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Document 52008DC0526
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the methodology and terms of reference to be used for the review to be carried out by independent experts concerning the European Research Council structures and mechanisms
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa alla metodologia e al mandato da utilizzare per l'esame delle strutture e dei meccanismi del Consiglio europeo della ricerca svolto da esperti indipendenti
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa alla metodologia e al mandato da utilizzare per l'esame delle strutture e dei meccanismi del Consiglio europeo della ricerca svolto da esperti indipendenti
/* COM/2008/0526 def. */
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo relativa alla metodologia e al mandato da utilizzare per l'esame delle strutture e dei meccanismi del Consiglio europeo della ricerca svolto da esperti indipendenti /* COM/2008/0526 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 26.8.2008 COM(2008) 526 definitivo COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO relativa alla metodologia e al mandato da utilizzare per l'esame delle strutture e dei meccanismi del Consiglio europeo della ricerca svolto da esperti indipendenti COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO relativa alla metodologia e al mandato da utilizzare per l 'esame delle strutture e dei meccanismi del Consiglio europeo della ricerca svolto da esperti indipendenti INTRODUZIONE Il Consiglio europeo della ricerca (CER), istituito nell'ambito del programma specifico "Idee", definisce una nuova componente scientifica del Settimo programma quadro di ricerca e costituisce una grande innovazione rispetto alle attività di ricerca precedenti della Comunità. A sostegno della "ricerca di frontiera" eseguita da singole equipe in libera concorrenza a livello europeo e fondandosi unicamente sul criterio dell'eccellenza, mira ad apportare un contributo significativo allo sviluppo ai massimi livelli delle capacità di ricerca europee. Il CER rispecchia inoltre un concetto di progettazione istituzionale innovativo introdotto nell'ambito del Settimo programma quadro, che comprende anche, ad esempio, le iniziative tecnologiche congiunte (ITC) istituite a norma dell'articolo 171 del trattato. Apporta innovazioni considerevoli ai metodi di attuazione, avvalendosi di un consiglio scientifico indipendente e di una struttura di attuazione specifica sotto forma di un'agenzia esecutiva della Commissione. Gli obiettivi e i metodi di attuazione nuovi introdotti dal CER sono motivati, da una parte, dall'imperativo economico e politico dello Spazio europeo della ricerca e del processo di Lisbona, in quanto le capacità dell'Europa nella ricerca di frontiera sono considerate fondamentali per le sue prospettive future in un mondo globalizzato e, d'altra parte, dalla volontà dell'UE di migliorare la base istituzionale dell'attuazione delle politiche, garantendo nel contempo l'efficienza e la trasparenza nell'utilizzo dei fondi europei. La responsabilità della Commissione nell'attuazione del programma specifico "Idee" va di pari passo con l'obbligo di garantire la piena autonomia e l'integrità del CER. Se si dimostrerà adeguato in quanto nuovo modello di finanziamento della ricerca UE, il CER dovrebbe favorire ulteriori progressi verso una gestione esternalizzata più efficace nell'ambito dell'intero programma quadro. Questo è il contesto in cui si inserisce la presente comunicazione che illustra la proposta della Commissione sulla metodologia e il mandato da utilizzare per l'esame delle strutture e dei meccanismi del CER (in appresso "l'esame"), previsto dalla legislazione concernente il Settimo programma quadro. Risponde all'impegno assunto dalla Commissione di presentare una comunicazione su questa tematica entro la metà del 2008[1]. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE I principi chiave sui quale si dovrebbe fondare il CER – eccellenza scientifica, autonomia, efficienza e trasparenza – sono stati stabiliti e confermati nel corso del dibattito politico che è sfociato nella proposta della Commissione concernente il programma specifico "Idee". Nel corso di negoziati successivi, durante i quali il Parlamento europeo e gli Stati membri hanno espresso pieno sostegno al concetto del CER, si è molto discusso sulla natura della sua struttura esecutiva. La proposta della Commissione di dare a questo organismo la forma di un'agenzia esecutiva è stata ampiamente discussa prima di essere approvata, fatto salvo un esame