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Document 52008AR0004

Parere del Comitato delle regioni Pacchetto di riforme sulle telecomunicazioni

GU C 257 del 9.10.2008, pp. 51–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 257/51


Parere del Comitato delle regioni Pacchetto di riforme sulle telecomunicazioni

(2008/C 257/10)

IL COMITATO DELLE REGIONI

intende vegliare affinché il nuovo quadro normativo non pregiudichi gli obiettivi politici degli Stati membri nel campo della cultura e dei media e tenga conto delle esigenze specifiche delle aree rurali, delle regioni a bassa densità demografica, delle regioni ultraperiferiche, degli agglomerati urbani e delle esigenze delle minoranze culturali ed etniche,

esprime obiezioni nei confronti delle misure di armonizzazione della gestione dello spettro delle radiofrequenze proposte dalla Commissione europea. Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere la responsabilità di tale gestione, facendo in modo di mantenere la coerenza con gli accordi internazionali; ciò implica che sia preservata una banda di spettro abbastanza ampia da consentire alle emittenti radiotelevisive di eseguire la loro missione,

respinge il nuovo provvedimento proposto sulla separazione funzionale delle imprese e il diritto di veto della Commissione su certe misure correttive prese dalle autorità nazionali di regolamentazione. Insiste con queste ultime perché, nell'analizzare e nel definire i mercati rilevanti, tengano conto delle differenze culturali o linguistiche locali o regionali,

apprezza gli sforzi della Commissione diretti a migliorare la tutela dei consumatori e i diritti degli utenti, in particolare grazie alla messa a disposizione dei consumatori di maggiori informazioni sui prezzi e sulle condizioni di fornitura, al miglioramento della protezione dei dati e della sicurezza e a un accesso più facile, anche ai servizi di emergenza; tuttavia, esprime preoccupazione sul possibile impatto economico e finanziario di queste proposte per gli operatori dei servizi locali e regionali,

la creazione di un'autorità del mercato delle comunicazioni elettroniche, di pari passo con un sostanziale trasferimento di competenze per la regolamentazione dei mercati da ciascuno Stato membro verso la Commissione europea, condurrà a un palese squilibrio nella ripartizione dei poteri tra autorità di regolamentazione nazionali ed europee; invoca pertanto l'istituzione di un organo dei regolatori europei in materia di telecomunicazioni, che inserirebbe il gruppo dei regolatori europei nel diritto europeo.

Relatore

:

Marc SCHAEFER (LU/PSE), membro del consiglio comunale di Vianden

Testi di riferimento

Direttiva Legiferare meglio

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

COM(2007) 697 def. — 2007/0247 (COD)

Direttiva Cittadini

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori

COM(2007) 698 def. — 2007/0248 (COD)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche

COM(2007) 699 def. — 2007/0249 (COD)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale

COM(2007) 700 def.

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1.

plaude all'obiettivo della Commissione di rafforzare l'apertura dei mercati delle telecomunicazioni alla concorrenza e di incoraggiare l'investimento nelle reti ad alta velocità (senza distinzione tra tecnologia fissa, mobile e satellitare), così come all'obiettivo di assicurare, anche nel contesto della digitalizzazione dei servizi audiovisivi, una gestione ottimizzata delle radiofrequenze nel mercato interno;

2.

ha il dovere di vigilare affinché il nuovo quadro normativo non contenga misure tali da ripercuotersi negativamente sugli obiettivi delle politiche culturali e in materia di media dei vari Stati membri;

3.

vigilerà affinché, al momento di definire il nuovo meccanismo di regolamentazione (specie al livello della gestione delle radiofrequenze), si tenga conto degli interessi delle minoranze culturali o etniche, oltre che dei bisogni regionali;

4.

auspica che nel quadro normativo proposto trovino spazio meccanismi a favore dello sviluppo dell'accesso a Internet a banda larga nelle zone rurali o a bassa densità demografica e nelle regioni ultraperiferiche; in questo contesto non si dovrebbe però dimenticare che per gli enti locali e regionali può essere necessario investire in particolare nello sviluppo delle TIC e delle infrastrutture negli agglomerati urbani;

5.

apprezza gli sforzi della Commissione volti a migliorare la protezione dei consumatori, specie per quanto concerne la tutela dei dati e la sicurezza, e in relazione a un accesso più equo ai servizi di comunicazione elettronica e ai servizi di emergenza per tutte le categorie di utenti, compresi i disabili, ma esprime preoccupazione per l'impatto finanziario ed economico che tali proposte potrebbero avere in particolare per gli operatori di servizi regionali o locali;

6.

apprezza gli sforzi della Commissione diretti a sviluppare servizi paneuropei, sempre che ciò avvenga tenendo conto delle differenze nazionali e regionali e delle esigenze tecnologiche ed economiche degli attori economicamente più deboli;

7.

richiama l'attenzione della Commissione sulla diversità geografica dei mercati nazionali, regionali o anche locali, la quale può richiedere di conseguenza una differenziazione e una varietà di meccanismi e di procedure di regolamentazione, ad esempio la segmentazione geografica;

8.

esprime scetticismo riguardo al potenziale valore aggiunto insito in alcune delle nuove misure previste, le quali inciderebbero su tutti gli Stati membri indipendentemente dalla loro situazione specifica e dai progressi realizzati sul piano nazionale o regionale. In effetti, l'idea di trasferire ulteriori poteri al livello comunitario nel contesto della regolamentazione dei mercati delle telecomunicazioni e della gestione delle radiofrequenze suscita vive preoccupazioni all'interno del CdR;

9.

considera che le proposte della Commissione aprano la strada ad un'applicazione più coerente delle norme comunitarie ai fini del completamento di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche.

