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Document 52008AR0004
Opinion of the Committee of the Regions on Telecommunications reform package
Parere del Comitato delle regioni Pacchetto di riforme sulle telecomunicazioni
Parere del Comitato delle regioni Pacchetto di riforme sulle telecomunicazioni
GU C 257 del 9.10.2008, pp. 51–69
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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9.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 257/51 |
Parere del Comitato delle regioni Pacchetto di riforme sulle telecomunicazioni
(2008/C 257/10)
IL COMITATO DELLE REGIONI
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intende vegliare affinché il nuovo quadro normativo non pregiudichi gli obiettivi politici degli Stati membri nel campo della cultura e dei media e tenga conto delle esigenze specifiche delle aree rurali, delle regioni a bassa densità demografica, delle regioni ultraperiferiche, degli agglomerati urbani e delle esigenze delle minoranze culturali ed etniche, |
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esprime obiezioni nei confronti delle misure di armonizzazione della gestione dello spettro delle radiofrequenze proposte dalla Commissione europea. Gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere la responsabilità di tale gestione, facendo in modo di mantenere la coerenza con gli accordi internazionali; ciò implica che sia preservata una banda di spettro abbastanza ampia da consentire alle emittenti radiotelevisive di eseguire la loro missione, |
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respinge il nuovo provvedimento proposto sulla separazione funzionale delle imprese e il diritto di veto della Commissione su certe misure correttive prese dalle autorità nazionali di regolamentazione. Insiste con queste ultime perché, nell'analizzare e nel definire i mercati rilevanti, tengano conto delle differenze culturali o linguistiche locali o regionali, |
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apprezza gli sforzi della Commissione diretti a migliorare la tutela dei consumatori e i diritti degli utenti, in particolare grazie alla messa a disposizione dei consumatori di maggiori informazioni sui prezzi e sulle condizioni di fornitura, al miglioramento della protezione dei dati e della sicurezza e a un accesso più facile, anche ai servizi di emergenza; tuttavia, esprime preoccupazione sul possibile impatto economico e finanziario di queste proposte per gli operatori dei servizi locali e regionali, |
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la creazione di un'autorità del mercato delle comunicazioni elettroniche, di pari passo con un sostanziale trasferimento di competenze per la regolamentazione dei mercati da ciascuno Stato membro verso la Commissione europea, condurrà a un palese squilibrio nella ripartizione dei poteri tra autorità di regolamentazione nazionali ed europee; invoca pertanto l'istituzione di un organo dei regolatori europei in materia di telecomunicazioni, che inserirebbe il gruppo dei regolatori europei nel diritto europeo. |
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Relatore |
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Marc SCHAEFER (LU/PSE), membro del consiglio comunale di Vianden |
Testi di riferimento
Direttiva Legiferare meglio
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime, e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
COM(2007) 697 def. — 2007/0247 (COD)
Direttiva Cittadini
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori
COM(2007) 698 def. — 2007/0248 (COD)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche
COM(2007) 699 def. — 2007/0249 (COD)
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Trarre il massimo beneficio dal dividendo digitale in Europa: un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale
COM(2007) 700 def.