successivo delle sue prestazioni al fine di garantire che il CER sia in grado di operare nel lungo termine in condizioni ottimali: L'attuazione e la gestione delle attività saranno riesaminate e valutate costantemente per verificarne le realizzazioni e adeguare e migliorare le procedure sulla base dell'esperienza maturata. Nel quadro della valutazione intermedia di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del programma quadro si procederà anche ad un riesame indipendente delle strutture e dei meccanismi del CER, sulla base dei criteri di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza e trasparenza e con il pieno coinvolgimento del consiglio scientifico. Questo comprenderà il processo e i criteri di selezione dei membri del consiglio scientifico. Il riesame verterà esplicitamente sui vantaggi e svantaggi di una struttura fondata su un'agenzia esecutiva e una struttura fondata sull'articolo 171 del trattato. Sulla base di tale riesame, le strutture e i meccanismi suddetti dovrebbero essere se del caso modificati. La Commissione garantirà che venga svolto e presentato non appena possibile al Parlamento europeo e al Consiglio tutto il necessario lavoro di preparazione, comprese eventuali proposte legislative ritenute necessarie, come richiesto dal trattato, per il passaggio alle strutture eventualmente modificate. A tal fine il programma quadro sarà adattato o completato in codecisione a norma dell'articolo 166, paragrafo 2, del trattato. La relazione sullo stato di avanzamento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del programma quadro che precede la valutazione intermedia, esporrà le prime conclusioni sul funzionamento del CER [2]. La Commissione si impegna a svolgere l'esame in questione sulla base di elementi concreti e in un modo totalmente indipendente e trasparente al fine di ottenere la piena fiducia delle parti interessate[3] e ad adottare le misure necessarie, nel rispetto delle migliori pratiche e dei principi di una gestione corretta, per mettere in pratica le conclusioni di tale esame. È opportuno pertanto che l'esame si concluda con l'individuazione dei miglioramenti che possono essere realizzati nell'ambito della legislazione e delle pratiche amministrative dell'UE. SITUAZIONE ATTUALE NELL'ISTITUZIONE DEL CER Nella creazione del CER e dei suoi dispositivi di finanziamento sono stati realizzati rapidi progressi e si possono già trarre numerosi insegnamenti sul piano dell'efficacia delle strutture e dei meccanismi, nonché delle comunicazioni con l'ambiente esterno e interno. In cooperazione con la Commissione, il consiglio scientifico ha lavorato con impegno e volontà dall'ottobre 2005 per elaborare la strategia scientifica del CER, ivi compresi il sistema di sovvenzioni e la metodologia di valutazione inter pares (peer review), e per individuare valutatori esperti di qualità dotati dell'esperienza necessaria. Occorre adesso passare, il più rapidamente possibile, ad una struttura stabile e prevedibile a più lungo termine. Per tale motivo, la Commissione propone di organizzare l'esame intermedio non appena possibile, secondo un calendario che consenta di effettuarlo in larga misura entro la fine della legislatura in corso del Parlamento europeo e di completarlo entro la scadenza del mandato dell'attuale Commissione. Come indicato nella relazione annuale della Commissione[4], il CER è stato ufficialmente creato il 3 febbraio 2007 da una decisione della Commissione[5], conformemente alle decisioni del Consiglio e del Parlamento concernenti il Settimo programma quadro[6] e le regole di partecipazione[7], e alla decisione della Commissione concernente il programma specifico "Idee"[8]. Il programma specifico "Idee" definisce la struttura generale di governance del CER, determinando i ruoli del consiglio scientifico, della struttura esecutiva specifica e della Commissione, e precisando che la Commissione è responsabile dell'attuazione del programma "Idee" e della piena autonomia e integrità del CER. La progettazione dettagliata e l'esecuzione sono state caratterizzate da un'interazione estremamente creativa e produttiva tra il consiglio scientifico e i servizi della Commissione, in particolare vista l'esigenza di adeguare le procedure che non erano concepite per il CER. Il primo anno di attività (2007) è coinciso con l'attuazione del sistema delle "Sovvenzioni di avviamento" ( Starting grants ) destinato ai ricercatori che iniziano a lavorare come liberi professionisti. L'invito ha ottenuto un grande successo presso i partecipanti esterni in termini di numero di candidature pervenute (oltre 9000), 