Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008DP0189

    Esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione
    Decisione del Parlamento europeo dell' 8 maggio 2008 sulla conclusione di un accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo e la Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE (C6-0009/2008 — 2008/2002(ACI))

    GU C 271E del 12.11.2009, p. 70–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.11.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 271/70


    Giovedì 8 maggio 2008
    Esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

    P6_TA(2008)0189

    Decisione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2008 sulla conclusione di un accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo e la Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE (C6-0009/2008 — 2008/2002(ACI))

    2009/C 271 E/09

    Il Parlamento europeo,

    vista la lettera del suo Presidente del 27 marzo 2008 che trasmetteva l'accordo interistituzionale approvato dalla Conferenza dei presidenti il 12 dicembre 2007,

    visto l'articolo 202 del trattato CE,

    vista la decisione 2006/512/CE del 17 luglio 2006, che modifica la decisione 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1),

    visto il progetto di accordo fra il Parlamento europeo e la Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, modificata dalla decisione 2006/512/CE (in appresso «l'Accordo»),

    visti gli articoli 81 e l'articolo 120, paragrafo 1, del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A6-0107/2008),

    A.

    considerando che talune disposizioni dell'Accordo bilaterale fra il Parlamento europeo e la Commissione, relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (2) («l'Accordo del 2000») sono purtroppo state disattese dalla Commissione, ad esempio la disposizione secondo cui il Parlamento riceve, contemporaneamente ai comitati e nelle stesse condizioni, i vari documenti di comitatologia in quanto tali documenti sono quasi sempre inviati al Parlamento troppo tardi e comunque, non contemporaneamente ai membri di comitato,

    B.

    considerando che le procedure per l'attuazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio, ad eccezione delle modalità della nuova procedura di regolamentazione con controllo, sono tuttora molto insoddisfacenti, a causa anche del modo di funzionamento della base dati «comitatologia»; considerando che i documenti sono spesso trasmessi in modo frammentato senza una chiara spiegazione del loro status, talvolta con un'indicazione fuorviante, ad esempio progetti di misure di esecuzione che non sono stati oggetto di una votazione in commissione sono inviati con l'indicazione «diritto di controllo», quando invece dovrebbero essere inviati con l'indicazione «diritto d'informazione», il che suscita dubbi sulle scadenze applicabili,

    C.

    considerando che questo problema, di fatto, riduce ancora di più il controllo già molto limitato del Parlamento sulle questioni attinenti alla comitatologia,

    D.

    considerando che la Commissione si è ora impegnata a istituire un registro elettronico contenente tutti i documenti trasmessi al Parlamento e al quale il Parlamento deve avere accesso diretto, il che consentirà la chiara individuazione dei documenti contenuti nella stessa procedura e un'indicazione della fase raggiunta nella procedura e nel calendario, una chiara distinzione fra i progetti di misure ricevuti dal Parlamento e la versione finale a seguito del parere del comitato e una chiara individuazione di eventuali modifiche rispetto a documenti già inviati al Parlamento,

    E.

    E considerando che l'Accordo è di grande importanza pratica non solo per la nuova procedura di regolamentazione con controllo ma per tutte le procedure di comitatologia; considerando che l'Accordo può costituire un precedente per futuri accordi interistituzionali con obiettivi simili,

    F.

    considerando che, nonostante il fatto che l'Accordo si applicherà per un breve periodo transitorio, l'esperienza potrebbe, tuttavia, essere altamente istruttiva, e considerando che tale accordo è inteso a garantire che, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, tutte le procedure di comitatologia fra le tre istituzioni funzionino in modo soddisfacente;

    1.

    sottolinea che, ove applicabile, la procedura di regolamentazione con controllo è legalmente vincolante per tutte le parti e non è soggetta ad alcun tipo di negoziazione; invita il Consiglio, la Commissione e tutte le commissioni parlamentari a tenere debitamente conto di questa circostanza in tutte le pertinenti procedure legislative;

    2.

