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Document 52008AR0347

Parere del Comitato delle regioni riforma dei sistemi EMAS ED Ecolabel

GU C 120 del 28.5.2009, p. 56–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/56


Parere del Comitato delle regioni riforma dei sistemi EMAS ED Ecolabel

2009/C 120/11

IL COMITATO DELLE REGIONI

reputa che i sistemi di ecogestione e audit (EMAS) per le organizzazioni e i marchi di qualità ecologica (Ecolabel) per i prodotti siano uno strumento utile e basato sul mercato per incoraggiare comportamenti ecologicamente responsabili da parte di vari attori sociali e per incrementare il grado di protezione ambientale,

ritiene che il regolamento EMAS possa essere utile a molti tipi di organizzazioni, che dalla sua adozione potrebbero trarre molteplici benefici, come una riduzione dei danni ambientali, una diminuzione dei costi (energia e smaltimento dei rifiuti), la certezza del rispetto della legislazione ambientale, un funzionamento più efficiente, ecc.,

reputa inoltre necessario definire la portata della valutazione delle prestazioni ambientali per le organizzazioni che aderiscono al sistema EMAS, nonché stabilire requisiti adeguati per gli audit ambientali ai diversi livelli di analisi, nella fattispecie al livello primario (produzione), secondario (fornitura) e terziario (altro). Non tutte le PMI e non tutti gli enti locali e regionali dispongono delle informazioni, delle competenze e delle conoscenze necessarie per effettuare gli audit ambientali, e si rende quindi talvolta necessario il ricorso a consulenti esterni,

giudica importante, per garantire la credibilità e l'affidabilità del marchio Ecolabel, mantenere la procedura di valutazione ex ante. Per soddisfare i criteri ISO bisogna che l'organismo che conferisce il marchio verifichi sia ex ante sia ex post la conformità del prodotto interessato ai criteri del marchio stesso. La proposta di sostituire le procedure di valutazione con un sistema di registrazione e controllo ex post rappresenta una grave minaccia alla credibilità e all'affidabilità del marchio.

Relatrice generale

:

Britt LUNDBERG (FI/ALDE), membro del governo regionale delle isole Åland

Testi di riferimento:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel) — COM(2008) 401 def. — 2008/0152 (COD)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) — COM(2008) 402 def. — 2008/0154 (COD)

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Raccomandazioni generali (EMAS ed Ecolabel)

1.

giudica particolarmente necessario riformare sia il sistema comunitario di ecogestione e audit che il sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica e sostiene fermamente l'obiettivo dell'UE di promuovere una politica di produzione e consumo sostenibili, come stabilito dall'accordo di Lisbona e dalla strategia comunitaria di sviluppo sostenibile, anche in vista del conseguimento degli obiettivi comunitari in materia di politica climatica;

2.

ritiene che tale riforma sia particolarmente necessaria in quanto nessuno dei due sistemi ha avuto la diffusione o l'impatto inizialmente voluto;

3.

reputa che i sistemi di ecogestione e audit per le organizzazioni e i marchi di qualità ecologica per i prodotti siano uno strumento utile e basato sul mercato per incoraggiare comportamenti ecologicamente responsabili da parte di vari attori sociali e per incrementare il grado di protezione ambientale;

4.

è dell'avviso che anche gli enti locali e regionali potrebbero fare maggiore uso di questi sistemi e che la riforma della normativa e le misure di sostegno che adotteranno gli Stati membri dovrebbero richiamare l'attenzione degli enti pubblici, sia di piccole che di grandi dimensioni, sulla possibilità di servirsi di tali sistemi;

5.

ritiene che la proposta relativa al sistema EMAS, pur comprendendo norme, procedure e requisiti piuttosto dettagliati, sia comunque conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto l'attuazione rimane di competenza degli Stati membri o dei rispettivi enti locali e regionali. Il sistema del marchio comunitario di qualità, dal canto suo, non ha carattere esclusivo, potendo convivere con sistemi nazionali e regionali, purché basati su criteri rigorosi;

6.

ritiene che nessuno dei due sistemi, che si basano entrambi su un'adesione volontaria, imponga oneri superflui: l'elaborazione e la revisione dei criteri del marchio di qualità ecologica sono infatti flessibili e norme flessibili prevede anche la proposta relativa al sistema EMAS;

7.

