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Document 52007PC0453
Commission Opinion pursuant to Article 251(2), third subparagraph, point (c) of the EC Treaty on the European Parliament's amendments to the Council Common Position regarding the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the approval of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles ("framework Directive") amending the proposal of the Commission pursuant to Article 250 (2) of the EC Treaty
Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento Europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE
/* COM/2007/0453 def. - COD 2003/0153 */
Parere della Commissione in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") recante modifica della proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE /* COM/2007/0453 def. - COD 2003/0153 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 20.7.2007 COM(2007) 453 definitivo 2003/0153 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONEin applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE 2003/0153 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio relativa alla proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ("direttiva quadro") (Testo rilevante ai fini del SEE) 1. INTRODUZIONE L'articolo 251, paragrafo 2, terzo trattino, lettera c) del trattato CE dispone che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Il parere della Commissione sui 53 emendamenti approvati dal Parlamento è riportato qui di seguito. 2. ITER DELLA PROPOSTA La proposta della Commissione, COM(2003) 418 def., è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio 14 luglio 2003 conformemente alla procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea. La base giuridica della proposta è l'articolo 95 del trattato. Il Comitato economico e sociale europeo ha emesso il suo parere il 28 gennaio 2004 [1]. Il Parlamento europeo ha emesso il suo parere in prima lettura l'11 febbraio 2004 [2]. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma del TCE, il Consiglio ha adottato la sua posizione comune, all'unanimità, l'11 dicembre 2006 [3]. La Commissione ha emesso il suo parere sulla posizione comune il 12 dicembre 2006. Il Parlamento europeo ha emesso il suo parere in seconda lettura il 10 maggio 2007. 3. OGGETTO DELLA PROPOSTA Dal 1970 la direttiva quadro 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi è il principale strumento giuridico di cui dispone la Comunità europea per attuare il mercato unico nel settore dell’automobile. La proposta di direttiva costituisce una rifusione in profondità della direttiva 70/156/CEE, destinata a permettere di estendere i principi dell’omologazione comunitaria unica a tutti i veicoli commerciali. Essa contiene anche nuove disposizioni per agevolare l'accesso delle PMI al mercato interno. La proposta di direttiva contiene inoltre modifiche di carattere giuridico per rendere più efficace l'elaborazione della normativa comunitaria e disposizioni che permetteranno di affrontare meglio la questione dell’aggiornamento delle disposizioni tecniche applicabili agli autoveicoli, tenuto conto dell'evoluzione della legislazione a livello internazionale. 4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO Nella seduta plenaria del 10 maggio 2007 il Parlamento europeo ha approvato 53 dei 62 emendamenti messi in votazione. Tutti gli emendamenti approvati sono il risultato di contatti interistituzionali che hanno avuto lo scopo di trovare un accordo in seconda lettura. Un primo gruppo di emendamenti riguarda l'articolo 31 sulle ‘parti critiche'[4]. Questi emendamenti hanno l’obiettivo di tenere meglio conto degli interessi dei produttori di pezzi di ricambio che riforniscono il mercato del dopo vendita. Sono stati inoltre chiariti alcuni punti di questo articolo. Un secondo gruppo di emendamenti[5] permette ai costruttori specializzati nella trasformazione di veicoli destinati alle persone disabili di utilizzare una procedura di omologazione semplificata. Un terzo gruppo[6] riguarda gli aspetti legislativi della procedura di regolamentazione con controllo, che hanno richiesto un adattamento del testo degli articoli in questione secondo la formulazione più recente utilizzata dalle istituzioni. Un quarto gruppo di emendamenti[7] riguarda i riferimenti alla regolamentazione internazionale, che sono stati allineati sulle raccomandazioni del gruppo di lavoro ad alto livello nel quadro di 'CARS 21 '. Un quinto gruppo di emendamenti[8] si riferisce agli adattamenti resi necessari in seguito all'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea. Un sesto gruppo di emendamenti[9] riguarda disposizioni transitorie destinate a permettere ai costruttori di autopullman e autobus di adattarsi gradualmente alle nuove procedure introdotte dalla direttiva senza pregiudizio per la sicurezza stradale. Gli altri emendamenti[10] sono di natura redazionale. L'emendamento n 6 crea un legame con la legislazione Euro 5 ed Euro 6. L'emendamento n 10 chiarisce che non c'è sovrapposizione tra la direttiva quadro e la direttiva 'macchine'. L'emendamento n 28 precisa che gli adattamenti tecnici degli aspetti disciplinati dalla direttiva quadro possono essere effettuati per mezzo di regolamenti CE. L'emendamento n 31 mira a permettere di effettuare l’omologazione per qualsiasi fonte di energia utilizzata per la propulsione del veicolo. L'emendamento n 36 permette di definire meglio i concetti di sistemi di ritenuta per adulti e bambini. L'emendamento n 37 ha lo scopo di allineare la formulazione su una risoluzione adottata recentemente dal gruppo di lavoro 29 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Gli emendamenti n. 11 e n. 16 sono correzioni. La Commissione accetta la totalità di questi 53 emendamenti. 5. CONCLUSIONE Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta nei termini che precedono. [1] GU C 108 del 30.4.2004, pag.29. [2] GU C 97E del 22.4.2004, pag.370. [3] GU C 64E del 20.3.2007, pag. 1. [4] Emendamenti nn. 17,.22 - 24,.32,.46 - 48,.50 e 55. [5] Emendamenti nn. 7, 12, 33 - 35, 42 e 43. [6] Emendamenti nn. 2, 8, 13 - 15, 49, 51 - 54, 56 - 62. [7] Emendamenti nn. 3, 9 e 25. [8] Emendamenti nn. 38 - 41. [9] Emendamenti nn. 1, 30, 44 e 45. [10] Emendamenti nn. 6, 10, 11, 16, 28, 31, 36 e 37.