    ricorda che la procedura di regolamentazione con controllo deve essere applicata a tutte le misure di portata generale che cercano di emendare elementi non essenziali di uno strumento di base adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo alcuni di quegli elementi o completando lo strumento con nuovi elementi non essenziali;

    3.

    invita il Consiglio e la Commissione, in caso di «zone grigie» ove possa non essere chiaro se si debba applicare la nuova procedura di regolamentazione con controllo o un'altra procedura di comitatologia, ad applicare la nuova procedure di regolamentazione con controllo;

    4.

    sottolinea che l'unico scopo della nuova procedura di regolamentazione con controllo è quella di rafforzare il diritto di controllo del Parlamento e che non modifica in alcun modo la portata dei poteri di esecuzione che possano essere conferiti alla Commissione;

    5.

    ritiene che l'Accordo rappresenti un passo avanti nella giusta direzione per quanto riguarda i diritti e i poteri del Parlamento relativamente alla legislazione delegata;

    6.

    si compiace del fatto che l'Accordo definisca in modo più preciso l'obbligo della Commissione di informare il Parlamento a norma dell'articolo 7, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE stabilendo che il Parlamento deve essere informato in merito ai lavori dei comitati secondo modalità che garantiscano la trasparenza e l'efficienza del sistema di trasmissione nonché l'identificazione delle informazioni trasmesse nelle varie fasi della procedura;

    7.

    si attende che la Commissione aderisca appieno alle disposizioni dell'Accordo rivisto, il che purtroppo non è avvenuto per l'Accordo del 2000;

    8.

    chiede un livello costantemente alto dei resoconti, con elenchi di presenza che indichino almeno il nome delle persone che hanno partecipato alla riunione in parola, la loro affiliazione e i relativi indirizzi di posta elettronica;

    9.

    sottolinea che il funzionamento effettivo del nuovo registro sarà l'elemento decisivo per quanto riguarda la piena e soddisfacente attuazione dell'Accordo e quindi ne attende ansiosamente l'entrata in vigore; raccomanda che al termine del periodo transitorio il Parlamento e la Commissione effettuino un esame del nuovo registro e procedano alla correzione delle eventuali difficoltà pratiche e dei difetti che potrebbero essere rilevati; raccomanda che il Parlamento riceva informazioni sul funzionamento del registro dalle parti interessate durante la fase iniziale;

    10.

    plaude in modo esplicito alle nuove disposizioni in base alle quali il registro dovrà indicare chiaramente la fase della procedura di tutti i documenti di comitatologia, e i possibili collegamenti con altri documenti già trasmessi e eventuali modifiche che sono state apportate;

    11.

    chiede alla Commissione in tale contesto di cambiare le sue procedure interne per garantire che si faccia una distinzione fra, da un lato, i progetti di misure che devono essere inviati al Parlamento, contestualmente al pertinente comitato, a norma del suo diritto all'informazione e, dall'altro, i progetti di misure che devono essere inviati al Parlamento in modo da consentirgli di esercitare il suo diritto di controllo;

    12.

    plaude all'introduzione di un «sistema di allarme precoce» attraverso il quale il Parlamento è informato appena si constata che le misure di attuazione proposte stanno per essere trasmesse ad un comitato, ma insiste che ciò non deve essere utilizzato per trasformare questioni non urgenti in questioni urgenti, in quanto i limiti di tempo abbreviati si possono applicare soltanto per casi debitamente comprovati ed eccezionali;

    13.

    sottolinea che per esercitare il diritto di controllo in base all'adeguata informazione, il Parlamento deve essere periodicamente aggiornato su tutta la documentazione di base in cui si spiega perché la Commissione propone talune misure; si compiace della disponibilità della Commissione a coadiuvare il Parlamento per garantire la piena cooperazione allorché si esaminano specifiche misure di attuazione e chiede quindi alla Commissione di trasmettere al Parlamento, su richiesta, ogni documento di base relativo al progetto di misura attuativa;