Direttiva Legiferare meglio

10.

si compiace per la raccomandazione della Commissione (1) di ridurre sensibilmente il numero dei mercati oggetto di regolamentazione ex ante e rendere così la regolamentazione, nei casi in cui rimane necessaria, più efficace e più semplice tanto per gli operatori che per le autorità nazionali di regolamentazione;

11.

esprime apprezzamento per le proposte della Commissione volte a istituire migliori meccanismi di coordinamento e di armonizzazione dei quadri normativi dei vari Stati membri, come pure dei processi di coordinamento, di concertazione e di consultazione tra le diverse autorità nazionali di regolamentazione;

12.

condivide il giudizio della Commissione secondo cui una gestione efficiente delle radiofrequenze è importante per agevolare l'accesso agli operatori e promuovere l'innovazione, come pure la diversità culturale;

13.

sottoscrive il parere della Commissione sulla necessità di garantire la coubicazione e la condivisione delle risorse per i fornitori di reti di comunicazione elettronica, sempre che tale condivisione sia tecnicamente possibile e che i costi di tale operazione possano essere ripartiti equamente;

14.

condivide il punto di vista della Commissione sull'importanza di armonizzare la numerazione all'interno della Comunità, quando ciò favorisca il funzionamento del mercato interno o lo sviluppo di servizi paneuropei; giudica nondimeno che gli Stati membri siano nella posizione migliore per adottare le misure finalizzate a una tale armonizzazione, la quale può essere condotta nell'attuale cornice del gruppo dei regolatori europei;

15.

sostiene che la definizione delle attribuzioni di radiofrequenze ai servizi in grado di assicurare la diversità linguistica e culturale e la pluralità dei media dovrebbe restare di competenza esclusiva degli Stati membri;

16.

reputa che non sia opportuno imporre una separazione funzionale come misura aggiuntiva a favore della liberalizzazione dei mercati; ritiene che il sistema più efficace in tal senso sia la concorrenza basata sull'infrastruttura e che il quadro normativo esistente consenta già misure di separazione, tra cui la separazione funzionale;

17.

ritiene che occorra mantenere tutti i riferimenti alle procedure previste dagli accordi internazionali in materia di gestione delle radiofrequenze, in quanto tali accordi sono già in vigore e costituiscono un quadro normativo più ampio di quello dell'Unione.

Direttiva Cittadini

18.

sostiene gli sforzi della Commissione per rafforzare e migliorare la tutela dei consumatori e i diritti degli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare fornendo ai consumatori maggiori informazioni sui prezzi e sulle condizioni di fornitura e agevolando l'accesso e l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di emergenza, da parte degli utenti disabili;

19.

esprime apprezzamento per le proposte volte a rafforzare la tutela della vita privata e la riservatezza dei dati a carattere personale nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare attraverso disposizioni più rigorose in materia di sicurezza e migliori meccanismi di controllo;

20.

richiama l'attenzione della Commissione sulle esigenze dei consumatori nelle regioni economicamente deboli o rurali, di difficile accesso sul piano geografico, nelle regioni ultraperiferiche o ancora a bassa densità demografica;

21.

attira l'attenzione della Commissione sul fatto che alcune delle misure volte a garantire la sicurezza delle reti e la tutela dei consumatori richiedono un coordinamento e un'attuazione al livello internazionale anziché comunitario;

22.

richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che alcune delle misure proposte nella direttiva in oggetto necessitano di investimenti considerevoli sul piano delle infrastrutture tecniche (es. per l'accesso al numero di emergenza unico o per la localizzazione del chiamante), investimenti che difficilmente appaiono sostenibili per gli operatori di servizi su piccola scala, ad esempio quelli locali o regionali;

23.

apprezza gli sforzi della Commissione per favorire la portabilità dei numeri tra reti fisse e reti mobili;

24.

desidera richiamare l'attenzione della Commissione sulle esigenze specifiche di quelle regioni rurali che spesso posseggono infrastrutture molto limitate basate sull'unica rete dell'operatore tradizionale, ed esprime il desiderio che si adottino misure specifiche per ovviare a tale situazione, ad es. attraverso fondi strutturali destinati a tali regioni. Desidera altresì richiamare l'attenzione sulle limitazioni e sui costi supplementari strutturali che le regioni ultraperiferiche devono sostenere in permanenza in materia di comunicazioni elettroniche; si dovrebbero pertanto prevedere misure specifiche per porre i cittadini di questi territori su un piede di parità con i cittadini del resto del continente europeo;

25.

ritiene che le norme relative agli obblighi di trasmissione (must-carry) per i servizi di radiodiffusione debbano essere estese a ogni servizio aggiuntivo e riesaminate regolarmente.

L'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche

26.

ritiene che la creazione di un'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (European Electronic Communications Market Authority — EECMA), la quale di fatto verrebbe ad aggiungersi all'attuale accordo istituzionale riguardante la regolamentazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche, non sia compatibile con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e rischi di aggiungere un ulteriore livello di complessità anziché semplificare il processo, come è invece l'obiettivo del pacchetto di proposte in oggetto;

27.

è quindi favorevole all'istituzione di un organo dei regolatori europei in materia di telecomunicazioni. Tale organo potrebbe assumere molte delle funzioni descritte nella proposta di creazione di un'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche e condividere molte delle caratteristiche che in base alla proposta della Commissione sono assegnate all'autorità, senza per questo assumere la natura di un'agenzia, e quindi evitando alcuni dei potenziali problemi dell'EECMA.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 2, lettera e), articolo 2, aggiunta della lettera s)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

s)

«interferenza dannosa», un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili;

s)

«interferenza dannosa», un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative comunitarie o nazionali applicabili o in conformità con i piani internazionali delle frequenze;

Motivazione

La gestione delle radiofrequenze è in gran parte influenzata da accordi e piani internazionali delle frequenze esistenti al livello della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) e dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), i quali rivestono particolare importanza per i servizi di radiodiffusione (p. es. GE-06). È quindi opportuno modificare la definizione di «interferenza dannosa».

