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Document 52007PC0221(02)

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

/* COM/2007/0221 def. - CNS 2007/0082 */

52007PC0221(02)

Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei /* COM/2007/0221 def. - CNS 2007/0082 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 26.4.2007

COM(2007) 221 definitivo

2007/0082 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate “Cieli aperti”, il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario[1] (il “mandato orizzontale”). L'obiettivo del suddetto accordo è di concedere a tutti i vettori comunitari un accesso non discriminatorio alle rotte fra la Comunità e i paesi terzi e rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di servizi aerei. |

120 | Contesto generale Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi. Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare, limitare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori comunitari stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllati da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 43 del trattato, il quale garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini. Vi sono inoltre altre questioni, come la tassazione del carburante per l'aviazione o le tariffe introdotte da vettori di paesi terzi su rotte intracomunitarie, dove è necessario assicurare il rispetto del diritto comunitario modificando o integrando le esistenti disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta Le disposizioni dell'Accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti nei sei accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri e la Repubblica socialista del Vietnam . |

140 | Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione L'Accordo persegue un obiettivo fondamentale della politica comunitaria in materia di trasporto aereo conformando gli esistenti accordi bilaterali sui servizi aerei al diritto comunitario. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Gli Stati membri e l'industria sono stati consultati per tutta la durata dei negoziati. |

212 | Sintesi e presa in considerazione delle risposte È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri e dall'industria. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi dell'azione proposta Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell'allegato al “mandato orizzontale”, la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica socialista del Vietnam che sostituisce talune disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e tale Stato. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria, la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento. L'articolo 4 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, il quale vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante in materia di prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari. L'articolo 5 risolve i potenziali conflitti con le norme comunitarie sulla concorrenza. |

310 | Base giuridica Articolo 80, paragrafo 2 e articolo 300, paragrafo 2 del trattato CE. |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta si basa interamente sul “mandato orizzontale” conferito dal Consiglio tenendo conto delle questioni disciplinate dal diritto comunitario e degli accordi bilaterali sui servizi aerei. |

Principio di proporzionalità L'Accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto comunitario. |

Scelta degli strumenti |

342 | L'Accordo fra la Comunità e la Repubblica socialista del Vietnam costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto comunitario tutti i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e il suddetto Stato. |

IMPLICAZIONI DI BILANCIO |

409 | La proposta non incide sul bilancio comunitario. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta prevede una semplificazione della legislazione. |

512 | Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e la Repubblica socialista del Vietnam sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con la Comunità. |

570 | Esposizione dettagliata della proposta In conformità alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare le decisioni relative alla firma e alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità. |

1. Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica socialista del Vietnam su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3) Occorre firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva.

DECIDE:

Articolo unico

1. Fatta salva l 'eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam su taluni aspetti relativi ai servizi aerei.

2. In attesa della sua entrata in vigore, l'Accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'Accordo.

3. Il testo dell'Accordo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

2007/0082 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Parlamento europeo[4],

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica socialista del Vietnam su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3) Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presente Accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], conformemente alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...][5].

(4) È necessario approvare detto Accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. L 'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

2. Il testo dell'Accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dell'Accordo.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam

su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

dall'altra,

(in appresso denominate “le Parti”)

CONSTATANDO che diciassette Stati membri della Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che i vettori che operano in conformità del diritto comunitario non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese;

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l'intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica socialista del Vietnam, di compromettere l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica socialista del Vietnam, né di negoziare emendamenti alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

Ai fini del presente Accordo, si intende per “Stati membri” gli Stati membri della Comunità europea.

1. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

ARTICOLO 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica socialista del Vietnam, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica socialista del Vietnam rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i. il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché

iii. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3. La Repubblica socialista del Vietnam può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i. il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) non eserciti o non mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo, o che l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure

iii. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

La Repubblica socialista del Vietnam esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

ARTICOLO 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica socialista del Vietnam in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica socialista del Vietnam si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

ARTICOLO 4

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).

2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica socialista del Vietnam in forza di un accordo di cui all'allegato 1 che contengano una disposizione indicata all'allegato 2, lettera e) per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggetti alla legislazione della Comunità europea.

ARTICOLO 5

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 1, i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza, ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, restringono o falsano il gioco della concorrenza.