è dell'avviso che le proposte siano conformi alla strategia della Commissione per il miglioramento della regolamentazione (che prevede la semplificazione della legislazione e la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese e degli enti pubblici).

Obiettivi della revisione del regolamento EMAS

8.

ritiene che il regolamento EMAS possa essere utile a molti tipi di organizzazioni, che potrebbero trarre molteplici benefici dalla sua adozione, come una riduzione dei danni ambientali, una diminuzione dei costi (energia e smaltimento dei rifiuti), il miglioramento della loro immagine ambientale, la certezza del rispetto della legislazione ambientale, un funzionamento più efficiente, ecc.;

9.

è favorevole a fissare obiettivi quantitativi e misurabili, per quanto riguarda il numero di organizzazioni aderenti al sistema EMAS, da raggiungere entro cinque e dieci anni dall'entrata in vigore del regolamento;

10.

reputa che per conseguire tali obiettivi sarebbe utile richiedere che gli Stati membri stabiliscano a loro volta degli obiettivi quantitativi per aumentare il numero delle organizzazioni aderenti al sistema EMAS;

11.

è risolutamente favorevole ad accrescere con ogni mezzo possibile la visibilità del sistema EMAS, che ad esempio per quanto riguarda il settore pubblico dei paesi nordici risulta quasi sconosciuto e molto poco utilizzato;

12.

ritiene che la struttura del regolamento dovrebbe tenere conto del punto di vista delle organizzazioni che hanno in progetto l'adozione del sistema EMAS. Una questione fondamentale per tali organizzazioni è la struttura del sistema, che viene invece relegata nell'allegato II della proposta. Il modo più semplice per correggere questa lacuna sarebbe trasformare l'allegato II in un articolo a sé stante, intitolato Struttura e requisiti del sistema EMAS;

13.

accoglie con favore la proposta di dare ai sistemi di gestione ambientale nazionali o regionali la possibilità di ottenere un riconoscimento di conformità, piena o parziale, al sistema EMAS per aiutare le organizzazioni a passare da questi sistemi al sistema EMAS. In questo modo si creerebbe un elevato numero di potenziali aderenti al sistema EMAS tra quelle organizzazioni che hanno già intrapreso gli sforzi necessari per conformarsi ai suoi requisiti. Si migliorerebbe inoltre la credibilità dei sistemi locali, che diventerebbero parte del sistema EMAS;

14.

è dell'avviso che la Commissione potrebbe stabilire un insieme di requisiti minimi per i sistemi parzialmente conformi al sistema EMAS, in modo da evitare che vengano presentate domande per elementi distinti di un sistema di gestione ambientale che non può ancora essere definito come tale;

15.

propone che, come requisiti minimi, vengano adottati ad esempio i seguenti: una politica ambientale che preveda l'impegno a realizzare continui miglioramenti; un esame ambientale che individui gli aspetti dell'organizzazione che esercitano un impatto significativo sull'ambiente; la conformità alle disposizioni della legislazione ambientale; la definizione di obiettivi ambientali che abbraccino aspetti importanti dell'ambiente; un programma o piano d'azione ambientale che stabilisca le competenze, i provvedimenti e il calendario per l'attuazione delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi ambientali; la disponibilità di risorse adeguate per attuare il programma ambientale; la comunicazione interna in merito al sistema di gestione ambientale ai diversi livelli dell'organizzazione; l'audit esterno del sistema di gestione ambientale;

16.

ritiene che gli orientamenti per la comunicazione delle informazioni ambientali contenuti nell'allegato IV della proposta vadano migliorati. In particolare, per le piccole e medie imprese del settore dei servizi e ad esempio per gli attori locali, molti degli indicatori previsti, come ad esempio l'efficienza dei materiali, sono impossibili da calcolare. La quantità di materiale utilizzato è talmente elevata che la raccolta dei dati, anche per i materiali più importanti, è spesso un compito insormontabile. Inoltre, la maggioranza delle PMI e delle piccole organizzazioni del settore privato esercita un impatto trascurabile sulla biodiversità e bisogna evitare obblighi di comunicazione che le danneggino;