I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE
IL COMITATO DELLE REGIONI
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1. |
plaude all'obiettivo della Commissione di rafforzare l'apertura dei mercati delle telecomunicazioni alla concorrenza e di incoraggiare l'investimento nelle reti ad alta velocità (senza distinzione tra tecnologia fissa, mobile e satellitare), così come all'obiettivo di assicurare, anche nel contesto della digitalizzazione dei servizi audiovisivi, una gestione ottimizzata delle radiofrequenze nel mercato interno; |
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2. |
ha il dovere di vigilare affinché il nuovo quadro normativo non contenga misure tali da ripercuotersi negativamente sugli obiettivi delle politiche culturali e in materia di media dei vari Stati membri; |
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3. |
vigilerà affinché, al momento di definire il nuovo meccanismo di regolamentazione (specie al livello della gestione delle radiofrequenze), si tenga conto degli interessi delle minoranze culturali o etniche, oltre che dei bisogni regionali; |
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4. |
auspica che nel quadro normativo proposto trovino spazio meccanismi a favore dello sviluppo dell'accesso a Internet a banda larga nelle zone rurali o a bassa densità demografica e nelle regioni ultraperiferiche; in questo contesto non si dovrebbe però dimenticare che per gli enti locali e regionali può essere necessario investire in particolare nello sviluppo delle TIC e delle infrastrutture negli agglomerati urbani; |
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5. |
apprezza gli sforzi della Commissione volti a migliorare la protezione dei consumatori, specie per quanto concerne la tutela dei dati e la sicurezza, e in relazione a un accesso più equo ai servizi di comunicazione elettronica e ai servizi di emergenza per tutte le categorie di utenti, compresi i disabili, ma esprime preoccupazione per l'impatto finanziario ed economico che tali proposte potrebbero avere in particolare per gli operatori di servizi regionali o locali; |
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6. |
apprezza gli sforzi della Commissione diretti a sviluppare servizi paneuropei, sempre che ciò avvenga tenendo conto delle differenze nazionali e regionali e delle esigenze tecnologiche ed economiche degli attori economicamente più deboli; |
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7. |
richiama l'attenzione della Commissione sulla diversità geografica dei mercati nazionali, regionali o anche locali, la quale può richiedere di conseguenza una differenziazione e una varietà di meccanismi e di procedure di regolamentazione, ad esempio la segmentazione geografica; |
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8. |
esprime scetticismo riguardo al potenziale valore aggiunto insito in alcune delle nuove misure previste, le quali inciderebbero su tutti gli Stati membri indipendentemente dalla loro situazione specifica e dai progressi realizzati sul piano nazionale o regionale. In effetti, l'idea di trasferire ulteriori poteri al livello comunitario nel contesto della regolamentazione dei mercati delle telecomunicazioni e della gestione delle radiofrequenze suscita vive preoccupazioni all'interno del CdR; |
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9. |
considera che le proposte della Commissione aprano la strada ad un'applicazione più coerente delle norme comunitarie ai fini del completamento di un mercato unico delle comunicazioni elettroniche. |
Direttiva Legiferare meglio
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10. |
si compiace per la raccomandazione della Commissione (1) di ridurre sensibilmente il numero dei mercati oggetto di regolamentazione ex ante e rendere così la regolamentazione, nei casi in cui rimane necessaria, più efficace e più semplice tanto per gli operatori che per le autorità nazionali di regolamentazione; |
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11. |
esprime apprezzamento per le proposte della Commissione volte a istituire migliori meccanismi di coordinamento e di armonizzazione dei quadri normativi dei vari Stati membri, come pure dei processi di coordinamento, di concertazione e di consultazione tra le diverse autorità nazionali di regolamentazione; |
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12. |
condivide il giudizio della Commissione secondo cui una gestione efficiente delle radiofrequenze è importante per agevolare l'accesso agli operatori e promuovere l'innovazione, come pure la diversità culturale; |
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13. |
sottoscrive il parere della Commissione sulla necessità di garantire la coubicazione e la condivisione delle risorse per i fornitori di reti di comunicazione elettronica, sempre che tale condivisione sia tecnicamente possibile e che i costi di tale operazione possano essere ripartiti equamente; |
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14. |
condivide il punto di vista della Commissione sull'importanza di armonizzare la numerazione all'interno della Comunità, quando ciò favorisca il funzionamento del mercato interno o lo sviluppo di servizi paneuropei; giudica nondimeno che gli Stati membri siano nella posizione migliore per adottare le misure finalizzate a una tale armonizzazione, la quale può essere condotta nell'attuale cornice del gruppo dei regolatori europei; |
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15. |
sostiene che la definizione delle attribuzioni di radiofrequenze ai servizi in grado di assicurare la diversità linguistica e culturale e la pluralità dei media dovrebbe restare di competenza esclusiva degli Stati membri; |
