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Document 52008IP0261

Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sul Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico (2007/2287(INI))

GU C 285E del 26.11.2009, p. 61–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 285/61


Giovedì 5 giugno 2008
Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico

P6_TA(2008)0261

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 giugno 2008 sul Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico (2007/2287(INI))

2009/C 285 E/10

Il Parlamento europeo,

visto il Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico (COM(2007)0226),

vista la comunicazione della Commissione — Indagine settoriale, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003, riguardante l'attività bancaria al dettaglio (relazione finale) (COM(2007)0033),

vista la comunicazione della Commissione — Indagine sul settore delle assicurazioni per le imprese ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 (relazione finale) (COM(2007)0556),

vista la comunicazione della Commissione — Un mercato unico per l'Europa del XXI secolo (COM(2007)0724) e, in particolare, l'allegato documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle iniziative nel settore dei servizi finanziari al dettaglio (SEC(2007)1520),

visto il regolamento (CE) n. 358/2003 della Commissione, del 27 febbraio 2003, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (1),

vista la sua posizione in seconda lettura del 16 gennaio 2008 sulla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (2),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2007 sul diritto contrattuale europeo (3),

vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 — Libro bianco (4),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2006 sull'ulteriore consolidamento dell'industria dei servizi finanziari (5),

visto l'articolo 45 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0187/2008),

A.

considerando che il gradimento dell'integrazione europea tra i cittadini dipende dai vantaggi concreti che essi ne traggono; considerando altresì che tutti i cittadini devono godere della loro parte di vantaggi dal mercato interno,

B.

considerando il ruolo decisivo svolto dall'attività bancaria al dettaglio per l'adeguata trasmissione delle condizioni della politica monetaria al mercato, in particolare ai consumatorie alle piccole e medie imprese (PMI),

C.

considerando che, conformemente al trattato di Lisbona, l'economia sociale di mercato sostenibile è il modello di economia europeo,

D.

considerando che negli ultimi anni l'integrazione del mercato interno dei servizi finanziari per le grandi imprese ha proceduto a ritmi sostenuti mentre il mercato interno dei servizi finanziari per i consumatori e le PMI è ancora suscettibile di miglioramenti;

In generale

1.

accoglie con favore il Libro verde della Commissione che riguarda i prodotti bancari, assicurativi e pensionistici nonché i suoi obiettivi di creare vantaggi concreti per i consumatori mediante una maggiore scelta e prezzi più bassi, migliorando così la fiducia tra i consumatori e rafforzando la loro posizione;

2.

constata che non solo i privati bensì anche le PMI si avvalgono meno di servizi finanziari transfrontalieri; ricorda la necessità di far beneficiare anche le PMI dei vantaggi del mercato interno dei servizi finanziari; evidenzia che quest'obiettivo dovrà comunque essere raggiunto senza estendere alle PMI le norme sulla protezione dei consumatori; sottolinea inoltre che una strategia globale dei servizi al dettaglio comprende una vasta gamma di misure, fra cui le norme sulla protezione dei consumatori;

3.

ritiene che, segnatamente sul versante della domanda, la fornitura di servizi finanziari a clienti privati e PMI resterà in gran parte un'attività locale, a causa di fattori linguistici e culturali nonché della preferenza per il contatto personale; riconosce nel contempo le opportunità presentate dall'apertura dei mercati al dettaglio sul versante dell'offerta; incoraggia pertanto i clienti privati e le PMI ad approfittare dei vantaggi in termini di concorrenza e di fornitura offerti dai servizi finanziari transfrontalieri;

4.

sottolinea che un mercato interno dei servizi finanziari al dettaglio potrà essere creato solo mediante misure che permettano in modo equilibrato un ambiente sicuro sia sul versante della domanda che dell'offerta, nonché per quanto riguarda le condizioni di ricorso; ritiene determinante che tali misure siano elaborate in modo tale da aprire la strada a nuovi prodotti, nuovi servizi e nuovi attori;

5.

sottolinea la necessità di esaminare e definire in tempi brevi un quadro e mandati nazionali di cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali onde fornire soluzioni pratiche per controllare i gruppi transfrontalieri che prestano servizi finanziari al dettaglio; è favorevole alla creazione di collegi di supervisori che si occupino di conglomerati finanziari multigiurisdizionali;

Migliorare la regolamentazione

6.