300 delle quali hanno ottenuto una sovvenzione. Inoltre vari Stati membri hanno annunciato che utilizzeranno i risultati della valutazione del CER per finanziare giovani ricercatori che non hanno beneficiato del sostegno del CER a causa di vincoli di bilancio. Nel corso del secondo anno di attività si è assistito ad un rafforzamento del programma scientifico con l'aggiunta di un secondo sistema di "Sovvenzioni per ricercatori confermati" ( Advanced Grants ) per i ricercatori esperti e indipendenti, nonché a progressi importanti verso la creazione dell'agenzia esecutiva. L'agenzia esecutiva del CER si trova attualmente nella fase preparatoria. La decisione della Commissione che istituisce l'agenzia esecutiva del CER è stata adottata il 14 dicembre 2007[9], a seguito di un parere positivo sul progetto di proposta in seno al comitato di regolamentazione degli Stati membri per le agenzie esecutive e della votazione favorevole della commissione bilancio del Parlamento europeo nel novembre 2007. L'atto di delega dovrebbe essere adottato dalla Commissione nel settembre 2008 come pure la decisione con la quale si nomineranno i membri del comitato direttivo. In attesa della nomina del direttore, è in corso un'importante operazione di assunzione del personale dell'agenzia, parallelamente all'ulteriore sviluppo delle attività e delle infrastrutture dell'agenzia esecutiva, sotto la supervisione della DG Ricerca. Le assunzioni del personale per il CER sono effettuate nel rispetto dei requisiti specifici dell'eccellenza scientifica; il direttore e gli alti dirigenti saranno nominati tenendo conto del parere del consiglio scientifico, come stabilito dal programma specifico "Idee". Indipendentemente dall'esame delle strutture e dei meccanismi, il CER vuole essere "un'organizzazione in progressivo apprendimento"[10], che si sviluppa e si adegua per garantire il conseguimento dei suoi obiettivi in modo efficiente ed efficace. In quest'ottica la Commissione ha già adottato una serie di misure per adeguare alcuni aspetti dell'attuazione sulla base delle prime esperienze, in consultazione con il consiglio scientifico. Inoltre, fatti salvi lo svolgimento e gli esiti dell'esame intermedio, la Commissione sta valutando la possibilità di adottare ulteriori misure per migliorare considerevolmente il funzionamento del CER mediante adeguamenti tecnici nell'ambito della legislazione vigente del Consiglio e del Parlamento. I settori in cui si possono prevedere miglioramenti sono precisati nell'allegato. ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ESAME 4.1 Selezione degli esperti indipendenti La credibilità dell'esame e dei suoi esiti dipenderà in larga misura dall'integrità, dall'apertura, e dalla reputazione degli esperti selezionati a tal fine. La Commissione propone di nominare un gruppo ( panel ) composto da un presidente e quattro altri membri, nonché un relatore, e garantirà l'informazione dei principali partecipanti. Il panel sarebbe istituito in modo da soddisfare, nel complesso, i seguenti criteri principali: - conoscenze approfondite in materia di politica e gestione della ricerca a livello nazionale, europeo e/o internazionale; - ampiezza delle competenze per valutare il Consiglio europeo della ricerca da un punto di vista scientifico, amministrativo[11], giuridico e da altre prospettive adeguate. Altri criteri di cui si terrà conto nella scelta dei membri sono: - adeguato equilibrio tra il settore accademico e le altre parti interessate (tra cui le fondazioni di ricerca europee) al fine di garantire sia la conoscenza a livello istituzionale che la competenza tecnica; - adeguato equilibrio tra i generi; - ampiezza e diversità dell'esperienza nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca. Il gruppo può essere assistito da altri esperti che, su richiesta, forniscono informazioni e analisi specialistiche indipendenti. 4.2 Portata L'esame avrà un impatto decisivo sul futuro del CER e per tale motivo deve essere sufficientemente ampio da raggiungere conclusioni definitive. L'esame deve inoltre tenere conto dei vari livelli di legislazione e di pratiche amministrative che, insieme al quadro giuridico dell'agenzia esecutiva sotto forma di una struttura specifica di esecuzione, definiscono o condizionano le modalità operative del CER. Ciò assumerà una particolare importanza quando si dovrà stabilire dove e che tipo di miglioramenti sono necessari, eventualmente anche mediante modifiche legislative. Si esamineranno inoltre i vantaggi e gli inconvenienti delle varie strutture possibili (ad esempio, agenzia esecutiva, una struttura