17.

reputa inoltre necessario definire la portata della valutazione delle prestazioni ambientali per le organizzazioni che aderiscono al sistema EMAS, nonché stabilire requisiti adeguati per gli audit ambientali ai diversi livelli di analisi, nella fattispecie al livello primario (produzione), secondario (approvvigionamento) e terziario (altro). Non tutte le PMI e non tutti gli enti locali e regionali dispongono delle informazioni, delle competenze e delle conoscenze necessarie per effettuare gli audit ambientali, e si rende quindi talvolta necessario il ricorso a consulenti esterni;

18.

obietta ai costi che derivano agli enti pubblici e alle imprese private dall'applicazione dei sistemi EMAS ed Ecolabel; ritiene che sia possibile ampliare la partecipazione a entrambi i sistemi abolendo o riducendo i diritti. Va tuttavia fatta una distinzione tra i due sistemi date le diverse strutture dei costi per le organizzazioni che vi aderiscono;

19.

ritiene che le imprese che introducono il sistema EMAS dovrebbero essere sgravate da oneri amministrativi, anche se la riduzione degli adempimenti burocratici non deve mai portare a una perdita di credibilità di tale sistema agli occhi degli enti pubblici, dei consumatori o delle organizzazioni propense ad aderirvi.

Il sistema Ecolabel

20.

ritiene che gli obiettivi stabiliti costituiscano un primo passo nella giusta direzione, specialmente l'apertura del processo di elaborazione dei criteri del marchio di qualità ecologica a diverse parti interessate e la procedura abbreviata di accettazione, che consentirà un più rapido ingresso di nuovi prodotti nel sistema Ecolabel;

21.

chiede che al marchio ecologico comunitario venga aggiunta la sigla «UE» affinché sia più chiaro per i cittadini che si tratta di un'iniziativa dell'Unione europea;

22.

reputa che nel caso di gruppi di prodotti accettati possa essere utile applicare la procedura abbreviata di elaborazione dei criteri sulla base di altri sistemi di marchi di qualità ecologica : così ad esempio i marchi Swan e Blaue Engel sono così noti nelle rispettive aree di diffusione (paesi nordici e Germania) che potrebbero imprimere slancio al marchio comunitario di qualità ecologica;

23.

appoggia la proposta di abolire i diritti annuali per i prodotti cui è stato conferito il marchio Ecolabel, in quanto ciò significa eliminare la barriera finanziaria che ostacola l'ingresso nel sistema di molte PMI;

24.

accoglie con favore la proposta di richiedere alle parti interessate l'elaborazione di un manuale destinato alle autorità che aggiudicano contratti per appalti pubblici: in questo modo sarà più facile per loro inserire i criteri del marchio Ecolabel nelle procedure d'appalto. Un manuale offrirebbe un sostegno prezioso al lavoro degli enti locali e regionali;

25.

giudica importante mantenere la procedura di valutazione ex ante ai fini della credibilità e affidabilità del marchio Ecolabel, che è un sistema di etichettatura basato sulla valutazione dell'intero ciclo di vita del prodotto conformemente alla norma ISO 14024, con verifica di parte terza. Per soddisfare i criteri ISO bisogna che l'organismo che conferisce il marchio verifichi sia ex ante sia ex post la conformità del prodotto per il quale si richiede il marchio ai criteri del marchio stesso. La proposta di sostituire le procedure di valutazione con un sistema di registrazione e controllo ex post rappresenta una grave minaccia alla credibilità e affidabilità del marchio;

26.

non appoggia la proposta di rendere i criteri dei sistemi di etichettatura ecologica nazionali o regionali almeno altrettanto severi di quelli previsti per il marchio Ecolabel quando si tratta di gruppi di prodotti per i quali già esistono criteri per l'attribuzione del marchio comunitario di qualità ecologica. La rigorosità dei requisiti applicabili nel quadro dei diversi sistemi di etichettatura ecologica dovrebbe essere valutata nel relativo contesto e in relazione sia con l'ambiente che con il mercato. Molti dei fattori chiave a questo fine, come lo stato di salute dell'ambiente, la pressione che grava su di esso e la sua resistenza variano notevolmente da una regione europea all'altra;