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16. |
reputa che non sia opportuno imporre una separazione funzionale come misura aggiuntiva a favore della liberalizzazione dei mercati; ritiene che il sistema più efficace in tal senso sia la concorrenza basata sull'infrastruttura e che il quadro normativo esistente consenta già misure di separazione, tra cui la separazione funzionale; |
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17. |
ritiene che occorra mantenere tutti i riferimenti alle procedure previste dagli accordi internazionali in materia di gestione delle radiofrequenze, in quanto tali accordi sono già in vigore e costituiscono un quadro normativo più ampio di quello dell'Unione. |
Direttiva Cittadini
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18. |
sostiene gli sforzi della Commissione per rafforzare e migliorare la tutela dei consumatori e i diritti degli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare fornendo ai consumatori maggiori informazioni sui prezzi e sulle condizioni di fornitura e agevolando l'accesso e l'utilizzo delle comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di emergenza, da parte degli utenti disabili; |
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19. |
esprime apprezzamento per le proposte volte a rafforzare la tutela della vita privata e la riservatezza dei dati a carattere personale nel settore delle comunicazioni elettroniche, in particolare attraverso disposizioni più rigorose in materia di sicurezza e migliori meccanismi di controllo; |
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20. |
richiama l'attenzione della Commissione sulle esigenze dei consumatori nelle regioni economicamente deboli o rurali, di difficile accesso sul piano geografico, nelle regioni ultraperiferiche o ancora a bassa densità demografica; |
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21. |
attira l'attenzione della Commissione sul fatto che alcune delle misure volte a garantire la sicurezza delle reti e la tutela dei consumatori richiedono un coordinamento e un'attuazione al livello internazionale anziché comunitario; |
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22. |
richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che alcune delle misure proposte nella direttiva in oggetto necessitano di investimenti considerevoli sul piano delle infrastrutture tecniche (es. per l'accesso al numero di emergenza unico o per la localizzazione del chiamante), investimenti che difficilmente appaiono sostenibili per gli operatori di servizi su piccola scala, ad esempio quelli locali o regionali; |
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23. |
apprezza gli sforzi della Commissione per favorire la portabilità dei numeri tra reti fisse e reti mobili; |
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24. |
desidera richiamare l'attenzione della Commissione sulle esigenze specifiche di quelle regioni rurali che spesso posseggono infrastrutture molto limitate basate sull'unica rete dell'operatore tradizionale, ed esprime il desiderio che si adottino misure specifiche per ovviare a tale situazione, ad es. attraverso fondi strutturali destinati a tali regioni. Desidera altresì richiamare l'attenzione sulle limitazioni e sui costi supplementari strutturali che le regioni ultraperiferiche devono sostenere in permanenza in materia di comunicazioni elettroniche; si dovrebbero pertanto prevedere misure specifiche per porre i cittadini di questi territori su un piede di parità con i cittadini del resto del continente europeo; |
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25. |
ritiene che le norme relative agli obblighi di trasmissione (must-carry) per i servizi di radiodiffusione debbano essere estese a ogni servizio aggiuntivo e riesaminate regolarmente. |
L'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche
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26. |
ritiene che la creazione di un'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche (European Electronic Communications Market Authority — EECMA), la quale di fatto verrebbe ad aggiungersi all'attuale accordo istituzionale riguardante la regolamentazione dei mercati delle comunicazioni elettroniche, non sia compatibile con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, e rischi di aggiungere un ulteriore livello di complessità anziché semplificare il processo, come è invece l'obiettivo del pacchetto di proposte in oggetto; |
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27. |
è quindi favorevole all'istituzione di un organo dei regolatori europei in materia di telecomunicazioni. Tale organo potrebbe assumere molte delle funzioni descritte nella proposta di creazione di un'autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche e condividere molte delle caratteristiche che in base alla proposta della Commissione sono assegnate all'autorità, senza per questo assumere la natura di un'agenzia, e quindi evitando alcuni dei potenziali problemi dell'EECMA. |
II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO
Emendamento 1
Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 2, lettera e), articolo 2, aggiunta della lettera s)
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
La gestione delle radiofrequenze è in gran parte influenzata da accordi e piani internazionali delle frequenze esistenti al livello della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) e dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), i quali rivestono particolare importanza per i servizi di radiodiffusione (p. es. GE-06). È quindi opportuno modificare la definizione di «interferenza dannosa».