fondata sull'articolo 171 del trattato, o qualsiasi altra opzione), visto che il funzionamento della struttura sarà condizionato dal contesto generale. Sotto questo punto di vista saranno importanti, tra l'altro: - il programma specifico "Idee" che stabilisce la struttura di base del CER[12], tra cui i diritti e gli obblighi del consiglio scientifico e la struttura specifica di esecuzione, e altre modalità di attuazione, nonché la legislazione concernente il Settimo programma quadro, ivi comprese le regole di partecipazione; - le varie strutture in materia di processo decisionale, collegamento e attuazione del programma (in particolare il consiglio scientifico, la segreteria generale e la Commissione), tra cui quelle istituite da atti giuridici subordinati rispetto alla legislazione primaria, in particolare la decisione della Commissione che istituisce il CER; - il più ampio contesto dell'amministrazione in un'istituzione o un organismo comunitari, in particolare il regolamento finanziario e lo statuto del personale applicabile, nonché vari regolamenti, orientamenti e pratiche amministrative consolidate per l'attuazione di tali atti[13]. Essendo il CER un'entità nuova, che si ispira a principi e metodi diversi rispetto ai programmi quadro precedenti, pone inevitabilmente sfide a livello di attuazione nella fase di avviamento. Nell'ambito dell'esame occorre pertanto fare una distinzione tra le sfide che sono transitorie e rispetto alle quali sono state trovate o si stano trovando delle soluzioni, e le problematiche che possono essere collegate ad aspetti strutturali del CER e che hanno un impatto sul suo funzionamento in una prospettiva a più lungo termine. L'esame deve adeguarsi agli sviluppi in corso in seno al CER (ad esempio, i progressi verso l'autonomia amministrativa dell'agenzia esecutiva e il processo di nomina dei futuri membri del consiglio scientifico), basandosi sulle prove quantitative e qualitative e l'esperienza accumulata, a partire dall'inizio dell'attività del Consiglio scientifico nell'ottobre 2005. Si dovrà inoltre, come stabilito nella legislazione, tenere conto del processo e dei criteri di selezione dei membri del consiglio scientifico. Vista la posta in gioco per la politica europea di ricerca e il suo sviluppo istituzionale, occorre valutare la prestazione del CER rispetto a parametri che rispecchino i massimi standard a livello mondiale, in particolare facendo riferimento ad agenzie analoghe negli Stati membri e in altri paesi avanzati del mondo, nonché ai programmi di ricerca gestiti dalla Commissione. In questo contesto, sarà particolarmente utile l'esperienza di altre strutture esterne istituite nell'ambito del Settimo programma quadro, come le ITC o, in settori contigui, l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT). L'esame dovrebbe anche tenere conto dell'ampia valutazione delle strutture esterne effettuato dalla Commissione, come i rapporti di valutazione che ogni agenzia esecutiva deve elaborare nei primi tre anni di attività, nonché l'audit delle prestazioni di tutte le agenzie esecutive, tra cui il CER, che la Corte dei conti avvierà nel corso del 2008 che sarà accompagnato da una relazione sugli esiti di tale audit. 4.3 Metodi di lavoro Per garantire che i riscontri siano sufficientemente ampi e approfonditi, la Commissione propone una "commissione di inchiesta" che esaminerebbe, nel rispetto della riservatezza, prove documentali e orali da parte di un'ampia gamma di parti interessate, tra cui, ad esempio, il consiglio scientifico del CER, la comunità dei ricercatori (ambienti accademici, istituti di ricerca, fondazioni di ricerca e l'industria), Stati membri, istituzioni europee, la DG RTD e altri servizi della Commissione. I metodi dettagliati di lavoro dovranno essere stabiliti dal panel , tuttavia si presuppone che esso possa: - chiedere alle parti interessate riscontri orali e scritti; - analizzare le prove esistenti, tra cui gli studi di monitoraggio e valutazione sul programma specifico "Idee"; - effettui analisi ad hoc , concernenti, ad esempio, informazioni statistiche e documenti ed esami strategici pertinenti. La Commissione fornirà al panel tutte le informazioni necessarie e i servizi della Commissione potranno, su richiesta del panel , organizzare riunioni di esperti su temi specifici. Conformemente alla disposizione menzionata circa il suo pieno coinvolgimento, il consiglio scientifico ha espresso l'intenzione di presentare una sintesi della sua esperienza fino ad oggi e dei suggerimenti per eventuali miglioramenti, tenendo conto delle migliori pratiche esistenti in seno ai consigli di ricerca a livello internazionale. 