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Document 52007XX0309(01)

    Parere del comitato consultivo sulle concentrazioni emesso nella 143 a riunione, in data 28 luglio 2006 , in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen — Relatore: Francia

    GU C 54 del 9.3.2007, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 54/3


    Parere del comitato consultivo sulle concentrazioni emesso nella 143a riunione, in data 28 luglio 2006, in merito a un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen

    Relatore: Francia

    (2007/C 54/04)

    1.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio.

    2.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione ha dimensione comunitaria.

    3.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione per quanto riguarda la definizione dei seguenti mercati rilevanti:

    a.

    Ai fini del presente caso, l'ossido di etilene costituisce un mercato di prodotto rilevante soltanto relativamente all'ossido di etilene puro.

    b.

    Non è necessario distinguere tra la fornitura di ossido di etilene on-site (mediante condutture) e off-site (ferrovia o autotrasporto) in quanto i risultati dell'analisi sotto il profilo della concorrenza non sarebbero modificati. (Uno Stato membro si astiene)

    c.

    Non è necessario suddividere ulteriormente i glicoli etilenici secondo i diversi tipi.

    d.

    Ai fini della valutazione della concentrazione non è necessario raggiungere una conclusione sull'esatto mercato geografico per l'etilene e l'ossido di etilene e stabilire che il mercato geografico per i glicoli etilenici copre almeno il SEE.

    4.

    Il comitato consultivo condivide l'analisi della Commissione secondo la quale l'operazione deve essere autorizzata:

    a.

    In relazione all'ossido di etilene:

    a.1.

    Il mercato commerciale dell'ossido di etilene puro è un mercato interessato.

    a.2.

    Le imprese concorrenti sono in grado di aumentare la propria produzione qualora l'entità congiunta aumenti unilateralmente i prezzi. (Uno Stato membro si astiene)

    a.3.

    Lo sviluppo previsto delle capacità sarà tale da rafforzare l'attuale capacità eccedente e consentirà ai concorrenti di reagire a eventuali rischi di aumento dei prezzi da parte dell'entità congiunta.

    a.4.

    Di conseguenza l'operazione non inciderà sulla concorrenza nel mercato dell'ossido di etilene.

    b.

    In relazione all'etilenglicole:

    b.1.

    L'entità congiunta non avrà una posizione dominante su questo mercato.

    b.2.

    Di conseguenza l'operazione non inciderà sulla concorrenza nel mercato dell'etilenglicole.

    c.

    In relazione all'integrazione verticale:

    c.1.

    L'operazione non incide sul mercato a monte per l'etilene utilizzato per la produzione di ossido di etilene.

    c.2.

    L'operazione non incide sugli altri mercati a valle per i derivati dell'ossido di etilene (esclusi i glicoli etilenici).

    5.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione proposta non ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso e può pertanto essere dichiarata compatibile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e ai sensi dell'accordo SEE.


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