appoggia l'approccio della Commissione di perseguire solo iniziative che dimostrino di comportare vantaggi concreti per i cittadini, siano solidamente fondate su accurate analisi costi-benefici ed abbiano formato oggetto di solide valutazioni di impatto; dichiara che l'aumento dell'attività transfrontaliera riveste un'importanza determinante per una maggiore concorrenza che si traduce normalmente in una più vasta scelta, una riduzione dei prezzi e uno sviluppo più dinamico;

7.

ricorda che una solida valutazione d'impatto deve comportare sempre anche un corretto accertamento delle condizioni di mercato originarie; sottolinea che la valutazione dell'integrazione e della competitività di un mercato nonché gli effetti di un'iniziativa vanno appurati sulla base non di un indicatore unico bensì di un numero quanto più ampio di indici; invita la Commissione a tener conto, oltre che del prezzo e del volume dell'offerta di mercato, anche della qualità delle prestazioni e del quadro sociale e culturale;

8.

ritiene che tra gli approcci legislativi attualmente disponibili, la piena armonizzazione mirata, che comporta la piena armonizzazione degli elementi chiave giudicati importanti, rappresenta l'approccio appropriato per lo sviluppo del mercato transfrontaliero e la protezione dei consumatori, e dunque per l'integrazione del mercato al dettaglio; ritiene che agli elementi per i quali non sia realizzabile un'armonizzazione vada applicato il mutuo riconoscimento delle diverse normative nazionali;

9.

è consapevole del fatto che la nozione di un ventottesimo regime, come il quadro di riferimento comune, è stata presentata quale un nuovo approccio alla regolamentazione europea intesa a consentire un'offerta transfrontaliera comportante norme di protezione dei consumatori uniformemente elevate; invita la Commissione a presentare un calendario per un'indagine approfondita sull'applicabilità del ventottesimo regime, al fine di verificare se l'industria dei servizi finanziari e i consumatori lo richiedono e la possibilità che questo possa produrre risultati positivi; sottolinea che il ventottesimo regime non dovrebbe rappresentare in nessun caso un ostacolo per i nuovi servizi e prodotti;

10.

critica la standardizzazione dei prodotti per via legislativa, ove ciò vanifichi l'obiettivo di una maggiore varietà di prodotti; è tuttavia dell'avviso che l'armonizzazione legislativa è lo strumento per migliorare la comparabilità dei prodotti finanziari sul mercato, per esempio in ordine all'informazione o ai requisiti prudenziali;

11.

ritiene che talvolta un'autoregolamentazione dei servizi finanziari può rivelarsi efficace; sottolinea che proprio in questi casi specifici occorrerebbe incoraggiare l'autoregolamentazione, monitorando accuratamente la sua implementazione; invita il settore dei servizi finanziari a perseguire con determinazione gli obiettivi del Libro verde mediante autoregolamentazione, riducendo in tal modo la necessità di atti legislativi;

12.

sottolinea che nella commercializzazione di prodotti di risparmio e pensionistici devono vigere particolari doveri di diligenza in quanto le decisioni che i consumatori prendono in tale ambito sono normalmente decisioni di grande importanza per gli stessi;

Offerta più vasta e prezzi più bassi per i consumatori e le PMI

13.

sottolinea che l'introduzione di una concorrenza a livello europeo e un'offerta di servizi finanziari transfrontalieri rappresentano alcune delle premesse fondamentali per la creazione di un mercato interno dei servizi finanziari per i privati e le PMI; ricorda che l'abbassamento dei prezzi, una maggiore scelta e una qualità più elevata sono il risultato di una sana concorrenza tra fornitori di servizi finanziari; sottolinea che le principali direttive sui servizi finanziari a favore delle PMI daranno risultati solo se la concorrenza sulle attività bancarie al dettaglio è effettiva;

14.

accoglie con favore l'iniziativa del settore dei pagamenti di creare un'area unica dei pagamenti in euro, ma sottolinea che tale sistema dovrebbe condurre a maggiore trasparenza, in particolare per quanto concerne le commissioni interbancarie;

15.

ricorda alla Commissione che la concorrenza effettiva tra servizi finanziari è garantita da un elevato numero di operatori sul mercato che competono a parità di condizioni e di flusso costante di informazioni rilevanti per i consumatori; ricorda la sua risoluzione sul consolidamento dell'industria dei servizi finanziari, in cui afferma che la struttura pluralista del mercato bancario europeo, che permette agli istituti finanziari di assumere varie forme giuridiche in funzione dei loro rispettivi obiettivi commerciali, rappresenta una grande risorsa per l'economia sociale di mercato europea e i consumatori nonché un importante contributo alla stabilità del mercato finanziario;