4.4 Criteri I criteri per l'esame intermedio – eccellenza scientifica, autonomia, efficienza e trasparenza – rispecchiano i principi chiave su cui si basa il CER. Nei paragrafi seguenti sono analizzati e commentati tutti i criteri separatamente. Occorre sottolineare, tuttavia, che questi criteri devono essere considerati anche nel loro insieme, in quanto alcuni loro requisiti si sovrappongono; ad esempio la qualità della gestione scientifica non può essere considerata in modo del tutto isolato dalle considerazioni in materia di efficienza. I criteri dovrebbero essere applicati tenendo conto di parametri di riferimento adeguati, ad esempio le modalità adottate dalle agenzie di ricerca nell'UE o in altri paesi avanzati. Inoltre, l'analisi di ciascun criterio e del loro insieme deve fondarsi sul requisito fondamentale dell'integrità assoluta nelle attività del CER. 4.4.1 Eccellenza scientifica L 'eccellenza scientifica e accademica costituisce nel contempo un obiettivo del CER e la motivazione alla base di tutti gli aspetti della sua attività. Qui di seguito sono riportati alcuni degli aspetti fondamentali da valutare nell'ambito dell'esame: - In che misura il CER riesce a promuovere l'eccellenza scientifica nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca? - In che misura la strategia, l 'attuazione amministrativa e l'esecuzione del programma operano in favore dell'eccellenza scientifica? - Il principio dell 'eccellenza scientifica è integrato nella cultura e nelle procedure del CER? 4.4.2. Autonomia L'autonomia comporta gli aspetti seguenti di cui occorre tenere conto nell'ambito dell'esame: - Le condizioni di funzionamento del CER consentono di definire la strategia scientifica in modo efficace ed indipendente, conformemente ai requisiti scientifici? - La strategia scientifica, elaborata in modo indipendente dal consiglio scientifico, viene rispettata in quanto base di attuazione da parte della struttura di esecuzione specifica? - Le condizioni di funzionamento della struttura di esecuzione specifica consentono a quest 'ultima di seguire strettamente, in modo efficiente e con l'adeguata flessibilità la strategia scientifica istituita dal consiglio scientifico e le prescrizioni del programma specifico "Idee"? - In che misura le strutture e le procedute stabilite dalla Commissione per il CER sono adatte per garantire la sua piena autonomia a lungo termine? 4.4.3 Efficienza Il CER non opera come un'entità isolata ma come un elemento del sistema europeo di ricerca. L'efficienza pertanto non è legata solo alla quota del suo utilizzo totale delle risorse ma anche alla sua capacità di utilizzare le risorse in modo efficace, ad esempio attirando i candidati ed esperti valutatori migliori. La valutazione della sua efficienza presuppone pertanto interrogativi del tipo indicato qui di seguito: - Le spese amministrative totali del CER rientrano nei parametri stabiliti a tal fine e sono coerenti con le migliori pratiche applicate nelle agenzie di ricerca a livello mondiale? - In che misura la separazione dei compiti tra la Commissione e il CER consente di evitare efficacemente la duplicazione delle attività e in che misura consente il buon funzionamento del CER? - I ruoli degli attori della struttura di governance del CER (consiglio scientifico, segretario generale, struttura specifica di esecuzione, Commissione) e i rapporti esistenti tra loro sono sufficientemente definiti, chiari ed adeguatamente associati per conseguire un'organizzazione e una gestione altamente efficienti? - I sistemi e le procedure adottati dal CER consentono di conseguire gli obiettivi in modo economico in termini di utilizzo delle risorse (personale e risorse finanziarie)? - Le attività del CER (inviti, proposte, valutazione, aggiudicazioni) sono sufficientemente semplici, flessibili e di facile uso per attirare i candidati ed esperti valutatori migliori? 4.4.4 Trasparenza Il CER dovrebbe operare in piena autonomia e nel rispetto dei più elevati standard di integrità. In tale contesto, il concetto di trasparenza è abbastanza chiaro. I principali aspetti da considerare sono i seguenti: - Il CER comunica ai cittadini e alle altre parti interessate informazioni di contenuto e qualità adeguati affinché questi possano comprendere il suo funzionamento e avere fiducia nell'uso e nel controllo effettivo del suo bilancio? - Il CER fornisce informazioni alle istituzioni comunitarie di contenuto e qualità adeguati affinché queste possano svolgere le loro responsabilità in materia di monitoraggio? 