27.

ritiene particolarmente importante che gli Stati membri e la Commissione intensifichino l'attività di sensibilizzazione e informazione in merito al marchio Ecolabel. In questo contesto, l'approccio più efficace potrebbe essere la cooperazione con i commercianti, in quanto perlopiù i consumatori scelgono quali prodotti acquistare direttamente nei negozi: i negozianti hanno quindi una notevole capacità di influenzare le decisioni dei consumatori;

28.

ritiene che uno degli obiettivi prioritari dovrebbe essere il graduale ampliamento della gamma di prodotti e servizi, a disposizione dei consumatori, che soddisfano i criteri per ottenere il marchio Ecolabel. Occorre incoraggiare tale ampliamento favorendo lo sviluppo di metodi di progettazione dei prodotti che soddisfino i criteri previsti per il relativo gruppo di prodotti durante l'intero ciclo di vita. Il CdR raccomanda pertanto che gli enti competenti mettano in atto programmi volti a incoraggiare una progettazione rispettosa dell'ambiente (basata, tra l'altro, sui criteri ambientali Ecolabel già esistenti), a sostenere le aziende in questo settore e ad appoggiare progetti pilota.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Regolamento EMAS

Articolo 7

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 7 —

Deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni

1.

Su richiesta di un’organizzazione di piccole dimensioni gli organismi competenti prolungano, per l’organizzazione in questione, la frequenza triennale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, fino a cinque anni o la frequenza annua di cui all’articolo 6, paragrafo 2, fino a due anni purché siano rispettate le seguenti condizioni:

(a)

non esistono rischi ambientali,

(b)

l’organizzazione non ha in programma cambiamenti operativi del sistema di gestione ambientale e

(c)

non si rilevano problemi ambientali significativi a livello locale.

2.

Per ottenere la riduzione della frequenza di cui al paragrafo 1, l'organizzazione interessata presenta una richiesta all’organismo competente che l’ha registrata e dimostra che le condizioni applicabili per la deroga sono soddisfatte.

3.

Le organizzazioni che beneficiano della riduzione della frequenza da uno a due anni, di cui al paragrafo 1, inviano all’organismo competente la relazione non convalidata sulle prestazioni ambientali per ogni anno rispetto al quale sono esonerate dall’obbligo di disporre di una relazione convalidata sulle prestazioni ambientali.

Articolo 7 —

Deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni

1.

Su richiesta di un’organizzazione di piccole dimensioni gli organismi competenti prolungano, per l’organizzazione in questione, la frequenza triennale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, fino a cinque anni o la frequenza annua di cui all’articolo 6, paragrafo 2, fino a due anni purché siano rispettate le seguenti condizioni:

(a)

non esistono rischi ambientali,

(b)

l’organizzazione non ha in programma cambiamenti operativi del sistema di gestione ambientale e

(c)

non si rilevano problemi ambientali significativi a livello locale.

2.

Per ottenere la riduzione della frequenza di cui al paragrafo 1, l'organizzazione interessata presenta una richiesta all’organismo competente che l’ha registrata e dimostra che le condizioni applicabili per la deroga sono soddisfatte.

3.

Le organizzazioni che beneficiano della riduzione della frequenza da uno a due anni, di cui al paragrafo 1, inviano all’organismo competente la relazione non convalidata sulle prestazioni ambientali per ogni anno rispetto al quale sono esonerate dall’obbligo di disporre di una relazione convalidata sulle prestazioni ambientali.

4.

Per le organizzazioni che beneficiano della riduzione della frequenza fino a cinque anni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, il ciclo di audit viene adeguato di conseguenza.

Motivazione

L'obiettivo dichiarato del regolamento EMAS III, in particolare la semplificazione degli oneri per le PMI, è messo a rischio perché, pur essendo possibile una proroga del ciclo di convalida fino a cinque anni, continuerà a vigere l'obbligo dell'audit triennale. I cicli dovrebbero essere coordinati tra loro.

Emendamento 2

Regolamento Ecolabel

Articolo 9, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

4.

Entro due mesi dal ricevimento della richiesta di registrazione l'organismo competente verifica la documentazione di cui al paragrafo 2.