Emendamento 2

Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 8, modifica dell'articolo 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(a)

Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituto dal seguente:

(a)

Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituto dal seguente:

Salvo diversa disposizione dell'articolo 9 relativo alle radiofrequenze, gli Stati membri tengono nel massimo conto l'opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali e provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, facciano altrettanto.

Salvo diversa disposizione dell'articolo 9 relativo alle radiofrequenze, gli Stati membri tengono nel massimo conto l'opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali e provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, facciano altrettanto, garantendo nel contempo il pluralismo dei media e delle culture.

(b)

al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

(b)

al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a)

assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità;

a)

assicurando che gli utenti, compresi gli utenti disabili, gli utenti anziani e quelli che hanno esigenze sociali particolari ne traggano i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzi e qualità;

b)

garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare per la fornitura di contenuti;

b)

garantendo che non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare per la fornitura di contenuti;

(c)

Al paragrafo 3, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

(c)

Al paragrafo 3, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

d)

collaborando con la Commissione e con l'Autorità per garantire lo sviluppo di pratiche normative coerenti e l'applicazione coerente della presente direttiva e delle direttive particolari.

d)

collaborando con la Commissione e con l'Autorità per garantire lo sviluppo di pratiche normative coerenti e l'applicazione coerente della presente direttiva e delle direttive particolari.

(d)

Al punto 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

(d)

Al punto 4, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e)

prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili, degli utenti anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari;

e)

prendendo in considerazione le esigenze di gruppi sociali specifici, in particolare degli utenti disabili, degli utenti anziani e di quelli che hanno esigenze sociali particolari, come pure le esigenze delle minoranze etniche, sociali o culturali, o ancora quelle relative alle zone rurali o a bassa densità demografica,

(…)

(…)

Motivazione

Occorre prendere in considerazione anche il pluralismo culturale e dei media, come pure le esigenze delle minoranze linguistiche, etniche, sociali o regionali.

Per quanto riguarda la soppressione del riferimento all'autorità proposta dalla Commissione nella proposta di regolamento COM(2007) 699 def. — 2007/0249 (COD), si veda la motivazione relativa all'emendamento 20.

Emendamento 3

Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 9, riformulazione dell'articolo 9

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Articolo 9

Articolo 9

Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica

Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica

1.

Gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi dell'articolo 8. Essi garantiscono che l'attribuzione e l'assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

1.

Gli Stati membri provvedono alla gestione efficiente delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi dell'articolo 8. Essi garantiscono che l'attribuzione e l'assegnazione di tali radiofrequenze da parte delle autorità nazionali di regolamentazione siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

2.

Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio).

2.

Gli Stati membri promuovono l'armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio della Comunità europea, in modo da favorire il conseguimento di economie di scala e facilitare l'interoperabilità dei servizi a beneficio dei consumatori, in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e in conformità della decisione n. 676/2002/CE (decisione spettro radio).

3.

Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma o nelle misure adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze aperte ai servizi di comunicazioni elettroniche possano essere utilizzati tutti i tipi di tecnologie di accesso senza fili o alla rete radio.

3.

Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma o nelle misure adottate a norma della decisione sullo spettro radio (n. 676/2002/CE) dell'articolo 9  quater , gli Stati membri assicurano ove possibile che nelle bande di frequenze aperte ai servizi di comunicazioni elettroniche possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazioni elettroniche, conformemente ai piani nazionali delle frequenze e alla regolamentazione UIT.

Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati, ove ciò sia necessario al fine di:

Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati, ove ciò sia necessario al fine di:

a)

evitare interferenze dannose;

a)

evitare interferenze dannose;

b)

proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici;

b)

proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici;

c)

assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze nei casi in cui l'uso delle radiofrequenze sia assoggettato a un'autorizzazione generale; oppure

c)

assicurare la massima condivisione nell'uso delle radiofrequenze nei casi in cui l'uso delle radiofrequenze sia assoggettato a un'autorizzazione generale; oppure

d)

rispettare una limitazione conformemente al paragrafo 4 seguente.

d)

rispettare una limitazione conformemente al paragrafo 4 seguente.

4.

Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma o nelle misure adottate a norma dell'articolo 9 quater, gli Stati membri assicurano che nelle bande di frequenze aperte ai servizi di comunicazioni elettroniche possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazioni elettroniche. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazioni elettroniche che è possibile fornire.

4.

Salvo disposizione contraria contenuta nel secondo comma o nelle misure adottate a norma della decisione sullo spettro radio (n. 676/2002/CE) dell'articolo 9  quater , gli Stati membri assicurano provvedono ove possibile a far sì che nelle bande di frequenze aperte ai servizi di comunicazioni elettroniche possano essere forniti tutti i tipi di servizi di comunicazioni elettroniche, conformemente ai piani nazionali delle frequenze e alla regolamentazione UIT. Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazioni elettroniche che è possibile fornire.

Le limitazioni che impongono la fornitura di un servizio in una banda specifica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto comunitario, come ad esempio, garantire la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale, evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze, oppure, in base alla definizione datane nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario, la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media.

Le limitazioni che impongono la fornitura di un servizio in una banda specifica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto comunitario, come ad esempio, garantire la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale, evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze, oppure, in base alla definizione datane nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario, la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media.

Una limitazione che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita.

Una limitazione che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita o dalla realizzazione di un servizio d'interesse generale definito dalla legislazione nazionale in linea con la regolamentazione comunitaria, come ad esempio la promozione della diversità linguistica e culturale e del pluralismo dei media.

5.

Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

5.

Gli Stati membri riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e sono gli unici a poter prevedere eccezioni in tal senso.

6.

I paragrafi 3 e 4 si applicano all'attribuzione e all'assegnazione delle radiofrequenze dopo il 31 dicembre 2009.

6.

I paragrafi 3 e 4 si applicano all'attribuzione e all'assegnazione delle radiofrequenze dopo il 31 dicembre 2009 la data di entrata in vigore della presente direttiva negli Stati membri.