Emendamento 2
Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 8, modifica dell'articolo 8
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Salvo diversa disposizione dell'articolo 9 relativo alle radiofrequenze, gli Stati membri tengono nel massimo conto l'opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali e provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, facciano altrettanto. |
Salvo diversa disposizione dell'articolo 9 relativo alle radiofrequenze, gli Stati membri tengono nel massimo conto l'opportunità di adottare regolamentazioni tecnologicamente neutrali e provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione, nell'esercizio delle funzioni indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari, e in particolare quelle intese a garantire una concorrenza effettiva, facciano altrettanto, garantendo nel contempo il pluralismo dei media e delle culture. |
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(…) |
(…) |
Motivazione
Occorre prendere in considerazione anche il pluralismo culturale e dei media, come pure le esigenze delle minoranze linguistiche, etniche, sociali o regionali.
Per quanto riguarda la soppressione del riferimento all'autorità proposta dalla Commissione nella proposta di regolamento COM(2007) 699 def. — 2007/0249 (COD), si veda la motivazione relativa all'emendamento 20.
Emendamento 3
Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 9, riformulazione dell'articolo 9
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Articolo 9 |
Articolo 9 |
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Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica |
Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica |
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Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati, ove ciò sia necessario al fine di: |
Gli Stati membri possono, tuttavia, prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati, ove ciò sia necessario al fine di: |
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Le limitazioni che impongono la fornitura di un servizio in una banda specifica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto comunitario, come ad esempio, garantire la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale, evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze, oppure, in base alla definizione datane nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario, la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media. |
Le limitazioni che impongono la fornitura di un servizio in una banda specifica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto comunitario, come ad esempio, garantire la sicurezza della vita, la promozione della coesione sociale, regionale o territoriale, evitare un uso inefficiente delle radiofrequenze, oppure, in base alla definizione datane nella legislazione nazionale conformemente al diritto comunitario, la promozione della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei media. |
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Una limitazione che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. |
Una limitazione che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita o dalla realizzazione di un servizio d'interesse generale definito dalla legislazione nazionale in linea con la regolamentazione comunitaria, come ad esempio la promozione della diversità linguistica e culturale e del pluralismo dei media. |
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Motivazione
Le misure e le procedure definite nella decisione sullo spettro radio (n. 676/2002/CE) consentono già una gestione realistica ed equa delle radiofrequenze nel rispetto della neutralità tecnologica e dei servizi.
Bisogna rispettare gli accordi esistenti al livello della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) e dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), i quali permettono già un utilizzo efficiente delle radiofrequenze.
Occorre prevedere misure per proteggere e promuovere servizi capaci di favorire la diversità culturale e linguistica, come pure il pluralismo dei media: si tratta tra l'altro di garantire l'accesso allo spettro radio ai servizi di radiodiffusione e ai servizi di comunicazione elettronica forniti a livello regionale o locale.
La gestione delle radiofrequenze a livello nazionale deve rimanere di competenza esclusiva degli Stati membri: al riguardo, è necessario tra l'altro garantire una gamma di frequenze tanto ampia da consentire ai servizi di radiodiffusione di assolvere i loro obblighi in termini di contenuti.
Emendamento 4
Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 10, aggiunta dell'articolo 9 bis
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Articolo 9 bis |
Sopprimere l'articolo 9 bis. |
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Riesame delle limitazioni ai diritti esistenti |
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Prima di adottare la sua decisione, l'autorità nazionale di regolamentazione competente informa il titolare del diritto del riesame delle limitazioni, precisando l'entità del diritto dopo il riesame e concedendo al richiedente un termine ragionevole per il ritiro della richiesta. |
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Se il titolare del diritto ritira la sua richiesta, il diritto resta immutato fino alla sua scadenza o, se è anteriore, fino al termine del periodo di cinque anni. |
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Motivazione
Questo articolo non è compatibile con il principio di sussidiarietà. I titolari dei diritti relativi a servizi forniti in esclusiva a un solo Stato membro o magari a una regione di tale Stato non dovrebbero essere interessati dalle decisioni relative alla gestione delle radiofrequenze a livello comunitario.