Se la documentazione è completa, l'organismo competente assegna un numero di registrazione ad ogni prodotto.

4.

Entro due mesi dal ricevimento della richiesta di registrazione l'organismo competente verifica la documentazione di cui al paragrafo 2.

Se la documentazione è completa, ed è stata controllata dall'organismo competente, quest'ultimo assegna un numero di registrazione ad ogni prodotto.

Motivazione

Per soddisfare i criteri ISO bisogna che l'organismo competente verifichi ex ante la conformità del prodotto in questione ai criteri del marchio Ecolabel. La proposta di sostituire le procedure di valutazione con un sistema di registrazione e controllo ex post rappresenta una grave minaccia alla credibilità e affidabilità del marchio (i controlli saltuari non sono sufficienti).

Emendamento 3

Regolamento EMAS

Articolo 43, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

La Commissione conserva e rende pubblici:

a)

un registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni in possesso di una registrazione EMAS;

b)

un database delle dichiarazioni ambientali e delle relazioni sulle prestazioni ambientali in formato elettronico.

La Commissione conserva e rende pubblici:

a)

un registro dei verificatori ambientali e delle organizzazioni in possesso di una registrazione EMAS;

b)

un database delle dichiarazioni ambientali e delle relazioni sulle prestazioni ambientali in formato elettronico;

c)

un database delle migliori pratiche utilizzate nel quadro del sistema EMAS nei diversi settori ambientali (es.: energia, rifiuti, appalti, comunicazione).

Motivazione

L'introduzione del sistema EMAS avrebbe un impatto molto maggiore se accompagnata da un manuale di facile consultazione contenente i risultati ottenuti dalle organizzazioni che vi aderiscono nelle diverse sfere della protezione ambientale (rifiuti, energia, appalti, ecc.). Gli esempi di buone pratiche comportanti anche una riduzione dei costi potrebbero incoraggiare altre organizzazioni ad aderirvi.

Emendamento 4

Regolamento EMAS

Articolo 39, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Fatta salva la legislazione comunitaria, in particolare in materia di concorrenza, fiscalità e aiuti di Stato, ove opportuno gli Stati membri adottano provvedimenti per incentivare le organizzazioni a registrarsi o a rimanere registrate a EMAS. Tali provvedimenti si configurano in particolare come:

b)

semplificazione degli obblighi, in modo tale che l’organizzazione in possesso di una registrazione EMAS sia ritenuta conforme a determinati obblighi normativi in materia di ambiente contenuti in altri strumenti legislativi individuati dalle autorità competenti oppure

Fatta salva la legislazione comunitaria, in particolare in materia di concorrenza, fiscalità e aiuti di Stato, ove opportuno gli Stati membri adottano provvedimenti per incentivare le organizzazioni a registrarsi o a rimanere registrate a EMAS. Tali provvedimenti si configurano in particolare come:

b)

semplificazione degli obblighi, ad esempio autorizzazioni ambientali di più lunga durata e minori requisiti per l'elaborazione delle comunicazioni necessarie per la conformità alle autorizzazioni, in modo tale che l’organizzazione in possesso di una registrazione EMAS sia ritenuta conforme a determinati obblighi normativi in materia di ambiente contenuti in altri strumenti legislativi individuati dalle autorità competenti (…)

Motivazione

La legislazione dovrebbe indicare chiaramente che le organizzazioni che aderiscono al sistema EMAS riceveranno un'assistenza pubblica, anche nelle questioni relative alle autorizzazioni ambientali.

Emendamento 5

Regolamento EMAS

Articolo 45, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Gli Stati membri possono presentare, per iscritto, alla Commissione una richiesta di riconoscimento dei sistemi di gestione ambientale esistenti, o di una parte di essi, che hanno ottenuto, secondo opportune procedure riconosciute a livello nazionale o regionale, la certificazione di conformità alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Gli Stati membri e le organizzazioni che coordinano i sistemi EMAS a livello nazionale o regionale possono presentare, per iscritto, alla Commissione una richiesta di riconoscimento dei sistemi di gestione ambientale esistenti, o di una parte di essi, che hanno ottenuto, secondo opportune procedure riconosciute a livello nazionale o regionale, la certificazione di conformità alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

Motivazione

Non ha senso limitare agli Stati membri la facoltà di avanzare proposte nel quadro dell'articolo 39, dato che gli organismi responsabili dei sistemi di gestione ambientale a livello locale sono quelli che conoscono meglio tali sistemi e possono quindi avanzare proposte con cognizione di causa circa la conformità al sistema EMAS.