Motivazione

Le misure e le procedure definite nella decisione sullo spettro radio (n. 676/2002/CE) consentono già una gestione realistica ed equa delle radiofrequenze nel rispetto della neutralità tecnologica e dei servizi.

Bisogna rispettare gli accordi esistenti al livello della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) e dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), i quali permettono già un utilizzo efficiente delle radiofrequenze.

Occorre prevedere misure per proteggere e promuovere servizi capaci di favorire la diversità culturale e linguistica, come pure il pluralismo dei media: si tratta tra l'altro di garantire l'accesso allo spettro radio ai servizi di radiodiffusione e ai servizi di comunicazione elettronica forniti a livello regionale o locale.

La gestione delle radiofrequenze a livello nazionale deve rimanere di competenza esclusiva degli Stati membri: al riguardo, è necessario tra l'altro garantire una gamma di frequenze tanto ampia da consentire ai servizi di radiodiffusione di assolvere i loro obblighi in termini di contenuti.

Emendamento 4

Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 10, aggiunta dell'articolo 9 bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Articolo 9 bis

Sopprimere l'articolo 9 bis.

Riesame delle limitazioni ai diritti esistenti

 

1.

Per un periodo di cinque anni a partire dal [1o gennaio 2010], gli Stati membri assicurano che i titolari di diritti d'uso delle radio frequenze concessi prima di quella data possano presentare all'autorità nazionale di regolamentazione competente una richiesta di riesame delle limitazioni ai loro diritti ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4.

 

Prima di adottare la sua decisione, l'autorità nazionale di regolamentazione competente informa il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entità del diritto dopo il riesame e concedendo al richiedente un termine ragionevole per il ritiro della richiesta.

 

Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al termine del periodo di cinque anni.

 

2.

Qualora il titolare del diritto di cui al paragrafo 1 sia un fornitore di servizi di contenuti radiofonici o televisivi e il diritto d'uso delle radiofrequenze sia stato concesso per il conseguimento di un obiettivo specifico d'interesse generale, è possibile presentare una richiesta di riesame esclusivamente per la parte delle radiofrequenze necessaria per il conseguimento di tale obiettivo. La parte delle radiofrequenze che non è più necessaria per il conseguimento dell'obiettivo a seguito dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, è soggetta a una nuova procedura di assegnazione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni.

 

3.

Dopo il periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per assicurare che l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, si applichi a tutte le restanti assegnazioni e attribuzioni di radiofrequenze esistenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

 

4.

Nell'applicare il presente articolo, gli Stati membri adottano disposizioni appropriate per garantire eque condizioni di concorrenza.

 

Motivazione

Questo articolo non è compatibile con il principio di sussidiarietà. I titolari dei diritti relativi a servizi forniti in esclusiva a un solo Stato membro o magari a una regione di tale Stato non dovrebbero essere interessati dalle decisioni relative alla gestione delle radiofrequenze a livello comunitario.

Emendamento 5

Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 10, aggiunta dell'articolo 9 ter

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Articolo 9 ter

Sopprimere l'articolo 9 ter.

Trasferimento di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze

 

1.

Gli Stati membri provvedono affinché le imprese possano trasferire o cedere ad altre imprese i diritti individuali di uso delle radiofrequenze nelle bande per le quali ciò sia previsto nelle disposizioni di esecuzione adottate a norma dell'articolo 9 quater, senza l'assenso preventivo dell'autorità nazionale di regolamentazione.

 

Nelle altre bande, gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le imprese di trasferire o cedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ad altre imprese.

 

2.

Gli Stati membri provvedono affinché l'intenzione di un'impresa di trasferire diritti d'uso delle radiofrequenze sia notificata all'autorità nazionale di regolamentazione competente per l'assegnazione dello spettro e sia resa pubblica. Qualora l'utilizzazione delle radiofrequenze sia stata armonizzata mediante l'applicazione della decisione spettro radio o di altri provvedimenti comunitari, tali trasferimenti devono rispettare questa utilizzazione armonizzata.

 

Motivazione

Non vi è un reale valore aggiunto rispetto al sistema attuale, che già prevede la possibilità di trasferire o cedere i diritti individuali di uso delle radiofrequenze su base volontaria.

Emendamento 6

Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 10, aggiunta dell'articolo 9 quater

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Articolo 9 quater

Sopprimere l'articolo 9 quater.

Misure di armonizzazione della gestione delle radiofrequenze

 

Per contribuire allo sviluppo del mercato interno, e ai fini dell'applicazione dei principi sanciti dal presente articolo, la Commissione può adottare provvedimenti di attuazione per:

 

a)

armonizzare l'individuazione delle bande per le quali i diritti d'uso possono essere trasferiti o affittati tra imprese;

 

b)

armonizzare le condizioni collegate a tali diritti e le condizioni, le procedure, i limiti, le restrizioni, le revoche e le norme transitorie che si applicano a tali trasferimenti o locazioni;

 

c)

armonizzare i provvedimenti specifici per garantire condizioni eque di concorrenza nel caso di trasferimento di diritti individuali;

 

d)

introdurre un'eccezione al principio della neutralità tecnologica o dei servizi, nonché armonizzare la portata e la natura delle eccezioni a tali principi conformemente all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, diverse da quelle miranti a garantire la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media.

 

Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4. Nell'attuazione delle disposizioni del presente paragrafo, la Commissione può essere assistita dall'Autorità conformemente all'articolo 10 del regolamento […/CE].

 

Motivazione

Il CdR ritiene di importanza capitale associare la Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e il Comitato per le comunicazioni elettroniche (ECC) della CEPT a tutte le misure finalizzate ad armonizzare l'uso delle radiofrequenze, come nel caso in oggetto.

Emendamento 7

Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 11, lettera b), articolo 10, riformulazione del paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Gli Stati membri sostengono l'armonizzazione della numerazione all'interno della Comunità ove ciò promuova il funzionamento del mercato interno o sostenga lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione può adottare misure tecniche di attuazione in materia, che possono comprendere la definizione di principi tariffari per numeri o serie di numeri specifici. Le misure di attuazione possono affidare all'Autorità responsabilità specifiche nell'applicazione delle misure stesse.