2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

ARTICOLO 6

Allegati all'Accordo

Gli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 7

Revisione o modifica

Le Parti contraenti possono rivedere o modificare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. In deroga al paragrafo 1, le Parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica socialista del Vietnam che, alla data della firma del presente Accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati all'allegato 1, lettera b). Il presente Accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

ARTICOLO 9

Cessazione

1. La cessazione di uno degli accordi di cui all'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente Accordo relative all'accordo in questione.

2. La cessazione di tutti gli accordi di cui all'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] […. …] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituano, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA: PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM:

Allegato 1

Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente Accordo

(a) Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica socialista del Vietnam e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente Accordo

- Accordo sui servizi aerei fra il Governo federale austriaco e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 27 marzo 1995, nel seguito denominato “Accordo Vietnam - Austria” nell'allegato 2;

- Accordo sul trasporto aereo fra il Governo del Regno del Belgio e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Bruxelles il 21 ottobre 1992, nel seguito denominato “Accordo Vietnam - Belgio” nell'allegato 2;

- Accordo fra il Governo della Repubblica ceca e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam in materia di servizi aerei concluso a Praga il 23 maggio 1997, nel seguito denominato “Accordo Vietnam – Repubblica ceca” nell'allegato 2;

- Accordo sui servizi aerei fra il Governo del Regno di Danimarca e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 25 settembre 1997, nel seguito denominato “Accordo Vietnam - Danimarca” nell'allegato 2;

- Da leggere in combinazione con il Protocollo di Intesa fra i Regni di Danimarca, Norvegia e Svezia e la Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 25 settembre 1997.

- Accordo sui servizi aerei fra il Governo della Repubblica finlandese e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 26 ottobre 2000, nel seguito denominato “Accordo Vietnam - Finlandia” nell'allegato 2;

- Accordo sui servizi aerei fra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Parigi il 14 aprile 1977, nel seguito denominato “Accordo Vietnam - Francia” nell'allegato 2;

- Accordo sui servizi aerei fra il Governo della Repubblica federale tedesca e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Bonn il 26 agosto 1994, nel seguito denominato “Accordo Vietnam - Germania” nell'allegato 2;

Modificato da ultimo dal Verbale concordato concluso a Hanoi il 7 marzo 2002;

- Accordo sui servizi aerei fra il Governo della Repubblica ungherese e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 4 febbraio 1998, nel seguito denominato “Accordo Vietnam - Ungheria” nell'allegato 2;

- Accordo sui servizi aerei fra il Granducato di Lussemburgo e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Lussemburgo il 26 ottobre 1994, nel seguito denominato “Accordo Vietnam - Lussemburgo” nell'allegato 2;

- Accordo fra il Governo del Regno dei Paesi Bassi e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e oltre, concluso a Hanoi il 1° ottobre 1993, nel seguito denominato “Accordo Vietnam - Paesi Bassi” nell'allegato 2;

- Accordo sul trasporto aereo fra il Governo della Repubblica popolare polacca e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Varsavia l'11 settembre 1976, nel seguito denominato “Accordo Vietnam - Polonia” nell'allegato 2;

- Accordo sul trasporto aereo fra il Governo della Repubblica portoghese e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Lisbona il 3 febbraio 1998, nel seguito denominato “Accordo Vietnam - Portogallo” nell'allegato 2;

- Accordo fra il Governo della Repubblica socialista di Romania e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam in materia di trasporti aerei commerciali, concluso a Hanoi il 26 giugno 1979, nel seguito denominato “Accordo Vietnam - Romania” nell'allegato 2;

- Accordo sui servizi aerei fra il Governo del Regno di Svezia e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 25 settembre 1997, nel seguito denominato “Accordo Vietnam - Svezia” nell'allegato 2;

- Da leggere in combinazione con il Protocollo di Intesa fra i Regni di Danimarca, Norvegia e Svezia e la Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 25 settembre 1997.

