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Document 52007PC0383

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008–2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune

/* COM/2007/0383 def. - CNS 2007/0132 */

52007PC0383

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008–2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune /* COM/2007/0383 def. - CNS 2007/0132 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 5.7.2007

COM(2007) 383 definitivo

2007/0132 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008–2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La decisione 2066/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda tra l'altro il progetto pilota di applicazione delle tecniche di telerilevamento al controllo a posteriori sui mercati agricoli per il periodo 2003–2007. L'esperienza acquisita nel corso di tale periodo ha permesso al sistema agro-meteorologico di previsione delle rese e di controllo sulle condizioni delle terre e delle colture di pervenire alla fase operativa. Il telerilevamento ha inoltre dimostrato di apportare una risposta adeguata alle esigenze di gestione della politica agricola comune (PAC), nonché l'impossibilità di soddisfare le esigenze individuate mediante il ricorso ai sistemi classici di statistiche e previsioni agricole.

È dunque opportuno prevedere il proseguimento di tali azioni operative nel quadro di un finanziamento del fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

2007/0132 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008–2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL 'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione[1],

visto il parere del Parlamento europeo[2],

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 33 del trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune (PAC) si dovrà considerare segnatamente il carattere particolare dell'attività agricola, che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole. Risulta in questo quadro importante l'esigenza di disporre di informazioni sulle condizioni delle terre e delle colture, in particolare per la gestione delle organizzazioni comuni di mercato (OCM). Le applicazioni del telerilevamento permettono in parte di fornire le informazioni necessarie in tal senso, a condizione di poter riguardare tutte le zone che presentano interesse per la gestione dei mercati agricoli.

(2) L'esperienza acquisita nel corso del periodo 2004–2007, nell'ambito della decisione 1445/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, concernente l'applicazione di tecniche di indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999–2003[3], modificata, e delle decisioni che l'hanno preceduta[4], ha permesso al sistema agro-meteorologico di previsione delle rese e di controllo sulle condizioni delle terre e delle colture di pervenire ad una fase operativa e di sviluppo avanzato e di dimostrare la propria efficacia.

(3) Il telerilevamento ha così dimostrato di apportare una risposta adeguata alle esigenze di gestione della PAC, nonché l'impossibilità di soddisfare le esigenze individuate mediante il ricorso ai sistemi classici di statistiche e previsioni agricole. Esso ha inoltre permesso di aumentare la precisione, l'obiettività, la rapidità e la coerenza delle osservazioni e di perfezionare i modelli di previsione agricola segnatamente mediante la creazione di modelli regionalizzati, nonché, infine, di mettere a punto applicazioni specifiche o complementari per l'elaborazione e la raccolta di statistiche agricole e realizzare economie nelle spese di controllo a posteriori e di verifica delle spese agricole. È di conseguenza opportuno prevedere il proseguimento di tali applicazioni nel quadro di un finanziamento del fondo europeo agricolo di garanzia per il periodo 2008–2013, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune[5].

(4) È tuttavia opportuno adattare e riorganizzare le modalità di esecuzione delle azioni che la Commissione dovrà intraprendere, nel quadro della PAC, mediante il telerilevamento e separare le azioni operative effettuate nel quadro di tale sistema da quelle per le quali sono ancora necessari lavori di ricerca e di sviluppo. Queste ultime andranno dunque previste separatamente nell'ambito del programma quadro di ricerca e di sviluppo.

(5) È altresì opportuno provvedere affinché le informazioni e stime scaturite dalle azioni intraprese e detenute dalla Commissione siano messe a disposizione degli Stati membri e informare il Parlamento europeo e il Consiglio, mediante un rapporto intermedio e uno definitivo sulle condizioni di esecuzione delle azioni di telerilevamento avviate e sull'utilizzo delle risorse messe a disposizione della Commissione, il secondo rapporto accompagnato eventualmente da una proposta di proseguimento di tali azioni al di là del periodo fissato dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A partire dal 1° gennaio 2008, e per un periodo di sei anni, le azioni intraprese dalla Commissione mediante applicazioni di telerilevamento nel quadro della politica agricola comune possono essere finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 1290/2005, quando il loro obiettivo sia di fornire alla Commissione i mezzi di:

a) gestire i mercati agricoli;

b) provvedere al controllo agroeconomico sulle terre a vocazione agricola e sulle condizioni delle colture, così da realizzare stime segnatamente per quanto riguarda le rese e la produzione agricola;

c) favorire l'accesso alle informazioni di cui al punto b);

d) assicurare il controllo tecnologico a posteriori del sistema agro-meteorologico.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono in particolare le seguenti:

a) raccolta o acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il controllo a posteriori della politica agricola comune, segnatamente i dati ottenuti mediante satellite e i dati meteorologici;

b) creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet;

c) realizzazione di studi specifici connessi alle condizioni climatiche;

d) aggiornamento dei modelli agro-meteorologici ed econometrici.

Si necessario, tali azioni vengono effettuate in stretta collaborazione con laboratori ed organismi nazionali.

Articolo 2

La Commissione mette a disposizione degli Stati membri, per via elettronica, le informazioni e le stime scaturite dalle azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite conformemente alla procedura di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005, segnatamente per quanto riguarda la messa a disposizione delle informazioni e stime di cui al presente regolamento.

Articolo 4

Non oltre il 31 luglio 2010 e il 31 luglio 2013 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle azioni di telerilevamento eseguite e all'utilizzazione delle risorse finanziarie messe a sua disposizione nel quadro della presente decisione, accompagnando eventualmente il secondo rapporto con una proposta di proseguimento di tali azioni nel quadro della politica agricola comune.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA |

1. | LINEA DI BILANCIO: 05 08 03 – Ristrutturazione dei sistemi di indagini agricole | CREDITI (2007): 1,78 Mio EUR in SI 4,03 Mio EUR in SP |

2. | TITOLO: Regolamento del Consiglio relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008–2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune. |

3. | BASE GIURIDICA: Articolo 37 del trattato |

4. | OBIETTIVI: Ottenere i mezzi per gestire i mercati agricoli, provvedere al controllo agro-economico sulle terre a vocazione agricola e sulle condizioni delle colture così da effettuare stime segnatamente in materia di rese e di produzione agricola e assicurare il controllo a posteriori tecnologico del sistema agro-meteorologico. |

5. | INCIDENZE FINANZIARIE | ESERCIZIO IN CORSO 2007 (milioni di EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO 2008 (PPB) (milioni di EUR) | ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 (milioni di EUR) |

5.0 | SPESE A CARICO – DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) – DEI BILANCI NAZIONALI – DI ALTRI SETTORI | – | Stanz. imp. 1,90 Stanz. pag. 1,14 | Stanz. imp. 1,46 Stanz. pag. 1,64 |

5.1 | ENTRATE – RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) – SUL PIANO NAZIONALE | – | – | – |

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA | SI 1,46 SP 1,46 | SI 1,46 SP 1,46 | SI 1,46 SP 1,46 | SI 1,46 SP 2,04 |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA | – | – | – | – |

5.2 | METODO DI CALCOLO: – |

6.0 | FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SI NO |

6.1 | FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | SI NO |

6.2 | NECESSITÀ DI BILANCIO SUPPLEMENTARE | SI NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | SI NO |

OSSERVAZIONI: Non vi sono costi amministrativi supplementari rispetto alla situazione attuale. |

[1] GU C … del …, pag. ….

[2] GU C … del …, pag. ….

[3] GU L 163 del 4.7.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

[4] Segnatamente la decisione 88/503/CEE del Consiglio (GU L 273 del 5.10.1988, pag. 12).

[5] GU L 209 del 11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

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