16.

rileva l'importanza del ruolo delle compagnie d'assicurazioni mutualistiche nel mercato europeo delle assicurazioni, che rappresentano il 68 % delle compagnie assicuratrici con il 25 % della quota di mercato e forniscono servizi a più di 230 milioni di cittadini europei; sottolinea che gli strumenti attualmente utilizzati per sviluppare l'attività nel mercato interno non sono compatibili con la struttura delle compagnie d'assicurazioni mutualistiche;

17.

segnala che uno statuto della mutua europea consentirebbe alle compagnie d'assicurazioni mutualistiche di operare alle stesse condizioni di altre compagnie assicuratrici, in particolare in una situazione transfrontaliera, aumentando in tal modo l'offerta di prodotti assicurativi; sottolinea che le organizzazioni mutualistiche, a causa delle loro modalità di gestione che coinvolgono direttamente i clienti, contribuiscono a rafforzare la fiducia generale dei consumatori nei mercati finanziari dell'Unione europea; ha la ferma convinzione che la concezione partecipativa della gestione nelle organizzazioni mutualistiche sia in grado di accrescere il livello di consapevolezza e di partecipazione dei consumatori nell'ambito dei mercati finanziari;

18.

constata che una concorrenza autentica e leale può instaurarsi solo in condizioni di concorrenza paritaria; conclude che qualsiasi misura debba rispettare il principio «stessa attività, stessi rischi, stesse regole»; ricorda tuttavia che nel settore dei servizi finanziari la struttura dei prodotti è influenzata in modo particolare dal quadro regolamentare e che un approccio uniforme per tutti avrebbe un'influenza negativa sulla diversità dei prodotti; evidenzia pertanto l'importanza di differenziare a seconda del tipo di prodotto; è nondimeno persuaso che sono necessari trasparenza e requisiti di pubblicità comparabili per tutti i prodotti di investimento concorrenti, segnatamente al momento della vendita; deplora che finora non è stata affrontata adeguatamente la questione dei prodotti finanziari complessi; invita pertanto la Commissione a prendere in esame incongruenze ingiustificate ed altre carenze del quadro regolamentare in questione;

19.

esorta la Commissione a presentare proposte intese a razionalizzare le disposizioni regolamentari concernenti la distribuzione e l'organizzazione dei prodotti al dettaglio comparabili, nonché le informazioni ad essi relative; è altresì del parere che tali proposte dovrebbero essere basate sui principi fissati nella direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (6), quali l'obbligo di fornire la migliore consulenza e di conoscere il cliente (il cosiddetto «know your customer»);

20.

deplora che i prestatori transfrontalieri di servizi finanziari debbano far fronte a costi elevati e ad incertezze giuridiche per effetto delle varie regolamentazioni e pratiche delle autorità nazionali di controllo; invita i comitati Lamfalussy ad intensificare i loro lavori relativi all'uniformazione delle norme UE; si pronuncia in particolare a favore di un accordo su formulari uniformi, semplici e pratici per le procedure di notifica e di autorizzazione;

21.

ritiene che lo sviluppo dei servizi internet muti le prospettive per i mercati finanziari europei e offra l'opportunità di assumere un ruolo guida nello sviluppo di servizi al dettaglio; invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a promuovere il commercio elettronico e la firma elettronica; invita, inoltre, la Commissione e gli Stati membri ad esaminare se la direttiva sul riciclaggio dei capitali (7) ostacola le prestazioni di servizi a distanza e a ricercare le soluzioni;

22.

riconosce il ruolo importante svolto dagli intermediari di servizi finanziari, sia agenti che mediatori creditizi, ove si tratti di far beneficiare la clientela privata e le PMI di servizi finanziari provenienti da altri Stati membri; invita la Commissione a garantire un quadro che rafforzi tale comparto economico; ribadisce che qualunque sia il quadro applicato a tale settore, esso dovrebbe seguire il principio «stessa attività, stessi rischi, stesse regole» ed evitare un inadeguato approccio unico; sottolinea che qualsiasi normativa relativa agli intermediari di servizi finanziari deve garantire la certezza del diritto per gli agenti e i mediatori creditizi nonché la protezione dei consumatori, ad esempio da pratiche di vendita dubbie; sottolinea altresì che dovrebbero essere introdotte anche normative relative alla formazione degli intermediari di servizi finanziari nonché alla pubblicità e alla consulenza sulle vendite;

23.