    14.

    non condivide l'opinione della Commissione secondo la quale le misure proposte di attuazione trasmesse al Parlamento non devono essere pubbliche fino alla votazione nel comitato e insiste sulla possibilità di consultare chiunque desideri sulle misure proposte; chiede alla Commissione di riconsiderare la sua posizione e di rendere pubbliche tutte le proposte di misure attuative non appena siano formalmente presentate;

    15.

    approva la conclusione dell'Accordo e si attende la piena attuazione non appena sarà stato approvato;

    16.

    decide di allegare l'Accordo al suo regolamento, in sostituzione dell'allegato XII;

    17.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e il relativo allegato, per conoscenza, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.


    (1)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

    (2)  GU L 256 del 10.10.2000, pag. 19.


    Giovedì 8 maggio 2008
    ALLEGATO

    PARLAMENTO EUROPEO

    COMMISSIONE

    ACCORDO FRA PARLAMENTO EUROPEO E COMMISSIONE RELATIVO ALLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA DECISIONE 1999/468/CE DEL CONSIGLIO, RECANTE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DI ESECUZIONE CONFERITE ALLA COMMISSIONE, QUALE MODIFICATA DALLA DECISIONE 2006/512/CE

    Informazione del Parlamento europeo

    1.

    In conformità all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE (1), il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione in merito ai lavori dei comitati (2) secondo modalità che garantiscano la trasparenza e l'efficienza del sistema di trasmissione nonché l'identificazione delle informazioni trasmesse nelle varie fasi della procedura. A tale scopo esso riceve, contemporaneamente ai membri dei comitati e secondo le stesse modalità, i progetti di ordine del giorno delle riunioni, i progetti relativi a misure di esecuzione che vengono sottoposti ai comitati in virtù di atti di base adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, i risultati delle votazioni, i resoconti sommari delle riunioni e gli elenchi degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli.

    Registro

    2.

    La Commissione istituisce un registro contenente tutti i documenti trasmessi al Parlamento europeo (3). Il Parlamento europeo dispone di un accesso diretto al registro. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, della decisione 1999/468/CE, i riferimenti di tutti i documenti trasmessi al Parlamento europeo sono resi pubblici.

    3.

    In conformità degli impegni assunti dalla Commissione nella sua dichiarazione sull'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE (4) e non appena sarà tecnicamente possibile, il registro di cui al paragrafo 2 consentirà in particolare di:

    identificare chiaramente i documenti ai quali si applica la stessa procedura nonché qualsiasi modifica alle misure di esecuzione in ciascuna fase della procedura;

    indicare la fase della procedura e il calendario;

    distinguere chiaramente tra il progetto di misure ricevuto dal Parlamento europeo contemporaneamente ai membri dei comitati, conformemente al diritto d'informazione, e il progetto definitivo che fa seguito al parere espresso dal comitato e trasmesso al Parlamento europeo;

    identificare chiaramente ogni modifica rispetto ai documenti già trasmessi al Parlamento europeo.

    4.

    Qualora, dopo un periodo transitorio decorrente dall'entrata in vigore del presente accordo, il Parlamento europeo e la Commissione ritengano che il sistema è operativo e soddisfacente, la trasmissione dei documenti al Parlamento europeo si effettua tramite notifica elettronica con un link verso il registro di cui al paragrafo 2. La decisione è adottata tramite scambio di lettere tra i presidenti delle due Istituzioni. Durante il periodo transitorio i documenti sono trasmessi al Parlamento europeo sotto forma di allegato alla posta elettronica.

    5.

    Inoltre, la Commissione consente a che progetti specifici di misure di esecuzione i cui atti di base non sono stati adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 251 del trattato, ma rivestono un'importanza particolare per il Parlamento europeo siano trasmessi a quest'ultimo ove la commissione parlamentare competente ne faccia richiesta. Tali misure sono iscritte nel registro di cui al paragrafo 2 con relativa notifica al Parlamento europeo.