Emendamento 5
Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 10, aggiunta dell'articolo 9 ter
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Articolo 9 ter |
Sopprimere l'articolo 9 ter. |
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Trasferimento di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze |
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Nelle altre bande, gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le imprese di trasferire o cedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ad altre imprese. |
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Motivazione
Non vi è un reale valore aggiunto rispetto al sistema attuale, che già prevede la possibilità di trasferire o cedere i diritti individuali di uso delle radiofrequenze su base volontaria.
Emendamento 6
Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 10, aggiunta dell'articolo 9 quater
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Articolo 9 quater |
Sopprimere l'articolo 9 quater. |
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Misure di armonizzazione della gestione delle radiofrequenze |
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Per contribuire allo sviluppo del mercato interno, e ai fini dell'applicazione dei principi sanciti dal presente articolo, la Commissione può adottare provvedimenti di attuazione per: |
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Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4. Nell'attuazione delle disposizioni del presente paragrafo, la Commissione può essere assistita dall'Autorità conformemente all'articolo 10 del regolamento […/CE]. |
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Motivazione
Il CdR ritiene di importanza capitale associare la Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e il Comitato per le comunicazioni elettroniche (ECC) della CEPT a tutte le misure finalizzate ad armonizzare l'uso delle radiofrequenze, come nel caso in oggetto.
Emendamento 7
Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 11, lettera b), articolo 10, riformulazione del paragrafo 4
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Gli Stati membri sostengono l'armonizzazione della numerazione all'interno della Comunità ove ciò promuova il funzionamento del mercato interno o sostenga lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione può adottare misure tecniche di attuazione in materia, che possono comprendere la definizione di principi tariffari per numeri o serie di numeri specifici. Le misure di attuazione possono affidare all'Autorità responsabilità specifiche nell'applicazione delle misure stesse. |
Gli Stati membri sostengono l'armonizzazione della numerazione all'interno della Comunità ove ciò promuova il funzionamento del mercato interno o sostenga lo sviluppo di servizi paneuropei. La Commissione può adottare misure tecniche di attuazione in materia, che possono comprendere la definizione di principi tariffari per numeri o serie di numeri specifici. Le misure di attuazione possono affidare all'Autorità responsabilità specifiche nell'applicazione delle misure stesse. |
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Le misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4. |
Le misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Per ragioni imperative di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 22, paragrafo 4. |
Motivazione
Gli Stati membri sono i più competenti e informati quando si tratta di adottare le necessarie misure tecniche.
Emendamento 8
Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 13, riformulazione dell'articolo 12
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Articolo 12 |
Articolo 12 |
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Coubicazione e condivisione di strutture per i fornitori di reti di comunicazioni elettroniche |
Coubicazione e condivisione di strutture per i fornitori di reti di comunicazioni elettroniche |
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Motivazione
I costi relativi a tali provvedimenti vanno ripartiti in modo equo. Occorre inoltre assicurarsi che le relative misure siano tecnicamente possibili e apportino un reale vantaggio ai consumatori: per esempio, la condivisione di un cavo di teledistribuzione tra diversi utenti riduce considerevolmente la gamma dei servizi disponibili per i consumatori.
Emendamento 9
Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 16, lettera c), articolo 15, riformulazione del paragrafo 3
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Occorrerà anche tenere conto delle differenze regionali, e non solo nazionali.
Emendamento 10
Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 17, lettera a), articolo 16, riformulazione del paragrafo 1
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Si devono poter prevedere studi a carattere locale e regionale.
Emendamento 11
Direttiva Legiferare meglio, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), punto 20, riformulazione dell'articolo 19
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Articolo 19 |
Sopprimere l'articolo 19 nella sua nuova formulazione. |
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Procedure di armonizzazione |
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(...) |
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Motivazione
Il testo andrebbe soppresso completamente o quanto meno riveduto a fondo, poiché il CdR considera l'autorità più volte menzionata nel paragrafo 1 contraria ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
Emendamento 12
Direttiva Legiferare meglio, articolo 2 — Modifiche alla direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso), punto 9, aggiunta dell'articolo 13 bis
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Articolo 13 bis |
Sopprimere l'articolo 13 bis. |
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Separazione funzionale |
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(…) |
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Motivazione
Il CdR pensa che il sistema più efficace sia la concorrenza basata sull'infrastruttura e sul mercato. La separazione funzionale sarebbe una misura estrema da applicare solo qualora ogni altro provvedimento o accordo commerciale si rivelasse inefficace. Peraltro, l'attuale quadro normativo consente già alle autorità nazionali di regolamentazione di imporre una tale misura estrema.