Emendamento 6

Regolamento EMAS

Articolo 4, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 4 —   Preparativi per la registrazione

5.

Le organizzazioni presentano materiale o documenti giustificativi che attestino il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente che sono stati individuati.

Le organizzazioni possono chiedere all'autorità o alle autorità responsabili dell'applicazione della legge una dichiarazione di conformità a norma dell'articolo 33, paragrafo 5.

Le organizzazioni situate al di fuori del territorio comunitario fanno inoltre riferimento agli obblighi normativi in materia di ambiente applicabili a organizzazioni analoghe negli Stati membri nei quali intendono presentare la domanda di registrazione.

Articolo 4 —   preparativi per la registrazione

5.

Le organizzazioni presentano materiale o documenti giustificativi che attestino il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente che sono stati individuati.

Le organizzazioni possono chiedere all'autorità o alle autorità responsabili dell'applicazione della legge una dichiarazione di conformità a norma dell'articolo 33, paragrafo 5.

Le organizzazioni situate al di fuori del territorio comunitario fanno inoltre riferimento agli obblighi normativi in materia di ambiente applicabili a organizzazioni analoghe negli Stati membri nei quali intendono presentare la domanda di registrazione.

Motivazione

La possibilità che le autorità attestino la legalità rappresenta una grave «contravvenzione al sistema» e contraddice l'impostazione dell'EMAS in quanto sistema di «comprovata» autonomia. Questa misura inoltre finirebbe per controbilanciare uno dei principali vantaggi che l'EMAS comporta per le autorità. L'EMAS difatti non contribuirebbe più a ridurre la burocrazia e gli oneri amministrativi, ma anzi ne sarebbe la causa diretta. Le agevolazioni concesse alle organizzazioni registrate nell'ambito dell'EMAS, ad esempio la sostituzione delle norme con l'autoregolamentazione e la riduzione delle spese non sarebbero più giustificabili e pertanto verrebbe a mancare un incentivo essenziale alla registrazione all'EMAS.

Emendamento 7

Regolamento EMAS

Articolo 7, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 7 —   Deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni

1.

Su richiesta di un'organizzazione di piccole dimensioni gli organismi competenti prolungano, per l'organizzazione in questione, la frequenza triennale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, fino a cinque anni o la frequenza annua di cui all'articolo 6, paragrafo 2, fino a due anni purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

non esistono rischi ambientali,

b)

l'organizzazione non ha in programma cambiamenti operativi del sistema di gestione ambientale e

c)

non si rilevano problemi ambientali significativi a livello locale.

Articolo 7 —   Deroghe per le organizzazioni di piccole dimensioni

1.

Su richiesta di un'organizzazione di piccole dimensioni gli organismi competenti i verificatori ambientali prolungano, per l'organizzazione in questione, la frequenza triennale di cui all'articolo 6, paragrafo 1, fino a cinque anni o la frequenza annua di cui all'articolo 6, paragrafo 2, fino a due anni purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

non esistono rischi ambientali,

b)

l'organizzazione non ha in programma cambiamenti operativi del sistema di gestione ambientale e

c)

non si rilevano problemi ambientali significativi a livello locale.

Motivazione

L'attuazione di una procedura ufficiale per il prolungamento del ciclo di validazione da parte degli organismi competenti porta ad un inutile dispendio burocratico e risulta controproducente per le PMI. Il prolungamento del ciclo di validazione avviene attualmente mediante accordo diretto tra il verificatore ambientale e l'impresa, senza una speciale richiesta. Tale procedura, finora riconosciuta valida, parte inoltre dal presupposto che il verificatore ambientale ha la migliore visione della particolare situazione di un'impresa.

Emendamento 8

Regolamento EMAS

Articolo 28, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 28

Modalità dell'accreditamento

1.