ricorda l'importanza di sviluppare un'educazione finanziaria a complemento di un'adeguata protezione del consumatore; invita gli Stati membri e tutte le parti interessate ad adottare e coordinare misure volte ad accrescere l'alfabetizzazione finanziaria dei cittadini — anche dei bambini, dei giovani, dei lavoratori dipendenti e dei pensionati — al fine di dotare i consumatori dei mezzi e delle conoscenze necessari per cercare prodotti e servizi migliori, meno costosi e più adeguati, spronare la concorrenza, la qualità e l'innovazione in seno al settore, creare associazioni dei consumatori competenti in ambito finanziario in grado di controbilanciare il ruolo delle imprese nel processo di elaborazione della regolamentazione; ricorda che i cittadini che hanno fiducia negli investimenti possono fornire ulteriore liquidità ai mercati dei capitali;

24.

ricorda che le differenze nel diritto tributario costituiscono uno dei maggiori ostacoli al mercato interno dei servizi finanziari; ricorda agli Stati membri che essi detengono una grande responsabilità in tale settore;

25.

riconosce, traendo insegnamento da certi recenti casi di turbolenze nel settore dei servizi bancari al dettaglio (i casi Northern Rock, IKB, Sachsen LB, Société Générale), che i sistemi di remunerazione nelle banche dovrebbero essere rimodellati sulla base di obiettivi di lungo termine ed orientamenti elaborati da autorità di vigilanza, al fine di contrastare più efficacemente i fenomeni di rischio morale e rafforzare il ruolo dei sistemi di gestione prudente dei rischi;

Banche

26.

ribadisce che è fondamentale permettere agli istituti di credito e agli intermediari di dati creditizi un accesso transfrontaliero non discriminatorio al registro dei dati creditizi e dei dati sulle frodi; esorta le banche ad usare le informazioni disponibili sui dati creditizi segnatamente per agevolare la mobilità dei clienti, rafforzando in tal modo una sana concorrenza tra gli operatori; ricorda tuttavia che occorre garantire anche una protezione ottimale dei dati dei consumatori nonché il diritto di questi ultimi a esaminare e, se necessario, correggere i propri dati personali;

27.

sollecita la Commissione a precisare lo status giuridico e il quadro di vigilanza dei fornitori di crediti al consumo che non siano banche, quali i prestatori che lavorano soltanto via Internet e/o per SMS;

28.

sottolinea l'importanza di dati attendibili per la concessione di crediti da parte delle banche, accessibili secondo criteri di equità e trasparenza;

Assicurazione

29.

esorta la Commissione ad adoperarsi per una cooperazione del settore assicurativo atta a promuovere l'ingresso sul mercato; la invita altresì ad estendere la validità del regolamento (CE) n. 358/2003 oltre il 2010;

30.

ritiene che la soppressione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale in caso di attività in un altro Stato membro sia possibile solo qualora sia in vigore il quadro normativo che definisce le competenze e le responsabilità per il controllo delle operazioni transfrontaliere;

31.

accoglie favorevolmente l'intenzione della Commissione di studiare la conformità con il diritto comunitario di tutte le norme vincolanti nazionali in materia di interesse generale;

32.

invita la Commissione a riprendere i lavori relativi allo statuto della mutua europea avviando uno studio di fattibilità riguardante tale progetto legislativo;

Rafforzare la fiducia e i poteri dei consumatori

33.

sottolinea che, pur dovendo il diritto comunitario sui servizi finanziari al dettaglio mirare sempre a livelli di protezione dei consumatori molto elevati, è al contempo necessario che tutti gli operatori di mercato — inclusi i consumatori e gli investitori — siano pienamente consapevoli di un principio basilare dei mercati finanziari, e cioè che a maggiori possibilità di guadagno corrispondono maggiori rischi, e che il rischio è un elemento imprescindibile di qualsiasi mercato finanziario funzionante; sottolinea inoltre che si deve mirare a un giusto equilibrio tra un elevato livello di protezione dei consumatori e il buon funzionamento dei meccanismi del mercato interno; ritiene che la Commissione dovrebbe favorire lo sviluppo di iniziative nazionali di educazione finanziaria volte ad una corretta comprensione del principio «rischio-rendimento» e delle caratteristiche specifiche degli strumenti finanziari;

34.

riconosce che, sebbene oggigiorno la domanda di servizi finanziari al dettaglio sia principalmente una domanda nazionale, Internet e l'e-banking sono diventati strumenti fondamentali per i consumatori che intendono effettuare operazioni transfrontaliere nel settore dei servizi finanziari al dettaglio; chiede pertanto a tutte le parti interessate di promuovere lo sviluppo di tali servizi, garantendo al tempo stesso la sicurezza delle transazioni elettroniche, in particolare per quanto riguarda i consumatori;

35.

sottolinea tuttavia che non si dovrebbero dimenticare quei consumatori che non hanno accesso a queste tecnologie o che hanno difficoltà ad utilizzarle, ad esempio a causa della loro età;

36.