    6.

    Oltre ai resoconti sommari di cui al paragrafo 1, il Parlamento europeo può chiedere l'accesso ai verbali delle riunioni dei comitati (5). La Commissione esamina le richieste, caso per caso, nel rispetto delle norme sulla riservatezza stabilite nell'allegato 1 all'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione (6).

    Documenti riservati

    7.

    Ai documenti che presentano carattere riservato si applicano procedure amministrative interne decise da ciascuna istituzione onde offrire tutte le garanzie necessarie.

    Risoluzioni del Parlamento europeo a norma dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE

    8.

    In applicazione dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE, il Parlamento europeo può indicare, con risoluzione motivata, che un progetto di misure d'esecuzione di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE, eccede le competenze di esecuzione previste in detto atto di base.

    9.

    Il Parlamento europeo approva detta risoluzione motivata in conformità del suo regolamento. A tal fine, esso dispone di un mese dalla ricezione del progetto definitivo di misure esecutive nelle versioni linguistiche sottoposte ai membri del comitato interessato.

    10.

    Il Parlamento europeo e la Commissione convengono che è opportuno stabilire su base permanente un termine abbreviato per taluni tipi di misure di esecuzione urgenti in merito alle quali è necessario adottare una decisione entro termini più brevi nell'interesse di una sana gestione. Si tratta, in particolare, di taluni tipi di misure relative ad azioni esterne, compresi gli aiuti umanitari e d'urgenza, la protezione della salute e della sicurezza, la sicurezza dei trasporti e le deroghe alle disposizioni in materia di appalti pubblici. Un accordo tra il competente membro della Commissione e il presidente della commissione parlamentare competente stabilisce i tipi di misure in questione e i termini applicabili. Tale accordo può essere revocato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti.

    11.

    Salvo i casi di cui al paragrafo 10, si applica un termine abbreviato per i casi d'urgenza, così come per misure di gestione corrente e/o di durata determinata. Tale termine potrà essere molto breve per i casi di estrema urgenza, in particolare per motivi di sanità pubblica. Il commissario competente fissa il termine appropriato indicandone il motivo. Il Parlamento europeo può in tali casi avvalersi di una procedura che deleghi l'applicazione dell'articolo 8 della decisione 1999/468/CE alla sua commissione parlamentare competente, che può rispondere alla Commissione entro il termine previsto.

    12.

    Non appena i servizi della Commissione prevedono che i progetti di misure di cui ai paragrafi 10 e 11 dovranno essere eventualmente sottoposti a un comitato, essi provvedono ad avvertire in via informale il segretariato della commissione parlamentare o delle commissioni parlamentari competenti. Non appena il progetto iniziale di misure è stato sottoposto ai membri dei comitati, i servizi della Commissione ne comunicano al segretariato della commissione parlamentare o delle commissioni parlamentari competenti l'urgenza e i termini applicabili una volta presentato il progetto finale.

    13.

    A seguito dell'adozione di una risoluzione del Parlamento europeo, di cui al paragrafo 8, o della risposta di cui al paragrafo 11, il Commissario competente informa il Parlamento europeo o, all'occorrenza, la commissione parlamentare competente del seguito che la Commissione intende darvi.

    14.

    I dati di cui ai paragrafi da 10 a 13 sono iscritti nel registro.

    Procedura di regolamentazione con controllo

    15.

    Ove si applichi la procedura di regolamentazione con controllo, e a seguito della votazione in sede di comitato, la Commissione informa il Parlamento europeo dei termini applicabili. Fatto salvo il paragrafo 16, tali termini iniziano a decorrere solo quando il Parlamento europeo avrà ricevuto tutte le versioni linguistiche.

    16.