Gli organismi di accreditamento designati dagli Stati membri in base all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 765/2008 hanno il compito di accreditare i verificatori ambientali e di controllare le attività che questi svolgono a norma del presente regolamento.

Articolo 28

Modalità dell'accreditamento

1.

Gli organismi di accreditamento designati dagli Stati membri, rispettando il sistema di ripartizione delle competenze vigente in ogni Stato membro, in base all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 765/2008 hanno il compito di accreditare i verificatori ambientali e di controllare le attività che questi svolgono a norma del presente regolamento.

Motivazione

Il considerando 11 del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 recita:

«(11)

La costituzione di un organismo nazionale di accreditamento unico non dovrebbe inficiare l'allocazione di funzioni all'interno degli Stati membri».

Emendamento 9

Regolamento EMAS

Articolo 12, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 12 —   Obblighi concernenti la procedura di registrazione

2.

Gli organismi competenti istituiscono e conservano un registro delle organizzazioni registrate nei rispettivi Stati membri, comprendente in particolare le dichiarazioni ambientali o le relazioni sulle prestazioni ambientali in formato elettronico, e aggiornano tale registro con frequenza mensile.

Il registro è disponibile al pubblico su un sito web.

Articolo 12 —   Obblighi concernenti la procedura di registrazione

2.

Gli organismi competenti istituiscono e conservano un registro delle organizzazioni registrate nei rispettivi Stati membri, comprendente in particolare le dichiarazioni ambientali o le relazioni sulle prestazioni ambientali più recenti in formato elettronico, e aggiornano tale registro con frequenza mensile.

Il registro è disponibile al pubblico su un sito web.

Motivazione

Quando si fa riferimento alle dichiarazioni ambientali o alle relazioni sulle prestazioni ambientali, si dovrebbe specificare se si tratta delle dichiarazioni o delle relazioni più recenti.

Peraltro, alcune organizzazioni consentono l'accesso alle loro dichiarazioni ambientali dietro apposita richiesta (in conformità a quanto disposto nell'articolo 6, paragrafo 3), allo scopo di registrare le persone interessate; ciò significa che tali organizzazioni si dimostrano riluttanti a rendere pubbliche le loro dichiarazioni senza una previa richiesta.

Di conseguenza, non si dovrebbe istituire l'obbligo per le organizzazioni di mettere a disposizione le loro dichiarazioni ambientali o le loro relazioni sulle prestazioni ambientali su un sito web, rendendo così consultabili tali dichiarazioni o relazioni senza una previa richiesta. Come soluzione alternativa, gli organismi competenti potrebbero offrire un servizio in cui la consultazione di questi documenti sarebbe subordinata alla presentazione di una richiesta e il registro delle persone che hanno presentato una richiesta in tal senso verrebbe trasmesso alle organizzazioni che domandassero di consultarlo.

Emendamento 10

Regolamento EMAS

Articolo 14, paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 14 —   Sospensione o revoca della registrazione di un'organizzazione

3.

Un'organizzazione registrata è sospesa o cancellata dal registro, secondo il caso, se entro un mese dalla richiesta non presenta all’organismo competente:

a)

gli aggiornamenti convalidati delle dichiarazioni ambientali, della relazione sulle prestazioni ambientali o la dichiarazione firmata di cui all’articolo 24, paragrafo 9;

b)

un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI.

Articolo 14 —   Sospensione o revoca della registrazione di un'organizzazione

3.

Un'organizzazione registrata è sospesa o cancellata dal registro, secondo il caso, se entro un mese tre mesi dalla richiesta non presenta all’organismo competente:

a)

gli aggiornamenti convalidati delle dichiarazioni ambientali, della relazione sulle prestazioni ambientali o la dichiarazione firmata di cui all’articolo 24, paragrafo 9;

b)

un modulo compilato contenente almeno le informazioni minime di cui all’allegato VI.

Motivazione

Il termine entro cui presentare i documenti mancanti dovrebbe essere esteso a tre mesi a partire dalla data della richiesta, allo scopo di dar tempo alle organizzazioni di preparare la documentazione e, se del caso, farla convalidare, dato che la presentazione dei documenti richiesti dipende anche dalla disponibilità del verificatore.

Bruxelles, 12 febbraio 2009.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Luc VAN DEN BRANDE


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