4.5 Calendario e elementi da fornire Nell'ottica di effettuare il riesame quanto prima, il calendario indicativo è il seguente: - nomina degli esperti - febbraio 2009 - prima riunione del panel di esperti – febbraio 2009 - presentazione dei riscontri orali e scritti: febbraio - maggio 2009 - relazione finale - luglio 2009 - risposta iniziale della Commissione – settembre 2009 Il gruppo elaborerà la relazione finale che conterrà raccomandazioni e conclusioni. Tale documento dovrebbe comprendere un'analisi e una valutazione dell'adeguatezza o delle carenze delle strutture e dei meccanismi esistenti e precisare se gli eventuali adeguamenti necessari possono essere considerati "aggiustamenti tecnici" (ad esempio adeguamenti al modello di agenzia esecutiva) o sono da ritenersi questioni organizzative sostanziali e/o questioni giuridiche. L'esito dell'esame dovrebbe fornire alla Commissione, in consultazione con il consiglio scientifico, le basi per dare il via alle proposte legislative ritenute necessarie. CONCLUSIONE Il riesame delle strutture e dei meccanismi del CER avrà un impatto decisivo sulla struttura futura del CER e pertanto costituirà un punto di riferimento per l'evoluzione futura del finanziamento comunitario della ricerca. È quindi indispensabile che l'esame sia effettuato adeguatamente e in modo efficace, con il pieno sostegno delle parti interessate, ivi compresi le istituzioni comunitarie e il consiglio scientifico. La presente comunicazione illustra la base e il calendario proposti per un esame attento, ampio e imparziale che fornirà una solida base su cui costruire il futuro a lungo termine del CER. La comunicazione individua inoltre una serie di settori in cui è possibile operare degli adeguamenti per migliorare le prestazioni del CER, senza inficiare lo svolgimento o l'esito dell'esame. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono invitati a trasmettere, entro dicembre 2008, le loro osservazioni sulla metodologia illustrata nel presente documento, affinché la Commissione ne tenga conto nello stabilire il mandato dell'esame indipendente. A seguito dell'esito dell'esame, la Commissione adotterà le misure necessarie per mettere in pratica le sue conclusioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire la continuità del funzionamento del CER nel corso degli adeguamenti. ALLEGATO MODI POSSIBILI PER POTENZIARE LE PRESTAZIONI INDIPENDENTEMENTE DALL'ESAME DELLE STRUTTURE E DEI MECCANISMI Come menzionato al punto 3 precedente, indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del riesame intermedio, la Commissione sta già valutando. sulla base dell'esperienza iniziale, una serie di settori in cui sarebbe possibile apportare miglioramenti considerevoli al funzionamento del CER mediante adeguamenti tecnici in termini di attuazione e ambiente operativo, nel rispetto della legislazione esistente del Consiglio e del Parlamento. Tali settori comprendono: - La funzionalità e la chiarezza dell'interfaccia tra consiglio scientifico e struttura specifica di esecuzione . Si possono apportare miglioramenti alle modalità di collegamento tra consiglio scientifico, la Commissione e la struttura specifica di esecuzione. Si potrebbe anche pensare ad un'ulteriore precisazione del ruolo del segretario generale del CER in relazione al presidente e ai vicepresidenti del consiglio scientifico e del ruolo del comitato istituito dal consiglio scientifico, nel cui ambito si riuniscono il presidente, i vicepresidenti e il segretario generale, e a cui è invitato il direttore della struttura di esecuzione specifica. In questo contesto, le disposizioni della decisione della Commissione che istituisce il CER possono essere riviste per riconoscere il tempo che il presidente e i vicepresidenti del consiglio scientifico dedicano al CER. Occorre, a questo proposito, tenere conto del rischio di conflitti di interesse che potrebbero sorgere, ad esempio, dal finanziamento effettivo del CER da parte delle organizzazioni di accoglienza del presidente e dei vicepresidenti, nonché delle disposizioni concernenti la responsabilità del consiglio scientifico, tra cui il codice di condotta e gli obblighi di rendicontazione. - Selezione e nomina dei valutatori esperti. Vista l'ampia portata scientifica delle attività del CER e la necessità di un elevato numero di valutatori esperti, l'uso adeguato delle risorse presuppone che queste procedure siano quanto più semplici e flessibili possibile e conformi alle pratiche amministrative e alla gestione finanziaria adeguate. Si potrebbero apportare semplificazioni sia per quanto concerne la selezione degli