Emendamento 13
Direttiva Legiferare meglio, articolo 3 — Modifiche alla direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), punto 3, riformulazione dell'articolo 5
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Articolo 5 |
Articolo 5 |
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Diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri |
Diritti d'uso delle radiofrequenze e dei numeri |
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Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle radiofrequenze, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le procedure sono inoltre aperte, salvo i casi in cui sia possibile dimostrare che la concessione di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è essenziale per rispettare un obbligo particolare definito preventivamente dallo Stato membro come necessario per conseguire un interesse generale conformemente al diritto comunitario. |
Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, tali diritti d'uso sono concessi mediante procedure obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. e, nel caso delle radiofrequenze, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Le procedure sono inoltre aperte, salvo i casi in cui sia possibile dimostrare che la concessione di diritti individuali d'uso delle radiofrequenze ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è essenziale per rispettare un obbligo particolare definito preventivamente dallo Stato membro come necessario per conseguire un interesse generale conformemente al diritto comunitario. |
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Al momento della concessione dei diritti d'uso, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle radiofrequenze, tali disposizioni sono conformi all'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). |
Al momento della concessione dei diritti d'uso, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle radiofrequenze, tali disposizioni sono conformi all'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). |
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Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e definito preventivamente. |
Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e definito preventivamente. |
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Ogni diritto individuale d'uso delle radiofrequenze concesso per un periodo di dieci anni o più che non può essere trasferito o ceduto da un'impresa a un'altra, come permesso dall'articolo 9 ter della direttiva quadro, è soggetto, ogni cinque anni e per la prima volta cinque anni dopo la sua concessione, a un riesame alla luce dei criteri di cui al paragrafo 1. Se i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle radiofrequenze, soggetta a un preavviso di non più di cinque anni dalla conclusione del riesame oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile. |
Ogni diritto individuale d'uso delle radiofrequenze concesso per un periodo di dieci anni o più che non può essere trasferito o ceduto da un'impresa a un'altra, come permesso dall'articolo 9 ter della direttiva quadro, è soggetto, ogni cinque anni e per la prima volta cinque anni dopo la sua concessione, a un riesame alla luce dei criteri di cui al paragrafo 1. Se i criteri per la concessione di diritti individuali d'uso non sono più applicabili, i diritti individuali d'uso sono trasformati in un'autorizzazione generale per l'uso delle radiofrequenze, soggetta a un preavviso di non più di cinque anni dalla conclusione del riesame oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile. |
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Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le radiofrequenze si applicano le disposizioni dell'articolo 7. |
Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le radiofrequenze si applicano le disposizioni dell'articolo 7. |
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Motivazione
Il sistema attuale, che definisce norme con autorizzazioni generali e obblighi legati alle licenze individuali, sembra funzionare bene. Le nuove proposte, viceversa, appaiono relativamente complesse, se non confuse.
Emendamento 14
Direttiva Legiferare meglio, articolo 3 — Modifiche alla direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), punto 5, aggiunta dell'articolo 6 ter
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Articolo 6 ter |
Articolo 6 ter |
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Procedura di selezione comune per la concessione di diritti |
Procedura di selezione comune per la concessione di diritti |
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In tal caso, nel provvedimento si specifica il periodo entro il quale l'Autorità completa la selezione, la procedura, le norme e le condizioni che si applicano alla selezione e le informazioni circa i diritti e i canoni da imporre ai titolari di diritti d'uso delle radiofrequenze e/o dei numeri, per assicurare l'uso ottimale delle risorse dello spettro o della numerazione. La procedura di selezione è aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva. |
In tal caso, nel provvedimento si specifica il periodo entro il quale l'Autorità il gruppo dei regolatori europei l'organo dei regolatori europei in materia di telecomunicazionicompleta la selezione, la procedura, le norme e le condizioni che si applicano alla selezione e le informazioni circa i diritti e i canoni da imporre ai titolari di diritti d'uso delle radiofrequenze e/o dei numeri, per assicurare l'uso ottimale delle risorse dello spettro o della numerazione. La procedura di selezione è aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva. |
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Motivazione
È essenziale che gli Stati membri restino gli unici competenti in materia di politica culturale e di politica dei media, in particolare per quanto concerne la definizione delle radiofrequenze da attribuire alla radiodiffusione e delle licenze individuali da assegnare agli operatori di tali servizi.