Gli Stati membri sostengono l'armonizzazione della numerazione all'interno della Comunità ove ciò promuova il funzionamento del mercato interno o sostenga lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione può adottare misure tecniche di attuazione in materia, che possono comprendere la definizione di principi tariffari per numeri o serie di numeri specifici. Le misure di attuazione possono affidare all'Autorità responsabilità specifiche nell'applicazione delle misure stesse.

Le misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4.

Le misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4.

Motivazione

Gli Stati membri sono i più competenti e informati quando si tratta di adottare le necessarie misure tecniche.

Emendamento 8

Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 13, riformulazione dell'articolo 12

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Articolo 12

Articolo 12

Coubicazione e condivisione di strutture per i fornitori di reti di comunicazioni elettroniche

Coubicazione e condivisione di strutture per i fornitori di reti di comunicazioni elettroniche

1.

Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, in particolare l'accesso a edifici, piloni, antenne, condotti, pozzetti e armadi di distribuzione.

1.

Quando un'impresa che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto, in forza della legislazione nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse oppure può avvalersi di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, in particolare l'accesso a edifici, piloni, antenne, condotti, pozzetti e armadi di distribuzione, nella misura in cui tali misure siano tecnicamente realizzabili.

2.

Gli Stati membri possono imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la coubicazione fisica) o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

2.

Gli Stati membri possono imporre ai titolari dei diritti di cui al paragrafo 1 di condividere le strutture o la proprietà (compresa la coubicazione fisica) o di adottare misure volte a facilitare il coordinamento di lavori pubblici per tutelare l'ambiente, la salute pubblica, la pubblica sicurezza o per realizzare obiettivi di pianificazione urbana o rurale, soltanto dopo un adeguato periodo di pubblica consultazione nel corso del quale a tutte le parti interessate è data la possibilità di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni su condivisione o coordinamento possono comprendere regole sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

3.

I provvedimenti adottati da un'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al paragrafo 1 sono obiettivi, trasparenti e proporzionati.

3.

I provvedimenti adottati da un'autorità nazionale di regolamentazione conformemente al paragrafo 1 sono obiettivi, trasparenti e proporzionati, e devono consentire una ripartizione equa dei costi.

Motivazione

I costi relativi a tali provvedimenti vanno ripartiti in modo equo. Occorre inoltre assicurarsi che le relative misure siano tecnicamente possibili e apportino un reale vantaggio ai consumatori: per esempio, la condivisione di un cavo di teledistribuzione tra diversi utenti riduce considerevolmente la gamma dei servizi disponibili per i consumatori.

Emendamento 9

Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 16, lettera c), articolo 15, riformulazione del paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

3.

Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7.«

3.

Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nel massimo conto la raccomandazione e gli orientamenti, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale o regionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione, le autorità nazionali di regolamentazione applicano la procedura di cui agli articoli 6 e 7.»

Motivazione

Occorrerà anche tenere conto delle differenze regionali, e non solo nazionali.

Emendamento 10

Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 17, lettera a), articolo 16, riformulazione del paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.

Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati rilevanti elencati nella raccomandazione tenendo nel massimo conto gli orientamenti.Gli Stati membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza.

1.

Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un'analisi dei mercati rilevanti elencati nella raccomandazione tenendo nel massimo conto gli orientamenti.Gli Stati membri provvedono affinché questa analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza. Le analisi devono inoltre tenere conto delle disparità culturali o linguistiche su scala regionale o locale.

Motivazione

Si devono poter prevedere studi a carattere locale e regionale.

Emendamento 11

Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 20, riformulazione dell'articolo 19

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Articolo 19

Sopprimere l'articolo 19 nella sua nuova formulazione.

Procedure di armonizzazione

 

1.

Fatto salvo l'articolo 9 della presente direttiva e gli articoli 6 e 8 della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), ove rilevi che le divergenze nell'attuazione da parte delle autorità nazionali di regolamentazione dei compiti normativi specificati nella presente direttiva e nelle direttive particolari possono creare un ostacolo al mercato interno, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione l'eventuale parere dell'Autorità, emettere una raccomandazione o adottare una decisione sull'applicazione armonizzata delle disposizioni di cui alla presente direttiva e delle direttive particolari per agevolare il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 8.

 

(...)

 

Motivazione

Il testo andrebbe soppresso completamente o quanto meno riveduto a fondo, poiché il CdR considera l'autorità più volte menzionata nel paragrafo 1 contraria ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Emendamento 12

Direttiva Legiferare meglio, articolo 2 — Modifiche alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), punto 9, aggiunta dell'articolo 13 bis

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Articolo 13 bis

Sopprimere l'articolo 13 bis.

Separazione funzionale

 

1.

Un'autorità nazionale di regolamentazione può, conformemente a quanto disposto dall'articolo 8, in particolare dal secondo comma dell'articolo 8, paragrafo 3, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di prodotti di accesso in un'unità commerciale operante in modo indipendente.

 

(…)

 

Motivazione

Il CdR pensa che il sistema più efficace sia la concorrenza basata sull'infrastruttura e sul mercato. La separazione funzionale sarebbe una misura estrema da applicare solo qualora ogni altro provvedimento o accordo commerciale si rivelasse inefficace. Peraltro, l'attuale quadro normativo consente già alle autorità nazionali di regolamentazione di imporre una tale misura estrema.

Emendamento 13

Direttiva Legiferare meglio, articolo 3 — Modifiche alla direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), punto 3, riformulazione dell'articolo 5

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Articolo 5

Articolo 5

Diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri

Diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri

1.

Gli Stati membri non subordinano l'uso delle radiofrequenze alla concessione di diritti individuali d'uso, ma inseriscono le condizioni per l'uso di tali radiofrequenze nell'autorizzazione generale, salvo i casi in cui la concessione di diritti individuali sia giustificata per:

1.