esperti, laddove esistono ambiguità nel ruolo del consiglio scientifico e della Commissione per quanto riguarda la selezione di esperti per l'esame inter pares ( peer review ) delle proposte di ricerca sia per quanto riguarda l'esigenza per l'agenzia di esecuzione di predisporre una decisione della Commissione per ogni singolo esperto nominato e nel processo di nomina e di retribuzione. - Trattamento delle sovvenzioni. Per le proposte concernenti la ricerca di frontiera, in cui l'esito dei lavoro è di per sé incerto, il CER, per principio, cerca di evitare la "negoziazione" delle sovvenzioni, che sono concesse in base all'approvazione della proposta e alla determinazione dello stanziamento di bilancio adeguato da parte del panel di esperti (a seguito della decisione di selezione). Potrebbe essere opportuno riesaminare gli obblighi di prestazione che incombono al ricercatore principale, al fine di garantire che, qualora il gruppo di valutatori esperti riduca lo stanziamento di bilancio, non sia necessariamente obbligatorio modificare la descrizione dei lavori. - Adeguamento degli strumenti del 7° PQ alle esigenze specifiche del CER. Nella fase iniziale del Settimo programma quadro, che è coinciso con l'avvio del CER, quest'ultimo ha dovuto avvalersi degli strumenti, nella loro configurazioni standard, concepiti per l'insieme del Settimo programma quadro. Progressivamente la Commissione valuterà in che modo questi strumenti - ad esempio il sistema elettronico di presentazione delle proposte (EPSS) - possano essere configurati specificatamente per le attività del CER, in modo compatibile con gli imperativi di economia e efficienza che si applicano all'insieme del Settimo programma quadro. [1] Nell'ambito della relazione sullo stato di avanzamento citata all'articolo 7, paragrafo 2, che precede la valutazione intermedia, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la prima metà del 2008, una comunicazione sulla metodologia e sui criteri applicabili alla valutazione che gli esperti indipendenti dovranno realizzare sulle strutture e sui meccanismi del Consiglio europeo della ricerca. Eventualmente, la Commissione presenterà una proposta volta ad adeguare il programma quadro" (GU L 412 del 30.12.2006) [2] Decisione del Consiglio concernente il programma specifico "Idee" che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (2006/972/CE) GU L 54 del 22.2.2007, pag. 88. [3] L'esame si svolgerà conformemente agli standard di valutazione stabiliti dalla Commissione: "Responding to strategic needs: reinforcing the use of evaluation" SEC(2007) 213. [4] Relazione annuale sull'operato del Consiglio europeo della ricerca e sulla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel programma specifico "Idee" nel 2007, COM(2008) 473. [5] 2007/134/CE, GU L 57 del 24.2.2007, pag. 14. [6] 1982/2006/CE del 18.12.2006 (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1). [7] 1906/2006/CE del 18.12.2006 (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1). [8] 972/2006/CE del 19.12.2006 (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 243 e rettifica GU L 54 del 22.2.2007, pag. 81. [9] Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2007, che istituisce l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per la gestione del programma specifico comunitario "Idee", nel settore della ricerca di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio. GU L 9 del 12.1.2008, pag. 15. [10] Conformemente alle disposizioni del programma specifico: "…[..] La realizzazione e la gestione delle attività saranno regolarmente riesaminate e controllate al fine di valutarne i risultati e di adeguarne e correggerne le procedure sulla base delle esperienze. " [11] Comprendente, ad esempio, l'organizzazione finanziaria e l'audit interno di organizzazioni ecc. [12] " […] un consiglio scientifico indipendente composto da ricercatori scientifici, ingegneri e studiosi di chiara fama, largamente rappresentativi di tutta la comunità scientifica europea, assistito da una specifica struttura esecutiva snella ed economicamente vantaggiosa che sarebbe istituita sotto forma di agenzia esecutiva …., [13] La politica del personale e di assunzione del CER rientra nelle disposizioni delle condizioni applicabili ad altri agenti dell'Unione europea (GU L 56 del 4.3.1968, pagg. 1-7.) Queste condizioni, che sono state riaffermate in varie occasioni dal legislatore, costituiscono la base per qualsiasi strumento comunitario di sostegno alla ricerca, ivi comprese le ITC, che ciò avvenga mediante agenzie esecutive o una struttura nell'ambito dell'articolo 171.