Per quanto riguarda la soppressione del riferimento all'autorità proposta dalla Commissione nella proposta di regolamento COM(2007) 699 def. — 2007/0249 (COD), si veda la motivazione relativa all'emendamento 20.
Emendamento 15
Direttiva Legiferare meglio, articolo 3 — Modifiche alla direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni), punto 7, soppressione dell'articolo 8
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
L'articolo 8 della direttiva, relativo agli accordi internazionali vigenti, dovrebbe rimanere del tutto invariato.
Emendamento 16
Direttiva Legiferare meglio, allegato II — Aggiunta dell'allegato II alla direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Condizioni che possono essere armonizzate conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 1, lettera d) |
Sopprimere l'allegato II. |
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(…) |
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Motivazione
L'allegato II limita in modo molto considerevole i poteri degli Stati membri in materia di gestione delle radiofrequenze e ignora il quadro giuridico attualmente in vigore a livello internazionale (l'Unione internazionale delle telecomunicazioni — UIT).
Emendamento 17
Direttiva Cittadini, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), punto 7, articolo 9, riformulazione dei paragrafi 2 e 3
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Motivazione
Il CdR desidera richiamare l'attenzione sulle esigenze dei consumatori nelle regioni a bassa densità demografica o nelle zone rurali.
Emendamento 18
Direttiva Cittadini, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), punto 16, riformulazione dell'articolo 26
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Articolo 26 |
Articolo 26 |
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Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo |
Servizi di emergenza e numero di emergenza unico europeo |
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(…) |
(…) |
Motivazione
Questo paragrafo impone notevoli limitazioni tecniche e, di conseguenza, investimenti considerevoli che gli operatori su scala locale o regionale non sarebbero in grado di sostenere.
Emendamento 19
Direttiva Cittadini, articolo 1 — Modifiche alla direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale), punto 19, articolo 31, riformulazione del paragrafo 1
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di cui al primo comma al più tardi entro un anno dal <termine ultimo per l'attuazione dell'atto modificativo>, tranne nei casi in cui gli Stati membri abbiano effettuato tale riesame nel corso dei due anni precedenti. |
Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di cui al primo comma al più tardi entro un anno dal <termine ultimo per l'attuazione dell'atto modificativo>, tranne nei casi in cui gli Stati membri abbiano effettuato tale riesame nel corso dei due anni precedenti. |
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Gli Stati membri sottopongono a riesame gli obblighi di trasmissione almeno ogni tre anni. |
Gli Stati membri sottopongono regolarmente a riesame gli obblighi di trasmissione almeno ogni tre anni. |
Motivazione
Le norme relative agli obblighi di trasmissione devono essere estese ai servizi complementari legati alla radiodiffusione, per es. la guida elettronica dei programmi, i servizi del sistema radio data e le informazioni stradali.