    Qualora si applichino termini abbreviati (articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b), della decisione 1999/468/CE) e in caso d'urgenza (articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE), i termini iniziano a decorrere dalla data in cui il Parlamento europeo ha ricevuto i progetti definitivi delle misure di esecuzione nelle versioni linguistiche sottoposte ai membri del comitato, salvo obiezione del presidente della commissione parlamentare. In ogni caso, la Commissione si adopera per trasmettere quanto prima tutte le versioni linguistiche al Parlamento europeo. Non appena i servizi della Commissione prevedono che i progetti di misure di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 5, lettera b) o paragrafo 6, dovranno essere eventualmente sottoposti a un comitato, essi provvedono ad avvertire in via informale il segretariato della o delle commissioni parlamentari competenti.

    Servizi finanziari

    17.

    In conformità della sua dichiarazione sull'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE, la Commissione, per quanto riguarda i servizi finanziari, si impegna a:

    garantire che il funzionario della Commissione che presiede una riunione di comitato informi il Parlamento europeo, su sua richiesta, dopo ogni riunione, sulle discussioni riguardanti i progetti relativi a misure di esecuzione che sono stati sottoposti a tale comitato;

    fornire una risposta scritta od orale a qualsiasi domanda riguardante i progetti relativi a misure di esecuzione che sono stati sottoposti a un comitato.

    Infine, la Commissione garantisce che gli impegni assunti nella seduta plenaria del Parlamento del 5 febbraio 2002 (7) e ribaditi nella seduta del 31 marzo 2004 (8) nonché quelli contenuti nei punti da 1 a 7 della lettera del 2 ottobre 2001 (9) del sig. Frits Bolkestein, membro della Commissione, all'on. Christa Randzio-Plath, presidente della commissione per i problemi economici e monetari, siano onorati per quanto riguarda l'intero settore dei servizi finanziari (compresi valori mobiliari, banche, assicurazioni, pensioni e contabilità).

    Calendario dei lavori parlamentari

    18.

    Salvo nei casi in cui si applichino termini abbreviati o in caso d'urgenza, nel trasmettere i documenti a norma del presente accordo la Commissione tiene conto dei periodi d'interruzione dell'attività parlamentare (vacanze invernali, vacanze estive ed elezioni europee), al fine di garantire che il Parlamento europeo sia in grado di esercitare le proprie prerogative entro i limiti temporali stabiliti dalla decisione 1999/468/CE e dal presente accordo.

    Cooperazione tra il Parlamento europeo e la Commissione

    19.

    Le due Istituzioni si dichiarano pronte ad aiutarsi a vicenda al fine di garantire la piena collaborazione nella gestione di specifiche misure di esecuzione. A tal fine instaurano gli opportuni contatti a livello amministrativo.

    Accordi precedenti

    20.

    Il presente accordo sostituisce l'accordo del 2000 fra Parlamento europeo e Commissione relativo alle modalità di applicazione della decisione 1999/468/CE del Consiglio (10). Il Parlamento europeo e la Commissione considerano caduchi e quindi privi di effetti, per quanto li riguarda, gli accordi seguenti: l'accordo Plumb-Delors del 1988, l'accordo Samland/Williamson del 1996 e il Modus vivendi del 1994 (11).


    (1)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

    (2)  In tutto il testo dell'accordo per «comitato» si intendono i comitati istituiti in conformità della decisione 1999/468/CE, tranne qualora sia specificato che si fa riferimento ad un altro comitato.

    (3)  La data auspicata per l'istituzione del registro è il 31 marzo 2008.

    (4)  GU C 171 del 22.7.2006, pag. 21.

    (5)  Cfr. la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, del 19 luglio 1999 nella causa T-188/97, Rothmans c. Commissione, Rac. 1999, p. II-2463.

    (6)  GU C 177 E del 18.5.2006, pag. 123.

    (7)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 19.

    (8)  GU C 103 E del 29.4.2004, pag. 446 e resoconto integrale (CRE) della seduta plenaria del Parlamento del 31 marzo 2004, alla voce «Votazioni».

    (9)  GU C 284 E del 21.11.2002, pag. 83.

    (10)  GU L 256 del 10.10.2000, pag. 19.

    (11)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.


    Top