Gli Stati membri non subordinano l'uso delle radiofrequenze alla concessione di diritti individuali d'uso, ma inseriscono le condizioni per l'uso di tali radiofrequenze nell'autorizzazione generale, salvo i casi in cui la concessione di diritti individuali sia giustificata per:

a)

evitare un grave rischio di interferenze dannose; oppure

a)

evitare un grave rischio di interferenze dannose; oppure

b)

conseguire altri obiettivi di interesse generale.

b)

conseguire altri obiettivi di interesse generale.

2.

Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle radiofrequenze e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 6, 6 bis, 7 e 11, paragrafo 1, lettera c) della presente direttiva e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

2.

Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle radiofrequenze e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi in forza di un'autorizzazione generale, nel rispetto degli articoli 6, 6  bis , 7 e 11, paragrafo 1, lettera c) della presente direttiva e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse in conformità della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle radiofrequenze, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le procedure sono inoltre aperte, salvo i casi in cui sia possibile dimostrare che la concessione di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è essenziale per rispettare un obbligo particolare definito preventivamente dallo Stato membro come necessario per conseguire un interesse generale conformemente al diritto comunitario.

Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. e, nel caso delle radiofrequenze, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le procedure sono inoltre aperte, salvo i casi in cui sia possibile dimostrare che la concessione di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è essenziale per rispettare un obbligo particolare definito preventivamente dallo Stato membro come necessario per conseguire un interesse generale conformemente al diritto comunitario.

Al momento della concessione dei diritti d'uso, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle radiofrequenze, tali disposizioni sono conformi all'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Al momento della concessione dei diritti d'uso, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle radiofrequenze, tali disposizioni sono conformi all'articolo 9  ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e definito preventivamente.

Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e definito preventivamente.

Ogni diritto individuale d'uso delle radiofrequenze concesso per un periodo di dieci anni o più che non può essere trasferito o ceduto da un'impresa a un'altra, come permesso dall'articolo 9 ter della direttiva quadro, è soggetto, ogni cinque anni e per la prima volta cinque anni dopo la sua concessione, a un riesame alla luce dei criteri di cui al paragrafo 1. Se i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle radiofrequenze, soggetta a un preavviso di non più di cinque anni dalla conclusione del riesame oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile.

Ogni diritto individuale d'uso delle radiofrequenze concesso per un periodo di dieci anni o più che non può essere trasferito o ceduto da un'impresa a un'altra, come permesso dall'articolo 9  ter della direttiva quadro, è soggetto, ogni cinque anni e per la prima volta cinque anni dopo la sua concessione, a un riesame alla luce dei criteri di cui al paragrafo 1. Se i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle radiofrequenze, soggetta a un preavviso di non più di cinque anni dalla conclusione del riesame oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile.

3.

Le decisioni in materia di diritti d'uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle radiofrequenze assegnate per le comunicazioni elettroniche nell'ambito del piano nazionale delle frequenze. Questo termine non pregiudica l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle radiofrequenze o delle posizioni orbitali.

3.

Le decisioni in materia di diritti d'uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell'autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle radiofrequenze assegnate per le comunicazioni elettroniche nell'ambito del piano nazionale delle frequenze. Questo termine non pregiudica l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle radiofrequenze o delle posizioni orbitali.

4.

Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti d'uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, gli Stati membri possono prorogare di altre due settimane il periodo massimo di tre settimane.

4.

Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 6 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti d'uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, gli Stati membri possono prorogare di altre due settimane il periodo massimo di tre settimane.

Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le radiofrequenze si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le radiofrequenze si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

5.

Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le radiofrequenze si applicano le disposizioni dell'articolo 7. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle radiofrequenze in conformità dell'articolo 7.

5.

Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le radiofrequenze si applicano le disposizioni dell'articolo 7. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d'uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle radiofrequenze in conformità dell'articolo 7.

6.

Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che le radiofrequenze siano utilizzate in modo effettivo ed efficiente conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Esse assicurano inoltre che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle radiofrequenze non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri possono adottare misure appropriate, come ad esempio limitare, revocare o rendere obbligatoria la vendita di un diritto d'uso delle radiofrequenze.

6.

Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che le radiofrequenze siano utilizzate in modo effettivo ed efficiente conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Esse assicurano inoltre che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso delle radiofrequenze non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri possono adottare misure appropriate, come ad esempio limitare, revocare o rendere obbligatoria la vendita di un diritto d'uso delle radiofrequenze.

Motivazione

Il sistema attuale, che definisce norme con autorizzazioni generali e obblighi legati alle licenze individuali, sembra funzionare bene. Le nuove proposte, viceversa, appaiono relativamente complesse, se non confuse.

Emendamento 14

Direttiva Legiferare meglio, articolo 3 — Modifiche alla direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), punto 5, aggiunta dell'articolo 6 ter

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Articolo 6 ter

Articolo 6 ter

Procedura di selezione comune per la concessione di diritti

Procedura di selezione comune per la concessione di diritti

1.

Le misure tecniche di attuazione di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera f), possono stabilire che sia l'Autorità ad avanzare proposte per la selezione della o delle imprese cui concedere diritti individuali d'uso delle radiofrequenze o dei numeri, conformemente all'articolo 12 del regolamento […].

1.

Fatte salve le competenze degli Stati membri relative alla promozione della politica culturale e in materia di media, della diversità linguistica e culturale e del pluralismo dei media, le misure tecniche di attuazione di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera f), possono stabilire che sia l'Autorità il gruppo dei regolatori europei l'organo dei regolatori europei in materia di telecomunicazioniad avanzare proposte per la selezione della o delle imprese fornitrici di servizi paneuropei o di servizi di comunicazione elettronica, a cui concedere diritti individuali d'uso delle radiofrequenze o dei numeri, conformemente all'articolo 12 del regolamento […].