è del parere che la semplificazione della normativa relativa ai servizi finanziari e l'eliminazione degli ostacoli alla mobilità dei clienti non dovrebbero comportare un abbassamento del livello di protezione dei consumatori negli Stati membri;

37.

ricorda la sua risoluzione dell'11 luglio 2007, in particolare la raccomandazione in essa contenuta relativa alla creazione di una linea di bilancio europea intesa a finanziare l'acquisizione di competenze in materia di mercati finanziari da parte delle organizzazioni di consumatori e delle PMI;

38.

riconosce che i consumatori che desiderano cambiare fornitore di servizi finanziari devono essere liberi di farlo in qualsiasi momento, con costi e ostacoli giuridici minimi, che le clausole contrattuali che disciplinano il cambiamento di fornitore devono essere redatte in un linguaggio trasparente e facilmente comprensibile e che occorre attirare esplicitamente l'attenzione dei consumatori su di esse;

39.

appoggia le iniziative della Commissione intese a innalzare il livello di alfabetizzazione finanziaria ed è consapevole che per farlo è necessaria un'opera d'informazione, ma riconosce al contempo la difficoltà di trovare un equilibrio tra l'obiettivo di evitare un eccesso di informazioni e quello di fornire ai consumatori informazioni sufficienti; è favorevole a privilegiare la qualità dell'informazione rispetto alla quantità; chiede pertanto alla Commissione di invitare le organizzazioni dei consumatori a stabilire quali informazioni considerano essenziali affinché i consumatori possano fare la scelta giusta; sottolinea che è opportuno operare una netta distinzione tra informazione e consulenza;

40.

sottolinea che la fiducia e il possesso di conoscenze adeguate sono fondamentali affinché i consumatori possano scegliere correttamente i prodotti finanziari; sottolinea inoltre che occorre un impegno coordinato a livello nazionale ed europeo per migliorare l'alfabetizzazione finanziaria in tutti gli Stati membri;

41.

chiede che i consumatori abbiano accesso a meccanismi extragiudiziali alternativi per la risoluzione delle controversie (ADR) in caso di problemi nel campo dei servizi finanziari al dettaglio, sia a livello nazionale che a livello transfrontaliero; invita la Commissione a promuovere le migliori prassi in materia di ADR;

42.

invita gli Stati membri a sensibilizzare i consumatori alla rete per la risoluzione extragiudiziale delle liti transfrontaliere nel settore dei servizi finanziari (FIN-NET) e a promuoverne la conoscenza; sottolinea che FIN-NET dovrebbe svolgere un ruolo centrale, in tutti gli Stati membri, per il coordinamento dell'informazione al pubblico sull'accesso ai mezzi di ricorso e ai meccanismi ADR, in particolare in relazione ai servizi finanziari transfrontalieri;

43.

ricorda che il contenzioso giudiziario tradizionale rimarrà un importante meccanismo di risoluzione delle controversie; invita pertanto la Commissione a esaminare l'impatto sui servizi finanziari al dettaglio transfrontalieri del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (8);

44.

appoggia la ricerca di una soluzione coerente a livello europeo, che offra ai consumatori l'accesso a nuove forme equilibrate di azione collettiva per la risoluzione delle controversie transfrontaliere attinenti a prodotti finanziari al dettaglio; propone di valutare l'impatto dei sistemi creati recentemente a livello nazionale;

45.

sottolinea la necessità di assicurare l'accesso ai servizi finanziari a tutte le persone interessate; incoraggia pertanto i prestatori di servizi finanziari a offrire ai consumatori interessati almeno un conto corrente senza scoperto;

*

* *

46.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, al Comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, al Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali nonché al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.


(1)  GU L 53 del 28.2.2003, pag. 8.

(2)  Testi approvati, P6_TA(2008)0011.

(3)  Testi approvati, P6_TA(2007)0615.

(4)  Testi approvati, P6_TA(2007)0338.

(5)  GU C 303 E del 13.12.2006, pag. 110.

(6)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(7)  Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(8)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.


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