Emendamento 20
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche
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Testo proposto dalla Commissione |
Emendamento del CdR |
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COM(2007) 699 def. — 2007/0249 (COD) |
Il CdR è favorevole a un organo dei regolatori europei in materia di telecomunicazioni. Chiede alla Commissione europea di provvedere alla sua istituzione trasformando la proposta di creazione di un'autorità del mercato delle comunicazioni elettroniche. A tal fine la Commissione dovrebbe tenere conto di quanto segue: |
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il CdR auspica che l'organo apporti un valore aggiunto contribuendo all'efficacia del sistema normativo, perché, a differenza di quanto avviene oggi con il Gruppo dei regolatori europei, la Commissione avrebbe l'obbligo esplicito di consultarlo e di tenere conto delle sue posizioni. |
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Esso continuerebbe a essere composto dei rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri, mentre le autorità dei paesi non UE avrebbero status di osservatore, come avviene oggi nel GRE. |
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L'organo sarebbe pienamente trasparente e responsabile nei confronti delle istituzioni comunitarie pertinenti. Il presidente del Consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo potrebbero essere destinatari di raccomandazioni del Parlamento e delle commissioni parlamentari competenti. Al fine di garantire la trasparenza, tutti i membri del Consiglio di amministrazione dovrebbero presentare ogni anno una dichiarazione di interesse. |
Motivazione
Il testo della Commissione prevede di sostituire l'attuale gruppo dei regolatori europei (GRE) con una nuova autorità, che la Commissione europea definisce «Autorità», dotata di personalità giuridica. Tale organo avrebbe in particolare l'incarico di coadiuvare la Commissione e i regolatori nazionali nella realizzazione dei loro compiti attraverso pareri di esperti e la determinazione di linee direttrici, soprattutto nel quadro della definizione e dell'analisi dei mercati nazionali e dei rimedi preventivi da adottare. Esso avrebbe anche un ruolo importante di assistenza alla Commissione in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica di gestione delle radiofrequenze in seno all'UE. Le decisioni nell'ambito di quest'autorità verrebbero adottate a maggioranza semplice. Questa riforma istituzionale procederebbe quindi di pari passo con un sostanziale trasferimento di competenze da ciascuno Stato membro verso la Commissione europea sul piano della regolamentazione dei mercati, il che condurrebbe a un palese squilibrio nella ripartizione dei poteri tra autorità di regolamentazione nazionali ed europee. Questo modello punta così a instaurare nei fatti un «regolatore europeo unico» nel settore delle telecomunicazioni, sul modello della Federal Communications Commission (FCC) statunitense.
L'istituzione di un organo dei regolatori europei in materia di telecomunicazioni, in base all'articolo 95 del Trattato CE, inserirebbe l'attuale Gruppo dei regolatori europei (GRE) nel diritto comunitario costituendo formalmente un organo consultivo, con funzioni e responsabilità attribuitegli espressamente da un regolamento. Ciò conferirebbe all'organo un più alto grado di efficienza e legittimità rispetto all'attuale GRE e rafforzerebbe la sua posizione, proprio perché le sue funzioni e i suoi obblighi sarebbero definiti chiaramente da un regolamento, mentre esso potrebbe comunque conservare i vantaggi derivanti dal suo ruolo di efficace rete di cooperazione delle ANR. Già in passato organi consultivi sono stati creati o riconosciuti mediante regolamento. Per esempio, il regolamento (CE) n. 1/2003 ha istituito il comitato consultivo delle autorità nazionali della concorrenza, e più di recente il PE ha dato prima lettura a un regolamento che riconosce un organo di coordinamento per gli organi nazionali di accreditamento [COD 2007/0029]. L'organo dei regolatori europei in materia di telecomunicazioni avrebbe un ruolo di consulente della Commissione, esperto e indipendente, e rimarrebbe autonomo rispetto ai vari governi nazionali. Per assicurarne l'effettiva indipendenza, il regolamento dovrebbe stabilire che le ANR siano adeguatamente finanziate dagli Stati membri senza essere sottoposte a vincoli di natura politica.
Occorre inoltre modificare la direttiva Legiferare meglio (COM(2007) 697 def. — 2007/0247 (COD)) e la direttiva Cittadini (COM(2007) 698 def. — 2007/0248 (COD)), trasformando tutti i riferimenti a questa autorità proposta dalla Commissione in riferimenti all'organo dei regolatori europei in materia di telecomunicazioni.
Bruxelles, 19 giugno 2008
Il Presidente
del Comitato delle regioni
Luc VAN DEN BRANDE
(1) Raccomandazione C(2007) 5406 della Commissione, GU L 344 del 28.12.2007, pag. 65.