda e il governo dell'India firmato a [ luogo ] il [ data ], nel seguito denominato "Accordo India-Irlanda" nell'allegato 2.

ALLEGATO 2

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi elencati nell'allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

(a) Designazione da parte di uno Stato membro:

- Articolo 3 dell'Accordo India – Austria;

- Articolo 3, paragrafi da 1 a 5, dell'Accordo India - Belgio;

- Articolo 3 dell'Accordo India – Bulgaria;

- Articolo 3 dell'Accordo India – Cipro;

- Articolo 3 dell'Accordo India – Repubblica ceca;

- Articolo 3 dell'Accordo India – Danimarca;

- Articolo 3 dell'Accordo India – Finlandia;

- Articolo 2 dell'Accordo India – Francia;

- Articolo 3, punto (i), del Protocollo di Intesa India – Germania;

- Articolo 3 dell'Accordo India – Grecia;

- Articolo 3 dell'Accordo India – Ungheria;

- Articolo 3 dell'Accordo India – Irlanda;

- Articolo 4.1 del Protocollo d'intesa India – Italia;

- Articolo 3 dell'Accordo India – Lettonia;

- Articolo 3 dell'Accordo India – Lituania;

- Articolo 3 dell'Accordo India – Lussemburgo;

- Articolo 2 dell'Accordo India – Paesi Bassi;

- Articolo 4 dell'Accordo India – Polonia;

- Articolo 3 dell'Accordo India – Portogallo;

- Articolo 3 dell'Accordo India – Romania;

- Articolo 3 dell'Accordo India – Slovacchia;

- Articolo 3 dell'Accordo India – Slovenia;

- Articolo 2.5, punto (i), del Protocollo d'intesa India – Spagna;

- Articolo 3 dell'Accordo India – Svezia;

- Articolo 4 del'allegato B del Protocollo d'intesa India – Regno Unito.

(b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

- Articolo 4 dell'Accordo India – Austria;

- Articolo 3, paragrafo 6, dell'Accordo India – Belgio;

- Articolo 4 dell'Accordo India – Bulgaria;

- Articolo 4 dell'Accordo India – Cipro;

- Articolo 4 dell'Accordo India – Repubblica ceca;

- Articolo 4 dell'Accordo India – Danimarca;

- Articolo 4 dell'Accordo India – Finlandia;

- Articolo 9 dell'Accordo India – Francia;

- Articolo 4 dell'Accordo India – Germania;

- Articolo 4 dell'Accordo India – Grecia;

- Articolo 4 dell'Accordo India – Ungheria;

- Articolo 4 dell'Accordo India – Irlanda;

- Articolo 4, paragrafi da 4 a 6, dell'Accordo India – Italia;

- Articolo 4 dell'Accordo India – Lettonia;

- Articolo 4 dell'Accordo India – Lituania;

- Articolo 4 dell'Accordo India – Lussemburgo;

- Articolo 4 dell'Accordo India – Malta;

- Articolo 8 dell'Accordo India – Paesi Bassi;

- Articolo 5 dell'Accordo India – Polonia;

- Articolo 4 dell'Accordo India – Portogallo;

- Articolo 4 dell'Accordo India – Romania;

- Articolo 4 dell'Accordo India – Slovacchia;

- Articolo 4 dell'Accordo India – Slovenia;

- Articolo 4 dell'Accordo India – Spagna;

- Articolo 4 dell'Accordo India – Svezia;

- Articolo 5 dell'allegato B del Protocollo d'intesa India – Regno Unito.

(c) Sicurezza:

- Appendice B del Protocollo d'intesa India – Danimarca;

- Appendice H del Protocollo d'intesa India – Finlandia;

- Appendice C dell'Accordo India – Grecia;

- Articolo 2.5, punto (iv), del Protocollo d'intesa India – Spagna;

- Appendice B del Protocollo d'intesa India – Svezia;

- Articolo 7 dell'allegato B del Protocollo d'intesa India – Regno Unito.

ALLEGATO 3

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

(a) Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

(b) Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

(c) Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

(d) Confederazione svizzera (ai sensi dell'Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera) .

APPENDICE

Lettera della CE e dei suoi Stati membri all'India

Egregio…

A seguito della firma il … dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica dell'India su alcuni aspetti dei servizi aerei (in appresso "l'accordo orizzontale") abbiamo l'onore di confermare quanto segue:

1. L'accordo orizzontale non determinerà un aumento del volume complessivo dei diritti di traffico aereo tra la Comunità europea e l'India, e tra i singoli Stati membri e l'India, né inciderà sull'equilibrio dei diritti di traffico tra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei indiani nell'ambito degli accordi sui servizi aerei vigenti.

2. Le disposizioni dell'articolo 2.3, punto iv, dell'accordo orizzontale sono destinate a garantire che i vettori aerei non possano avvalersi delle disposizioni dell'accordo orizzontale per eludere le limitazioni esistenti sui diritti di traffico.

3. Se, malgrado queste precauzioni, una delle parti consideri che l'accordo orizzontale abbia prodotto o produrrà effetti negativi imprevisti, può avvalersi delle procedure stabilite all'articolo 6 dell'accordo orizzontale.

4. In tal caso, sia l'India che la Comunità europea e i suoi Stati membri considereranno, nell'ambito dei rapporti bilaterali, in modo positivo eventuali richieste miranti a porre rimedio a impatti negativi non previsti in base ai principi delle pari opportunità e dei reciproci vantaggi.

[1] Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

[2] La data a partire dalla quale l'accordo sarà applicato in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio.

[3] GU C del , pag. .

[4] GU C del , pag. .

[5] GU C del , pag. .

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