In tal caso, nel provvedimento si specifica il periodo entro il quale l'Autorità completa la selezione, la procedura, le norme e le condizioni che si applicano alla selezione e le informazioni circa i diritti e i canoni da imporre ai titolari di diritti d'uso delle radiofrequenze e/o dei numeri, per assicurare l'uso ottimale delle risorse dello spettro o della numerazione. La procedura di selezione è aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva.

In tal caso, nel provvedimento si specifica il periodo entro il quale l'Autorità il gruppo dei regolatori europei l'organo dei regolatori europei in materia di telecomunicazionicompleta la selezione, la procedura, le norme e le condizioni che si applicano alla selezione e le informazioni circa i diritti e i canoni da imporre ai titolari di diritti d'uso delle radiofrequenze e/o dei numeri, per assicurare l'uso ottimale delle risorse dello spettro o della numerazione. La procedura di selezione è aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva.

2.

Tenendo nella massima considerazione il parere dell'Autorità, la Commissione adotta un provvedimento che seleziona l'impresa/le imprese cui sono concessi i diritti individuali d'uso per le radiofrequenze o i numeri. La misura specifica il termine entro il quale tali diritti d'uso sono concessi dalle autorità nazionali di regolamentazione. Così facendo, la Commissione agisce secondo la procedura di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.«

2.

Tenendo nella massima considerazione il parere dell'Autorità, Tenendo nella massima considerazione il parere dell'organo dei regolatori europei in materia di telecomunicazioni, la Commissione adotta un provvedimento che seleziona l'impresa/le imprese fornitrici di servizi paneuropei o di servizi di comunicazione elettronica, a cui sono concessi i diritti individuali d'uso per le radiofrequenze o i numeri. La misura specifica il termine entro il quale tali diritti d'uso sono concessi dalle autorità nazionali di regolamentazione. Così facendo, la Commissione agisce secondo la procedura di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.»

Motivazione

È essenziale che gli Stati membri restino gli unici competenti in materia di politica culturale e di politica dei media, in particolare per quanto concerne la definizione delle radiofrequenze da attribuire alla radiodiffusione e delle licenze individuali da assegnare agli operatori di tali servizi.

Per quanto riguarda la soppressione del riferimento all'autorità proposta dalla Commissione nella proposta di regolamento COM(2007) 699 def. — 2007/0249 (COD), si veda la motivazione relativa all'emendamento 20.

Emendamento 15

Direttiva Legiferare meglio, articolo 3 — Modifiche alla direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), punto 7, soppressione dell'articolo 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

(7)

L'articolo 8 è soppresso.

(7)

L'articolo 8 è soppresso.

Motivazione

L'articolo 8 della direttiva, relativo agli accordi internazionali vigenti, dovrebbe rimanere del tutto invariato.

Emendamento 16

Direttiva Legiferare meglio, allegato II — Aggiunta dell'allegato II alla direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Condizioni che possono essere armonizzate conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera d)

Sopprimere l'allegato II.

(1)

Condizioni collegate ai diritti d'uso delle radiofrequenze:

 

a)

durata dei diritti d'uso delle radiofrequenze;

 

b)

ambito territoriale dei diritti;

 

c)

possibilità di trasferire il diritto ad altri utilizzatori delle radiofrequenze, nonché le condizioni e le procedure relative a tale trasferimento;

 

d)

metodo di determinazione dei contributi per il diritto d'uso delle radiofrequenze;

 

e)

numero di diritti d'uso da concedere a ogni impresa;

 

f)

condizioni elencate nella Parte B dell'allegato I.

 

(…)

 

Motivazione

L'allegato II limita in modo molto considerevole i poteri degli Stati membri in materia di gestione delle radiofrequenze e ignora il quadro giuridico attualmente in vigore a livello internazionale (l'Unione internazionale delle telecomunicazioni — UIT).

Emendamento 17

Direttiva Cittadini, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), punto 7, articolo 9, riformulazione dei paragrafi 2 e 3

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

2.

Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete e dal suo uso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure dai servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.

2.

Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, regionali o locali, possono prescrivere che le imprese designate propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete e dal suo uso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, oppure dai servizi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e agli articoli 5, 6 e 7, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate.

3.

Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri possono provvedere affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto, la disabilità o particolari esigenze sociali.

3.

Oltre a prescrivere alle imprese designate di fornire opzioni tariffarie speciali o rispettare limiti tariffari o perequazioni tariffarie geografiche o altri sistemi analoghi, gli Stati membri possono provvedere affinché sia fornito un sostegno ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto, la disabilità o particolari esigenze sociali, o che vivano in aree geografiche di difficile accesso.

Motivazione

Il CdR desidera richiamare l'attenzione sulle esigenze dei consumatori nelle regioni a bassa densità demografica o nelle zone rurali.

Emendamento 18

Direttiva Cittadini, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), punto 16, riformulazione dell'articolo 26

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

Articolo 26

Articolo 26

Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo

Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo

1.

Gli Stati membri provvedono affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali specificati dalle autorità nazionali di regolamentazione, tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente e senza utilizzare alcun mezzo di pagamento i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo «112».

1.

Gli Stati membri provvedono affinché, oltre ad altri eventuali numeri di emergenza nazionali specificati dalle autorità nazionali di regolamentazione, tutti gli utenti finali dei servizi di cui al paragrafo 2, in particolare gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano chiamare gratuitamente e senza utilizzare alcun mezzo di pagamento i servizi di soccorso digitando il numero di emergenza unico europeo «112».

2.

Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito l'accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese che forniscono un servizio che permette di effettuare chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.

2.

Gli Stati membri provvedono affinché sia garantito l'accesso ai servizi di emergenza da parte delle imprese nazionali o paneuropee che forniscono un servizio che permette di effettuare chiamate nazionali e/o internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale.