- Accordo sul trasporto aereo fra il Governo della Repubblica slovacca e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam concluso a Hanoi il 6 novembre 1997, nel seguito denominato “Accordo Vietnam – Repubblica Slovacca” nell'allegato 2;

- Accordo fra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam , concluso a Londra il 19 agosto 1994, nel seguito denominato “Accordo Vietnam - Regno Unito” nell'allegato 2;

Modificato da ultimo dallo Scambio di note fatto a Hanoi l'8 e il 26 settembre 2000;

(b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica socialista del Vietnam e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente Accordo

Allegato 2

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell'Allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente Accordo

(a) Designazione da parte di uno Stato membro:

- Articolo 3, paragrafo 5, dell'Accordo Vietnam – Austria;

- Articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo Vietnam – Danimarca;

- Articolo 4, paragrafo 4, dell'Accordo Vietnam – Repubblica ceca;

- Articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo Vietnam – Finlandia;

- Articolo 7, paragrafo 4, dell'Accordo Vietnam – Francia;

- Articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo Vietnam – Germania;

- Articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo Vietnam – Ungheria;

- Articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo Vietnam – Lussemburgo;

- Articolo 4, paragrafo 4, dell'Accordo Vietnam – Paesi Bassi;

- Articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo Vietnam – Portogallo;

- Articolo 3 dell'Accordo Vietnam – Romania;

- Articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo Vietnam – Svezia;

- Articolo 3, paragrafo 4, dell'Accordo Vietnam – Repubblica slovacca;

- Articolo 4, paragrafo 4, dell'Accordo Vietnam – Regno Unito;

(b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Vietnam – Austria;

- Articolo 5, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo Vietnam – Belgio;

- Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Vietnam – Repubblica ceca;

- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Vietnam – Danimarca;

- Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Vietnam – Finlandia;

- Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Vietnam – Francia;

- Articolo 4, paragrafo 1, dell'Accordo Vietnam – Germania;

- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Vietnam – Ungheria;

- Articolo 4, paragrafo 1, lettera c), dell'Accordo Vietnam – Lussemburgo;

- Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), dell'Accordo Vietnam – Paesi Bassi;

- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Vietnam – Portogallo;

- Articolo 4 dell'Accordo Vietnam – Romania;

- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Vietnam – Svezia;

- Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Vietnam – Repubblica slovacca;

- Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo Vietnam – Regno Unito;

(c) Sicurezza:

- Articolo 6 dell'Accordo Vietnam – Austria;

- Articolo 7 dell'Accordo Vietnam – Belgio;

- Articolo 11 dell'Accordo Vietnam – Repubblica ceca;

- Articolo 18 dell'Accordo Vietnam – Finlandia;

- Articolo 4 dell'Accordo Vietnam – Francia;

- Articolo in materia di sicurezza, quale previsto all'Appendice 4 al Verbale concordato concluso a Hanoi il 7 marzo 2002, che modifica l'Accordo Vietnam – Germania;

- Articolo 9 dell'Accordo Vietnam – Ungheria;

- Articolo 6 dell'Accordo Vietnam – Lussemburgo;

- Articolo 14 dell'Accordo Vietnam – Paesi Bassi;

- Articolo 10 dell'Accordo Vietnam – Polonia;

- Articolo 7 dell'Accordo Vietnam – Repubblica slovacca;

- Articolo 9 bis dell'Accordo Vietnam – Regno Unito;

(d) Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

- Articolo 11 dell'Accordo Vietnam – Austria;

- Articolo 13 dell'Accordo Vietnam – Belgio;

- Articolo 7 dell'Accordo Vietnam – Repubblica ceca;

- Articolo 11 dell'Accordo Vietnam – Danimarca;

- Articolo 13 dell'Accordo Vietnam – Finlandia;

- Articolo 12 dell'Accordo Vietnam – Francia;

- Articolo 10 dell'Accordo Vietnam – Germania;

- Articolo 6 dell'Accordo Vietnam – Ungheria;

- Articolo 11 dell'Accordo Vietnam – Lussemburgo;

- Articolo 6 dell'Accordo Vietnam – Paesi Bassi;

- Articolo 20 dell'Accordo Vietnam – Polonia;

- Articolo 16 dell'Accordo Vietnam – Portogallo;

- Articolo 11 dell'Accordo Vietnam – Romania;

- Articolo 11 dell'Accordo Vietnam – Svezia;

- Articolo 12 dell'Accordo Vietnam – Repubblica slovacca;

- Articolo 7 dell'Accordo Vietnam – Regno Unito;

Allegato 3

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente Accordo

(a) La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

(b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

(c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);

(d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell'Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

[1] Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].

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