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Document 52007PC0213

    Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea

    /* COM/2007/0213 def. - CNS 2007/0080 */

    52007PC0213

    Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea /* COM/2007/0213 def. - CNS 2007/0080 */


    [pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

    Bruxelles, 25.4.2007

    COM(2007) 213 definitivo

    2007/0080 (CNS)

    Raccomandazione di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea

    (presentata dalla Commissione)

    RELAZIONE

    L’atto di adesione della Bulgaria e della Romania del 2005[1] introduce un sistema semplificato di adesione dei due paesi alle convenzioni (e protocolli) concluse dagli Stati membri in base all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea (ex articolo K.3) o all'articolo 293 del trattato che istituisce la Comunità europea. In effetti non è più necessario, come in passato, negoziare e concludere specifici protocolli di adesione a queste convenzioni (con conseguente ratifica di 27 Stati): l’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto stabilisce semplicemente che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli in virtù dell’atto di adesione.

    L’articolo 3 dell'atto di adesione prevede, ai paragrafi 3 e 4, che il Consiglio adotti una decisione che stabilisce la data in cui tali convenzioni entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania e apporta alle convenzioni tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione dei due nuovi Stati membri (fra i quali, in ogni caso, l’adozione delle convenzioni in bulgaro e rumeno, in modo che tali versioni “facciano ugualmente fede”). Il Consiglio delibera all'unanimità su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

    L’allegato I dell’atto di adesione elenca le sette convenzioni (e protocolli) interessate del settore Giustizia e Affari interni.

    Nell’elenco figurano la convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e il relativo protocollo del 16 ottobre 2001 stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea.

    Obiettivo della presente raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio è apportare gli adattamenti necessari a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania alla richiamata convenzione e relativo protocollo, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione.

    2007/0080 (CNS)

    Raccomandazione di

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea,

    visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

    visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania (di seguito “atto di adesione”), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

    vista la raccomandazione della Commissione[2],

    visto il parere del Parlamento europeo[3],

    considerando quanto segue:

    (1) La convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea[4] (di seguito “convenzione sull’assistenza giudiziaria”) è stata firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000 ed è entrata in vigore il 23 agosto 2005.

    (2) Ha integrato la convenzione sulla mutua assistenza il protocollo del 16 ottobre 2001 stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea[5] (di seguito “protocollo sull’assistenza giudiziaria”), entrato in vigore il 5 ottobre 2005.

    (3) L’articolo 3, paragrafo 3 dell’atto di adesione stabilisce che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri, elencati nell'allegato I dell’atto stesso e comprendenti la convenzione sulla mutua assistenza e il relativo protocollo. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio.

    (4) In conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell'adesione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La convenzione sull’assistenza giudiziaria entra in vigore tra la Bulgaria, la Romania e gli Stati membri per i quali vige la richiamata convenzione, il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione. Essa entra in vigore tra la Bulgaria, la Romania e ciascuno degli altri Stati membri il giorno in cui entra in vigore per quegli Stati membri.

    Il protocollo sull’assistenza giudiziaria entra in vigore tra la Bulgaria, la Romania e gli Stati membri per i quali vige il richiamato protocollo, il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione. Esso entra in vigore tra la Bulgaria, la Romania e ciascuno degli altri Stati membri il giorno in cui entra in vigore per quegli Stati membri.

    Articolo 2

    I testi della convenzione sull’assistenza giudiziaria e del protocollo sull’assistenza giudiziaria, redatti in lingua bulgara e in lingua rumena e allegati alla presente decisione, fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi di quella convenzione e di quel protocollo.

    Articolo 3

    Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .

    Fatto a Bruxelles, il [...]

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    ALLEGATO Testo della convenzione del 29 maggio 2000 stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e del protocollo del 16 ottobre 2001 stabilito dal Consiglio a norma dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea in lingua bulgara e in lingua rumena

    .

    [1] GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.

    [2] GU C […] del […], pag. […].

    [3] GU C […] del […], pag. […].

    [4] GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3.

    [5] GU C 326 del 21.11.2001, pag. 2.

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