(…)

(…)

Motivazione

Questo paragrafo impone notevoli limitazioni tecniche e, di conseguenza, investimenti considerevoli che gli operatori su scala locale o regionale non sarebbero in grado di sostenere.

Emendamento 19

Direttiva Cittadini, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), punto 19, articolo 31, riformulazione del paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

1.

Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi di accessibilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro nel proprio ordinamento nazionale e se sono proporzionati e trasparenti.

1.

Gli Stati membri possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e servizi di media audiovisivi, come pure per tutti i servizi complementari televisivi e servizi di accessibilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro e particolareggiato da ciascuno Stato membro nel proprio ordinamento nazionale e se sono proporzionati e trasparenti.

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di cui al primo comma al più tardi entro un anno dal <termine ultimo per l'attuazione dell'atto modificativo>, tranne nei casi in cui gli Stati membri abbiano effettuato tale riesame nel corso dei due anni precedenti.

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di cui al primo comma al più tardi entro un anno dal <termine ultimo per l'attuazione dell'atto modificativo>, tranne nei casi in cui gli Stati membri abbiano effettuato tale riesame nel corso dei due anni precedenti.

Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione almeno ogni tre anni.

Gli Stati membri sottopongono regolarmente a riesame gli obblighi di trasmissione almeno ogni tre anni.

Motivazione

Le norme relative agli obblighi di trasmissione devono essere estese ai servizi complementari legati alla radiodiffusione, per es. la guida elettronica dei programmi, i servizi del sistema radio data e le informazioni stradali.

Emendamento 20

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del CdR

COM(2007) 699 def. — 2007/0249 (COD)

Il CdR è favorevole a un organo dei regolatori europei in materia di telecomunicazioni. Chiede alla Commissione europea di provvedere alla sua istituzione trasformando la proposta di creazione di un'autorità del mercato delle comunicazioni elettroniche. A tal fine la Commissione dovrebbe tenere conto di quanto segue:

 

il CdR auspica che l'organo apporti un valore aggiunto contribuendo all'efficacia del sistema normativo, perché, a differenza di quanto avviene oggi con il Gruppo dei regolatori europei, la Commissione avrebbe l'obbligo esplicito di consultarlo e di tenere conto delle sue posizioni.

 

Esso continuerebbe a essere composto dei rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri, mentre le autorità dei paesi non UE avrebbero status di osservatore, come avviene oggi nel GRE.

 

L'organo sarebbe pienamente trasparente e responsabile nei confronti delle istituzioni comunitarie pertinenti. Il presidente del Consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo potrebbero essere destinatari di raccomandazioni del Parlamento e delle commissioni parlamentari competenti. Al fine di garantire la trasparenza, tutti i membri del Consiglio di amministrazione dovrebbero presentare ogni anno una dichiarazione di interesse.

Motivazione

Il testo della Commissione prevede di sostituire l'attuale gruppo dei regolatori europei (GRE) con una nuova autorità, che la Commissione europea definisce «Autorità», dotata di personalità giuridica. Tale organo avrebbe in particolare l'incarico di coadiuvare la Commissione e i regolatori nazionali nella realizzazione dei loro compiti attraverso pareri di esperti e la determinazione di linee direttrici, soprattutto nel quadro della definizione e dell'analisi dei mercati nazionali e dei rimedi preventivi da adottare. Esso avrebbe anche un ruolo importante di assistenza alla Commissione in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica di gestione delle radiofrequenze in seno all'UE. Le decisioni nell'ambito di quest'autorità verrebbero adottate a maggioranza semplice. Questa riforma istituzionale procederebbe quindi di pari passo con un sostanziale trasferimento di competenze da ciascuno Stato membro verso la Commissione europea sul piano della regolamentazione dei mercati, il che condurrebbe a un palese squilibrio nella ripartizione dei poteri tra autorità di regolamentazione nazionali ed europee. Questo modello punta così a instaurare nei fatti un «regolatore europeo unico» nel settore delle telecomunicazioni, sul modello della Federal Communications Commission (FCC) statunitense.

L'istituzione di un organo dei regolatori europei in materia di telecomunicazioni, in base all'articolo 95 del Trattato CE, inserirebbe l'attuale Gruppo dei regolatori europei (GRE) nel diritto comunitario costituendo formalmente un organo consultivo, con funzioni e responsabilità attribuitegli espressamente da un regolamento. Ciò conferirebbe all'organo un più alto grado di efficienza e legittimità rispetto all'attuale GRE e rafforzerebbe la sua posizione, proprio perché le sue funzioni e i suoi obblighi sarebbero definiti chiaramente da un regolamento, mentre esso potrebbe comunque conservare i vantaggi derivanti dal suo ruolo di efficace rete di cooperazione delle ANR. Già in passato organi consultivi sono stati creati o riconosciuti mediante regolamento. Per esempio, il regolamento (CE) n. 1/2003 ha istituito il comitato consultivo delle autorità nazionali della concorrenza, e più di recente il PE ha dato prima lettura a un regolamento che riconosce un organo di coordinamento per gli organi nazionali di accreditamento [COD 2007/0029]. L'organo dei regolatori europei in materia di telecomunicazioni avrebbe un ruolo di consulente della Commissione, esperto e indipendente, e rimarrebbe autonomo rispetto ai vari governi nazionali. Per assicurarne l'effettiva indipendenza, il regolamento dovrebbe stabilire che le ANR siano adeguatamente finanziate dagli Stati membri senza essere sottoposte a vincoli di natura politica.

Occorre inoltre modificare la direttiva Legiferare meglio (COM(2007) 697 def. — 2007/0247 (COD)) e la direttiva Cittadini (COM(2007) 698 def. — 2007/0248 (COD)), trasformando tutti i riferimenti a questa autorità proposta dalla Commissione in riferimenti all'organo dei regolatori europei in materia di telecomunicazioni.

Bruxelles, 19 giugno 2008

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  Raccomandazione C(2007) 5406 della Commissione, GU L 344 del 28.12.2007, pag. 65.


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